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diritto privato romano, Dispense di Diritto Privato

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Diritto privato romano
Alex Verta
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Diritto privato romano

Alex Verta

Diritto Privato Romano

Introduzione

Secondo Riccardo Orestano, un giurista italiano, il termine diritto privato romano porta con sé cinque significati:

  • Il diritto romano dei romani , detto anche diritto romano ‘puro’, cioè il diritto prodotto dagli antichi romani per disciplinare i rapporti tra privati.
  • La tradizione romanistica , cioè produzione di tradizione romana in età giustinianea, medievale e moderna; si tratta quindi di come il diritto romano è stato recepito nei periodi successivi.
  • Il diritto comune europeo , cioè il patrimonio giuridico comune ai Paesi dell’Europa continentale^1 caratterizzati dal civil law.
  • La Pandettistica , cioè la scienza giuridica sviluppatasi in Germania nell’Ottocento che riunì e rielaborò le opere riguardanti il patrimonio giuridico romano per farne uno studio storico e una visione dogmatica^2.
  • La Giusromanistica , cioè la scienza giuridica che studia il diritto romano ‘puro’ inteso come fenomeno storico; la Giusromanistica studia quindi la nascita e lo sviluppo delle istituzioni. Il diritto romano è il primo diritto prodotto da una classe di esperti, i giusperiti, che hanno costruito una scienza in forma logica e sistematica dei precetti per lo svolgimento delle attività umane. Lo studio del diritto romano serve a comprendere che il diritto è un prodotto della Storia^3. A tal proposito Pomponio, un giurista romano, osservava che il diritto non può esistere se non c’è qualcuno esperto del diritto che di giorno in giorno (quotidianamente) possa migliorarlo.

Periodizzazione del diritto romano (753 a.C. – 565 d.C.)

  • Età arcaica (Monarchia)
  • Età preclassica (Repubblica)
  • Età classica (Principato)
  • Età tardoclassica (Dominato^4 )
  • Età giustinianea^5

Fonti del diritto

  • Diritto oggettivo
  • Diritto soggettivo
  • Fonti di produzione
  • Fonti di cognizione (^1) Il Regno Unito rientra nei sistemi di common law. (^2) Dopo la Rivoluzione francese nascono diversi codici, eccetto che in Germania dove il diritto romano era considerato diritto positivo, ingabbiato in precetti sistematici (in quanto la Pandettistica aveva una prospettiva sistematica), applicabile nella società. (^3) Diritto come fenomeno in divenire. (^4) Degenerazione del principato caratterizzato dall’accentramento dei poteri nell’Imperatore. (^5) Da Giustiniano deriva la più importante raccolta del diritto romano ‘puro’ che ci sia pervenuta.

Per diritto oggettivo si intende quel complesso di regole create da una comunità di persone per regolare la loro convivenza. Per diritto soggettivo si intende una pretesa, riconosciuta dall’ordinamento giuridico, ad un comportamento altrui, normalmente espresso in termini di doverosità. Nell’ambito del diritto oggettivo si distingue tra ius civile e ius gentium :

  • Per ius civile si intende il diritto proprio dei Romani e perciò fruibile unicamente dai cittadini (cives).
  • Per ius gentium si intende il diritto comune a tutti i popoli e perciò fruibile anche dagli stranieri (peregrini). Si distingue inoltre tra ius civile e ius honorarium:
  • Per ius civile in questo caso si intende il diritto prodotto da fonti tipicamente riconducibili all’ordinamento giuridico romano (ad esempio mores, leges, senatus consulta, responsa, ecc).
  • Per ius honorarium si intende il diritto prodotto dai magistrati romani aventi potere giurisdizionale (ad esempio edictum praetoris^6 ). Le fonti del diritto sono anche distinte in fonti di produzione e fonti di cognizione. Le fonti di produzione comprendono ogni atto o fatto idoneo a creare il diritto oggettivo secondo l'ordinamento giuridico. Le fonti di cognizione comprendono ogni materiale che consente di conoscere forme e contenuti del diritto oggettivo.

Fonti di produzione

Età arcaica (753 a.C. – 367 a.C.)

  • Mores
  • Leges
  • Interpretazione pontificale I mores fanno riferimento ai costumi degli antichi romani, cioè alla consuetudine , vale a dire un comportamento ripetuto nel tempo avvertito come doveroso. La maggior parte del diritto romano ha origine consuetudinario. Gli istituti nati dai mores sono fruibili solo dai cittadini. Le leges sono provvedimenti voluti dal Re e disciplinano aspetti di diritto pubblico (in particolare quello criminale). (^6) Il Pretore è il magistrato al quale dal 377 a.C. è stata affidata l’attività giurisdizionale, cioè di affermare il diritto e di regolamentare le controversie tra privati. Ogni anno il Pretore doveva emanare un editto in cui prometteva di tutelare determinati diritti soggettivi. La norma dell’editto pretorio che costituiva il diritto oggettivo generava nella sua applicazione il diritto soggettivo. Il diritto del pretore ha avuto una funzione correttiva e integrativa dello ius civile.

L’ interpretatio prudentium è l’interpretazione degli esperti del diritto e rappresenta una fonte di emanazione dello ius civile. L’interpretatio dei prudentes^12 nasce intorno alla metà del periodo repubblicano a seguito dell’emanazione delle dodici tavole che ridussero il margine di discrezionalità di chi interpretava il diritto. I prudentes creavano diritto attraverso la loro interpretazione della regola^13. La classe degli esperti del diritto emerse dal ceto nobile, mentre nel processo romano si delinearono formulari necessari che rendevano valido il processo. Alla sua nascita, l’attività del giurista si componeva di tre fasi: agere , respondere , cabere. L’ agere consisteva nell’assistenza data al privato nel processo, il respondere consisteva nell’attività di rispondere ai quesiti posti dal privato al giurista, mentre il cabere consisteva nell’assistenza del giurista al privato per la stipulazione di contratti redatti per iscritto. In seguito l’attività dei giuristi si è ampliata fino a diventare un’attività letteraria giuridica. Con l’attività di interpretazione delle leggi nascono scuole di pensiero nell’ambito giuridico^14. Di fondamentale importanza erano le edicta magistratuum ; il pretore partecipava alla produzione del diritto attraverso la regolamentazione delle controversie e attraverso l’emanazione degli editti, con cui garantiva di tutelare i consociati. Sebbene l’attività del pretore contribuisse alla produzione dello ius honorarium , non tutto ciò che egli emanava ne faceva parte: infatti il pretore, essendo detentore dell’attività giurisdizionale, era incaricato della tutela delle discipline già previste dallo ius civile ed aveva quindi il compito di attuare lo ius civile. Età classica (27 a.C. – 284 d.C.)

  • Leges
  • Senatus consulta
  • Interpretatio prudentium
  • Edicta magistratuum
  • Costitutiones principum (edicta, rescripta, mandata, epistulae, decreta)
  • Consuetudines L’età classica è caratterizzata dalla scomparsa dei mores dalle fonti di produzione del diritto, in quanto avevano esaurito la loro potenzialità creativa assorbiti dai giuristi, e dall’affermarsi dello ius respondendi ex autoritate principe , cioè un diritto (o patente) di rispondere che l’Imperatore affidava al giurista rendendo ufficiali i suoi responsi^15. Anche i responsi dei giuristi privi di ius respondendi entravano nell’ordinamento, ma avevano meno peso^16. (^12) I prudentes erano gli esperti del diritto. (^13) Per questo motivo Augusto comprese l’importanza di supervisionare l’attività dei prudentes. (^14) Le più note sono la scuola Sabiniana e la scuola Proculiana. (^15) Per ottenere lo ius respondendi ex autoritate principe, i giuristi cercavano di ingraziarsi l’Imperatore. (^16) Nel diritto romano si fronteggiano diverse opinioni sulla regola (ius controversum) che generano una sintesi o, nel tempo, una prevale sull’altra nella pratica quotidiana.

Si delineò quindi un controllo da parte dell’Imperatore sull’attività di responso. In età adrianea, l’Imperatore Adriano decise di affidare ad un giurista, Giuliano, la redazione di un testo edittale definitivo ( editto perpetuo ), non modificabile se non per volontà dell’Imperatore. Le costitutiones principum erano atti di legislazione diretta dell’Imperatore. Le costituzioni imperiali potevano essere di cinque diversi tipi: due a carattere generale, valevoli per tutti gli abitanti dell’Impero, e tre a carattere particolare su temi amministrativi, fiscali, ecc. I rescripta erano risposte della cancelleria imperiale su temi giuridici, di valenza limitata al caso concreto. Le epistulae erano istruzioni date ad uno specifico funzionario imperiale. I decreta erano decisioni prese dal princeps in qualità di giudice. Le consuetudines erano limitate ai territori provinciali dell’Impero che dovevano essere seguite solo in assenza di leggi che disciplinavano quel determinato punto. Età tardoclassica e giustinianea (284 d.C. – 565 d.C.^17 )

  • Constitutiones principum (edicta, rescripta, mandata, epistulae, decreta)
  • Consuetudines Nell’età tardoclassica e giustinianea si ebbe una forte riduzione delle fonti in grado di creare diritto. Si evidenziò, inoltre, la differenza tra iura , cioè i frammenti estrapolati dalle opere dei giuristi romani, e leges , cioè le costituzioni imperiali. Gli iura di questo periodo non producono diritto giurisprudenziale; inoltre in questa fase l’assenza di una scienza giuridica in grado di rielaborare il diritto esistente e crearne di nuovo generò una situazione caotica.

Fonti di cognizione

Fonti pregiustinianee

  • XII Tavole
  • Istituzioni di Gaio
  • Codice Teodosiano
  • Tituli ex corpore Ulpiani
  • Fragmenta Vaticana
  • Mosaicarum et Romanarum legum Collatio Le XII Tavole , compilate tra il 451 e il 450 a.C., sono il primo esempio di leggi romane scritte, con lo scopo di impedire l’abuso dei patrizi per mezzo delle interpretazioni pontificali. (^17) In particolare, l’età giustinianea va dal 527 al 565 d.C.

Il Digesto raccoglie testi scritti dalla fine dell’età repubblicana fino all’età classica; è composto da cinquanta libri a loro volta suddivisi in titoli, frammenti e paragrafi^21. La redazione istituita da Giustiniano per redigere il Digesto ha deciso di inserire un’ inscriptio in cui si indica l’autore e l’opera da cui il frammento è tratto. Grazie al Digesto possiamo ricostruire i caratteri giurisprudenziali romani; tuttavia, il Digesto è stato redatto per essere applicato nella società giustinianea, quindi dalle opere originali vennero eliminate le parti inutili e non applicabili nella realtà giuridica dell’epoca contemporanea a Giustiniano. Il Digesto ha un carattere omissivo e un carattere integrativo. Nel Digesto sono state inoltre effettuate delle interpolazioni , cioè interventi testuali al fine di adattare gli iura alla realtà giuridica; ad esempio, lo schema negoziale della fiducia (il negozio fiduciario ) è stato modificato nel Digesto con il termine comodatum al fine di applicarlo nel loro contesto vigente. Le Istituzioni , pubblicate nel 533 pochi giorni dopo il Digesto, sono un’opera suddivisa in quattro libri a loro volta ripartiti in titoli e paragrafi^22. Le Istituzioni hanno una funzione didattica in quanto contengono un’esposizione del diritto rivolta a coloro che intraprendono studi giuridici. L’opera è caratterizzata da schemi espositivi classici^23 ; infatti è basata sulla tripartizione gaiana ‘ personae , res^24 , actiones^25 . Il Codice , pubblicato nel 534, è un’opera composta da dodici libri a loro volta suddivisi in titoli, frammenti e paragrafi^26. Ad ogni frammento corrisponde una lex^27 contenente un’ inscriptio che indica l’Imperatore che l’ha emanata, a partire dalle costituzioni dell’Imperatore Adriano. Grazie al Codex giustinianeo siamo in grado di conoscere gli orientamenti delle cancellerie imperiali. Le Novellae , aggiunte nel Corpus Iuris Civilis in età medievale, sono le costituzioni imperiali emanate dall’Imperatore Giustiniano dopo il 534, cioè dopo l’emanazione del Codex^28. Le Novellae sono redatte in lingua greca^29 e sono raccolte in collezioni private^30. Questo materiale giuridico prodotto in lingua greca confluì alla fine del IX secolo in un’altra opera, i Basilici , voluta dall’Imperatore Basilio I detto il Macedone. Il proposito di Giustiniano di monopolizzare la produzione e l’interpretazione del diritto da parte dell’Imperatore è tuttavia fallito; anche le traduzioni dei testi dal latino al greco mostrano interpretazioni da parte dei traduttori. (^21) Ad esempio D. 19. 5. 1. 1 (Digesto, libro 19, titolo 5, frammento 1, paragrafo 1). (^22) Ad esempio I. 3. 1. 2 (Istituzioni, libro 3, titolo 1, paragrafo 2). (^23) L’esposizione è identica a quella di Gaio. (^24) Per res si intendono i diritti reali e i diritti di credito o obbligazioni. (^25) Per actiones si intende il tema processuale. (^26) Ad esempio C. 4. 64. 4. 1 (Codice, libro 4, titolo 64, frammento 4, paragrafo 1). (^27) Costituzione imperiale. (^28) Le Novellae contengono, quindi, le costituzioni imperiali di Giustiniano emanate tra il 534 ed il 565. (^29) Nell’Impero romano d’Oriente si parlava in greco. (^30) (Collezione 168 novelle, Authenticum, Epitome, Iuliani).

Diritto romano e Diritto giustinianeo

Prospettiva romana^31

  • Sistema casistico-prudenziale
  • Sistema aperto Il diritto romano è un sistema casistico-prudenziale perché è un sistema costruito sulla base dei casi concreti che vengono regolati di volta in volta^32 , ed è un sistema aperto perché vi è una pluralità di fonti di produzione. Prospettiva giustinianea
  • sistema normativo
  • sistema chiuso Il diritto giustinianeo è un sistema normativo perché si basa su norme costruite e cristallizzate nell’ordinamento entro le quali si trova la risposta ai problemi giuridici che di volta in volta si presentano, ed è un sistema chiuso perché l’unica fonte del diritto è l’Imperatore. (^31) Nel linguaggio giuridico romano la giurisprudenza è la scienza esercitata dagli esperti del diritto. (^32) In genere dai prudentes.

Il processo per formulas è legato al periodo aureo del diritto romano^39 , ed è stato stipulato quando esisteva già il processo per legis actiones, che sostituì nel tempo per via di una minore ritualità e di una maggiore facilità di accesso al processo; infatti vennero abbandonate alcune formule per permettere l’accesso anche agli stranieri. Sebbene inizialmente riguardasse i processi tra cives e peregrini^40 , in seguito anche i cives preferirono risolvere le loro controversie nel processo formulare anziché nelle legis actiones. Nel 17 d.C., con l’abolizione delle legis actiones, divenne il processo civile ordinario. La cognitio extra ordinem risolveva le controversie che non potevano essere risolte nel processo civile ordinario^41. La cognitio nacque sotto l’Imperatore Augusto al fine di risolvere casi specifici straordinari, ma divenne processo civile ordinario nel 342 d.C. con l’abolizione del processo formulare. Prima di diffondersi in tutto l’Impero il processo della cognitio era inizialmente limitato alle provincie romane^42.

Legis actiones

Le caratteristiche delle legis actiones sono:

  • Accessibilità solo da parte dei cittadini romani
  • Oralità
  • Rigido formalismo
  • Necessaria presenza di entrambe le parti in giudizio (tranne che in un caso)
  • Struttura bifasica (azioni dichiarative) Del processo per legis actiones, che sappiamo essere riservato ai soli cives , non abbiamo documenti scritti riguardanti l’avvio e lo svolgimento del processo in quanto questo avveniva oralmente. Le legis actiones presentavano un rigido formalismo ; infatti il processo era caratterizzato dalla pronuncia di parole solenni e dal compimento di gesti specifici rigorosamente imposti e predeterminati. Al processo dovevano essere presenti sia l’ attore , cioè colui che avviava l’azione, sia il convenuto , cioè colui che era chiamato a processo dall’attore. Infatti, per dare avvio alle legis actiones occorreva che il convenuto fosse portato nella sede processuale attraverso la chiamata in giudizio (in ius vocatio ) con atto privato, con cui l'attore invitava il convenuto con parole solenni di presentarsi dal magistrato; se il convenuto si rifiutava di recarsi in tribunale, l’attore era autorizzato a trascinarvelo con la forza. Il processo aveva struttura bifasica , cioè si componeva di due fasi: la fase in iure , in cui si individuavano i temi giuridici della lite e si svolgeva di fronte all’ordine pubblico^43 , e la fase apud iudicem , in cui un giudice emanava il suo parere stabilendo chi aveva ragione e chi torto. (^39) Cioè al periodo classico. (^40) Cioè i processi tra cittadini e stranieri. (^41) Per questo motivo prese il nome di ‘conoscenza fuori dall’ordinario’. (^42) Quindi nelle provincie si “litigava”, o meglio le controversie erano risolte, con il processo della cognitio. (^43) Inizialmente il Re o un suo delegato, poi con la fine dell’epoca regia un magistrato. Da quando fu istituita la figura del pretore spettò a lui controllare la fase in iure.

Le legis actiones erano un processo avente natura arbitrale in quanto due cittadini delegavano la decisione sulla controversia ad un cittadino non magistrato. Le legis actiones presentavano si dividevano in due tipologie : le legis actiones dichiarative e le legis actiones esecutive. Le legis actiones dichiarative avevano come scopo l’accertamento di una situazione giuridica controversa. Facevano parte delle legis actiones dichiarative le:

  • Legis actio sacramenti
  • Legis actio per iudicis arbitrive postulationem
  • Legis actio per condictionem Le legis actiones esecutive erano le azioni con le quali si dava esecuzione alle situazione giuridiche accertate. Facevano parte delle legis actiones esecutive le:
  • Legis actio per manus iniectionem
  • Legis actio per pignoris capionem
Legis actiones dichiarative

Legis actio sacramenti La più antica delle legis actiones dichiarative è la legis actio sacrameti che serviva per tutelare sia posizioni giuridiche soggettive a carattere assoluto^44 , ovvero i diritti reali^45 , sia posizioni giuridiche soggettive a carattere relativo^46 , ovvero i diritti di credito^47. La legis actio sacramenti era a sua volta divisa in:

  • Legis actio sacramenti in rem , per la tutela di posizioni giuridiche a carattere assoluto, e quindi dei diritti reali.
  • Legis actio sacramenti in personam , per la tutela di posizioni giuridiche soggettive a carattere relativo, e quindi dei diritti di credito. Legis actio sacramenti in rem Con la legis actio sacramenti in rem si faceva valere un diritto reale. Per l’avvio del processo era necessario che entrambi i contendenti fossero presenti dinnanzi al magistrato^48 , per cui l’attore era autorizzato a portare in giudizio il convenuto con tutti i mezzi, anche facendo ricorso alla forza se il convenuto non avesse voluto presentarsi spontaneamente. Nella fase in iure^49 attore e convenuto pronunciavano dinnanzi al magistrato vindicatio e contravindicatio , rivendicando un potere sulla cosa (o su un suo simbolo). (^44) I diritti assoluti si soddisfano nell’astensione dei consociati, perciò richiedono un loro comportamento passivo. (^45) I diritti reali sono diritti soggettivi a carattere assoluto in quanto valgono nei confronti di tutti i consociati (hanno valenza erga omnes). (^46) I diritti relativi si soddisfano attraverso comportamenti attivi da parte di determinati soggetti. (^47) I diritti di credito sono diritti soggettivi a carattere relativo in quanto valgono nei confronti di determinati soggetti. (^48) In epoca regia davanti al Res o un suo delegato. (^49) Nella fase in iure si aveva la cristallizzazione della pretesa.

Il procedimento era simile a quello della legis actio sacramenti in personam. La persona designata come giudice doveva avere particolari competenze (arbiter) nel caso in cui la lite avesse ad oggetto lo scioglimento di una forma di comproprietà^53. La stipulatio era molto importante in quanto la stipulazione era per i romani la più frequente fonte di obbligazione. Lo sponsio^54 /stipulatio era un negozio giuridico, cioè un atto di autonomia privata, in cui un soggetto pronunciando determinate parole prometteva qualcosa in favore di qualcun’altro. Legis actio per condictionem La legis actio per condictionem fu introdotta da una lex Silia del III a.C. per i crediti aventi ad oggetto una somma determinata di denaro ( certa pecunia ) e successivamente estesa da una lex Calpurnia a qualunque cosa determinata ( certa res ) anche diversa dal denaro. In questo rito l’attore affermava la propria pretesa senza alludere alla relativa causa; l’attore infatti non era obbligato a dire su cosa si fondava la propria pretesa. La legis actio per condictionem, sebbene sia stata l’ultima legis actio ad essere introdotta, fu la prima ad essere abolita (130 a.C. circa) e sostituita da un’azione formulare con caratteristiche simili (condictio).

Legis actiones esecutive

Legis actio per manus iniectionem La legis actio per manus iniectionem era la procedura esecutiva a carattere personale utilizzabile contro:

  • Il iudicatus (o il confessus) che non avesse pagato la somma oggetto di condanna entro trenta giorni dalla sentenza ( manus iniectio iudicati ).
  • il debitore che entro sei mesi non avesse rimborsato al garante ( sponsor ) l’importo di un debito per il quale era stata costituita la garanzia ( manus iniectio pro iudicato ).
  • il legatario^55 che avesse percepito dall’eredità più di mille assi e non avesse restituito l’eccedenza all’erede ( manus iniectio pura ). Nella legis actio per manus iniectionem le parti si recavano dal magistrato e il creditore dichiarava la fonte del suo credito e contemporaneamente esprimeva la volontà di esercitare la manus sul debitore ( manum inicere ). Per sottrarsi alla manus iniectio , il debitore poteva nominare un vindex , che avrebbe contestato la pretesa del creditore in un nuovo processo dichiarativo, all’esito del quale, se soccombente, avrebbe dovuto pagare il doppio della condanna iniziale ( infitiatio ). (^53) La decisione era affidata ad un arbitro in determinati casi quali stabilire la divisione di un bene comune. (^54) Lo sponsio era fruibile solo dai cittadini romani, mentre la stipulatio anche dagli stranieri. (^55) Il legatario è un soggetto a favore del quale è fatta una disposizione testamentaria a titolo particolare.

Qualora il debitore non fosse riuscito a garantirsi l’intervento di un vindex, il magistrato avrebbe pronunciato l’ addictio in favore del creditore. Grazie a questo provvedimento il creditore avrebbe potuto incatenare il debitore per sessanta giorni durante i quali avrebbe dovuto portarlo in tre mercati consecutivi per verificare l’eventuale disponibilità di qualcuno a riscattare il suo debito. In assenza di riscatto, il debitore sarebbe stato venduto come schiavo fuori Roma o ucciso impunemente dal creditore. Legis actio per pignoris capionem La legis actio per pignoris capionem non richiedeva la presenza del magistrato, né quella dell’avversario. Il creditore se ne poteva avvalere per prendere possesso di beni appartenenti al debitore e per costituirvi pegno in funzione di garanzia. La presa di possesso doveva essere accompagnata dalla pronuncia di certa verba. Quindi nella legis actio per pignoris capionem l'azione si compiva con il creditore che si impossessava di cose appartenenti al debitore senza nessuna procedura e nessun contraddittorio; era richiesta soltanto la pronuncia, durante l'impossessamento, di parole determinate.

Nascita del processo formulare e graduale abolizione delle legis actiones

Nel 242 a.C. si ebbe l’istituzione del praetor peregrinus e la nascita del processo formulare. Nel 130 a.C. ci fu l’emanazione della lex Aebutia con cui venne abolita la legis actio per condictionem. Nel 17 a.C. vennero emanate le leges Iuliae iudiciariae con le quali si ebbe la sostituzione definitiva del processo formulare a quello per legis actiones.

Processo formulare

Le caratteristiche del processo formulare sono:

  • Accessibilità da parte degli stranieri
  • Riduzione del formalismo tipico delle legis actiones
  • Unitarietà del procedimento
  • Necessaria presenza di entrambe le parti in giudizio
  • Struttura bifasica Una delle più importanti innovazioni del processo formulare è l’ accessibilità al processo da parte degli stranieri ; le legis actiones, infatti, erano rivolte a tutelare esclusivamente le pretese dei cives e non erano applicabili agli stranieri, con cui i cittadini romani intraprendevano sempre più frequenti rapporti commerciali. Mentre il processo delle legis actiones ruotava intorno ai certa verba , cioè le parole solenni, nel processo formulare si ha una riduzione del formalismo sia sul piano delle parole che dei gesti.

Invece, grazie agli effetti conservativi la pretesa dell’attore era posta al riparo da qualunque evento successivo^63 che avrebbe potuto pregiudicare il riconoscimento della sua azione. Svolgimento: fase apud iudicem La fase apud iudicem si svolgeva dinnanzi ad un privato cittadino scelto come iudex di comune accordo dalle parti (in alcuni casi il giudice era un organo collegiale). Lo svolgimento della fase apud iudicem era caratterizzato da un’assenza di formalità. Dopo la fase istruttoria, liberamente condotta dal giudice, costui pronunciava la sentenza in forma orale e senza motivazione. La sentenza di condanna era sempre espressa in denaro^64 e faceva sorgere sul condannato l’ obligatio iudicati.

La formula

Nel processo formulare vi erano diverse parti suddivise in parti ordinarie e parti non ordinarie. Le parti ordinarie erano parti concepite dal pretore e, quindi, non soggette alla disponibilità né dell’attore né del convenuto; tuttavia le parti ordinarie non erano necessarie. Rientravano nelle parti ordinarie:

  • Intentio
  • Demonstratio
  • Adiudicatio
  • Condemnatio Le parti non ordinarie erano parti inserite su richiesta delle parti. Rientravano nelle parti non ordinarie:
  • Praescriptio
  • Exceptio
  • Replicatio Ogni formula era preceduta dalla iudicis nominatio , ossia la nomina del giudice scelto dalle parti di comune accordo. Parti ordinarie: intentio L’ intentio^65 è la parte più importante in quanto presente in tutti i processi formulari. Nell’intentio è descritta la pretesa ( petitum ) dell’attore, accompagnata in alcuni casi dall’indicazione della sua fonte ( causa petendi ). L’intentio può essere certa o incerta , a seconda che l’oggetto della pretesa risulti indicato in maniera precisa oppure indeterminata. (^63) Ad esempio, nel caso delle azioni penali la morte del convenuto non avrebbe pregiudicato la prosecuzione del processo. (^64) La sentenza di condanna del processo formulare era sempre espressa in termini pecuniari. Nel processo formulare romano valeva la litis aestimatio , cioè il diritto del convenuto a trattenere la cosa richiesta dall'attore dietro pagamento di una somma in denaro adeguata al valore della cosa. (^65) L’intentio è la parte della formula in cui è espressa la pretesa dell'attore.

Se l’intentio è incerta, la formula contiene anche la demonstratio^66 dove viene descritta la causa petendi. Un’ intentio certa esponeva l’attore al rischio di pluris petitio , ossia chiedere più del dovuto. Se ciò si fosse verificato, l’attore avrebbe perso la lite e non avrebbe più potuto riproporla (come secondo il principio di ne bis in idem ). Ciò non poteva accadere nei casi di intentio incerta dove la pretesa era formulata in maniera indeterminata. Parti ordinarie: demonstratio Nella demonstratio è descritta la causa petendi che serviva per inquadrare giuridicamente la fattispecie da cui traeva origine la controversia. Parti ordinarie: adiudicatio L’ adiudicatio è una parte della formula presente soltanto nei giudizi divisori^67. Conferiva al giudice il potere di aggiudicare porzioni di un bene o quote del suo valore. La sentenza del giudice produceva effetti costitutivi di diritti reali. Parti ordinarie: condemnatio La condemnatio è la parte della formula con cui si invitava il giudice a condannare o assolvere il convenuto. La condanna doveva essere sempre espressa in denaro e perciò nella condemnatio venivano indicati i criteri per stabilire il relativo ammontare della pena pecuniaria. In alcuni casi la condanna non poteva andare oltre un certo limite, di cui veniva dato conto attraverso la taxatio , una clausola inserita all’interno della condemnatio. La condemnatio poteva essere certa o incerta a seconda che fosse precisato o meno l’ammontare della condanna^68. Ciò dipendeva dall’oggetto della pretesa descritto nell’intentio:

  • se si fosse trattato di una somma determinata di denaro, la condemnatio sarebbe risultata certa e avrebbe recato l’indicazione di tale somma.
  • in tutti gli altri casi la condemnatio sarebbe stata incerta dovendosi seguire dei criteri per stabilire l’ammontare della condanna e quindi il valore della lite ( litis aestimatio ). Parti non ordinarie: praescriptio La praescriptio è una parte a vantaggio dell’attore che poteva richiederne l’inserimento prima della iudicis nominatio. (^66) Se l’intentio è certa, la causa petendi è espressa e non occorre la demonstratio. Se l’intentio è incerta, la causa petendi non è espressa e, quindi, occorre la demonstratio. (^67) Ad esempio actio familiae erciscundae, communi dividundo, finium regundorum. (^68) Nell’intentio, la condanna poteva essere chiesta in una somma determinata ( condemnatio certa ) o indeterminata ( condemnatio incerta ), quando, fissati i criteri, si rimetteva al giudice la sua valutazione ( litis aestimatio ). Ad un’ intentio certa sarebbe corrisposta una condemnatio certa se l’oggetto della controversia era espresso con una somma determinata di denaro, o una condemnatio incerta se l’oggetto della controversia era determinato ma non era espresso il relativo ammontare in denaro. Ad un’ intentio incerta sarebbe sempre corrisposta una condemnatio incerta.