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Sbobinature delle lezioni dell'anno accademico 2019/2020 della Prof.ssa Silvia Buzzelli
Tipologia: Sbobinature
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Sito normativa l. 26 luglio 1975 n. 354: ordinamento penitenziario Introduzione L’operazione che bisogna fare è quella di capire la realtà. C’è un sistema lessicale autonomo, con termini che possono anche sembrare “bizzarri”. Chi è la dama di compagnia che assiste la persona detenuta ai sensi dell’art. 41 - bis (carcere duro)? Nel gergo penitenziario c’è tale termine. Bisogna capire la realtà e costruire un vocabolario. Capire la realtà significa anche individuare una serie di problemi. es. perché d’estate manca l’acqua nei carceri italiani? E anche i ventilatori (che magari arrivano solo a fine settembre e non possono essere inseriti nelle prese di corrente)? Perché nel cercare ci si ammazza di più rispetto all’esterno? Perché si possono utilizzare solo forbici di tipo chicco? Per verificare queste cose si possono guardare le circolari del DAP (Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria presso il ministero della giustizia). Nel carcere di Firenze c’è stato il caso dei ventilatori l’anno scorso e quest’anno. Oppure mancano gli occhiali. Queste sono piccole cose che però vanno capite e risolte e risolte con i nostri strumenti di giuristi vincolati alle regole (Costituzione, legge, normativa europea). Cosa vuol dire capire la realtà e cercare di fissare le parole importanti? Significa soprattutto non pensare immediatamente all’oggetto, cioè a cosa è il diritto penitenziario, ma significa impostare un discorso che riguarda il metodo e il più delle volte non si pensa al metodo. Di solito il metodo è prendere appunti, ripetere, guardare un libro ma non si fa caso al metodo. Invece il metodo è fondamentale, lo sapevano bene gli antichi che ritenevano il metodo la via per risolvere un problema. Il metodo che propone la prof è quello di lasciare fuori dall’aula i pregiudizi. I pregiudizi in questo settore sono tanti vanno di pari passo con i luoghi comuni (es. “sono tutti uguali”; “quello ha la faccia da delinquente”; “si sa che è stato lui”; “è meglio sbatterlo dentro e buttare via la chiave”; “non può essere stato lui perché ha la faccia da persona brava e seria”). Un altro luogo comune è “non si può fare perché mancano i soldi”. Ma mancano davvero? I soldi non mancano ma vengono spese per altre attività. Le statistiche ufficiali dell’ISTAT, che ricostruiscono il sistema italiano in tutti i suoi settori di anno in anno, riportano che le spese della giustizia sono limitate e c’è un settore che amplia sempre il suo raggio di azione in termini economici e cioè il settore militare. Non si può rispondere che mancano le risorse economiche, queste ci sono ma sono allocate altrove. Semmai bisognerebbe ragionare sulle forme di criminalità in tempo di crisi economica. Tra i primi articoli delle regole penitenziarie europee (raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 2/2006 —> fornisce le regole penitenziarie per tutti i Paesi del Consiglio d’Europa, dall’Inghilterra alla Turchia) ce n’è uno fondamentale per dare una risposta a quello che stiamo dicendo. L’articolo sottolinea che la carenza di risorse finanziarie non dovrebbe mai giustificare una lesione dei diritti fondamentali. Questa è la risposta precisa al luogo comune “non si può fare perché mancano i fondi”. Non si può dire che i detenuti devono stare sovraffollati in pochi metri quadrati perché non si può fare diversamente. È una risposta, a livello di Consiglio d’Europa, inaccettabile. È un luogo comune anche quello di vedere questo settore come caratterizzato da una divisone tra buoni e cattivi, tra guardie e ladri. Non si sa mai bene dove stanno i buoni e dove i cattivi. Sono pericolose quelle curiosità “morbose” che spesso si ricollegano all’ambiente carcerario es. omosessualità in carcere. Non si deve pensare che l’opinione pubblica possa decidere sui diritti e sulle garanzie in questo settore e quindi delle persone detenute. È una questione rilevante e bisogna tenere come punto di riferimento una sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. È la Corte che opera all’interno degli Stati membri del Consiglio d’Europa, è
la guardiana della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Ognuno c i si può rivolgere quando reputa leso un diritto garantito dalla Convenzione. In una sentenza del 2007 la Corte risolveva un problema del tutto specifico come quello del diritto di voto delle persone detenute. Nel nostro sistema il diritto di voto può essere escluso a determinate condizioni quando la persona subisce una certa condanna. Nel sistema anglosassone l’esclusione del diritto di voto è diversa perché è totale e indistinta per le persone detenute, è un sistema più rigido. La corte europea in quel caso era stata chiamata a valutare se questa situazione fosse o meno lesiva dei diritti. Nel condannare il Regno Unito ad un certo punto ha utilizzato una frase molto importante la corte dice che l’opinione pubblica conta ma l’opinione pubblica non può decidere dei diritti e delle garanzie. Non si possono limitare diritti e garanzie solo perché “lo vuole la gente”. Il metodo della neutralità del ricercatore Se dobbiamo non avere pregiudizi e curiosità come bisogna procedere? C’è un metodo che viene definito quello della neutralità del ricercatore. È il metodo da dovrebbe seguire anche un buon giudice, un buon pm e un buon studioso di storia. È il metodo che possiamo adottare anche noi. Neutralità non significa essere equidistanti da tutto e sospendere il giudizio (il no liquet del pretore romano) e non arrivare ad una decisione ma significa prendere posizione, scegliere, optare per un si o un no, però significa arrivare ad una decisione nel rispetto di un determinato metodo. La neutralità significa scartare i pregiudizi e i luoghi comuni. Il sistema inquisitorio, in particolare l’inquisizione storicamente datata dei roghi, della caccia alle streghe, del processo che ruotava attorno al reo già reo fin da subito, della tortura regina delle prove, era caratterizzato proprio dal pregiudizio e infatti fin da subito c’è un reo, non c’è un imputato, ma c’è un colpevole. Non si va a un confronto, non si opera con il dubbio ma il pregiudizio offre immediatamente certezza. La verità c’è e si arriva a questa tramite la tortura del reo. Il metodo che si basa sui pregiudizi è molto facile però è il metodo inquisitoriale. Si ha in testa qualcosa e si va solo alla ricerca di quello senza verifiche e controlli. C’è una certezza che è quella inquisitoriale, nessuna relatività. È il metodo opposto a quello della neutralità del ricercatore che è caratterizzato da affermare ma contemporaneamente argomentare sempre qualsiasi affermazione. Si può affermare tutto ma bisogna saperlo argomentare. Bisogna quindi verificare le affermazioni. Le critiche vanno mosse ma vanno mosse con indizi e elementi di prova ma non con i sospetti. La neutralità significa inseguire un metodo faticoso fatto di argomentazioni in cui niente è dato per scontato. Questo metodo significa l’assenza totale del dogma (è così perché è così). Questo metodo della neutralità del ricercare è quello che dovrebbe caratterizzare le autorità giudiziarie e gli organi di accusa ad es. il PM non può partire da pregiudizi nella fase investigativa ma deve scandagliare le varie ipotesi, non può partire con un suo preconcetto. Il metodo della neutralità del ricercatore prevede quindi che si va avanti con delle affermazioni e si cerca di verificare di volta in volta l’affermazione. Le critiche vanno mosse ma vanno mosse con indizi e elementi di prova ma non con i sospetti. La neutralità significa inseguire un metodo faticoso fatto di argomentazioni in cui niente è dato per scontato La parola “normale” Se questo è il nostro metodo niente è scontato, niente è mai dato per certo e niente è normale. La parola “normale (normalità)” può sembrare abbastanza banale ma in realtà ha un doppio significato, è una parola ambigua e per noi questi due significati sono rilevanti:
Ricorrendo determinate situazioni gravi in cui bisogna intervenire in fretta alcuni diritti possono essere sospesi e limitati però l’emergenza e l’urgenza hanno caratteristiche temporali. Noi siamo il Paese della perenne emergenza ma non si può avere in modo perpetuo, l’emergenza è a termine, è sempre delimitata nel tempo se no non è emergenza. Bisogna intervenire ma bisogna intervenire sempre secondo un criterio di proporzionalità. La proporzionalità giustifica anche l’uso della violenza. Ricorrendo determinate condizioni si può intervenire con violenza ma sempre in maniera proporzionata. Ci deve essere sempre un obiettivo preciso garantire l’ordine e la sicurezza. L’art. 1 dell’ordinamento penitenziario parla di diritti, garanzie, presunzione di non colpevolezza ma in questo articolo compaiono anche disciplina, ordine, necessità di mantenere la sicurezza. Questi concetti ritornano nelle regole penitenziarie europee. Il sistema funziona se è un sistema proporzionato. Il metodo della neutralità cerca di bilanciare, di essere rispettoso dell’ordine e della sicurezza delle persone. Le parole “spazio, tempo e corpo” Ci sono poi tre parole che forse servono ancora di più rispetto a queste e sono quelle indispensabili, che non si possono cancellare. Sono parole che non si trovano immediatamente nella legge e nell’ordinamento ma sono i pilastri per costruire il discorso. Con queste tre parole si riesce a costruire qualsiasi discorso che riguardi il sistema penitenziario e non si può farne a meno. Il sovraffollamento è collegato a questi 3 termini (corpi ridotti in uno spazio). L’idea dell’emergenza è legata al tempo. Il metodo della neutralità ha il suo centro in tre parole:
1. Spazio: i significati possono essere molti. Si può pensare allo spazio della cella/camera di pernottamento; si può pensare alle varie forme che può assumere un luogo di detenzione (cella liscia^1 e cella zero^2 ). Lo spazio è soprattutto la cella. L’idea dello spazio è collegata anche al luogo. Spazio e luogo non sono la stessa cosa. Se si parla di spazio si può fare un discorso generico (spazio della cella), se si parla di luogo si parla di un luogo determinato cin delle sue peculiarità (il carcere di San Vittore è un luogo con delle celle). Questi discorsi possono sembrare astratti ma sono in realtà fondamentali. È importante osservare se la costruzione si trova in un luogo piuttosto che in un altro, es. San Vittore è al centro di Milano; Opera e Bollate sono più esterni; quasi sempre i penitenziari nord americani sono costruiti nei deserti in luoghi lontani dalle città. Cosa si nasconde dietro questa scelta? Non è una scelta neutra. Collegato a questa scelta c’è un principio che si ritrova nell’ordinamento penitenziario e nelle regole penitenziarie. Quali potrebbero essere le conseguenze? La difficoltà di raggiungere un luogo implica anche una difficoltà per chi lavora in un penitenziario. Implica una difficoltà per effettuare i colloqui. C’è tutto un sistema con dei diritti collegati ai colloqui con il difensore e con i familiari. Un conto è raggiungere un luogo con un treno, un conto è dover attraversare con un traghetto il mare. Spesso non si prendono in considerazione questi aspetti che sono fondamentali perché portano, a seconda delle soluzioni, a creare degli ostacoli a dei diritti (es. diritto ai colloqui). L’art. 18 dell’ordinamento penitenziario fa riferimento ad un sistema generale di colloquio. Non solo c’è il tema degli ostacoli per chi lavora ma c’è anche la questione della territorialità della pena. Se si vanno a controllare l’ordinamento penitenziario e le regole europee ci si imbatte nell’idea di territorialità della pena. Il principio è quello che la detenzione dovrebbe avvenire in un luogo vicino agli affetti familiari e al luogo di residenza. Dietro a questa idea spazio/luogo si nascono dei principi fondamentali per la costruzione del sistema penitenziario (territorialità della pena, colloqui). Non solo conta dove viene costruito un penitenziario ma conta soprattutto come viene costruito. Non per niente c’è un’architettura penitenziaria legata a scelte ben precise. es. San Vittore ha la forma del carcere a stella (struttura panottica significa vedere tutto e deriva dal greco). È una costruzione tipica del ‘700/‘800 tipica dei carceri e dei collegi, cioè di tutti quei luoghi in cui vi erano delle forme di vita in comune e di controllo. La struttura a stella permetteva al guardiano di poter vedere quello che capitava nei singoli raggi. Si può costruire anche in modo diverso, con celle con più spazio, che sono dislocate con più piani, si può costruire pensando anche a luoghi di incontro e socialità. Ogni scelta architettonica è legata ad una scelta di politica criminale. L’architettura dovrebbe esprimere la scelta del legislatore perché è difficile creare dei momenti di incontro e (^1) La cella liscia è la cella in cui non c’è nulla, c’è un letto e una specie di tavolo. Le sedie non esistono esistono solo sgabelli inchiodati. (^2) La cella zero è quella in cui tutto può avvenire/senza numero. È successo a Poggioreale, che è uno dei carceri più grandi di Italia. Sono in corso delle indagini in relazione a celle zero a Monza.
socialità se la struttura lo impedisce. es. La Corte europea si è occupata delle prigioni di tipo F e ha condannato la Turchia per violazione dell’art. 3 CEDU. Sono prigioni in cui l’isolamento è totale, le celle sono singole e quindi non ci sono problemi di sovraffollamento ma ci sono altri problemi. La cella di tipo F è stata più volte oggetto di attenzione da parte della Corte europea perché il problema è che in una cella singola nessuno può controllare le condizioni del detenuto quando torna dall’interrogatorio o cosa succede di notte.
2. Tempo: l’emergenza è legata ad un tempo ben preciso. Riconnessa alla questione tempo c’è anche la pena. Si parla di “fine pena mai” (ergastolo). Gli inglesi parlano di “pena fino a quando vuole sua maestà”. Il tempo è legato anche alla prescrizione, che è la distanza tra il tempo del fatto e il tempo del processo. Il tempo si lega anche alla durata ragionevole del processo. Questi esempi sono tutti riconducibili all’idea del tempo. Come anche ci può essere un tempo vuoto, fatto di nulla e un tempo operoso (possibilità lavorative all’interno di una struttura penitenziaria). Il tempo in un luogo di detenzione è scandito in modo diverso e ha una lentezza per noi non immaginabile. Molto spesso la cosa che incuriosisce quando si entra in un carcere è vedere gli orologi che sono fermi (simbolo del tempo che si è fermato). 3. Corpo: Distinzione tra libertà personale e detenzione. 03.10. Tempo e spazio si collegano tra di loro per esaminare la condizione di un corpo habeas corpus^3 (avere un corpo con i suoi diritti). Il corpo è intenso in senso ampio, non solo fisico ma anche la psiche. Il corpo è un corpo che andando avanti con l’evoluzione è diventato anche un corpo elettronico. Noi abbiamo dei diritti riconducibili alla nostra fisicità ma anche dei diritti che riguardano i datti e all’uso di quei dati che si dovrebbe o no fare. Si dice che i diritti del corpo sono anche il corpo dei diritti. Non è un gioco di parole in quanto la scelta tra un sistema e un altro e anche la scelta di intendere il carcere e la pena è collegata al modo di intendere di volta in volta il corpo. Noi dobbiamo ragionare utilizzando una copia di opposti: libertà personale/detenzione. La detenzione è il contrario della libertà personale. Già facendo questa scelta di opposti si è vincolati ad un sistema. Se si usasse la parola libertà come contrario di detenzione sarebbe diverso. Se si accetta questa coppia (detenzione/libertà) chi è detenuto non ha nessuna libertà. L’art. 2 delle regole penitenziarie europee prevede che: le persone private della libertà (una libertà) mantengono i diritti. Questa idea la si ritrova in varie sentenze della Corte Costituzionale ma anche nella sentenza pilota (caso Torreggiani, 8 gennaio 2013) con la quale la Corte europea ha condannato l’Italia per il sovraffollamento. Essa ha detto: “La carcerazione non fa perdere al detenuto il beneficio dei diritti sanciti dalla CEDU (e dalla costituzione). Al contrario in alcuni casi la persona incarcerata può avere bisogno di maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della situazione e per il fatto di trovarsi sotto il controllo e sotto la responsabilità dello Stato”. Se si parte da queste parole bisogna comunque riuscire a costruire un sistema in cui la persona mantiene non tutti ma alcuni diritti. Il problema diventa quello di andare a elencare questi diritti. Si tratta di andare a ritrovare questi diritti sparsi tra le norme e tra le sentenze della Corte Costituzionale. L’ultima sentenza della Corte Costituzione tratta del regime del 41-bis e si è occupata della cotture dei cibi all’interno della cella delle persone detenute in questo regime. Cosa c’entra la cottura dei cibi? Essa deve essere assicurata anche a chi si trova in tale regime. Sembrano cose minime ma la realtà è fatta di ragionamenti di questo tipo. Chi si trova in un regime severo può essere limitato in vari diritti ma mantiene il diritto di cuocere i cibi. Bisogna procedere con delle operazioni di sottrazione e vedere i diritti da garantire, da negare, da cancellare e da limitare. Altro problema è la possibilità di accedere alle docce. Se accettiamo la coppia libertà/detenzione allora questi problemi non si pongono. Certamente se partiamo dalla prima coppia libertà personale/detenzione andiamo incontro ad una serie di problemi da risolvere. (^3) garanzie fornita nel 1215 dal sovrano inglese nella carta e caratterizzate da un habeas corpus
Quando si inizia a parlare di carcere? Si può dire che in epoca medievale esisteva il carcere come luogo ma era un luogo di passaggio mentre la pena era un’altra ad es. la pena capitale. Si rimaneva detenuti li in attesa di un’esecuzione capitale. Il carcere non era la pena ma era un luogo. Era un luogo di detenzione ma non il luogo in cui scontare una pena. La visione era quindi diversa. Era il luogo dove custodire i colpevoli prima dell’esecuzione di una pena (mortale o corporale). Non era pena come la intendiamo noi ora. Nasce nel diritto canonico un’idea di carcere simile alla nostra c’è la reclusione in monastero. L’idea del carcere quindi non è vecchia come il mondo perché in molte società più o meno antiche non era adottata questa idea (per rispondere alla domanda di prima). La storia ci permette di rispondere alla domanda in questo modo. Si apre allora tutto un altro versante che è quello delle pene che non corrispondono al carcere, cioè le alternative (si punisce in una maniera differente, non detenendo). 4.10. L’importanza delle parole Bisogna quindi fare attenzione alle parole. Le parole devono essere usate in maniera seria e consapevole soprattutto da noi giuristi e le idee più pesanti e profonde si riescono anche a esprimere con poche e semplici parole. Non è necessario utilizzarne troppe. Shakespeare fa dire ad Amleto che il “mondo è una bella prigione” per far capire che ci sono vincoli e steccati anche fuori dell’istituzione penitenziaria. “Ero carcerato e siete venuti a trovarmi” dal vangelo secondo Matteo, è il principio alla base di … carcere. Quindi le parole contano e se le cose stanno così è ancora più preoccupante quanto spesso si legge nelle circolari del DAP e le parole che spesso si leggono nelle circolari interne al penitenziario scritte dal direttore e dall’amministrazione a livello centrale e regionale. Esiste una scala gerarchica che parte dal DAP, passa dal PRAP (provveditorato dell’amministrazione penitenziaria a livello regionale) e arriva al direttore del singolo istituto. Se leggiamo le circolari e i documenti ci imbattiamo in parole che mai avremmo pensato di ritrovare in circolari e provvedimenti ufficiali scritti da chi rappresenta l’amministrazione dello Stato. Esempio 1: per risolvere qualsiasi problema e richiesta formulata dal detenuto quale tipo di provvedimento si potrebbe utilizzare? La “ domandina ”. Qualsiasi problema passa attraverso non un’istanza, non un ricorso ma attraverso una domandina. Esempio 2: la persona che fa acquisti per i detenuti viene chiamata “ spesino ”. Questo non è il gergo, è quello che si legge nei provvedimenti dell’amministrazione penitenziaria. Esempio 3: chi si occupa delle pulizie all’interno della struttura penitenziaria ha il nome di “ scopino ”. Si trovano questi termini nelle circolari del DAP, non è gergo ma sono termini ufficiali. Esempio 4: un altro termine che si può inserire è la “ dama di compagnia ”. Il detenuto che affianca un altro detenuto in regime di 41-bis (regime afflittivo che riguarda pericolosi criminali) è la dama di compagnia. Sono sintomatiche queste parole perché nel linguaggio dell’amministrazione ci imbattiamo in termini infantili (diminutivi) come in vocaboli che sembrano usciti da un proclama settecentesco. È una situazione emblematica di una scelta che ha anche un nome preciso e cioè l’infantilizzazione la persona detenuta viene considerata al pari di un bambino. La scelta di infantilizzare è esattamente l’opposto di quello che si trova nella Costituzione e nella legge del 1975. Non c’è nessuno riferimento agli “scopini” e alle “domandine". Quindi il linguaggio conta e nasconde una scelta ben precisa: quella di infantilizzare. Ma se rendo la persona infantile come posso poi pensare a rieducarla e risocializzarla? Sono mondi diversi, c’è un enorme contraddizione. Il carcere per sua natura è un luogo di segregazione, un luogo violento e maschile (le donne sono poche). È una grande contraddizione: un luogo N.B.: Nell’ordinamento penitenziario non si trova la parola “carcere”, non è il termine utilizzato dal legislatore nella legge del 1975. È il termine più comune ma è atecnico. Il legislatore utilizza: detenzione, cella, camera di pernottamento, istituti penitenziari. Carcere non è una parola tecnica. L’unica volta in cui ci si imbatte in questo vocabolo è nel libro IV del cpp in cui si parla di “custodia cautelare in carcere".
violento per sua natura in cui si utilizzano parole di questo tipo. La contraddizione non è solo linguistica ma fa capire che c’è dell’inefficienza, ci sono delle scelte di politica criminale che vanno nel senso contrario rispetto agli orientamenti europei, costituzionali e legislativi italiani. L’uso delle parole infantili è emerso nel 2017 perché il DAP, sempre con una circolare, è stato costretto a occuparsi della ridenominazione corretta. La circolare del 31 marzo 2017 ha come oggetto la “ridenominazione corretta di alcuni termine mal impiegati”. C’è quindi consapevolezza nel fatto che non si deve utilizzare il termine domandina. In questa circolare il DAP elenca una serie di parole usate che dovrebbero essere eliminate dal vocabolario penitenziario e tra queste ci sono queste che abbiamo visto. È un chiarimento che non è stato intercettato da molti per il senso che ha, tanto che molti giornalisti hanno preso sottogamba queste circolari, hanno detto che tanto i problemi dei detenuti non cambiano cambiando le parole. Dietro le parole si nascondono delle scelte precise e le parole in un settore così delicato debbono essere usate con dignità. Evoluzione storica del carcere (continuo) Ritornando alla frase che il carcere è una stupidaggine vecchia come il mondo avevamo già capito che grandi civiltà hanno fatto a meno dell’istituzione carceraria. C’è un punto fisso: molte società antiche non hanno conosciuto il carcere così come lo intendiamo noi ora, e cioè il carcere inteso come pena. Semmai il carcere in quelle società era un luogo di passaggio, di detenzione provvisoria perché le pene in senso stretto erano altre (corporali e mortali). L’idea di carcere inteso come luogo in cui detenere una persona e punirla è un’idea inquisitoria che nasce solo nel medioevo soprattutto collegata alla reclusione nei monasteri e all’ inquisitio. C’è un momento di passaggio importante che serve per capire molti elementi e per capire quali visioni si possono avere della punizione. Quel passaggio avviene nel ‘700. È il secolo della Rivoluzione francese, di Beccaria, di Voltaire, del trattato della tolleranza e dell’illuminismo. All’illuminismo soprattutto possiamo collegare una nuova e diversa visione del corpo della persona che andrà punita. Tutto il discorso si può
Lo splendore dei supplizi è tipico della fase pre-rivoluzione francese, delle ordinanze di diritto criminale che reggono il sistema punitivo fino allo scoppio della Rivoluzione. È un’espressione utilizzata da Michel Foucault che ha scritto “ Sorvegliare e punire ”. In questo libro per rappresentare il complesso del sistema punitivo pre Rivoluzione francese e per caratterizzare il trattamento specifico del corpo Foucault utilizza l’espressione “splendore dei supplizi”. Il supplizio che si rivolgeva al corpo della persona, di un reo, di un suddito, doveva essere ben evidente e si svolgeva nella pubblica piazza. Il supplizio esprime questa idea: la pena deve essere atroce e dolorosa (taglio della testa, squartamento con i 4 cavalli che vanno in direzioni opposte). La pena è la pena sul corpo di un reo suddito, non di un cittadino. Il suddito non ha dignità, il cittadino può chiederla. Perché il supplizio è splendido? Perché deve avvenire davanti agli occhi di tutti, è uno spettacolo ed è un rituale politico ben preciso. Il potere viene ristabilito attraverso il supplizio pubblico. Si fa vedere al popolo che segue questo spettacolo cosa accade al reo. Si va avanti anche dopo la morte: il cadavere deve essere esposto o bruciato. Ci si scaglia contro il corpo del reo anche dopo la morte. C’è una caratteristica: si può dire che non tornerà più il rituale dinnanzi al pubblico. L’America conosce ancora la pena di morte ma l’iniezione letale viene fatta in un locale del penitenziario ignoto alla popolazione, non si fa pubblicità. Fino a quel periodo vige lo splendore dei supplizi e una pubblicità che nei secoli verrà meno. Il carcere diventa il luogo più oscuro e sconosciuto e quindi si parla di segrete e oscurità del penitenziario. Il passaggio è netto dallo splendore dei supplizi si arriva con le teorizzazioni dell’illuminismo e con le scelte dei rivoluzionari francesi a una concezione diversa e cioè la “dolcezza delle pene”. Il capitolo XXIII Dei delitti e delle pene ha questo titolo. È difficile utilizzare il termine dolcezza e affiancarlo alla pena che rimane una pena fortemente punitiva nei confronti della persona e del suo corpo ma Beccaria utilizza questa espressione per fare esplodere e mettere in evidenza questo passaggio estremo. Il supplizio diventa intollerabile tanto che anche quando si continuerà a scegliere la pena di morte verranno utilizzati altri metodi ad es. la ghigliottina, inventata dai rivoluzionari francesi, è un metodo per dare la morte in maniera legalitaria e democratica. Mentre prima a seconda del censo si veniva più o meno squartati. Ci sono stati degli studi di hanno sottolineato il significato di politica criminale dell’impiego della ghigliottina. La ghigliottina diventa sempre più
Esempio: Il Consiglio di Europa ha emanato un documento in cui si condanna l’impiego da parte di alcune polizie europee della c.d. profilazione etnica. Ad esempio un fase di arresto si arrestano degli individui solo sulla base dei tratti somatici e non perché ad esempio si prova che sono stati riscontrati oggetti e armi. Si adottano dei provvedimenti e si opera sulla base del tratto somatico. Ciò si può ricollegare alle idee di Lombroso. Un conto è l’identikit di una persona, altro è dire di bloccare tutti gli individui che hanno gli occhi a mandorla. E dietro alla profilazione etnica c’è Lombroso. Anche questi ragionamenti che appaiono lontani possono servire per comprendere determinate scelte attuali. Dell’800 è importante una caratteristica: i governi che si sono succeduti all’epoca di Giolitti (fine ‘800) hanno provveduto e si sono occupati della giustizia penale in maniera complessiva e non frammentaria e parziale. È una caratteristica rilevante e che non si ritroverà più nella nostra epoca. Tra il 1889 e il 1891 il governo Giolitti introduce un nuovo regolamento carcerario, delle nuove leggi di pubblica sicurezza e un nuovo codice penale (cp Zanardelli 1890). L’uso delle catene ai piedi viene soppresso con un regio decreto nel 1902 (si trovano ancora nei carceri americani). L’uso della camicia di forza viene abolito solo nel 1903. Il carcere era duro e esaminando la cronologia degli interventi si capisce come il legislatore era intervenuto in maniera totale e non con pochi e settoriali operazioni di ammodernamento. In tre anni vengono modificate queste leggi che riguardano la legge penale e il sistema penitenziario. Questo avviene anche negli anni ’30 le leggi fasciatissime, leggi sulla paura razza ariana e la razza ebraica, ripristino della pena di morte, ma il legislatore di quel periodo interviene e lo fa modificando leggi e codici in maniera globale. Il cpp precedente al nostro era il codice del 1930. L’ordinamento penitenziario viene riformulato nei primi anni del ’30 e viene riformulato con un regolamento , non con una legge, firmato dal Re e da Benito Mussolini. Quindi è importante ricordare le frattura che si verifica nel ‘700. I grandi principi, l’attacco all’impiego della tortura, l’idea che ci sia un cittadino con la sua dignità e che sia presunto innocente nascono in questo periodo. L’800 è caratterizzato dalla distinzione scuola positiva e classica e dalle idee di Lombroso, idee che avranno successo e continuano ad averlo. Nell’800, come anche nel periodo della dittatura fascita, si hanno degli interventi in tema di giustizia penale che non sono settoriali. Il legislatore si è mosso in maniera differente rispetto a ora: fornisce una codificazione organica del diritto penale e del settore penitenziario. Il periodo del 1930 è caratterizzato da un ritorno indietro, dai tribunali speciali, non esistevano limiti cronologici per la custodia cautelare in carcere ma esisteva una carcerazione preventiva che poteva durare in maniera illimitata in quanto non c’erano termini di fase come oggi. 8.10. L’istituto carcere non è vecchio come il mondo abbiamo tentato una carrellata attraverso i secoli per individuare dei pochi punti fissi. E allora teniamo ben chiaro il momento di passaggio che si è verificato nel ‘700 perché quel momento serve proprio per avere la consapevolezza di tutta l’impostazione e della visione successiva del carcere. Quindi dobbiamo avere bene in mente quel riferimento e anche soprattutto la nascita, l’individuazione forte per la prima volta del principio di non colpevolezza. Abbiamo anche tentato di andare avanti e abbiamo tentato di individuare quegli elementi che caratterizzano l’evoluzione delle politiche criminali dell’800 e che possono essere di rilievo per arrivare alla situazione attuale. Nell’800 si è insistito tanto, non sulla presenza delle teorie della scuola classica, ma a noi serve l’idea forte che caratterizza la scuola positiva e gli studi di Lombroso che analizza il cranio del brigante e arriva a determinate conclusioni, che per noi sono fondamentali perché si teorizza il male per natura , il delinquente è tale perché ha una determinata conformazione fisica. Studiando quindi i tratti somatici si può giungere, secondo queste teorie, e anticipare la capacità criminale di un soggetto perché basta guardarlo. È curiosa questa teoria, ma per alcuni di noi è anche molto pericolosa perché se bastasse guardare in faccia una persona per individuare la sua carriera criminale il mondo andrebbe in una maniera diversa. È una forma di anticipazione della capacità criminale, che non ha niente a che vedere con l’idea forte della prevenzione. Un conto è prevenire con strumenti educativi, rieducativi e sociali e un conto è anticipare il crimine osservando il soggetto.
L’evoluzione di queste teorie che passa dalle leggi razziali del ’30 (ebreo è così per determinate caratteristiche fisiche), e l’evoluzione ultima delle teorie di Lombroso di questi anni è la cd giustizia predittiva. La giustizia tramite algoritmi, c’è la capacità di calcolare, di prevedere il crimine e chi lo andrà a compiere, calcolando il tutto con una serie di algoritmi. Usando le risorse aritmetiche o matematiche si arriva a questa previsione. Scelte di questo tipo nascondono il rifiuto assoluto dell’elemento sociale , la criminalità per Lombroso è una criminalità per natura, la società, i luoghi in cui si vive, la famiglia in cui si vive non contano nulla. Siamo proprio sicuri che le cose vadano così? Probabilmente non la pensa come Lombroso il Tribunale di Reggio Calabria che in tutti questi anni ha emesso provvedimenti, che sono di natura civilistica, e sono provvedimenti nei confronti di minorenni con genitori in carcere. Il problema è che spesso le grandi famiglie mafiose (‘ndrangheta) affidano al minorenne, qualora il padre si trovi in carcere, gli affari di famiglia e la gestione di questi affari. Le autorità hanno sottratto la patria potestà, quindi il potere genitoriale del detenuto condannato per atti di alta criminalità, cioè si è cercato, con questi provvedimenti di natura civilistica (rapporto genitore - figlio), di interrompere anche la carriera criminale del minorenne e la prosecuzione degli affari di famiglia. Talvolta sono state le stesse madri a chiedere provvedimenti de genere e ci sono stati casi di allontanamento del figlio minorenne. Citiamo questo caso perché forse serve anche per smontare le teorie lombrosiane, anzi serve per sostenere il contrario, qui non ci stiamo occupando di una natura criminale ma bensì di una famiglia e quindi conta anche il contesto sociale in cui si vive. Il problema è decidere come comportarsi, quali politiche criminali adottare, e quali cause ricollegare ai comportamenti criminali: è solo una questione di natura o conta anche il contesto socio-culturale? Ecco l’esempio di Reggio Calabria ci fa pensare. Dobbiamo conoscere queste teorie di Lombroso e le dobbiamo collegare al passato più o meno recente. Un altro elemento tipico che avevamo messo in risalto è quello della organicità legislativa è stata una capacità nell’800 di riorganizzare in maniera complessiva la legislazione criminale, si tratta di una capacità che non ritroveremo successivamente (solo nel 1930). Parliamo di riorganizzare i codici penali e quelli di procedura, i regolamenti penitenziari nel loro insieme, non ci stiamo occupando del loro contenuto in questo momento, perché potrebbe fare anche rabbrividire. Tecnicamente le scelte sono state di intervento globale e questo dobbiamo comunque ricordarlo. Esempio: età giolittiana, tra il 1889 e il 189,1 in cui si riformula il codice penale Zanardelli, si riformano le leggi di PS e si ha nuovo regolamento carcerario ecco cosa intendiamo per riforma organica. Un'altra caratteristica interessante è questa: come mai le competenze collegate a tutto il settore penitenziario sono competenze del
competenza del ministro degli interni, anzi proprio in quello che viene chiamato il biennio rosso successivo alla Prima guerra mondiale, si interviene con vari regolamenti sulle questioni carcerarie e si radica la competenza per tali questioni, al ministero dell’interno. Ora invece ci ritroviamo con scelte differenti e con competenza che è del ministero della giustizia. Questo passaggio è un passaggio collegato a tutta legislazione degli anni ‘30, anni in cui vengono riformulati i codici, sotto la dittatura fascista , e insieme a questa riformulazione dei codici e al nuovo regolamento penitenziario si ha il passaggio delle competenze al ministero della giustizia. Questo è inteso come una sorta di provvedimento punitivo, si trattava di sottrarre la competenza a un ministero e di spostarlo a quello della giustizia perché quello dell’interno era ritenuto più avanzato. È difficile parlare del carcere durante il Secondo conflitto mondiale perché sono luogo di passaggio sì dei criminali, anche delle persone in attesa di deportazione. La guerra stravolge tutto, detenuto comuni o politici vengono deportati ed è difficile individuare principi se non quello della violenza legata agli eventi bellici. Per la nostra storia assume un rilievo enorme il 1948 con la nascita della Repubblica (1946) e la Costituzione repubblicana. L’art 27 cost si occupa al co 3^5 se guardiamo a due testi notiamo che le parole sono le medesime, ma i due grandi principi che troviamo sono spostati. Non è scelta di poco conto, abbiamo una inversione nel testo (^5) Testo originario della Costituente: Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità Testo odierno: Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato
a. Approccio securitario è caratterizzata da una parola d’ordine e cioè tolleranza zero. La persona detenuta non ha diritti e poco importa se è un detenuto condannato definitivamente o un detenuto in via provvisoria cioè in stato di custodia cautelare in carcere. Si deve neutralizzare l’individuo, bisogna bloccarlo. Regime duro, zero diritti e nessuna distinzione tra le persone detenute. Chiamato anche modello Guantanamo. Al centro abbiamo quindi la neutralizzazione. Cerca di rispondere alla sensazione della paura legata agli episodi criminali. b. Approccio umanitario invertiamo le idee dell’approccio securitario. È l’approccio dell’art 27 cost, è quello delle regole penitenziarie europee. Non è un caso che queste regole dedichino tutta una parte (parte V) al carcere come servizio pubblico. Dietro questo secondo approccio abbiamo una visione del carcere come servizio pubblico, ma se così fosse dobbiamo garantire diritti e distinzioni tra colpevoli e presunti innocenti. Dovremo distinguere tra regimi più o meno afflittivi. Dovremo costruire una pena o una detenzione umana. Significano quindi rispetto della dignità. Queste scelte sono davvero visibili anche in termini architettonici come avevamo già detto. Quindi l’approccio, la visione del carcere si riverbera anche nella scelta architettonica. Non è un caso, che se andiamo a leggere il regolamento penitenziario europeo, troveremo la descrizione quasi minuziosa di quella che è la camera di pernottamento, la cd cella che deve avere determinate finestre, un sistema di areazione, deve avere tot mq, perché tanta minuziosità nel descrivere ambiente? Proprio per garantire una pena umana e dignitosa , altrimenti non avrebbe senso tutta questa descrizione che potrebbe sembrare atecnica e non giudica anche se dietro questa descrizione poi si nascono dei diritti. Ripensiamo a questi due approcci, sono sicuramente molto differenti tra di loro, hanno in comune una cosa? Rispondono alla medesima domanda cioè quale carcere, uno più o meno disumano, ma basandosi sulla privazione della/delle libertà personale non si mette in discussione l’aspetto detentivo. La domanda di partenza per entrambi è la medesima, anche se con aspetti diversi. Per qualcuno, nel corso della storia, il problema non è tanto rispondere a quale carcere non mettendo in discussione l’istituzione totale, ma il problema di partenza è stato quello di eliminare il carcere. Stiamo attenti che se parliamo di rimettere in discussione il carcere, non stiamo inneggiando all’anarchia, non mettiamo in discussione idea punitiva o sistema delle pene, ma formuliamo una critica all’istituzione penitenziaria. In molte occasioni sono state teorizzate delle teorie abolizioniste, si intende abolire il carcere non la pena. Perché questo? Perché chi formula queste proposte ritiene che l’istituzione penitenziaria sia una istituzione obsoleta, come dice Angela Devis (studiosa nordamericana) il carcere non risponde più alle esigenze della società. Non è una scelta facile, anzi, è in assoluto la scelta più impegnativa, perché se si decidesse di abbandonare un approccio o l’altro e si decidesse di costruire sistema che faccia a meno del carcere si devono introdurre una serie di altre misure. Quindi parlare di abolizionismo non significa provocatoriamente ipotizzare il venir meno del carcere, ma significa ripensare completamente ai rapporti tra area penale dell’esecuzione interna e area penale dell’esecuzione esterna. È chiaro che se io mi occupo di approccio securitario o di approccio umanitario ho già scelto in maniera precisa l’esecuzione penale intera all’interno degli istituti carcerari, ma ci possono essere forme di esecuzione penale esterne, e infatti il nostro sistema conosce, anche se poco, le (misure) pene alternative al carcere che costituiscono una minima parte rispetto all’esecuzione perché il sistema attuale italiano si fonda ancora su un’idea carcero centrica. C’è un elemento interessante che è contenuto nell’art 27 cost co 3 che ci permette di dire il legislatore ha tutta la possibilità di scegliere tra ampliamento o meno dell’esecuzione esterna. Questo articolo non parla di carcere, ma troviamo la dicitura “le pene” questo potrebbe voler dire che nella costruzione costituzionale c’è spazio per misure alternative , perché l’unico riferimento non è quello penitenziario, è comunque una scelta di politica criminale che spetta al legislatore. Misure alternative che spesso sono ampiamente criticate, e ritenute inefficaci e viste come una sorta di libertà concessa all’individuo e non come una pena. È molto interessante andare a controllare i tassi di recidiva tra coloro che sono detenuti e scontano una pena detentiva a tutti gli effetti, e tra coloro che si trovano sottoposti a misura alternativa. È interessante questo confronto perché si potrebbe dare una risposta molto solida e netta a chi critica queste misure alternative, perché non c’è assolutamente paragone perché i tassi di recidiva sono molto inferiori tra le persone che si trovano ad eseguire una pena all’esterno rispetto all’esecuzione interna. Se le cose stanno così possiamo rispondere al personaggio di Furore, il carcere sarà pure
una stupidaggine, di sicuro non è vecchio come il mondo, e in tanti hanno proposto qualcosa di meglio c’è ed è stato teorizzato. Perché il ricorso alle misure alternative è così scarso soprattutto in Italia? Perché molto più semplice il carcere e perché questa gabbia piace a chi non conosce le statistiche. L’alternativa è vista come un rischio perché dà meno problemi detenere, certo però magari quando le persone escono dal carcere sono magari ancora più delinquenti rispetto a quanto lo erano quando sono entrate, oppure sono allo stesso livello e quando escono sono pronti a delinquere nuovamente. Si può costruire un sistema punitivo diverso. Il carcere piace, è una risposta alla paura della gente comune, ma il carcere non fa paura alla delinquenza. Riportiamo questo esempio: dal contenuto di una intercettazione telefonica in cui due uomini di rispetto dicono cosa peggiore della confisca non ce n’è non hanno paura del carcere e quindi della privazione della libertà personale perché spesso lo si calcola e fa parte della carriera criminale, fa più paura l’aggressione al patrimonio perché stiamo parlando di attività criminali caratterizzate da un business elevatissimo. Tutte le volte in cui si esalta senza conoscere, il carcere perché il è luogo in cui si punisce e si punisce davvero, forse si dovrebbe tirare fuori il contenuto di questa intercettazione telefonica. 10.10. Eravamo arrivati a un punto di non ritorno dopo la distinzione che ci serve per capire di quale carcere stiamo parlando, abbiamo riunito queste due visioni perché, benché diverse queste due rispondono alla medesima domanda “quale carcere?” quindi non mettono in discussione istituto carcere, cosa che invece si potrebbe fare perché alcune società non lo conoscevano così come lo conosciamo noi e perché le proposte di alternative ci sono. Proposte di alternative per punire in maniera differente e alternativa. L’aggancio costituzionale a questo discorso lo abbiamo trovato nell’art 27 Cost perché si occupa di pene al plurale e non fa riferimento al carcere questo potrebbe essere quindi un indizio. Le misure alternative sono la strada più impegnativa e per questa viene scelta poco e viene scelta raramente infatti è più facile ingabbiare. È comunque una strada che esiste e si tratta di decidere se ampliare l’area di esecuzione penale esterna rispetto a quella interna Le scelte di politica criminale sono determinate da questo ampliamento. Quali sono state le scelte del legislatore italiano? Abbiamo accennato al fatto che in ita le misure alternative sono applicate in maniera limitata rispetto ad altri paesi d’Europa. Queste esistono perché comunque abbiamo tutto un capo dell’ordinamento penitenziario che è dedicato alle misure alternative alla detenzione. E basta un’occhiata per vedere come gli articoli che iniziano dall’art 47 e ss siano articoli sofferti perché modificati e abrogati e con degli innesti rispetto alla struttura iniziale troveremo spesso in calce ad alcuni art tante sentenze della corte costituzionale ecco di nuovo un simbolo di interventi, di censure e di illegittimità. E questo è sintomatico di sofferenza di questa scelta. Se dopo questo sguardo iniziamo a leggere gli articoli di questo capo, capiremo che hanno tutti la medesima caratteristica vari istituti però sono sempre molti i limiti e i paletti applicativi che indica il legislatore. Questa limitazione è confermata dalle scelte più recenti per cui se anche vediamo quelli che sono stati gli interventi sulla legge dell’ordinamento penitenziario capiremo che ha deciso di non ampliare l’area delle misure alternative è una scelta che va in contro tendenza rispetto alle proposte di pochi anni fa avanzate dai cd stati generali sull’esecuzione della pena voluti dal ministro della giustizia. Al momento registriamo un’opzione che non è favorevole alle misure alternative, e registriamo osservando da vicino questi articoli i tanti limiti:
detenuti nei 3 istituti di pena (San Vittore, Bollate, Opera) contro quasi 4.600 persone che si trovano in misura alternativa, quindi rapporto è veri interessante. Quale è la categoria di soggetti maggiormente interessata a queste misure alternative? Per l’80% dei casi stiamo parlando di uomini, di nazionalità italiana, con una età quasi sempre compresa tra i 30 e i 50 anni. Ripensando alle norme che abbiamo appena visto questo significa anche che non c’è un gran ricorso a forme di detenzione domiciliari per motivi di salute e per questioni di età. Queste misure sono poco applicate verso gli stranieri, solo il 18% e di questo la metà sono cittadini europei mentre gli altri provengono in generale dal continente africano. Questi dati li abbiamo dall’ultimo rilevamento del 15 settembre 2019. Tenendo sempre presente questi dati che ci vengono forniti, introduciamo un altro elemento le misure alternative oltre a mostrare un abbattimento dei tassi di recidiva, sono meno costose : ogni detenuto costa tra i 250/300€ al giorno. SISTEMA DELL’ESECUZIONE INTERNA Abbiamo parlato di approccio umanitario e lo abbiamo distinto rispetto a quei sistemi che si basano su neutralizzazione e sulla zero tolleranza. Ci dobbiamo addentrare tra quelli che sono i pilastri del sistema penitenziario attuale. Dobbiamo vedere tre parole che caratterizzano il nostro sistema attuale e che ricorrono nella legge e sono utilizzate dalla costituzione, e sono parole che meritano un chiarimento notevole. Trattamento L’ossatura della legge penitenziaria del 1975 si basa sul termine trattamento a differenza di quello che era il fulcro del regolamento del 1931 era l’esecuzione della pena^7. Se il centro che serve per costruire tutti i discori attuali è trattamento bisogna dare un significato preciso a questo termine. Si deve fare chiarezza perché il vocabolo è ambiguo. Possiamo ricondurre almeno due nozioni a questo termine e che però ci servono entrambe. Dove troviamo la parola trattamento? a. Se leggiamo l’art 1 dell’op, riformulato nel 2018, e guardiamo la sua rubrica troviamo subito i termini trattamento e rieducazione. b. Se ritorniamo all’art 27 della costituzione il termine trattamento c’è. c. Anche nell’art 3 della CEDU troviamo il termine trattamento “ divieto di tortura e di trattamento inumani e degradanti”. d. Posso guardare anche all’art 15 op che è un articolo sostanzioso che è dedicato agli elementi del trattamento. Quasi sempre questa parola non è da sola, ma viene affiancata da un aggettivo infatti se guardiamo gli articoli dell’op che abbiamo appena citato troviamo:
innocenza o non colpevolezza. Se mi occupo del trattamento penitenziario faccio riferimento a quelle che dovrebbero essere le condizioni vita assicurate a tutti i detenuti, indipendentemente dallo status giuridico, dalla distinzione condannato definitivo, presunto innocente, e stato di custodia cautelare in carcere. Trattamento penitenziario indica in generale quelle che devono essere le condizioni di vita e al trattamento penitenziario fanno riferimento anche art 27 cost e art 3 CEDU. La stessa espressione “trattamento” indica molte volte le condizioni di vita (divieto di tortura, il non essere maltrattati), ma in altri luoghi normativi non ci si preoccupa delle condizioni di vita generali, ma ci si occupa di qualcosa di più mirato e proprio per questo abbiamo fatto l’esempio dell’art 15 op parla degli elementi del trattamento del condannato, è chiaro che quel condannato avrà diritto al pari di tutti i detenuti a un trattamento penitenziario dignitoso, ma se mi occupo del trattamento del condannato, e qui l’art 15 op parla degli elementi del trattamento, intendo occuparmi del trattamento rieducativo , qui se c’è rieducazione è perché c’è stata anche condanna, non ci occupiamo di un presunto innocente. Da una parte condizioni di vita, dall’altra devo collegare trattamento a rieducazione e allora il significato cambia e anche di molto, perché se parlo di elementi del trattamento rivolto a un condannato faccio riferimento a una offerta di interventi, a una offerta formativa in vista della rieducazione e della risocializzazione. Se andiamo a vedere tutta la struttura dell’art 41 bis op che spesso è chiamato, in maniera errata, carcere duro per i mafiosi , vediamo che lì si parla di sospensione delle regole di trattamento, e questo significa che vengono limitati determinati diritti e condizioni di vita. Anche questo articolo si occupa proprio del trattamento, l’oggetto alla fine è la sospensione di determinate regole di trattamento inteso come diritti e condizioni di vita, ad esempio limitazioni di colloqui con famigliari e con minori ecco cosa significa sospensione di regole di trattamento. Per cui anche con questi pochi esempi e se guardiamo gli articoli della legge troveremo in continuazione questa parola, dobbiamo capire che la distinzione è enorme e dobbiamo capire che la parola va dosata va precisata e affiancata da aggettivi di volta in volta perché altrimenti si rischia di parlare di cose completamente diverse. Standard garantiti a tutti indistintamente e invece rieducazione che riguarda una determinata area e rieducazione che è caratterizzata da determinati elementi, l’art 15 op si occupa dello studio, del lavoro, dei rapporti con la famiglia, del fattore religioso quindi individua anche questi elementi del trattamento rieducativo Quando si sottolinea la grande differenza rispetto all’ossatura di regolamento del 1931 lo si fa usando il termine trattamento in entrambi sensi, perché se allora tutto ruotava intorno a esecuzione della pena e basta, ora ci si sforza di fornire un trattamento rieducativo, ma anche di fornire un determinato livello di condizioni di vita. Degradazione della persona detenuta in passato sempre nell’art 1 op troviamo che i detenuti sono indicati e chiamati con il loro nome, questo perché nel sistema precedente si distingueva con un numero di matricola, e si attuava in questo modo una spersonalizzazione dove si cancella la personalità dell’individuo. E allora ecco l’importanza di una piccola precisazione minima. Anche il favorire uso del nome e accantonare la matricola fa differenza rispetto al passato. Se si dice che al centro c’è trattamento si intende sia rieducativo ma anche un trattamento dignitoso per quanto riguarda le condizioni di vita di tutti quanti. Individualizzazione Questo termine, che compare nell’art 1 op, può esprimere qualcosa di necessario cioè il trattamento deve essere individualizzato, deve essere un trattamento ad hoc, mirato in relazione a quel determinato soggetto alle sue caratteristiche, al suo percorso criminale, al fatto di essere un minore o un 60enne. Quindi l’individualizzazione, se la collochiamo in questo modello che si fonda su trattamento, è una cosa banale e ovvia, gli interventi devono essere mirati e che tengano conto della personalità e della persona di quell’individuo. Devono essere calibrati e adeguati al caso specifico. Si può tradurre in adeguatezza dell’intervento al caso specifico e alle caratteristiche specifiche di quell’individuo. Quindi estrema flessibilità del trattamento. TRATTAMENTO:
il riferimento alla rieducazione, perché forze è limitato anche il concetto di rieducazione. In questo momento non ci troviamo all’interno del carcere, perché dobbiamo partire dall’educazione per poi arrivare alla rieducazione. Indubbiamente le attività in carcere devono tendere alla rieducazione, ma se parlo in questo caso di rieducazione do per scontato che quel soggetto era educato. Se rieduco, parto dal presupposto che il soggetto era educato hai abbandonato le regole dell’educazione e ora facciamo un passo indietro. Pensiamo all’esempio di quella situazione che si era presentata a Reggio Calabria, arrivare a sottrare alla famiglia di origine dei figli minorenni per farli vivere altrove, quei ragazzi vanno rieducati o educati? Ovviamente educati, ma non all’illegalità come succedeva all’interno di quelle famiglie mafiose con obiettivi criminali. Il nostro problema è proprio questo e cioè non possiamo dare per scontata la rieducazione, dobbiamo interpretare questa parola perché spesso la si pronuncia senza pensarci, perché se c’è rieducazione ci deve essere prima una educazione. Un grande magistrato francese, che si occupava di giustizia minorile, scrive che si dà rieducazione nella misura in cui si è disposti a correre il rischio di educare. Possiamo avere tante idee, l’importante è essere consapevoli di questo. Dobbiamo scontrarci con una idea di educazione per poter parlare di rieducazione. Si educa, ma teniamo presente che ci sono anche i maleducati e i diseducati. Ad esempio l’ordine dei giornalisti non ha, in una carta adottata alcuni anni fa ,in cui ci si occupa proprio delle espressioni e della terminologia da utilizzare quando si scrive di carcere e di dintorni e dicono che bisogna fare attenzione alle parole perché sarebbe diseducativo ad esempio far passare il messaggio che le misure alternative non sono pene. Forse ci si può aiutare per venire a capo introducendo una nuova parola: motivare si deve motivare le persone si deve far comprendere dove c’è stato un errore e dove questo non c’è. Si deve dare un senso ai comportamenti. E la cosa interessante è che se noi andiamo a leggere le regole penitenziare europee non troviamo l’impiego di questa parola. Ad esempio la regola 102 parla dell’obiettivo che deve avere il regime dei condannati (che sono per noi da rieducare) e cioè deve essere concepito per permettere loro di condurre una vita responsabile ed esente dai crimini. Cerco di creare un regime rivolto alle persone condannate e questo regime deve avere un obiettivo e cioè permettere di condurre una vita responsabile ed esente dal crimine e questo non significa creare un cittadino modello, ammesso che esso esista, ma significa far sì che quella persona esca dal carcere e frequenti ambienti diversi e non torni immediatamente il giorno dopo a delinquere allora qui dobbiamo ricordare il discorso fatto sui tassi di recidiva perché se l’obiettivo è condurre una vita responsabile ed esente dal crimine devo poi fare i conti con i tassi di recidiva e con i comportamenti che quel soggetto terrà una volta uscito e capire se ci siamo trovati di fronte a un fallimento rieducativo oppure si sono raggiunti gli obiettivi che ci eravamo prefissati. Condurre una vita responsabile non si responsabilizza una persona fornendogli le forbicine chicco e dicendogli che se vuole ottenere qualcosa deve fare la domandina critica a un certo linguaggio non si responsabilizza ma piuttosto si infantilizza e l’uso delle parole non è cosa di poco conto collegata a un obiettivo del genere. La stessa terminologia la ritroviamo nell’ultimo articolo 107 delle regole penitenziarie europee che si occupa di liberazione dei condannati e qui di nuovo non trovo riferimenti alla rieducazione i condannati devono essere aiutati prima della loro liberazione con dei programmi di reinserimento per consentire di passare dalla vita in istituto a una vita rispettosa del diritto interno in seno alla collettività. Forse si tratta di qualcosa di più della rieducazione e se rileggiamo e cerchiamo di dare un senso a queste parole capiamo che c’è anche un impegno notevole perché bisogna lavorare e farlo bene all’interno delle strutture penitenziarie. Se tengo chiusa una persona per quasi la totalità della giornata in una cella in cui ci sono 3 letti a castello e dove in inverno devo decidere di spostare letto a castello per chiudere finestra, se decido di far vivere una persona in questo modo forse sono lontano dagli obiettivi di cui abbiamo appena parlato. Metto semplicemente una bestia in gabbia. Possiamo sicuramente tenere come riferimento il concetto di rieducazione in quanto è contenuto all’art 27 cost e non ci possiamo permettere di cancellarlo, però forse può essere interessante utilizzare queste diverse espressioni che sono contenuti negli standard europei che ci aiutano di più per capire quello che dobbiamo poi fare davvero nella pratica se l’obiettivo è inserimento, una vita responsabile, c’è un'altra idea che dobbiamo abbinare all’obiettivo rieducativo e c’è l’idea al diritto all’oblio. Che torna in quella carta dei giornalisti che abbiamo citato
prima. Gli stessi giornalisti sono convinti che dopo un certo tempo la persona ha un diritto all’oblio, cioè ad essere dimenticata: non si dovrebbe inserendo il nome di determinato soggetto in uno dei tanti motori di ricerca e avere subito la storia di questo, o non si dovrebbe decorso un certo periodo di tempo, è questo che si intende quando si parla di rieducazione ma anche di diritto all’oblio. Non si può pretendere che un soggetto conduca una vita responsabile se quel soggetto porterà sempre su di sé lo stigma di quanto ha fatto. Ci sono state sentenze della corte di giustizia in riferimento a questo problema, ci sono dati che superato un certo periodo di tempo vanno poi eliminati, non tutti anche questo dà l’idea della gravità di certi comportamenti e della necessità di differenziare perché di nuovo quella carta dei giornalisti quando si occupa di questo diritto all’oblio e quindi della necessità di dimenticare un soggetto e quello che ha fatto, la stessa carta dice che per i grandi crimini il diritto all’oblio non esiste, abbiamo piuttosto una necessità di memoria e non di cancellazione. Questo tema va di pari passo anche con il tema dell’osservazione della personalità del soggetto chi compie crimini di portata inimmaginabile lo fa e anche a distanza di anni è ben convinto delle scelte adottate, possiamo inventare mille strategie rieducative e risocializzanti ma dobbiamo essere consapevoli che esistono i criminali per convinzione che non saranno disposti ad accettare nessun intervento di tipo rieducativo e risocializzante. Questo discorso vale per individuare i grandi pilastri dell’ordinamento penitenziario. Dobbiamo fare delle precisazioni perché abbiamo usato il termine ordinamento penitenziario fin ad ora pensando alla legge del 1975, però parliamo di ordinamento penitenziario anche in una maniera più ampia pensando a tutto il complesso di disposizioni che riguardano l’esecuzione della pena, la limitazione della libertà personale e che sono contenute anche nei due codici, penale e di procedura, nelle circolari ministeriali e anche in un dpr 230/2000 che dobbiamo sempre abbinale alla legge 1975. Nella risoluzione dei vari problemi dobbiamo tenere conto di questo dpr perché questo costituisce il regolamento che affianca la legge del ‘75 e si parla di regolamento attuativo. Cosa significa? Significa che le precisazioni o ulteriori precisazioni alla legge del ‘75 le troviamo sempre in questo dpr. Forniscono precisazioni e dettagli rispetto a tutto quello che possiamo leggere nella legge del 1975. Quindi il quadro si amplia e si perfeziona. Una volta che abbiamo questo quadro di insieme ci servono dei parametri per poi poter giudicare quanto leggiamo e i risultati pratici. Questi parametri possono essere 4 e dell’ordinamento penitenziario nel suo complesso devo misurare: