




























































































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
appunti perfetti presi durante le lezioni
Tipologia: Dispense
1 / 128
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!





























































































In offerta
Alex Verta
Secondo Riccardo Orestano, un giurista italiano, il termine diritto privato romano porta con sé cinque significati:
Per diritto oggettivo si intende quel complesso di regole create da una comunità di persone per regolare la loro convivenza. Per diritto soggettivo si intende una pretesa, riconosciuta dall’ordinamento giuridico, ad un comportamento altrui, normalmente espresso in termini di doverosità. Nell’ambito del diritto oggettivo si distingue tra ius civile e ius gentium :
Età arcaica (753 a.C. – 367 a.C.)
L’ interpretatio prudentium è l’interpretazione degli esperti del diritto e rappresenta una fonte di emanazione dello ius civile. L’interpretatio dei prudentes^12 nasce intorno alla metà del periodo repubblicano a seguito dell’emanazione delle dodici tavole che ridussero il margine di discrezionalità di chi interpretava il diritto. I prudentes creavano diritto attraverso la loro interpretazione della regola^13. La classe degli esperti del diritto emerse dal ceto nobile, mentre nel processo romano si delinearono formulari necessari che rendevano valido il processo. Alla sua nascita, l’attività del giurista si componeva di tre fasi: agere , respondere , cabere. L’ agere consisteva nell’assistenza data al privato nel processo, il respondere consisteva nell’attività di rispondere ai quesiti posti dal privato al giurista, mentre il cabere consisteva nell’assistenza del giurista al privato per la stipulazione di contratti redatti per iscritto. In seguito l’attività dei giuristi si è ampliata fino a diventare un’attività letteraria giuridica. Con l’attività di interpretazione delle leggi nascono scuole di pensiero nell’ambito giuridico^14. Di fondamentale importanza erano le edicta magistratuum ; il pretore partecipava alla produzione del diritto attraverso la regolamentazione delle controversie e attraverso l’emanazione degli editti, con cui garantiva di tutelare i consociati. Sebbene l’attività del pretore contribuisse alla produzione dello ius honorarium , non tutto ciò che egli emanava ne faceva parte: infatti il pretore, essendo detentore dell’attività giurisdizionale, era incaricato della tutela delle discipline già previste dallo ius civile ed aveva quindi il compito di attuare lo ius civile. Età classica (27 a.C. – 284 d.C.)
Si delineò quindi un controllo da parte dell’Imperatore sull’attività di responso. In età adrianea, l’Imperatore Adriano decise di affidare ad un giurista, Giuliano, la redazione di un testo edittale definitivo ( editto perpetuo ), non modificabile se non per volontà dell’Imperatore. Le costitutiones principum erano atti di legislazione diretta dell’Imperatore. Le costituzioni imperiali potevano essere di cinque diversi tipi: due a carattere generale, valevoli per tutti gli abitanti dell’Impero, e tre a carattere particolare su temi amministrativi, fiscali, ecc. I rescripta erano risposte della cancelleria imperiale su temi giuridici, di valenza limitata al caso concreto. Le epistulae erano istruzioni date ad uno specifico funzionario imperiale. I decreta erano decisioni prese dal princeps in qualità di giudice. Le consuetudines erano limitate ai territori provinciali dell’Impero che dovevano essere seguite solo in assenza di leggi che disciplinavano quel determinato punto. Età tardoclassica e giustinianea (284 d.C. – 565 d.C.^17 )
Fonti pregiustinianee
Il Digesto raccoglie testi scritti dalla fine dell’età repubblicana fino all’età classica; è composto da cinquanta libri a loro volta suddivisi in titoli, frammenti e paragrafi^21. La redazione istituita da Giustiniano per redigere il Digesto ha deciso di inserire un’ inscriptio in cui si indica l’autore e l’opera da cui il frammento è tratto. Grazie al Digesto possiamo ricostruire i caratteri giurisprudenziali romani; tuttavia, il Digesto è stato redatto per essere applicato nella società giustinianea, quindi dalle opere originali vennero eliminate le parti inutili e non applicabili nella realtà giuridica dell’epoca contemporanea a Giustiniano. Il Digesto ha un carattere omissivo e un carattere integrativo. Nel Digesto sono state inoltre effettuate delle interpolazioni , cioè interventi testuali al fine di adattare gli iura alla realtà giuridica; ad esempio, lo schema negoziale della fiducia (il negozio fiduciario ) è stato modificato nel Digesto con il termine comodatum al fine di applicarlo nel loro contesto vigente. Le Istituzioni , pubblicate nel 533 pochi giorni dopo il Digesto, sono un’opera suddivisa in quattro libri a loro volta ripartiti in titoli e paragrafi^22. Le Istituzioni hanno una funzione didattica in quanto contengono un’esposizione del diritto rivolta a coloro che intraprendono studi giuridici. L’opera è caratterizzata da schemi espositivi classici^23 ; infatti è basata sulla tripartizione gaiana ‘ personae , res^24 , actiones^25 ’. Il Codice , pubblicato nel 534, è un’opera composta da dodici libri a loro volta suddivisi in titoli, frammenti e paragrafi^26. Ad ogni frammento corrisponde una lex^27 contenente un’ inscriptio che indica l’Imperatore che l’ha emanata, a partire dalle costituzioni dell’Imperatore Adriano. Grazie al Codex giustinianeo siamo in grado di conoscere gli orientamenti delle cancellerie imperiali. Le Novellae , aggiunte nel Corpus Iuris Civilis in età medievale, sono le costituzioni imperiali emanate dall’Imperatore Giustiniano dopo il 534, cioè dopo l’emanazione del Codex^28. Le Novellae sono redatte in lingua greca^29 e sono raccolte in collezioni private^30. Questo materiale giuridico prodotto in lingua greca confluì alla fine del IX secolo in un’altra opera, i Basilici , voluta dall’Imperatore Basilio I detto il Macedone. Il proposito di Giustiniano di monopolizzare la produzione e l’interpretazione del diritto da parte dell’Imperatore è tuttavia fallito; anche le traduzioni dei testi dal latino al greco mostrano interpretazioni da parte dei traduttori. (^21) Ad esempio D. 19. 5. 1. 1 (Digesto, libro 19, titolo 5, frammento 1, paragrafo 1). (^22) Ad esempio I. 3. 1. 2 (Istituzioni, libro 3, titolo 1, paragrafo 2). (^23) L’esposizione è identica a quella di Gaio. (^24) Per res si intendono i diritti reali e i diritti di credito o obbligazioni. (^25) Per actiones si intende il tema processuale. (^26) Ad esempio C. 4. 64. 4. 1 (Codice, libro 4, titolo 64, frammento 4, paragrafo 1). (^27) Costituzione imperiale. (^28) Le Novellae contengono, quindi, le costituzioni imperiali di Giustiniano emanate tra il 534 ed il 565. (^29) Nell’Impero romano d’Oriente si parlava in greco. (^30) (Collezione 168 novelle, Authenticum, Epitome, Iuliani).
Prospettiva romana^31
Il processo per formulas è legato al periodo aureo del diritto romano^39 , ed è stato stipulato quando esisteva già il processo per legis actiones, che sostituì nel tempo per via di una minore ritualità e di una maggiore facilità di accesso al processo; infatti vennero abbandonate alcune formule per permettere l’accesso anche agli stranieri. Sebbene inizialmente riguardasse i processi tra cives e peregrini^40 , in seguito anche i cives preferirono risolvere le loro controversie nel processo formulare anziché nelle legis actiones. Nel 17 d.C., con l’abolizione delle legis actiones, divenne il processo civile ordinario. La cognitio extra ordinem risolveva le controversie che non potevano essere risolte nel processo civile ordinario^41. La cognitio nacque sotto l’Imperatore Augusto al fine di risolvere casi specifici straordinari, ma divenne processo civile ordinario nel 342 d.C. con l’abolizione del processo formulare. Prima di diffondersi in tutto l’Impero il processo della cognitio era inizialmente limitato alle provincie romane^42.
Le caratteristiche delle legis actiones sono:
Le legis actiones erano un processo avente natura arbitrale in quanto due cittadini delegavano la decisione sulla controversia ad un cittadino non magistrato. Le legis actiones presentavano si dividevano in due tipologie : le legis actiones dichiarative e le legis actiones esecutive. Le legis actiones dichiarative avevano come scopo l’accertamento di una situazione giuridica controversa. Facevano parte delle legis actiones dichiarative le:
Legis actio sacramenti La più antica delle legis actiones dichiarative è la legis actio sacrameti che serviva per tutelare sia posizioni giuridiche soggettive a carattere assoluto^44 , ovvero i diritti reali^45 , sia posizioni giuridiche soggettive a carattere relativo^46 , ovvero i diritti di credito^47. La legis actio sacramenti era a sua volta divisa in:
Il procedimento era simile a quello della legis actio sacramenti in personam. La persona designata come giudice doveva avere particolari competenze (arbiter) nel caso in cui la lite avesse ad oggetto lo scioglimento di una forma di comproprietà^53. La stipulatio era molto importante in quanto la stipulazione era per i romani la più frequente fonte di obbligazione. Lo sponsio^54 /stipulatio era un negozio giuridico, cioè un atto di autonomia privata, in cui un soggetto pronunciando determinate parole prometteva qualcosa in favore di qualcun’altro. Legis actio per condictionem La legis actio per condictionem fu introdotta da una lex Silia del III a.C. per i crediti aventi ad oggetto una somma determinata di denaro ( certa pecunia ) e successivamente estesa da una lex Calpurnia a qualunque cosa determinata ( certa res ) anche diversa dal denaro. In questo rito l’attore affermava la propria pretesa senza alludere alla relativa causa; l’attore infatti non era obbligato a dire su cosa si fondava la propria pretesa. La legis actio per condictionem, sebbene sia stata l’ultima legis actio ad essere introdotta, fu la prima ad essere abolita (130 a.C. circa) e sostituita da un’azione formulare con caratteristiche simili (condictio).
Legis actio per manus iniectionem La legis actio per manus iniectionem era la procedura esecutiva a carattere personale utilizzabile contro:
Qualora il debitore non fosse riuscito a garantirsi l’intervento di un vindex, il magistrato avrebbe pronunciato l’ addictio in favore del creditore. Grazie a questo provvedimento il creditore avrebbe potuto incatenare il debitore per sessanta giorni durante i quali avrebbe dovuto portarlo in tre mercati consecutivi per verificare l’eventuale disponibilità di qualcuno a riscattare il suo debito. In assenza di riscatto, il debitore sarebbe stato venduto come schiavo fuori Roma o ucciso impunemente dal creditore. Legis actio per pignoris capionem La legis actio per pignoris capionem non richiedeva la presenza del magistrato, né quella dell’avversario. Il creditore se ne poteva avvalere per prendere possesso di beni appartenenti al debitore e per costituirvi pegno in funzione di garanzia. La presa di possesso doveva essere accompagnata dalla pronuncia di certa verba. Quindi nella legis actio per pignoris capionem l'azione si compiva con il creditore che si impossessava di cose appartenenti al debitore senza nessuna procedura e nessun contraddittorio; era richiesta soltanto la pronuncia, durante l'impossessamento, di parole determinate.
Nel 242 a.C. si ebbe l’istituzione del praetor peregrinus e la nascita del processo formulare. Nel 130 a.C. ci fu l’emanazione della lex Aebutia con cui venne abolita la legis actio per condictionem. Nel 17 a.C. vennero emanate le leges Iuliae iudiciariae con le quali si ebbe la sostituzione definitiva del processo formulare a quello per legis actiones.
Le caratteristiche del processo formulare sono:
Invece, grazie agli effetti conservativi la pretesa dell’attore era posta al riparo da qualunque evento successivo^63 che avrebbe potuto pregiudicare il riconoscimento della sua azione. Svolgimento: fase apud iudicem La fase apud iudicem si svolgeva dinnanzi ad un privato cittadino scelto come iudex di comune accordo dalle parti (in alcuni casi il giudice era un organo collegiale). Lo svolgimento della fase apud iudicem era caratterizzato da un’assenza di formalità. Dopo la fase istruttoria, liberamente condotta dal giudice, costui pronunciava la sentenza in forma orale e senza motivazione. La sentenza di condanna era sempre espressa in denaro^64 e faceva sorgere sul condannato l’ obligatio iudicati.
Nel processo formulare vi erano diverse parti suddivise in parti ordinarie e parti non ordinarie. Le parti ordinarie erano parti concepite dal pretore e, quindi, non soggette alla disponibilità né dell’attore né del convenuto; tuttavia le parti ordinarie non erano necessarie. Rientravano nelle parti ordinarie:
Se l’intentio è incerta, la formula contiene anche la demonstratio^66 dove viene descritta la causa petendi. Un’ intentio certa esponeva l’attore al rischio di pluris petitio , ossia chiedere più del dovuto. Se ciò si fosse verificato, l’attore avrebbe perso la lite e non avrebbe più potuto riproporla (come secondo il principio di ne bis in idem ). Ciò non poteva accadere nei casi di intentio incerta dove la pretesa era formulata in maniera indeterminata. Parti ordinarie: demonstratio Nella demonstratio è descritta la causa petendi che serviva per inquadrare giuridicamente la fattispecie da cui traeva origine la controversia. Parti ordinarie: adiudicatio L’ adiudicatio è una parte della formula presente soltanto nei giudizi divisori^67. Conferiva al giudice il potere di aggiudicare porzioni di un bene o quote del suo valore. La sentenza del giudice produceva effetti costitutivi di diritti reali. Parti ordinarie: condemnatio La condemnatio è la parte della formula con cui si invitava il giudice a condannare o assolvere il convenuto. La condanna doveva essere sempre espressa in denaro e perciò nella condemnatio venivano indicati i criteri per stabilire il relativo ammontare della pena pecuniaria. In alcuni casi la condanna non poteva andare oltre un certo limite, di cui veniva dato conto attraverso la taxatio , una clausola inserita all’interno della condemnatio. La condemnatio poteva essere certa o incerta a seconda che fosse precisato o meno l’ammontare della condanna^68. Ciò dipendeva dall’oggetto della pretesa descritto nell’intentio: