Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Autonomia Contrattuale e Invalidità: Appunti di Diritto Privato, Appunti di Diritto Privato

Riassunti di diritto privato

Tipologia: Appunti

2015/2016

Caricato il 06/10/2016

luciana411
luciana411 🇮🇹

4 documenti

1 / 38

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Prima parte: teoria generale del diritto (le fonti del diritto, i principi, fatto ed
effetto giuridico – negozio giuridico, situazioni soggettive e rapporto giuridico..)
Seconda parte: persone fisiche e persone giuridiche
Terza parte: Situazioni giuridiche : 1. situazioni esistenziali, situazioni reali di
godimento, situazioni possessorie, e
Situazioni di credito e di debito
Diritto reale e diritto di obbligazione
Il mondo del diritto non è costituito solo di diritti degli uomini sulle cose, ma anche di diritti che
spettano agli uomini nei confronti di altri uomini. La proprietà e gli altri diritti sulle cose infatti non
assicurano da soli il soddisfacimento degli interessi umani: il proprietario x es. di un fondo rustico
ha, in quanto proprietario, il diritto esclusivo di godere del fondo; ma non potrà realmente goderne
se:
- non assumerà dei dipendenti e non si procurerà, x contratto, il diritto alle loro prestazioni di
lavoro, indispensabili x coltivare.
- diritto di venderne i frutti x realizzare il controvalore monetario e perciò è necessario che la legge
protegga il suo diritto, verso il compratore, al pagamento del prezzo di vendita.
Questi ulteriori diritti non sono più diritti sulle cose, ma diritto di un soggetto alle prestazioni
personali di altri soggetti.
Per obbligazione s’intende quindi un vincolo giuridico esistente tra 2 o più soggetti, in virtù del
quale l’uno, creditore, ha il diritto di pretendere dall’altro, debitore, un determinato comportamento.
Dei diritti di obbligazione si suole parlare anche come diritti di credito o diritti personali. I diritti
d’obbligazione rispetto ai diritti reali hanno diverse caratteristiche:
Definizione di diritti reali:
sono diritti sulle cose. Sono diritti assoluti ossia diritti che spettano ad un soggetto nei confronti di
tutti gli altri soggetti. Fruiscono di una difesa assoluta: non solo il proprietario ma anche il titolare
di diritti reali minori ha azione di giudizio contro chiunque contesti l’es. del suo diritto Sono
suscettibili di possesso e di acquisto a titolo originario.
Definizione di diritti di obbligazione:
sono diritti ad una prestazione personale ossia ad un dato comportamento del soggetto. Sono diritti
relativi ossia che spettano ad un soggetto nei confronti di 1 o più soggetti determinati. Fruiscono di
una difesa relativa: il loro titolare può difenderli, solo nei confronti della persona, dell’obbligato,
mentre non può agire nei confronti di terzi che contestino il suo diritto. Sono suscettibili di acquisto
solo a titolo derivativo.
Il rapporto di obbligazione
Nel rapporto di obbligazione esistono 2 soggetti distinti:
- Il creditore, o soggetto attivo, cioè colui che esercita la pretesa ad una determinata prestazione.
- Il debitore, o soggetto passivo, cioè colui che è tenuto ad effettuarla.
Infine vi è l’oggetto dell’obbligazione, che è la prestazione dovuta dal debitore al creditore. I
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26

Anteprima parziale del testo

Scarica Autonomia Contrattuale e Invalidità: Appunti di Diritto Privato e più Appunti in PDF di Diritto Privato solo su Docsity!

Prima parte: teoria generale del diritto (le fonti del diritto, i principi, fatto ed

effetto giuridico – negozio giuridico, situazioni soggettive e rapporto giuridico..)

Seconda parte: persone fisiche e persone giuridiche

Terza parte: Situazioni giuridiche : 1. situazioni esistenziali, situazioni reali di

godimento, situazioni possessorie, e

Situazioni di credito e di debito

Diritto reale e diritto di obbligazione

Il mondo del diritto non è costituito solo di diritti degli uomini sulle cose, ma anche di diritti che spettano agli uomini nei confronti di altri uomini. La proprietà e gli altri diritti sulle cose infatti non assicurano da soli il soddisfacimento degli interessi umani: il proprietario x es. di un fondo rustico ha, in quanto proprietario, il diritto esclusivo di godere del fondo; ma non potrà realmente goderne se:

  • non assumerà dei dipendenti e non si procurerà, x contratto, il diritto alle loro prestazioni di lavoro, indispensabili x coltivare.
  • diritto di venderne i frutti x realizzare il controvalore monetario e perciò è necessario che la legge protegga il suo diritto, verso il compratore, al pagamento del prezzo di vendita. Questi ulteriori diritti non sono più diritti sulle cose, ma diritto di un soggetto alle prestazioni personali di altri soggetti. Per obbligazione s’intende quindi un vincolo giuridico esistente tra 2 o più soggetti, in virtù del quale l’uno, creditore, ha il diritto di pretendere dall’altro, debitore, un determinato comportamento. Dei diritti di obbligazione si suole parlare anche come diritti di credito o diritti personali. I diritti d’obbligazione rispetto ai diritti reali hanno diverse caratteristiche:

Definizione di diritti reali:

sono diritti sulle cose. Sono diritti assoluti ossia diritti che spettano ad un soggetto nei confronti di tutti gli altri soggetti. Fruiscono di una difesa assoluta: non solo il proprietario ma anche il titolare di diritti reali minori ha azione di giudizio contro chiunque contesti l’es. del suo diritto Sono suscettibili di possesso e di acquisto a titolo originario.

Definizione di diritti di obbligazione:

sono diritti ad una prestazione personale ossia ad un dato comportamento del soggetto. Sono diritti relativi ossia che spettano ad un soggetto nei confronti di 1 o più soggetti determinati. Fruiscono di una difesa relativa: il loro titolare può difenderli, solo nei confronti della persona, dell’obbligato, mentre non può agire nei confronti di terzi che contestino il suo diritto. Sono suscettibili di acquisto solo a titolo derivativo.

Il rapporto di obbligazione

Nel rapporto di obbligazione esistono 2 soggetti distinti:

  • Il creditore, o soggetto attivo, cioè colui che esercita la pretesa ad una determinata prestazione.
  • Il debitore, o soggetto passivo, cioè colui che è tenuto ad effettuarla. Infine vi è l’oggetto dell’obbligazione, che è la prestazione dovuta dal debitore al creditore. I

soggetti possono essere sia dal lato attivo che passivo più di uno. I soggetti sono normalmente determinati al momento in cui si costituisce l’obbligazione, tuttavia possono essere indeterminati, purché siano certi gli elementi x determinarli (determinabili). La prestazione dovuta, ossia il comportamento che il debitore deve tenere x far conseguire un’utilità al creditore, può consistere in un fare, non fare e in un dare. Es. dare un consenso, fare un’azione, non fare concorrenza. Inoltre deve avere carattere patrimoniale, ossia deve essere suscettibile di valutazione economica: deve consistere o nel pagamento di una somma di denaro o di un altro comportamento del debitore, che sia traducibile in una somma di denaro. Non è invece necessario che sia di carattere patrimoniale anche l’interesse del creditore alla prestazione: questo può essere un interesse economico o patrimoniale, ma anche non patrimoniale. Il patrimonio è l’insieme di tutti i diritti patrimoniali, reali o d’obbligazione, che appartengono ad una medesima persona (tutti i diritti di una persona, esclusi quelli della personalità e di famiglia). Prestazione di DARE : consegna di un bene o pagamento di una somma di denaro (es. prestazione di restituzione)-> può dar luogo

  • Obbligazione di genere: consegna di una cosa determinata solo nel genere (es. una data somma di denaro).
  • Obbligazione di specie: consegna di una cosa determinata nell’identità (es. quel terreno). Prestazione di FARE : può dar luogo
  • Obbligazione di mezzi: quando il debitore è obbligato a svolgere a favore del creditore una det. attività, senza garantire il risultato che da questa il creditore si attende (es. il medico si obbliga a curare il malato ma non garantisce il risultato)
  • Obbligazione di risultato: il debitore è obbligato anche a realizzare il risultato (es. lo scultore si obbliga alla realizzazione completa dell’opera). Prestazione di NON FARE :
  • Non fare concorrenza
  • Non trattare affari con una det. persona o in una det. zona. Fuori da questa tripartizione vi è l’obbligazione di contrattare, ossia concludere un contratto. Il codice civile parla anche del dovere di correttezza imponendo al debitore e al creditore il dovere di comportarsi in modo da non ledere l’interesse altrui fuori dai limiti della legittima tutela dell’interesse proprio. Un’applicazione specifica è il dovere d’informazione: informare su eventuali pericoli. Inoltre si fonda sul principio di solidarietà sociale, imponendo al soggetto dell’obbligazione un dovere reciproco di collaborazione.

Obbligazioni con pluralità di soggetti o oggetti

In un rapporto obbligatorio possono esserci più creditori di uno stesso debitore e più debitori di uno stesso creditore. In tal caso l’obbligazione può essere: Obbligazione solidale : l’obbligazione può essere solidale dal lato

  • ATTIVO: ciascuno dei creditori di uno stesso debitore può rivolgersi a questo x esigere l’intera prestazione con la conseguenza che l’adempimento conseguito da uno dei creditori libera il debitore dall’obbligazione nei confronti di tutti i creditori.
  • PASSIVO: ciascuno dei debitori del medesimo creditore può essere costretto da questo ad eseguire l’intera prestazione, con la conseguenza di liberare dall’obbligazione anche gli altri debitori. I vincoli legati tra loro dalla solidarietà si riferiscono ad una sola prestazione. Il concreditore che ha riscosso dovrà corrispondere agli altri la parte della prestazione di loro spettanza mentre il condebitore che ha adempiuto avrà azione di regresso verso gli altri x ottenere da essi il rimborso della parte da ciascuno dovuta. Se un debitore è insolvente la perdita si ripartisce fra tutti gli altri. Obbligazione parziaria :
    • Quando ciascuno dei creditori di un medesimo debitore può esigere da questo solo la sua parte della prestazione (ATTIVA).

-ogni altra obbligazione a domicilio del debitore.

  • La persona che esegue la prestazione Normalmente è il debitore oppure può essere adempiuta da un terzo, anche contro la volontà del creditore, a condizione che non si tratti d’obblig. infungibile. Il creditore che riceve l’adempimento di un terzo può nel momento dell’adempimento surrogarlo nei diritti, ossia cedergli i diritti che ha verso il debitore: così, il terzo che ha adempiuto diventa sua creditore e potrà pretendere dal debitore quanto ha pagato -surrogazione-.
  • Il destinatario dell’adempimento Di regola l’adempimento va fatto al creditore o alla persona indicata dal creditore o autorizzata dalla legge o dal giudice. Se il creditore è incapace d’agire, il debitore deve rivolgersi al rappresentante legale (ciò invece non vale per il debitore incapace, al quale è cmq dovuto l’adempimento).
  • L’identità della prestazione Il debitore deve eseguire esattamente la prestazione dovuta; x tanto il creditore può legittimamente rifiutarsi di ricevere una prestazione diversa anche se di valore uguale o maggiore. Se il creditore accetta di ricevere un’altra prestazione ricorre alla figura del datio in solutum: l’obblig. in tal caso si estingue solo se e quando la diversa prestazione viene effettivamente eseguita. Il debitore che adempie a una prestazione di denaro ha diritto alla quietanza, ossia a una dichiarazione del creditore che attesti l’avvenuto pagamento. Infine, chi ha più debiti verso lo stesso creditore, può dichiarare quando paga quale debito intende estinguere.

Le obbligazioni pecuniarie

Prestazione più ricorrente, sono quelle che hanno x oggetto il pagamento di una somma di denaro. Esse si adempiono con moneta avente corso legale nello stato al momento del pagamento. Non può esserci impossibilità sopravvenuta x esse perché i soldi sono beni disponibili e fungibili. In materia di obblig. pecuniarie (o di valuta) si applica il principio nominalistico, secondo il quale il pagamento deve avvenire con moneta avente corso legale ed esattamente x l’importo indicato il che, attesa la sempre più frequente svalutazione monetaria, si traduce in un evidente vantaggio x il debitore (la moneta è presa in considerazione x il suo valore nominale, non x il suo potere d’acquisto). Esistono nella pratica diverse clausole contrattuali con le quali il creditore si premunisce contro il rischio di svalutazione monetaria (es. clausola oro: mi darai quanti € occorrono x comperare la quantità di oro che oggi si compra con un milione). Ai debiti di valuta si contrappongono quelli di valore: ricorrono quando una somma di denaro è dovuta non come bene a sé, ma come valore di un altro bene (es. risarcire il danno da fatto illecito). Gli interessi sono le prestazioni pecuniarie % e periodiche dovute a chi utilizza un capitale altrui o ne ritarda il pagamento. Sono obbligazioni accessorie perché bisogna corrispondere gli interessi secondo il tasso legale o secondo il tasso più elevato che le parti abbiano convenuto-> sono i cosiddetti interessi compensativi, ossia gli interessi dovuti sui debiti di denaro non sottoposti a termine. Inoltre il codice prevede altre forme di interessi: -i moratori : se dovuti come risarcimento del danno da un debitore in mora, cioè in ritardo nel pagamento di una somma di denaro. -i corrispettivi : che rappresentano il corrispettivo del godimento di una data somma di denaro di cui il debitore continua a disporre. Il tasso dell’interesse è quello che le parti hanno concordato; ove non avessero fissato nulla il tasso è stabilito dalla legge-> interesse legale, il quale è fissato annualmente dal ministro del tesoro. Gli interessi a tasso superiore di quello legale dovrebbero essere pattuiti x atto scritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale. Non sono dovuti invece gli interessi composti, ossia gli interessi sugli interessi scaduti -anatocismo-. La legge perciò vieta l’anatocismo salvo 2 eccezioni, a condizione che si tratti d’interessi dovuti almeno x 6 mesi:

-quando il pagamento degli interessi sia già domandato giudizialmente -x effetto di un accordo posteriore alla scadenza degli interessi -se esistono usi che espressamente li prevedono.

L’inadempimento dell’obbligazione

Il debitore è inadempiente se non esegue la prestazione dovuta o se non la esegue esattamente. Al prodursi dell’inadempimento ne consegue la responsabilità del debitore: egli deve risarcire il danno che il suo inadempimento abbia cagionato al creditore. Se però il debitore prova che la mancata prestazione è stata determinata da sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta a cause non a lui imputabili, l’evento imprevedibile e inevitabile che il debitore deve provare x ottenere la propria liberazione è detto caso fortuito (fatalità). X capire meglio esistono vari casi:

  • se si tratta di una prestazione di dare che abbia x oggetto una cosa di genere è impossibile dimostrare il caso fortuito, nel senso che se si tratta x es. di somme di denaro è cmq possibile procurarseli (prestito).
  • se si tratta di una prestazione di dare che abbia x oggetto una cosa di specie, può qui risultare la prestazione oggettivamente impossibile. Es. se affonda la nave ricevuta in locazione diventa impossibile restituirla-> in tal caso il debitore può conseguire la propria liberazione, ma deve provare che la prestazione è diventata impossibile x cause a lui non imputabili.
  • se si tratta di una prestazione di fare consistenti in prestazioni di mezzi, x es. il lavoratore non si presenta sul posto di lavoro, qui il fondamento della responsabilità è la colpa-> anche qui la prestazione può diventare oggettivamente impossibile (malattia).
  • prestazioni di fare consistenti nel realizzare un risultato (scultore) può verificarsi impossibilità soggettiva (es. lo scultore non ha mezzi fin. sufficienti x finire l’opera), ma ciò non libera il debitore dalla responsabilità, ma anche da impossibilità oggettiva (es. sciopero nazionale dei muratori).
  • prestazioni di non fare-> il debitore è sempre responsabile.
  • casi in cui il debitore è volontariamente inadempiente: se l’inadempimento dipende da cause imputabili al debitore si dice che il debitore è in colpa, se invece è volontariamente inadempiente si dice che è in dolo.

Mora del debitore e mora del creditore

Si ha mora del debitore quando quest’ultimo esegue la prestazione in ritardo. Di regola non basta, perche il debitore sia in mora, solo il mancato adempimento alla scadenza del termine, occorre la costituzione in mora, ossia la richiesta o intimazione scritta di adempiere rivolta dal creditore al debitore. Quest’ultima è superflua in diversi casi: -quando il debitore abbia dichiarato x iscritto di non voler adempiere -quando si tratta di prestazione a termine scaduto, da eseguirsi al domicilio del creditore -obbligazioni da fatto illecito -obbligazioni di non fare La mora del debitore produce 2 effetti:

  • aggravamento del rischio del debitore: se, dopo la costituzione in mora, la prestazione diventa impossibile x causa non imputabile al debitore, questi ne risponde lo stesso a meno che non provi che l’effetto della prestazione sarebbe perito lo stesso presso il creditore.
  • l’obbligo di risarcire i danni che il creditore provi di aver subito a causa dell’inadempimento o del ritardo-> responsabilità contrattuale. Il danno da risarcire è perciò formato da 2 componenti: danno emergente, perdita subita dal creditore, mancato guadagno e lucro cessante, mancato guadagno. Fra inadempimento e danno deve sussistere un rapporto di casualità: non è risarcibile qualsiasi danno che, in qualche modo, si ricolleghi all’inadempimento, ma solo il danno che ne sia conseguenza diretta. Per ciò che riguarda la consegna di una somma di denaro, oltre ad essa il debitore dovrà, dal

L’autonomia contrattuale

Accordo di 2 o più parti x costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Il rapporto giuridico deve essere patrimoniale, cioè avere ad oggetto cose o prestazioni personali suscettibili di valutazione economica. Il codice civile regola il contratto in 2 serie:

  • Contratto in generale: sono norme comuni a tutti i contratti e si applicano a ciascuno di essi.
  • Singoli contratti: sono norme che valgono solo x i contratti cui si riferiscono. Ciò che costituisce, regola e estingue un rapporto patrimoniale è l’accordo delle parti, ossia la loro concorde volontà. La grande importanza del contratto deriva dall’ampio riconoscimento legislativo della cosiddetta signoria della volontà, ossia del fatto che la legge riconosce ai privati un ampio potere di provvedere, con proprio atto di volontà, alla costituzione, alla regolazione e all’estinzione dei rapporti patrimoniali. Per definire questo ruolo di volontà dei privati si parla di libertà o autonomia contrattuale (darsi da sé la propria legge-> ciò significa che, da una parte nessuno può essere spogliato dei propri beni o essere costretto ad eseguire prestazioni indipendentemente dalla propria volontà, dall’altra parte ogni privato può decidere come gestire il proprio rapporto patrimoniale). L’autonomia contrattuale si manifesta in 3 forme:
  • Libertà di scelta del tipo di contratto
  • Libertà di determinare il contenuto del contratto (ciascuna determinazione delle parti, inserita in un contratto scritto, prende il nome di clausola o patto che nel loro insieme formano il regolamento contrattuale).
  • Libertà di concludere contratti atipici o innominati , ossia contratti non corrispondenti a quello previsti dalla legge (tipici), ma ideati e praticati dal mondo degli affari (tipico es. di contratto atipico è quello del portierato, il quale viene retribuito in parte in denaro e in parte con il godimento di un alloggio). I contratti atipici sono validi poiché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Contratto-> bilaterale quando le parti sono 2 (n° minimo), plurilaterale quando le parti sono più di

Per parte non si deve intendere persona ma centro d’interesse, nel senso che ciascuna parte può essere formata da più persone.

Atti unilaterali

  • Si distinguono dai contratti
  • Sono la dichiarazione di volontà di una sola parte, di x sé produttiva, solo nei casi previsti dalla legge, di effetti giuridici
  • Formano un numero chiuso (solo quelli previsti dalla legge)
  • Hanno una disciplina particolare relativa a ciascuno di essi
  • Ad essi tuttavia s’applicano le norme sui contratti. Il contratto e l’atto unilaterale come negozi giuridici Negozio giuridico: manifestazione o dichiarazione di volontà diretta a produrre effetti giuridici, che il diritto realizza in quanto voluti. In base al n° delle parti distinguiamo: negozi giuridici unilaterali (testamento)/negozi giuridici bilaterali (matrimonio)/negozi giuridici plurilaterali (contratti di società) inoltre si distinguono i negozi giuridici: patrimoniali/non patrimoniali (matrimonio) I requisiti del contratto: l’accordo delle parti È l’incontro delle manifestazioni o dichiarazioni di volontà di ciascuna di esse. Il contratto è concluso solo se si raggiunge piena coincidenza fra le dichiarazioni di volontà provenienti dalle diverse parti contraenti.

Conclusione del contratto nel diritto

  • Espresso : quando la volontà delle parti viene dichiarata x iscritto o oralmente o con qualsiasi segno (asta si alza il braccio).
  • Tacito : quando la volontà delle parti o una di esse non viene dichiarata, ma si desume dal loro comportamento-> il loro comportamento corrisponde all’esecuzione del contratto e perciò lascia supporre che esse abbiano voluto concluderlo (es. società di fatto: più persone si comportano di fatto come soci, senza però aver mai dichiarato la volontà di concludere un contratto di società). L’accordo si può formare:
  • In modo simultaneo (es. compratore e venditore si recano dal notaio e dichiarano di voler l’uno vendere e l’altro comprare una data cosa ad un dato prezzo).
  • X fasi successive: in tal caso le dichiarazioni di volontà prendono il nome di proposta (dichiarazione di volontà di chi assume l’iniziativa del contratto) e accettazione (dichiarazione di volontà che il destinatario della proposta rivolge al proponente). Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta riceve notizia dell’accettazione dall’altra parte; quest’ultima deve pervenire entro il termine dato dal proponente. La proposta contrattuale può essere rivolta a :
  • Persona determinata
  • Pubblico (es. inserzione in un giornale) La proposta contrattuale é cmq diversa dall’invito a proporre (es. semplice cartello con scritto vendesi): è necessario che contenga tutti gli estremi del contratto. Una specifica forma di proposta contrattuale è l’adesione di nuove parti, quando sia consentita ad un già formato contratto plurilaterale. Fino al momento in cui il contratto non sia concluso, le parti conservano la propria autonomia contrattuale, nel senso che possono revocare sia la proposta sia l’accettazione. La proposta può essere dichiarata dal proponente come ferma o irrevocabile x un dato tempo, nel senso che in questo tempo può decidere se accettare o meno la proposta, mentre il proponente non può revocarla, che rimane per lui vincolante. Il patto di opzione ricorre invece quando una parte di contratto si vincola verso l’altra e l’altra si limita a prendere atto, riservandosi “l’opzione” se accettare o no-> tale patto produce, x chi si vincola, gli stessi effetti di una proposta irrevocabile, ma con la differenza che è valido anche se non è fissato un termine x l’accettazione, che potrà essere stabilito dal giudice. Talvolta chi acquista x contratto la facoltà d’opzione paga all’altro contraente un corrispettivo. L’opzione è un contratto x cui può essere ceduta.

I limiti all’autonomia contrattuale

Tali limiti appaiono al quanto estesi, sono determinati dalla legge e si manifestano sotto 2 aspetti:

  • Limiti imposti all’autonomia contrattuale di una delle parti , e quindi destinati a operare a vantaggio dell’altra parte. Tale ipotesi ricorre nel contratto in serie, il cui contenuto è in tutto predeterminato da una delle parti e l’altra non può trattare, può solo “prendere o lasciare”, il contratto si conclude così com’è o non si conclude. Si lega alla produzione industriale su larga scala di beni e servizi, al commercio, banche, assicurazioni. Ciò è necessario perché colui che produce su larga scala deve conoscere in anticipo, x determinare e programmare la produzione, prezzo e condizioni di vendita dei propri prodotti.

Definizione di condizioni generali di contratto:

sono le condizioni contrattuali predisposte in modo uniforme da uno dei contraenti e destinate a valere x tutti i contratti che verranno conclusi con i consumatori. Tali condizioni sono efficaci nei confronti dell’altro contraente, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o le avrebbe dovute conoscere usando l’ordinaria diligenza-> l’altro contraente risulta

I motivi sono le ragioni soggettive che inducono le parti al contratto. Sono di regola irrilevanti x il diritto tranne nel caso di motivo illecito e nel caso di errore di diritto sui motivi.

L’oggetto del contratto nel diritto

È lo scopo pratico del contratto ossia l’insieme di ciò che le parti hanno voluto realizzare ed in particolare le prestazioni che le parti sono obbligate ad eseguire. L’oggetto può essere un bene o un diritto. L’oggetto del contratto deve essere:

  • Possibile : possibilità materiale dell’oggetto (esiste) o cmq di una prestazione che si può eseguire. Una cosa però attualmente inesistente, può formare oggetto del contratto se è suscettibile di venire a esistenza-> cose future (es. i frutti che saranno raccolti sul fondo). Possibilità giuridica: l’oggetto è possibile quando x legge forma oggetto di diritto (es. non bene giuridico = parti di corpo umano). Anche il bene fuori commercio non può formare oggetto di vendita.
  • Lecito : se conforme a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume.
  • Determinato o determinabile : oggetto ben determinato o cmq determinabile, in base ai criteri d’individuazione enunciati nel contratto stesso o altrimenti ricavabili (es. ricavo del prezzo di vendita di una cosa dai listini). Un caso di oggetto determinabile è quello di contratto che deferisca ad un terzo la determinazione dell’oggetto (l’arbitratore).

La forma del contratto nel diritto

Costituisce il mezzo attraverso il quale si manifesta la volontà delle parti. Principio generale del moderno sistema dei contratti è quello della libertà delle forme, ossia x regola generale i contratti possono risultare da dichiarazioni espresse (orali/scritte) o tacite. Eccezione: i contratti immobiliari devono a pena di nullità essere conclusi x atto scritto. La forma scritta può consistere in:

  • Atto pubblico : è il documento redatto dal notaio
  • Atto in scrittura privata : documento redatto e sottoscritto dalle stesse parti, senza la partecipazione di un pubblico ufficiale alla sua redazione. Solo in alcuni casi eccezionali l’atto pubblico è richiesto a pena di nullità del contratto e si parla allora di forma solenne (sono soprattutto il caso della donazione e quello del contratto di società x azioni e di srl). Il principio generale della libertà delle forma vuole agevolare la circolazione e la produzione di ricchezza: il favore legislativo è x la conclusione degli affari e x la rapidità delle contrattazioni. Quanto più rapidamente la ricchezza circola e quante più prestazioni vengono eseguite, tanto maggiore è il contributo x lo sviluppo economico. La forma scritta costituisce un intralcio però è necessaria x proteggere l’effettiva volontà del proprietario di spogliarsi della proprietà di un bene. La forma scritta è la forma che la legge richiede x la prova del contratto. La trascrizione del contratto Negli appositi pubblici registri è prevista x i contratti immobiliari e x i contratti che hanno x oggetto beni mobili registrati. Funzione: mezzo necessario x dare pubblicità al contratto (farlo conoscere ai terzi). Il contratto è, anche senza la trascrizione, pienamente valido. Solo dopo la trascrizione è legalmente noto ai terzi-> diventa un fatto giuridico. Se più persone acquistano lo stesso bene immobile (o un mobile registrato) ne diventa proprietario chi ha x primo trascritto il contratto, anche se è stato l’ultimo a comperare. Il contratto preliminare È il contratto con il quale le parti si obbligano a concludere un futuro contratto, del quale predeterminano il contenuto essenziale (es. più diffuso: preliminare di vendita). La forma deve essere, a pena di nullità, quella stessa che la legge richiede x il contratto definitivo. Prevede

l’eventualità che una delle parti non voglia concludere il contratto definitivo; l’altra parte però potrà rivolgersi al giudice e ottenere, se il preliminare non lo esclude, l’obbligazione forzata a contrattare. Altra figura è la minuta di contratto, in cui le parti concordano solo su alcuni estremi del futuro contratto, ma non ancora su tutti (es. non hanno ancora predeterminato il prezzo). In questo caso però, se non si raggiunge un accordo sui punti mancanti, il contratto sarà nullo. Il programma di contratto, con il quale le parti s’impegnano ad instaurare fra loro trattative x la formazione di un possibile contratto, del quale non hanno ancora concordato nessun punto essenziale.

Le cause di invalidità del contratto

Il contratto è invalido quando è in contrasto con una norma imperativa di legge. L’invalidità può essere di 2 specie:

  • Nullo : invalidità di portata generale. Non occorre, perché un contratto sia nullo, che la nullità sia prevista dalla legge come conseguenza della violazione di una data norma imperativa; basta che sia stata violata una norma imperativa. La nullità è applicata al contratto che presenta un’anomalia all’atto della sua formazione. Ciò che è nullo non produce alcun effetto, è la sanzione più grave prevista dal nostro ordinamento. La nullità ha effetto retroattivo ossia agisce fin dalla formazione dell’atto.
  • Annullabile : ha carattere speciale; ricorre quando sia stata prevista dalla legge come conseguenza alla violazione di una norma imperativa. Fra le ipotesi x le quali la legge dispone diversamente rientrano:
  • Incapacità di contrattare delle parti
  • Vizi del consenso
  • Il conflitto d’interessi
  • per i singoli contratti come quello d’assicurazione o le deliberazioni delle società Sono norme imperative le norme non derogabili x volontà delle parti (norme penali). Sono norme dispositive le norme che ammettono una diversa volontà delle parti. Alla regola generale della nullità del contratto x contrarietà a norme imperative fa seguito una serie di applicazioni della regola. Produce nullità la mancanza di uno dei requisiti del contratto: x mancanza dell’accordo fra le parti o della causa, o dell’oggetto o della forma. Mancanza dell’accordo fra le parti: l’accordo è nullo quando, nonostante la dichiarazione contrattuale resa all’esterno, manca l’intera volontà delle parti a produrre di produrre effetti giuridici. Un caso è quello della dichiarazione non seria: contratto dichiarato x finzione scenica (attori sul palcoscenico) o x esempio didattico. Un altro caso è quello della violenza fisica: l’altro contraente o un terzo provocano una dichiarazione non voluta (es. qualcuno ti costringe ad alzare la mano all’asta).

Il contratto illecito

L’oggetto, la causa o i motivi sono illeciti quando sono contrari a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. L’ordine pubblico è costituito da quelle norme imperative che, non necessariamente formulate dalla legge, salvaguardano i valori fondamentali della società (difesa dei valori di natura collettiva- pacifica e civile convivenza fra gli uomini- e individuale- libertà, dignità, sicurezza-). Si ricavano x implicito dal sistema legislativo. (es. un contratto assicurativo contro il rischio di essere condannato x reati che si commetteranno non è vietato da nessuna legge però attenuerebbe, se messo in pratica, l’efficacia delle norme penali e incentiverebbe la delinquenza). Anche il buoncostume è costituito da quelle norme imperative, non esplicite ma ricavabili x implicito dal sistema legislativo, che comportano una valutazione del comportamento dei singoli in termini di moralità e onestà. (es. contratto con la prostituta). Illiceità dell’oggetto: l’oggetto è illecito quando la cosa dedotta in contratto è il prodotto o lo

dalla persona incaricata di trasmettere la dichiarazione. Nel primo caso l’errore è trasmesso dal dichiarante (compra 100 mele volendo scrivere 10 mele), nel secondo da un terzo. Il codice civile equipara i 2 errori con la conseguenza che quello ostativo può portare all’annullabilità del contratto solo se riconoscibile dall’altro contraente.

Il dolo e la violenza morale

Definizione di dolo (inganno):

consiste in quegli artifici o raggiri utilizzati da una parte x far cadere l’altro in errore, così inducendolo o a concludere un contratto che, in assenza di dolo,non avrebbe concluso. Il dolo è causa d’annullamento del contratto solo se i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato (dolo determinante). Se invece, questa avrebbe ugualmente contrattato, ma a condizioni diverse (dolo incidente) il contratto è valido e l’altro contraente deve risarcire il danno subito. Il dolo ai fini dell’annullamento del contratto deve essere determinante, deve provenire da uno dei contraenti e qualora provenga da un terzo deve essere noto alla parte che ne ha tratto vantaggio. Devono inoltre distinguersi: dolus bonus -> corrisponde alla normale esaltazione pubblicitaria del bene e non ha alcuna rilevanza sulla validità del contratto. Dolus malus -> è quello che vizia il contratto.

Definizione di violenza psichica e morale:

consiste nell’estorcere il consenso di un soggetto con la minaccia che, se il consenso non verrà prestato, verrà inferto un male alla sua persona o ai suoi beni o ai beni dei suoi familiari. È il mezzo con cui si costringe una persona a dichiarare una propria volontà ponendola di fronte all’alternativa se rifiutare il consenso e sottostare al male minacciato o prestare il proprio consenso. La violenza fisica è differente invece perché esclude del tutto la volontà del dichiarante-> in tal caso il contratto sarà nullo. Per determinare l’annullamento del contratto deve:

  • Trattarsi di un male ingiusto, ossia un male contrario al diritto non lecito( minacciare la banca di trasferire il proprio conto è lecito nella libertà di contrattare).
  • Realizzare vantaggi ingiusti dietro una minaccia x far valere il proprio diritto (se il mio dipendente non mi cede il suo brevetto lo licenzio con la scusa di riduzione di personale)
  • Trattarsi di un male notevole, ossia di gravità superiore al danno che il contratto estorto con la minaccia provoca al contraente. X valutare ciò si prende in considerazione l’impressionabilità dell’uomo medio (nessuno firma una vendita immobiliare sotto la minaccia di ricevere un pugno)
  • Se la violenza proviene da un terzo anche se l’altro contraente ne è ignaro
  • Trattarsi di violenza mafiosa. Non è causa di annullamento il timore riverenziale, ossia il non osare dire di no x la condizione di soggezione psicologica nella quale ci si può trovare rispetto ad una persona a causa della potenza, dell’influenza o dell’autorevolezza di questa.

Le conseguenze della nullità e dell’annullabilità

Legittimazione all’azione:

  • x la dichiarazione di nullità-> chiunque anche se terzo rispetto alle parti dimostri di averne interesse.
  • x la dichiarazione di annullabilità-> solo la parte a favore della quale è prevista l’annullabilità (incapace, la vittima dei vizi del consenso..) Prescrizione : causa d’estinzione del diritto, determinata dall’inattività o dal non uso x un periodo

determinato dalla legge

  • l’azione di nullità è imprescrittibile
  • l’azione di annullamento è soggetta al termine di prescrizione di 5 anni-> varia però il termine di decorrenza della prescrizione se dipende dai vizi del consenso o da incapacità legale. Il termine decorre dal momento in cui è cessata la violenza o ci si è accorti degli altri vizi, mentre x il minorenne da quando raggiunge la maggiore età. X ciò che riguarda gli altri dal momento in cui si conclude il contratto. Effetti delle sentenze:
  • nullità-> opera retroattivamente ed elimina ogni effetto di contratto
  • annullamento: opera retroattivamente fra le parti, ma quanto ai terzi opera solo contro quelli in malafede. La convalida può essere solo x i contratti annullabili e non x i nulli. Il contratto affetto da una causa di annullabilità può essere convalidato, con l’effetto di sanare il contratto e di precludere l’annullamento. Lo si può convalidare in 2 modi:
  • con espressa dichiarazione di convalida
  • in modo tacito Il contratto nullo è invece suscettibile di conversione: può produrre gli effetti di un contratto diverso qualora, avuto riguardo dello scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità. La conversione del contratto nullo è l’applicazione del principio di conservazione del contratto: nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto. Perciò:
  • le cause di nullità che investono solo singole clausole comportano la nullità delle stesse ma non la nullità dell’intero contratto (nullità parziale-> se le clausole colpite da nullità sono elemento determinante x il consenso delle parti, l’intero contratto diviene nullo, se queste invece vengono sostituite da norme imperative il contratto non è soggetto a nullità).
  • nei contratti plurilaterali, la nullità o l’annullamento della partecipazione al contratto di una delle parti non comporta nullità dell’intero contratto se la sua partecipazione al contratto non risulta essenziale.

Invalidità e inefficacia del contratto

Il contratto invalido è anche inefficace,ossia la sentenza che dichiara la nullità o l’annullamento del contratto lo rende improduttivo di effetti giuridici, ed elimina (effetto retroattivo) anche gli effetti che si siano nel frattempo prodotti (salvi i casi di annullamento di diritti acquistati da terzi in buona fede). Di contro il contratto valido è di regola efficace, ossia produce l’effetto, voluto dalle parti, di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Però può accadere che un contratto, pur valido, sia inefficace ossia non produttivo di effetti. Un contratto può essere:

  • Temporaneamente inefficace (contratto sottoposto a termine)
  • Definitivamente inefficace (contratto simulato)
  • Inefficace assoluto (opera sia fra le parti sia rispetto a terzi)
  • Inefficace relativo (solo nei confronti dei terzi).

Il termine e la condizione del contratto

Le cause d’inefficacia che agiscono nel tempo sono: Cause d’inefficacia iniziale : che ritardano l’efficacia del contratto o che rendono possibile una successiva efficacia. Cause d’inefficacia sopraggiunta : che tolgono effetti da un contratto inizialmente efficace. Il termine è un avvenimento futuro e certo dal quale le parti fanno dipendere l’inizio o la cessazione d’efficacia di contratto. Il termine iniziale è un momento del tempo dal quale cominciano a

realtà è parte un altro soggetto. Ovviamente anche il prestanome deve essere partecipe dell’accordo simulato.

  • oggettiva : es. si fa apparire vendita ciò che è donazione o un suo elemento, quale l’oggetto, il prezzo. La volontà di concludere un accordo simulato risulta da un apposito accordo di simulazione, detto anche controdichiarazione. Effetti: Tra le parti-> il contratto simulato è inefficace, e se si tratta di simulazione relativa l’inefficacia del contratto simulato comporta l’efficacia del contratto dissimulato. Rispetto ai terzi-> il contratto simulato può, a seconda dei casi, essere inefficace (rispetto a quei terzi i cui diritti sono pregiudicati dal contratto simulato) oppure efficace (per quei terzi che in buona fede hanno fatto affidamento sull’apparenza creata dal contratto simulato- art 1415). La simulazione può trovare applicazione nei contratti e negli atti unilaterali recettizi, ossia che sono destinati a persona determinata. Prova della simulazione: prova che un contratto è simulato. È molto rigorosa x le parti che non possono dare prova dell’accordo di simulazione, né x testimoni. I terzi invece possono provare la simulazione anche x testimoni.

Il contratto fiduciario e il contratto indiretto

Il primo ricorre quando un soggetto, detto fiduciante, trasferisce un suo diritto ma con il patto che il fiduciario utilizzerà e disporrà del bene esclusivamente in conformità alle disposizioni che il fiduciante gli ha già impartito (o gli impartirà successivamente) e si obbliga x tanto a ritrasferire il diritto al fiduciante o a un terzo (es. il fiduciante vende un bene con il patto che all’estinzione del debito, rivenderà il bene al debitore-> vendita a scopo di garanzia). Esso è valido ed efficace e nel caso di inadempimento del patto fiduciario,si potrà agire in giudizio x l’adempimento. Il secondo ricorre quando un det. contratto viene utilizzato dalle parti x realizzare una funzione diversa da quella che corrisponde alla sua causa (es. vendo x pochi soldi ma lo schema causale della vendita è ulizzato x realizzare la funzione propria della donazione). In tal caso quindi, l’effetto giuridico viene realizzato indirettamente x vie traverse, ponendo in essere altri fatti o effetti, che però nella loro combinazione realizzano egualmente il risultato perseguito o simile.

I contratti fra professionista e consumatore

Professionista : persona fisica o giuridica, privata o pubblica, che nell’ambito della sua attività imprenditoriale o professionale, conclude contratti aventi x oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi. Consumatore : persona fisica che si procura, x contratto, i beni o i servizi di professionista che utilizza x fini prevalentemente estranei all’attività svolta (a differenza del vecchio art. ora viene compreso il titolare di una ditta individuale). La disciplina dei contratti di consumatore vuole garantire il giusto equilibrio tra le posizioni contrattuali ed evitare possibili abusi provenienti dalla parte contrattualmente più forte (professionista). Il nuovo testo dell’art. 1469 bis (6-9-2005), in sostituzione degli art. 1469 bis e sexies). È definita come vessatoria la clausola contrattuale che provoca un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci. Il codice di consumatore riproduce l’elenco di tali clausole, le quali vengono sanzionate non più con l’inefficacia, bensì con la nullità della clausola stessa (mentre il contratto rimane x il resto valido). Perciò tali clausole saranno efficaci solo se, alla conclusione del contratto, la controparte le ha riconosciute e le ha approvate x iscritto. Resta l’esplicito richiamo al principio di trasparenza, a norma del quale tutte le clausole rivolte al consumatore devono essere redatto in modo chiaro e comprensibile.

Il concetto di rappresentanza nel diritto

Il contratto in nome altrui: rappresentante e rappresentato

È l’istituto x cui ad un soggetto (il rappresentante) è attribuito (dalla legge o dall’interessato) un apposito potere, di sostituirsi ad un altro soggetto (il rappresentato) nel compimento di attività giuridica x conto di quest’ultimo e con effetti diretti nella sua sfera giuridica. (art. 1388) Vi sono 2 tipi di rappresentanza:

  • volontaria : quando una persona conferisce a un’altra, mediante un atto unilaterale, detto procura (dichiarazione di volontà dell’interessato), il potere di rappresentarla, ossia di agire in sua vece.
  • legale : quando la legge stessa indica che una persona è chiamata ad agire in nome di un’altra (es. genitori rispetto ai minori). In entrambi i casi il contratto concluso dal rappresentante produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato (se il rappresentante dichiara di comprare il rappresentato compra). Perché ciò accada sono però necessarie delle condizioni:
  • Il rappresentante deve concludere il contratto in nome del rappresentato e anche in nome suo, ossia non basta che egli abbia agito x conto altrui. Occorre la cosiddetta spendita del nome, ossia il contratto deve essere concluso in nome del rappresentato,e, se si tratta di contratto scritto, deve menzionare il suo nome (a questo contratto partecipa x in rappresentanza di y).
  • Il rappresentante deve concludere il contratto nei limiti della facoltà conferitegli.
  • Infine deve concluderlo nell’interesse del rappresentato. La procura contiene l’indicazione dei poteri conferiti al rappresentante e può essere: -generale quando concerne qualsiasi affare del rappresentato -speciale quando concerne solo un determinato affare Inoltre deve avere la stessa forma del contratto da concludere. Può succedere che qualcuno contratti come rappresentante altrui senza averne i poteri, e può anche accadere che qualcuno ecceda i limiti conferiti-> in tal caso si parla di falso rappresentante, e il contratto concluso risulterà invalido. La persona però, in nome della quale il falso rappresentante ha agito, o gli eredi, possono ratificare il contratto. Il danno risarcibile è il cosiddetto interesse contrattuale negativo, ossia quello che il terzo contraente può ottenere dal falso rappresentante e consiste nel danno subito dalla contrattazione. Il rappresentato può sempre revocare la procura o modificarla, però con l’obbligo di far conoscere con mezzi idonei ai terzi, altrimenti il contratto concluso dall’ex rappresentante è efficace nei suoi confronti. Il parametro di diligenza del mandatario deve essere quello del buon padre di famiglia. L’agire nell’interesse del rappresentante può portare ad un conflitto d’interessi tra il rappresentante e il rappresentato. Il rappresentante è tenuto ad esercitare il suo potere nell’interesse del rappresentato, ma ha la possibilità di perseguire altresì un interesse proprio, ove questo non sia in conflitto con quello del rappresentato. Se il contratto concluso dal rappresentante è in conflitto d’interessi con il rappresentato può essere annullato, su domanda di rappresentato, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo. Ipotesi tipica di contratto concluso in conflitto d’interessi è quella di contratto che il rappresentante conclude con se stesso (es. ha una procura x vendere e giovandosi di questa vende a se stesso). Anche in questo caso il contratto è annullabile, sempre su domanda del rappresentato.

Rappresentanza e ambasceria

Il rappresentante conclude contratti i cui effetti si producono nei confronti del rappresentato. Ciò spiega perché la capacità legale di agire (maggiorenni e non interdetti) debba essere presente nel

proprietà avviene al momento della consegna allo spedizioniere. Stabilire il momento di passaggio di proprietà è importante perché ad es. il rischio di perimento incombe sul proprietario. I contratti che si perfezionano solo x l’accordo delle parti vengono definiti consensuali (nel senso che è necessario solo l’accordo tra le parti). Gli altri vengono definiti reali e sono: il deposito, il comodato, il mutuo, il contratto costitutivo di pegno, x i quali il contratto si perfeziona solo con la consegna. Se una parte, infine, concede, con successivi contratti, a diversi contraenti un diritto personale di godimento sulla medesima cosa, prevale tra essi quello che x primo ha conseguito il godimento della cosa. Effetti del contratto: Effetti REALI -> contratti che hanno x oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata,o altri diritti. La proprietà s’acquista x effetto del consenso delle parti (principio consensualistico) indipendentemente dalla consegna del bene (la proprietà si trasferisce x il solo consenso delle parti - compro una cosa, è mia anche se non ho ancora pagato-) o dalla controprestazione (se si tratta di cose da trasportare si producono effetti nel momento della consegna). Effetti OBBLIGATORI -> contratti che producono solo fonti d’obbligazione tra le parti (mandato, locazione,comodato). La proprietà rimane al proprietario, non c’è trasferimento.

Gli effetti del contratto rispetto ai terzi

Il contratto x regola generale, vincola le parti, ma non produce effetto rispetto ai terzi: nessuno può essere tenuto ad adempiere ad una obbligazione o può perdere un diritto contro la sua volontà. Segue questo principio la promessa del fatto del terzo. Chi, per contratto, promette la prestazione di un terzo, obbliga solo se stesso. Se il terzo rifiuta, il promittente dovrà indennizzare il danno subito dall’altro contraente. Es. X vende la propria quota e promette al compratore che anche Y venderà la propria quota, se Y non vuole venderla X dovrà risarcire il danno subito al compratore. Il patto di non alienare, ossia rivendere il prodotto comprato, non vale per i terzi. Questo patto è valido solo entro certi limiti di tempo e se risponde a un interesse delle parti. Il patto di prelazione invece sancisce che un soggetto si obbliga nei confronti di un altro x l’eventualità che s’intenda vendere un proprio bene: prima di alienarlo ad un terzo egli dovrà offrirlo, alle stesse condizioni, a chi ha contrattualmente conseguito il diritto di prelazione. Il contratto si dice a favore di terzi quando una parte (stipulante) designa un terzo quale avente diritto alle prestazioni dovute dalla controparte. Lo stipulante deve cmq avere un interesse in tale atto.

Risoluzione e rescissione del contratto :

La risoluzione del contratto

Si applica ad anomalie sorte in fase successiva alla formazione del contratto, durante la sua vita: x inadempimento, x impossibilità sopravvenuta della prestazione, per eccessiva onerosità. La causa del contratto può essere onerosa o gratuita. In tal caso interessano i contratti a titolo oneroso, ossia quelli che si basano sullo scambio tra prestazioni-> x questo motivo vengono identificati anche come contratti a prestazioni corrispettive: dove la prestazione di ciascuna parte trova giustificazione nella prestazione di quell’altra. Questo rapporto di corrispettività tra le prestazioni è tradizionalmente detto sinallagma. La risoluzione quindi non è altro che lo scioglimento di contratto dovuto al verificarsi di eventi che incidono sul rapporto tra le parti in modo tale da alterare l’equilibrio tra le attribuzioni patrimoniali di un contratto a prestazioni corrispettive. La risoluzione scioglie perciò l’obbligazione di una parte, ove essa non sia più remunerata dalla controprestazione.

Risoluzione per inadempimento

Art. 1453 : nei contratti con prestazioni corrispettive, quando una parte non adempie le sue obbligazioni, l’altra può a sua scelta richiedere l’adempimento (eseguire la prestazione mancata) o la risoluzione del contratto (sciogliere il contratto), salvo il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche se prima richiesto l’adempimento, mentre non può più chiedersi l’adempimento quando già è stata domandata la risoluzione (dalla data della domanda di risoluzione l’inadempimento non si può più adempiere). Non ogni inadempimento dà luogo all’azione di risoluzione ma solo un adempimento che non sia di scarsa importanza, avuto riguardo dell’interesse dell’altra parte. La risoluzione del contratto avviene tramite azione giudiziale. A causa però della difficoltà e della lunghezza dei tempi x l’azione giudiziaria si può pervenire ad una soluzione di diritto (risoluzioni stragiudiziali): -diffida ad adempiere: non c’è più interesse nella prosecuzione del contratto e quindi tramite un sollecito scritto si invita l’altra parte ad adempiere entro un determinato periodo di tempo, dopo il quale scatterà direttamente la risoluzione (non meno di 15 giorni). -clausola risolutiva espressa: è prevista alla stipulazione del contratto e il suo contenuto deve essere determinato con precisione. Tutela la parte che ha interesse all’adempimento che, in caso d’inadempimento della controparte, può determinare lo scioglimento del rapporto, semplicemente dichiarando di volersi avvalere delle clausola. -termine essenziale: scrivere sul contratto il termine temporale di esecuzione trascorso il quale il contratto è risolto di diritto. Inoltre vi sono: -le eccezioni d’inadempimento: legittimo rifiuto di adempiere nel caso in cui si tema che l’altro non voglia adempiere. -mutamento delle condizioni patrimoniali dell’altro contraente, tali da porre in pericolo il conseguimento della controprestazione-> la parte è tenuta a chiedere la sospensione dell’esecuzione della prestazione dovuta. La parte inadempiente ha l’obbligo di risarcire l’altro anche se questo ha chiesto la risoluzione. La parte che chiede il risarcimento ha l’onere di provare di aver subito x l’altrui inadempimento o x il ritardo e di provare l’ammontare di danno subito. Il contratto, al momento della stipulazione, può però prevedere una clausola penale (ammessa solo x i contratti a prestazioni corrispettive) x l’inadempimento o x il ritardo, la quale verrà pagata in mancanza di adempimento della prestazione. È una forma di risarcimento danno che non può aggiungersi alla prestazione principale (divieto di cumulo). Se eccessiva può essere diminuita dal giudice. Diversa dalla penale è la caparra confirmatoria, che è una somma di denaro che si consegna come cautela contro l’inadempimento. In caso d’inadempimento l’altra parte dal contratto trattenendo la caparra; qualora l’inadempiente sia colui che possiede la caparra, l’altra potrà recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. La caparra penitenziale è data come corrispettivo x il recesso, se previsto x uno o per entrambe le parti del contratto. Risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione; risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta L’impossibilità sopravvenuta, x causa non imputabile al debitore, comporta l’estinzione dell’obbligazione. Ciò quando è oggettiva, quindi dipendente da fatti estranei alla volontà o al controllo del debitore: in tal caso lo scioglimento del contratto mira a prevenire uno squilibrio tra le parti, evitando che una di esse resti obbligata alla propria prestazione pur quando la controprestazione è diventata impossibile. L’impossibilità sopravvenuta può essere anche parziale: il contratto in tal caso, non si risolve, ma l’altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della controprestazione dovuta e potrà recedere dal contratto se non abbia interesse ad una esecuzione solo parziale della prestazione.

La risoluzione per eccessiva onerosità