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DIRITTO PRIVATO ROMANO
PRIMO SEM TRE 2024.
Date appelli: 10/12 h 9.30 8/01 h 9.30 28/01 h 9.30 11/02 h 9.30.
SCIANDRELLO
- le fonti del diritto; 2) il processo; 3) il negozio giuridico; 4) le persone e la famiglia; 5) le cose e i diritti reali; 6) le obbligazioni; 7) le donazioni e le successioni mortis causa. 23 settembre 2024
- Scritto e orale: "manuale di diritto privato romano” Matteo Marrone edizione Giappichelli. (Slides vai a moodle). DEFINIZIONE: complesso di regole che disciplinavano la vita dei consociati in Roma antica, pluralità di significati. Si studia per comprendere il diritto odierno. INTRODUZIONE 753 ac - 565 dc periodizzazione diritto romano 14 secoli. Secondo il giurista italiano Orestano si possono individuare 5 significati:
1 Diritto romano dei romani puro.
2 Tradizione romanistica :
- ricezione giustinianea 6 secolo dc.
- medievale 5 secolo dc.
- rivoluzione francese diritto base, regolamento vita consociati nell’europa occidentale.
- moderna illuministica, testi normativi dal 1804 in poi, con la diffusione dei testi. ES: codice civile cinese, un paio di anni fa, ha la derivazione e modello romanistico.
3 Diritto comune europeo:
nucleo sistemi europa continentale civil law di derivazione anglosassone contrapposizione common law USA. Dopo il medioevo “ius comunem europeo” ovvero i territori dell’europa continentale acquisivano regole e norme territoriali.
4 Pandettistica :
Rielaborazione nella Germania dell’800, sistematizzare la materia romana per regolare la vita consociata. Chiave storico sistematica, rielaborazione dei vecchi concetti e inserimento di nuovi concetti partendo da quelli, la Germania era lo stato europeo senza codice civile (introdotto poi nel 1900) era vigente il diritto romano. Pandettistica riferimento “pandette” cioè opere dello iuris civilis dell’età giustinianea.
5 Giusromanistica :
Scienza che studia il diritto romano puro, interpretazione e studio senza contaminazioni né falsificazioni storiche, dal medioevo in poi, tramandandolo ed essendo ereditato subiva aggiustamenti e modifiche per renderlo costantemente attuale. Si creò così una stratificazione storica. Secondo il giurista Sesto Pomponio (secondo secolo dc) il diritto è prodotto dalla storia: “il diritto non esiste se non c'è uno iuris peritus che di giorno in giorno possa migliorarlo.” Nel 900 diritto romano in discussione con le guerre. Secondo il giurista del secondo secolo Celsio il diritto va inteso come: “arte e attività del buono e dell’equo”. rivedi quintiliano PERIODIZZAZIONE
Civile: prodotte da fonti riconducibili all'ordinamento giuridico romano (mores leges senatus consulta responsa…). ● Ius honorarium: prodotto dai magistrati romani aventi potere giurisdizionale (edictum praetoris). ● Ius gentium: diritto comune a tutti i popoli avente validità anche per gli stranieri (peregrini). FONTI DI PRODUZIONE Definizione: la fonte produzione è un fatto o atto idoneo a creare diritto oggettivo secondo un ordinamento giuridico. Fornisce la prerogativa di creare norme. ES: il decreto legge, può produrre un diritto che verrà promulgato sulla gazzetta ufficiale. Periodizzazione: Età arcaica:
- Mores , insieme dei costumi e degli usi antichi romani. Forma di diritto consuetudinaria (principale fattore di produzione).
- Leges , leges reges, atti autoritativi voluti dal re. Contiene determinati modi e comportamenti per lo più sanzioni per comportamenti illeciti. Limitate.
- Interpretazione pontificale , i pontefici avevano la prerogativa di interpretare il diritto: in età arcaica significa spiegare ai privati i comportamenti da tenere in un contesto specifico, tra più soggetti, chiarisce la condotta appropriata da tenere. Sia in forma orale che oracolare, dettavano la regola ma non giustificavano come gli oracoli. Funzionale ai moes.
Età preclassica: (Aumento numero fonti).
- Mores.
- Leges publica , non più reges, non dettate dal rex ma due magistrati che fanno votare i provvedimenti al popolo, votati tramite assemblee popolari da tutti i cittadini.
- Plebiscita, provvedimenti votati da un’assemblea di plebei Es: Aquiliano.
- Senatus consulta, provvedimenti normativi votati da un’assemblea di “patres” nonché senatori che avevano la facoltà di introdurre norme nell’ordinamento tramite il voto.
- Interpretatio prudentium, 4- 3 sec ac, interpretazione a soggetti laici, soggetti della nobiltà che non chiedevamo un compenso era un’attività intellettuale di rielaborazione e divulgazione di concetti giuridici. Le mansioni erano: 1) Agere: fornire assistenza in giudizio di un privato cittadino. 2) Cavere: fornire assistenza negli atti negoziali. ES: testamenti. 3) Respondere: fornire una consulenza. carattere scientifico.
- Edicta magistratuum , ius honorarium applica il diritto civile, in concreto, più funzione interpretativa e integrativa, honors magistrato. Il pretore pubblicava un editto all’inizio dell'anno in carica, anche i magistrati avevano lo “ius edicendi" (poter pubblicare editti). Il pretore era inizialmente solo urbano, nell’urbe, poi ne fu introdotto un secondo ovvero peregrino,aveva il compito dello “ius dicere" ovvero esercitare un’ attività giurisdizionale tra stranieri o tra romani e stranieri.
non toccavano materie disciplinate dal diritto romano come una sorta di autonomia a settori limitati. Fine età classica termina periodo produzione diritto , mancano figure come quelle dei predecessori, forse a causa del trasferimento a Bisanzio della capitale. Età tardoclassica e giustinianea: Il sistema giuridico era basato su frammenti di testi classici e della costituzione imperiale. FONTI DI COGNIZIONE Pregiustinianee: Non ci sono giunte attraverso la compilazione del corpus da Giustiniano, più vere non modificate dai suoi funzionari.
- XII tavole , sappiamo da Livio sono state pubblicate tra il 450 e il 451 poi distrutte in un incendio, erano epigrafi però commentate quindi il testo è ricostruibile, differenza fonti produzione.
- Istituzioni di Gaio , giurista classico, più importante , l'unica opera di un giurista romano che ci è giunta pressoché intera al di fuori della compilazione giustinianea. Non è stato eliminato nulla.
- Codice teodosiano, raccolta della costituzione imperiale. **- Tituli ex corpore upiani.
- Fragmenta vaticana.
- Mosaicarum et romanarum legum collatio.** Ultime tre opere di raccolta testi giuridici e giurisdizionali, raccolta in un’ operetta per fini pratici.
Giustinianee:
- Corpus iuris civilis, fonte principale per il diritto, l’espressione "corpus iuris civilis” è stata delegata in età medievale, non da Giustiniano diverso dal “corpus iuris canonicis” (canonico). Nel rinnovamento dell’impero Giustiniano riteneva come base la scienza giuridica, è un’opera monumentale, segue la scia di coloro che l’hanno preceduto. Leges : costituzioni imperiali. Iura : frammenti di opere di giuristi classici. Erano messe limitazioni all’uso di questi materiali, poi Giustiniano prova a sistemare ogni dubbio però anche con i "digesta" il problema non fu totalmente superato, può essere definito solo un intento. (Vedi frase Pomponio). **- Digesta.
- Institutiones,** hanno valore di legge, erano emanate dall’ imperatore, scritte in lingua latina. - Codex, prima edizione emanata nel 529 dc non è a noi pervenuta ma menzionata da Giustiniano. Secondo codex 534, nel 533 fu emanato il digesto cioè l’opera che ci permette di vedere la giurisprudenza romana. In cui Giustiniano raccoglie in un'unica opera i frammenti di testi giuridici in età classica nonché periodo di massimo splendore per la giurisprudenza. (Regno giusti fino 565, in questo periodo egli fa nuove costituzioni imperiali). (Tra le tre sopra Giustiniano riforma gli studi giuridici, studio di 5 anni. C’era un’attenzione per il materiale normativo).
● Contiene una selezione di costituzioni imperiali a partire da Adriano secondo secolo dc fino al sesto secolo, arco di quattro secoli da Adriano a Giustiniano. ● Frutto di una rielaborazione da parte dei commissari giustinianei con il compito anche di ordinare il materiale legislativo. NOVELLE: ● Costituzioni emanate da Giustiniano dal 534 al 565. ● Redatte in lingua greca , ne abbiamo una copia latina perché vi erano le corrispondenze da greco e latino per i territori Orientali ed Occidentali. ● Sono risposte ai bisogni presentati o da privati o da funzionari. ● Oggetto di raccolte private (ES: collezione 168 novelle, authenticum, epitome iuliani). DIRITTO ROMANO E GIUSTINIANEO PROSPETTIVA ROMANA: è un sistema casistico prudenziale , la norma si produce in relazione al caso concreto e passa al controllo di un giurista esperto. Si considera anche come sistema aperto, si basa su casi concreti quindi differenziati e magari necessitano di adattamenti o introduzione di cose non considerate. PROSPETTIVA GIUSTINIANEA: è un sistema normativo, la norma veniva posta dall’ autorità. Viene considerato inoltre un sistema chiuso poiché poco permeabile alla possibilità di vedere altri autori fuori da quelli dello stato.
IL PROC SO PRIVATO ROMANO
- La trattazione preliminare “ aktionenrechtiliches denken", modo di pensare il diritto attraverso le azioni, deriva dalla dottrina tedesca che evidenzia le caratteristiche principali del diritto privato romano. Vi è un'evidente inversione rispetto alla moderna visione del rapporto tra diritto sostanziale e processuale.
- Nel logico “collorario ” i romani riconoscono le azioni per gruppi di fattispecie.
- Per i romani possiedo un diritto sostanziale solo se ho uno strumento per farlo valere in processo , la mia posizione giuridica è tutelata dal momento in cui un'autorità terza dello stato me la riconosce come tale. Tipicità : diritto individuale, la presenza di tipi o modelli di riconoscimento senza averne uno generale.
- Per i romani le abrogazioni espresse o tacite non c'erano, le norme potevano però essere sostituite.
- 3 forme processuali:
- Legis actiones, età arcaica 17 secolo ac, usato per regolare le controversie tra i romani e gli stranieri.
- Processo per formulas , 242 ac -342 dc, più importante ,copre il periodo di splendore (età classica) per la giurisprudenza romana.
- Cognitio extra ordinem , età augustea-giustinianea inizialmente affianca il processo formulare poi nel 342 dc lo sostituisce formalmente.
- arbitrarie 09-10- PROCESSO FORMULARE: Rimedi pretori , strumenti processuali che erano di ausilio al pretore per seguire obiettivi di tutela in modo rapido rispetto alle semplici azioni. ● Interdicta : ordini dal magistrato alle parti per dirimere una controversia sul possesso, urgenza di provvedimento anche provvisorio. Gli interdetti sono strumenti di tutela rapida, senza cognizione della lite. Era sempre possibile contrastare il pretore in un secondo momento. ● In integrum restitutio: ripristinare una situazione giuridica precedente all’ evento di cui si vogliono rimuovere gli effetti. ● Cautiones: strumento per far sorgere un obblio sanzionatile, altrimenti non esistente, utilizzato dal pretore. ● Missio in possessione: funzione di custodia o di coazione indiretta al compimento di un atto. Riguarda il possesso di un singolo bene ( Missio in bona , si riferisce ad un patrimoni di beni più ampio). CARATTERI DELLA COGITO EXTRA ORDINEM: 342, decadenza giurisprudenza romana, non ci sono più grandi giuristi. Augusto fa del processo formulare un processo civile ordinario. Nel 17ac r iformai processi sia civili sia penali: Iulie, privatorum. Abolisce le legislationes. Extra ordine eccezione al processo che lui ha istituito come ordinario ovvero quello formulare. Nasce per singoli casi (cognitiones) che escono dalla legge di ordinamento giudiziario. Quando inizia ad essere usato nelle province inizia a diventare comune, prima era un’eccezione. Le cognitiones iniziano ed essere usate anche in campo criminale. Cognitio usato anche al tempo di Gustiniano ( 6 sec dc ).
- Chiamata in giudizio da parte di un organo pubblico. Convocazione del convenuto a processo spettava all’organo pubblico, non spetta al privato. Simile al processo civile contemporaneo.
- Procedibilità in contumacia. Ovvero in assenza di una delle due parti, spesso il convenuto, in questo modo il processo può iniziare perché è garantito il fatto che lui sia stato chiamato a partecipare.
- Struttura monobasica del possesso.
Processo si svolge davanti ad un autorità pubblica, non vi e un giudice privato scelto dalle parti (come oggi).
- Condanna in forma specifica, oltre che pecuniaria.
- Appellabili delle sentenze. Sarà sempre possibile appellare le sentenze di fronte all’imperatore, innovazione.
- Aspetti ereditari del processo formulare. Molte regole di giudizio usate erano regole concepite e ideate durante la vigenza del processo formulare. DIRITTO DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA Capacita giuridica, idoneità ad avare diritti e doveri Requisiti 3 status: La libertà, liberati. La condizione di cittadinanza, civitatis. La famiglia, amiliare Capacità d’agire, idoneità du porre validamente in essere atti giuridici. Requisito dell’età pubere: 14 anni maschi. 12 anni femmine. Prima era stabilito caso per caso poi in modo convenzionale. STATUS LIBERTATIS: Cause della schiavitù:
- Nascita madre schiava. - Cattura come prigioniero, perdeva la cittadinanza. **Forme di libertà:
- Nascita** da madre libera ( ingenui). - Postliminium ., garantiva a chi aveva perso la cittadinanza in un popolo straniero di riprendere la cittadinanza in modo libero, era un istituto per soggetti specifici. Chi andava in guerra poi tornava. - Manomissioni (liberti), il proprietario di uno schiavo fa un atto di manomissione e lo rende libero e lo schiavo prende il nome di “liberto”. Manomissioni civili Vindicta , finto processo rivendica per rivendicare la libertà dello schiavo. Non poteva farlo il padrone stesso ma il dominus chiedeva la collaborazione ad un terzo che procedeva alla rivendica della libertà dello schiavo. Censu i l proprietario dello schiavo poteva scriverlo nelle operazioni di censimento (ogni 5 anni) come se fosse stato un soggetto libero.
● Dotati di capacita d’agire, con la maggiore eta , potevano mettere in essere atti negoziali. ● Non erano titolari di diritti e di obblighi.
- Effetti degli atti compiuti dagli schiavi: 1. atti illeciti , regime della nossalità, possibilità di dare allo schiavo la mossa. 2. Atti leciti , regime della responsabilità adiettizia. Adiettizia, aggiuntiva dal dominus rispetto quella dello schiavo. Introdotta dal pretore sul fine dell’eta repubblicana Soluzioni a tutela dei terzi, ius civili. Sul dominus non ricade mai la colpa del servo. Soluti retentio , possibilità di trattenere quanto ricevuto dallo schiavai sulla base di un adempimento spontaneo della prestazione. Non e consentito al dominus dello schiavo richiedere indietro ciò che lo schiavo ha dato. Obbligazione naturale. Es servo che restituisce dei soldi da un terzo. Schivo non ha obblighi, fatto in modo spontaneo. Il pretore interviene quando il dominus da la possibilità al terzo di contrattare con il suo servo, autorizza il terzo. Pretore fa azioni adiettizie. Disciplinano situazioni non contemplate dallo ius civile. Actio quod ius , autorizzazione esplicita per un singolo affare negoziale. Actio institoria , autorizzazione implicita in cui lo stato e stato preposto a potiate avanti un’attività sul suolo terrestre, attività commerciale. Autorizzato dal dominus. Il domi e il capo e si assume gli obblighi dei negozi. Actio exercitoria, uguale quella sopra ma marittima e non terrestre. Risponde sempre il dominus anche ai contratti. Autorizzazione implicita. Actio de peculio et de rem in verso, implicita allo schiavo e stato conferito un peculio cioè un piccolo complesso di beni che veniva affidato alla gestione di un sottoposto affinché costui cerchi di aumentarlo. 1 3 e 2 Trasposizione dei soggetti, viene usato prima quello dello schivo, per il contratto pero gli effetti ricadono sul duo dominus.
Non ci sono limitazioni alla pretesa del terzo. Può chiamare in giudizio il dominus 4 trasposizione dei soggetti due taxatione sto un limite per la condanna del dominus. Prima taxatione. De peculio, fa riferimento al fatto che il peculio è un complesso di beni di proprietà del dominus relativo all’attivo peculiare, contando anche i. Debiti dello schiavo al dominus. Seconda de in rei verso, fissava il limite della condanna all’arricchimento conseguito al dominus grazie all’attività negoziale condotta dallo schiavo. Es, schiavo mutuo con il terzo, si è fatto prestare del denaro e lo schiavo ha pagato un debito che il dominus aveva con un quarto. Il mutuo era a favore del dominus, la quota si espande e il terzo non prende ciò che e rimasto nel peculio. La prima abbassa la quota la seconda la alza. Astio tributoria, non e una addittizia, non si aggiunge la responsabilità del dominus a quella del servo Le persone in causa mancipii