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Appunti di diritto penitenziario
Tipologia: Appunti
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Legge sull'ordinamento penitenziario del 26 luglio 1975 n°354, chiamata ordinamento penitenziario. Legge fondamentale fin dall'Art .1 perché segna una svolta ideologica del modo di concepire il detenuto all'Interno dell'universo carcerario. Nel '75 per la prima volta il detenuto non è più concepito come un oggetto da custodire, isolare perché pericoloso; viene valorizzato come persona che si trova al centro della esecuzione delle misure restrittive della libertà personale (pene detentive: reclusione, arresto, custodia cautelare). Perché prima del '75 prevaleva la logica della depersonalizzazione , cioè il riflesso di una pena afflittiva e mortificante. La legge scommette al fine del riadattamento sociale. Trattamento penitenziario Art.1 Co.1,6 cioè la centralità assunta dalla persona si sintetizza nell'idea del trattamento penitenziario. A cosa serve il trattamento? Serve come spinta anitetica alle tentazioni di imbarbarimento del sistema penitenziario i quali, come tutti i sistemi chiusi, tendono per loro natura a trasformarsi in sistemi di neutralizzazione, e talvolta di annullamento della persona reclusa. Il trattamento serve a tener ferma l'idea che il detenuto è un uomo, e in quanto tale deve essere il destinatario di un'attività diretta a consentirgli un recupero verso la società civile, quindi serve a evitare trattamenti inumani e degradanti. Il detenuto è il protagonista attivo e il fine ultimo dell'esecuzione penitenziaria, della pena. L'Art.1 è un articolo bandiera perché fissa una serie di punti fermi sulla posizione del detenuto all'Interno del carcere, e questo articolo a sua volta si inserisce in un contesto di regole europee. Queste regole sono: regole minime per il trattamento dei detenuti approvato nel 1973 dal comitato dei ministri del consiglio d'Europa, revisionata nel '77 con titolo " Regole penitenziarie europee " oggi consacrate nella raccomandazione n°2 del 2006 nel comitato del consiglio dei ministri d'Europa. Art.1 " Benché il detenuto non sempre goda di diritti e facoltà in ogni caso nonostante questo nei rapporti fra il detenuto e l'amministrazione prevale la figura del detenuto " inversione rispetto all'ordinamento penitenziario del 1931. La differenza tra i due è il ribaltamento dei compiti, nell'ordinamento del '31 prevaleva dimensione amministrativa rispetto alla soggettività del detenuto, mentre oggi le indispensabili esigenze di disciplina e ordine cedono il passo alle linee e modalità del trattamento penitenziario che hanno come punto di vista privilegiato il detenuto. Questo comporta che
la legge penitenziaria fissa un ventaglio di norme rivolte a disciplinare particolari aspetti o momenti della vita penitenziaria e che pongono la premessa per il riconoscimento di situazioni soggettive in capo al detenuto. La restrizione della libertà personale non può comportare un disconoscimento delle situazioni soggettive attraverso un assoggettamento dell'individuo all'organizzazione penitenziaria. Non a caso Art.4 dice che esercitano personalmente i diritti derivanti da questa legge anche se si trovano in uno stato di interdizione legale. Questa è una legge a cui non si può opporre il regolamento, quindi il legislatore adottando questa legge riconosce la delicatezza e l'importanza della materia. Sullo sfondo dell'Art.1 campeggia anche una norma costituzionale Art.27 Co.3 che ha un contenuto negativo "non possono consistere in trattamenti contrari" e questo si trova anche nella CEDU che vieta trattamenti degradanti e disumani; e un contenuto positivo "tendere alla rieducazione" che è la finalità ultima della pena, cioè la costituzione pone l'accento sul fatto che la pena e in particolare la sua esecuzione sia disciplinata in modo tale da favorire il recupero del condannato evitando in 1° luogo gli effetti desocializzanti di una certa realtà penitenziaria e delle conseguenti prassi di mortificazione della personalità individuale (la pena ha anche una componente retributiva, di prevenzione sociale e generale). Questa finalità rieducativa si persegue attraverso un complesso di attività, di misure e interventi rivolti al condannato nel corso dell'esecuzione della pena. Esistono 2 forme di trattamento Art.1: Co.1 T. Penitenziario riguarda tutti i detenuti siano essi imputati siano essi condannati. Definisce intermini generali il quadro delle regole e dei modi al cui interno si svolge la vita dei detenuti sottoposti alle misure privative della libertà personale. La "dignità" è un cambiamento rispetto al '31. Co.2 É una specificazione dell'Art.3 Cost e viene aggiunta la "nazionalità". Anche se il principio cardine é l'imparzialità non può essere tutto uguale. Co.3 Convivenza pacifica nei limiti dello stretto indispensabile (ribaltamento rispetto al '31), anche se per esigenza di sicurezza esterna e interna queste regole non valgono. Co.4 Detenuto individuato per cognome non numero.
del ricorrente non è ammissibile. Il referente fa una replica (paragrafo 30). Esaurita la parte dell’ammissibilità si passa al merito della vicenda e vi è anche in questo caso il punto di vista del ricorrente, del governo e della corte -> paragrafo 57 (ricorrente) , paragrafo 58 (ricorrente), paragrafo 59 e ricorrenti (Governo), paragrafo 69 e seguenti (corte). Non vi è solo un aspetto negativo dei diritti tutelati dalla corte, la quale invece prevede anche obblighi di tipo positivo cioè lo stato deve promuovere per fare in modo che certe cose vengano meno, se si verificano lo stato deve fare di tutto per punire i responsabili (obbligo procedurale), quindi lo stato non si deve solo astenere dall’assumere determinate condotte. Tutte le volte in cui vi è la violazione degli obblighi di tipo negativo entra in gioco il rispetto degli obblighi positivi che operano ex-post: bisogna avere un’indagine che sia concreta ed effettiva sulla violazione dei diritti dell’uomo. Paragrafo 76. 7/10/ La sentenza si divide in due parti: parte in fatto e la parte in diritto. Nelle circostanze di fatto di cosa si lamentano in detenuti che si ritrovano in due carceri differenti. Paragrafo 9 e 10. Paragrafo 13. 8/10/ TEORIE CHE SI SONO SVILUPPATE IN TEMA DI TRATTAMENTO Cos’è il trattamento?: Il trattamento è un complesso di interventi da utilizzare ai fini della rieducazione, questa nozione generale è cambiata nel tempo rispetto all’affermazione e all’evolversi delle teorie sulla pena correzionale: ciò significa che il modo di concepire la pena ha un influenza importante sul capire cosa sia il trattamento. Qual è il punto di sviluppo importante dal punto di vista storico? è la fine del 1800 perché si sviluppano le teorie Lombrosiane sul delitto -> Lombroso dice che il delitto è il frutto delle anomalie dell’individuo. P.S: il trattamento esisteva anche prima del 1975, il problema che si declinava in maniera diversa. Quando abbiamo la prima affermazione dell’idea di trattamento? Con Lombroso che ha fondato la scuola di criminologia di stampo positivo
-> cosa significa? Se il delitto è risultato di patologie o di difetti strutturali dell’individuo bisogna curarlo, cioè adottare mezzi scientifici o di tipo sociale per correggere l’individuo che delinque, in questa operazione culturale ciò che importante è che c’è lo spostamento dell’attenzione dalla condotta del reato al soggetto che delinque al fine di individuare attraverso l’osservazione le sue tendenze antisociali, per poi curarlo attraverso il distacco dalla società. Le teorie lombrosiane si pongono alla fine del 1800, però vi è il codice penale Zanardelli sempre della fine del 1800, in particolare nel 1899, che è di stampo classico, non giuridico o criminologo come quello lambrosiano. In questo caso come si concepisce la pena? alla pena viene dato il significato di emenda cioè serve alla riabilitazione morale del condannato che deve prendere coscienza dello sbaglio commesso nel delinquere. Come si verifica questo trattamento? Vi è l’obbligo: 1)del lavoro, 2)della partecipazione alle pratiche religiose, 3)del silenzio e 4) dell’isolamento. In particolare si adotta il sistema progressivo, detto irlandese: consiste nel passaggio progressivo da un regime cellulare (detto cosi in riferimento al carcere) puro,tipico del sistema filadelfiano che consiste nel prendere un detenuto e lasciarlo in carcere in isolamento totale, ad un isolamento solo durante la notte poiché durante il giorno si è obbligati a lavorare in comune (questo sistema si chiama AUBURNIANO) -> questa progressione si ottiene sulla base, ad esempio, della gravità del reato, oppure del comportamento del delinquente ecc… A partire dagli anni 10 del 1900 si afferma la criminologia soprattutto in vari convegni (importante è il convegno di colonia del 1911)e il positivismo giuridico. Di cosa si occupa la criminologia? Dello studio del detenuto da un punto di vista psicologico e si attua a scuola, nelle carceri, nelle università, nei manicomi ecc… Agli inizi del 1900 quindi le teorie di Lombroso si evolvono. Nel regolamento penitenziario del 1931,quello che viene scritto sotto il periodo fascista, si tiene conto dei risultati scientifici maturati negli anni precedenti. In questo contesto (1931)gli strumenti funzionali alla rieducazione del reo sono costituiti dall’osservazione iniziale della personalità del detenuto che deve essere svolta in isolamento per una durata massima di un mese da parte: 1)del cappellano per rigenerare lo
Le teorie del trattamento che si affermano sono due e possono essere divise in due gruppi: quelli che tendono a modificare la psicologia della persona, come avvengono queste modifiche? ciò avviene con l’incontro del detenuto con il terapeuta. All’interno di questo gruppo psicologico abbiamo le teorie BEHAVIORISTE: dette anche comportamentalistiche teorie che tendono a modificare un comportamento degli individui attraverso il sistema positivo dei premi o negativo delle sanzioni: nel caso in cui il detenuto si comporta bene avrà, ad esempio, più colloqui con la famiglia, oppure avrà un permesso breve, invece nel caso delle sanzioni vi è un intervento che incide sulla psiche dell’individuo attraverso l’elettroshock o l’uso di droghe. Poi vi sono le tecniche di tipo fisiologico che consistono nel tentativo di modificare il comportamento del colpevole attraverso un intervento fisiologico sulla persona, talvolta questo intervento fisiologico coincide con il trattamento medico in senso stretto. Da un lato abbiamo l’uso dei farmaci( es: anti-depressivi), poi si arriva con la psicochirurgia a veri e proprio interventi sul cervello umano (la cosiddetta lobotomia: rimozione della parte frontale del cervello, es: se io rimuovo le cause che hanno spinto il soggetto ad agire si risolvere il problema sia nell’ottica della difesa, sia nell’ottica della recidiva del condannato). Questi esempi di ideologia del trattamento quale aspetto mettono in discussione da un punto di vista giuridico? Entrano in contrasto con il rispetto dei diritti umani cioè la pena non deve essere contraria al senso di umanità. Oggi per rieducazione non si intende più quello che si intendeva prima, ma da un lato si ritiene che un soggetto quando esce dal carcere non deve più assumere condotte delinquenti, dall’altro lato si intende che la società si deve impegnare in modo solidaristico con chi è stato in carcere. In questi anni cosa succede in Italia quando nel Nord Europa e negli Stati Uniti si affermano queste ideologie del trattamento? l’Italia è sempre arretrata da un certo punto di vista perché nonostante l’art 27 della costituzione, prima che venga emanato un nuovo
regolamento e una nuova legge bisogna aspettare il 1975 e naturalmente dopo così tanti anni la legge penitenziaria italiana cerca di prendere gli aspetti migliori dell’ideologia del trattamento. Il metodo che viene adottato è quello del trattamento individualizzato, inteso come metodo di risocializzazione del reo. Tuttavia, rispetto all’esperienze precedenti, si abbandona un approccio medico, per seguire un metodo umanistico,cioè l’accento cade sull’umanizzazione della pena con l’effetto che il detenuto è il soggetto attivo del trattamento e per questo deve scegliere in modo spontaneo e consapevole, non può essere obbligato ad esempio alla religione ecc… è ancora obbligato,però, al lavoro. Come si ottiene questa rieducazione? Si ottiene attraverso un criterio di individualizzazione che va effettuato tenendo conto delle specifiche condizioni dei detenuti e il trattamento è finalizzato a promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti che ostacolano la partecipazione del condannato alla vita sociale. Quindi, si guarda più alla condotta esterna del condannato più che all’aspetto diagnostico. Es: se tizio ha ucciso caio non per forza è perché è malato di mente, si guarda anche al suo comportamento, al perché ha commesso questo. La sequenza logica del trattamento passa attraverso tre punti: a) osservazione scientifica della personalità: riguarda l’art 27 del regolamento penitenziario cosa dice questo articolo? “ l’osservazione scientifica della personalità è diretta all’accertamento dei bisogni di ciascun soggetto(si parla di bisogni perché viene perso l’aspetto medicale che vi era nel passato, cioè non vi è più un approccio deterministico: deterministico significa che vi è un rapporto di causa ed effetto = nel momento in cui faccio una determinata cosa, mi accadrà una determinata cosa) connessi all’eventuali carenze fisico e psichiche affettive, educative e sociali che sono state di pregiudizio all’instaurazione di una normale vita di relazione” (es: se sono nato a Scampia non per forza sarò uno spacciatore). Era cosi scontata questa cosa? NO! Se prendiamo l’art.13 della legge del 1975 vi è un approccio più deterministico, si dice: “ nei confronti dei condannati è predisposta un’osservazione scientifica della personalità, per rilevare le carenze pischico e fisiche e le altre cause del disadattamento sociale. Nel 2000
questi 9 mesi l’osservazione prosegue anche nel corso del trattamento. Il comma 3 dell’art 27 infatti dice: “nel corso del trattamento l’osservazione è rivolta ad accertare attraverso l’esame del comportamento del soggetto ecc.. le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del trattamento” importantissimi sono i primi 9 mesi in cui si stabilisce, attraverso l’osservazione della personalità, il programma, però tutto ciò continua nel continuo del trattamento di modo che se ci sono stati dei miglioramenti si possono indicare nel programma. Questo carattere di continuità di osservazione- trattamento deve avvenire anche in caso di trasferimento dei detenuti da un istituto penitenziario ad un altro, quindi osservazione e trattamento vanno di pari passo richiedendo degli aggiornamenti che siano continui. Si parla di osservazione scientifica della personalità, questa espressione scientifica non significa che necessariamente l’osservazione debba svolgersi attraverso specifici strumenti di tipo tecnico, ma secondo le più recenti conquiste della psicologia e della criminologia, il trattamento si può anche sviluppare secondo forme libere sulla base di un rapporto fiduciario con gli operatori che valorizzi le risorse individuali del detenuto. Qual è il punto di partenza di questa osservazione? È l’acquisizione di dati penitenziari e giudiziari, insieme ai dati clinici psicologici e sociali l’osservazione della personalità parte dalla condivisione del vissuto del detenuto che viene desunto dalla storia giuridica del detenuto, cioè da dati oggettivi: si tiene conto nel rapporto con il detenuti di quello che è stato il suo vissuto, delle sue esperienze e di quale sia il suo atteggiamento psicologico per il suo futuro, della decisone al trattamento che non è obbligatorio. L’art 27 ,infatti, si completa con questa formula: “ sulla base dei dati giudiziari acquisiti si apre con il condannato una riflessione sulle condotte antigiuridiche tenute dal detenuto, sulle possibili condotte riparatorie nei confronti della persona offesa cioè di cosa può fare il detenuto per venire in contro alle esigenze di giustizia nei confronti della vittima”. Altra specificazione terminologica: quando si parla di trattamento individualizzato non ci si riferisce ad un rapporto necessariamente tra educatore e detenuto, ma ci si riferisce al fatto che il programma viene elaborato tenendo conto dei bisogni dell’individuo, ma poi il trattamento può avvenire in gruppo anzi tendenzialmente avviene in gruppo.
Dove si esplica questa attività di osservazione? Art 28: si esplica fondamentalmente nel carcere di appartenenza dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza però,accanto agli istituiti dove si svolge la pena, la legge prevede altri istituti specifici come ad esempio i centri di osservazione ad hoc, solo che questo dato si trova solo nella legge perchè nella realtà non esiste nessun centro specialistico di osservazione, infatti esso avviene sempre nei carceri in cui si è detenuti. Chi fa l’osservazione della personalità? La legge penitenziaria non dice nulla, ma la disciplina la troviamo nell’art 29 del regolamento penitenziario che dice: a fare l’osservazione è il gruppo di osservazione (equipe) che ha due principali compiti: compito di verificare le condizioni del detenuto compito di compilare il programma di trattamento. Da chi è composta l’equipe? È composto dal: o direttore del carcere, o da un educatore, o dall’assistente sociale Ad essi si aggiungono altri soggetti: o medico: spesso si tratta dello psichiatra, o rappresentante della polizia penitenziaria, o esperti in materie criminologiche ai sensi dell’art 80 dell’ordinamento penitenziario, o insegnante o preposto alle lavorazioni. Come lavora questa equipe? Si tratta di una formazione pluri- funzionale perchè ogni soggetto ha le sue competenze e svolgono i loro interventi in un ottica operative integrata ogni soggetto dell’equipe apporta le proprie competenze. Nell’equipe il ruolo principale è quella del direttore del carcere che presiede, organizza e coordina l’equipe. Come lavora questa equipe? In termine di sintesi : si osserva la persona e poi si fa una relazione di sintesi in modo tale che il direttore abbia a disposizione tutti gli elementi necessari per la redazione del
In entrambi i casi l’istruzione che si effettua in carcere deve seguire gli stessi programmi dell’istruzione nel mondo libero e nell’offerta formativa bisogna tenere conto delle condizioni degli studenti, in particolare si dedica speciale attenzione all’integrazione degli stranieri a tal proposito l’art. 35 Reg. prevede che “nell’esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti dei cittadini stranieri, si deve tenere conto delle difficoltà linguistiche e delle differenze culturali. Per questi motivi, devono essere garantiti contatti con le autorità consolari del loro Paese e deve essere favorito l’intervento di di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali o con organizzazioni di volontariato. E’ previsto anche il servizio biblioteca per un corretto funzionamento delle attività scolastiche e culturali. La scelta dei libri è affidata ad una commissione composta dal magistrato di sorveglianza che la presiede, dal direttore, dal sanitario, dall’educatore, dal cappellano, da un’assistente sociale e dal preposto alle attività lavorative. Alla gestione del servizio biblioteca provvede di regola un educatore coadiuvato da una rappresentanza di detenuti designato per sorteggio (art.21 reg). RELIGIONE (art. 26 o.p.): come per l’insegnamento anche la religione nell’ordinamento penitenziario del 75 ha perso il carattere dell’obbligatorietà. L’ordinamento penitenziario sancisce: la libertà per i detenuti di professare la propria fede religione il diritto di istruirsi in essa: la Direzione dell’istituto mette a disposizione idonei locali per l’istruzione religiosa e le pratiche di culto appartenenti ad altre confessioni religiose, avvalendosi, per queste ultime, dei ministri di culto indicati dal Ministero dell’Interno. praticarne il culto. Per quanto riguarda il culto cattolico ne va assicurata la celebrazione dei relativi riti, e la presenza in ciascun istituto di almeno un cappellano. Articoli del Reg. connessi alla religione:
art 23 dell’ordinamento penitenziario: ai detenuti che lavorano sono riconosciuti degli assegni familiare. All’inizio la remunerazione veniva ridotta nella misura dei 3/10(tre decimi) e questa somma confluiva in una cassa per il soccorso delle vittime, però poi la corte costituzionale ha dichiarato illegittima questa misura perchè discriminatoria rispetto alla posizione del lavoratore nel mondo libero. Inoltre la corte ha riconosciuto il diritto alle ferie Qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del rapporto di lavoro deve essere risolta dal giudice con gli strumenti che si muovono su una falsa riga delle regole che disciplinano il processo del lavoro. Il lavoro carcerario può essere di due tipi: Inframurario: all’interno del carcere si distingue a sua volta tra il lavoro che è dato direttamente dall’amministrazione penitenziaria il datore di lavoro è l’amministrazione penitenziaria e tra il lavoro dato da terzi esterni al carcere. Vi è però un limite cioè nello svolgere le mansioni nel carcere non si matura quella qualificazione professionale per reinserirsi nella società. All’esterno:art 21 si tratta di un istituto importante, perché permette da subito al detenuto di mantenere il contatto con la realtà esterna. Caratteristiche del lavoro esterno: Il lavoro all’esterno può essere concesso immediatamente a seconda della pena da scontare. Per alcuni soggetti il lavoro all’esterno è concesso solo quando si è scontato 1/3 della pena, invece per gli ergastolani il lavoro può essere concesso dopo dieci anni. Il lavoro esterno può riguardare anche gli imputati. Il lavoro esterno ci proietta verso l’altro aspetto del trattamento che è quello dei contatti con l’ambiente esterno il carcere è un’istituzione che per definizione è chiusa quindi più un carcere è aperto verso l’esterno, più un ordinamento penitenziario tende a perseguire il reinserimento sociale del detenuto: è una controspinta. In questo contesto se prendessimo l’art 1 dell’ordinamento penitenziario i contatti con l’ambiente esterno sono gli unici elementi del trattamento menzionati. Perché lo si fa nell’art 1? Perché è la presentazione della legge e dei suoi
obbiettivi. I rapporti con l’esterno di che tipo possono essere?1) Il detenuto che esce e che va nella società, 2) qualcuno va nel carcere. IL COLLOQUIO (art.18): Il colloquio è la possibilità di incontrare all’interno del carcere: familiari, congiunti e altre persone. Per quanto riguarda i concetti di familiari e congiunti è stata emessa una circolare che ha definito le linee guida, i criteri interpretativi cui attenersi per l’individuazione delle persone ammesse ai colloqui la circolare precisa come criterio di ammissibilità ai colloqui la parentela e l’affinità entro il quarto grado (in questi casi il colloquio è automatico, nessuno lo vieta al detenuto). Per i detenuti sottoposti al regime di cui all’art. 41bis si prevede che i soggetti legittimati ai colloqui siano quelli fino al terzo grado di affinità o di parentela. Negli altri casi sono richiesti i ragionevoli motivi. L’autorizzazione al colloquio è concessa dal direttore dell’istituto ai condannati, per gli imputati provvede l’autorità giudiziaria procedente (GIP, GUP ecc …). Il regolamento ha esteso la disciplina dei colloqui con i familiari anche ai conviventi, cioè le persone che coabitavano con il detenuto prima della carcerazione in uno stesso alloggio. Il D.Lgs.123/2018 ha apportato delle modifiche all’art.18 una prima modifica riguarda l’eliminazione del riferimento al garante dei diritti dei detenuti tra coloro con cui i detenuti ed internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza. Il riferimento è a tutti i garanti (nazionale, regionale, comunale). Ciò significa che i colloqui con i garanti come quelli con i difensori, non siano da computare nel numero complessivo di quelli previsti e siano da effettuare con le stesse modalità (cioè senza controllo auditivo e visivo da parte del personale di polizia penitenziaria). Modalità di svolgimento: i colloqui avvengono in appositi locali nel rispetto della segretezza delle comunicazioni, per cui vi è un controllo a vista e non auditivo da parte del personale di amministrazione penitenziaria. Ciò non esclude che se ci sono delle esigenze il magistrato può richiedere delle interferenze, ma ci devono essere i presupposti. Per i colloqui con i familiari sono stati previsti luoghi che favoriscono una dimensione riservata del colloquio, inteso come obbligo per l’Amministrazione di articolare i locali in modo da limitarne il carattere
Molto importante è la corrispondenza epistolare. La norma che disciplina la corrispondenza è l’art 18 dell’ordinamento penitenziario: “detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e altre persone anche al fine di compiere atti giudiziari”, la corrispondenza è importante perché mantiene un legame tra il detenuto e l’esterno. Questa norma era l’unica prima del 2001 in materia di corrispondenza il suo problema era che l’art era estremamente scarno: dove sta la carenza di questa norma? Non ci dice: in quali casi si può controllare la corrispondenza, con quali modalità si può controllare la corrispondenza per quanto tempo è possibile limitare la corrispondenza si tratta,quindi, di un articolo lacunoso. Inoltre, in caso di provvedimento che limitasse la corrispondenza non vi era uno strumento di controllo da parte del detenuto, es: una lettera destinata a Tizio in carcere, qualora fosse sottoposta a controllo sulla base dell’art 18 non permetteva al detenuto di ribellarsi a questo fermo posta. Quando si parla di corrispondenza e quali sono i principi che entrano in gioco? La segretezza e la libertà delle comunicazioni che sono previste dall’art 15 della Costituzione, cosa esige questo articolo? Il rispetto di una riserva di legge e di una riserva di giurisdizione. riserva di legge: vuol dire che la legge formale deve prevedere i casi e i modi in cui si limita la segretezza della corrispondenza e della comunicazione telefonica, invece riserva di giurisdizione: significa che ci vuole un provvedimento dell’autorità giudiziaria per limitare la possibilità di comunicare liberamente. Inoltre, tra le varie cose,questa disciplina dell’art 18 era contraria all’art.8 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo che tutela il rispetto della vita privata anche dei detenuti alla luce dell’art 8 moltissimi detenuti italiani hanno fatto ricorso alla corte di Strasburgo che ha detto che l’art 18 era completamente insufficiente a tutelare i diritti garantiti dal dettato convenzionale.
quindi: Nel 2004 con la legge 8 Aprile n 95 il legislatore ha introdotto l’art 18 ter dell’ordinamento penitenziario, questo articolo cosa ha fatto? Ha stabilito: la durata dell’intercettazione la possibilità del reclamo I casi per l’intercettazione: quali sono i casi nei quali si può disporre una lettura della corrispondenza? Sono tre:
1. quando esistono esigenze investigative: cosa significa esigenze investigative? Es: io sono il P.M e ho bisogno di acquisire una notizia di reato, allora a queste condizioni se ho questa esigenza posso sottoporre a controllo le comunicazioni epistolari di un detenuto.