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riassunto diritto privato torrente
Tipologia: Sbobinature
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La disciplina dei rapporti familiari che è stata vigente in Italia fino al 1975 era quella dettata con il c.c. del 1942. Con l’avvento della Costituzione repubblicana si rese sempre più necessario l’adeguamento dei precetti costituzionali, ma ciò richiese una profonda modifica dell’ordinamento. Nel 1970 si ebbe un primo intervento normativo di rilevanza, infatti con la l. n. 898 veniva introdotto il divorzio. Ma fu solo nel 1975 con la l. n. 151 che il diritto di famiglia subì una profonda riforma, dalla quale è scaturito l’attuale assetto dei rapporti familiari. In particolare la riforma ha disposto:
ministro del culto cattolico (c.d. matrimonio concordatario); davanti ad un ministro di un culto diverso da quello cattolico; davanti ad un’autorità estera, o secondo le forme previste dalla legge dello stato in cui la celebrazione avviene. 2.1. LA PROMESSA DI MATRIMONIO Il matrimonio è di solito preceduto dal fidanzamento, e questo periodo viene preso in considerazione dal diritto sotto alcuni aspetti. Di solito i fidanzati si promettono reciprocamente di celebrare il matrimonio, tuttavia in materia matrimoniale il principio fondamentale è quello della libertà delle parti fino al momento della perfezione del matrimonio. Perciò la promessa di matrimonio , disciplinata dal c.c. agli artt. 79/81, non obbliga a contrarre il matrimonio né ad eseguire ciò che si fosse eventualmente convenuto per il caso di mancato adempimento, c.d. incoercibilità della promessa di matrimonio. Tuttavia la legge non ha trascurato l’ipotesi in cui una delle parti, fondandosi sulla serietà della promessa, abbia affrontato spese o contratto debiti per costituire la nuova famiglia. Per cui se la promessa è fatta per iscritto (atto pubblico o scrittura privata), da una persona di maggiore età o da un minore ammesso a contrarre matrimonio, o se risulta dalle pubblicazioni, il promittente, qualora senza giusto motivo ( o dia con la propria colpa giusto motivo al rifiuto dell’altro) si rifiuti di dare esecuzione alla promessa e di contrarre le nozze, è tenuto al risarcimento dei danni. I danni sono limitati alle spese fatte e alle obbligazioni contratte a causa di quella promessa (ad es. l’acquisto di mobili, per la celebrazione, ecc); non si ammette la risarcibilità di danni ulteriori. In ogni caso di rottura del fidanzamento inoltre può essere chiesta la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio: si tratta dei c.d. regali d’uso tra fidanzati, di valore adeguato alle condizioni economiche e sociali del donante, determinati dalla promessa e non costituenti semplice manifestazione di affetto o di amicizia. La restituzione può essere richiesta a prescindere dai motivi della rottura degli sponsali e quindi ad essa è tenuto anche il promittente incolpevole. Estranee a tale disciplina sono le c.d. donazioni obnuziali. L’azione per il risarcimento dei danni e quella per la restituzione dei doni sono soggette ad un breve termine di decadenza di 1 anno decorrente dal gg del rifiuto di celebrare il matrimonio, oppure per la restituzione dei doni 1 anno dalla morte di uno dei promittenti. 2.2. CAPACITA’ ED IMPEDIMENTI Per contrarre matrimonio occorre che ciascuno dei nubendi abbia la piena capacità di sposarsi e che non sussistano ostacoli, impedimenti relativi alla coppia ossia la idoneità dei due a contrarre le nozze fra loro (artt. 84/90 c.c.). Requisiti della capacità: a) la libertà di stato; b) l’età minima , che si raggiunge con la maggiore età; il c.c. prevede la possibilità che l’autorità giudiziaria possa ammettere a contrarre matrimonio in caso di gravi motivi il minorenne che abbia compiuto almeno i 16 anni e del quale venga accertata dal tribunale la maturità psico-fisica; c) la capacità di intendere e di volere; non può contrarre matrimonio l’interdetto per infermità di mente o la persona che per qualsiasi causa anche transitoria si trovi in una situazione di incapacità naturale; d) l’ assenza di rischio di commixtio sanguinis; questo requisito riguarda esclusivamente la donna che sia stata già sposata, la quale non può contrarre nuove nozze se non dopo che siano trascorsi 300 gg dallo scioglimento o dall’annullamento del precedente matrimonio, oppure dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. Il tribunale può accordare dispensa da questo divieto temporaneo quando sia inequivocabilmente escluso lo stato di gravidanza della donna. L’inosservanza del divieto non dà luogo ad invalidità del matrimonio ma solo ad una sanzione amm.va per i coniugi e per l’ufficiale di stato civile. Riguardo agli impedimenti, non possono contrarre matrimonio tra loro: 1) gli ascendenti e discendenti in linea retta legittimi o naturali; 2) i fratelli e le sorelle legittimi o naturali; 3) lo zio e la nipote, la zia ed il nipote (l’impedimento sussiste anche se il rapporto dipende da filiazioni natura lima è suscettibile di dispensa);
4) incapacità naturale di uno dei coniugi , l’azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per 1 anno dopo che il coniuge incapace ha recuperato la pienezza delle facoltà mentali; 5) difetto di età; 6) vincolo di parentela, affinità, adozione o affiliazione , l’invalidità non può essere fatta valere dopo 1 anno dalla celebrazione nei casi in cui sia possibile ottenere l’autorizzazione giudiziaria alle nozze; in tutti gli altri casi il vizio è insanabile e l’impugnativa può essere proposta da chiunque vi abbia interesse; 7) vizi del consenso. I casi nei quali è ammissibile impugnare il matrimonio per vizi del consenso sono: a. violenza , ossia quando il consenso di uno dei coniugi sia stato estorto con minacce che presentino le caratteristiche riportate agli artt. 1434/1438 c.c.; l’azione non può più essere proposta se vi sia stata coabitazione per 1 anno dopo che sia cessata la violenza. b. timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne allo sposo , si tratta dei casi in cui uno dei coniugi risulti costretto alla celebrazione da elementi perturbatori della volontà obiettivi non provenienti da un terzo; si pensi al caso di chi teme che la fidanzata in caso di rifiuto alle nozze attenti alla propria vita. c. errore , innanzitutto errore sull’identità della persona dell’altro coniuge, ma anche errore su qualità personali dell’altro coniuge: si tratta di circostanze tassative relative al partner e da lui ignorate in precedenza e che vengano scoperte dopo le nozze
della causa che vizia il matrimonio. Non può ricorrere la figura del matrimonio putativo nel caso di matrimonio inesistente.
3. IL MATRIMONIO CONCORDATARIO Accanto al matrimonio celebrato civilmente può aversi il c.d. matrimonio concordatario, ossia quello religioso canonico che in base agli accordi tra Stato e Chiesa cattolica può produrre effetti civili. Fonte del matrimonio concordatario è l’Accordo di revisione del Concordato ed il Protocollo Addizionale trasfusi nell’ordinamento italiano mediante la legge di ratifica n. 121/1985. Circa la natura giuridica del matrimonio concordatario, si tratta non di una semplice forma dell’atto di celebrazione diversa da quella prevista in via ordinaria innanzi all’ufficiale di stato civile, ma di un matrimonio canonico retto dal diritto canonico, che riceve effetti anche nell’ordinamento statale. Proprio perché si tratta di un matrimonio canonico, le sentenze di nullità del matrimonio religioso pronunciate dall’autorità giurisdizionale ecclesiastica in base al diritto canonico, possono diventare efficaci anche nell’ordinamento statale previa delibazione da parte della Corte d’Appello. Quindi sono riconosciuti effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico in presenza di determinate condizioni.
dalle pubblicazioni mediante affissione di un avviso con le generalità degli sposi alle porte della chiesa parrocchiale, dopo che il parroco si sia accertato che non esistono impedimenti. Affinché il matrimonio consegua gli effetti civili occorrono anche le pubblicazioni alla porta della casa comunale a norma delle leggi dello stato. La mancanza delle pubblicazioni civili non costituisce in linea di principio ostacolo alla trascrizione del matrimonio canonico che sia stato ugualmente celebrato, tuttavia in linea di fatto il parroco deve astenersi dal procedere alla celebrazione quando manchino le pubblicazioni civili.
ministro di culto. Occorre che: a) Il parroco spieghi ai contraenti gli effetti civili del matrimonio e dia loro lettura degli artt. 143, 144 e 147 del c.c. riguardanti i diritti e i doveri dei coniugi; b) Il celebrante rediga due atti di matrimonio in originale, nel quale si possono inserire le dichiarazioni dei coniugi consentite dalla legge civile (quali ad es. la scelta del regime patrimoniale, l’eventuale riconoscimento di figli naturali); c) Uno degli originali dell’atto di matrimonio sia trasmesso a cura del parroco entro 5 gg dalla celebrazione all’ufficiale di stato civile per essere trascritto nei registri dello stato civile del comune.
civili è la trascrizione dell’atto di matrimonio negli atti dello stato civile, trascrizione che non svolge la mera funzione di pubblicità dichiarativa ma ha carattere costitutivo. In sua mancanza il matrimonio canonico rimane un atto puramente religioso irrilevante per l’ordinamento dello Stato. Gli effetti civili non si producono dal gg della trascrizione ma da quello della celebrazione in quanto la trascrizione ha efficacia retroattiva. Casi di intrascrivibilità del matrimonio canonico sono: a) quando gli sposi non rispondono ai requisiti della legge civile circa l’età; b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge considera inderogabile (es. interdizione per infermità di mente, precedente vincolo matrimoniale valido agli effetti civili, ecc.). Il matrimonio concordatario è impugnabile qualora sia stato effettuato da persona in stato di incapacità naturale. Se la trascrizione del matrimonio canonico sia stata omessa qualunque ne sia la causa, può essere chiesta in ogni tempo dai coniugi o anche da uno solo di essi purché ne sia a conoscenza, la c.d. trascrizione tardiva ; la necessità di un consenso attuale porta ed escludere l’ammissibilità della trascrizione del matrimonio post mortem. È necessario che i coniugi abbiano
La riforma del ’ 75 ha perciò integralmente sostituito gli artt. 143/148 c.c. dedicati ora ai diritti e doveri che nascono dal matrimonio, affermando come primo e fondamentale principio regolatore dei rapporti coniugali quello per cui con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono gli stessi doveri. L’attuale disciplina impegna i coniugi a concordare tra loro l’indirizzo della vita familiare e la residenza della famiglia che va fissata secondo le esigenze di entrambi e di quelle preminenti della famiglia stessa. si è inoltre previsto che ciascuno dei coniugi in caso di disaccordo possa rivolgersi senza formalità al giudice il quale li aiuti a raggiungere una soluzione concordata. Eccezione alla rigida regola dell’eguaglianza tra i coniugi è la norma che in ossequio ad una antica tradizione prevede l’aggiunta del cognome maritale a quello della moglie, così come i figli nati dal matrimonio assumono in base ad una regola consuetudinaria il cognome paterno. Gli obblighi reciproci che derivano dal matrimonio sono: di fedeltà , vero e proprio obbligo giuridico anche se sfornito di apposita specifica sanzione; elemento caratterizzante del matrimonio in quanto la comunione di vita coniugale implica una relazione personale tra gli sposi a carattere esclusivo. di assistenza , morale e materiale. di collaborazione , nell’interesse della famiglia. di coabitazione , presupposto è che i coniugi abbiano fissato di comune accordo la residenza della famiglia ove entrambi sono tenuti a convivere. L’interruzione della convivenza non costituisce violazione dei doveri coniugali se dipende da giusta causa, e cioè tutte le volte in cui la coabitazione sia diventata intollerabile o eccessivamente penosa. Tali obblighi sono di carattere personale ed insuscettibili di coercizione : tuttavia il giudice nel pronunciare la separazione può eventualmente dichiarare qualora gli sia richiesto a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio (dichiarazione di responsabilità che comporta determinate conseguenze sfavorevoli per il coniuge che ne sia colpito, effetti soltanto di ordine patrimoniale e successorio). Il legislatore ha di recente introdotto specifiche misure preventive e sanzionatorie contro la violenza nelle relazioni familiari, attraverso strumenti sia penalistici che civilistici a carico di chi si renda responsabile di violenze ai danni del coniuge o del convivente, c.d. ordini di protezione. La riforma del ‘ 75 operando la parificazione dei coniugi anche sul piano patrimoniale, ha posto dei reciproci obblighi di contribuzione economica per i bisogni della famiglia, in relazione alle sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo di entrambi i coniugi.
6. LA SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI La legge prevede la possibilità di una separazione personale dei coniugi, ossia di una cessazione legalmente sanzionata del loro obbligo di convivere. Essa differisce dal divorzio perché giuridicamente non comporta la cessazione degli effetti del matrimonio, ma cessa il solo obbligo di convivenza, mentre gli altri obblighi di assistenza, collaborazione, sostegno economico vengono ad essere diversamente regolati. La separazione è vista dalla legge come una situazione transitoria, ed il codice si occupa della sola separazione legale. Si può però avere anche una separazione di fatto, ossia una interruzione della convivenza coniugale non sanzionata da alcun provvedimento giudiziale; la separazione di fatto non determina automatiche conseguenze giuridiche. La SEPARAZIONE LEGALE può essere:
prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile o tale da creare pregiudizio all’educazione della prole. Qualora ciò sia possibile il giudice nel pronunciare la separazione può eventualmente dichiarare, ove gli sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione in considerazione del suo comportamento c (dichiarazione di responsabilità che comporta determinate conseguenze sfavorevoli per il coniuge che ne sia colpito, effetti soltanto di ordine patrimoniale e successorio). Qualora uno dei coniugi non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di conservare il precedente tenore di vita il giudice può disporre a favore di questa un assegno di mantenimento (tale assegno non può essere attribuito al coniuge cui sia stata addebitata la responsabilità della separazione, e gli sarà eventualmente riconosciuto soltanto il diritto agli alimenti). Le disposizioni contenute
nella sentenza di separazione possono essere in qualsiasi momento per giustificati motivi essere revocate o modificate dal tribunale.
loro accordi producano effetti giuridici occorre l’omologazione del tribunale; il presidente del tribunale prima di concedere l’ omologazione deve esperire un tentativo di conciliazione. Gli effetti della separazione:
Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell’art. 162 c.c., è costituito dalla comunione dei beni. La scelta del regime patrimoniale della separazione dei beni non può essere frutto di una separazione unilaterale di uno dei coniugi, ma deve essere convenuta mediante un accordo stipulato per atto pubblico o deve risultare dall’atto di celebrazione del matrimonio. Mediante atto pubblico i coniugi possono anche accordarsi per la costituzione di un fondo patrimoniale o per dar luogo ad una comunione convenzionale, ma nessun’altra convenzione è consentita: è fatto divieto di stipulare accordi che in qualsiasi modo diretto o indiretto tendano alla costituzione di beni in dote; ed è altresì vietato e colpito da nullità ogni accordo inteso a derogare ai diritti e ai doveri relativi ai rispettivi oneri di contribuzione previsti dalla legge per effetto del matrimonio. Le convenzioni matrimoniali possono essere stipulate anche dopo il matrimonio ma non possono essere opposte ai terzi se non risultano annotate a margine dell’atto di matrimonio.
11. LA COMUNIONE LEGALE DEI BENI La comunione legale dei beni non è una comunione universale, cioè di tutto quanto appartiene a ciascuno dei coniugi, ma è una comunione che ha per oggetto gli acquisti compiuti in costanza di matrimonio; ovviamente non tutti gli acquisti cadono in comunione. Nell’ambito del regime di comunione si possono distinguere tre categorie di beni: c.d. comunione immediata - i beni che divengono automaticamente oggetto di comunione (contitolarità) dei coniugi fin dal loro acquisto; c.d. comunione de residuo - i beni che cadono in comunione soltanto al momento di un’eventuale scioglimento della comunione stessa; c.d. beni personali - i beni che rimangono in ogni caso di titolarità esclusiva del singolo coniuge. OGGETTO DELLA COMUNIONE IMMEDIATA: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) le aziende gestite da entrambi i coniugi o costituite durante il matrimonio; c) gli utili e gli incrementi delle aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio, ma gestite da entrambi. OGGETTO DELLA COMUNIONE DE RESIDUO: a) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; b) i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi se allo scioglimento della comunione non sono stati consumati; c) i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio; d) gli incrementi dell’azienda costituita precedentemente al matrimonio e gestita da uno solo dei coniugi. È chiaro che la legge in tutte queste ipotesi si riferisce ai risparmi, anche quelli formalmente appartenenti solo al marito o solo alla moglie, devono essere divisi tra entrambi i coniugi al momento in cui si scioglie la comunione qualunque ne sia la causa. BENI PERSONALI: a) i beni di cui prima del matrimonio il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquistati successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione quando nell’atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; f) i beni acquistati con il prezzo del trasferimento di altri beni personali o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato nell’atto dell’acquisto.
L’amministrazione della comunione spetta disgiuntamente ad entrambi i coniugi; tuttavia il compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché la stipula di contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento, e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi. Se uno dei coniugi rifiuta il suo consenso per la stipula di un atto, e questi sia necessario per la famiglia, l’altro coniuge può rivolgersi al giudice per ottenerne l’autorizzazione. Se uno dei coniugi è minore, impedito ad amministrare o ha male amministrato l’altro coniuge più chiedere al giudice di escluderlo dall’amministrazione. gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell’altro coniuge e da questi non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni iscritti in pubblici registri; se invece riguardano beni mobili il coniuge che li ha compiuti senza il consenso dell’altro, è obbligato a ricostituire la comunione nello stato in cui era in precedenza o pagarne l’equivalente. I beni della comunione rispondono: di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto; di tutti i carichi dell’amministrazione; di ogni obbligazione contratta dai coniugi anche separatamente nell’interesse della famiglia; di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi. I creditori particolari dei coniugi non possono soddisfarsi sui beni della comunione se non in quanto i beni personali del loro debitore non siano capienti: in tal caso possono comunque soddisfarsi sui beni della comunione limitatamente al valore della quota del loro debitore ossia della metà; rispetto ad essi i creditori della comunione sono sempre preferiti. I creditori della comunione possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascun coniuge quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti gravanti su di essa. 11.1. SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE Si scioglie per effetto di una della seguenti cause: a) morte di uno dei coniugi; b) sentenza di divorzio; c) dichiarazione di assenza o morte presunta di uno dei coniugi; d) annullamento del matrimonio (che in relazione allo scioglimento opera dunque ex nunc); e) separazione personale legale dei coniugi; f) fallimento di uno dei coniugi; g) convenzione tra i coniugi; h) separazione giudiziale dei beni. La separazione giudiziale dei beni può essere pronunciata dal tribunale, a richiesta di uno dei coniugi quando ricorra una delle seguenti cause:
Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelle inerenti la gestione straordinaria, gli indirizzi produttivi e la cessazione dell’impresa, devono essere adottate a maggioranza dei familiari che partecipano all’impresa stessa. Tuttavia è da ritenere che si tratti solo di un consenso a maggioranza dei familiari che prestano il loro lavoro nell’impresa o nella famiglia, a decisioni che soltanto l’imprenditore è legittimato ad assumere, di conseguenza secondo l’opinione prevalente l’atto eventualmente compiuto dall’imprenditore nonostante il volere contrario della maggioranza dei familiari partecipanti all’impresa rimane valido ed efficace nei rapporti con i terzi. Il diritto di partecipazione è intrasferibile a meno che sia ceduto a favore di un altro familiare con il consenso di tutti i partecipanti. In caso di cessazione della prestazione di lavoro ed in caso di alienazione dell’azienda, il diritto di partecipazione spettante ai familiari dell’imprenditore può essere liquidato in danaro. I partecipanti hanno diritto di prelazione sull’azienda in caso di cessione o di divisione ereditaria. Un recente indirizzo della Cassazione ha ritenuto applicabile a favore del partecipante all’impresa familiare anche il diritto di riscattare l’azienda dalle mani del terzo acquirente qualora il titolare abbia proceduto all’alienazione senza consentire ai familiari l’esercizio del diritto di prelazione. Le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura continuano ad essere regolate dagli usi, a condizione che questi non siano in contrasto col le disposizioni dell’art. 230-bis c.c..
16. LA DOTE In passato la dote era rappresentata da quei beni che mediante un atto solenne la moglie o altri per essa, apportava al marito per sostenere i pesi del matrimonio, poiché sul marito ricadeva l’onere di mantenere la moglie. Con l’introduzione del regime di assoluta uguaglianza tra i coniugi anche in relazione al dovere di sostenere gli oneri economici della famiglia, l’istituto della dote ha perso di ogni significato e la riforma ha stabilito un rigoroso divieto di costituzione di dote. Per le doti costituite anteriormente all’entrata in vigore della riforma, queste continuano ad essere disciplinate dalle norme anteriori. LA FILIAZIONE LEGITTIMA 17. NOZIONE DI FILIAZIONE LEGITTIMA Il figlio è legittimo quando è stato concepito da genitori uniti in matrimonio (conta il concepimento in costanza di matrimonio, e non quello della nascita). È invece naturale quando è stato concepito da genitori che non sono sposati tra loro. Quali presupposti dello status di figlio legittimo: occorre che il figlio sia nato da madre coniugata all’epoca del concepimento; occorre che sia stato concepito ad opera del marito della madre. La legge interviene con due presunzioni: presunzione di concepimento in costanza di matrimonio (art. 232 c.c.) - (fondata sulla durata della gestazione che normalmente non è inferiore a 180 gg e non è superiore a 300 gg) si stabilisce che deve ritenersi concepito durante il matrimonio il figlio nato dopo che siano trascorsi 180 gg dalla celebrazione delle nozze e non dopo che siano trascorsi 300 gg dall’eventuale scioglimento o annullamento del matrimonio. paternità del marito (art. 231 c.c.) - (fondata sulla considerazione che di regola il padre del figlio nato da donna coniugata è proprio il marito della madre) si stabilisce che se il figlio è stato concepito in costanza di matrimonio il padre, salvo la possibilità di esperire un’azione di disconoscimento della paternità, deve ritenersi che sia il marito della madre. La presunzione di paternità non opera se il figlio sia nato decorsi 300 gg dalla pronuncia o omologazione della separazione personale dei coniugi, oppure dalla data in cui i coniugi sono stati autorizzati dal giudice a vivere separati in pendenza di un giudizio di separazione, divorzio o annullamento. Se il figlio nasce dopo le nozze ma prima che siano trascorsi 180 gg dalla celebrazione del matrimonio è chiaro che è stato concepito prima delle nozze; ciò nonostante la legge stabilisce che il figlio è ugualmente reputato legittimo, ma entrambi i coniugi possono agire per il disconoscimento della paternità. Lo status di figlio legittimo si prova con l’ atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile. Ai fini della redazione dell’atto di nascita l’ufficiale di stato civile raccoglie la dichiarazione di coloro che sono tenuti a denunciare la nascita (genitori, procuratore speciale, medico, persona che abbia assistito al parto) ed accerta che sia effettivamente avvenuta mediante l’attestazione di nascita rilasciata dalla struttura sanitaria dove è avvenuto il parto. L’atto di nascita indica le generalità dei genitori; se la madre non consente ad essere nominata
nell’atto di nascita le presunzioni degli artt. 231-232 c.c. non potranno operare e il figlio non potrà acquisire lo status di figlio legittimo. Qualora eccezionalmente manchi l’atto di nascita lo stato di figlio legittimo potrà essere dimostrato mediante il possesso continuo dello stato di figlio legittimo , ossia tale espressione sta ad indicare che una persona è sempre stata considerata come figlio legittimo di quei genitori. Affinché si possa parlare di possesso di stato debbono concorrere i seguenti elementi:
devono essere destinati dai genitori al mantenimento della famiglia e all’istruzione ed educazione dei figli. Il giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio; può anche per gravi motivi ordinare l’allontanamento del figlio dalla residenza familiare oppure l’allontanamento del genitore o del convivente responsabile dei maltrattamenti. Qualora invece gli abusi e i maltrattamenti non siano così gravi da determinare la decadenza dalla potestà, il giudice può adottare i provvedimenti che ritiene più opportuni. Il genitore che sia stato dichiarato decaduto può essere reintegrato nella potestà quando siano cessate le ragioni che avevano portato alla decadenza.
21. LA TUTELA DEI MINORI Se entrambi i genitori sono morti o per altre cause non possono esercitare la potestà sui figli, si apre la tutela. Organi della tutela sono il giudice tutelare, il tutore e il protutore, nominati dal giudice tutelare. Il tutore ha la cura della persona del minore, lo rappresenta in tutti gli atti civili e ne amministra i beni; il protutore rappresenta il minore nei casi in cui l’interesse di questo è in opposizione con quello del tutore, e in via conservativa ed urgente, si occupa del minore quando il tutore è venuto a mancare o ha abbandonato l’ufficio. Anche la tutela come la potestà dei genitori è un complesso di poteri, più ristretti ovviamente di quelli che spettano ai genitori. Il tutore deve procedere all’inventario dei beni del minore, provvedere alla sua educazione ed istruzione; non può compiere atti di straordinaria amministrazione senza l’autorizzazione del giudice tutelare ed atti di alienazione senza l’autorizzazione del tribunale. Quando cessa dalle funzioni il tutore deve renderne conto. Le azioni del minore contro il tutore e quelle del tutore contro il minore relative alla tutela, si prescrivono in 5 anni decorrenti in genere dalla cessazione della tutela. L’ADOZIONE La disciplina dell’adozione dei minori si trova oggi in una legge speciale fuori dal c.c., la l. n. 184/1983 che di recente è stata riformata dalla l. n. 149/2001 denominata “Diritto del minore ad una famiglia”. Nel c.c. è stata conservata la sola disciplina dell’adozione tradizionale riservata alle persone maggiori d’età. 22. L’ADOZIONE DEI MINORI Il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia, contesto privilegiato per lo sviluppo della personalità del bambino; pertanto l’adozione non può che rappresentare un rimedio eccezionale a situazioni di emergenza, utilizzabile quando non siano accessibili altri strumenti di tutela nell’ambito della famiglia di origine. La riforma del 2001 ha precisato che le condizioni di indigenza di una famiglia non possono essere di ostacolo all’esercizio del diritto del minore alla propria famiglia. L’adozione del minore è consentita a favore dei minori dichiarati in stato di adottabilità, dichiarazione che è emessa nei confronti dei minori che si trovino in situazione di abbandono: questa ricorre quando il minore sia privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi. Non si considera sussistente lo stato di abbandono in presenza di una causa di forza maggiore che impedisca ai genitori di svolgere la normale funzione educativa, purché si tratti di una situazione a carattere transitorio. Lo stato di adottabilità è dichiarato dal tribunale dei minorenni, il quale d’ufficio o dietro segnalazione interviene con una complessa procedura al termine della quale emette la dichiarazione in questione (dichiarazione di adottabilità). Requisiti degli adottanti:
23. L’ADOZIONE INTERNAZIONALE La materia è stata interamente rivista a seguito della Convenzione dell’Aja firmata nel 1993. Si tende a favorire e sostenere la permanenza dei minori nei Paesi d’origine applicando il c.d. principio di sussidiarietà, ossia che l’intervento di un’adozione internazionale sia consentita solo quando si riveli impraticabile una soluzione locale. In ogni caso l’adottabilità del minore deve essere dichiarata dall’Autorità del Paese d’origine. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituita un’apposita Commissione per le adozioni internazionali che ha varie funzioni di organizzazione e controllo. Vi sono poi tutta una serie di enti autorizzati che svolgono senza finalità di lucro, attività di assistenza alle coppie aspiranti all’adozione. Le coppie residenti in Italia interessate ad accedere all’adozione internazionale devono presentare una dichiarazione di disponibilità al tribunale per i minorenni il quale dovrà emettere un decreto di idoneità all’adozione. Ottenuto il decreto gli aspiranti adottanti devono conferire incarico ad uno degli enti autorizzati, a curare la procedura di adozione: svolge le pratiche del caso presso il Paese di origine dell’adottando, cura l’incontro del minore con la coppia aspirante all’adozione e svolge le ulteriori formalità necessarie per l’ingresso del minore in Italia ai fini dell’adozione. 24. L’AFFIDAMENTO DI MINORI L’affidamento consiste in un rimedio di carattere temporaneo ad una situazione nella quale un minore si venga a trovare, nonostante gli interventi pubblici di sostegno alla famiglia. Non ricorrendo tuttavia quella situazione definitiva ed irrimediabile che costituisce il presupposto dell’adozione, il minore viene dato in custodia a qualcuno che deve prendersi cura di lui, provvedendo alle sue necessità materiali e morali, in vista di un futuro ed auspicato reinserimento del minore nella famiglia di origine. Il minore viene affidato ad una famiglia preferibilmente con figli minori o anche a persona singola; laddove ciò non sia possibile può essere inserito in una comunità di tipo familiare o infine in un istituto di assistenza. La procedura che conduce all’affidamento varia a seconda che i genitori abbiano prestato o meno consenso all’affidamento: nel primo caso è disposto dal servizio sociale locale e reso esecutivo dal giudice tutelare; nel secondo caso è disposto dal tribunale per i minorenni. Il provvedimento di affidamento deve essere motivato e precisare modi, esercizio, poteri e così via. Deve indicare anche la durata dell’affidamento che non può essere superiore ai 2 anni ed è prorogabile dal tribunale per i minorenni. L’affidamento cessa con un provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, quando sia venuta meno la situazione di temporanea difficoltà o quando la prosecuzione di esso possa arrecare pregiudizio al minore. Poteri e doveri degli affidatari sono:
questi può essere inserito nella casa coniugale se già convivente con il genitore che lo aveva riconosciuto, oppure se il coniuge ne conosceva l’esistenza o concede il suo consenso; in ogni caso è necessario anche il consenso dell’altro genitore naturale.
28. LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA’ E MATERNITA’ NATURALE Se i genitori non hanno provveduto al riconoscimento il figlio può agire in giudizio per esperire l’ AZIONE DI DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITÀ O MATERNITÀ NATURALE (art. 269 c.c.), mediante la quale ottenere l’accertamento del rapporto di filiazione e la conseguente attribuzione dello status che spetta al figlio naturale riconosciuto; fin quando il figlio è minorenne l’azione può essere intentata per lui dal genitore che lo abbia già riconosciuto o dal tutore. La riforma del ’75 ha stabilito che l’azione di dichiarazione giudiziale sia di paternità che di maternità può essere liberamente esperita, tranne nel caso in cui non è ammesso neppure il riconoscimento, ossia quando si tratti di persona che risultano figli legittimi o legittimati di altri genitori. La prova della filiazione può essere data con ogni mezzo e dunque anche in via indiretta o per mezzo di presunzioni. Mentre la prova della maternità è agevole ed è sufficiente dimostrare che colui che pretende di essere il figlio di una donna sia la stessa persona che fu da questa partorita; la prova della paternità non è altrettanto semplice. Per la legge non costituiscono prova della paternità naturale la sola dichiarazione della madre circa il presunto padre, e la sola esistenza di rapporti sessuali tra la madre ed il presunto padre all’epoca del concepimento. Oggi in concreto l’accertamento della paternità quasi sempre viene dato sulla base di prove ematologiche o genetiche, ossia sulla base dell’analisi del sangue e delle caratteristiche genetiche del figlio e del presunto padre. Se il presunto genitore si rifiuta di prestarsi alle indagini ematologiche e genetiche non può esservi costretto, però secondo la giurisprudenza il giudice può trarre dal rifiuto un elemento atto a concorrere insieme ad altre fonti di prova, a fondare il convincimento del giudice circa la fondatezza della domanda. L’azione può essere intentata dal figlio o nel suo interesse dal genitore che esercita su di lui la potestà, oppure previa autorizzazione giudiziale dal tutore. Se il figlio è ultrasedicenne deve prestare il proprio consenso alla promozione o prosecuzione dell’azione. L’azione è imprescrittibile per il figlio; in caso di morte dell’interessato, può essere proseguita o promossa dai suoi discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti entro 2 anni dalla sua morte. L’azione deve essere proposta nei confronti del presunto genitore, o in mancanza di lui nei confronti dei suoi eredi. La sentenza che dichiara la paternità o la maternità giudiziale produce gli stessi effetti del riconoscimento spontaneo. Tuttavia il giudice può anche dare i provvedimenti che stima utili per garantire il mantenimento, l’istruzione e l’educazione del figlio e per la tutela degli interessi patrimoniali. 29. I FIGLI NATURALI NON RICONOSCIUTI O NON RICONOSCIBILI Il figlio naturale non riconosciuto , e la cui filiazione non sia stata neppure dichiarata giudizialmente, non è per il diritto figlio dei suoi genitori naturali, rispetto ai quali è un estraneo. Il riconoscimento o la dichiarazione giudiziale potrebbero sopravvenire in qualsiasi momento, anche dopo la morte del figlio o del genitore, ma fin quando non sopravvenga l’atto in sé non si ha la costituzione dello status di figlio naturale e non è possibile giuridicamente parlare di una filiazione. Il figlio naturale può anche essere non riconoscibile , ipotesi che è ora limitata al solo caso dei figli incestuosi di genitori in mala fede: si definiscono incestuosi i figli nati da genitori tra i quali al tempo del concepimento esisteva un rapporto di parentela anche soltanto naturale, in linea retta all’infinito ed in linea collaterale nel secondo grado (fratelli), oppure un vincolo di affinità in linea retta (suocero nuora), (art. 251 c.c.). Mentre le prime due ipotesi attengono alla relazione biologica tra le persone e quindi sono situazioni permanenti, la terza (vincolo di affinità) dipende dall’esistenza di un valido matrimonio per cui il divieto di riconoscimento viene meno nel caso in cui il matrimonio dal quale deriva l’affinità sia stato dichiarato nullo. Inoltre il riconoscimento è consentito quando i genitori al tempo del concepimento ignoravano l’esistenza del vincolo di parentela o affinità; se uno solo dei genitori era in buona fede il riconoscimento è consentito a lui soltanto. Il riconoscimento nei casi in cui è consentito dalla legge deve essere autorizzato dal giudice avendo riguardo all’interesse del figlio e alla necessità di evitargli qualsiasi pregiudizio. Attualmente dunque è ammissibile l’accertamento giudiziale della filiazione
naturale anche incestuosa mentre è tuttora inibito un atto di riconoscimento da parte dei genitori dei figli incestuosi. Con la proposizione dell’azione e l’eventuale sentenza di dichiarazione giudiziale della paternità o maternità naturale, i figli incestuosi possono ottenere gli stessi effetti del riconoscimento spontaneo. Al figlio naturale non riconoscibile spettano anche diritti successori purché ovviamente sia data la prova del rapporto di filiazione con il defunto. L’art. 279 c.c. stabilisce che in ogni caso in cui non può proporsi l’azione per la dichiarazione giudiziale della paternità o maternità, il figlio naturale può agire per ottenere il mantenimento, l’istruzione e l’educazione. Secondo un orientamento i diritti che gli artt. 279, 580 (diritti dei figli naturali non riconoscibili) e 594 (assegno ai figli naturali non riconoscibili) c.c. concedono ai figli naturali non riconoscibili possono essere rivendicati pure dai figli naturali non riconosciuti.
30. LA LEGITTIMAZIONE Con la legittimazione il figlio nato fuori dal matrimonio acquista la qualità di figlio legittimo, art. 280 c.c.. La legittimazione ha perduto parte della sua importanza (data la quasi completa equiparazione tra la posizione del figlio naturale riconosciuto o dichiarato e quella del figlio legittimo), occorre però tenere presente che con l’attribuzione dello status di legittimità si instaura un rapporto pienamente rilevante non soltanto tra il genitore ed il proprio figlio, ma anche tra quest’ultimo e gli altri componenti della famiglia legittima, il che assume rilevanza soprattutto in sede successoria in quanto la successione ex lege tra collaterali è prevista soltanto nell’ipotesi in cui il rapporto di parentela risulti da filiazione legittima. Non possono essere legittimati i figli che non possono essere riconosciuti, mentre possono essere legittimati pure i figli premorti a favore dei loro discendenti. La legittimazione può avvenire per matrimonio successivo dei genitori naturali o per provvedimento del giudice: nella prima ipotesi la legittimazione si verifica automaticamente nel caso si sposino tra loro i genitori che abbiano entrambi riconosciuto il figlio, oppure lo riconoscono dopo essersi sposati. La legittimazione può essere concessa dal giudice (tribunale per i minorenni) soltanto se ciò corrisponde agli interessi del figlio e concorrano le seguenti condizioni: 1) che sia domandata dai genitori o almeno da uno di essi; 2) che vi sia l’impossibilità o un gravissimo ostacolo a legittimare il figlio per susseguente matrimonio; 3) che vi sia l’assenso dell’altro coniuge se il richiedente sia sposato e non legalmente separato; 4) che vi sia il consenso del figlio legittimando se ultrasedicenne oppure se è minore di tale età occorre il consenso dell’altro genitore o di un curatore speciale salvo che il figlio sia già riconosciuto. Se vi sono figli legittimi o legittimati del genitore che ha chiesto di far luogo alla legittimazione questi se sedicenni devono essere previamente sentiti. La legittimazione giudiziale può essere richiesta pure dal figlio qualora il genitore sia morto dopo aver espresso in un testamento o in un atto pubblico la volontà di legittimarlo, se sussisteva un’impossibilità o un gravissimo ostacolo a procedere alla legittimazione mediante matrimonio tra i genitori naturali. In questo caso la domanda deve essere comunicata agli ascendenti, discendenti e coniuge del genitore premorto, nei cui confronti si chiede la legittimazione; se mancano questi la domanda deve essere comunicata a due tra i parenti entro il 4° grado. 31. L’OBBLIGAZIONE DEGLI ALIMENTI Il gruppo familiare crea il dovere della reciproca assistenza e della solidarietà in relazione ai bisogni essenziali per la vita. Pur avendo per oggetto una prestazione di ordine patrimoniale, l’ obbligazione legale degli alimenti ha come presupposto specifico lo stato di bisogno del creditore indipendentemente dalle ragioni che hanno determinato lo stato medesimo, artt. 433 e ss. del c.c.; l’obbligazione non sorge se la persona non si trova in tale stato. Il diritto agli alimenti è condizionato all’obbligo del lavoro ed è quindi legato alla prova da parte di chi li chiede (alimentando), dell’impossibilità di provvedere al proprio mantenimento; l’avente diritto non è però tenuto ad un lavoro non confacente alla sua posizione sociale. La misura degli alimenti è proporzionata al bisogno dell’alimentando e