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Il Sistema Penitenziario Italiano: Evoluzione Storica e Tendenze Attuali, Appunti di Diritto Penitenziario

pavarini corso di diritto penitenziario<br />

Tipologia: Appunti

2010/2011

Caricato il 10/09/2011

tacchino
tacchino 🇮🇹

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CAPITOLO I: LO SCOPO DELLA PENA
La pena moderna persegue finalità di prevenzione. In particolare, di prevenzione generale se persegue il
fine di trattenere la collettività dal delinquere, di prevenzione speciale se si indirizza al solo trasgressore
e si vuole che chi ha violato la legge non recidivi.
Mentre la prevenzione generale negativa ha lo scopo di trattenere i potenziali violatori della legge dal
delinquere per timore della sanzione, la prevenzione generale positiva individua nella pena uno strumento
di stabilizzazione del sistema sociale, di orientamento dell’azione e di istituzionalizzazione delle
aspettative.
Anche la prevenzione speciale conosce la duplica qualificazione di positiva e negativa. La prevenzione
speciale positiva conviene che chi delinque appartiene ad una minoranza fortemente segnata da deficit
economici, culturali, intellettivi ed è attraverso la pena che si deve operare per colmare tali deficit al fine
di restituire alla società libera un essere determinato alla legalità; al contrario la prevenzione speciale
negativa invece di operare per la reintegrazione sociale del deviante, opera nel senso della sua più
accentuata o definitiva esclusione attraverso ad es. l’eliminazione fisica del condannato, la segregazione
a vita in un carcere di massima sicurezza, il controllo elettronico a distanza, la castrazione per i rei di reati
sessuali ecc..
A proposito della Costituzione, essa, in linea con la prevenzione speciale positiva, si esprime nel senso
della risocializzazione stabilendo all’art. 27 che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Tuttavia nonostante la Carta
costituzionale si esprima esplicitamente solo nei confronti della funzione rieducativa non si può ritenere
che in questo solo scopo si esaurisca ogni sua utilità. La pena è infatti un’entità complessa in cui sono
potenzialmente compresenti intenti diversi quali dissuasione, prevenzione o difesa sociale e che vedono
di volta in volta il prevalere di alcuni sugli altri.
La risocializzazione come fine dell’esecuzione della pena. Da una interpretazione della polifunzionalità
della pena di tipo additivo, in cui gli scopi sono considerati tutti di pari rango o equivalenti, la Corte
costituzionale sembra orientarsi verso un associativo dialettico, in conseguenza del quale ai tre distinti
momenti nei quali si articola il fenomeno penale si attribuiscono distinte finalità. E dunque se la fase
edittale sarebbe esclusivamente dominata da scopi general-preventivi e quella commisurativa solo
eventualmente dal fine utilitaristico della risocializzazione, nel senso di vincolare il potere discrezionale
del giudice alla scelta del tipo o della misura del castigo più idonei al perseguimento dello scopo
rieducativo, è solo la fase esecutiva ad essere completamente orientata dal fine della risocializzazione. In
particolare con la sentenza n. 204/1974 in tema di liberazione condizionale della pena, la Corte
costituzionale ha riconosciuto che la pena determinata dal giudice del fatto debba in ossequio al
principio della risocializzazione – essere disattesa in fase esecutiva in ragione dei progressi compiuti dal
condannato.
La riforma penitenziaria del 1975 ed in particolare la riforma carceraria del 1986 (legge Gozzini) saranno
appunto nel senso della massima flessibilità della pena in fase esecutiva: gli istituti penitenziari
consentiranno sempre più che la pena nei fatti sia diversa, nella durata e nelle modalità di inflizione, da
quella giudizialmente determinata dal giudice della cognizione, fino a fare di questa una pena solo
virtuale.
Con la sentenza n. 364/1988 può cogliersi una valorizzazione dello scopo special-preventivo oltre la
sola fase esecutiva. La Corte fa leva sulla connessione tra primo e terzo comma dell’art. 27 della
Costituzione ovvero tra responsabilità personale e responsabilità colpevole mediante l’aggancio alla
funzione special-preventiva della pena affermando che “non avrebbe senso la rieducazione di chi, non
essendo almeno in colpa rispetto al fatto, non ha certo bisogno di essere rieducato”.
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CAPITOLO I: LO SCOPO DELLA PENA

La pena moderna persegue finalità di prevenzione. In particolare, di prevenzione generale se persegue il fine di trattenere la collettività dal delinquere, di prevenzione speciale se si indirizza al solo trasgressore e si vuole che chi ha violato la legge non recidivi.

Mentre la prevenzione generale negativa ha lo scopo di trattenere i potenziali violatori della legge dal delinquere per timore della sanzione, la prevenzione generale positiva individua nella pena uno strumento di stabilizzazione del sistema sociale, di orientamento dell’azione e di istituzionalizzazione delle aspettative.

Anche la prevenzione speciale conosce la duplica qualificazione di positiva e negativa. La prevenzione speciale positiva conviene che chi delinque appartiene ad una minoranza fortemente segnata da deficit economici, culturali, intellettivi ed è attraverso la pena che si deve operare per colmare tali deficit al fine di restituire alla società libera un essere determinato alla legalità; al contrario la prevenzione speciale negativa invece di operare per la reintegrazione sociale del deviante, opera nel senso della sua più accentuata o definitiva esclusione attraverso ad es. l’eliminazione fisica del condannato, la segregazione a vita in un carcere di massima sicurezza, il controllo elettronico a distanza, la castrazione per i rei di reati sessuali ecc..

A proposito della Costituzione, essa, in linea con la prevenzione speciale positiva, si esprime nel senso della risocializzazione stabilendo all’art. 27 che “ le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Tuttavia nonostante la Carta costituzionale si esprima esplicitamente solo nei confronti della funzione rieducativa non si può ritenere che in questo solo scopo si esaurisca ogni sua utilità. La pena è infatti un’entità complessa in cui sono potenzialmente compresenti intenti diversi quali dissuasione, prevenzione o difesa sociale e che vedono di volta in volta il prevalere di alcuni sugli altri.

La risocializzazione come fine dell’esecuzione della pena. Da una interpretazione della polifunzionalità della pena di tipo additivo, in cui gli scopi sono considerati tutti di pari rango o equivalenti, la Corte costituzionale sembra orientarsi verso un associativo dialettico, in conseguenza del quale ai tre distinti momenti nei quali si articola il fenomeno penale si attribuiscono distinte finalità. E dunque se la fase edittale sarebbe esclusivamente dominata da scopi general-preventivi e quella commisurativa solo eventualmente dal fine utilitaristico della risocializzazione, nel senso di vincolare il potere discrezionale del giudice alla scelta del tipo o della misura del castigo più idonei al perseguimento dello scopo rieducativo, è solo la fase esecutiva ad essere completamente orientata dal fine della risocializzazione. In particolare con la sentenza n. 204/1974 in tema di liberazione condizionale della pena, la Corte costituzionale ha riconosciuto che la pena determinata dal giudice del fatto debba – in ossequio al principio della risocializzazione – essere disattesa in fase esecutiva in ragione dei progressi compiuti dal condannato.

La riforma penitenziaria del 1975 ed in particolare la riforma carceraria del 1986 (legge Gozzini) saranno appunto nel senso della massima flessibilità della pena in fase esecutiva: gli istituti penitenziari consentiranno sempre più che la pena nei fatti sia diversa, nella durata e nelle modalità di inflizione, da quella giudizialmente determinata dal giudice della cognizione, fino a fare di questa una pena solo virtuale.

Con la sentenza n. 364/1988 può cogliersi una valorizzazione dello scopo special-preventivo oltre la sola fase esecutiva. La Corte fa leva sulla connessione tra primo e terzo comma dell’art. 27 della Costituzione ovvero tra responsabilità personale e responsabilità colpevole mediante l’aggancio alla funzione special-preventiva della pena affermando che “ non avrebbe senso la rieducazione di chi, non essendo almeno in colpa rispetto al fatto, non ha certo bisogno di essere rieducato”.

Crisi dello scopo special-preventivo e del modello correzionale di giustizia penale. La pena correzionale si è progressivamente mostrata inadeguata alla soluzione di problemi per cui era stata pensata e realizzata: non può infatti difendere socialmente dal delitto perché non rieduca. Il modello correzionale di giustizia, in quanto incapace di raggiungere pienamente gli scopi prefissati, è riconosciuto come eccessivamente costoso; in quanto capace di favorire strategie di controllo sociale sempre più pervasive, viene denunciato come politicamente inaccettabile; lo stesso ottimismo riformatore nei confronti di una soluzione razionale della questione criminale viene considerato utopico. Così, da un lato si denuncia la pietosa bugia di un possibile recupero sociale del criminale; dall’altro lato si contesta un apparato di controllo che sotto le parvenze della prevenzione speciale ha progressivamente compresso gli spazi di libertà ed autonomia.

Le nuove tendenze neo-retribuzionistiche e general-preventive. Garntismo penale e certezza delle pene. Viene dunque riproposto il vecchio modello della pena giusta, della pena meritata ovvero di quella che l’opinione pubblica avverte come giusta.

Il mito della risocializzazione viene attaccato anche dalla cultura garantista che sosteneva il principio dell’uguaglianza di fronte alla pena. Al contrario i modelli correzionali si fondavano sull’idea di una pena per sua natura sostanzialmente diseguale perché fondata su valutazioni personologiche, ovvero diseguale quanto sono diseguali per condizioni economiche, sociali e culturali coloro che sono puniti fino a compromettere così anche il valore stesso della certezza formale del diritto penale.

La critica alla prevenzione speciale da parte della cultura garantista del diritto penale rilegittima quindi il ruolo formale della legge uguale, della certezza del diritto e della centralità dell’azione criminale piuttosto che dell’attore criminale.

Un giudizio che viene invece condiviso anche da parte di tendenze opposte tra di loro è quello sul sistema delle pene legali ritenuto ideologicamente ingiustificabile. In particolare il movimento abolizionista denuncia il sistema penale, fallimentare rispetto ai fini manifesti ed inutile nelle sue funzioni materiali o finalità latenti, non solo perché incapace di dare risoluzione soddisfacente ai problemi, ma perché portato a creare nuovi problemi o ad esasperare quelli che vorrebbe risolvere.

CAPITOLO II: PENE IN ASTRATTO E IN CONCRETO

La disintegrazione del sistema sanzionatorio. Il sistema delle pene del nostro ordinamento positivo non comprende solo quelle, immediatamente o eventualmente, privative della libertà personale, ma offre oggi un insieme di tipologie punitive assolutamente eterogenee.

Al regime delle pene, comminate perché giuste e riservate al delinquente responsabile, fu accostato quello delle misure di sicurezza, inflitte perché utili a finalità special-preventive. L’ampliamento della gamma sanzionatoria favorì dunque la fuga dalla sanzione detentiva. Si parla a tal proposito di decarcerizzazione.

Le alternative legali alla pena detentiva possono essere ricondotte a:

  • ragioni di giustizia: non tutti i reati meritano la privazione della libertà perché considerata, la pena del carcere, spesso eccessiva e quindi ingiusta. Altro dal carcere pertanto si impone, ma spetta solo al legislatore affermarlo: la sede delle alternative risiede quindi nel momento edittale e deve prescindere da ogni valutazione legata al caso concreto.

Nel nostro ordinamento questa opzione è prevista solo per alcuni illeciti sanzionati dalla pena pecuniaria, ma tuttavia, anch’essa in caso di inadempimento viene convertita in libertà controllata o lavoro sostitutivo (nel passato in pena detentiva): in sostanza, pene diverse dal carcere e che

Riformismo sanzionatorio: come dare certezza alle pene. Il divario tra pena minacciata e pena irrogata in sentenza e tra pena irrogata in sentenza e pena effettivamente eseguita è di così ampie proporzioni da determinare spazi crescenti di vera e propria ineffettività dei castighi legali. Sempre più insistente si fa pertanto la voce di coloro che suggeriscono una riforma in favore di un sistema sanzionatorio più mite nelle previsioni edittali e più articolato e ricco nelle modalità di esecuzione, ma certo, soprattutto in riferimento alle valutazioni di pericolosità.

CAPITOLO III: LE CONSEGUENZE GIURIDICHE DEL REATO

LE PENE PRINCIPALI

L’art. 17 c.p. dispone che le pene principali per i delitti sono quelle detentive dell’ergastolo e della reclusione e quella pecuniaria della multa; per le contravvenzioni quella detentiva dell’arresto e quella pecuniaria dell’ammenda.

Ergastolo (art. 22). La pena dell’ergastolo è una pena fissa a livello edittale. In quanto perpetuo, l’ergastolo violerebbe il fine special-preventivo positivo della pena di cui all’art. 27 comma 3° Cost. il quale stabilisce che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. La Corte Costituzionale ha invece ritenuto legittimo l’ergastolo, poiché attraverso di esso l’ordinamento persegue altre finalità di difesa sociale ovvero neutralizzare a tempo indeterminato determinati delinquenti. Tuttavia la perpetuità della pena dell’ergastolo è venuta progressivamente ad attenuarsi in fase esecutiva ed infatti l’ergastolano può essere ammesso alla liberazione condizionale dopo 26 anni di pena se accertato il sicuro ravvedimento ovvero al regime della semilibertà dopo vent’anni di pena espiata; potrà infine beneficiare dell’affidamento in prova al servizio sociale quanto manchino meno di tre anni di pena effettivamente ancora da espiare prima di poter essere ammesso alla liberazione condizionale.

La Corte Costituzionale (sent. 168/1994) ha inoltre riconosciuto l’incompatibilità tra pena perpetua e minore età non solo per quanto concerne l’art. 27 comma 3° Cost., ma anche con riguardo alla protezione dell’infanzia di cui all’art. 31 della Costituzione.

Pene detentive temporanee. La reclusione ( art. 23 c.p. ) è la pena prevista per i delitti che va da 15 giorni a 24 anni; l’ arresto ( art. 25 c.p. ), previsto per le contravvenzioni, va invece dai 5 giorni ai 3 anni.

Tali pene dovrebbero essere scontate in appositi istituti penitenziari in cui il lavoro dovrebbe essere obbligatoriamente assicurato; la realtà è comunque ben diversa, infatti, per ragioni di cronica deficienza nell’edilizia penitenziaria, spesso il condannato alla reclusione e all’arresto sconta la pena in un istituto carcerario destinato alla custodia cautelare (casa circondariale).

Va sottolineato che i cd. limiti assoluti di pena debbono ormai essere considerati vincolanti solo per il giudice nella commisurazione della pena e per le parti in sede di patteggiamento. Col tempo infatti il legislatore ha fissato limiti di pena per alcuni reati che disattendono quelli indicati dagli artt. 23 e 25 (ad es. per il sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione la pena minima è fissata in 25 anni, la massima in 30 di reclusione).

Pene pecuniarie. La multa ( art. 24 c.p .), prevista per i delitti, consiste nel pagamento allo Stato di una somma di denaro compresa tra 5 e 5.164 euro; l’ ammenda ( art. 26 c.p .), prevista per le contravvenzioni, circoscrive il pagamento ad una somma compresa tra 25 e 1.032 euro. Entrambe le

pene consentono di essere adempiute ratealmente in ragione delle condizioni economiche del condannato.

Poiché l’inadempimento delle pene pecuniarie è statisticamente prevalente sull’adempimento è prevista la sua conversione in altre pene quali la libertà controllata o il lavoro sostitutivo.

LE PENE ACCESSORIE

Conseguono di regola automaticamente alla sentenza di condanna ed hanno la funzione di rafforzare la tutela penale e la finalità di allontanare il condannato dall’esercizio di alcune funzioni o poteri per evitare il rischio che sia indotto a delinquere nuovamente.

Le pene accessorie previste per i delitti sono:

  1. interdizione dai pubblici uffici (art. 28 c.p.). Priva il condannato di ogni diritto pubblico, di ogni pubblico ufficio o incarico di pubblico servizio, di gradi e dignità accademiche, titoli e decorazioni e in genere di diritti onorifici. E’ perpetua quando consegue alla condanna all’ergastolo, alla reclusione non inferiore a 5 anni e alla dichiarazione di abitualità, professionalità e tendenza a delinquere; è invece temporanea, per la durata di 5 anni quando consegue alla condanna alla reclusione non inferiore a 3 anni o per un reato realizzato con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti alla pubblica funzione o al pubblico servizio.
  2. interdizione di una professione o di un’arte (art. 30 c.p.). Comporta la perdita della capacità di esercitare per il tempo dell’interdizione e può durare da 1 mese a 5 anni.
  3. (^) interdizione legale ( art. 32 c.p.). Segue la condanna all’ergastolo e alla reclusione per un tempo non inferiore ai 5 anni e priva il condannato della capacità di agire.
  4. interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32 bis c.p.). Di durata equivalente a quella della pena principale, priva il condannato delle capacità di esercitare l’ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore e direttore generale, nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell’imprenditore.
  5. incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 ter c.p.). Consegue ai reati commessi a causa o nell’esercizio di un’attività imprenditoriale ed ha durata compresa tra 1 e 3 anni.
  6. decadenza o sospensione dell’esercizio della potestà dei genitori (art. 34 c.p.). Mentre la decadenza consegue all’ergastolo, la sospensione consegue alla condanna per delitti commessi con abuso della potestà dei genitori per un tempo pari al doppio della pena principale inflitta.

Le pene accessorie previste per le contravvenzioni sono:

  1. sospensione dall’esercizio di una professione o arte (art. 35 c.p.). consegue alla condanna non inferiore ad un anno ed è di durata compresa tra i 15 giorni e i 2 anni.
  2. sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 35 bis c.p.). Consegue ad ogni condanna all’arresto per contravvenzioni commesse con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all’ufficio e ha una durata compresa tra i 15 giorni e i 2 anni.

La sola pena accessoria comune sia ai delitti che alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna in uno o più giornali designati dal giudice e a spese del condannato.

Se consegue all’ergastolo è prevista la pubblicizzazione mediante affissione anche nel Comune ove la sentenza fu pronunciata, in quello in cui il delitto fu commesso e in quello in cui il condannato aveva l’ultima residenza.

  1. la libertà controllata (art. 56 della l. n. 689/1981). E’ la misura sostitutiva delle pene detentive fino ad 1 anno e si sostanzia in alcuni divieti come quello di allontanarsi dal comune di residenza e di detenere a qualsiasi titolo armi; ovvero in alcuni obblighi, come quello di presentarsi giornalmente presso il locale ufficio di pubblica sicurezza; a chi è condannato alla libertà controllata viene poi sospesa la patente di guida e viene ritirato il passaporto.
  2. la pena pecuniaria sostitutiva. E’ la pena sostitutiva delle pene detentive fino a sei mesi.
  3. il lavoro sostitutivo (art. 102, 103, 104 e 105 della l. n. 689/1981). A richiesta del condannato, è la sanzione sostitutiva della pena pecuniaria non superiore a 516 Euro e consiste nella prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività da svolgere per un giorno alla settimana nella Provincia di residenza del condannato.

LE MISURE di SICUREZZA

Nel codice penale del 1930 pene e misure di sicurezza si giustificavano per finalità differenti: le pene mantenevano una natura repressiva, le misure di sicurezza perseguivano finalità di difesa sociale. Successivamente mentre le misure di sicurezza hanno sempre più svelato la loro natura di sanzioni criminali vere e proprie essendo afflittive, le pene orientandosi a scopi di prevenzione hanno finito per soddisfare le necessità di difesa sociale proprie delle misure di sicurezza.

L’art. 25 comma 3° Cost. afferma che “ nessuno può essere sottoposto a misura di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”. Discendendo dal principio di stretta legalità, quello di tassatività, si ritiene che, perché si possa applicare una misura di sicurezza prevista dalla legge, è necessario che sia stato commesso quel fatto previsto dalla legge come reato e che il suo autore sia riconosciuto socialmente pericoloso.

Il primo presupposto di carattere oggettivo incontra però due eccezioni con riferimento al reato impossibile e all’accordo criminoso non eseguito.

Il secondo presupposto, la pericolosità sociale o criminale. È invece di natura soggettiva e coincide con l’elevato rischio di recidività.

Le ipotesi di presunzione legale di pericolosità sono state completamente abolite dal nostro sistema con la conseguenza che la cd. “prognosi criminale” si regge unicamente sulle capacità intuitive del giudice.

Le misure di sicurezza sono applicate con la sentenza di condanna o di proscioglimento e vengono eseguite immediatamente a meno che, applicate congiuntamente a pena detentiva, vengono eseguite dopo che la pena stessa sia stata scontata.

Se nei confronti della stessa persona, giudicata per più fatti, devono applicarsi più misure di sicurezza della stessa specie, viene ordinata ed eseguita una sola misura di sicurezza; mentre se le misure di sicurezza sono di specie diversa spetterà al giudice la scelta.

Le misure di sicurezza sono personali, detentive e non detentive e patrimoniali.

Le misure di sicurezza personali possono essere revocate, quando il soggetto non sia più giudicato socialmente pericoloso, in due ipotesi:

  • una ordinaria, allo scadere del periodo di durata della misura;
  • l’altra anticipata, prima che sia decorso il periodo minimo di durata della misura.

Quelle detentive sono:

  1. colonia agricola o casa di lavoro. E’applicata ai soggetti imputabili ritenuti anche pericolosi, quali i delinquenti abitali (per 2 anni), professionali (per 3 anni) e per tendenza (per 4 anni). In

realtà sempre meno condannati finiscono per patire questa misura perché anticipatamente revocata per cessata pericolosità sociale durante l’esecuzione della pena.

  1. casa di cura e di custodia. E’ prevista per i condannati per delitto non colposo ad una pena diminuita a causa di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool e da sostanze stupefacenti ovvero per i rei afflitti da parziale infermità mentale per un tempo pari a 6 mesi in caso di condanna inferiore a 5 anni, ad 1 anno in caso di condanna superiore a 5 anni e a 3 anni se trattasi di ergastolo o condanna non inferiore a 10 anni.
  2. ospedale psichiatrico giudiziario. E’ la principale misura di sicurezza detentiva per i soggetti non imputabili e socialmente pericolosi e la sua durata è determinata sulla base della gravità del reato commesso. Tale misura di sicurezza solleva numerosi problemi relativi in particolare al rapporto tra psichiatria e sistema di giustizia penale. Ed infatti, la perizia psichiatrica potrà accertare se al momento del fatto il soggetto si trovava o meno in uno stato di infermità psichica ma non riuscirà sempre a rispondere se questo abbia determinato l’incapacità di intendere e di volere; così come la perizia psichiatrica potrà confermare o meno che l’autore del reato si trova ancora in uno stato di infermità mentale ma probabilmente si riconoscerà incapace di prevedere se per questa infermità il prosciolto corra o meno un rischio elevato di recidivare. Sempre più il giudice è dunque solo nel decidere se prosciogliere o meno per infermità e a fronte di un proscioglimento se riconoscere la persistenza di una pericolosità tale da imporre l’internamento in ospedale psichiatrico giudiziario. A ciò si aggiunge che nel nostro ordinamento è praticamente assente qualsiasi risposta custodiale alla follia che non sia appunto il solo internamento in ospedale psichiatrico giudiziario.
  3. riformatorio giudiziario. Può essere applicato per una durata inferiore ad un anno sia ai minori degli anni 18 se riconosciuti incapaci di intendere e di volere sia ai minori imputabili di età compresa tra i 14 e i 18 anni dopo l’espiazione della pena inflitta se giudicati socialmente pericolosi; a tal proposito va sottolineato che il minore è considerato pericoloso “ quando sussista il concreto pericolo che commetta delitti con uso di armi e di altri mezzi di violenza personali o diretti contro la sicurezza collettiva o l’ordine costituzionale ovvero gravi delitti di criminalità organizzata”.

Quelle non detentive sono:

  1. libertà vigilata e assistita. Consiste nella limitazione della libertà personale finalizzata ad impedire che il soggetto possa compiere nuovi reati e nello stesso tempo a facilitare il suo reinserimento sociale. E di durata compresa tra 1 e 3 anni e può essere obbligatoria e facoltativa.
  2. divieto di soggiorno. Il divieto di soggiornare in uno o più comuni o province può applicarsi facoltativamente, per una durata minima di 1 anno, al colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico ovvero per un delitto commesso per motivi politici e sempre che sia accertata la sua pericolosità sociale. In relazione a tale misura alcune perplessità sembrerebbero fondate: in effetti l’art. 16 Cost. nel sancire la libertà di circolazione e soggiorno, riconosce solo limitazioni di carattere generale per motivi di sanità e sicurezza, con esplicito divieto di restrizioni per ragioni politiche.
  3. divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche. Dura almeno 1 anno e si applica nei confronti dei condannati per la contravvenzione di ubriachezza abituale e ai condannati per delitti o contravvenzioni commessi in stato di ubriachezza qualora questa sia abituale.
  4. espulsione dello straniero dallo Stato. Eseguita dopo che la pena detentiva sia stata espiata, è prevista nei confronti dello straniero giudicato socialmente pericoloso, in caso di condanna a pena detentiva non inferiore a 10 anni ovvero per qualsiasi condanna per un delitto contro la personalità dello Stato.

Tassi di cancerizzazione.

La presenza media giornaliera di detenuti oggi in Italia supera di poco le 56.000 unità, per un indice quindi di circa 100 persone in prigione su 100.000 abitanti; di queste poco più della metà è in esecuzione di pena,l’altra è in carcere come misura cautelare. Un tasso di carcerizzazione simile alla maggioranza degli altri paesi europei, ma assai distante,ad esempio, da quello raggiunto dagli USA ( volte più elevato) o dal Giappone (3 volte più contenuto).

Elevati tassi di carcerizzazione si registrano anche in Russia, Bieolrussia, alcuni paesi del Nord Africa e dell’Asia centrale ed alcuni dell’est Europa come la Repubblica Ceca e la Romania. Anche se difficile intuire la ragione di tale differenziazione, qualche cosa di importante questi dati sono in grado di esprimere.

In primo luogo che non c’è alcuna correlazione diretta dei tassi di carcerizzazione con alcune variabili strutturali quali la densità della popolazione, la composizione demografica per età, la ricchezza della nazione e il benessere economico dei cittadini; neppure le variabili politiche così come i sistemi normativi e i tassi di criminalità sembrano essere relazionati ai tassi di repressione.

La popolazione detenuta è cresciuta sensibilmente e quasi ovunque dall’ultima decade del secolo scorso. Complessivamente nei paesi sviluppati la lievitazione degli indici di cancerizzazione si è attestata intorno al 45% : nelle Americhe il fenomeno è stato più radicale, in Europa più contenuto e nei paesi in via di sviluppo si registrano crescite che si collocano oltre il 100%.

Il differenziale così marcato nei tassi di cancerizzazione nel mondo induce a sospettare che la pratica del carcere come risposta alla questione criminale sia la risultante di una pluralità molto ampia di fattori, la cui combinazione finisce per segnare con carattere di forte specificità le diverse realtà. Va tuttavia constatato come dagli anni novanta in poi, la popolazione detenuta è aumentata, pur con intensità diversa, ovunque; di conseguenza, se effettivamente, nel medesimo periodo, il processo di ricarcerizzazione riprende quasi ovunque, si è portati a pensare alla presenza determinante di cause esterne ai singoli contesti nazionali ovvero che :

  • i tassi di cancerizzazione sono aumentati perché è aumentata la criminalità;
  • la popolazione detenuta è cresciuta come conseguenza di legislazioni penali più repressive;
  • la popolazione carceraria è aumentata in conseguenza di una maggiore severità nel momento commisurativo della pena nei confronti delle medesime tipologie di reato e di autori, nel senso che sempre meno persone entrano in carcere, ma vi permangono per periodi di tempo più lunghi.
  • l’aumento dei tassi di carcerizzazione può essere l’effetto di una determinata costruzione sociale all’interno della quale un ruolo fondamentale hanno i mezzi di comunicazione di massa; questo nuovo clima sociale finisce dunque per richiedere maggiore repressione e quindi maggiore carcerizzazione.

Per quel che riguarda i profili soggettivi della detenzione è un dato inconfutabile che le carceri siano istituzioni prevalentemente maschili; forse perché il genere femminile delinque effettivamente di meno o perché il sistema della giustizia penale è più severo nei confronti delle devianze maschili rispetto a quelle femminili o ancora perché le condotte trasgressive delle donne sono diversamente disciplinate da quelle degli uomini. Una forte crescita si è registrata solo nel periodo bellico ovvero un periodo in cui la società civile, cioè quella non militarizzata, viene fortemente e forzatamente femminilizzata, costringendo molte donne a coprire ruoli tradizionalmente estranei al loro genere finendo per avvicinarle al rischio di cancerizzazione; negli ultimi trent’anni si è invece mantenuto costantemente il livello più basso di carcerizzazione femminile, probabilmente a causa dell’introduzione e applicazione di percorsi di alternatività alla pena detentiva che favoriscono a parità di ogni altra variabile le donne rispetto agli uomini.

Per quanto riguarda l’età, mentre la fascia dei minori degli anni 18 continua a decrescere si assiste ad un forte incremento della fascia compresa tra i 21 e i 30 anni.

Relativamente allo stato occupazionale, la popolazione che si dichiara come non occupata nel momento di ingresso dallo stato di libertà in carcere è aumentata di ben 4 volte facendo emergere da ciò il profilo di un’emarginazione sociale nuova, sempre più giovane e sempre più esclusa dal mercato del lavoro.

Da un’analisi, invece, sulle variazioni delle aree geografiche di provenienza della popolazione detenuta emerge che essa è sempre stata e lo è ancora composta da giovani maschi provenienti dal Sud dell’Italia anche se attualmente un’elevatissima percentuale è rappresentata dalla presenza di extra comunitaro.

Sostanzialmente deve però affermarsi che più o meno carcere nel mondo non sembra avere molto a che vedere con la criminalità, con l’ampliarsi o restringersi dell’universo di esclusi dal lavoro, con le variazioni nelle rappresentazioni sociali della pericolosità; o meglio ha anche a vedere con tutto questo, ma nel senso che, nella presente contingenza storica, l’aumento della criminalità, il diffondersi dell’insicurezza sociale, le pratiche di esclusione imposte dal mercato, i nuovi processi di mobilità determinati dalla globalizzazione, la riduzione dello stato sociale ed altri elementi ancora, sono solo gli elementi attraverso i quali si costruisce, si impone e alla fine si diffonde una nuova filosofia morale, un determinato punto di vista sul bene e sul male e soprattutto sul lecito e l’illecito.

Si assiste così ad una esasperata incertezza sanzionatoria, che nel perseguimento di finalità premiali stava determinando una profonda trasformazione dell’intero sistema della giustizia penale segnata da un lato da irrigidimenti punitivi nei confronti di pochi e da una sostanziale ineffettività sanzionatoria nei confronti della maggioranza dei condannati.

Nonostante queste ampie aperture ai percorsi di alter natività, con i primi anni 90 la popolazione detenuta comincia pericolosamente a crescere anche a causa dell’emergenza degli immigrati extracomunitari che in breve tempo ha superato quello dei tossicodipendenti. A ciò si aggiunge che il Parlamento, modifica la disciplina dell’indulto e dell’amnistia richiedendo la maggioranza qualificata dei 2/3 con la conseguenza che le maggioranze governative che da allora si sono succedute non sono più state in grado da sole di fare ricorso a questi strumenti.

La nuova riforma, la Saraceni-Simeoni, mira a che sempre meno condannati varchino le porte del carcere e pertanto apre ulteriormente le opportunità di godere dei benefici dallo stato di libertà; e per ottenere ciò si disciplina una nuova sospensione dell’esecuzione della pena per tutti i definitivi, concedendo a questi i termini per fare istanza presso i Tribunali di sorveglianza competenti.

La riforma è pienamente condivisibile, anche perché cerca di contenere le diseguaglianze tratta mentali tra i condannati ma purtroppo sui Tribunali di sorveglianza sono in breve tempo confluite migliaia e migliaia di istanze che probabilmente non verranno mai decise con l’effetto perverso che tutte le condanne detentive inferiori ai 3 anni di fatto sono oggi ineffettive.