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diritto penitenziario trattamento, Schemi e mappe concettuali di Diritto Penitenziario

Schema sul trattamento penitenziario tratto da libro Simone per concorso per funzionario giuridico pedagogico 2022

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2021/2022

Caricato il 24/04/2023

bijouxer
bijouxer 🇮🇹

4.4

(10)

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PRINCIPI E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO
DETENUTI
INDAGATI O IMPUTATI che si trovano in carcere o stato di custodia cautelare
CONDANNATI che si trovano in stato di esecuzione penale
IMPUTATI ( art 60 c.p.p.) CONDANNATI SOGGETTI SOTTOPOSTI A
MISURE DI SICUREZZA
Coloro ai quali viene contestata la commissione di un reato nella
richiesta di rinvio a giudizio o in atti equipollenti
Si trovano negli istituti penitenziari per espiare la pena a seguito di
CONDANNA DEFINITIVA. Definiti anche DEFINITIVI dato che la pena è
definitiva
Tale qualità si assume dal momento della redazione del CAPO DI
IMPUTAZIONE
Qualità si acquista con condanna definitiva
Presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva ex 27
co.2. COST e art 1 co.5 L 354/1975
giudicabili appellanti ricorrenti
è stato avviato
procedimento
penale e sono in
attesa del giudizio
di 1°grado.
Detenuti o meno
( es. A/R,
remissione in
libertà etc)
È intervenuta
sentenza di
condanna e sono in
attesa del grado di
appello.
Detenuti o meno
(es. A/R,
remissione in
libertà etc)
Devono essere giudicati
dalla Cassazione per stesso
reato per cui sono già stati
condannati in 1°e 2° grado
ma limitatamente a
eventuali violazioni o errate
interpretazioni di
disposizioni di legge che si
sono verificate nel corso del
precedente processo al fine
di ottenere annullamento
parziale o totale della
sentenza sfavorevole
emessa dal giudice di grado
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Sottoposti a
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di lavoro,
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le misure di
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(REMS) in cui
si eseguono
sia MDS della
casa di cura e
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quelle degli
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Sottoposti
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della
libertà
vigilata
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PRINCIPI E MODALITA’ DEL TRATTAMENTO

DETENUTIINDAGATI O IMPUTATI che si trovano in carcere o stato di custodia cautelare  CONDANNATI che si trovano in stato di esecuzione penale IMPUTATI ( art 60 c.p.p.) CONDANNATI SOGGETTI SOTTOPOSTI A MISURE DI SICUREZZA Coloro ai quali viene contestata la commissione di un reato nella richiesta di rinvio a giudizio o in atti equipollenti Si trovano negli istituti penitenziari per espiare la pena a seguito di CONDANNA DEFINITIVA. Definiti anche DEFINITIVI dato che la pena è definitiva Tale qualità si assume dal momento della redazione del CAPO DI IMPUTAZIONE Qualità si acquista con condanna definitiva Presunzione di non colpevolezza fino a condanna definitiva ex 27 co.2. COST e art 1 co.5 L 354/ giudicabili appellanti ricorrenti è stato avviato procedimento penale e sono in attesa del giudizio di 1°grado. Detenuti o meno ( es. A/R, remissione in libertà etc) È intervenuta sentenza di condanna e sono in attesa del grado di appello. Detenuti o meno (es. A/R, remissione in libertà etc) Devono essere giudicati dalla Cassazione per stesso reato per cui sono già stati condannati in 1°e 2° grado ma limitatamente a eventuali violazioni o errate interpretazioni di disposizioni di legge che si sono verificate nel corso del precedente processo al fine di ottenere annullamento parziale o totale della sentenza sfavorevole emessa dal giudice di grado inferiore arrestati reclusi ergastola ni Soggetti in misura alternativ a alla detenzion e Sottoposti a sanzione sostitutiva Detenuti condann ati alla pena dell’arre sto ( da 5 gg a 3 anni ) detenuti condan nati a pena della reclusio ne ( da 15 gg a 24 anni ) Detenuti condanna ti alla pena dell’ ergast olo es. affidame nto, detenzion e domiciliar e etc Semidetenzi one, libertà controllata , pena pecuniaria, lavoro sostitutivo internati Soggetti in libertà vigilata Sottoposti a misure di sicurezza detentive (colonia agricola, casa di lavoro, residenza per le misure di sicurezza, (REMS) in cui si eseguono sia MDS della casa di cura e custodia che quelle degli ex OPG Sottoposti a misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata

IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO (art 1 L 354. Dopo riforma operata da Dlgs 123/2018)

ART 1 - PRINCIPI DEL TRATTAMENTO PENITENZIARIO E DELLA RIEDUCAZIONE

  1. Il trattamento penitenziario deve essere conforme a umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Esso è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a sesso, identità di genere, orientamento sessuale, razza, nazionalità, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose, e si conforma a modelli che favoriscono l’autonomia, la responsabilità, la socializzazione e l’integrazione.
  2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l’ambiente esterno, al reinserimento sociale ed è attuato secondo un criterio di i ndividualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni degli interessati.
  3. Ad ogni persona privata della libertà sono garantiti i diritti fondamentali; è vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno.
  4. Negli istituti l’ordine e la disciplina sono mantenuti nel rispetto dei diritti delle persone private della libertà.
  5. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con l’esigenza di mantenimento dell’ordine e della disciplina e, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.
  6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.
  7. Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio per cui essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva. LINEE GUIDA DEL TRATTAMENTO PENITENZIARIO - detenuto visto come persona nel novellato art 1. PRINCIPIO RIEDUCATIVO Criterio di individualizzazione in rapporto a specifiche esigenze ( vd. anche art 13) DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI (co.1) Arricchito con quelle basate su sesso, identità di genere e orientamento sessuale DIVIETO DI VIOLENZA FISICA E MORALE (basato anche su art. 13 co.4 Cost) NON ammesse restrizioni non giustificabili con esigenza di mantenere ordine e sicurezza Nei confronti degli imputati – non ammesse nemmeno restrizioni che non siano indispensabili ai fini giudiziari MODELLI TRATTAMENTALI (co.1) Devono favorire autonomia, responsabilità, socializzazione e integrazione per indurre le persone ad una partecipazione attiva, ad un percorso di crescita e responsabilizzazione Finalità: rieducazione IDENTIFICARE RECLUSI CON LORO NOME GARANZIA DEI DIRITTI FONDAMENTALI ( art 1 co.3.) OMESSO RIFERIMENTO A PRIORITA’ DELL’ACCESSO ALLE MISURE ALTERNATIVE quale obiettivo del reinserimento Privilegiate per misure rieducative intramurarie (lavoro, istruzione)a differenza della legge delega che era volta a orientare il trattamento verso l’esterno MODELLI TRATTAMENTALI AUTONOMIA RESPONSABILITA’ SOCIALIZZAZIONE e INTEGRAZIONE Capacità di determinare le proprie scelte in modo indipendente, consapevole e libero da condizionamenti esterni. Trattamento penitenziario deve favorire autonomia materiale personale Base economica stabile Indipendenza psicologia e di azione rispetto a influenze esterne Capacità del soggetto di attribuire a se stesso le proprie azioni in modo che possa riconoscere il grado di volontà tenuto e le cause. Scopo : permettere a reo di comprendere gravità e disvalore sociale del gesto Capacità di far parte di una comunità, contribuendo al suo funzionamento, usufruendo degli strumenti che essa offre, comprendendo e condividendo quel patrimonio di comportamenti e usi che non si esaurisce nella legge, ma che è sostrato valoriale di un gruppo omogeneo di individui Modello di partecipazione attiva e “responsabilizzante “tramite proposizione (non imposizione) di forme di socializzazione ( studio, lavoro, svago)

IL TRATTAMENTO PENITENZIARIO

Art 1 o.p. – si faceva cenno al trattamento penitenziario già nel 27 co.3. cost

Viene riconosciuta, in particolare, la necessità di pervenire, attraverso l’osservazione scientifica della personalità del condannato, alla individualizzazione del trattamento in rapporto alle condizioni specifiche del soggetto e ai particolari bisogni della sua personalità, perché si possa, con l’espiazione della pena, ottenere il risultato ottimale del recupero del reo e del suo reinserimento nella vita sociale. Individualizzazione del trattamento

Prima era solo : FAR CORRISPONDERE SANZIONE AL QUANTUM di

danno cagionato e alla responsabilità dell’autore

Ora essa si sviluppa su due linee di azione:

1- quella che riguarda i programmi di trattamento interni all’esecuzione di ciascuna misura, 2- e quella di una modulazione della misura applicata sempre al fine di adattare la risposta penitenziaria, intesa al recupero sociale del condannato, alle effettive e attuali esigenze della personalità TRATTAMENTO Penitenziario (indicato anche solo come trattamento) Rieducativo complesso di norme e di attività che regolano ed assistono la privazione della libertà per l’esecuzione di una sanzione penale. Rientrano, dunque, nel trattamento penitenziario le norme dirette a tutelare

  • i diritti dei detenuti ,
  • principi di gestione degli istituti penitenziari
  • le regole che attengono alle somministrazioni ed alle prestazioni dovute a chi è privato della libertà Il trattamento rieducativo, invece, costituisce una parte del trattamento penitenziario , in quanto nel quadro generale e nei principi di gestione che regolano le modalità della privazione della libertà personale, si inserisce il dovere dello Stato di attuare l’esecuzione della pena o della misura di sicurezza in modo tale da “tendere alla rieducazione del soggetto”. Il trattamento rieducativo si attua nei confronti dei condannati e degli internati e degli imputati Il trattamento rieducativo si attua nei confronti dei condannati e degli internati, NON degli imputati - una presunzione di non colpevolezza - l’elemento sostanziale riferibile alla piena ed assoluta libertà di difesa potrebbe essere posta in dubbio ove si effettuassero, sul soggetto, interventi significativi di contenuto psicologico.

Il legislatore afferma che la finalità del trattamento deve essere quella di promuovere un processo di modificazione degli atteggiamenti che sono di ostacolo ad una costruttiva partecipazione sociale (art. 1, comma 2, reg. esec.) in modo da raggiungere l'obiettivo finale , individuato nel " reinserimento sociale " (art. 1, comma 6, O.P.). L'art. 13 O.P ., come abbiamo peraltro anticipato, definisce tre momenti fondamentali per il perseguimento della finalità individuata dall’art. 1, comma 6, O.P. INDIVIDUAZIONE delle carenze del soggetto e delle CAUSE DEL SUO DISADATTAMENTO SOCIALE

OSSERVAZIONE SCIENTIFICA DELLA

PERSONALITA’ per permettere all’istituzione di predisporre interventi appropriati

REINSERIMENTO SOCIALE

Deve rispondere "ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto" (art. 13, comma 1, O.P.) e, a questo fine, è disposta nei confronti dei condannati e degli internati l'osservazione scientifica della personalità. indicando il fine a cui l'attività dell'osservazione è diretta, e cioè all 'individuazione dei bisogni individuali a cui il trattamento deve rispondere. L'attenzione è posta in ugual misura -sia verso le carenze fisico-psichiche -sia verso le altre cause del disadattamento sociale , segno evidente che si è ormai abbandonato l'orientamento criminologico deterministico( un nesso inscindibile tra comportamento criminale e carenze fisico- psichiche). Allo stesso tempo risulta superato anche l'orientamento deterministico sociologico che sosteneva, invece, che a cause simili corrispondessero necessariamente effetti comportamentali simili. Alla luce di quanto osservato, sembra potersi affermare che le cause del disadattamento devono sempre venir analizzate in relazione alla storia specifica del soggetto ed, in particolare, al suo vissuto familiare. L'osservazione non deve essere un momento statico ma deve essere proseguita durante tutto il corso dell'esecuzione penale. L'osservazione della personalità viene compiuta da un gruppo di lavoro interdisciplinare, detto comunemente équipe, di cui fanno parte:

  • il direttore dell'istituto , che presiede il gruppo e sotto la cui responsabilità e