






























Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Riassunti di diritto privato
Tipologia: Appunti
1 / 38
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!































Diritto reale e diritto di obbligazione
Il mondo del diritto non è costituito solo di diritti degli uomini sulle cose, ma anche di diritti che spettano agli uomini nei confronti di altri uomini. La proprietà e gli altri diritti sulle cose infatti non assicurano da soli il soddisfacimento degli interessi umani: il proprietario x es. di un fondo rustico ha, in quanto proprietario, il diritto esclusivo di godere del fondo; ma non potrà realmente goderne se:
sono diritti sulle cose. Sono diritti assoluti ossia diritti che spettano ad un soggetto nei confronti di tutti gli altri soggetti. Fruiscono di una difesa assoluta: non solo il proprietario ma anche il titolare di diritti reali minori ha azione di giudizio contro chiunque contesti l’es. del suo diritto Sono suscettibili di possesso e di acquisto a titolo originario.
sono diritti ad una prestazione personale ossia ad un dato comportamento del soggetto. Sono diritti relativi ossia che spettano ad un soggetto nei confronti di 1 o più soggetti determinati. Fruiscono di una difesa relativa: il loro titolare può difenderli, solo nei confronti della persona, dell’obbligato, mentre non può agire nei confronti di terzi che contestino il suo diritto. Sono suscettibili di acquisto solo a titolo derivativo.
Il rapporto di obbligazione
Nel rapporto di obbligazione esistono 2 soggetti distinti:
soggetti possono essere sia dal lato attivo che passivo più di uno. I soggetti sono normalmente determinati al momento in cui si costituisce l’obbligazione, tuttavia possono essere indeterminati, purché siano certi gli elementi x determinarli (determinabili). La prestazione dovuta, ossia il comportamento che il debitore deve tenere x far conseguire un’utilità al creditore, può consistere in un fare, non fare e in un dare. Es. dare un consenso, fare un’azione, non fare concorrenza. Inoltre deve avere carattere patrimoniale, ossia deve essere suscettibile di valutazione economica: deve consistere o nel pagamento di una somma di denaro o di un altro comportamento del debitore, che sia traducibile in una somma di denaro. Non è invece necessario che sia di carattere patrimoniale anche l’interesse del creditore alla prestazione: questo può essere un interesse economico o patrimoniale, ma anche non patrimoniale. Il patrimonio è l’insieme di tutti i diritti patrimoniali, reali o d’obbligazione, che appartengono ad una medesima persona (tutti i diritti di una persona, esclusi quelli della personalità e di famiglia). Prestazione di DARE : consegna di un bene o pagamento di una somma di denaro (es. prestazione di restituzione)-> può dar luogo
Obbligazioni con pluralità di soggetti o oggetti
In un rapporto obbligatorio possono esserci più creditori di uno stesso debitore e più debitori di uno stesso creditore. In tal caso l’obbligazione può essere: Obbligazione solidale : l’obbligazione può essere solidale dal lato
-ogni altra obbligazione a domicilio del debitore.
Le obbligazioni pecuniarie
Prestazione più ricorrente, sono quelle che hanno x oggetto il pagamento di una somma di denaro. Esse si adempiono con moneta avente corso legale nello stato al momento del pagamento. Non può esserci impossibilità sopravvenuta x esse perché i soldi sono beni disponibili e fungibili. In materia di obblig. pecuniarie (o di valuta) si applica il principio nominalistico, secondo il quale il pagamento deve avvenire con moneta avente corso legale ed esattamente x l’importo indicato il che, attesa la sempre più frequente svalutazione monetaria, si traduce in un evidente vantaggio x il debitore (la moneta è presa in considerazione x il suo valore nominale, non x il suo potere d’acquisto). Esistono nella pratica diverse clausole contrattuali con le quali il creditore si premunisce contro il rischio di svalutazione monetaria (es. clausola oro: mi darai quanti € occorrono x comperare la quantità di oro che oggi si compra con un milione). Ai debiti di valuta si contrappongono quelli di valore: ricorrono quando una somma di denaro è dovuta non come bene a sé, ma come valore di un altro bene (es. risarcire il danno da fatto illecito). Gli interessi sono le prestazioni pecuniarie % e periodiche dovute a chi utilizza un capitale altrui o ne ritarda il pagamento. Sono obbligazioni accessorie perché bisogna corrispondere gli interessi secondo il tasso legale o secondo il tasso più elevato che le parti abbiano convenuto-> sono i cosiddetti interessi compensativi, ossia gli interessi dovuti sui debiti di denaro non sottoposti a termine. Inoltre il codice prevede altre forme di interessi: -i moratori : se dovuti come risarcimento del danno da un debitore in mora, cioè in ritardo nel pagamento di una somma di denaro. -i corrispettivi : che rappresentano il corrispettivo del godimento di una data somma di denaro di cui il debitore continua a disporre. Il tasso dell’interesse è quello che le parti hanno concordato; ove non avessero fissato nulla il tasso è stabilito dalla legge-> interesse legale, il quale è fissato annualmente dal ministro del tesoro. Gli interessi a tasso superiore di quello legale dovrebbero essere pattuiti x atto scritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale. Non sono dovuti invece gli interessi composti, ossia gli interessi sugli interessi scaduti -anatocismo-. La legge perciò vieta l’anatocismo salvo 2 eccezioni, a condizione che si tratti d’interessi dovuti almeno x 6 mesi:
-quando il pagamento degli interessi sia già domandato giudizialmente -x effetto di un accordo posteriore alla scadenza degli interessi -se esistono usi che espressamente li prevedono.
L’inadempimento dell’obbligazione
Il debitore è inadempiente se non esegue la prestazione dovuta o se non la esegue esattamente. Al prodursi dell’inadempimento ne consegue la responsabilità del debitore: egli deve risarcire il danno che il suo inadempimento abbia cagionato al creditore. Se però il debitore prova che la mancata prestazione è stata determinata da sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta a cause non a lui imputabili, l’evento imprevedibile e inevitabile che il debitore deve provare x ottenere la propria liberazione è detto caso fortuito (fatalità). X capire meglio esistono vari casi:
Mora del debitore e mora del creditore
Si ha mora del debitore quando quest’ultimo esegue la prestazione in ritardo. Di regola non basta, perche il debitore sia in mora, solo il mancato adempimento alla scadenza del termine, occorre la costituzione in mora, ossia la richiesta o intimazione scritta di adempiere rivolta dal creditore al debitore. Quest’ultima è superflua in diversi casi: -quando il debitore abbia dichiarato x iscritto di non voler adempiere -quando si tratta di prestazione a termine scaduto, da eseguirsi al domicilio del creditore -obbligazioni da fatto illecito -obbligazioni di non fare La mora del debitore produce 2 effetti:
L’autonomia contrattuale
Accordo di 2 o più parti x costituire, regolare o estinguere fra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Il rapporto giuridico deve essere patrimoniale, cioè avere ad oggetto cose o prestazioni personali suscettibili di valutazione economica. Il codice civile regola il contratto in 2 serie:
Per parte non si deve intendere persona ma centro d’interesse, nel senso che ciascuna parte può essere formata da più persone.
I limiti all’autonomia contrattuale
Tali limiti appaiono al quanto estesi, sono determinati dalla legge e si manifestano sotto 2 aspetti:
sono le condizioni contrattuali predisposte in modo uniforme da uno dei contraenti e destinate a valere x tutti i contratti che verranno conclusi con i consumatori. Tali condizioni sono efficaci nei confronti dell’altro contraente, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o le avrebbe dovute conoscere usando l’ordinaria diligenza-> l’altro contraente risulta
I motivi sono le ragioni soggettive che inducono le parti al contratto. Sono di regola irrilevanti x il diritto tranne nel caso di motivo illecito e nel caso di errore di diritto sui motivi.
L’oggetto del contratto nel diritto
È lo scopo pratico del contratto ossia l’insieme di ciò che le parti hanno voluto realizzare ed in particolare le prestazioni che le parti sono obbligate ad eseguire. L’oggetto può essere un bene o un diritto. L’oggetto del contratto deve essere:
La forma del contratto nel diritto
Costituisce il mezzo attraverso il quale si manifesta la volontà delle parti. Principio generale del moderno sistema dei contratti è quello della libertà delle forme, ossia x regola generale i contratti possono risultare da dichiarazioni espresse (orali/scritte) o tacite. Eccezione: i contratti immobiliari devono a pena di nullità essere conclusi x atto scritto. La forma scritta può consistere in:
l’eventualità che una delle parti non voglia concludere il contratto definitivo; l’altra parte però potrà rivolgersi al giudice e ottenere, se il preliminare non lo esclude, l’obbligazione forzata a contrattare. Altra figura è la minuta di contratto, in cui le parti concordano solo su alcuni estremi del futuro contratto, ma non ancora su tutti (es. non hanno ancora predeterminato il prezzo). In questo caso però, se non si raggiunge un accordo sui punti mancanti, il contratto sarà nullo. Il programma di contratto, con il quale le parti s’impegnano ad instaurare fra loro trattative x la formazione di un possibile contratto, del quale non hanno ancora concordato nessun punto essenziale.
Le cause di invalidità del contratto
Il contratto è invalido quando è in contrasto con una norma imperativa di legge. L’invalidità può essere di 2 specie:
Il contratto illecito
L’oggetto, la causa o i motivi sono illeciti quando sono contrari a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. L’ordine pubblico è costituito da quelle norme imperative che, non necessariamente formulate dalla legge, salvaguardano i valori fondamentali della società (difesa dei valori di natura collettiva- pacifica e civile convivenza fra gli uomini- e individuale- libertà, dignità, sicurezza-). Si ricavano x implicito dal sistema legislativo. (es. un contratto assicurativo contro il rischio di essere condannato x reati che si commetteranno non è vietato da nessuna legge però attenuerebbe, se messo in pratica, l’efficacia delle norme penali e incentiverebbe la delinquenza). Anche il buoncostume è costituito da quelle norme imperative, non esplicite ma ricavabili x implicito dal sistema legislativo, che comportano una valutazione del comportamento dei singoli in termini di moralità e onestà. (es. contratto con la prostituta). Illiceità dell’oggetto: l’oggetto è illecito quando la cosa dedotta in contratto è il prodotto o lo
dalla persona incaricata di trasmettere la dichiarazione. Nel primo caso l’errore è trasmesso dal dichiarante (compra 100 mele volendo scrivere 10 mele), nel secondo da un terzo. Il codice civile equipara i 2 errori con la conseguenza che quello ostativo può portare all’annullabilità del contratto solo se riconoscibile dall’altro contraente.
Il dolo e la violenza morale
consiste in quegli artifici o raggiri utilizzati da una parte x far cadere l’altro in errore, così inducendolo o a concludere un contratto che, in assenza di dolo,non avrebbe concluso. Il dolo è causa d’annullamento del contratto solo se i raggiri usati da uno dei contraenti sono stati tali che, senza di essi, l’altra parte non avrebbe contrattato (dolo determinante). Se invece, questa avrebbe ugualmente contrattato, ma a condizioni diverse (dolo incidente) il contratto è valido e l’altro contraente deve risarcire il danno subito. Il dolo ai fini dell’annullamento del contratto deve essere determinante, deve provenire da uno dei contraenti e qualora provenga da un terzo deve essere noto alla parte che ne ha tratto vantaggio. Devono inoltre distinguersi: dolus bonus -> corrisponde alla normale esaltazione pubblicitaria del bene e non ha alcuna rilevanza sulla validità del contratto. Dolus malus -> è quello che vizia il contratto.
consiste nell’estorcere il consenso di un soggetto con la minaccia che, se il consenso non verrà prestato, verrà inferto un male alla sua persona o ai suoi beni o ai beni dei suoi familiari. È il mezzo con cui si costringe una persona a dichiarare una propria volontà ponendola di fronte all’alternativa se rifiutare il consenso e sottostare al male minacciato o prestare il proprio consenso. La violenza fisica è differente invece perché esclude del tutto la volontà del dichiarante-> in tal caso il contratto sarà nullo. Per determinare l’annullamento del contratto deve:
Le conseguenze della nullità e dell’annullabilità
Legittimazione all’azione:
determinato dalla legge
Invalidità e inefficacia del contratto
Il contratto invalido è anche inefficace,ossia la sentenza che dichiara la nullità o l’annullamento del contratto lo rende improduttivo di effetti giuridici, ed elimina (effetto retroattivo) anche gli effetti che si siano nel frattempo prodotti (salvi i casi di annullamento di diritti acquistati da terzi in buona fede). Di contro il contratto valido è di regola efficace, ossia produce l’effetto, voluto dalle parti, di costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. Però può accadere che un contratto, pur valido, sia inefficace ossia non produttivo di effetti. Un contratto può essere:
Le cause d’inefficacia che agiscono nel tempo sono: Cause d’inefficacia iniziale : che ritardano l’efficacia del contratto o che rendono possibile una successiva efficacia. Cause d’inefficacia sopraggiunta : che tolgono effetti da un contratto inizialmente efficace. Il termine è un avvenimento futuro e certo dal quale le parti fanno dipendere l’inizio o la cessazione d’efficacia di contratto. Il termine iniziale è un momento del tempo dal quale cominciano a
realtà è parte un altro soggetto. Ovviamente anche il prestanome deve essere partecipe dell’accordo simulato.
Il contratto fiduciario e il contratto indiretto
Il primo ricorre quando un soggetto, detto fiduciante, trasferisce un suo diritto ma con il patto che il fiduciario utilizzerà e disporrà del bene esclusivamente in conformità alle disposizioni che il fiduciante gli ha già impartito (o gli impartirà successivamente) e si obbliga x tanto a ritrasferire il diritto al fiduciante o a un terzo (es. il fiduciante vende un bene con il patto che all’estinzione del debito, rivenderà il bene al debitore-> vendita a scopo di garanzia). Esso è valido ed efficace e nel caso di inadempimento del patto fiduciario,si potrà agire in giudizio x l’adempimento. Il secondo ricorre quando un det. contratto viene utilizzato dalle parti x realizzare una funzione diversa da quella che corrisponde alla sua causa (es. vendo x pochi soldi ma lo schema causale della vendita è ulizzato x realizzare la funzione propria della donazione). In tal caso quindi, l’effetto giuridico viene realizzato indirettamente x vie traverse, ponendo in essere altri fatti o effetti, che però nella loro combinazione realizzano egualmente il risultato perseguito o simile.
I contratti fra professionista e consumatore
Professionista : persona fisica o giuridica, privata o pubblica, che nell’ambito della sua attività imprenditoriale o professionale, conclude contratti aventi x oggetto la cessione di beni o la prestazione di servizi. Consumatore : persona fisica che si procura, x contratto, i beni o i servizi di professionista che utilizza x fini prevalentemente estranei all’attività svolta (a differenza del vecchio art. ora viene compreso il titolare di una ditta individuale). La disciplina dei contratti di consumatore vuole garantire il giusto equilibrio tra le posizioni contrattuali ed evitare possibili abusi provenienti dalla parte contrattualmente più forte (professionista). Il nuovo testo dell’art. 1469 bis (6-9-2005), in sostituzione degli art. 1469 bis e sexies). È definita come vessatoria la clausola contrattuale che provoca un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi reciproci. Il codice di consumatore riproduce l’elenco di tali clausole, le quali vengono sanzionate non più con l’inefficacia, bensì con la nullità della clausola stessa (mentre il contratto rimane x il resto valido). Perciò tali clausole saranno efficaci solo se, alla conclusione del contratto, la controparte le ha riconosciute e le ha approvate x iscritto. Resta l’esplicito richiamo al principio di trasparenza, a norma del quale tutte le clausole rivolte al consumatore devono essere redatto in modo chiaro e comprensibile.
Il concetto di rappresentanza nel diritto
Il contratto in nome altrui: rappresentante e rappresentato
È l’istituto x cui ad un soggetto (il rappresentante) è attribuito (dalla legge o dall’interessato) un apposito potere, di sostituirsi ad un altro soggetto (il rappresentato) nel compimento di attività giuridica x conto di quest’ultimo e con effetti diretti nella sua sfera giuridica. (art. 1388) Vi sono 2 tipi di rappresentanza:
Rappresentanza e ambasceria
Il rappresentante conclude contratti i cui effetti si producono nei confronti del rappresentato. Ciò spiega perché la capacità legale di agire (maggiorenni e non interdetti) debba essere presente nel
proprietà avviene al momento della consegna allo spedizioniere. Stabilire il momento di passaggio di proprietà è importante perché ad es. il rischio di perimento incombe sul proprietario. I contratti che si perfezionano solo x l’accordo delle parti vengono definiti consensuali (nel senso che è necessario solo l’accordo tra le parti). Gli altri vengono definiti reali e sono: il deposito, il comodato, il mutuo, il contratto costitutivo di pegno, x i quali il contratto si perfeziona solo con la consegna. Se una parte, infine, concede, con successivi contratti, a diversi contraenti un diritto personale di godimento sulla medesima cosa, prevale tra essi quello che x primo ha conseguito il godimento della cosa. Effetti del contratto: Effetti REALI -> contratti che hanno x oggetto il trasferimento della proprietà di una cosa determinata,o altri diritti. La proprietà s’acquista x effetto del consenso delle parti (principio consensualistico) indipendentemente dalla consegna del bene (la proprietà si trasferisce x il solo consenso delle parti - compro una cosa, è mia anche se non ho ancora pagato-) o dalla controprestazione (se si tratta di cose da trasportare si producono effetti nel momento della consegna). Effetti OBBLIGATORI -> contratti che producono solo fonti d’obbligazione tra le parti (mandato, locazione,comodato). La proprietà rimane al proprietario, non c’è trasferimento.
Il contratto x regola generale, vincola le parti, ma non produce effetto rispetto ai terzi: nessuno può essere tenuto ad adempiere ad una obbligazione o può perdere un diritto contro la sua volontà. Segue questo principio la promessa del fatto del terzo. Chi, per contratto, promette la prestazione di un terzo, obbliga solo se stesso. Se il terzo rifiuta, il promittente dovrà indennizzare il danno subito dall’altro contraente. Es. X vende la propria quota e promette al compratore che anche Y venderà la propria quota, se Y non vuole venderla X dovrà risarcire il danno subito al compratore. Il patto di non alienare, ossia rivendere il prodotto comprato, non vale per i terzi. Questo patto è valido solo entro certi limiti di tempo e se risponde a un interesse delle parti. Il patto di prelazione invece sancisce che un soggetto si obbliga nei confronti di un altro x l’eventualità che s’intenda vendere un proprio bene: prima di alienarlo ad un terzo egli dovrà offrirlo, alle stesse condizioni, a chi ha contrattualmente conseguito il diritto di prelazione. Il contratto si dice a favore di terzi quando una parte (stipulante) designa un terzo quale avente diritto alle prestazioni dovute dalla controparte. Lo stipulante deve cmq avere un interesse in tale atto.
Si applica ad anomalie sorte in fase successiva alla formazione del contratto, durante la sua vita: x inadempimento, x impossibilità sopravvenuta della prestazione, per eccessiva onerosità. La causa del contratto può essere onerosa o gratuita. In tal caso interessano i contratti a titolo oneroso, ossia quelli che si basano sullo scambio tra prestazioni-> x questo motivo vengono identificati anche come contratti a prestazioni corrispettive: dove la prestazione di ciascuna parte trova giustificazione nella prestazione di quell’altra. Questo rapporto di corrispettività tra le prestazioni è tradizionalmente detto sinallagma. La risoluzione quindi non è altro che lo scioglimento di contratto dovuto al verificarsi di eventi che incidono sul rapporto tra le parti in modo tale da alterare l’equilibrio tra le attribuzioni patrimoniali di un contratto a prestazioni corrispettive. La risoluzione scioglie perciò l’obbligazione di una parte, ove essa non sia più remunerata dalla controprestazione.
Art. 1453 : nei contratti con prestazioni corrispettive, quando una parte non adempie le sue obbligazioni, l’altra può a sua scelta richiedere l’adempimento (eseguire la prestazione mancata) o la risoluzione del contratto (sciogliere il contratto), salvo il risarcimento del danno. La risoluzione può essere domandata anche se prima richiesto l’adempimento, mentre non può più chiedersi l’adempimento quando già è stata domandata la risoluzione (dalla data della domanda di risoluzione l’inadempimento non si può più adempiere). Non ogni inadempimento dà luogo all’azione di risoluzione ma solo un adempimento che non sia di scarsa importanza, avuto riguardo dell’interesse dell’altra parte. La risoluzione del contratto avviene tramite azione giudiziale. A causa però della difficoltà e della lunghezza dei tempi x l’azione giudiziaria si può pervenire ad una soluzione di diritto (risoluzioni stragiudiziali): -diffida ad adempiere: non c’è più interesse nella prosecuzione del contratto e quindi tramite un sollecito scritto si invita l’altra parte ad adempiere entro un determinato periodo di tempo, dopo il quale scatterà direttamente la risoluzione (non meno di 15 giorni). -clausola risolutiva espressa: è prevista alla stipulazione del contratto e il suo contenuto deve essere determinato con precisione. Tutela la parte che ha interesse all’adempimento che, in caso d’inadempimento della controparte, può determinare lo scioglimento del rapporto, semplicemente dichiarando di volersi avvalere delle clausola. -termine essenziale: scrivere sul contratto il termine temporale di esecuzione trascorso il quale il contratto è risolto di diritto. Inoltre vi sono: -le eccezioni d’inadempimento: legittimo rifiuto di adempiere nel caso in cui si tema che l’altro non voglia adempiere. -mutamento delle condizioni patrimoniali dell’altro contraente, tali da porre in pericolo il conseguimento della controprestazione-> la parte è tenuta a chiedere la sospensione dell’esecuzione della prestazione dovuta. La parte inadempiente ha l’obbligo di risarcire l’altro anche se questo ha chiesto la risoluzione. La parte che chiede il risarcimento ha l’onere di provare di aver subito x l’altrui inadempimento o x il ritardo e di provare l’ammontare di danno subito. Il contratto, al momento della stipulazione, può però prevedere una clausola penale (ammessa solo x i contratti a prestazioni corrispettive) x l’inadempimento o x il ritardo, la quale verrà pagata in mancanza di adempimento della prestazione. È una forma di risarcimento danno che non può aggiungersi alla prestazione principale (divieto di cumulo). Se eccessiva può essere diminuita dal giudice. Diversa dalla penale è la caparra confirmatoria, che è una somma di denaro che si consegna come cautela contro l’inadempimento. In caso d’inadempimento l’altra parte dal contratto trattenendo la caparra; qualora l’inadempiente sia colui che possiede la caparra, l’altra potrà recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. La caparra penitenziale è data come corrispettivo x il recesso, se previsto x uno o per entrambe le parti del contratto. Risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione; risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta L’impossibilità sopravvenuta, x causa non imputabile al debitore, comporta l’estinzione dell’obbligazione. Ciò quando è oggettiva, quindi dipendente da fatti estranei alla volontà o al controllo del debitore: in tal caso lo scioglimento del contratto mira a prevenire uno squilibrio tra le parti, evitando che una di esse resti obbligata alla propria prestazione pur quando la controprestazione è diventata impossibile. L’impossibilità sopravvenuta può essere anche parziale: il contratto in tal caso, non si risolve, ma l’altra parte ha diritto ad una corrispondente riduzione della controprestazione dovuta e potrà recedere dal contratto se non abbia interesse ad una esecuzione solo parziale della prestazione.