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Diritto Penitenziario: Principi Fondamentali e Trattamento del Detenuto, Appunti di Diritto Penitenziario

appunti presi in classe di diritto penitenziario

Tipologia: Appunti

2016/2017

Caricato il 10/07/2017

m0805b
m0805b 🇮🇹

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Principi fondamentali: art. 1 O.P
La legge dell'ordinamento penitenziario è la l. n. 354 del 1975 ed è la legge
fondamentale che regola il diritto penitenziario (la vita del detenuto).
L’art. 1 dell’ordinamento penitenziario dice : Trattamento e rieducazione
co. 1 Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il
rispetto della dignità della persona.
Il trattamento é improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a
nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze
religiose.
Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere
adottate restrizioni non giusticabili con le esigenze predette o, nei confronti degli
imputati, non indispensabili ai ni giudiziari.
I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi
non sono considerati colpevoli sino alla condanna denitiva.
co. 6 Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento
rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al
reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento é attuato secondo un criterio di
individualizzazione in rapporto alle speciche condizioni dei soggetti”.
Questo articolo è norma bandiera poiché segna una svolta ideologica. Che cosa cambia
rispetto al passato? Rispetto al passato cambia che con la legge del 1975 il detenuto non
è più concepito come un oggetto che deve essere custodito e isolato dalla società poiché
ritenuto pericoloso. Egli diventa un soggetto da valorizzare come persona. Il detenuto è il
soggetto al centro dell'esecuzione, delle misure restrittive e delle misure limitative della
libertà personale, si tratta del soggetto detenuto in esecuzione di una misura cautelare
(quindi esecuzione di una misura cautelare) questo per dire che il diritto penitenziario
riguarda sia i soggetti che sono destinatari di una misura cautelare personale (custodia
cautelare) sia il soggetto che è in esecuzione di una pena che è diventata non revocabile,
cioè è stata data una sentenza irrevocabile di condanna.
Nb un soggetto può essere in carcere sulla base di due tipi:
l’imputato, siccome presunto innocente, non ha il diritto ad un trattamento mentre il
detenuto condannato ha il diritto al trattamento. Questo perché? Perché il trattamento
implica la risocializzazione quindi, il condannato che ha commesso un reato deve essere
rieducato. L’imputato siccome è presunto innocente non deve essere rieducato poiché
no a prova contraria deve ancora essere dimostrato da una sentenza diventata
irrevocabile la sua colpevolezza.
Riassumendo il diritto penitenziario non vuole più un detenuto che sia un oggetto ma
che sia una persona sia quando si tratta di un’esecuzione di una pena denitiva sia
quando il soggetto si trova in custodia cautelare.
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Principi fondamentali: art. 1 O.P La legge dell' ordinamento penitenziario è la l. n. 354 del 1975 ed è la legge fondamentale che regola il diritto penitenziario (la vita del detenuto).

L’ art. 1 dell’ordinamento penitenziario dice : Trattamento e rieducazione

co. 1 Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il trattamento é improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose. Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili ai fini giudiziari. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. co. 6 Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento é attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti”.

Questo articolo è norma bandiera poiché segna una svolta ideologica. Che cosa cambia rispetto al passato? Rispetto al passato cambia che con la legge del 1975 il detenuto non è più concepito come un oggetto che deve essere custodito e isolato dalla società poiché ritenuto pericoloso. Egli diventa un soggetto da valorizzare come persona. Il detenuto è il soggetto al centro dell'esecuzione, delle misure restrittive e delle misure limitative della libertà personale, si tratta del soggetto detenuto in esecuzione di una misura cautelare (quindi esecuzione di una misura cautelare) questo per dire che il diritto penitenziario riguarda sia i soggetti che sono destinatari di una misura cautelare personale (custodia cautelare) sia il soggetto che è in esecuzione di una pena che è diventata non revocabile, cioè è stata data una sentenza irrevocabile di condanna. Nb un soggetto può essere in carcere sulla base di due tipi: l’ imputato , siccome presunto innocente, non ha il diritto ad un trattamento mentre il detenuto condannato ha il diritto al trattamento. Questo perché? Perché il trattamento implica la risocializzazione quindi, il condannato che ha commesso un reato deve essere rieducato. L’imputato siccome è presunto innocente non deve essere rieducato poiché fino a prova contraria deve ancora essere dimostrato da una sentenza diventata irrevocabile la sua colpevolezza. Riassumendo il diritto penitenziario non vuole più un detenuto che sia un oggetto ma che sia una persona sia quando si tratta di un’esecuzione di una pena definitiva sia quando il soggetto si trova in custodia cautelare.

Si è perso nel corso degli anni la LOGICA DELLA DEPERSONALIZZAZIONE cioè l'idea di una pena che sia afflittiva e mortificante. La l. n. 354/1975 punta, diversamente, sulla valorizzazione della persona, della personalità del detenuto ai fini del riadattamento sociale. Ed è in questo contesto che il principio emerge dall'art. 1 dell’ordinamento penitenziario nel concetto di trattamento penitenziario ai commi 1 e 6.

Perché è importante il trattamento penitenziario? Perché serve da controspinta alla tendenza di imbarbarimento dei sistemi penitenziari che per loro natura (in quanto istituti totalizzanti, chiusi alla società) tendono a trasformarsi in sistemi di annullamento della persona e di neutralizzazione dell'individuo. Quindi il trattamento respinge l’idea dell’imbarbarimento del carcere che neutralizza la persona. L'idea che c’è è che il detenuto è un uomo, anche se è delinquente e pericoloso, e come tale deve essere destinatario di un'attività diretta a consentirgli un recupero verso la società civile. Quanto appena detto sarebbe la contro spinta all’imbarbarimento del sistema penitenziario e alla logica della neutralizzazione.

Il trattamento, secondo il co. 1, deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Il detenuto deve essere inoltre il protagonista attivo dell'azione penale, non il fine ultimo, non la vittima. Ciò trova una sua conferma in numerose norme europee: ✳ 1973 : regole minime per il trattamento dei detenuti, regole elaborate dal Consiglio d'Europa (emendate nel 1987) ✳ (^) 2006 : regole penitenziarie europee nella raccomandazione n. 2 del Consiglio dei ministri d’Europa.

La centralità, l’importanza del detenuto come soggetto emerge anche da un semplice confronto di natura storica tra la normativa attuale del 1975 e il regolamento del 1931 (regolamento penitenziario che prima del 75 disciplinava l’intera materia). Quale è la prima differenza? Nel 1975 c’è una legge fatta dal Parlamento mentre il regolamento è una fonte subordinata fatta dal Governo. Quindi la disciplina penitenziaria era regolata da scelte del Governo oggi invece con legge dal Parlamento a cui segue un regolamento, di esecuzione, del 2000. (il regolamento da esecuzioni a leggi). Quindi è cambiata nella gerarchia delle fonti la disciplina del diritto penitenziario, oggi ha molta più importanza ma anche i contenuti sono diversi. Il regolamento del 1931era incentrato sulle esigenze di disciplina, interne all’istituto, e all’organizzazione dell’amministrazione penitenziaria Cioè, la preoccupazione del governo era disciplinare come doveva comportarsi l'amministrazione penitenziaria e regolamentare la disciplina all'interno degli istituti. Esso quindi era minuzioso nel disciplinare i poteri della pubblica amministrazione, le competenze con una totale indifferenza per il soggetto precluso. L'odierna legge invece 1975 è molto attenta a definire le linee e le modalità del trattamento penitenziario da cui derivano tutta una serie di norme rivolte a disciplinare

Diritto Penitenziario

In che cosa consiste? Consiste nell'insieme delle regole e dei modi della vita dei detenuti al cui interno si svolge la vita del carcere che deve essere improntata sul principio di legalità ovvero la legge definisce le modalità di vita all’interno del carcere. Il trattamento rieducativo invece è qualcosa di più specifico perché si rivolge solo ai condannati. È obbligatorio? No, un detenuto può rifiutare il trattamento poiché, il soggetto, può decidere quello che vuole. Lo Stato è obbligato ad offrire la rieducazione? Sì, è un obbligo costituzionale quello di offrire un’attività formativa e rieducativa al condannato.

5/ Saba La parola trattamento significa offrire delle attività, dei mezzi, delle risorse al detenuto. E quale è la differenza tra penitenziario e il rieducativo? Il penitenziario riguarda tutto per l'individuo , il complesso delle regole mentre il rieducativo riguarda il condannato. Il trattamento penitenziario riguarda CHIUNQUE, mentre il rieducativo riguarda solo il definitivo. In carcere ci può stare sia il detenuto che il condannato definitivo, quale la differenza? La seconda sta in carcere perché c'è una sentenza penale di condanna , mentre l'imputato sta in carcere durante lo svolgimento del processo penale, durante il primo grado, durante il secondo oppure in cassazione, fino a quando c'è un procedimento penale pendente come custodia cautelare. (Per pericolo di fuga, reiterazione e inquinamento delle prove) Il trattamento penitenziario riguarda tutti mentre il rieducativo riguarda solo chi è condannato in via definitiva, questo perché non ha senso rieducare chi fino a prova contraria è innocente. Il soggetto dell'esempio non subisce il trattamento rieducativo , in quanto in carcere da 6 anni senza offrirgli questa tipologia di trattamento. Legge del ‘75 pone al centro l'individuo per evitare l'esclusione per evitare appunto che una volta uscito dal carcere non delinque più. In questo contesto abbiano parlato dell'art 27 che ha un duplice aspetto, quello positivo riguarda la riorganizzazione, mentre l'altro negativo riguarda l'umanità , cioè la pena non deve essere contraria all'umanità. Questo principio dell'umanità della pena risulta anche dalle convenzioni internazionali sui diritti dell'uomo, in particolare sull' art 3 che sancisce il principio che :" Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti." Attraverso una cessione di sovranità l'UE ha competenze riguardo a determinate materie. Ci sono oggi leggi che dicono che quando un cittadino europeo si trova altrove dal luogo dove ha commesso un reato, non c'è bisogno della procedura di estradizione, ma verrà sottoposto ad un arresto europeo. La corte competente a decidere e la corte di giustizia dell'Unione europea con sede a Lussemburgo. La convenzione europea dei diritti dell'uomo si radica nel consiglio di Europa che prevede la presenza di 47 stati dell'Europa e non. Questa convenzione di Roma e molto importante perché non solo prevede delle regole, ma perché istituisce una corte che è la corte

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europea dei diritti dell'uomo che ha sede a Strasburgo , che ha il compito di vigilare sul rispetto dei diritti dell'uomo all'interno di questi 47 paesi. C'è un problema tra UE e convenzione europea dei diritti dell'uomo, perché la prima un giorno andrà a sottoscrivere la convezione come se fosse il 48esimo stato , questo perché il diritto si evolve. Riprendendo l'art 3 ne discendono due principi, da un lato l'obbligo di tipo negativo cioè lo stato si deve ascendere dalle condotte iscritte nell'articolo, si intende che TUTTI (polizia, PM, ministeri...) si devono astenere da queste condotte, mentre l'obbligo positivo è di due tipi: il fare a monte e il fare a valle, cioè lo stato e i suoi organi deve predisporre di tutti gli strumenti per evitare che succeda qualcosa mentre a valle significa che una volta verificati gli eventi lesivi dell'art 3 lo stato deve rimuovere gli effetti provocati. (Es omicidio Giuliani) Guardando la sentenza: SABA C. ITALIA

  • prima parte : circostanze del caso di specie motivazione in fatto
  • seconda parte: sulla dedotta violazione dell’art 3 della Convenzione motivazione in diritto Per quanto riguarda le circostanze di un fatto, da qui ha inizio una attività di indagine nella quale emerge un coinvolgimento degli agenti così come del direttore del carcere per il maltrattamento di più detenuti. Bisogna sapere nella serie delle informazioni rilevanti , a quali capi di imputazione si arriva. Si arriva alla scoperta che i reati sono prescritti. Abbiamo delle pene molto liete, molti reati vengono assolti e altri prescritti (si estingue l'effetto della pena per il decorso del diritto). Vengono comminate delle sanzioni molto lievi, in alcuni casi si parla di sospensioni anch'esse molto lievi. I fatti e l'imputazione sono le parti salienti della sentenza. Dal punto di vista disordinare al termine del processo, i responsabili subiscono un esito e sanzioni di fatto molto lievi ecc ecc. Dai punti 24 e ss. vengono riportati gli articoli violati. Il signor Saba è quindi leso dal diritto dell'art 3 sotto il profilo del diritto negativo. Es. caso Cucchi è stato violato l'art 2 per quanto riguarda la vita e quindi si parlerebbe dell'aspetto positivo del fare a monte. (LEGGERE BENE LA SENTENZA.) Gli obblighi positivi nascono come una costituzione liberale, nel senso che lo stato si deve astenere da certe condotte di diritti individuali, quindi l'individuo deve essere tutelato proprio dal potere statale. Non basta un obbligo negativo, ma ci vuole anche una responsabilità in caso in cui si violino questi diritti, in modo da facilitare che non avvengano violazioni dei diritti umani. Tornando alla sentenza SABA C. ITALIA: nella seconda parte in diritto c'è una parte della ricevibilità del ricorso. Il primo è quello di dichiararsi vittima del dettato convenzionale (art 34). Rivolgendomi , io vittima, ad una corte sovranazionale, devo aver espedito tutte le vie di ricorso interne e solo quando sono state esaurite mi potrò rivolgere alla corte europea dei diritti dell'uomo. Il procedimento che si instaura dinanzi alla corte europea dei diritti dell'uomo non riguarda il singolo direttore del carcere di Sassari, ma sarà Saba CONTRO ITALIA.

La sentenza è divisa in 2: in fatto e in diritto Sentenza in fatto: torcicollo ha vissuto in 9 ma con altre 3 persone con l'acqua che non sempre era calda, i detenuti si rivolgono al magistrato di sorveglianza di Reggio Emilia. Art 6 dell'ordinamento penitenziario paragrafo 17 del caso: gli imputati dovrebbero essere separati dai condannati invece nella realtà sono quasi sempre insieme, dopo questa sentenza un questo accade un po' meno, anche per questi studiamo la sentenza. Esistono dei rimedi in Italia per chi lamenta di essere stato una cella in condizione di sovraffollamento? Si c'è solo una sentenza del tribunale di Lecce. Quali sono le misure che lo stato italiano ha adottato per risolvere il sovraffollamento? Dal 2010 lo stato si è dato da fare per risolvere questa situazione ma in ogni caso anche essendo diminuito il numero si sfora sempre rispetto alla capienza delle carceri. Ai tempi della sentenza il 42% dei carcerati non aveva ancora una sentenza definitiva e il 23% non avevano ancora ricevuto neanche la sentenza di primo grado. Nel rapporto generale del CPT del ’92 si dice che i servizi del carcere sono influenzati negativamente se i detenuti sono maggiori rispetto alla capienza. Il diritto penitenziario vuole che ci siano attività funzionanti all'interno degli istituti, non si possono lasciare i detenuti a languire per ore o per giorni, almeno un'ora al giorno di aria aperta e accesso ai bagni tenuti bene igienicamente devono essere posti ai detenuti. All'interno di questa sentenza c'è una seconda parte che prende il nome di sentenza pilota dove la corte europea dei diritti dell'uomo dive all'Italia che abbiamo un problema strutturale e che quindi ci è concesso un anno di tempo per porre rimedio a questa carenza.

11/ Il trattamento individualizzato – storia Teorie che si sono sviluppate Cosa succede dall’ 800 in poi... Trattamento: complesso di interventi finalizzati alla rieducazione, questo complesso si riconnette al problema della funzione della pena cioè si collega alle evoluzioni delle teorie della pena. Punto importante è la fine dell’800 quando un pensatore di nome Lombroso elabora delle teorie sul reato: il delitto è concepito come un effetto di anomalie dell'individuo, di qui nasce il cosiddetto positivismo giuridico ( si guarda al delinquente con il metodo delle scienze naturali e sociali) che è contrapposto alla scuola classica, col positivismo giuridico il criminologo guarda l'individuo. In questo periodo Lombroso si interroga sulle tendenze antisociali dell'individuo, si chiede perché delinque, per far questo l'individuo va osservato e a questo punto si può curarlo attraverso un distacco dalla società. Verso la fine dell’800 l'Italia si dà uno stampo classico, tuttavia a livello di regime penitenziario non si seguono gli indirizzi della scuola classica. La pena ha un significato di emenda cioè di correzione significa che la persona deve essere corretta dal punto di vista morale, in questo contesto il carcere non ha solo una funzione punitiva ma anche una funzione rigenerativa: come? Attraverso l'obbligo del lavoro, le pratiche religiose, il silenzio e l'isolamento. In particolare la linea che si segue è quella del trattamento progressivo detto trattamento irlandese he consiste in un passaggio da un regime cellulare puro cioè il soggetto viene segregato per tutto il tempo

della pena ad un regime più mite e attenuato dove la segregazione e notturna mentre è durante il giorno è previsto il lavoro in comune e l'obbligo del silenzio. A fine ‘800 si sviluppano le teorie di Lombroso sul delitto, che da inizio a una scuola di criminologia di stampa positivo. Per lui il delitto è frutto delle anomalie dell’individuo, bisogna quindi impiegare i mezzi specifici per correggere l’individuo che delinque. Si sposta l’attenzione dalla condotta del reato al soggetto che delinque al fine di individuare attraverso l’osservazione le sue tendenza anti-sociali, mediante il distacco dalla società. CAMBIAMENTI:

1. codice penale codice Zanardelli del 1889

si tratta di un codice di stampo classico per il quale la pena ha un significato di emenda(mezzo utile alla inabilitazione morale del condannato). Il condannato deve prendere coscienza dello sbaglio commesso nel delinquere. La rieducazione consiste :

■ obbligo al lavoro

■ obbligo di partecipazione alle pratiche religiose

■ silenzio

■ isolamento

TRATTAMENTO IRLANDESE o Philadelphiano ( reclusi sempre ) nel corso del tempo in base alla condotta del condannato la persona è isolata solo la notte e di giorno si è obbligati al lavoro (sistema auburniano). Nei primi del ‘900 le teorie di Lombroso si sviluppano nel positivismo giuridico. Nel 1911 c'è un convegno dove il positivismo giuridico trova la sua affermazione, si afferma l'idea che il detenuto deve essere studiato dal punto di vista psicologico, studio che va effettuato in appositi laboratori universitari, manicomi, carceri e scuole. In questo quadro culturale si muove anche il legislatore fascista sia nella redazione del codice penale sia del codice penitenziario, qui nascono le misure di sicurezza.

2. L'idea che regge il regolamento penitenziario del ‘31 è quella che per rieducare un

detenuto bisogna osservare la sua personalità in isolamento per un periodo non superiore al mese, deve essere osservato dal cappellano per rigenerare l’animo, da un medico che dovrebbe curare la malattia del delinquente e poi il direttore del carcere che ha compiti organizzativi di gestione del detenuto, deve fissarne il trattamento. L'idea è sempre quella di una rigenerazione spirituale del condannato che comunque rimane isolato dalla società, qui sta la chiave di volta di cosa è il regime penitenziario a partire dal 1930 cioè prevale il genere retributivo. La realtà degli istituti carceraria è diversa afflittiva e di mortificazione dell’individuo.

3. Nel dopoguerra non si perde l'idea che la pena sia solo di matrice afflittiva e si

sviluppano nuove teorie sulla funzione della pena, si afferma soprattutto l'idea che la pena debba tendere alla risocializzazione, se un soggetto deve essere risocializzato diventa fondamentale il problema di ideologia di trattamento, cioè di come lo tratto.

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Diretto alla risocializzazione del rieducato, non attraverso un modello medico autoritario, ma attraverso un modello umanista , cioè si mette in evidenza l’umanizzazione della pena, nel senso che il detenuto è il protagonista attivo e non che subisce un trattamento, ma che partecipa tramite una sua adesione spontanea. Il trattamento serve a modificare il comprimendo del condannato, quei comportamenti che non gli permettono di partecipare alla vita sociale in modo pieno nella legalità. In questa cornice nel 1975 si pensa che si debba superare l’idea di carcere con mura chiuse alla società e quindi questo è un elemento molto importante della riforma e quindi si creano di rapporti con l’esterno del carcere, l’idea è di permeabilità con l’esterno. Echeggiano tutte le istanze che hanno attraversato l’Europa nel 700, tuttavia è vita come adesione volontaria. Il modello che si tiene presente all’interno dell’ordinamento è fondato sullo stereotipo di delinquente. L’idea del delinquente che ha in mente il legislatore è quello del disadattato, del soggetto poco istruito, marginale , questo avviene in un periodo in cui si affermano eventi diversi dal disadattamento che sono quelli del terrorismo e delle organizzazioni mafiose, a cui si aggiungono tutte le matrici di natura sessuale che pongono una serie di problemi diversi. Questa idea fondata sul trattamento entra in crisi negli sessi stati che per primi l’hanno utilizzati, perché si è visto che la recidiva non viene meno. In un modello di carcere come Bollate, la recidiva è molto bassa, questo è caratterizzato dal fatto che i carcerati si mischiano e possono condividere la vita nel carcere, svolgono molte attività verso l’esterno come il ristorante , i mercatini o la falegnameria. Per tutto ciò i casi di recidiva sono bassissimi. Qual è il passaggio successivo? Art 1 ordinamento penitenziario, allegato all’art 13. Logica del trattamento individualizzato si scandisce su tre momenti :

1. osservazione della personalità del detenuto, un soggetto va osservato

2. rilevamento delle sue carenze

3. formulazione di un programma rieducativo di intervento.

Emerge da qui l’oggetto, i soggetti che vi danno corso, le procedure da seguire, la durata e la documentazione della attività espletata. PUNTO 1 Art 27 regolamento penitenziario :” 1. L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.

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_2. All'inizio dell'esecuzione l'osservazione è specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato nel termine di nove mesi.

  1. Nel corso del trattamento l'osservazione è rivolta ad accertare, attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento.
  2. L'osservazione e il trattamento dei detenuti e degli internati devono mantenere i caratteri della continuità in caso di trasferimento in altri istituti.”_ Qual è la differenza con l’art 13? Art 13 :” Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto. Nei confronti dei condannati e degli internati é predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione é compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa. Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati della osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed é compilato il relativo programma, che é integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione. Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento pratico e i suoi risultati. Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento.” Art 13 co 2 fa riferimento a carenze fisiopsichiche e le altre cause di disadattamento sociale, nasce quindi da una idea un po' stereotipata del delinquente. Mentre nell’art 27 si fa riferimento ai bisogni di ciascun conteso, al di la della provenienza del soggetto(si fa riferimento ad esempio alla carenza affettiva). Viene meno l’aspetto deterministico. La legge stessa ammette che il soggetto può non avere alcuna carenza ma malgrado ciò essere un delinquente che ha subito un processo ed essere finito in carcere. L’art 27 fissa il momento iniziale dell’osservazione scientifica, finalizzato a desumere gli elementi per la formulazione del trattamento che ha una durata di 9 mesi. Questa fase iniziale poi nel corso dell’esecuzione della pena va sempre aggiornata e si deve adattare ai mutamenti comportamentali del detenuto Questa osservazione deve sussistere anche quando il detenuto viene trasferito da un carcere ad un altro. Questo lo troviamo nei comma 2-3-4 dell’art 27. Il termine scientifico significa che deve essere fatto in modo preciso , l’offerta dev’essere libera e adattata di soggetto in soggetto, è quindi usato il termine in modo atecnico. L’educatore formula un programma , come si prosegue? Cosa significa individualizzazione? TRATTAMENTO INDIVIDUALIZZATO: significa che può riguardare un insieme di detenuti in modo collettivo, ma solo dopo aver visto la personalità. Significa che si piega alle esigenze del detenuto, ma non per forza in modo individuale.

Art. 13-bis :”1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenne, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento e' valutata ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1- quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione” Il trattamento individualizzato si riflette anche in altre norme dell’ordinamento:

1. ART 14 :assegnazione e raggruppamento detenuti

2. ART 15 : fissa gli elementi del trattamento

Sotto il codice Rocco: gli elementi isolamento l’equipe cappellano, medico, direttore istituti lavoro, istruzione e religione Gli elementi del trattamento sono un mix di attività composite la cui finalità comune dovrebbe essere quello di valorizzare la persona del detenuto, all'interno di questa definizione generale l'ossatura è individuata nell'articolo 15, che è una norma bandiera. A questi elementi del trattamento si affiancano le attività culturali, ricreative e sportive, i rapporti con il mondo esterno e in questi contesto i rapporti con la famiglia. Art. 15 : ” Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro. Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell’autorità' giudiziaria, a svolgere attività lavorativa di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.” Le modalità del trattamento vengono anche disciplinate dai singoli regolamenti dei singoli istituti di pena, ma c'è sempre un controllo da parte di un magistrato di sorveglianza sul fatto che non si vìolino i diritti fondamentali. Ad ogni elemento del trattamento il legislatore dedica delle specifiche disposizioni, cioè specifica come va gestito il lavoro, l’istruzione, la religione ecc...

1. ISTRUZIONE : art. 19 ord. pen. l'articolo distingue tra due tipi di istruzione:

scolastica e professionale. In particolare dice che i programmi scolastici che si seguono in carcere devono essere analoghi a quelli che si seguono nel mondo esterno. L'istruzione primaria DEVE essere assicurata, invece PUO’ essere assicurata l'istruzione superiore. L'istruzione rispetto al passato ha perso il connotato di obbligatorietà.

2. RELIGIONE : art. 26 ord. pen. i detenuti e gli internati hanno la libertà di professare

la propria fede religiosa, di istruirsi in essa (catechismo) e di praticarne il culto.

Il cappellano oggi è stato spogliato di qualsiasi funzione che non attenga al suo ufficio pastorale, la sua figura all'interno del carcere rimane molto importante. Oggi abbiamo un po' un problema perché in carcere ci sono religioni che non sono solo cristiane è sempre di più in questo periodo molti si radicalizzano, nel 1975 non c'era il problema dell'organizzazione. Gli appartenenti alla regione diversa dal cattolicesimo hanno dei diritti scritti nell'articolo al comma 4, il quale assicura per i detenuti acattolici di ricevere l’assistenza dei ministri di culto di appartenenza, ne riconosce inoltre la celebrazione dei riti. Su questi profili è intervenuto il regolamento che ha preso atto della nuova composizione della popolazione detenuta cercando di tutelare le esigenze di chi non è cattolico, quindi per quanto riguarda ad esempio l’alimentazione bisogna tener conto delle prescrizioni diverse nelle varie fedi religiose (art 11), poi devono essere messi degli appositi locali di culto (art 58) e devono essere facilitati i contatti tra i ministri di culto di religioni non cattoliche e i loro fedeli come? Semplificando la loro entrata in carcere.

3. ATTIVITA’ CULTURALI/RICREATIVE/SPORTIVE : art. 27 ord. pen. negli istituti

devono essere favorite e organizzate queste attività e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti. Una commissione composta dal direttore, dagli educatori e dai servizi sociali presiede insieme ai rappresentanti dei detenuti alla organizzazione di queste attività. Le attività rieducative possono contare sul contributo di persone esterne, contributo disciplinato dall'art.17 dell’ ord. pen.

4. LAVORO : art. 20 ord. pen. il lavoro ha un carattere obbligatorio perché si dice che

abbia una valenza rieducativa, il lavoro non può però essere afflittivo, deve essere una attività che si svolge con una remunerazione. Obbiettivo Deve mirare a far maturare nei detenuti una preparazione professionale mirata alle normali condizioni lavorative, per la risocializzazione. Molti lavori nascono all'interno del carcere perché le società vanno dentro al carcere, c’è poi il lavoro dato dallo stesso istituto penitenziario come il cuoco, lo scopino, lo spesino ecc... però questi non sono lavori che danno un futuro, non genera una reintegrazione, ma è piuttosto un passatempo. In origine dal 1975 in poi c'era una disomogeneità tra il lavoro carcerario e quello esterno, nel corso del tempo però la corte costituzionale prima e il legislatore poi ha cercato di equiparare il lavoro dei detenuti e quello delle persone libere, le differenze sostanziali sono che il lavoro privato è regolato dai contratti e quello dei carcerati è regolato dalla legge:

♦ Art. 20 comma 5 punti di contatto tra lavoro libero e lavoro carcerario: i metodi e

l’organizzazione del lavoro carcerario devono riflettere quelle del lavoro normale/ libero:

  • Limiti temporali della durata di lavoro
  • Riposo festivo
  • Tutela assicurativa e previdenziali

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essi potranno dedicarsi dopo la dimissione, con l'esclusione dei detenuti e internati sottoposti al regime di sorveglianza particolare di cui all'art. 14-bis della presente legge. Il collocamento al lavoro da svolgersi all'interno dell'istituto avviene nel rispetto di graduatorie fissate in due apposite liste, delle quali una generica e l'altra per qualifica o mestiere. Per la formazione delle graduatorie all'interno delle liste e per il nulla-osta agli organismi competenti per il collocamento, è istituita, presso ogni istituto, una commissione composta dal direttore, da un appartenente al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e da un rappresentante del personale educativo, eletti all'interno della categoria di appartenenza, da un rappresentante unitariamente designato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, da un rappresentante designato dalla commissione circoscrizionale per l'impiego territorialmente competente e da un rappresentante delle organizzazioni sindacali territoriali. Alle riunioni della commissione partecipa senza potere deliberativo un rappresentante dei detenuti e degli internati, designato per sorteggio secondo le modalità indicate nel regolamento interno dell'istituto. Per ogni componente viene indicato un supplente eletto o designato secondo i criteri in precedenza indicati. Al lavoro all'esterno, si applicano la disciplina generale sul collocamento ordinario ed agricolo, nonché l'art. 19 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina generale sul collocamento. Le amministrazioni penitenziarie, centrali e periferiche, stipulano apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati o cooperative sociali interessati a fornire a detenuti o internati opportunità di lavoro. Le convenzioni disciplinano l'oggetto e le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa, la formazione e il trattamento retributivo, senza oneri a carico della finanza pubblica. Le direzioni degli istituti penitenziari, in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato e di quelle di contabilità speciale, possono, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia, vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo, tenuto conto, per quanto possibile, dei prezzi praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della zona in cui è situato l'istituto. I detenuti e gli internati che mostrino attitudini artigianali, culturali o artistiche possono essere esonerati dal lavoro ordinario ed essere ammessi ad esercitare per proprio conto, attività artigianali, intellettuali o artistiche. I soggetti che non abbiano sufficienti cognizioni tecniche possono essere ammessi a un tirocinio retribuito. La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantiti il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale di cui al comma primo è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi. Agli effetti della presente legge, per la costituzione e lo svolgimento di rapporti di lavoro nonché per l'assunzione della qualità di socio nelle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, non si applicano le incapacità derivanti da condanne penali o civili. Entro il 31 marzo di ogni anno il Ministro di grazia e giustizia trasmette al Parlamento una analitica relazione circa lo stato di attuazione delle disposizioni di legge relative al lavoro dei detenuti nell'anno precedente .”

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Il lavoro extra murario è un istituto importante perché permette da subito al detenuto di mettersi in contatto con la realtà esterna. Questo tipo di lavoro può essere concesso subito a prescindere da quanta pena dev’essere scontata (cioè senza limiti di pena ad eccezione del 4-bis in tal caso solo dopo aver scontato 1/3 della pena, mentre per l’ergastolano è possibile dopo aver scontato 10 anni di detenzione). Il carcere può produrre e vendere attraverso certe reti ma fondamentalmente i lavori intramurali sono la spesa, il cuoco, l'imbianchino ecc... Quindi lavori manuali che però non sono professionalizzanti e quindi questa è una grandissima lacuna. Se una persona dimostra delle particolari qualità può essere autorizzato a svolgere un lavoro di tipo autonomo. Il l'acoro serve anche per conquistare un pò di libertà. Art 21 : “1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4- bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.

_2. I detenuti e gli internati assegnati al lavoro all'esterno sono avviati a prestare la loro opera senza scorta, salvo che essa sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza. Gli imputati sono ammessi al lavoro all'esterno previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria.

  1. Quando si tratta di imprese private, il lavoro deve svolgersi sotto il diretto controllo della direzione dello istituto a cui il detenuto o l'internato é assegnato, la quale può avvalersi a tal fine del personale dipendente e del servizio sociale.
  2. Per ciascuno condannato o internato il provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno diviene esecutivo dopo la approvazione del magistrato di sorveglianza. 4-bis. Le disposizioni di cui ai commi precedenti e la disposizione di cui al secondo periodo del comma sedicesimo dell'articolo 20 si applicano anche ai detenuti ed agli internati ammessi a frequentare corsi di formazione professionale all'esterno degli istituti penitenziari_ .” La scorta non si usa ma può essere necessaria per motivi di sicurezza. Se si ha una pena maggiore di 5 anni non si è ammessi al lavoro all'esterno. Il lavoro esterno non nasce come una misura alternativa al carcere ma col tempo questa misura è una misura quasi tratta mentale che avvicina il lavoro esterno al fatto di sostituire la pena con il lavoro.

5. CONTATTI CON L’ESTERNO il carcere è un istituzione per definizione chiusa. Più

il carcere è aperto verso l’esterno, più l’ordinamento penitenziario tende a perseguire la risocializzazione del detenuto. si tratta di una controspinta del contrafforte rispetto alla desocializzazione provocati dal carcere. Il lavoro all'esterno rende il carcere permeabile rispetto alla società, è anche il primo premio che viene dato al detenuto. La pena una volta che è stata irrogata non è fissa, dipende da come ti comporti. Quali sono gli istituti che permettono al carcere di avere rapporti con l'esterno?

_2. Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso rilasciato dall'autorità giudiziaria che procede.

  1. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre, sottoposte a controllo, con le modalità previste dal regolamento interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.
  2. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento corretto e tale da non recare disturbo ad altri. Il personale preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale decide sulla esclusione.
  3. I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi divisori o in spazi all'aperto a ciò destinati. Quando sussistono ragioni sanitarie o di sicurezza, i colloqui avvengono in locali interni comuni muniti di elementi divisori. La direzione può consentire che, per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. In ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del personale del Corpo di polizia penitenziaria.
  4. Appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i loro difensori.
  5. Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui possono avere luogo nell'infermeria.
  6. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese. Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto, il numero di colloqui non può essere superiore a quattro al mese.
  7. Ai soggetti gravemente infermi, o quando il colloquio si svolge con prole di età inferiore a dieci anni ovvero quando ricorrano particolari circostanze, possono essere concessi colloqui anche fuori dei limiti stabiliti nel comma 8.
  8. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione di eccezionali circostanze, è consentito di prolungare la durata del colloquio con i congiunti o i conviventi. Il colloquio con i congiunti o conviventi è comunque prolungato sino a due ore quando i medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione dell'istituto lo consentono. A ciascun colloquio con il detenuto o con l'internato possono partecipare non più di tre persone. È consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o conviventi.
  9. Qualora risulti che i familiari non mantengono rapporti con il detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di servizio sociale per gli opportuni interventi.
  10. Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del permesso, si fa annotazione in apposito registro.
  11. Nei confronti dei detenuti che svolgono attività lavorativa articolata su tutti i giorni feriali, è favorito lo svolgimento dei colloqui nei giorni festivi, ove possibile.”_

19/ Sistema disciplinare: perquisizioni Da dove nasce il contesto dell’art 18? Il problema dei rapporti che si instaurano tra le persone e il carcere, ciò che permette la circolazione, i rapporti tra esterni-interno del carcere, nel senso che la società entra nel carcere.

Il primo istituto su cui ci siamo soffermati è il colloquio è così importante che l’eventuale rigetto porta ad una situazione giuridicamente tutelabile. Il colloquio avviene a tutela della segretezza delle informazioni, senza essere ascoltato dall’amministrazione giudiziaria (ad eccezione delle intercettazioni telefoniche), l’unica forma di controllo è a vista (problema: affettività dei detenuti, nel nostro ordinamento non si possono avere durante i colloqui rapporti di tipo sessuale). Il numero di colloqui possibili va da 4 a 6 al mese a seconda della tipologia di reato e la durata è di 1 ora. Quanti colloqui? 4 per il doppio binario e 6 per i reati comuni. Il colloquio può aversi anche con i garanti dei detenuti, garante per accogliere lamentale e doglianze dei detenuti che opera su base regionale e locale. Una forma di colloquio molto importante è quello con il difensore. Per quanto riguarda la disciplina degli imputati, valgono le regole del codice di procedura penale, che all’interno del diritto di difesa, riconoscono all’imputato detenuto il diritto al colloquio con il difensore. La norma è l’ art 104 c.p.p. :” 1. L'imputato in stato di custodia cautelare ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della misura.

_2. La persona arrestata in flagranza o fermata a norma dell'articolo 384 ha diritto di conferire con il difensore subito dopo l'arresto o il fermo. 3. Nel corso delle indagini preliminari , quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice su richiesta del pubblico ministero può, con decreto motivato, dilazionare, per un tempo non superiore a cinque giorni, l'esercizio del diritto di conferire con il difensore.

  1. Nell'ipotesi di arresto o di fermo, il potere previsto dal comma 3 è esercitato dal pubblico ministero fino al momento in cui l'arrestato o il fermato è posto a disposizione del giudice. 4-bis. L'imputato in stato di custodia cautelare, l'arrestato e il fermato, che non conoscono la lingua italiana, hanno diritto all'assistenza gratuita di un interprete per conferire con il difensore a norma dei commi precedenti. Per la nomina dell'interprete si applicano le disposizioni del titolo IV del libro II”_ Permette di soddisfare il diritto di contatto tempestivo con il difensore, questo è un principio fondamentale del nostro ordinamento. Nel nostro codice è previsto un rinvio di almeno 5 gg, questo spazio temporale è molto importante e contrario alle norme della CEDU. Sono norme che riflettono i poteri delle posizioni nel c.p.p. dell’indagato. Il colloquio con il difensore va conteggiato nel numero dei colloqui a disposizione? NO. Il condannato in via definita può incontrare l’avvocato o rientra nei 4/6 colloqui a disposizione? SI SEMPRE. Si è posto il problema pratico perché manca una norma dedicata al condannato, dato che il 104 si riferisce all’indagato. Si tratta di un problema di difesa. L’art 18 disciplina poi la CORRISPONDENZA e la possibilità di leggere giornali periodici.
    • Stampa : rispetto al 1931 c’è una inversione di tendenza non esiste più nessuna forma di censura. Nel carcere possono entrare i giornali quotidiani, periodici e i libri che sono in vendita all’esterno del carcere.

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