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Diritto privato - risposte Aperte - COMPLETO.
Tipologia: Panieri
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Paniere aggiornato 2020
-Per capacità giuridica si intende l’idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche attive e passive, o meglio diritti e doveri, ovvero l’idoneità ad essere soggetti di diritto. Essa si acquista, ai sensi dell’art.1 c.c., con la nascita, che coincide con la piena indipendenza dal corpo materno, e si perde con la morte (che, per l’ordinamento, consiste nell’irreversibile cessazione di tutte le funzioni dell’encefalo). In alcuni particolari casi è riconosciuta anche al concepito (i diritti riconosciutigli sono subordinati all’evento della nascita). -Per capacità di agire si intende l’idoneità a porre in essere, in proprio e autonomamente, atti negoziali che produrranno effetti nella propria sfera giuridica, più semplicemente, la capacità di provvedere alle proprie necessità e di amministrare autonomamente i propri interessi. Essa si acquista, ai sensi dell’art. c.c., al compimento della maggiore età. Non sempre però, il soggetto maggiorenne, è in grado di provvedere autonomamente a sé, a tale scopo, la legge predispone una serie di tutele a protezione di tali incapaci: a)Minore età; b)Interdizione giudiziale; c)Inabilitazione; d)Emancipazione; e)Amministrazione di sostegno; f)Incapacità d’intendere e di volere.
E’ un istituto a protezione degli incapaci, istituito con legge n°6 del 9/01/2004, è più flessibile e facilmente applicabile rispetto ad interdizione ed inabilitazione. E’ diventato pertanto l’istituto più diffuso nelle ipotesi di tutela di incapace. Affinchè possa concedersi la nomina dell’amministratore, il soggetto dev’essere infermo o menomato fisicamente o psichicamente e, a causa di tali handicap, impossibilitato a provvedere ai propri interessi. L’amministrazione può essere concessa anche a tempo determinato se il soggetto interessato soffre di menomazione o infermità temporanea. Il procedimento può essere avviato dallo stesso interessato, dal coniuge, dal convivente, dai parenti entro il quarto grado, dai medici e personale sanitario che abbiano in cura l’interessato. L’istituto appare molto flessibile, in quanto gli effetti sull’interessato sono stabiliti di volta in volta dal giudice, a differenza di interdizione e inabilitazione, i cui effetti sono predeterminati dalla legge. Il procedimento si compone di varie fasi: ascolto dell’interessato da parte del giudice; emissione del decreto di nomina; deposito del decreto nel registro delle amministrazioni di sostegno (dal quale decorrono gli effetti dell’amministrazione). All’atto della nomina, inoltre, il giudice decide: gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto dell’interessato; gli atti che l’ultimo può compiere autonomamente, previo consenso. Relativamente agli altri atti (non specificati), l’interessato conserva piena capacità di agire. Il decreto può inoltre essere modificato in corso d’amministrazione, o revocato.
La legge prevede che, in mancanza di diverso patto tra i coniugi, il regime patrimoniale della famiglia sia quello della comunione dei beni. Sono oggetto della comunione i beni acquistati durante il matrimonio, bisogna però distinguere tra: beni che entrano in comunione non appena acquistati dai coniugi; beni che restano di proprietà del singolo coniuge e beni che entrano in comunione dal momento in cui la stessa si scioglie. Entrano da subito in comunione: i beni acquistati dai coniugi durante il matrimonio, ad esclusione di quelli personali; gli utili delle aziende gestite da ambedue i coniugi, anche se create prima del matrimonio da uno solo di essi; le aziende gestite da entrambi e create in costanza di matrimonio. Sono esclusi dalla comunione: beni che il coniuge possedeva prima del matrimonio; beni che il coniuge riceve in donazione dopo il matrimonio; beni ad uso personale; beni necessari all’esercizio della professione di un coniuge; beni ottenuti a titolo di risarcimento danni; beni acquistati col ricavato di una vendita di beni personali. I beni in comunione sono amministrati, disgiuntamente, da entrambi i coniugi, tranne che per gli atti di straordinaria amministrazione, in cui è necessario il consenso di entrambi; se, in tale ipotesi, uno dei due si rifiuta, l’altro può chiedere l’intervento del giudice. Le cause di scioglimento della comunione sono: morte di un coniuge; divorzio; separazione legale; fallimento di uno o entrambi i coniugi.
L’adozione di persone maggiorenni ha lo scopo di garantire una discendenza a chi, raggiunti i 50 anni, non ne abbia ancora una. Effetti in capo all’adottato sono: l’assunzione del cognome dell’adottante, anteposto al proprio; egli conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine; non acquista alcun rapporto civile con i parenti dell’adottante; acquista i diritti successori nei confronti dell’adottante. Mentre l’adottante: non acquista alcun rapporto civile con la famiglia dell’adottato; non acquista diritti successori nei confronti dell’adottato. il tribunale, sentito il pubblico ministero, emette una sentenza con cui decide di far luogo o meno all’adozione. I presupposti dell’adozione di maggiorenni sono: l’ adottante deve avere compiuto 35 anni e deve superare di almeno 18 anni l’età di colui che intenda adottare; l’ adottante può essere una persona singola o coniugata (se coniugata, l’altro coniuge non ha l’obbligo di adottare a sua volta);è necessario il consenso dell’adottante e dell’adottando, dato da loro personalmente; è necessario l’ assenso dei genitori dell’adottando, del coniuge dell’adottante e dell’adottando non legalmente separati, ed altresì dei figli ( nati nel matrimonio e fuori del matrimonio ) maggiorenni dell’adottante, dato anche non personalmente, ma tramite una persona munita di procura speciale. L’adozione si può revocare solo in casi specifici previsti dalla legge, e cioè: per indegnità dell’adottato , e cioè quando questi abbia tentato alla vita dell’adottante o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero se si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con una condanna non inferiore a tre anni. In tale caso la revoca dell’adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell’adottante; per indegnità dell’adottante , e cioè quando questi abbia tentato alla vita dell’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui.
L’eredità è devoluta allo Stato se mancano altri successibili (se, cioè, non si dia
automaticamente, senza bisogno di accettazione. Inoltre, lo Stato non risponde mai dei debiti ereditari oltre il valore dei beni acquistati. L'effetto è automatico, senza bisogno, come invece avverrebbe per ogni altro erede, che lo Stato accetti con beneficio d'inventario - La successione dello Stato ha come obiettivo di evitare conflittualità e problemi, che deriverebbero dall'assenza di titolarità nei rapporti giuridici di cui prima era titolare il defunto. Attraverso la successione dello Stato, quindi, quei rapporti proseguono e si acquisisce anche certezza in merito alla loro titolarità. Il che è particolarmente rilevante quando l'eredità sia composta anche da beni immobili. Alla successione dello Stato non possono invece ricondursi finalità di carattere fiscale. A tal scopo, infatti, è prevista una specifica imposta, che colpisce ogni tipo di successione. La tassa di successione, abolita nel 2001, è stata in parte reintrodotta nel 2007,
Il legato è una disposizione a titolo particolare che attribuisce al beneficiario la titolarità di un bene determinato. Dunque, nella maggior parte dei casi, il legato costituisce un vantaggio patrimoniale per il soggetto beneficiato. Il soggetto beneficiario si definisce legatario. Egli ha diritto di ricevere il bene destinatogli dal testatore, e non risponde dei debiti ereditari, se non di quelli relativi al bene che gli è stato destinato. Oggetto del legato può essere il diritto di proprietà o altro diritto reale su un bene del testatore. Il legato può anche essere di “genere”, e avere dunque per oggetto cose determinate solo nel genere. In tale ultima ipotesi, il legatario diverrà un creditore dell'erede, il quale avrà l'obbligo di individuare le cose indicate dal testatore solo nel genere, e assegnarle al legatario. A differenza dell'eredità, che deve sempre essere accettata, il legato si acquista automaticamente. Il legatario ha però la facoltà di rinunziarvi. Se, però, il legatario non si esprime in alcun senso, gli eredi o altri soggetti interessati possono chiedere al giudice la fissazione di un termine, entro il quale il legatario sarà obbligato a pronunciarsi. Il codice civile elenca e disciplina una serie speciale di legati. Tra i più importanti, preme ricordare: il legato di cosa altrui, che obbliga il soggetto onerato a procurare il bene da assegnare al legatario; il legato alternativo, al quale si applica la disciplina delle obbligazioni alternative; il legato di credito, che determinerà una vera e propria
successione nel credito, che il legatario potrà dunque esigere nei confronti dell'originario debitore del defunto. Lez 29. Luci e Vedute. Per l’ordinamento, luci e vedute sono aperture sul muro contiguo al fondo vicino, disciplinate dal cod. civile (artt.900 a 907), per regolare i rapporti di vicinato.
Le azioni petitorie possono essere esperite a difesa della proprietà. Hanno natura reale, perché dirette a far valere un diritto reale. Si distinguono in: a) azione di rivendicazione; b) azione di mero accertamento della proprietà; c) azione negatoria; d) azione di regolamento di confini; e) azione per apposizione di termini. a) L’azione di rivendicazione (reivindicatio ) è concessa a chi si afferma proprietario del bene, ma non ne ha il possesso, al fine di ottenere l’accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e la condanna di chi lo detiene o lo possiede alla sua restituzione. Legittimato attivo è il proprietario del bene, che non ne ha il possesso. Legittimato passivamente è colui che ha il possesso del bene e la facultas restituendi. Il detentore può chiedere di essere estromesso dal giudizio, indicando il soggetto in nome del quale detiene la cosa (laudatio autoris ), in modo che l’attore possa proseguire l’azione contro quest’ultimo. Se il convenuto cessa di possedere o detenere la cosa, l’azione può essere proseguita nei suoi confronti, anche se non avrà l’effetto restitutorio. Egli dovrà, comunque, recuperare la cosa a proprie spese o corrispondergliene il valore, oltre a risarcire il danno. L’attore ha l’onere di provare il suo diritto di proprietà, secondo la regola generale. Se l’acquisto è a titolo originario, dovrà fornire la prova di tale titolo. Se è a titolo derivativo, dovrà provare il titolo di acquisto anche
appartamenti e un diritto di comproprietà sulle parti comuni dell’immobile; il suolo su cui sorge, le fondazioni, i muri maestri, il tetto, le scale, il cortile, i locali per la portineria, l’ascensore etc. (art. 117 cod. civ.) La destinazione delle parti comuni al servizio degli appartamenti è necessaria e stabile. Pertanto, la comunione, di regola, non può venire sciolta e il diritto di quota sulle parti comuni costituisce un accessorio inseparabile del diritto di proprietà esclusiva sul singolo appartamento. Sulle parti comuni ciascun condomino ha un diritto di quota proporzionale al valore della sua proprietà, se il titolo non dispone altrimenti. Ciascun condomino dovrà rispettare i diritti degli altri condomini. Vi è un organo deliberativo, l’assemblea dei condomini. Le maggioranze si calcolano non solo in relazione al valore delle quote, ma anche al numero delle persone. Le norme sui poteri della maggioranza sono inderogabili diversamente dalla comunione ordinaria. La nomina di un amministratore è obbligatoria se il numero dei partecipanti è superiore a otto. La partecipazione alle spese per la conservazione delle cose comuni è proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. Se si tratta di cose, destinate a servire i condomini in misura diversa, esse sono ripartite in base a criteri che tengono contro della diversa utilità. Se il numero dei condomini è superiore a dieci deve essere redatto un regolamento, che disciplini l’uso delle cose comuni, la ripartizione delle spese, l’amministrazione e la tutela del decoro dell’edificio. Gli atti di acquisto o una convenzione approvata da tutti i condomini possono imporre vincoli sui singoli appartamenti, per assicurare un miglior godimento dell’edificio. Si parla in questo caso di regolamento contrattuale. Le regole sul condominio si applicano anche a tutti i casi in cui più edifici o unità immobiliari abbiano parti accessorie comuni e destinate al servizio comune. (supercondominio). Se i singoli edifici costituiscono distinti condomini, l’organizzazione del supercondominio si affianca ai singoli condomini.
L’azione di manutenzione, appartenente alla categoria delle azioni possessorie, è volta a reintegrare nel possesso del bene chi sia stato vittima di uno spoglio non violento , né clandestino e a far cessare le molestie e le turbative, di cui sia stato vittima il possessore.
Per molestia o turbativa si intende qualunque attività che arrechi al possessore un
con il debito che ha verso chi ha prestato la cauzione. Tale istituto viene denominato pegno irregolare. Il diritto di pegno regolare può essere costituito a favore del creditore dal debitore o da un terzo, con un accordo contrattuale, che può essere anche verbale. La convenzione si perfeziona con la consegna della cosa.
il rapporto obbligatorio è caratterizzato dalla necessaria presenza di un soggetto passivo , chiamato debitore, e di un soggetto attivo , chiamato creditore. Debitore e creditore sono elementi essenziali dell’obbligazione
civ., chiarisce che oggetto dell’obbligazione è la prestazione dovuta dal debitore al creditore Nell’ambito della Prestazione dovuta, si distingue solitamente tra obbligazioni di dare, di fare, di non fare. Sono obbligazioni di dare, quelle che hanno come oggetto la prestazione di consegnare un bene al creditore. Sono obbligazioni di fare, quelle che hanno per oggetto la prestazione di svolgere un attività che procuri un vantaggio al creditore. Sono obbligazioni di non fare, quelle che hanno per oggetto l’obbligo di astenersi dal compiere una certa attività.
Le obbligazioni solidali, facenti parte delle obbligazioni plurisogettive, si distinguono in passive o attive:
Si ha obbligazione solidale passiva quando si è in presenza di più debitori, tutti obbligati insieme nei confronti di un unico creditore e il creditore ha diritto di chiedere l’intera prestazione ad uno qualunque dei debitori, il quale sarà obbligato a pagare l’intero, salvo poi rivalersi nei confronti degli altri condebitori.
Si ha obbligazione solidale attiva quando si è in presenza di più creditori, tutti aventi
determinati nel loro preciso ammontare. Sono esigibili i crediti di cui il creditore può chiedere immediatamente l’adempimento. < Affinché la compensazione operi, è necessario che la parte che intenda valersene ne faccia espressa eccezione nel corso del giudizio. Il giudice non può infatti rilevarla d’ufficio.
Per mora si intende una situazione in cui il debitore, senza giustificato motivo, ritarda l'adempimento. Bisogna però specificare che non ogni semplice ritardo produce le conseguenze della mora, ma solo quelli " tipici", quelli cioè che si producono in presenza delle condizioni indicate dal codice. Il debitore è costituito in mora (art.1219 c.c.): -quando il creditore gli intima per iscritto di adempiere ( mora ex persona ), in questo caso, per la costituzione in mora è necessario un atto scritto del creditore; -quando, senza che sia necessaria alcuna intimazione ( mora ex re ): 1. il debito deriva da fatto illecito, in questo caso il debitore è in mora dal momento in cui si è verificato il fatto illecito;
E’ una figura che determina la successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio. Con tale contratto, un soggetto (factor), a fronte del
pagamento di una commissione, si impegna a fornire ad un altro soggetto cliente una vasta gamma di servizi relativi alla gestione dei crediti dello stesso cliente. Sia il factor sia il cliente sono sempre imprese, e i crediti oggetto del contratto sono crediti maturati nell'esercizio dell'attività dell'impresa cliente. I servizi offerti dal factor principalmente consistono nella contabilizzazione e nell'incasso dei crediti Altro elemento essenziale del contratto è che il factor normalmente anticipa al cliente una somma pari ad una parte del valore dei crediti oggetto del contratto Alla base del contratto di factoring sta sempre una cessione di credito. L'impresa cliente cede i propri crediti al factor, il quale sarà dunque libero di gestirli in favore del cliente. La cessione può avvenire sia pro solvendo (lasciando al cliente il rischio dell’eventuale insolvenza dei crediti ceduti) sia pro soluto (il factor si assume il rischio di insolvenza dei crediti ceduti ed in caso di inadempimento di questi ultimi non potrà richiedere la restituzione degli anticipi versati al cliente). Il factoring è stato disciplinato espressamente dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Tale legge prevede alcune eccezioni alla tradizionale disciplina della cessione del credito, a patto però che i crediti ceduti abbiano natura pecuniaria e il factor sia una banca o un intermediario finanziario specializzato.
Una figura di modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio è l'accollo, disciplinato dagli artt. 1273-1276, cod. civ.
Normalmente la forma prevista per i negozi giuridici è libera. In certi casi, però, la legge richiede particolari forme per la vendita o costituzione di diritti su determinate categorie di beni. Si parla in proposito di:
senza che l’apposizione dell’onere ne alteri la causa
La rescissione del contratto, al pari della risoluzione, ha come conseguenza il venir meno degli effetti, prodotti dal contratto stesso. Essa può chiedersi per anomalie genetiche, cioè verificatesi al momento della conclusione del contratto
fede. Lez. 89 La risoluzione “di diritto” in caso di inadempimento del contratto.
Il risarcimento può avere due forme: per equivalente, ovvero nella dazione al danneggiato di una somma di denaro in misura tale da compensarlo del pregiudizio sofferto; a) in forma specifica, ovvero nella rimozione del pregiudizio verificatosi. -Consiste nel pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di una somma di denaro. In virtù del principio generale dell'incoercibilità degli obblighi di fare, il risarcimento per equivalente costituisce il rimedio normale alla causazione di un danno. Il r. per equivalente e quello in forma specifica sono tra loro alternativi e non possono quindi cumularsi.