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Diritto Penitenziario: Diritti, Garanzie e Trattamento del Detenuto, Appunti di Diritto Penitenziario

Appunti diritto penitenziario lezioni prof. Buzzelli 2019

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 08/02/2020

sara______
sara______ 🇮🇹

4.3

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DIRITTO PENITENZIARIO
LEZIONE 1 OTTOBRE
Ci aspettiamo la definizione di ‘Cos’è il diritto penitenziario?’ con riferimento ai principi e la individuazione
dell’oggetto del corso.
L’oggetto si capirà solo alla fine, nella sua complessità e non avrebbe senso ora citare tante norme e articoli
poco comprensibili.
L’operazione che dobbiamo fare per comprendere questa materia più particolare rispetto alle altre è capire
la realtà e ciò significa costruire un nostro linguaggio, un nostro vocabolario.
Il linguaggio - le parole, contano e c’è un tecnicismo di base. Ci si accorge che non è solo questione di
tecnicismo ma c’è un sistema lessicale autonomo con termini che possono sembrare bizzarri.
‘La dama di compagnia che assiste la sposina detenuta ai sensi del 41 bis?
41 bis -> il così detto carcere duro dei boss mafiosi
Nel gergo penitenziario issate la dama di compagnia, è qualcosa di assolutamente strano parlare di dama di
compagnia perciò dobbiamo capre la realtà e costruire il vocabolario.
Capire la realtà significa individuare una serie di problemi.
Es. tutte le estati manca l’acqua e i ventilatori nelle carceri italiane .. perché arrivano a fine
settembre o arrivano con la spina errata? Perché ci si ammazza molto di più rispetto all’esterno?
Perché si possono usare solo forbici dalla punta chicco? Si può verificare tramite le circolari DAP
queste informazioni (forbici chicco e dame di compagnia) .
L’esempio dei ventilatori -> la situazione che si è creata nel carcere di Firenze sia nel 2018 sia nel
2019.
Mancano gli occhiali e nei carceri c’è bisogno di occhiali
Sono piccoli elementi che vanno compresi e risolti con gli strumenti dei giuristi che sono vincolati alle
regole, alle leggi, alla costituzione, alla normativa europea che per noi è indispensabile.
Cosa vuoi dire capire la realtà e fissare le parole importanti?
Non pensare all’oggetto ‘cos’è il diritto penitenziario’ ma impostare un discorso che riguarda il metodo e il
più delle volte non si pensa al metodo.
Il metodo in questo caso è fondamentale. Lo sapevano anche gli antichi che ritenevano il metodo la via per
risolvere un problema.
Il metodo proposto è quello di abbandonare i pregiudizi -> non si può pensare di seguire queste lezioni e
avere in mente delle idee e dei dogmi che non possono essere messi in discussione.
I pregiudizi in questo settore sono tantissimi e di tutti i tipi : dal ‘sono tutti uguali’ - ‘faccia da delinquente’ -
‘ si sa che è stato lui’ - ‘meglio sbatterlo dentro e buttare via la chiave’ - ‘ha la faccia troppo seria’ ecc.
I pregiudizi vanno eliminati per evitare dei danni e non saremmo giuristi.
I pregiudizi vanno di pari passo ai luoghi comuni, li usano anche i giornalisti sbagliando -> es ‘si sa non si può
fare altro perché mancano i soldi’. In realtà i soldi non mancano ma vengono spesi in altre attività. Sono le
scelte di investimento : investire nel settore universitario e non militare o settore penitenziario e non in un
altro ecc.
Le statistiche ufficiale dell’ISTAT che ricostruiscono il sistema italiano in tutti i suoi settori ogni anno, e si
nota come le spese della giustizia siano limitate e il settore che ampia sempre il raggio di azione è quello
militare con le spese militari.
Non possiamo rispondere quindi che ‘mancano le risorse economiche’ ma sono semplicemente allocate
altrove.
Bisogna ragionare sulle forme di criminalità in tempo di crisi economica.
Sempre parlando di risorse, controllando gli articoli delle regole penitenziarie europee, vi è una
raccomandazione del consiglio d’Europa che risale al 2006 ed è la n.2 e fornisce le regole penitenziarie per
tutti i paesi del consiglio d’europa, quindi per la grande Europa - dall’inghilterra alla Turchia quindi .
Tra i primi articoli di questa raccomandazione ce né uno fondamentale per dare una risposta a quello che
stiamo dicendo -> l’articolo sottolinea che la carenza di risorse finanzieri non dovrebbe mai giustificare una
riduzione - lesione dei diritti fondamentali .
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DIRITTO PENITENZIARIO

LEZIONE 1 OTTOBRE

Ci aspettiamo la definizione di ‘Cos’è il diritto penitenziario?’ con riferimento ai principi e la individuazione dell’oggetto del corso. L’oggetto si capirà solo alla fine, nella sua complessità e non avrebbe senso ora citare tante norme e articoli poco comprensibili. L’operazione che dobbiamo fare per comprendere questa materia più particolare rispetto alle altre è capire la realtà e ciò significa costruire un nostro linguaggio, un nostro vocabolario. Il linguaggio - le parole, contano e c’è un tecnicismo di base. Ci si accorge che non è solo questione di tecnicismo ma c’è un sistema lessicale autonomo con termini che possono sembrare bizzarri. ‘La dama di compagnia che assiste la sposina detenuta ai sensi del 41 bis? 41 bis -> il così detto carcere duro dei boss mafiosi Nel gergo penitenziario issate la dama di compagnia, è qualcosa di assolutamente strano parlare di dama di compagnia perciò dobbiamo capre la realtà e costruire il vocabolario. Capire la realtà significa individuare una serie di problemi. Es. tutte le estati manca l’acqua e i ventilatori nelle carceri italiane .. perché arrivano a fine settembre o arrivano con la spina errata? Perché ci si ammazza molto di più rispetto all’esterno? Perché si possono usare solo forbici dalla punta chicco? Si può verificare tramite le circolari DAP queste informazioni (forbici chicco e dame di compagnia). L’esempio dei ventilatori -> la situazione che si è creata nel carcere di Firenze sia nel 2018 sia nel

Mancano gli occhiali e nei carceri c’è bisogno di occhiali Sono piccoli elementi che vanno compresi e risolti con gli strumenti dei giuristi che sono vincolati alle regole, alle leggi, alla costituzione, alla normativa europea che per noi è indispensabile. Cosa vuoi dire capire la realtà e fissare le parole importanti? Non pensare all’oggetto ‘cos’è il diritto penitenziario’ ma impostare un discorso che riguarda il metodo e il più delle volte non si pensa al metodo. Il metodo in questo caso è fondamentale. Lo sapevano anche gli antichi che ritenevano il metodo la via per risolvere un problema. Il metodo proposto è quello di abbandonare i pregiudizi -> non si può pensare di seguire queste lezioni e avere in mente delle idee e dei dogmi che non possono essere messi in discussione. I pregiudizi in questo settore sono tantissimi e di tutti i tipi : dal ‘sono tutti uguali’ - ‘faccia da delinquente’ - ‘ si sa che è stato lui’ - ‘meglio sbatterlo dentro e buttare via la chiave’ - ‘ha la faccia troppo seria’ ecc. I pregiudizi vanno eliminati per evitare dei danni e non saremmo giuristi. I pregiudizi vanno di pari passo ai luoghi comuni, li usano anche i giornalisti sbagliando -> es ‘si sa non si può fare altro perché mancano i soldi’. In realtà i soldi non mancano ma vengono spesi in altre attività. Sono le scelte di investimento : investire nel settore universitario e non militare o settore penitenziario e non in un altro ecc. Le statistiche ufficiale dell’ISTAT che ricostruiscono il sistema italiano in tutti i suoi settori ogni anno, e si nota come le spese della giustizia siano limitate e il settore che ampia sempre il raggio di azione è quello militare con le spese militari. Non possiamo rispondere quindi che ‘mancano le risorse economiche’ ma sono semplicemente allocate altrove. Bisogna ragionare sulle forme di criminalità in tempo di crisi economica. Sempre parlando di risorse, controllando gli articoli delle regole penitenziarie europee, vi è una raccomandazione del consiglio d’Europa che risale al 2006 ed è la n.2 e fornisce le regole penitenziarie per tutti i paesi del consiglio d’europa, quindi per la grande Europa - dall’inghilterra alla Turchia quindi. Tra i primi articoli di questa raccomandazione ce né uno fondamentale per dare una risposta a quello che stiamo dicendo -> l’articolo sottolinea che la carenza di risorse finanzieri non dovrebbe mai giustificare una riduzione - lesione dei diritti fondamentali.

Non i può giustificare una lesione dei diritti ricorrendo alle esigue finanze -> non si può dire che id detenuti devono essere sovraffollati perché non i può fare diversamente, è una risposta a livello del consiglio d’europa che è inaccettabile. Un altro luogo comune è quello di vedere questo settore come una separazione tra buoni-cattivi e guardie- ladri e non saper da che parte vi sono i soggetti. Queste divisioni però sono pericolose. Sono pericolose anche le curiosità dell’ambiente penitenziario -> andare a vedere come si vive, come si svolge una giornata, l’omosessualità in carcere ecc. C’è troppa curiosità morbosa che va eliminata. Bisogna investire i ruoli e non bisogna pensare che l’opinione pubblica possa decidere sui diritti e sulle garanzie delle persone in questo settore. Bisogna tenere come punto di riferimento in questo caso, una sentenza della corte europea dei diritti dell’uomo (la corte che opera negli stati membri d’europa ed è guardiana dei diritti i fondamentali tutelati dalla convenzione e ognuno si rivolge quando reputa leso un diritto garantito dalla convenzione). La sentenza della CEDU del 2007 in cui risolleva un problema specifico del ‘diritto di voto delle persone detenute’ Nel nostro sistema si può escludere il diritto di voto a certe condizioni se viene ad essere realizzata una condanna. Nel sistema anglosassone è indistinta la esclusione del voto ed è un sistema più rigido. La CEDU in quel caso doveva valutare tale situazione se lesiva o meno ei diritti convenzionali. Nel condannare l’UK a un certo punto ha usato una frase molto importante, una affermazione che può servire -

la CEDU dice che l’opinione pubblica conta ma non può decidere dei diritti e delle garanzie e non si possono limitare diritti e garanzie solo perché lo vuole ‘il popolo’. L’opinione pubblica conta ma i diritti e le garanzie convenzionalmente stabiliti e previsti ne sistemi legislativi e costituzionali interni sono altro. Come dobbiamo procedere quindi? C’è un metodo che spesso per essere sintetizzato vien chiama NEUTRALITÀ’ DEL RICERCATORE , è il metodo che dovrebbe seguire anche un buon giudice e un buon PM, un buono studioso di storia ecc. Il metodo che possiamo adottare anche noi. Neutralità non significa essere equidistanti da tutto e ‘lavarsene le mani’ o sospendere il giudizio (non liquet del pretore romano). Non significa non arrivare a una decisione anzi, significa prendere posizione, scegliere e optare per un si o uno, in base ai casi, ma significa arrivare a tale decisione / scelta nel rispetto di un determinato metodo che è neutrale. La neutralità in questo caso significa scartare i pregiudizi, luoghi comuni che sono facili ma anche molto pericolosi. Il sistema inquisitorio -> l’inquisizione dei roghi - caccia alle streghe - processi in cui tutto ruotava intorno al reo (reo fin da subito) e alla tortura regina delle prove. Questo modello processuale, confrontato con gli altri modelli, è caratterizzato proprio dal pre-giudizio. E infatti fin da subito c’è un reo e non un imputato o accusato. C’è immediatamente un colpevole e non si va a un confronto. Non si opera con il dubbio ma si opera con certezze, c’è una Verità che si ottiene torturando il Reo. Il metodo basato sui pregiudizi è molto facile però è il metodo inquisitoriale -> si ha in mente qualcosa , il pregiudizio’, e si ricerca solo quello senza verifiche , controlli o dubbi. C’è la certezza inquisitoriale e nessuna relatività. E’ il metodo opposto rispetto a quello della neutralità del ricercatore caratterizzato dall’affermare e argomentare sempre ogni affermazione. Non posso affermare X senza poi richiamare le regole penitenziarie ecc, si può affermare tutto ma poi argomentarlo. Bisogna verificare le affermazioni. Questo metodo significa l’assenza totale del dogma -> posso affermare ogni cosa ma è necessario argomentare ciò che affermo. Il metodo della neutralità del ricercatore avrebbe caratterizzare le autorità giudiziarie, gli organi d’accusa ecc. Es. iIl PM non può avere pregiudizi nella fase investigativa ma deve avere sempre varie ipotesi. Il nostro metodo che inchioda chiunque alla sua responsabilità è quello della neutralità -> affermazione che poi argomentazione della affermazione.

Cosa vuol dire “La giustizia non si deve arrestare alle porte delle prigioni “?-> la corte europea dice che è quantitativamente normale che la giustizia di solito si fermi davanti allappata delle prigioni. Se questa è la normalità, è abbastanza preoccupante. Nella nostra idea di partenza siamo disposti a pensare alla detenzione o comunque all’istituto penitenziario / carcere al luogo più legale. I giudici europei smontano assolutamente questa nostra idea e ci dicono che il carcere il più delle volte è un carcere fuori legge e questo vale non solo per l’Italia ma anche per latri paesi europei, ma non dovrebbe essere così. Questa normalità quantitativa non dovrebbe esserci, ma dovrebbe esserci quella qualitativa. Questi esempi fatti servono per farci capire che quando si inno i discorsi collegati agli istituti penitenziari , le nostre idee e i nostri pilastri un pò vacillano perché si rimette tutto in discussione. Si rimette in discussione l’idea di normalità e ’idea di giustizia. Ci sono anche altre parole fondamentali con le quali si fa ‘sempre i conti’, tra cui la parola EMERGENZA. Le notizie sui carceri e dintorni nel corso degli anni -> si nota sempre la parola ‘emergenza’. Tecnicamente l’emergenza ha un significato ben preciso. Se l’emergenza è una ‘emergenza perenne’ c’è un grande paradosso -> l’emergenza indica una situazione che va risolta subito ma è una situazione limitata nel tempo dovuti a determinati fatti. L’emergenza ha un significato ben preciso e lo ha nei discorsi che faremo perché l’articolo 41bis è collegato a situazioni emergenziali. (vedi articolo) L’emergenza è prevista dal sistema della convenzione europea all’articolo 15 (vedi articolo). Non stiamo dicendo che questo termine va eliminato e non serve ma dobbiamo imparare a ridurne la portata e non farne un abuso, poiché se tutto è emergenza nulla lo è. La caratteristica vera dell’emergenza è quella di avere una delimitazione cronologica altrimenti che emergenza è? Sarebbe normalità. Ritroveremo questo termine ma già da ora iniziamo a respingerlo altrimenti perde le sue caratteristiche. Vi è un abuso della parola da parte dei giornalisti e anche da parte delle circolare dell’amministrazione penitenziaria. Ci sono poi 3 parole che servono ancora di più rispetto alle precedenti, esse sono indispensabili e non possiamo assolutamente cancellare. Sono parole che on troviamo immediatamente nella legge - ordinamento penitenziario ma servono per costruire il discorso. Sono : spazio - tempo - corpo. Con queste tre parole riusciremo a costruire qualsiasi discorso del sistema penitenziario o della libertà personale. Non i può fare a meno di esse. L’idea del sovraffollamento citata è collegata a questi tre termini e la si comprende pensando a dei corpi ridotti in uno spazio, l’idea dell’emergenza è invece legata al tempo. I collegamenti escono immediati. Cosa vuol dire spazio? I significati possono essere anche qui molti. Usiamo il termine spazio in riferimento alla cella o alla camera di pernottamento e calcoliamo il sovraffollamento o lo spazio vitale. Possiamo anche pensare alle varie forme che può assumere un luogo di detenzione -> es. cella liscia ossia la cella in cui non c’è nulla (un letto, armadietto e tavolo) / celle ‘zero’ -> carcere di poggio reale a Napoli. La cella zero era la cella dove ‘tutto’ poteva avvenire. / Cella zero anche a Monza Lo spazio è soprattutto la cella con queste idee collegate. Ma l’idea dello spazio è collegata anche al luogo. Spazio e luogo non sono la stessa cosa. Se parlo di spazio posso fare un discorso generico e valido ovunque (lo spazio della cella). Se parlo di un luogo facci riferimento a un luogo preciso. Es. San Vittore è un luogo dove vi sono celle che sono spazi. Ogni luogo ha delle sue peculiarità. Questi discorsi sembrano astratti ma in realtà sono davvero fondamentali per tutte le nostre questioni. L’idea stessa di carcere -> bisogna capire dove è la struttura.

San Vittore è al centro di Milano - Opera e Bollate sono più esterni. I penitenziari nord-americani sono nei deserti in posti lontanissimi dalle città in generale. Il senso di questa scelta / quello che si nasconde dietro una costruzione nel centro città o alle periferia non è neutra -> collegata a questa scelta c’è anche un principio collegato all’ordinamento penitenziario e anche alle regole. Zona esterna -> esclusi dal mondo esterno Zona interna -> essere parte maggiore della comunità San vittore -> si arriva in metro. La difficoltà di raggiungere un luogo ben preciso implica anche una difficoltà per chi lavora in un penitenziario, per gli operatori. Implica una difficoltà per effettuare i colloqui. Vi sono dei diritti per i colloqui con il difensore e con i famigliari. E’ diverso raggiungere un luogo in cui si arriva con la metro e un luogo in cui bisogna invece fare molta più fatica. Sono aspetti essenziali che portano a creare poi anche ostacoli a dei diritti tra cui il diritto ai colloqui. L’ordinamento penitenziario nell’articolo 18 fa riferimento ad un sistema generale di colloqui. Collegato a questo discorso c’è il tema egli ostacoli per chi lavora e delle eventuali limitazioni ai diritti ai colloqui, vi è un altro principio importante ossia quello dell TERRITORIALITÀ’ DELLA PENA. Nell’ordinamento penitenziario e non solo (ordinamento europeo e altre fonti) -> la detenzione dovrebbe avvenire ed essere garantita in un luogo vicino a quello degli interessi famigliari (luogo di residenza). Es. intera famiglia vive a Milano e la prosa è detenuta ad Agrigento e vi è difficoltà di colloqui e vi è un azzeramento dei principi. Dietro all’idea di spazio e luogo vi sono principi fondamentali del sistema penitenziario :

  1. territoriali della pena
  2. colloqui
  3. non conta solo dove viene costruito un penitenziario (centro - periferia) , ma conta soprattutto, come dimostra la storia, come viene costruito un penitenziario. C’è un architettura penitenziaria legata a scelte precise per costruire un carcere. Es. San Vittore ha la forma del carcere a stella, ha la struttura panottica e significa ,dal greco ‘vedere tutto’. E’ la costruzione tipica del 700/ 800 ed è tipica delle carceri e dei collegi, luoghi in cui vi era vita in comune e controllo. Si vede tutto perché permette al controllore che si trova al centro di vedere quello che capitava nei singoli raggi. Il gioco d’ombre permetteva il controllo totale. Si può usare anche una costruzione diversa quindi con celle che hanno maggiore spazio e dislocate in più o meno piani, pensando a luoghi di socialità anche. Ogni scelta architettonica è collegata o dovrebbe esserlo sulla base della scelta della politica criminale. Non sono questioni di poco conto. L’architettura deve esprimere la scelta del legislatore ed è difficile creare momenti di socialità se la struttura lo impedisce. Conta sia il luogo sia come la cella e l’intero penitenziario vengono costruiti. La Corte Europea si è impegnata nelle prigioni di tipo F e ha condannato la turchina per violazione dell’articolo 3 della convenzione. Sono prigioni in cui vi è l’isolamento totale e sebbene le celle siano singole, no vi sono problemi di sovraffollamento ma vi sono problemi di altro tipo. La cella di tipo f è stata oggetto di attenzione della CEDU perché i problemi sono : nella cella singola nessuno controlla le mie condizioni e come torno da un interrogatorio, cosa succede di notte o di giorno. Un vantaggio può diventare uno svantaggio. E’ molto importante anche il tempo (Nell’emergenza e nella caratteristica dell’essere legata a un tempo ben preciso). Nel tempo colleghiamo la pena e il ‘fine pena mai’ , ossia l’ergastolo. Gli inglesi dicono ‘la pena fino a quando vorrà sua maestà’. Il tempo è legato all’ergastolo ma anche alla prescrizione. La prescrizione è la distanza dal tempo del fatto e il tempo del processo. La prescrizione è sempre la misurazione di un tempo. Inoltre -> ‘la durata ragionevole del processo’. Sono tutti esempi riconducibili alla durata del processo. Ci può essere un tempo ‘vuoto’ fatto di nulla e un tempo ‘operoso’ ed inizia il discorso sulle possibilità lavorative nella struttura penitenziaria.

Proporzionato sulla base di ciò che sta capitano e sempre con un obbiettivo ben preciso -> garantire l’ordine e la sicurezza e se osserviamo art 1 della legge ’75 dell’ordinamento penitenziario si parla di diritti e garanzie e di presunzione di non colpevolezza e si richiama il sistema costituzionale, ma in quell’articolo 1 compaiono anche disciplina, ordine e necessità di mantenere la sicurezza. Questi concetti ritornano in modo molto preciso e giustificano interventi proporzionati e regimi penitenziari di livello diverso , e ritornano anche negli standard europei. Dall’art 49 in avanti delle regole troveremo questo concetto di sicurezza che può avere varie declinazioni. Sono elementi che devono essere bilanciati tra loro : diritti e garanzie nel rispetto sempre dell’ordine della sicurezza. Il sistema funziona se è proporzionato e non sproporzionato. Se ‘pende’ troppo il sistema non è efficiente. Il nostro metodo della neutralità del ricercatore è un metodo che cerca sempre di bilanciare ed essere rispettoso della sicurezza e dell’ordine e dei diritti delle persone. E’ un metodo che ha al suo centro le tre parole già viste in precedenza , che sono le più utili e importanti : TEMPO - SPAZIO- CORPO. Qualsiasi questione è riconducibile a queste tre parole :

  1. sovraffollamento -> spazio e corpi
  2. perquisizione -> questione di corpo Tutti i problemi in questo settore sono riconducibili a queste parole che possono sembrare non familiari, siamo abituati a maggiori tecnicismi ma qui in realtà è nascosto. SPAZIO E LUOGO -> territorialità della pena + diritto di visita e colloqui delle persone detenute con familiari, difensori e altri soggetti Si sottolinea come l’elemento architettonico ha un notevolissimo peso nei nostri argomenti. Molte questioni collegate allo spazio, molte al tempo (stesso concetto di pena ed ergastolo non esiste senza il fattore temporale, la prescrizione o la durata ragionevole del processo è una idea legata al tempo, anche l’emergenza è una questione temporale) ma soprattutto tempo e spazio si collegano per esaminare la condizione di un corpo. HABEAS CORPUS -> 1215 -> le garanzie fornite nella carta dal sovrano inglese e caratterizzate da un habeas corpus (avere un corpo con i suoi diritti - corpo inteso in senso ampio e non solo fisico ma anche la psiche). Il corpo andando avanti con l’evoluzione è diventato non solo fisico ma anche elettronico -> abbiamo diritti riconducibili alla fisicità ma abbiamo dei diritti riguardo anche dei dati e all’uso di quei dati e di cosa si può fare o on tre con essi. Questa parola quindi apre comunque molte prospettive anche se è a-tecnica I diritti del corpo sono anche il corpo dei diritti -> questo slogan non è un gioco di parole in quanto la scelta tra un sistema o un altro, e la scelta anche di intendere il carcere, la pena e l’ordinamento penitenziario è collegata al modo di intendere di volta in volta il corpo. Dobbiamo ragionare utilizzando una coppia di opposti -> LIBERTÀ PERSONALE E DETENZIONE. Questa coppia è lenta all’idea del corpo ed è decisiva per avere una visione piuttosto che un’altra del penitenziario e del carcere con il suo ordinamento è questa. Proponiamo questa coppia e sulla base di essa facciamo una scelta precisa -> stiamo dicendo che la detenzione in qualcuno caso (arresto, fermo, ergastolo, carcere ecc) è il contrario della libertà personale. Già proponendo questa coppia di opposti si fa una scelta ben precisa e si è vincolati alla costruzione di un sistema. Avremmo potuto dire, creando una differenza enorme -> libertà vs detenzione, in questo modo il concetto è differente. La scelta di una coppia o l’altra condiziona tutti i ragionamenti successivi e lo sanno anche i giudici della corte costituzionale, i giudici europei che si soffermano moltissimo su questa distinzione. La differenza nel scegliere una coppia o l’altra -> la detenzione è l’opposto :
  3. DELLA LIBERTA PERSONALE
  1. DELLE LIBERTA’ in generale Il detenuto è privato solo di alcune libertà. La grande differenza è questa -> se noi accettiamo ‘libertà personale vs detenzione’ abbiamo moltissimi problemi, se accettiamo invece la coppia ‘detenzione vs tutte le libertà’ non vi sarebbero problemi, chi è detenuto non ha nessuna libertà. Le regole penitenziarie europee all’articolo 2 -> Questa idea la si ritrova in varie sentenze della corte costituzionale ma anche nella sentenza ‘pilota’ quindi nel caso Torregiani con la quale la corte europea nel 2013 ha condannato l’Italia per il sovraffollamento. Nel paragrafo 65 sentenza 8 gennaio 2013 - torreggiavi vs italia -> In un passaggio specifico i giudici europei scrivono che la carcerazione (in astratto, non tenendo conto la custodia cautelare od detentiva) non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla convenzione europea o anche dalla costituzione. Al contrario, in alcuni casi la persona incarcerata può avere bisogno di maggiore tutela per la vulnerabilità della situazione e per il fatto di trovarsi sotto il controllo e la responsabilità dello stato. Il soggetto detenuto si torva li e la responsabilità è dello stato e il corpo detenuto rischia di essere vulnerabile, facilmente attacchine in vario modo. Questa coppia di parole è necessaria per capire quale sistema costruire e scartare. Doppiamo prendere in considerazione le fonti e partendo da queste parole della sentenza Torregiani e dalle regole penitenziarie europee, bisogna comunque riuscire a costruire un sistema in cui la persona è limitata nella libertà personale (la detenzione è assenza di libertà personale) però mantiene (non tutti) alcuni diritti. Il problema diventa proprio quello di andare a elencare questi diritti che sono mantenuti e ritrovarli sparsi tra le norme o tra le sentenze della corte costituzionale. L’ultima sentenza della corte costituzionale italiana in cui si è occupato delle persone sottoposte a regime di 41bis che è il più afflittivo, chiamato ‘carcere duro’ , si è occupata della cottura dei cibi all’interno di una cella in cui sono detenute persone sottoposte a regime di 41bis. Nell’immaginario collettivo il 41bis è collegato a Totò Rina, eppure l’ultima sentenza si occupa della cottura dei cibi che era normalmente vietata e invece dovrebbe essere assicurata anche a chi si trova sottoposto a regime di 41bis. Sembrano cose minime ma la realtà è poi anche così. Chi si torva in regimi particolarmente severi è limitato in vari diritti ma mantiene comunque alcuni diritti (tra cui cuocere i cibi). Es. discorso sull’acqua e accessione alle docce -> essere detenuti implica una imitazione di questo tipo? si? no? a certe condizioni? Sono problemi da risolvere partendo da LIBERTÀ’ PERSONALE vs DETENZIONE. Se accettiamo che la detenzione è assenza di ogni libertà allora non abbiamo la necessità di risolvere nessun problema. Sono due impostazioni complementi diverse e certamente non possiamo negare che se partiamo da libertà personale vs detenzione (il sistema convenzionale ce lo impone) andiamo incontro a na serie di problemi da risolvere perché bisogna bilanciare diritti e garanzie, cosa si può cancellare del tutto o meno. Es. Un detenuto in regime ordinario ha la possibilità di accedere ai colloqui in modo differente rispetto al detenuto con regime al 41bis. Vi sono questioni anche minime sui vestiti, lettura di giornali, vedere canali, colloqui , cottura cibi … i tribuni di sorveglianza si occupano di queste questioni che sembrano non influenti ma sono importanti. Dobbiamo occuparci del corpo della persona detenuta, nello spazio e nel tempo e decidere quali garanzie e quali diritti lasciare e non cancellare rispetto a questi individui.

Fucot - francese -> ha scritto sorvegliare e punire -> era molto interessato ai carceri e negli ani ’70 ha istituito i gip, ossia i gruppi di osservazione sulle carceri. Ha scritto questo libro che insieme a quello di Beccaria è un libro deciso per ricostruire le dinamiche penitenziarie. Per passare - transitare al prossimo argomento -> può essere utile utilizzare anche questa frase di un giurista e scrittore americano Steimbech che scrisse a metà del secolo scorso ‘furore’. Lui fa dire a uno dei suoi personaggi quando si parla del carcere che l’idea del carcere è un stupidaggine vecchia come il mondo ma nessuno ha proposto qualcosa di meglio. Questa frase contiene due domande per noi :

  1. è davvero il carcere una stupidaggine vecchia come il mondo?
  2. davvero nessuno ha proposto qualcosa di meglio? Vedremo che forse alla fine i nostri pregiudizi e la nostra idea cambierà e che forse le cose non stanno così. Per prima cosa -> il carcere non è nato con l’uomo o con le società anche primitive. Il carcere così come lo abbiamo in mente noi, ossia come luogo in cui si detiene una persona per punirla o limitare la libertà personale in linea provvisoria, non è nata con l’uomo ma nasce in un momento ben preciso e cambia in un altrettanto ben preciso momento. Altro paradosso -> il carcere come parola viene usata spesso ma se scorriamo l’ordinamento penitenziario non troveremo mai questa parola, quindi già noi usiamo un termine comune ma dobbiamo essere consapevoli che non è il termine usato dal legislatore, esso utilizza la parola detenzione, misure alternative, istituti penitenziari , cella, ecc ma non si torva mai carcere. E’ una parola a-tecnica. L’unica volta che ci si imbatte nel vocabolo è nel libro 4 del codice di procedura penale in cui si parla di custodia cautelare in carcere che è la misura più afflittiva nel sistema del libro 4. Anche questa caratteristica va tenuta presente : impieghiamo per consuetudine il termine meno tecnico ma con consapevolezza che il legislatore nell’ordinamento penitenziario si avvale di altri vocaboli. QUANDO NASCE IL CARCERE? QUANDO SI INIZIA A PARLARE DI CARCERE? Nel medioevo c’era il carcere come lo intendiamo noi o aveva un altro scopo? E’ necessario comprenderlo per capire i problemi attuali. Aveva la stessa funzione o un altra? La funzione punitiva non possiamo cancellarla -> punisci cancellando la libertà personale , però non possiamo dire che prima si puniva e attualmente no. Nel medioevo, i romani conoscevano il carcere? No, venivano allontanati dal territorio. Possiamo dire che in epoca medioevale esisteva il carcere come luogo ma poteva essere un luogo di passaggio pesce la pena era diversa, come la pena capitale. Si rimaneva detenuti per la pena capitale. Il carcere non era la pena. Era un luogo di detenzione ma non il luogo in cui scontare una pena. La visione era completamente diversa. Era il luogo dove custodire i colpevoli prima all’esecuzione di una pena che era altra mortale corporale. Era una discarica sociale se no dove veniva inseriti soggetti come vagabondi e le prostitute. Nel diritto canonico nasce l’idea di carcere simile abbastanza alla nostra come per esempio la reclusione in monastero. Quello che a noi interessa è che l’idea del carcere non è vecchia come il mondo perché molte società, più o meno antiche, non hanno adottato questa idea. La storia in generale, ci permette di rispondere alla domanda in questo modo. Non è una risposta di poco conto perché si apre così un altro versante : delle pene che non corrispondono al carcere quindi le alternative. Si può punire ma in una maniera differente e non detenendo.

LEZIONE 4 OTTOBRE

Perché tanta attenzione al linguaggio? Abbiamo parlato delle parole. Il termine carcere non è tecnico, non lo ritroviamo nella legge del ’75. E allora è ancora più preoccupante quando spesso di legge nelle circolari interne del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria (DAP) presso il ministero della Giustizia(non di un qualsiasi ente quindi) l’uso delle parole che spesso si leggono. Esiste una scala gerarchica che parte dal DAP, poi passa dal Provveditorato dell’amministrazione penitenziaria a livello regionale (DRAP), e arriva al direttore del singolo istituto. Se leggiamo le circolari e i documenti ci imbattiamo in parole molto “strane”. Esempi: per risolvere qualsiasi problema e richiesta avanzata dal detenuto, che formula si può utilizzare? Il detenuto magari vuole avanzare una richiesta di trasferimento e di colloquio, come fa? Qualsiasi problema passa attraverso non una istanza, non un ricorso (termini che ritroviamo nelle fonti normative), bensì attraverso una domandina. La persona che fa un sopravvitto per i detenuti, che fa acquisti al di là di quello che viene fornito quotidianamente, viene chiamata “spesino”. Non esiste la spesa, esiste la spesina.  sono esempi, la lista è lunga, troviamo questi termini nelle circolari del DAP, di una amministrazione!! Avevamo accennato ad un altro termine che possiamo inserire in questa bizzarra area linguistica: “dama di compagnia”: è il detenuto che affianca un altro detenuto in regime di 41bis (più afflittivo che riguarda pericolosi criminali). Allora davvero sono sintomatiche queste parole, perché nel linguaggio dell’amministrazione ci imbattiamo in termini infantili, come anche ci imbattiamo in vocaboli che sembrano uscire da programmi 700eschi (“le signorie vostre con l’avvento dell’estate sono tenute…”), che contraddizione! Allora sottolineiamo ciò perché è emblematica di una scelta che ha un nome ben preciso: si parla di “infantilizzazione”. LA PERONSA DETENUTA VIENE CONSIDERATA AL PARI DI UN BAMBINO, neanche di un minorenne. E la scelta di infantilizzare con la scelta della Costituzione o dell’ordinamento penitenziario è esattamente l’opposto di quello che troviamo nei testi stessi. La Costituzione non parla mica di domandina, tanto meno la legge del 75 o le regole penitenziarie. Troviamo responsabilità, trattamento, reinserimento sociale, ma non c’è nessun riferimento alle spesine o alle domandine. Il linguaggio davvero conta e nasconde una scelta ben precisa. Se rendo la persona infantile come posso pensare di risocializzarla? C’è anche questa enorme contraddizione, alla fine il carcere per sua natura è un luogo di segregazione, un luogo violento, anche macista. E’ un luogo violento per sua natura in cui si utilizzano parole di questo tipo. Ciò è emerso in maniera evidente nel 2017: il DAP, sempre con una circolare, è stato quasi costretto ad occuparsi della “ridenominazione corretta”: l’oggetto di questa circolare del 31 marzo del 2017 è questo  ridenominazione corretta di termini. QUINDI C’E’ CONSAPEVOLEZZA che non bisognerebbe impiegare certi termini. Il DAP nella circolare elenca tutta una serie di parole usate quotidianamente e che invece dovrebbero essere eliminate dal vocabolario penitenziario. Anche molti giornalisti/grandi firme hanno un po' preso sotto gamba la circolare, dicendo che i problemi dei detenuti non cambiano cambiando le parole. Solo con questa precisazione e quel riferimento specifico alla circolare del 2017 forse riusciamo a capire il motivo di tanta insistenza con le parole. Andiamo avanti coi termini, abbiamo preso la frase del romanzo “Furore” : il carcere è una stupidaggine vecchia come il mondo? Peccato che nessuno ha mai proposto niente di diverso. Grandi civiltà hanno fatto a meno dell’istituzione carceraria. Non dobbiamo fare gli storici, ma abbiamo trovato un punto fisso: molte società classiche/antiche non hanno conosciuto il carcere cosi come lo intendiamo oggi, il carcere inteso come pena. SEMMAI il carcere in quelle società era un luogo di detenzione provvisoria perché le pene in senso stretto erano altre (=le punizioni,corporali e mortali). C’è per noi un passaggio davvero importante che avviene nel 700. Per noi il 700 è il secolo della rivoluzione francese, della presa della bastiglia, è il secolo di Beccaria, dell’illuminismo. E all’illuminismo soprattutto colleghiamo una nuova e completamente diversa visione del corpo della persona da punire  nel 700 si passa dallo “splendore dei supplizi” alla “dolcezza delle pene”. Splendore dei supplizi: tipico della fase della rivoluzione francese, delle ordinanze di rito criminale, che reggono il sistema punitivo fino allo scoppio della rivoluzione. E’ una espressione utilizzata da Foucault che ha scritto proprio “sorvegliare e punire”. Nel libro, per rappresentare il complesso del sistema punitivo pre-rivoluzione francese, Foucault utilizza questa espressione, che va un po’ a rabbrividire (supplizio splendido?insomma..). Il supplizio si rivolgeva al corpo di un reo (non di un presunto innocente),

guardare negli occhi e misurare il cranio e dire “sicuramente è un delinquente”. Allora non avrebbe neanche senso processare quell’individuo, basterebbe guardarlo. Ecco le conseguenze quante sono. Allora non ci potremmo mai porre il problema della rieducazione secondo Lombroso!!!! Non si può rieducare il delinquente per natura. Se accettiamo le idee della scuola positiva dobbiamo essere consapevoli delle conseguenze: assolviamo la società, i tratti somatici contano, anticipazione delitto. (“PROFILAZIONE ETNICA”: ne parla il consiglio d’Europa, è attualissimo, possiamo ricondurre ciò alle idee di Lombroso. Si adottano dei provvedimenti e si opera sulla base del tratto somatico, es occhi a mandorla). Nell’800 non solo risaltiamo le teorie di Lombroso ma dobbiamo anche sottolineare un’altra caratteristica: i governi che si sono spesso succeduti, anche alla fine dell’800 all’epoca di Giolitti, si sono occupati della giustizia penale in maniera complessiva, non in maniera parziale/frammentaria. Questa è una caratteristica rilevante e purtroppo dobbiamo ammettere che non ritroveremo. Tra il 1889 e il 1891 (triennio) il governo Giolitti introduce un nuovo regolamento carcerario, introduce nuove leggi di pubblica sicurezza e poi abbiamo 1890 anche un nuovo codice penale (codice Zanardelli). Non esaltiamo quelle leggi ma constatiamo che in quel momento la politica intendeva occuparsi di giustizia penale e lo faceva in maniera complessiva. L’uso delle catene ai piedi è soppresso solo con un regio decreto nel 1902, che possiamo regolarmente vedere ad esempio nei penitenziari americani. La camicia di forza è abolita solo nel 1903. Anche negli anni 30 abbiamo le leggi fascistissime, le leggi sulla razzia ebraica e ariana, il ripristino della pena di morte, però il legislatore di quel periodo interviene e lo fa modificando leggi e codici in maniera GLOBALE (non giustificandolo). LEZIONE 8 OTTOBRE Torniamo alla domanda se l’idea del carcere è vecchia come il mondo. Abbiamo tentato di passare attraverso i secoli per individuare dei pochi punti fissi. Allora teniamo a mente quel momento di passaggio verificatosi nel 700: quel momento serve per avere la consapevolezza di tutta quella impostazione e visione del carcere e delle istituzioni totali alla visione successiva. Teniamo a mente la nascita e l’individuazione forte del principio di non colpevolezza, che è il ribaltamento delle dinamiche precedenti. Prima avevamo un reo. Poi abbiamo tentato di individuare quegli elementi che caratterizzano l’evoluzione delle politiche criminali del 700. Dobbiamo individuare queste caratteristiche per interpretare i momenti attuali. Si è insistito tanto non sulla presenza e teorie della scuola classica e quindi sulle posizioni di Carrara, ma a noi serve ancora l’idea forte che caratterizza la scuola positiva e gli studi di Lombroso che attorno al 1871 analizza la salma del brigante Villella e arriva a determinate conclusioni fondamentali per noi: Lombroso teorizza il male per natura. Il delinquente che è delinquente perché ha una determinata conformazione fisica (cranio, zigomo, fronte), e studiando i tratti somatici si può giungere secondo tali teorie che non sono mai morte, si può anticipare la capacità criminale di un soggetto: basta guardarlo. E’ sicuramente curiosa come teoria ma anche pericolosa. E’ una forma di anticipazione della capacità criminale che NON HA niente a che vedere con l’idea (idea forte e in grado di dare i maggiori frutti) della prevenzione, prevenzione con strumenti educativi, sociali, rieducativi. L’evoluzione di tali teorie che passa dalle leggi razziali del ’30 (un ebreo è cosi, ha quei tratti) è la cd. Giustizia predittiva (di questi anni) -> la giustizia tramite algoritmi. Dietro la giustizia predittiva c’è sempre la capacità di calcolare e prevedere (Non prevenire) il crimine e chi lo andrà a compiere, calcolando il tutto con una serie di algoritmi, quindi utilizzando risorse aritmetiche e matematiche. La criminalità per Lombroso e di altri studiosi è invece una criminalità per natura. Ma probabilmente non è cosi. La procura/il tribunale di Reggio Calabria in questi anni ha emesso infatti provvedimenti di natura civilistica: ha adottato dei provvedimenti nei confronti di minorenni con genitori in carcere. Il punto è che spesso le grandi famiglie mafiose affidano al figlio minorenne, qualora il padre si ritrovi in carcere, la gestione degli affari di famiglia. Le autorità giudiziarie a Reggio Calabria hanno quindi sottratto quella che era un tempo la patria potestà quindi il potere genitoriale del detenuto per atti di alta criminalità —> con questi provvedimenti di natura civilistica quindi si è cercato di interrompere anche la carriera criminale del minorenne e la prosecuzione degli affari di famiglia. Le autorità di quel luogo hanno ritenuto di ricorrere tali

provvedimenti con questi scopi. Ciò serve per smontare le teorie Lambrosiane: conta il luogo in cui si vive, il contesto sociale conta, non conta il cranio di una persona. Quindi siamo partiti da Lombroso nel pieno 700 per arrivare ai provvedimenti di Reggio Calabria emessi in questi ultimi anni e il legame è questo: decidere come comportarsi e quali politiche criminali adottare e quali cause ricollegare ai comportamenti criminali. Quale altro elemento abbiamo messo in risalto, tipico dell’800? Quello della Organicità legislativa. C’è stata la capacità di riorganizzare la legislazione criminale in maniera complessiva, che è una capacità che non ritroveremo successivamente ma è degli anni 30. Si parla di riorganizzare i codici penali, anche di procedura, i regolamenti penitenziari nel loro insieme (non parliamo del contenuto). Si ha un nuovo regolamento carcerario, si formula il codice Zanardelli ecc, ecco cosa si intende. Un’altra caratteristica da mettere in luce è: come mai le competenze collegate a tutto il settore penitenziario sono competenze del ministero della giustizia? Bisogna ricordarsi che nei primi del 900 la materia penitenziaria eri di competenza del Ministro degli Interni: proprio nel biennio rosso 21- successivo alla prima guerra mondiale, si interviene con vari regolamenti sulle questioni carcerarie e si radica la competenza per tali questioni e la si rimanda al Ministero dell’Interno. Questo passaggio è collegato a tutta la legislazione degli anni 30-31, gli anni in cui vengono riformulati i codici, siamo sotto dittatura fascista, e insieme a tale riformulazione dei codici (penale, cpp) insieme al nuovo regolamento penitenziario, si ha il passaggio delle competenze al ministero della giustizia, inteso in quel periodo come una sorta di provvedimento punitivo. Si trattava di sottrarre la competenza e un ministero e di spostarla a quello della giustizia perché quello dell’interno era ritenuto più avanzato. E’ difficile parlare del carcere durante il II conflitto mondiale perché la guerra stravolge tutto: i detenuti sono deportati, è difficile individuare principi e non quello della violenza legata agli eventi bellici. Assume invece rilievo enorme il 1948: la nascita della Repubblica e la Costituzione. E di nuovo un aspetto interessante: l’art 27 Cost, 3 comma, la prima battuta dell’Assemblea costituente è differente rispetto a quello che leggiamo oggi? Era il CONTRARIO. I due grandi principi che ritroviamo sono spostati: non è una scelta di poco conto ma è stata piu volte sottolineata. Si è arrivati all’inversione nel testo definitivo perché si è scelto di impegnarsi di meno nel tema della rieducazione, che diventa al 2 posto. Il testo attuale del 3 comma, art 27., ha gli stessi due principi ma con l’inversione, la quale nasconde una opzione di politica criminale differente per molti studiosi. Sempre nei lavori preparatori alla Costituzione si era previsto e proposto un emendamento di questo tipo: le pene restrittive della libertà personale non possono superare la durata di 15 anni. Ma l’emendamento non arrivò mai in assemblea. Questo veniva proposto nel 1948. Il tema dell’organicità legislativa ci interessa perché gli interventi successivi non saranno più di questo tipo (degli anni 30 o del 48). Noi al momento abbiamo un codice penale che è ancora datato 1930, con le sue modifiche certo. Il codice penale risale al 1930, quello di procedura penale è l’unico riformulato nel suo complesso ed è del 1988. La legge dell’ordinamento penitenziario (O.P.) ha come data 1975. La differenza di data è data all’origine di un cattivo funzionamento a volte, potrebbe nascondere dei cattivi coordinamenti. E perché parliamo di legge dell’OP? Fino al 1975 tutto il sistema penitenziario era disciplinato da un “regolamento” degli anni 30 —> 1930. Aggiungiamo anche l’elemento della Corte Costituzionale: inizia a funzionare nel 1956. Il CSM inizia la sua attività nel 58. Cosa significa il ritardo della costituzione della CC? Di che cosa si occupa la CC? Censura, poiché illegittima sul profilo costituzionale, una legge. Una legge, non un regolamento —> Allora lo schema ci dice che fino al 1956 non ci sono stati interventi da parte della Corte e quindi non ci sono stati giudizi di legittimità costituzionale; e i primi interventi dei giudizi costituzionali sull’OP sono stati resi possibili dal 75 in avanti. Fino al 1975 quindi la Repubblica italiana utilizza nel settore penitenziario un regolamento definibile fascista poiché nato in quel periodo e che era impossibile censurare sotto il profilo costituzionale.

strada che esiste, semmai si tratta di decidere se ampliare l’area dell’esecuzione penale esterna rispetto all’area dell’esecuzione penale interna. Quali sono state le scelte del legislatore italiano? In Italia sicuramente le misure alternative sono applicate ma in maniera limitata rispetto agli altri paesi europei, nell’ordinamento penitenziario dagli arti.47 ss è dedicato alle misure alternative alla detenzione. Questi sono articoli “sofferti” perché ci saranno modiche, abrogazioni, inserimenti rispetto alla struttura iniziale, troveremo spesso in calce ad ogni articolo tante sentenze della corte costituzionale simbolo di interventi e censure di illegittimità. Leggendo gli articoli si capisce che hanno tutti la medesima caratteristica, vari istituti però sono sempre molti i limiti, i paletti applicativi che indica il legislatore e questa limitazione è anche confermata dalle scelte più recenti per cui se anche vediamo quelli che sono stati gli interventi su questa legge dell’ordinamento penitenziario del 2018 capiremo che il legislatore ha deciso di non ampliare l’area delle misure alternative ed è una scelta in controtendenza con le proposte fatte qualche anno fa. Al momento registriamo un opzione che non è favorevole all’estensione delle misure alternative, e registriamo, osservando da vicino questi articoli, i tanti limiti. Art.47 OP “affidamento in prova al servizio sociale” una delle classiche misure alternative alla detenzione: la persona, naturalmente condannata, sarà affidata alle strutture del servizio sociale che si trovano fuori dall’istituto di pena per un periodo pari alla pena che dovrebbe scontare. Dove sta la limitazione? La si capisce bene leggendo l’avvio del 1 comma, “se la pena detentiva inflitta non supera 3 anni”, poi si parlerà anche di pena residua però questo ci fa comprendere subito che l’affidamento con queste caratteristiche si rivolge a una certa area di persone condannate, impossibile applicarlo in molti casi. È un limite oggettivo, edittale poi naturalmente ci saranno limiti che possiamo definire soggettivi perché non basta trovarci di fronte un condannato a una pena che non supera i 3 anni, bisognerà valutare il comportamento di questa persona comportamento che renda possibile l’affidamento in prova esterno. Ci saranno anche una serie di prescrizioni (termine che ricorre in tutti gli articoli che riguardando le misure alternative) che dovranno essere rispettate dal diretto interessato altrimenti avremo la revoca della misura. Affidamento in prova, pena non superiore a 3 anni, determinato comportamento, certe prescrizioni, controllo quindi sul comportamento tenuto all’esterno quindi bisognerà considerare l’esito positivo del comportamento tenuto da quel individuo all’esterno. Pur con tutti i limiti esistono delle misure alternative oltre all’affidamento in prova abbiamo un’altra misura introdotta dall’art.47-ter ed è la detenzione domiciliare (diversa dagli arresti domiciliari che sono la misura meno afflittiva nella scala del libro IV che troviamo dopo la custodia cautelare in carcere) che è caratterizzata dalla detenzione comunque in un luogo che non è il carcere ma il proprio domicilio quando c’è un domicilio. Infatti si parla di “pena espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, accoglienza, assistenza” e di nuovo se osserviamo come prende avvio il 1 comma capiamo i tanti limiti perché si parla di pena della reclusione per qualunque reato ma poi vengono poste delle eccezioni. Esiste il limite della possibilità di espiare la detenzione nel domicilio e in altro luogo pubblico e spesso il condannato straniero non ha accesso a questa misura perché non ha un’abitazione o un luogo pubblico e quindi esistono limiti collegati alla pena, limiti di tipo “locale” devo avere un domicilio e poi esistono dei limiti collegati allo status soggettivo dell’individuo. Ci occupiamo di un condannato però la detenzione domiciliare riguarda determinate categorie in base all’età (chi ha compiuto 70 anni e persona minore di anni 21), può contare la salute perché vengono richiamate le condizioni di salute (se non è una buona salute, ed è in condizioni gravi e sia necessario apprestare delle cure che non sono possibili in carcere). La detenzione domiciliare è legata al limite edittale, alla possibilità di avere un luogo dove scontare questa forma detentiva, è legata a determinate condizioni come età, salute, donne incinte, madri con figli sotto i 10 anni, si parla anche del padre quando la madre è deceduta quindi sono condizioni soggettive legate alla presenza di figli e di figli di una certa età. Sono misure molto mirate e non generalizzate infatti sono più i limiti delle regole ampie. Infatti guardando L’art.47quater è inerente a misure alternative alla detenzione per soggetti affetti da AIDS o grave deficienza immunitaria quindi ecco che il limite soggettivo legato a condizione di salute è ben evidente fin dalla rubrica. Art.47-quinquies “detenzione domiciliare speciale” significa che riguarda un

soggetto con sue particolarità è rivolta a “condannate madri che non si trovano nelle condizioni per poter accedere alla detenzione domiciliare comune” e può riguarda anche il padre detenuto. La sentenza 76/2017 si è occupata della detenzione domiciliare speciale cercare di ampliare il campo applicativo. Poi l’elenco delle misure alternative continua anche con una misura che è a cavallo tra l’esecuzione esterna e l’esecuzione interna ed è prevista dall’art.48 “regime di semilibertà” “il condannato se è semilibero può trascorrere parte del giorno fuori dall’istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive e comunque utili al reinserimento sociale”. Il semilibero normalmente trascorrerà all’esterno le ore del giorno ma dovrà tornare in carcere durante l’orario notturno per cui abbiamo uno strano confine tra i due tipi di esecuzione interna e esterna. Ancora più strana (perché inserita nelle misure alternative) è la liberazione anticipata all’art.54 che dice che la persona condannata ha partecipato attivamente all’opera di rieducazione è proprio sulla base di questo suo comportamento, questa sua accettazione del processo rieducativo ha diritto a una detrazione di 45 giorni per ogni semestre di pena scontata. La natura dell’istituto è premiale, il condannato ha seguito il processo rieducativo e quindi gli verranno abbonati 45 giorni ogni semestre ma pensandoci bene non è una misura alternativa, semplicemente stiamo parlando di una riduzione del periodo di pena da scontare, di fatto non c’è nessuna alternativa ma uno sconto di pena automatico. Questo elenco serve per capire che pur con tutti i limiti del caso, il nostro sistema conosce le misure alternative e è proprio la Lombardia a far maggior ricorso, rispetto a tutte le altre regioni, alle misure alternative. Il DAP mensilmente fornisce i dati delle persone che si trovano nei singoli istituti e fornisce anche le loro caratteristiche e i dati di quelli che espiano la pena all’esterno. È interessante notare che in Lombardia ci sono 11.700 individui che si trovano condannati in misura alternativa pari quasi al 20% della totalità nazionale. Si giustifica anche tenendo presente un altro dato: la Lombardia è la regione con il più alto tasso di detenuti rispetto alle altre regioni italiane e se vediamo ancora più da vicino il caso milanese, Milano può offrire dei dati interessanti. 11.700 condannati in misura alternativa in tutta la Lombardia a fronte di 8.700 in carcere, a Milano abbiamo 3.700 individui detenuti a tutti gli effetti nei 3 istituti di pena (San Vittore, opera, Bollate) contro quasi 4.600 persone che si trovano in misura alternativa quindi il rapporto è interessante: più misure alternative rispetto alla detenzione in carcere. Qual’è la categoria maggiormente interessata? In Lombardia parliamo per l’80% dei casi di uomini, non di donne, e di uomini italiani con un’età quasi sempre compresa tra i 30-50 anni. Questo significa ad esempio che non c’è un gran ricorso a forme di detenzione domiciliare e per motivi di salute o per questione di età. Solo il 18% è applicato agli stranieri, di questo 18% la metà di questi cittadini europei e gli altri provengono dal continente africano. Le misure alternative oltre a mostrare, quanto a risultati, un abbattimento dei tassi di recidiva sono ovviamente meno costose. Se vediamo i costi pro capite di ogni detenuto sarebbe più semplice detenere le persone anzi che San Vittore all’hotel gallia, sono costi davvero sproporzionati 250/300€ quotidianamente, non c’è proporzione. Abbiamo parlato di approccio umanitario, lo abbiamo distinto rispetto a quei sistemi che si basano sulla neutralizzazione e tolleranza 0 ora dobbiamo addentrarci nei pilastri del sistema penitenziario attuale. Vediamo 3 parole fondamentali che caratterizzano il nostro sistema attuale, quello che ricorrono nella legge, usate dalla costituzione:

  • Trattamento —> l’ossatura della legge penitenziaria del 75 si basa proprio sul termine trattamento a differenza di quello che era il fulcro del regolamento del 1931 che era l’esecuzione della pena dove c’è degradazione civile de condannato, non ci sono forme di tutela del condannato che è nelle mani dell’amministrazione. Se il fulcro che serve per costruire tutti i discorsi attuali è trattamento bisogna dare un significato preciso a questo termine, va fatta molta chiarezza perché come spesso capita il vocabolo è ambiguo. Possiamo ricondurre al termine trattamento almeno 2 nozioni che sono diverse ma ci servono entrambe. Se leggiamo L’art.1 dell’OP riformato nel 2018 e guardiamo la sua rubrica ritroviamo subito termini “trattamento e rieducazione”. Se torniamo all’art.27 Cost di nuovo il termine trattamento c’è “sono vietati trattamenti contrari al senso di umanità”, uguale all’art.3 della CEDU “divieto della tortura e di
  1. Si diceva che il centro era l’esecuzione della pena, la presenza di un detenuto senza diritti, ora invece andando a vedere l’impianto della legge del 1975 ci accorgiamo che il fulcro del sistema è nel Trattamento: tutto ruota al TRATTAMENTO, INDIVIDUALIZZAZIONE E RIEDUCAZIONE. Questi sono i 3 pilastri. E non è cosi facile spezzare il discorso con precisione e dare definizioni, capire dove iniziano e finiscono i 3 pilastri, sono grandi concetti combinabili tra loro i cui confini sono incerti. Questo discorso è evidente se parliamo del trattamento: “trattamento” è comunque una espressione ambigua, perchè può avere almeno 2 concetti, sono riconducibili almeno 2 grandi idee. Abbiamo distinto il cd trattamento penitenziario, quindi l’insieme delle condizioni di vita all’interno di una struttura penitenziaria, e il cd trattamento rieducativo. Se si guardano ai primi articoli dell’OP, pensiamo al 5 e seguenti, ci accorgiamo che si fa riferimento al trattamento penitenziario, inteso come condizioni materiali di vita. L’articolo 5 ad esempio è dedicato alle caratteristiche degli edifici penitenziari per esempio, e dietro l’architettura si nasconde sempre una scelta di politica criminale. All’art 6 si va avanti descrivendo i locali di soggiorno e di pernottamento, e di nuovo abbiamo una descrizione minuziosa. All’art 7 si parla del vestiario, del corredo, all’art 8 dell’igiene personale, all’art 9 dell’alimentazione e via dicendo. Bisogna guardare a questi articoli come articoli collocati nel capo II che riguarda le “Condizioni generali” di vita/standard, il trattamento penitenziario è fatto di queste regole. Se leggiamo l’articolo 13 e soprattutto il 15, capiamo che l’espressione “trattamento” se accompagnata a “condannato” indica un altro fenomeno —> offerta di interventi finalizzati al sostegno e alla rieducazione dell’individuo.
  • Trattamento penitenziario: tutti i detenuti
  • Trattamento del condannato: ci occupiamo del trattamento rieducativo. Al termine individualizzazione bisogna aggiungere che è una regola di buon senso, esprime una regola di buon senso, se cerco di occuparmi di un individuo e quell’individuo è una persona e non considerata un numero/una macchina, chiaramente il mio occuparmi del suo reinserimento dovrà essere individualizzato cioè dovrà tener conto di tutte le caratteristiche di quell’individuo. “Adeguatezza dell’intervento al caso specifico”. Dietro queste parole c’è quindi la teoria della flessibilità e relatività degli interventi, tutto dipende dalla persona alla quale mi rivolgo e alle sue caratteristiche. A Lombroso invece non interessava nulla dell’individualizzazione, gli interessava la conformazione umana. Mentre l’art 15 si occupa degli elementi e trattamenti del condannato, l’art 13 è dedicato alla INDIVIDUALIZZAZIONE DEL TRATTAMENTO (le parole sono combinabili tra di loro), dicendo che il trattamento penitenziario deve rispondere alle esigenze personali di ciascun soggetto, deve valorizzarne le competenze ecc. l’art 13bis si occupa poi in maniera ulteriormente specifico, si occupa del trattamento psicologico per i reati sessuali in danno di minori, quindi una cerchia ancora piu ristretta. I problemi maggiori però riguardano il 3 termine, la parola RIEDUCAZIONE. In cosa consiste davvero? “Ri-educazione”, cosa si intende? Con quel “RI-“ si capisce che a monte probabilmente c’è un altro problema a monte, e non è detto che quel problema passi solo dal carcere. E’ il problema dell’educazione. E cosa intendiamo con educazione? Il concetto davvero problematico, anche se puo sembrare il contrario, è quello che contiene la rieducazione. Il problema di partenza è l’EDUCAZIONE. Se andiamo a vedere alcune modifiche recenti della legge del 75 e alcune regole penitenziarie europee, non si trova mai il riferimento alla rieducazione. Forse perchè è molto limitato come concetto. Se ti voglio ri-educare, il presupposto è che eri educato. Non possiamo dare per scontata l’educazione, bisogna sciogliere ed interpretare questa parola, spesso pronunciata in modo troppo superficiale e debole. Se c’è rieducazione, ci deve essere prima educazione. “Si da rieducazione nella misura in cui si è disposti a correre il rischio di educare” scrive un grande magistrato. E già questo implica una grande difficoltà. L’importante è essere consapevoli di questo, dobbiamo scontrarci con una idea di educazione per poter parlare di rieducazione. Si educa, ma ci sono anche i “maleducati” o i “diseducati”, ci sono tante composizioni diverse partendo sempre dall’idea di educazione.

Ad esempio l’ordine dei giornalisti in una carta adottata alcuni hanno fa in cui ci si occupa delle espressioni e terminologia da adottare, dicono che bisogna far attenzione alle parole perchè sarebbe diseducativo ad esempio far passare il messaggio che le misure alternative non siano pene. Possiamo introdurre anche il verbo MOTIVARE, bisogna motivare le persone e far comprendere dove magari c’è stato un errore e dove l’errore non c’è. Motivare, dare un senso ai comportamenti. Se leggiamo le regole penitenziarie europee non troviamo l’impiego di questa parola. Esempio Regola 102: parla dell’obiettivo che deve avere il regime del condannato, che per noi sarebbero da rieducare; “il regime penitenziario dei condannati deve essere concepito per permettere loro di condurre una vita responsabile ed esente dal crimine”. Questo regime deve avere come obiettivo la responsabilizzazione, una vita esente dai crimini, e questo NON significa creare il cittadino modello, ammesso che esista, è una cosa diversa. Ciò fa si che quella persona esca e frequenti ambienti diversi, che non torni il giorno dopo a rifare ciò che faceva prima come spacciare. (Ricordiamo il discorso sui tassi di recidiva, se l’obiettivo è questo bisogna poi fare i conti con i tassi di recidiva, fare i conti con le azioni che compie il soggetto che è uscito). Anche l’uso delle parole non è una questione di poco conto se collegata ad una questione del genere: ci sono tante critiche al termine responsabilizzazione, che questa non si traduca in infantilizzazione. Guardiamo l’art 107 delle regole europee che si occupa della liberazione dei condannati: di nuovo non troviamo riferimento alla rieducazione. I condannati devono essere aiutati prima della loro liberazione con dei programmi di reinserimento per consentire di passare dalla vita nel sistema penitenziaria in istituto ad una vita rispettosa del diritto interno in seno alla collettività —> qualcosa di più della rieducazione, c’è un impegno notevole, bisogna lavorare bene nelle strutture penitenziarie. Il concetto di rieducazione essendo contenuto all’art 27 sicuramente non possiamo cancellarlo ma è interessante anche utilizzare queste diverse espressioni contenute negli standard europei. E se l’obiettivo è questo, bisogna abbinarne un altro a quello rieducativo: l’idea del diritto all’oblio. Gli stessi giornalisti nominati prima sono convinti che dopo un certo tempo la persona ha diritto all’oblio, ad essere dimenticata, non si dovrebbe inserendo il nome di un soggetto in uno dei tanti motori di ricerca averne immediatamente la storia, o comunque non si dovrebbe decorso un certo periodo di tempo: questo è ciò che intendono i giornalisti quando parlano di diritto all’oblio. Non si puo pretendere che un soggetto conduca una vita esente dal crimine se quel soggetto porterà sempre su di se lo stigma di quanto ha fatto. Ci sono dati che andrebbero eliminati, anche se non tutti, perchè di nuovo la carta dei giornalisti quando si occupa del diritto all’oblio di quanto ha fatto quel soggetto, la carta precisa che per i grandi crimini il diritto all’oblio non esiste. Anche a distanza di anni dobbiamo ricordare i responsabili delle stragi di guerra, i responsabili delle stragi mafiose, non tutto si può e si deve dimenticare. Esiste un’area dove l’oblio è un diritto e un’altra in cui semmai vige una regola contraria, vige una necessità di memoria e non di cancellazione. Ciò va anche di pari passo all’organizzazione criminale di questi soggetti, spesso chi compie crimini di una portata inimmaginabile (espressione della corte penale internazionale), lo fa anche chi a distanza di anni è convinto delle scelte adottate —> possiamo elaborare mille strategie risocializzanti ma bisogna anche esser consapevoli che ci sono i criminali per convinzione, non disposti ad accettare interventi di tipo rieducativo. Questo discorso vale ad individuare i grandi pilastri dell’ordinamento penitenziario. Bisogna aggiungere però qualche precisazione: abbiamo parlato dell’ordinamento penitenziario riferendoci sempre alla legge del 1975, però possiamo parlare di ordinamento penitenziario anche riferendoci a tutto il complesso di disposizioni che riguardano la privazione della libertà personale contenute non solo in quella legge del 75 ma anche nei due codici penali e di procedura, nelle circolari ministeriali, ed anche in un decreto del PDR del 30 giugno 2000 n. 230, che va sempre accompagnato alla legge del ‘75. Il DPR costituisce il regolamento che affianca la legge del 75, spesso si parla di regolamento attuativo per comodità. Ulteriori precisazioni le