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DIRITTO PRIVATO DELL'INFORMATICA, Guide, Progetti e Ricerche di Diritto Privato

Esercitazione svolta durante il corso

Tipologia: Guide, Progetti e Ricerche

2023/2024

Caricato il 29/10/2025

alessandropizzullo-1
alessandropizzullo-1 🇮🇹

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La sentenza di appello del Tar del Lazio aveva visto confermare parzialmente
le sanzioni comminate dall’AGCM. La società facebook Ireland Ltd. aveva
scelto di ricorrere davanti al TAR del lazio contro il provvedimento
precedentemente indicato.
L’ AGCM aveva ritenuto scorrette le seguenti due pratiche poste in essere
dalla società Facebook Ireland Limited, la prima definibile come
ingannevole e la seconda come aggressiva:
-Lapratica ingannevole, secondo l’Autorità, consiste nel fatto che il
professionista non informi subito l’utente che i suoi dati sono raccolti e
utilizzati per finalità informative e/o commerciali. In buona sostanza, in fase
di attivazione dell’account, l’utente viene reso consapevole solo della
gratuità del servizio (ossia che registrarsi a Facebook è gratis), in tal
modoviene indotto ad assumere una decisione di natura commerciale che
non avrebbe altrimenti preso. questa pratica costituiva una violazione degli
artt. 21 e 22 del codice del Consumo
-Lapratica aggressiva, contestata dall’AGCM, consiste nel fatto che l’utente
ceda i propri dati tramite un sistema di preselezione operato da Facebook, in
tal modo, secondo l’Autorità, i consumatori, in cambio dell'utilizzo del sito,
verrebbero costretti a consentire alla piattaformasociale a terzi la raccolta e
l'utilizzo, per finalità informative e/o commerciali, dei dati che li riguardano.
Questa seconda pratica risultava costituire una violazione degli artt. 24 e 25
del Codice del Consumo.
Nell’analisi della prima condotta, la quale è stata confermata dai giudici del
Tar, venne tenuto conto del fatto che la richiesta, il claim, di facebook,
presente nella pagina di registrazione (“iscriviti, è gratis e lo sarà per
sempre), potesse convincere l’utente del fatto che effettivamente il social
network fosse gratuito e che non ci fosse una controprestazione contrattuale.
Secondo il giudice amministrativo, però, non poteva parlarsi di gratuità del
servizio, poiché il fine ultimo del social network è lo sfruttamento e vendita a
soggetti terzi dei dati dei propri utenti.
Il tar conferma appunto che “l’idoneità della pratica a trarre in inganno il
consumatore e a impedire la formazione di una scelta consapevole,
omettendo di informarlo del valore economico di cui la società beneficia in
conseguenza della sua registrazione al social network”.
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La sentenza di appello del Tar del Lazio aveva visto confermare parzialmente le sanzioni comminate dall’AGCM. La società facebook Ireland Ltd. aveva scelto di ricorrere davanti al TAR del lazio contro il provvedimento precedentemente indicato. L’ AGCM aveva ritenuto scorrette le seguenti due pratiche poste in essere dalla società Facebook Ireland Limited, la prima definibile come ingannevole e la seconda come aggressiva: -La pratica ingannevole, secondo l’Autorità, consiste nel fatto che il professionista non informi subito l’utente che i suoi dati sono raccolti e utilizzati per finalità informative e/o commerciali. In buona sostanza, in fase di attivazione dell’account, l’utente viene reso consapevole solo della gratuità del servizio (ossia che registrarsi a Facebook è gratis), in tal modo viene indotto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. questa pratica costituiva una violazione degli artt. 21 e 22 del codice del Consumo -La pratica aggressiva, contestata dall’AGCM, consiste nel fatto che l’utente ceda i propri dati tramite un sistema di preselezione operato da Facebook, in tal modo, secondo l’Autorità, i consumatori, in cambio dell'utilizzo del sito, verrebbero costretti a consentire alla piattaforma social e a terzi la raccolta e l'utilizzo, per finalità informative e/o commerciali, dei dati che li riguardano. Questa seconda pratica risultava costituire una violazione degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo. Nell’analisi della prima condotta, la quale è stata confermata dai giudici del Tar, venne tenuto conto del fatto che la richiesta, il claim, di facebook, presente nella pagina di registrazione (“iscriviti, è gratis e lo sarà per sempre), potesse convincere l’utente del fatto che effettivamente il social network fosse gratuito e che non ci fosse una controprestazione contrattuale. Secondo il giudice amministrativo, però, non poteva parlarsi di gratuità del servizio, poiché il fine ultimo del social network è lo sfruttamento e vendita a soggetti terzi dei dati dei propri utenti. Il tar conferma appunto che “l’idoneità della pratica a trarre in inganno il consumatore e a impedire la formazione di una scelta consapevole, omettendo di informarlo del valore economico di cui la società beneficia in conseguenza della sua registrazione al social network”.

Il tribunale amministrativo ha dato così seguito alla class action di Altroconsumo, il quale nel maggio del 2018 aveva segnalato in maniera ufficiale la condotta del social network. Al contrario, il giudice amministrativo, ha ritenuto la seconda condotta sanzionata non lesiva dei diritti degli utenti, con eliminazione della relativa sanzione pecuniaria. Le ragioni che hanno portato a questa decisione da parte del tar sono state che è sempre stato possibile fornire il consenso riguardo l’utilizzo dei dati personali da parte dell’utente; per questo motivo il tribunale amministrativo ha ritenuto che non si riscontrava la presenza di elementi sufficienti e idonei a dimostrare una condotta atta al fine di condizionamento delle scelte degli utenti. Si legge nella pronuncia che “non si rinviene alcuna trasmissione dei dati dalla piattaforma a quella di soggetti terzi, ma è seguita da una ulteriore serie di passaggi necessitati, in cui l’utente è chiamato a decidere se e quali dei suoi dati intende condividere al fine di consentire l’integrazione con le piattaforme”. Il giudice amministrativo, con questa sentenza, ha riscontrato un valore economico dei dati personali. Nella sentenza si legge, infatti, come i dati personali “possono costituire un asset disponibile in senso negoziale”. Su questo aspetto l’AGCM aveva posto le basi delle sue motivazioni, portando alla luce come la maggior parte dei guadagni della società Facebook derivasse dalla vendita a soggetti terzi dei dati dei propri utenti. In seguito a questo giudizio da parte del Tar del Lazio, sia Facebook, sia l’AGCM impugnarono la sentenza del giudice amministrativo davanti al consiglio di stato. Quest’ultimo ritenne che la non commerciabilità dei dati personali non impedisca che si possa applicare la disciplina del codice del consumo, così come non possa trovare applicazione, in via speciale, il GDPR. Questo perché il consiglio di stato ritenne che, nonostante il dato personale non fosse commerciabile, si poté evincere come il dato avesse subito una patrimonializzazione da parte di Facebook, poiché la società traeva proventi dalla sua vendita all’insaputa dell’utente convinto di iscriversi gratuitamente al social network. I dati dell’utente vengono utilizzati per effettuare una profilazione a fini commerciali.