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Diritto privato - risposte Aperte - COMPLETO, Panieri di Diritto Privato

Diritto privato - risposte Aperte - COMPLETO.

Tipologia: Panieri

2020/2021

In vendita dal 12/01/2021

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Paniere aggiornato 2020
DIRITTO PRIVATO - RISPOSTE APERTE
Lez 6. La capacità giuridica e la capacità di agire.
-Per capacità giuridica si intende l’idoneità ad essere titolari di situazioni
giuridiche attive e passive, o meglio diritti e doveri, ovvero l’idoneità ad essere
soggetti di diritto. Essa si acquista, ai sensi dell’art.1 c.c., con la nascita, che
coincide con la piena indipendenza dal corpo materno, e si perde con la morte
(che, per l’ordinamento, consiste nell’irreversibile cessazione di tutte le funzioni
dell’encefalo). In alcuni particolari casi è riconosciuta anche al concepito (i diritti
riconosciutigli sono subordinati all’evento della nascita).
-Per capacità di agire si intende l’idoneità a porre in essere, in proprio e
autonomamente, atti negoziali che produrranno effetti nella propria sfera giuridica,
più semplicemente, la capacità di provvedere alle proprie necessità e di
amministrare autonomamente i propri interessi. Essa si acquista, ai sensi dell’art.2
c.c., al compimento della maggiore età. Non sempre però, il soggetto
maggiorenne, è in grado di provvedere autonomamente a sé, a tale scopo, la legge
predispone una serie di tutele a protezione di tali incapaci: a)Minore età;
b)Interdizione giudiziale; c)Inabilitazione; d)Emancipazione; e)Amministrazione
di sostegno; f)Incapacità d’intendere e di volere.
Lez 8. L’amministrazione di sostegno.
E’ un istituto a protezione degli incapaci, istituito con legge n°6 del 9/01/2004, è
più flessibile e facilmente applicabile rispetto ad interdizione ed inabilitazione. E’
diventato pertanto l’istituto più diffuso nelle ipotesi di tutela di incapace. Affinchè
possa concedersi la nomina dell’amministratore, il soggetto dev’essere infermo o
menomato fisicamente o psichicamente e, a causa di tali handicap, impossibilitato
a provvedere ai propri interessi. L’amministrazione può essere concessa anche a
tempo determinato se il soggetto interessato soffre di menomazione o infermità
temporanea.
Il procedimento può essere avviato dallo stesso interessato, dal coniuge, dal
convivente, dai parenti entro il quarto grado, dai medici e personale sanitario che
abbiano in cura l’interessato.
L’istituto appare molto flessibile, in quanto gli effetti sull’interessato sono stabiliti
di volta in volta dal giudice, a differenza di interdizione e inabilitazione, i cui
effetti sono predeterminati dalla legge.
Il procedimento si compone di varie fasi: ascolto dell’interessato da parte del
giudice; emissione del decreto di nomina; deposito del decreto nel registro delle
amministrazioni di sostegno (dal quale decorrono gli effetti
dell’amministrazione). All’atto della nomina, inoltre, il giudice decide: gli atti che
l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto dell’interessato; gli
atti che l’ultimo può compiere autonomamente, previo consenso. Relativamente
agli altri atti (non specificati), l’interessato conserva piena capacità di agire. Il
decreto può inoltre essere modificato in corso d’amministrazione, o revocato.
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Paniere aggiornato 2020

DIRITTO PRIVATO - RISPOSTE APERTE

Lez 6. La capacità giuridica e la capacità di agire.

-Per capacità giuridica si intende l’idoneità ad essere titolari di situazioni giuridiche attive e passive, o meglio diritti e doveri, ovvero l’idoneità ad essere soggetti di diritto. Essa si acquista, ai sensi dell’art.1 c.c., con la nascita, che coincide con la piena indipendenza dal corpo materno, e si perde con la morte (che, per l’ordinamento, consiste nell’irreversibile cessazione di tutte le funzioni dell’encefalo). In alcuni particolari casi è riconosciuta anche al concepito (i diritti riconosciutigli sono subordinati all’evento della nascita). -Per capacità di agire si intende l’idoneità a porre in essere, in proprio e autonomamente, atti negoziali che produrranno effetti nella propria sfera giuridica, più semplicemente, la capacità di provvedere alle proprie necessità e di amministrare autonomamente i propri interessi. Essa si acquista, ai sensi dell’art. c.c., al compimento della maggiore età. Non sempre però, il soggetto maggiorenne, è in grado di provvedere autonomamente a sé, a tale scopo, la legge predispone una serie di tutele a protezione di tali incapaci: a)Minore età; b)Interdizione giudiziale; c)Inabilitazione; d)Emancipazione; e)Amministrazione di sostegno; f)Incapacità d’intendere e di volere.

Lez 8. L’amministrazione di sostegno.

E’ un istituto a protezione degli incapaci, istituito con legge n°6 del 9/01/2004, è più flessibile e facilmente applicabile rispetto ad interdizione ed inabilitazione. E’ diventato pertanto l’istituto più diffuso nelle ipotesi di tutela di incapace. Affinchè possa concedersi la nomina dell’amministratore, il soggetto dev’essere infermo o menomato fisicamente o psichicamente e, a causa di tali handicap, impossibilitato a provvedere ai propri interessi. L’amministrazione può essere concessa anche a tempo determinato se il soggetto interessato soffre di menomazione o infermità temporanea. Il procedimento può essere avviato dallo stesso interessato, dal coniuge, dal convivente, dai parenti entro il quarto grado, dai medici e personale sanitario che abbiano in cura l’interessato. L’istituto appare molto flessibile, in quanto gli effetti sull’interessato sono stabiliti di volta in volta dal giudice, a differenza di interdizione e inabilitazione, i cui effetti sono predeterminati dalla legge. Il procedimento si compone di varie fasi: ascolto dell’interessato da parte del giudice; emissione del decreto di nomina; deposito del decreto nel registro delle amministrazioni di sostegno (dal quale decorrono gli effetti dell’amministrazione). All’atto della nomina, inoltre, il giudice decide: gli atti che l’amministratore ha il potere di compiere in nome e per conto dell’interessato; gli atti che l’ultimo può compiere autonomamente, previo consenso. Relativamente agli altri atti (non specificati), l’interessato conserva piena capacità di agire. Il decreto può inoltre essere modificato in corso d’amministrazione, o revocato.

Lez 14. La Comunione dei beni tra coniugi.

La legge prevede che, in mancanza di diverso patto tra i coniugi, il regime patrimoniale della famiglia sia quello della comunione dei beni. Sono oggetto della comunione i beni acquistati durante il matrimonio, bisogna però distinguere tra: beni che entrano in comunione non appena acquistati dai coniugi; beni che restano di proprietà del singolo coniuge e beni che entrano in comunione dal momento in cui la stessa si scioglie. Entrano da subito in comunione: i beni acquistati dai coniugi durante il matrimonio, ad esclusione di quelli personali; gli utili delle aziende gestite da ambedue i coniugi, anche se create prima del matrimonio da uno solo di essi; le aziende gestite da entrambi e create in costanza di matrimonio. Sono esclusi dalla comunione: beni che il coniuge possedeva prima del matrimonio; beni che il coniuge riceve in donazione dopo il matrimonio; beni ad uso personale; beni necessari all’esercizio della professione di un coniuge; beni ottenuti a titolo di risarcimento danni; beni acquistati col ricavato di una vendita di beni personali. I beni in comunione sono amministrati, disgiuntamente, da entrambi i coniugi, tranne che per gli atti di straordinaria amministrazione, in cui è necessario il consenso di entrambi; se, in tale ipotesi, uno dei due si rifiuta, l’altro può chiedere l’intervento del giudice. Le cause di scioglimento della comunione sono: morte di un coniuge; divorzio; separazione legale; fallimento di uno o entrambi i coniugi.

Lez 16. L’adozione di persone di maggiore età

L’adozione di persone maggiorenni ha lo scopo di garantire una discendenza a chi, raggiunti i 50 anni, non ne abbia ancora una. Effetti in capo all’adottato sono: l’assunzione del cognome dell’adottante, anteposto al proprio; egli conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine; non acquista alcun rapporto civile con i parenti dell’adottante; acquista i diritti successori nei confronti dell’adottante. Mentre l’adottante: non acquista alcun rapporto civile con la famiglia dell’adottato; non acquista diritti successori nei confronti dell’adottato. il tribunale, sentito il pubblico ministero, emette una sentenza con cui decide di far luogo o meno all’adozione. I presupposti dell’adozione di maggiorenni sono: l’ adottante deve avere compiuto 35 anni e deve superare di almeno 18 anni l’età di colui che intenda adottare; l’ adottante può essere una persona singola o coniugata (se coniugata, l’altro coniuge non ha l’obbligo di adottare a sua volta);è necessario il consenso dell’adottante e dell’adottando, dato da loro personalmente; è necessario l’ assenso dei genitori dell’adottando, del coniuge dell’adottante e dell’adottando non legalmente separati, ed altresì dei figli ( nati nel matrimonio e fuori del matrimonio ) maggiorenni dell’adottante, dato anche non personalmente, ma tramite una persona munita di procura speciale. L’adozione si può revocare solo in casi specifici previsti dalla legge, e cioè: per indegnità dell’adottato , e cioè quando questi abbia tentato alla vita dell’adottante o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, ovvero se si sia reso colpevole verso di loro di delitto punibile con una condanna non inferiore a tre anni. In tale caso la revoca dell’adozione può essere pronunciata dal tribunale su domanda dell’adottante; per indegnità dell’adottante , e cioè quando questi abbia tentato alla vita dell’adottato, oppure contro il coniuge o i discendenti o gli ascendenti di lui.

Lez 20. L’ipotesi di successione dello Stato. Caratteristiche e obiettivi.

L’eredità è devoluta allo Stato se mancano altri successibili (se, cioè, non si dia

automaticamente, senza bisogno di accettazione. Inoltre, lo Stato non risponde mai dei debiti ereditari oltre il valore dei beni acquistati. L'effetto è automatico, senza bisogno, come invece avverrebbe per ogni altro erede, che lo Stato accetti con beneficio d'inventario - La successione dello Stato ha come obiettivo di evitare conflittualità e problemi, che deriverebbero dall'assenza di titolarità nei rapporti giuridici di cui prima era titolare il defunto. Attraverso la successione dello Stato, quindi, quei rapporti proseguono e si acquisisce anche certezza in merito alla loro titolarità. Il che è particolarmente rilevante quando l'eredità sia composta anche da beni immobili. Alla successione dello Stato non possono invece ricondursi finalità di carattere fiscale. A tal scopo, infatti, è prevista una specifica imposta, che colpisce ogni tipo di successione. La tassa di successione, abolita nel 2001, è stata in parte reintrodotta nel 2007,

Lez 23. Il Legato

Il legato è una disposizione a titolo particolare che attribuisce al beneficiario la titolarità di un bene determinato. Dunque, nella maggior parte dei casi, il legato costituisce un vantaggio patrimoniale per il soggetto beneficiato. Il soggetto beneficiario si definisce legatario. Egli ha diritto di ricevere il bene destinatogli dal testatore, e non risponde dei debiti ereditari, se non di quelli relativi al bene che gli è stato destinato. Oggetto del legato può essere il diritto di proprietà o altro diritto reale su un bene del testatore. Il legato può anche essere di “genere”, e avere dunque per oggetto cose determinate solo nel genere. In tale ultima ipotesi, il legatario diverrà un creditore dell'erede, il quale avrà l'obbligo di individuare le cose indicate dal testatore solo nel genere, e assegnarle al legatario. A differenza dell'eredità, che deve sempre essere accettata, il legato si acquista automaticamente. Il legatario ha però la facoltà di rinunziarvi. Se, però, il legatario non si esprime in alcun senso, gli eredi o altri soggetti interessati possono chiedere al giudice la fissazione di un termine, entro il quale il legatario sarà obbligato a pronunciarsi. Il codice civile elenca e disciplina una serie speciale di legati. Tra i più importanti, preme ricordare: il legato di cosa altrui, che obbliga il soggetto onerato a procurare il bene da assegnare al legatario; il legato alternativo, al quale si applica la disciplina delle obbligazioni alternative; il legato di credito, che determinerà una vera e propria

successione nel credito, che il legatario potrà dunque esigere nei confronti dell'originario debitore del defunto. Lez 29. Luci e Vedute. Per l’ordinamento, luci e vedute sono aperture sul muro contiguo al fondo vicino, disciplinate dal cod. civile (artt.900 a 907), per regolare i rapporti di vicinato.

  • Le Vedute o prospetti, che consentono di guardare il fondo del vicino e di sporgere il capo su esso per vedere di fronte (vedute dirette) o obliquamente (vedute oblique) o lateralmente (vedute laterali). Gli artt. 905 e 906 cod. civ. stabiliscono che il proprietario del muro contiguo al fondo altrui può aprire vedute in esso nel rispetto delle distanze minime dal confine ivi indicate. Esse non possono essere chiuse dal proprietario del fondo contiguo;
  • Luci , che sono aperture che consentono il passaggio di aria e luce, ma non permettono la vista (inspectio), né l’affaccio (prospectio) sul fondo del vicino. Esse devono avere determinate caratteristiche ed essere situate ad altezze minime (luci regolari). Ove un’apertura sia irregolare, il vicino ha il diritto di esigere che la stessa sia resa regolare. Il proprietario può sempre aprire luci nel suo muro, ma il vicino può chiuderle, costruendo in aderenza o in appoggio al muro in cui sono state aperte.

Lez 31. Le azioni Petitorie

Le azioni petitorie possono essere esperite a difesa della proprietà. Hanno natura reale, perché dirette a far valere un diritto reale. Si distinguono in: a) azione di rivendicazione; b) azione di mero accertamento della proprietà; c) azione negatoria; d) azione di regolamento di confini; e) azione per apposizione di termini. a) L’azione di rivendicazione (reivindicatio ) è concessa a chi si afferma proprietario del bene, ma non ne ha il possesso, al fine di ottenere l’accertamento del diritto di proprietà sul bene stesso e la condanna di chi lo detiene o lo possiede alla sua restituzione. Legittimato attivo è il proprietario del bene, che non ne ha il possesso. Legittimato passivamente è colui che ha il possesso del bene e la facultas restituendi. Il detentore può chiedere di essere estromesso dal giudizio, indicando il soggetto in nome del quale detiene la cosa (laudatio autoris ), in modo che l’attore possa proseguire l’azione contro quest’ultimo. Se il convenuto cessa di possedere o detenere la cosa, l’azione può essere proseguita nei suoi confronti, anche se non avrà l’effetto restitutorio. Egli dovrà, comunque, recuperare la cosa a proprie spese o corrispondergliene il valore, oltre a risarcire il danno. L’attore ha l’onere di provare il suo diritto di proprietà, secondo la regola generale. Se l’acquisto è a titolo originario, dovrà fornire la prova di tale titolo. Se è a titolo derivativo, dovrà provare il titolo di acquisto anche

appartamenti e un diritto di comproprietà sulle parti comuni dell’immobile; il suolo su cui sorge, le fondazioni, i muri maestri, il tetto, le scale, il cortile, i locali per la portineria, l’ascensore etc. (art. 117 cod. civ.) La destinazione delle parti comuni al servizio degli appartamenti è necessaria e stabile. Pertanto, la comunione, di regola, non può venire sciolta e il diritto di quota sulle parti comuni costituisce un accessorio inseparabile del diritto di proprietà esclusiva sul singolo appartamento. Sulle parti comuni ciascun condomino ha un diritto di quota proporzionale al valore della sua proprietà, se il titolo non dispone altrimenti. Ciascun condomino dovrà rispettare i diritti degli altri condomini. Vi è un organo deliberativo, l’assemblea dei condomini. Le maggioranze si calcolano non solo in relazione al valore delle quote, ma anche al numero delle persone. Le norme sui poteri della maggioranza sono inderogabili diversamente dalla comunione ordinaria. La nomina di un amministratore è obbligatoria se il numero dei partecipanti è superiore a otto. La partecipazione alle spese per la conservazione delle cose comuni è proporzionale al valore della proprietà di ciascuno. Se si tratta di cose, destinate a servire i condomini in misura diversa, esse sono ripartite in base a criteri che tengono contro della diversa utilità. Se il numero dei condomini è superiore a dieci deve essere redatto un regolamento, che disciplini l’uso delle cose comuni, la ripartizione delle spese, l’amministrazione e la tutela del decoro dell’edificio. Gli atti di acquisto o una convenzione approvata da tutti i condomini possono imporre vincoli sui singoli appartamenti, per assicurare un miglior godimento dell’edificio. Si parla in questo caso di regolamento contrattuale. Le regole sul condominio si applicano anche a tutti i casi in cui più edifici o unità immobiliari abbiano parti accessorie comuni e destinate al servizio comune. (supercondominio). Se i singoli edifici costituiscono distinti condomini, l’organizzazione del supercondominio si affianca ai singoli condomini.

Lez 40. L’azione di Manutenzione

L’azione di manutenzione, appartenente alla categoria delle azioni possessorie, è volta a reintegrare nel possesso del bene chi sia stato vittima di uno spoglio non violento , né clandestino e a far cessare le molestie e le turbative, di cui sia stato vittima il possessore.

Per molestia o turbativa si intende qualunque attività che arrechi al possessore un

con il debito che ha verso chi ha prestato la cauzione. Tale istituto viene denominato pegno irregolare. Il diritto di pegno regolare può essere costituito a favore del creditore dal debitore o da un terzo, con un accordo contrattuale, che può essere anche verbale. La convenzione si perfeziona con la consegna della cosa.

  • Il pegno per essere opponibile ai terzi deve recare le seguenti caratteristiche: a) essere costituito da atto scritto , ove il credito garantito ecceda la somma di € 2,58; b) la scrittura relativa deve avere data certa; c) nella scrittura devono essere indicati il credito garantito, il suo ammontare e il bene costituito in pegno. • Il pegno si costituisce a seguito dello spossessamento del debitore, ossia allorquando la cosa oggetto di pegno sia consegnata al creditore o a un terzo di sua fiducia.
  • La costituzione del pegno produce i seguenti effetti: a) il creditore, se la cosa data in pegno non è data in custodia a un terzo, ha diritto di trattenerla e ha l’obbligo di custodirla. Se perde il possesso, può esercitare l’azione di spoglio e l’azione petitoria di rivendicazione, se essa spetta al costituente; b) il creditore non può disporre della cosa, perché viene attribuita solo la funzione di garanzia. Può far suoi i frutti del bene, imputandoli prima alle spese e agli interessi, poi al capitale e deve provvedere alla sua restituzione, quando il debito è stato interamente pagato; c) il creditore può chiedere che il bene sia venduto ai pubblici incanti, previa intimazione al debitore o può fare istanza al giudice che il bene gli venga assegnato, come già illustrato.

Lez 46. Gli elementi essenziali dell’obbligazione.

il rapporto obbligatorio è caratterizzato dalla necessaria presenza di un soggetto passivo , chiamato debitore, e di un soggetto attivo , chiamato creditore. Debitore e creditore sono elementi essenziali dell’obbligazione

  • Entrambi i soggetti, in particolare, devono essere determinat i o determinabili. Così, ad esempio, nell’ipotesi di contratto di compravendita, la legge determina con chiarezza che il venditore sarà obbligato nei confronti del compratore. Venditore e compratore saranno, nel nostro esempio, i soggetti ( determinati ) del rapporto obbligatorio.
  • La legge consente anche che i soggetti siano semplicemente determinabili. Ad esempio, se prometto unilateralmente che ricompenserò il soggetto che ritroverà un mio gioiello smarrito, allora, in questo esempio, il creditore è un soggetto non ancora determinato, ma comunque determinabile in base a precisi criteri (colui il quale ritroverà il mio gioiello)
  • Un caso di determinabiltà direttamente previsto dalla legge è quello delle obbigazioni propter rem.
  • Altro elemento essenziale del rapporto obbligatorio è il suo oggetto. L’art. 1174, cod.

civ., chiarisce che oggetto dell’obbligazione è la prestazione dovuta dal debitore al creditore Nell’ambito della Prestazione dovuta, si distingue solitamente tra obbligazioni di dare, di fare, di non fare. Sono obbligazioni di dare, quelle che hanno come oggetto la prestazione di consegnare un bene al creditore. Sono obbligazioni di fare, quelle che hanno per oggetto la prestazione di svolgere un attività che procuri un vantaggio al creditore. Sono obbligazioni di non fare, quelle che hanno per oggetto l’obbligo di astenersi dal compiere una certa attività.

  • Sempre l’art. 1174, cod. civ., precisa che la prestazione cui è tenuto il debitore deve: essere suscettibile di valutazione economica; rispondere ad un interesse, anche non patrimoniale, del creditore. Dunque, la prestazione deve avere carattere patrimoniale, pur potendo soddisfare un interesse non direttamente economico del creditore
  • Esempio: un soggetto si obblighi nei confronti di un altro ad impartire lezioni di musica. Avremo dunque che il debitore è obbligato nei confronti del creditore ad insegnare musica, tale prestazione soddisfa un interesse non patrimoniale del creditore (il quale, nel ricevere la prestazione, non si arricchisce economicamente ma al contrario apprende l’arte della musica)
  • L’esempio chiarisce dunque come la prestazione, pur dovendo sempre avere carattere patrimoniale e quindi poter sempre essere valutata economicamente, può anche soddisfare interessi del creditore diversi dall’arricchimento economico.
  • E’ poi possibile distinguere tra prestazioni che obbligano il debitore a far conseguire al creditore un risultato certo (ad es., consegnare un determinato bene), e prestazioni che obbligano il debitore ad eseguire una certa attività senza però garantire un risultato sicuro al creditore (ad es., la prestazione del medico nei confronti del paziente). Il primo tipo di prestazioni è tipico delle cosiddette obbligazioni di risultato ; il secondo, è tipico delle cosiddette obbligazioni di mezzi.
  • Infine, la prestazione può avere carattere fungibile o infungibile , a seconda che, per il creditore, sia essenziale che la prestazione sia eseguita direttamente dal debitore (infungibile), o possa essere eseguita anche da un terzo (fungibile).

Lez 49. Le Obbligazioni solidali

Le obbligazioni solidali, facenti parte delle obbligazioni plurisogettive, si distinguono in passive o attive:

  • Si ha obbligazione solidale passiva quando si è in presenza di più debitori, tutti obbligati insieme nei confronti di un unico creditore e il creditore ha diritto di chiedere l’intera prestazione ad uno qualunque dei debitori, il quale sarà obbligato a pagare l’intero, salvo poi rivalersi nei confronti degli altri condebitori.

  • Si ha obbligazione solidale attiva quando si è in presenza di più creditori, tutti aventi

determinati nel loro preciso ammontare. Sono esigibili i crediti di cui il creditore può chiedere immediatamente l’adempimento. < Affinché la compensazione operi, è necessario che la parte che intenda valersene ne faccia espressa eccezione nel corso del giudizio. Il giudice non può infatti rilevarla d’ufficio.

  • Un volta eccepita, essa determina che i debiti si estinguono automaticamente dal momento della loro coesistenza.
  • > Si ha compensazione giudiziale allorquando, sempre nel corso del giudizio, sia invocato da una parte un credito liquido ed esigibile e l’altra parte opponga in compensazione un controcredito omogeneo ed esigibile, ma non ancora liquido. Il giudice può, in tale ipotesi, dichiarare la compensazione, purché il controcredito sia di pronta esigibilità.
  • > Infine, si ha compensazione volontaria quando le parti, in forza di uno specifico accordo, rinunciano in tutto o in parte ai rispettivi crediti, anche se essi non presentino le caratteristiche che consentirebbero di ricorrere alla compensazione legale o giudiziale.
  • Come si noterà, la compensazione volontaria offre alle parti maggiore autonomia. Esse possono ricorrervi anche se i crediti non siano omogenei, liquidi e esigibili. Addirittura, le parti possono far luogo a tale forma di compensazione anche prima che uno o più crediti siano scaduti.

Lez 57. La mora del debitore

Per mora si intende una situazione in cui il debitore, senza giustificato motivo, ritarda l'adempimento. Bisogna però specificare che non ogni semplice ritardo produce le conseguenze della mora, ma solo quelli " tipici", quelli cioè che si producono in presenza delle condizioni indicate dal codice. Il debitore è costituito in mora (art.1219 c.c.): -quando il creditore gli intima per iscritto di adempiere ( mora ex persona ), in questo caso, per la costituzione in mora è necessario un atto scritto del creditore; -quando, senza che sia necessaria alcuna intimazione ( mora ex re ): 1. il debito deriva da fatto illecito, in questo caso il debitore è in mora dal momento in cui si è verificato il fatto illecito;

  1. il debitore abbia dichiarato per iscritto di non voler adempiere ; 3. quando è scaduto il termine e la prestazione doveva essere eseguita presso il domicilio del creditore (obbligazione portabile). Effetti della costituzione in mora sono, oltre agli interessi moratori : il debitore deve risarcire i danni al creditore; è interrotta la prescrizione nei confronti del debitore; il debitore non verrà liberato per l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, anche se causata da fatto non imputabile al debitore, a meno che non provi che l'oggetto della prestazione sarebbe comunque perito presso il creditore.

Lez 62. Il contratto di factoring. Qualificazione giuridica e disciplina.

E’ una figura che determina la successione nel lato attivo del rapporto obbligatorio. Con tale contratto, un soggetto (factor), a fronte del

pagamento di una commissione, si impegna a fornire ad un altro soggetto cliente una vasta gamma di servizi relativi alla gestione dei crediti dello stesso cliente. Sia il factor sia il cliente sono sempre imprese, e i crediti oggetto del contratto sono crediti maturati nell'esercizio dell'attività dell'impresa cliente. I servizi offerti dal factor principalmente consistono nella contabilizzazione e nell'incasso dei crediti Altro elemento essenziale del contratto è che il factor normalmente anticipa al cliente una somma pari ad una parte del valore dei crediti oggetto del contratto Alla base del contratto di factoring sta sempre una cessione di credito. L'impresa cliente cede i propri crediti al factor, il quale sarà dunque libero di gestirli in favore del cliente. La cessione può avvenire sia pro solvendo (lasciando al cliente il rischio dell’eventuale insolvenza dei crediti ceduti) sia pro soluto (il factor si assume il rischio di insolvenza dei crediti ceduti ed in caso di inadempimento di questi ultimi non potrà richiedere la restituzione degli anticipi versati al cliente). Il factoring è stato disciplinato espressamente dalla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Tale legge prevede alcune eccezioni alla tradizionale disciplina della cessione del credito, a patto però che i crediti ceduti abbiano natura pecuniaria e il factor sia una banca o un intermediario finanziario specializzato.

Lez 65. L’accollo

Una figura di modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio è l'accollo, disciplinato dagli artt. 1273-1276, cod. civ.

  • L'accollo consiste in un accordo bilaterale tra il debitore e un terzo, in forza del quale quest'ultimo ( accollante ) assume a proprio carico l'onere di procurare al creditore ( accollatario ) il pagamento del debito del primo ( accollato ),
  • La figura dell'accollo si distingue in accollo interno ed esterno, di cui solo il secondo espressamente disciplinato dal codice
  • L'accollo interno (o semplice) si ha quando le parti non intendono attribuire alcun diritto al creditore accollatario verso l'accollante. L'accollante si obbliga, quindi, soltanto nei confronti del debitore accollato. Tale obbligo può consistere sia nel mettere a disposizione i mezzi affinché l'accollato paghi l'accollatario, sia nell'estinguere direttamente il debito. In ogni caso, nell'accollo interno, il creditore accollatario non acquista alcun nuovo debitore. Nei suoi confronti, resterà obbligato solo il debitore originario Ne derivano tre conseguenze: che l'accollatario non ha diritto di agire direttamente nei confronti dell'accollante; che l'accollante, in caso di mancato rispetto dell'obbligo assunto, risponde soltanto nei confronti dell'accollato, ma mai nei confronti del creditore accollatario; che accollante e accollato possono, in qualunque momento,
  1. accettazione: dove si esprime la volontà di vincolarsi al contenuto della proposta. Esse costituiscono entrambe dichiarazioni di volontà unilaterali: quando alla proposta segue l’accettazione allora si ha l’accordo (dove proposta e accettazione si fondono in unica volontà, quella contrattuale). Il contratto si considera concluso quando il proponente viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte, e nello specifico, la conoscenza si presume nel momento in cui la dichiarazione giunge all'indirizzo del destinatario, pertanto per dimostrare che il contratto si è perfezionato, è sufficiente dimostrare che la dichiarazione di accettazione è pervenuta all’indirizzo del proponente, per es. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno (teoria della cognizione). La proposta e l’accettazione possono essere ritirate secondo un atto uguale e contrario che si chiama revoca: la proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso; nell’accettazione, la revoca per essere efficace deve giungere a conoscenza del proponente prima che gli pervenga l’accettazione.

Lez 74. La forma ad Substantiam e la forma ad Probationem. Differenze.

Esempi.

Normalmente la forma prevista per i negozi giuridici è libera. In certi casi, però, la legge richiede particolari forme per la vendita o costituzione di diritti su determinate categorie di beni. Si parla in proposito di:

  1. Forma scritta ad substantiam, quando la forma è richiesta per la stessa validità dell'atto(ad es. la forma scritta per il trasferimento di immobili)
  2. Forma scritta ad probationem, quando la forma richiesta non influisce sulla validità del negozio ma costituisce l'unico mezzo(insieme al giuramento) per provare l'esistenza di quel negozio. Per l'azienda la forma scritta è prevista in quest'ultimo senso e non ad substantiam.
  • La differenza tra le due ipotesi è in ciò: che, nei casi di forma ad substantiam, se le parti non osservano il requisito di forma, il contratto è nullo; nei casi di forma ad probationem, se le parti non osservano il requisito di forma, il contratto è valido ma, in caso di controversia, esse non potranno fornire in giudizio la prova dell'esistenza e del contenuto del contratto stesso. negozi solenni → è richiesta dalla legge una determinata forma per la loro validità. negozi non solenni → la forma è libera.

Lez 76. Il Modo o onere

  • Il modo o onere è una clausola accessoria che si può apporre al testamento o alla donazione. Scopo del modo è di limitare, in parte, il vantaggio del soggetto beneficiario, imponendogli un certo dovere di condotta (ad es., ti dono un immobile con l’onere di destinarne una parte ad ospedale)
  • È bene precisare, però, che il modo non può mai costituire un vero e proprio corrispettivo dell’atto di liberalità. La liberalità resta tale, cioè un atto a titolo gratuito,

senza che l’apposizione dell’onere ne alteri la causa

  • Se l’onere è impossibile o illecito, esso si ha per non apposto. Si ragiona, cioè, come se tale onere non fosse stato mai stabilito, e l’atto di liberalità produrrà quindi i propri normali effetti
  • Anche se non altera la natura liberale dell’atto, il modo determina comunque la nascita di un vero e proprio obbligo in capo al soggetto onerato. L’adempimento di tale obbligo può essere chiesto da qualunque interessato
  • Se il soggetto obbligato non adempie l’onere, di norma ciò non determina la risoluzione o l’inefficacia dell’atto di liberalità. A tale conseguenza si giunge soltanto se, dal tenore dell’atto, può desumersi che il modo ha costituito il motivo determinante della liberalità Lez 81, Il contratto a favore del terzo. La figura giuridica che consente alle parti di avvantaggiare, attraverso un proprio accordo, un altro soggetto è appunto il “contratto a favore del terzo”, disciplinato dagli artt. 1411-1413, cod. civ.
  • Prima di esaminare nel dettaglio tale figura, è bene chiarire che la legge pone una condizione, affinché il contratto sia valido: il contraente, che attribuisce al terzo il vantaggio, deve avere un interesse, anche solo morale, che giustifichi l’attribuzione.
  • Quando le parti concludono un contratto a favore del terzo, esse stabiliscono che un terzo, estraneo all’accordo, potrà pretendere dalla parte obbligata l’esecuzione della prestazione contrattuale
  • Un esempio tipico è il contratto di assicurazione sulla vita a favore del terzo. Il contratto è concluso tra l’assicurazione e un soggetto, il quale decide che, alla propria morte, sarà il terzo da lui indicato ad avere diritto alla prestazione da parte dell’assicurazione
  • E’ importante chiarire che il contratto a favore del terzo si distingue dal contratto concluso dal rappresentante (v. lezione n. 77). Gli effetti, nel nostro caso, non si producono direttamente in capo al terzo, il quale avrà solo diritto di pretendere la prestazione
  • Il terzo ha sempre diritto di rinunciare al beneficio. Fin quando egli non accetta, anche lo stipulante può decidere di revocare il beneficio concesso al terzo.

Lez 87. La rescissione del contratto.

La rescissione del contratto, al pari della risoluzione, ha come conseguenza il venir meno degli effetti, prodotti dal contratto stesso. Essa può chiedersi per anomalie genetiche, cioè verificatesi al momento della conclusione del contratto

fede. Lez. 89 La risoluzione “di diritto” in caso di inadempimento del contratto.

  • La risoluzione, si è notato, deve essere oggetto di domanda giudiziale. La legge prevede però anche tre ipotesi in cui la risoluzione per inadempimento si verifica “di diritto”. In tali ipotesi, in seguito all'inadempimento di una parte, il contratto si risolve automaticamente, senza bisogno che la risoluzione sia dichiarata dal giudice con una sentenza
  • Il primo caso di risoluzione di diritto è la “clausola risolutiva espressa”. Si chiama così la clausola contrattuale, in base alla quale il contratto dovrà automaticamente considerarsi risolto se una specifica obbligazione contrattuale non sarà adempiuta (di solito, nei contratti con molte prestazioni, la clausola ha per oggetto la prestazione principale)
  • Se in un contratto è presente una clausola risolutiva espressa, e si verifica l'inadempimento, la parte diligente deve comunicare all'altra di volersi valere della clausola. Dal momento in cui la comunicazione è ricevuta dalla parte inadempiente, il contratto è risolto
  • Il secondo caso in cui la risoluzione avviene di diritto è la “diffida ad adempiere”. In tale ipotesi, accade che una parte intimi all'altra di adempiere la propria prestazione entro un certo termine, di regola non inferiore a quindici giorni, avvertendola espressamente che, se la prestazione non sarà eseguita nel termine, il contratto dovrà intendersi automaticamente risolto
  • Il terzo caso in cui la risoluzione avviene di diritto è il “termine essenziale”. Si dice essenziale il termine, oltre il quale la prestazione perde di interesse per il creditore. In altre parole, se una delle prestazioni contrattuali, per sua stessa natura o per ragioni del creditore, deve essere necessariamente eseguita entro un certo termine, allora la sua esecuzione tardiva sarà di per sé inutile. Lo scadere del termine senza che la prestazione sia stata eseguita determinerà quindi l'automatica risoluzione del contratto
  • L'essenzialità del termine può essere oggettiva, se discende dalla stessa natura della prestazione; può essere soggettiva, se dipende dall'interesse del creditore nel ricevere l'adempimento entro una certa data.

Lez 97. Il risarcimento del danno per equivalente. Diff. con quello in

forma specifica

Il risarcimento può avere due forme: per equivalente, ovvero nella dazione al danneggiato di una somma di denaro in misura tale da compensarlo del pregiudizio sofferto; a) in forma specifica, ovvero nella rimozione del pregiudizio verificatosi. -Consiste nel pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di una somma di denaro. In virtù del principio generale dell'incoercibilità degli obblighi di fare, il risarcimento per equivalente costituisce il rimedio normale alla causazione di un danno. Il r. per equivalente e quello in forma specifica sono tra loro alternativi e non possono quindi cumularsi.

Lez 103. La gestione degli affari altrui.

  • La gestione di affari altrui ricorre quando taluno si intrometta scientemente, senza esservi obbligato, negli affari di un altro soggetto, che non sia in grado di provvedervi.
  • La fattispecie nasce da un facere del gestore, che si esplica nel compimento di atti giuridici o materiali obiettivamente utili all’interessato (dominus ).
  • Presupposti sono: a) l’impedimento dell’interessato a provvedere ai propri interessi (absentia domini ) o la sua non opposizione all’ingerenza del negotiorum gestor ; b) la consapevolezza del gestore di curare un interesse altrui (animus aliena negotia gerendi ); c) la spontaneità dell’intervento del gestore; d) l’utilità iniziale della gestione (utiliter coeptum).
  • Ove ricorrano i predetti presupposti sorgono in capo al gestore: a) l’obbligo di continuare la gestione intrapresa fino a quando l’affare sia completato o il dominus possa intervenire direttamente; b) le obbligazioni che gli deriverebbero da un mandato.
  • In capo al dominus sorgono: a) l’obbligo di adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto in nome di lui (gestione rappresentativa); b) l’obbligo di tenere indenne il gestore dalle obbligazioni che questi ha assunto per conto di lui, ma in nome proprio (gestione non rappresentativa); c) L’obbligo di rimborsare al gestore tutte le spese necessarie o utili, che questi abbia affrontato nell’interesse del dominus.
  • La legge richiede la capacità di agire in capo al gestore.

Lez 108. I mezzi di prova. La diff. Tra prove costituite e prove costituende

  • I mezzi di prova si distinguono in prove precostituite o documentali (es. atto pubblico), che esistono già prima del giudizio e prove costituende, che si formano nel corso del giudizio.