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diritto privato appunti, Appunti di Diritto Privato

appunti di diritto privato

Tipologia: Appunti

2013/2014

Caricato il 17/05/2014

luderica
luderica 🇮🇹

4.4

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8 documenti

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capacità giuridica e capacità d'agire, minore, responsabilità genitoriale, emancipazione, tutela,
curatela, cause modicative della capacità di agire e protezione dell'incapace(interdizione
giudiziale, inabilitazione, amministrazione di sostegno), interdizone legale, diritti della personalità,
enti del libro I del codice civile (associazioni, fondazioni, comitati).
NEGOZIO GIURIDICO – CONTRATTO citazione corretta degli articoli del codice – requisiti del contratto (art. 1325) -
annullamento e annullabilità del contratto - risoluzione del contratto, i vari tipi di adempimento, RISOLUZIONE PER
INADEMPIMENTO - la mora del creditore e debitore, gli atti prenegoziali, rescissione di un contratto - responsabilità
extracontrattuale - art 1444 (convalida del contratto) ,
IL RAPPORTO OBBLIGATORIO - OBBLIGAZIONI e FONTI- LE OBBLIGAZIONI CHE DERIVANO DALL’ORDINAMENTO
GIURIDICO (legge) – OBBLIGAZIONI SOLIDALI - MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSE
DALL'ADEMPIMENTO; art 2043 (risarcimento per fatto illecito)
- l'illecito nel diritto privato (ampliamento continuo e ricerca dei diritti tutelabili dall'ordinamento);
- dolo, categorie, l'inuenza, l'azione, il dolo del 3°;
- i legittimari;
- l'adempimento esatto nel dettaglio (termine, luogo, la persona del debitore);
- quando il debitore può anticipare la prestazione;
- DIRITTI REALI E PERSONALI DI GODIMENTO i singoli contratti (dovevo parlare di supercie) ma l'assistente può
scegliere per cui preparate bene i singoli contratti, specialmente i diritti reali di godimento sul bene altrui;
- cos'è la forma;
- violenza compulsiva e vis absoluta (perché quest'ultima è sanzionata con la nullità del negozio giuridico).
TESTAMENTO ( e i vari tipi ), successioni (vari tipi), ACCETTAZIONE DELL'EREDITA'CON BENEFICIO, le donazioni.
usucapione, il possesso e detenzione dierenze - IL DIRITTO DI PROPRIETA’ – AZIONI A DIFESA DELLA
PROPRIETA’ – MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA'- ATTI DI EMULAZIONE – MODI DI ACQUISTO DELLA
PROPRIETA
LE AZIONI DI NUNCIAZIONE
LA RISOLUZIONE GIUDIZIALE COMPRAVENDITA D'INVENTARIO
"l'azione di rivendicazione del proprietario".
CAPACITA’ GIURIDICA e CAPACITA’ DI AGIRE
INTERDIZIONE – INABILITAZIONE - EMANCIPAZIONE
INCAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE - l'incapacità naturale.
INFERMITA' MENTALE E MANCANZA DI CAPACITA' NATURALE NEL CONTRATTO;
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capacità giuridica e capacità d'agire, minore, responsabilità genitoriale, emancipazione, tutela, curatela, cause modificative della capacità di agire e protezione dell'incapace(interdizione giudiziale, inabilitazione, amministrazione di sostegno), interdizone legale, diritti della personalità, enti del libro I del codice civile (associazioni, fondazioni, comitati).

NEGOZIO GIURIDICO – CONTRATTO citazione corretta degli articoli del codice – requisiti del contratto (art. 1325) - annullamento e annullabilità del contratto - risoluzione del contratto, i vari tipi di adempimento, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - la mora del creditore e debitore, gli atti prenegoziali, rescissione di un contratto - responsabilità extracontrattuale - art 1444 (convalida del contratto) , IL RAPPORTO OBBLIGATORIO - OBBLIGAZIONI e FONTI- LE OBBLIGAZIONI CHE DERIVANO DALL’ORDINAMENTO GIURIDICO (legge) – OBBLIGAZIONI SOLIDALI - MODI DI ESTINZIONE DELLE OBBLIGAZIONI DIVERSE DALL'ADEMPIMENTO; art 2043 (risarcimento per fatto illecito)

  • l'illecito nel diritto privato (ampliamento continuo e ricerca dei diritti tutelabili dall'ordinamento);
  • dolo, categorie, l'influenza, l'azione, il dolo del 3°;
  • i legittimari;
  • l'adempimento esatto nel dettaglio (termine, luogo, la persona del debitore);
  • quando il debitore può anticipare la prestazione;
  • DIRITTI REALI E PERSONALI DI GODIMENTO i singoli contratti (dovevo parlare di superficie) ma l'assistente può scegliere per cui preparate bene i singoli contratti, specialmente i diritti reali di godimento sul bene altrui;
  • cos'è la forma;
  • violenza compulsiva e vis absoluta (perché quest'ultima è sanzionata con la nullità del negozio giuridico). TESTAMENTO ( e i vari tipi ), successioni (vari tipi), ACCETTAZIONE DELL'EREDITA'CON BENEFICIO, le donazioni. usucapione, il possesso e detenzione differenze - IL DIRITTO DI PROPRIETA’ – AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA’ – MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA'- ATTI DI EMULAZIONE – MODI DI ACQUISTO DELLA PROPRIETA’ LE AZIONI DI NUNCIAZIONE LA RISOLUZIONE GIUDIZIALE COMPRAVENDITA D'INVENTARIO "l'azione di rivendicazione del proprietario". CAPACITA’ GIURIDICA e CAPACITA’ DI AGIRE INTERDIZIONE – INABILITAZIONE - EMANCIPAZIONE INCAPACITA’ DI INTENDERE E DI VOLERE - l'incapacità naturale. INFERMITA' MENTALE E MANCANZA DI CAPACITA' NATURALE NEL CONTRATTO;

Oggetto : Il diritto privato in generale, le sue fonti e i mezzi di

studio. La codificazione

"Le fonti del diritto - Interpretazione dei testi normativi; applicazione delle norme" cosa si intende per fonte del diritto ; come si classificano le fonti ; qual è la funzione della codificazione. Lo Stato regola l'attività dei singoli e dei gruppi, che compongono la società civile, mediante norme di condotta. Le norme di condotta esprimono le esigenze fondamentali della vita civile; tali norme sono le c.d. norme giuridiche , il cui complesso costituisce l'ordinamento giuridico. Le norme di condotta si differenziano dalle altre norme sociali ( religiose, di costume, morali , ecc) in quanto hanno carattere coattivo, cioè lo Stato, a mezzo dei suoi organi, può imporre coattivamente la osservanza che se trasgredita comporta l'applicazione, nelle varie forme previste dall'ordinamento, di sanzioni. Caratteristica fondamentale della norma è:

  • la generalità, perché è un comando rivolto a tutti;
  • l'astrattezza, in quanto non prevede una situazione concreta, ma contiene la previsione astratta di una situazione tipo detta fattispecie. Altro aspetto importante è la differenza tra diritto oggettivo e soggettivo

Per diritto oggettivo si intende la regola a cui il singolo deve uniformare la sua condotta ,

per diritto soggettivo si intende la facoltà che al singolo deriva dalla norma.

Il diritto oggettivo si divide in due grandi sistemi di norme che costituiscono il diritto pubblico e il diritto privato. Il diritto pubblico è quel complesso di norme che regolano in modo diretto gli interessi collettivi e i rapporti tra cittadini e lo Stato, il diritto privato è costituito invece da quelle norme che regolano i rapporti tra i singoli. Il diritto pubblico si articola in : diritto costituzionale amministrativo penale processuale Il diritto privato si articola in : diritto civile commerciale agrario del lavoro. In merito alla materia oggetto di studio attualmente si rileva che le norme del diritto privato sono contenute in gran parte nel codice civile datato 1942. Il codice è costituito da sei libri preceduti da una parte chiamata preleggi e da una parte finale relativa all'attuazione dello stesso. Il codice è cosi articolato : Libro Primo “delle persone e famiglia”; Libro Secondo “successione”; Libro Terzo “proprietà” ; Libro Quarto “obbligazioni”; Libro Quinto “lavoro”; Libro Sesto “tutela dei diritti”. Dalla lettura delle intestazioni dei singoli Libri emerge chiaramente che il codice civile ricomprende tutte le tematiche di cui si compone l'intero diritto civile. FONTI DI PRODUZIONE E DI COGNIZIONE

La differenza sostanziale fra fonti di produzione e quelle di cognizione è che le prime servono a produrre le leggi, mentre le seconde servono a far conoscere queste leggi alla popolazione. Le fonti normative producono diritto, le fonti di cognizione semplicemente documentano norme già esistenti.

Il Diritto Pubblico riguarda solo i rapporti ai quali partecipa lo Stato o altro ente pubblico, quali enti dotati di sovranità. E' il sistema di norme che regola i presupposti, le forme e i modi di esercizio della sovranità. In particolare regola: a) L'organizzazione dello Stato, cioè i modi di formazione, la composizione e le attribuzioni dei suoi apparati legislativi, esecutivi e giudiziari; e l'organizzazione degli altri enti pubblici. b) I rapporti autoritativi, cioè basati sull'esercizio di poteri sovrani, che lo Stato o altro ente pubblico stabilisce con singoli individui o con enti. Il diritto pubblico si articola a sua volta in: Diritto costituzionale (diritto generale dello Stato diretto allo studio della Costituzione); Diritto amministrativo (riguarda l'organizzazione e l'attività degli organi statali e degli enti pubblici minori; la cosiddetta Pubblica Amministrazione); Diritto penale (regola la potestà punitiva dello Stato; stabilisce quali fatti costituiscono reato e quali pene si possono applicare a che li commette); Diritto processuale, distinto in civile, penale e amministrativo (ha per oggetto l'ordinamento giudiziario e la funzione giurisdizionale, ovvero l'attività dei giudici di applicazione del diritto ai casi concreti).

Il diritto privato si suddivide in: Diritto

civile (si occupa delle persona, della famiglia, delle successioni, della proprietà, delle obbligazioni, dei contratti e della tutela dei diritti) Diritto commerciale (che regola l'impresa e l'imprenditore, i titoli di credito, il fallimento...) Diritto del lavoro (che si occupa dei rapporti di lavoro subordinato) Diritto agrario (che regola i rapporti giuridici connessi all'esercizio delle attività agricole). La parola "diritto" ha un doppio significato: in senso OGGETTIVO per indicare le norme giuridiche, ossia le norme che prescrivono agli individui dati comportamenti;

in senso SOGGETTIVO (è un interesse protetto dal diritto oggettivo) per indicare la pretesa di un soggetto a che altri assumano il comportamento prescritto da una norma, nel proprio interesse. Entro la categoria dei diritti soggettivi si distinguono due grandi sottocategorie: - i diritti assoluti , riconosciuti ad un soggetto nei confronti di tutti: diritti reali (diritti assoluti sulle cose, es. la proprietà) e diritti della personalità (diritti assoluti riconosciuti a tutela della persona umana, es. diritto alla vita, al nome, alla riservatezza..) - i diritti relativi , che spettano ad un soggetto nei confronti di una o più persone determinate: diritti di credito (riguardano prestazioni avente valore economico) e diritti di famiglia (fra i componenti la famiglia non aventi valore economico).

L'ORDINAMENTO GIURIDICO è l'insieme di norme giuridiche prodotte da un gruppo sociale che mirano a regolare e organizzare la vita di tale gruppo. Lo Stato è un ordinamento giuridico a fini generali, dotato di potere sovrano nell'ambito del proprio territorio.

La NORMA GIURIDICA , è l'unità elementare del sistema del diritto. E' un comando formulato in termini generali e astratti rivolto agli uomini, imponendo o proibendo loro dati comportamenti. E' un precetto generale in quanto non si riferisce ad una singola persona ma ad una serie di persone; è astratto perché non riguarda fatti concreti ma una serie ipotetica di fatti. Sono inoltre regole precostituite per la soluzione di conflitti, ovvero create prima del loro insorgere e per l'eventualità che insorgano. Il grado di generalità e astrattezza delle norme giuridiche può essere più o meno elevato. Il più alto grado è raggiunto dalle norme che si rivolgono a chiunque o che si riferiscono a qualunque fatto; sono le norme di diritto comune o di diritto generale.

Quelle con limitato grado di generalità e astrattezza sono le norme di diritto speciale che

testo normativo si ha, più tardi, con la Costituzione del '48, che d'altro canto segna il passaggio da una visione patrimonialistica del diritto ad una chiara e diversa visione personalistica che pone, appunto, la persona al centro dell'ordinamento. La Costituzione italiana riconosce e garantisce i diritti involabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art.2 ). Questa norma è particolarmente importante perché si pone come "una clausola generale di tutela della persona umana". Essa esprime l'esigenza di una "tutela integrale della persona" e di un "principio generale di tutela della dignità umana". Una parte della dottrina nega che sia possibile parlare di una pluralità di diritti inviolabili e ritiene che sia piuttosto possibile ravvisare "un solo diritto della personalità" avente ad oggetto la persona umana come valore unitario e indivisibile. La dottrina prevalente, tuttavia, propende per la tesi della "pluralità" dei diritti della personalità affermandosi che, in verità, esistono diversi interessi fondamentali dell'uomo e che la diversità di questi interessi diversifica il contenuto e la disciplina dei singoli diritti e pone un problema di gerarchia per la soluzione di conflitti tra interesse ed interesse. Sono diritti della personalità : il diritto al nome, il diritto all'immagine, il diritto alla libertà personale, il diritto alla salute, il diritto all'onore ed altri ancora. Occorre, anzi, subito evidenziare che il catalogo dei diritti della personalità è in continua espansione corrispondentemente all'ampliarsi della sfera della dignità umana meritevole di protezione. D'altro canto la presenza nel nostro ordinamento di una clausola generale come quella contenuta nell'art. 2 della Costituzione, ha consentito alla giurisprudenza di riconoscere giuridica protezione a diritti non menzionati in alcun testo normativo. E'stato così individuato un diritto all'identità personale, distinto e autonomo rispetto al diritto al nome e all'onore, inteso come diritto a che non sia travisata la propria immagine politica, sociale ed etica con l'attribuzione di azioni non compiute dal soggetto o di

convinzioni da lui non professate. La giurisprudenza ha altresì riconosciuto, distinto dal diritto all'immagine, un generale diritto alla riservatezza ossia il diritto a che non siano divulgati con la stampa, la televisione ed altri strumenti di comunicazione di massa, fatti attinenti alla vita privata della persona, anche se di per sé veri e non lesivi della sua dignità. Tuttavia, l'esigenza di tutela della riservatezza è andata aumentando a seguito della diffusione degli strumenti della tecnologia informatica che consentono la raccolta, selezione e percezione di innumerevoli dati, ciò potendo tradursi in definitiva in gravi minacce alla riservatezza dei soggetti. Così per regolamentare il trattamento dei dati personali entro limiti compatibili col rispetto della persona è intervenuto il legislatore con la legge 1996/675 sulla "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali". Questa disciplina è , poi, confluita con qualche modifica nel "Codice in materia di protezione di dati personali" entrato in vigore il 1° gennaio 2004 ed approvato con d.lgs. 196/2003 , il quale ha espressamente proclamato l'esistenza nel nostro ordinamento del diritto alla protezione dei dati personali.

Oggetto : Diritti della personalità- approfondimento

I diritti della Personalità si classificano tra i diritti assoluti, cioè diritti protetti nei confronti di tutti. Sono inoltre diritti indisponibili: cioè diritti che il loro titolare non può alienare, ai quali non può rinunciare; e imprescrittibili: cioè diritti che non si prescrivono, che non si estinguono per il loro non uso prolungato nel tempo. Ad essi la costituzione fa riferimento nell'art. 2 <<La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità>>, dalla nascita fino al momento della morte. Alcuni di questi diritti sono previsti dal Codice civile, altri dal Codice penale, altri

giuridiche (e alle associazioni non riconosciute), con riferimento alla loro denominazione. Il diritto all'immagine , spetta al soggetto che si sia visto ledere tale diritto attraverso la pubblicazione o la diffusione con ogni mezzo dell'immagine del proprio volto o della propria persona senza il proprio consenso;salvo che non si tratti di persona nota (attori, politici..) oppure che l'immagine sia stata pubblicata nel contesto di un avvenimento svoltosi in pubblico, sempre che la pubblicazione non rechi pregiudizio alla dignità della persona. Il diritto all'identità personale e sessuale Il diritto all'identità personale consiste nel diritto di ogni soggetto di non vedere distorta la propria immagine politica, etica o sociale con l'attribuzione di azioni non compiute dal soggetto o di convinzioni da lui non professate anche se non lesive della propria reputazione. Il diritto all'identità sessuale , dalla legge n.164 del 1982 è previsto il diritto di vedersi riconosciuta l'identità sessuale desiderata, richiedendo al tribunale l'autorizzazione al compimento di un intervento chirurgico per il cambiamento di sesso. Infine il tribunale ordinerà all'ufficiale dello stato civile di rettificare il nome, attribuendone uno conforme al proprio sesso. Il diritto alla riservatezza , diritto a che non siano divulgati, con i vari strumenti di comunicazione di massa, fatti attinenti la vita privata della persona, anche se di per sé veri e non lesivi della sua dignità. Tale diritto è anche penalmente protetto nei casi di intercettazione di comunicazioni telefoniche o telegrafiche. Regole più severe riguardano la diffusione delle notizie cosiddette sensibili , ovvero quelle concernenti, la vita sessuale o lo stato di salute dei soggetti, la sua origine razziale, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti e sindacati... Il trattamento di tali notizie da parte dei privati richiede il consenso scritto dell'interessato e

l'autorizzazione del Garante per la protezione dei dati personali; da parte dei soggetti pubblici occorre un'espressa disposizione di legge. L'interessato che subisca danno per l'altrui trattamento dei suoi dati personali ha diritto al risarcimento. A tutti auguro una buona lettura e ricordo che resto in attesa di vostre riflessioni sul tema.

Oggetto : Lezione n. 2: Le persone giuridiche

Nel nostro codice civile l'attributo "persona" è riconosciuto non solo all'uomo ma anche alle organizzazioni collettive come le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società, ecc... L'uomo è "persona fisica" (artt. 1 e ss.), le organizzazioni collettive sono "persone giuridiche"(artt. 11 e ss). Nel I libro del codice civile la persona fisica e le persone giuridiche sono raffigurate come "specie" di un medesimo "genere": la persona ovvero il centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive. In particolare il concetto di persona giuridica vuole configurare l'organizzazione collettiva come un'entità autonoma e distinta da coloro che compongono tale entità. La persona giuridica, così come la persona fisica è dotata di una propria capacità giuridica che le consente di essere titolare di diritti e doveri (proprietario, debitore, ecc...). La persona giuridica è, altresì, dotata di una propria capacità d'agire poiché essa compie atti giuridici per mezzo delle persone fisiche che agiscono come suoi organi. Si tratta di un concetto in realtà, relativamente recente. Infatti, la sua prima formulazione risale alla prima metà del secolo scorso. Precedentemente non si conoscevano altri soggetti di diritto che non fossero gli esseri umani. Diversamente oggi , come è stato autorevolmente affermato, l'uso di tale

di diritto privato; le società che invece perseguono uno scopo di profitto sono disciplinate nel titolo V del codice civile.

Oggetto : I soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche

Accanto alle associazioni riconosciute e alle fondazioni, che sono persone giuridiche e hanno quindi un'autonomia patrimoniale perfetta, operano anche numerosi enti di fatto che o non hanno chiesto il riconoscimento, per non sottostare ai controlli e alle autorizzazioni richieste, o non lo hanno (ancora) ottenuto. Gli enti non riconosciuti hanno assunto in concreto una notevole importanza e diffusione nella realtà di ogni giorno: pertanto, anche se formalmente privi di un vero e proprio riconoscimento, sono presi in considerazione e tutelati dall'ordinamento sotto diversi aspetti semprechè evidentemente siano diretti a realizzare più leciti. La precisazione è importante perchè consente di puntualizzare che il termine "associazioni non riconosciute" non significa che non abbiano al rilievo sul piano giuridico e che quindi siano del tutto prive di soggettività giuridica ma soltanto che non sono riconosciute come persone di che e pertanto non godono di quell'autonomia patrimoniale che, attribuita in via esclusiva alle persone giuridiche. Associazioni non riconosciute Le associazioni non riconosciute sono formate da una pluralità di persone che si associano per realizzare uno scopo comune, senza chiedere o senza avere ottenuto il riconoscimento. Si pensi, ad esempio, ad associazioni studentesche, sportive e ricreative a sodalizi di assistenza e beneficienza, a circoli culturali, alle unioni categoria ecc.

L'ipotesi certamente più importante di associazioni di fatto e costituito nel nostro ordinamento dai partiti politici e dai sindacati dei lavoratori per i quali la mancata richiesta di riconoscimento e dovuta alla opportunità di evitare qualsiasi intromissione del potere esecutivo, anche se soltanto in sede di riconoscimento o di autorizzazione agli acquisti, nella gestione interna dell'associazione. Le associazioni non riconosciute, che per quanto attiene alla struttura e all'organizzazione (in particolare per quanto riguarda l'atto costitutivo e lo statuto, il patrimonio, gli organi, lo scioglimento la liquidazione) sono disciplinate dalle norme viste in precede per le associazioni riconosciute, non hanno personalità giuridica tuttavia sono dotate di una relativa autonomia patrimoniale, artel se soltanto imperfetta. In particolare: · la legge riconosce validità agli accordi degli associati relan all'ordinamento interno e all'amministrazione (art. 361). Si tratta infatti di atti di autonomia privata che sono pienamente vincolanti per coloro che vi hanno aderito purchè rispettino i miti stabiliti dall'ordinamento a tutela dell'interesse generale; i contributi degli associati e i beni con questi eventualmente acquistati formano il fondo comune dell'associazione. II fondo comune è vincolato al raggiungimento dello scopo proprio dell'ente, pertanto i creditori particolari degli associati non possono agire su di esso. D'altra parte i creditori dell'associazione in linea di principio possono soddisfarsi sul patrimonio personale dei singoli assoc dato che per le obbligazioni assunte o comunque imputabili all'associazione, qualora il fondo comune non sia sufficente, rispondono personalmente (cioè con tutto il loro patrimonio) e solidalmente (cioè ciascuno per l'intero, salvo il diritto al rimborso da parte degli altri per la loro quota) soltanto coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. II diverso regime rispetto alle associazioni riconosciute, che sono dotate di un'autonomia

Strutturalmente i comitati presentano analogia con una fondazione in quanto consistono in un patrimonio (che deve essere raccolto) per it conseguimento di un determinato obiettivo. Se ne distinguono peraltro per il fatto che i comitati, a differenza delle fondazioni, non hanno personalità giuridica in quanto manca loro il riconoscimento e quindi godono soltanto di una limitata a utonomia patrimoniale. Infatti: - per le obbligazioni assunte dal comitato rispondono person mente e solidalmente, insieme al comitato stesso, tutti i suoi componenti; - gli organizzatori del comitato e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono inoltre responsabili, nei confronti sia sottoscrittori sia dei beneficiari dell'attivita per la quale il comitato viene costituito, della conservazione dei fondi e della loro stinazione allo scopo annunciato. I comitati, come le associazioni non riconosciute, hanno la capacità processuale, cioè possono stare in giudizio nella persona del loro presidente. Buona Lettura.

Oggetto : Lezione n. 3: La capacità giuridica

Capacità giuridica Le prime nozioni tecniche utilizzate dal legislatore nel diritto delle persone sono la capacità giuridica e la capacità d'agire. Alla capacità giuridica è dedicata la norma di apertura del libro I del codice civile. Infatti. L'art 1 c.c. stabilisce che "la capacità giuridica si acquista al momento della nascita". In verità, il codice civile non offre una definizione di capacità giuridica. E', pertanto frutto della elaborazione dottrinale la definizione comunemente accolta secondo cui la capacità giuridica è l'attitudine di un soggetto a essere titolare di diritti e di obblighi o, più in generale, di situazione giuridiche soggettive. La capacità giuridica è un attributo che

l'ordinamento riconosce alla persona dal momento della nascita. L'art. 1 co. 1 dispone, infatti, si ripete ancora, che " la capacità giuridica si acquista dal momento della nascita". Tale disposizione codicistica deve essere posta in coordinamento con i principi costituzionali i quali non consentono alcuna "limitazione alla capacità giuridica". A questo proposito è importante ricordare che l'art. 1 c.c. conteneva in origine un terzo e ultimo comma che prevedeva limitazioni alla capacità giuridica derivanti dalla "appartenenza a determinate razze"; limitazioni di questo tipo furono effettivamente introdotte per gli appartenenti alla razza ebraica. Tale norma , però, è stata, poi, abrogata nel 1944 (con r.d.l .20 gennaio 1944, n.5 e d.lgs.It. 14 settembre 1944, n. 287). Nell'attuale realtà normativa,il coordinamento, di cui innanzi si è detto, con i principi costituzionali, esclude senz'altro l'idea di possibili limitazioni alla capacità giuridica. L'art. 22 della Cost., infatti, recita che "Nessuno può essere privato, per motivi politici della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome", con ciò ponendo un sicuro divieto di discriminazioni. Quanto appena detto trova, poi, conferma in termini più generali, nell'art. 3 comma 1 della Cost. che pone la garanzia del principio fondamentale di uguaglianza stabilendo che " Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali". Anche la condizione della donna è stata a lungo causa di discriminazioni , soprattutto nell'ambito del diritto di famiglia e del diritto del lavoro. In verità una delle finalità importanti della riforma del diritto di famiglia (l. 19 maggio 1975, n. 151)è stata l'affermazione di una piena parità tra uomo e donna all'interno della famiglia , eliminando così tutte quelle prerogative tradizionalmente riconosciute all'uomo(es. la potestà maritale) che potevano comportare limitazioni alla capacità giuridica della donna. Nel diritto del lavoro invece, dopo l'affermazione a livello costituzionale del principio per cui " la

Esistono in dottrina due tesi contrastanti:

  1. Secondo un primo orientamento dottrinale la capaità giuridica non è graduabile o deve riconoscersi oppure deve negarsi. Di conseguenza si afferma che il nascituro non può acquistare diritti in via successoria o per donazione. In sostanza i diritti derivantigli da successioni o da atti di liberalità gli vengono conservati per poi essere acquistati se e quando si verifichi l'evento della nascita.
  2. Secondo un altro orientamento dottrinale la questione va affrontata sulla base di quanto dispone la legge la quale, non solo riconosce epressamente al concepito la capacità successoria, ma attribuisce anche ai genitori la rappresentanza e l'amministrazione dei beni nello svolgimento della loro potestà. Questi ultimi, si afferma, esercitano i diritti attribuiti al concepito, nella loro qualità di rappresentanti legali. Si riconosce, inoltre il concepito come portatore di interessi anche al di fuori delle successioni e delle donazioni; egli già prima della nascita è titolare di diritti fondamentali che hanno bisogno di tutela immediata.In questo senso sembra andare anche la giurisprudenza che ammette la risarcibilità del danno biologico e del danno morale arrecato al nascituro.

Diversa è invece la posizione del nascito non concepito a cui favore, secondo la legge, possono essere effettuate disposizioni testamentarie e donative, purché egli sia figlio di persona vivente al momento dell'apertura della successioneo del compimentoi della liberalità (462 comma 2, 784 c.c.) In tal caso , però, i diritti sono goduti ed esercitati dal donante ovvero da coloro che hanno titolo definitivo all'eredità o a legato, nel caso in cui il nascituro non viene ad esistenza (643 1° comma, 784 c.c.).

Oggetto : Capacità di agire e incapacità legale di agire

L'art. 2 c.c., è dedicato alla capacità di agire. Questa norma fissa la maggiore età al raggiungimento del 18° anno di età, e precisa che "con la maggiore età si acquista la capacità di compiere tutti gli atti per i quali non sia stabilita un'età diversa"(art. 2 comma 1): la capacità di agire è quindi l'attitudine a compiere atti giuridici. Essa indica l'idoneità del soggetto a porre in essere un'attività giuridicamente rilevante. L'incapacità di agire, di cui non è offerta una definizione normativa, indica invece l'esclusione dell'incapace dall'attività giuridica. La prima figura di incapacità legale di agire individuata dal codice civile è la minore età. In base all'art. 2 c.c., infatti, il minore d'età non può compiere gli atti per i quali non sia prevista un'età diversa. Gli atti che riguardano il minore sono svolti in suo nome e interesse dai suoi rappresentanti legali: i genitori ( art. 320 comma1 c.c.), ovvero il tutore (art. 343 c.c.) quando non vi siano genitori che possano esercitare la potestà. Occorre però evidenziare che vi sono atti per i quali è prevista una anticipazione della capacità legale di agire. L'art 2 comma 1,infatti, apre la strada all'individuazione di atti per i quali è prevista un'età diversa dalla maggiore età, rispetto ai quali, appunto è possibile parlare, afferma la dottrina, di anticipazione della capacità legale di agire. Innanzitutto viene in considerazione l'art. 2 comma 2 per cui il minore che lavora "è abilitato all'esercizio dei diritti e delle azioni che dipendono dal contratto di lavoro"; egli può, infatti, percepire la retribuzione, recedere dal contratto di lavoro, agire in giudizio nei confronti del contratto di lavoro. L'età necessaria per acquistare la "capacità di prestare lavoro" può variare a seconda della natura del lavoro svolto ed è determinata da leggi speciali. Gli altri atti per i quali è prevista un'anticipazione della capacità legale di agire sono, di regola, atti personalissimi, o comunque atti legati alla