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kkMER 25 SET Diritto soggettivo: pretesa legalmente riconosciuta verso un comportamento altrui, normalmente espresso in termini di doverosità Diritto oggettivo: complesso di regole create da una comunità per regolare la propria convivenza CORPUS IURIS CIVILIS Istituzioni, Istitutiones (533) Composta da 4 libri: Personae, Res (la proprietà e le successioni testamentarie), Obligationes (la successione legittima e le obbligazioni da atto lecito) e Actiones (le obbligazioni da atto illecito, le azioni e il diritto criminale) Le principali fonti dell’opera sono le Istituzioni e le Res Cottidianae di Gaio, le Istituzioni di Paolo e le Alii Multi Commentarii Codice, Codex (534) Composti di 12 libri (titoli, frammenti, paragrafi) Contenente una selezione di costituzioni imperiali da parte di Adriano, la quale è cronologicamente la prima fonte e da cui ne è stata presa una parte fondamentale Frutto di una rielaborazione da parte dei commissari giustinianei Nelle costituzioni giustinianee le parti dopo Giustiniano sono prese per intero Novelle, Novellae (534 – 565) Sono costituzioni emanate da Giustiniano tra il 534 e 565, anno della sua morte Redatte in lingua greca, al contrario dei testi del Digesto che sono stati mantenuti in latino Oggetto di raccolte private (la raccolta anonima greca, l’Authenticum e l’Epitome Iuliani) La raccolta anonima greca, composta da 168 novelle, era la collezione più ampia L’Authenticum riporta alcune costituzioni in latino, con le quali si possono fare confronti tra le diverse leggi nei diversi contesti geografici dell’epoca L’Epitome Iuliani era una sintesi delle costituzioni, che quindi non erano riportate con il loro testo per intero, ed era stata scritta per un uso forense e per facilitare l’apprendimento agli studenti Queste novelle nel Medioevo andranno a sostituire il vero e proprio Corpus Iuris Civilis Tra l’800 e il 1100 avvenne la scomparsa del Corpus Iuris Civilis nell’Occidente, riscoperto successivamente dalla scuola di Bologna, mentre in Oriente venne subito tradotta in greco Differenza tra prospettiva romana e prospettiva giustinianea Prospettiva romana -> era un sistema casistico prudenziale aperto, dove i prudentes (classe di esperti del diritto) si basavano sui precedenti per definire le sentenze; gli imperatori provarono numerose volte ad inserire un sistema chiuso, ma senza successo Prospettiva giustinianea -> era un sistema invece normativo e chiuso, dove Giustiniano afferma che il potere del diritto spetta solo all’imperatore, escludendo di fatto il sistema all’attività dei giuristi PROCESSO PRIVATO ROMANO
Aktionenrechtliches Denken = pensare il diritto attraverso le azioni La sostanziale differenza tra il Diritto romano e quello moderno sta nella caratteristica del primo di pensare al diritto attraverso le azioni a sua tutela, al contrario del secondo: infatti, oggi, il diritto processuale suppone quello sostanziale Il processo privato romano si suddivide in 3 forme processuali: Legis actiones (età arcaica – 17 ac) dove i conflitti venivano generalmente risolti dal Rex, senza regolamento e in maniera arbitraria; questo modus operandi dura fino all’imperatore Augusto, è fruibile solo ai cittadini romani (cives) ed è caratterizzato da un’estrema formalità processuale Processo per formulas (242 ac – 342 dc) creato partendo dai giuristi romani, che avevano il compito di ragionare sulle formule di azioni; era fruibile anche dagli stranieri e la sentenza era decisa da un arbitro privato Cognitio extra ordinem (età augustea – età giustinianea) si crea perché c’era l’esigenza, per determinate situazioni, che il potere imperiale fosse superiore a quello dei magistrati; con il tempo si espande nelle province fino a diventare una seria alternativa al processo per formulas; in questo processo l’arbitro veniva scelto direttamente dall’imperatore Legis actiones Caratteristiche principali:
- Accessibilità solo da parte dei cittadini romani
- Oralità
- Rigido formalismo: le parti erano soprannominate “attore” (accusante) e “convenuto” (accusato), i quali dovranno attenersi rigidamente alla consuetudine prevista per quel caso
- Necessaria presenza di entrambe le parti in giudizio Le azioni dichiarative si dividevano in struttura bifasica: in Iure (giudizio) e Apud Iudicem (presso il giudice); la parte in Iure avveniva davanti ad un magistrato nominato dall’amministrazione statale, quella Apud Iudicem era diretta da un giudice arbitrario privato scelto in comune tra le parti La prima fase serviva per mettere in piedi un processo credibile davanti ad un esperto, la seconda per arrivare ad una decisione finale Tipi: Dichiarative -> il processo di accertamento di un diritto, per arrivare alla risoluzione della controversia giuridica
- Legis Actio sacramenti
- Legis Actio per iudicis arbitrive postulationem
- Legis Actio per condictionem Esecutive -> processo di esecuzione di attuazione di decisione certa
- Legis Actio per manus iniectionem
- Legis Actio per pignoris capionem Legis Actio sacramenti Divisa in due categorie:
- In rem -> creata per la tutela di posizioni giuridiche soggettive a carattere assoluto (diritti reali)
A differenza del processo legis actiones, lo svolgimento era informale, a meno che la formula non chiedesse esplicitamente un particolare comportamento al giudice Dopo la fase istruttoria, condotta liberamente (valeva come prova anche reputazione delle due parti), si pronunciava la sentenza orale (e riguardava solo il convenuto) e senza dover spiegare una motivazione La condanna era sempre un risarcimento di denaro e faceva sorgere al condannato l’obbligatio iudicati (l’obbligo di adempiere alla sentenza) La formula Anteposta alla formula c’era la iudicis nominatio (la scelta del giudice) Si procedeva quindi secondo due tipologie di parti: Le parti ordinarie: intentio, demonstratio, adiudicatio, condemnatio -> sono parti che ha deciso magistrato Le parti non ordinarie: praescriptio, exceptio, replicatio -> concesse dal pretorio e inseribili a richiesta dell’attore e del convenuto durante la litis contestatio Le parti ordinarie della formula – intentio Descritta la pretesa dell’attore (petitum), accompagnata talvolta da una fonte (causa petendi) (es. chiedo 50 ed è il petitum, dico che è basato su una fonte giuridica ed è la causa petendi) L’intentio può essere certa o incerta se l’oggetto è determinato o no Se l’intentio incerta vi è la demonstratio, obbligatoria di causa petendi Es. di intentio certa:
- Si paret fundum quo de agitur ex iure Quiritium A.Agerii esse.. (azione di rivendica) -> fundum quo de agitur = fondo di cui si agisce, Quiritium = branca pre-civica romana
- Si paret A.Agerium apud N.Negidium mensam argenteam deposuisse.. -> mensam argenteam = vaso d’argento In tutti e due i casi la causa petendi è individuabile: esse (verbo essere -> diritto di proprietà) e deposuisse (ha depositato -> contratto di deposito) Es. di intentio incerta:
- Quidquid ob eam rem N.Negidium A.Agerio dare facere oportet ex fide bona.. -> per qualunque cosa riguardante quella vicenda il convenuto deve dare o fare verso l’attore in buona fede Un’intentio certa esponeva l’attore al rischio di pluris petitio, ossia chiedere più del dovuto Se si fosse verificata la pluris petitio, per l’attore sarebbe scattata la perdita della lite e il ne bis in idem: era meglio quindi meglio tentare un minus peterae (quindi chiedere meno del totale dovuto) per poi avere il risarcimento completo in secondo momento Le parti ordinarie della formula – demonstratio Si descriveva la causa petendi per inquadrare la fattispecie (il campo giuridico) in cui era compresa la controversia
- Es. Quod A.Agerius de N.Negidio hominem quo de agitur emit.. -> emere = comprare, caso di un problema sulla compravendita di uno schiavo
Il sistema romano è un sistema casistico aperto, in cui nuovi casi creavano nuove soluzioni e quindi nuove consuetudini Le parti ordinarie della formula – adiudicatio Soltanto in caso di giudizi divisori (come il communi dividundo = forma di comproprietà, familiae erciscundae, finium regundorum) Il giudice (nella fase apud iudicem) poteva e doveva assegnare porzioni di bene o quote del valore dello stesso La sentenza produce un effetto costitutivo di diritti reali: cioè al momento della sentenza sorge, ad esempio, il diritto di proprietà o di usufrutto (quindi reale e concreto)
- Es. … quantum adiudicari oportet C.Aquilius iudex (il giudice) Titio … adiudicatio … Le parti ordinarie della formula – condemnatio In cui il giudice condanna o assolve La condanna è sempre stabilita in denaro, quindi nella condemnatio venivano stabiliti i criteri dell’ammontare della condanna In alcuni casi la condanna non può andare oltre un certo limite, in questo caso definito “clausola” (taxatio) specificatamente inserita (es. casi di beneficium competentiae) Nel caso in cui non fosse presente nessuna restrizione, criterio o limite, si seguivano i principi della giurisprudenza romana La condemnatio poteva essere certa o incerta, a seconda della precisione dell’ammontare della condanna Ciò dipendeva dall’oggetto pretesa nell’intentio (in caso di somma di denaro precisa, a intentio certa la condemnatio era certa, e viceversa; in caso di pretesa di un oggetto questi erano opposti, perché il risarcimento doveva essere sempre e comunque in denaro) In caso di condemnatio incerta si seguivano alcuni criteri per stabilire l’ammontare della condanna e quindi il valore della lite (litis aestimatio) In caso di oggetto, per stabilirne il valore, si analizzava su base cronologica era/è/sarà il valore dello stesso Con l’intentio incerta, come ad esempio il venditore che agisce contro il compratore, il risarcimento sarà chiesto non solo per il valore per la merce, ma anche per i danni d’indotto
- Es. … C.Aquilius iudex N.Negidium A.Agerio sestertium X milia condemnato; si non paret absolvito (intentio certa, condemnatio certa)
- Es. … quanti ea res fuit/est/erit, tantam pecuniam C.Aquilius iudex N.Negidium A.Agerio condemnato; si non parte absolvito (intentio certa, condemnatio incerta) -> tu giudice Caio Aquilio condanna N.Negidio al risarcimento a A.Agidio per quanto era/è/sarà il valore dell’oggetto: legare il valore dell’oggetto pretesa ad un momento piuttosto che un altro è importante ai fini dell’ammontare del risarcimento
- Es. … C.Aquilius iudex N.Negidium A.Agerio condemnato; si non paret absolvito (intentio incerta, condemnatio incerta) -> risarcimento commisurato all’interesse dell’attore di riceverlo Le parti non ordinarie della formula – praescriptio
Azioni civili -> fondate sullo ius civile (quindi senza l’intervento del pretore) e a loro volta suddivisibili in azioni civili di stretto diritto o di buona fede Azioni pretorie -> fondate su ius praetorium e a loro volta suddivisibili in azioni utiles (con trasposizioni di soggetti) e in factum Es. azioni civili (osservare l’intentio) Azioni di stretto diritto:
- Si paret fundum quo de agitur ex iure Quiritium A. Agerii esse… -> rinvio a Quirizi soprattutto a tutela di diritti reali
- Si paret N. Negiudium A. Agerio sestertium X milia dare oportere… -> oportere vincolo obbligatorio Azioni di buona fede:
- Quidquid ob eam rem N. Negidium A. Agerio dare facere oportet ex fide bona… -> dal 3 secolo a.C. si inserisce la clausola ex fide bona, che fa cambiare doveri giudice, che valuta secondo parametro di buona fede oggettiva il comportamento delle parti, lo iudex dovrà considerare elementi che non sono presenti nel testo della formula; la valutazione del dolo o del pacti conventi fa parte di ex fide bona, se c’è clausola ex fide bona il convenuto non ha bisogno di chiedere exceptio doli Es. azioni pretorie (osservare intentio) Azioni utiles:
- Si quem hominem A. Agerius emit et is ei traditus est anno possedisset, tum si eum hominem de quo agitur ex iure Quiritium eius esse paretet… -> le azioni utiles fondate su diritto pretorio ma che estendono tutela già presente nel diritto civile ma non precisamente compresa, riferimento a Quirizi suggerisce caso in ius civile da cui si estende la tutela Azioni con trasposizione di oggetti:
- Si paret L. Titium qui a N. Negidio tabernae instructae praepositus est eius rei nomine A. Agerio sestertium X milia dare oportere, …, C. Aquilius iudex N. Negiudium A. Agerio sestertium X milia condemnato; si non paret absolvito .> la situazione giuridica sostanziale era riferibile ad una persona che non era la stessa alla quale venivano imputati gli effetti processuali, esempio schiavo di proprietà di Negidio conduce attività, responsabilità ricadono su Negidio: nell’intentio comparirà il nome dello schiavo e nella condemnatio il nome del proprietario dello schiavo Azioni in factum:
- Si paret A. Agerium apud N. Negidium mensam argenteam deposuisse… -> non c’è oportet e non c’è ius civile, dunque per forza di cose pretoriana quelle che pretore concedeva per regolare situazione che non aveva aggancio con istituto già in ius civile LUN 7 OTT Azioni in rem -> volte a tutelare posizioni giuridiche soggettive a carattere assoluto (diritti reali) Azioni in personam -> volte a tutelare posizioni giuridiche soggettive a carattere relativo (diritti di credito) Maggiori distinzioni:
- Nell’intentio delle azioni in Rem è indicato solo nome dell’attore, mentre in quella delle azioni in personam troviamo i nomi di entrambe le parti -> questo perché diritto di credito richiede partecipazione attiva di convenuto
- Il regime dell’indefensio (attività che parti conducono in Litis Contestatio) è più grave nelle azioni in Personam che in quelle in Rem -> nelle azioni in personam, se il convenuto non collabora, subisce la missio in bona (come già per la mancata comparizione di giudizio, che è di fatto un pignoramento); nelle azioni in rem, se il convenuto non collabora, è semplicemente tenuto a trasferire il possesso della cosa all’attore (translatio possessionis)
- Gli effetti preclusivi della litis contestatio operano in maniera differente a seconda che si tratti di azione in persona (e iudicium legitimum) o di altri casi -> nelle azioni in personam, che siano iudicia legitima, l’effetto preclusivo della litis contestatio opera ipso iure (non c’è bisogno di arricchire la formula con un fatto che il giudice dovrebbe sapere); in tutti gli altri casi il convenuto interessato a far valere l’effetto preclusivo (il soggetto che aveva vinto e non voleva affrontare un altro processo) avrebbe dovuto opporre nel secondo processo l’exceptio rei iudicatae vel in iudicium deductae (efficacia ope exceptionis) Azioni arbitrarie :
- Le azioni arbitrarie contenevano una clausola che comportava l’obbligo per il giudice di invitare il convenuto alla restituzione della cosa oggetto di controversia
- In caso di restituzione il convenuto sarebbe stato assolto
- In caso di mancata restituzione sarebbe stato deferito all’attore il giuramento (ius iurandum in litae) sul valore della cosa (litis aestimatio) -> l’attore quasi sempre avrebbe giurato un valore maggiore di quello reale, quindi il convenuto o era sicuro di avere ragione oppure avrebbe fatto meglio a restituire la cosa e essere assolto
- Estensione del principio assolutorio, pur in assenza di clausola arbitraria, prima ai giudizi di buona fede, poi anche a quelli di stretto diritto -> se convenuto risolve prima della sentenza viene assolto Es. azioni arbitrarie
- Si paret fundum quo de agitur ex iure Quiritium A. Agerii esse neque is fundus arbitrio C. Aquilii iudicis A. Agerio restituetur… (rei vindicatio)
- Si paret dolo malo N. Negidii factum esse ut A. Agerius N. Negidio fundum quo de agitur mancipio daret neque plus quam annus est cum experiundi potestas fuit neque ea res arbitrio C. Aquilii iudicis restituetur… (actio doli) Azioni penali -> volte a perseguire una pena nei confronti dell’autore di un illecito Azioni reipersecutorie -> volte a perseguire una reintegrazione patrimoniale in ottica risarcitoria Distinzioni:
- Le azioni penali sono tutte in personam, mentre quelle reipersecutorie possono essere sia in rem che in personam -> perché gli atti illeciti fanno sorgere un’obbligazione
- Le azioni penali sono intrasmissibili dal lato passivo, mentre quelle reipersecutorie sono trasmissibili sia attivamente sia passivamente -> possibilità che quell’azione sia anche diretta agli eredi di chi ha perso l’azione, regola valida ancora oggi con l’Art. 27 della Costituzione; attivamente è trasmissibile tranne che in caso di azione di ingiurie perché le offese sono a carattere personalissimo
- Le azioni penali sono cumulabili tra loro, le azioni reipersecutorie no -> es. in caso di furto subito da più persone possibilità per attore di agire per l’intero importo con singola azione contro ogni convenuto, quindi viene meno il pareggio di valore per far sì che siano
Actio Rutiliana -> azione con trasposizione di soggetti nella cui formula sarebbe comparso il nome del debitore fallito nell’intentio e quello nel bonorum emptor nella condemnatio: non solo in negativo, se il debitore fallito avesse avuto un credito il bonorum emptor avrebbe potuto riscuoterlo Rimedi pretori Tutti quegli strumenti che non possiamo qualificare come azioni (quindi extra formula), ma il giudice può inserire per rimediare a situazioni non regolate da ius civile Interdicta -> ordine magistratuali volto alla tutela del possesso: assegnazione dopo processo dichiarativo, chi aveva torto doveva consegnare Res (oggetto pretesa) ma anche pagare somma di denaro In integrum restitutio -> rimedio per ripristino di una situazione giuridica precedente all’evento in cui effetti devono essere rimossi: es. negozio concluso ma viziato da dolo, qualora parte raggirata abbia eseguito prestazione, questo rimedio riporta situazione possessioni precedente ad accordo doloso Cautiones o stipulationes praetoriae -> strumento per far sorgere un obbligo giuridicamente sanzionabile, altrimenti non esistente Missio in possessionem -> mezzo per realizzare una funzione di custodia o di coalizione indiretta al compimento di un atto: funzioni come missio in bona Caratteri della cognitio extra ordinem Dopo un paio di secoli, nelle province, nonostante ogni processo avesse proprie caratteristiche, essi iniziano ad essere molto simili tra loro, finché non viene adottato come processo di base Caratteristiche principali:
- Chiamata in giudizio da parte di un organo pubblico: la vocatio in ius andava fatta ad organo statale, iudex non più privato
- Procedibilità in contumacia: in assenza della parte convenuta per certezza avviso di garanzia, garantisce effetto conservativo (a inizio processo quindi)
- Struttura monofasica del processo: diretto dal funzionario imperiale nominato, effetto preclusivo (a fine processo)
- Condanna in forma specifica, oltre che pecuniaria: non più solo risarcimento in denaro, anche condanna in ipsam rem, sentenza di condanna poteva essere ordinata manu militari
- Appellabilità delle sentenze: se decisione giudice contro opinione parte sconfitta l’ultima parola spetta a imperatore, nascono i decreta (sentenze imperatore in veste di giudice d’appello)
- Aspetti ereditati dal processo formulare: principio tipicità azioni (c’è diritto se c’è azione processuale a sua tutela), mantenuti nomi azioni per collegare caratteristiche sostanziali istituto che si intendeva tutelare (nomen actionis), es. in connessione con il contratto di compravendita mantenendo il nomen actionis si includeva anche la clausola fide bona Capacità giuridica e capacità di agire nel Diritto Romano Capacità giuridica -> idoneità ad essere titolari di diritti e di obblighi; requisiti:
- 3 status (libertatis, civitatis, familiae) solo chi è in possesso di questi è idoneo ad essere titolare di diritti e obblighi; occorreva essere uomo libero, possedere status di cittadino e in
famiglia non essere sotto potestà altrui; la perdita di uno status di chiamava capitis dominutio Capacità d’agire -> idoneità a porre validamente in essere atti giuridici; requisiti:
- Raggiungimento dell’età pubere (14 anni maschi, 12 femmine) In diritto romano persona può avere capacità di agire ma non giuridica (nossalità: schiavo può compiere atto illecito e responsabilità ricade su dominus) In caso di straniero si applica ius gentio, anche se alcuni istituti accessibili solo a cittadini romani STATUS LIBERTATIS Cause della schiavitù:
- Nascita da madre schiava
- Cattura come prigioniero Forme di acquisto della libertà:
- nascita da madre libera (ingenui),
- postliminium (processo automatico che serviva a porre rimedio a situazione iniqua, quando il soggetto catturato come prigioniero e reso schiavo da civiltà diversa a quella romana scappa e torna a Roma),
- manumissioni (atti di affrancazione in cui proprietario schiavo dichiarava di volerlo dichiarare libero, i liberati si chiamano liberti) Manumissioni Manumissioni civili:
- Manumissio vindicta: atto nel quale il dominus per rendere libero schiavo procedeva a una simulazione di rivendica processuale -> si rivolgeva a pretore ed esso faceva finta che un terzo (adsertor in libertatem) volesse liberazione schiavo, dominus non si oppone e quindi schiavo diventa libero
- Manumissio censu: attraverso iscrizione nelle liste del censo (operazioni censitarie ogni 5 anni) come libero cittadino dello schiavo da parte del dominus
- Manumissio testamento: il dominus dichiarava di voler rendere libero schiavo all’interno del proprio testamento, quindi uomo liberto quando dominus tira il cordino Manumissioni pretorie (contemplate dal pretore, non prevedono ritualità esasperata, ma non fanno sorgere status libertatis nei liberti):
- Inter amicos: tra amici
- Apud mensam: alla presenza di altre persone (dopo un convivio, una cena, un banchetto)
- Per epistulam: Lo strumento che il pretore utilizza per attuare manumissioni è il denegatio actionis (e quindi denegare iudicium che ha reso l’uomo schiavo) Se dominus dopo manumissione pretoria decide di rivendicare proprietà schiavo (vindicatio servitutem), qui scatta il processo: dominus porta uomo da pretore, inizia la causa cognitio, sentirà testimoni (soprattutto in apud mensam) e emanerà sentenza
Azioni quod iussu, actio institoria e actio exercitoria -> trasposizione di soggetti e responsabilità del dominus per l’intero importo del debito contratto dallo schiavo Actio de peculio et de in rem verso -> trasposizione di soggetti e due taxationes (clausola inserita ad interno di condemnatio a discrezione pretore) per limitare la condanna del dominus Actio de peculio et de in rem verso La taxatio “de peculio” limitava la condanna del dominus all’attivo peculiare, calcolato sottraendo alla consistenza del peculio i debiti dello schiavo nei confronti del dominus, che risultava essere creditore privilegiato a terzi -> il creditore che si muoveva per primo trovava più peculio con cui farsi risarcire La taxatio “de in rem verso” fissava il limite della condanna all’arricchimento conseguito dal dominus grazie all’attività negoziale condotta dallo schiavo -> se l’operazione negoziale recava arricchimento in favore di dominus, questa taxatio rialzava il peculio aggredibile da terzi per il risarcimento Actio tributoria Presupponeva:
- La concessione di un peculio
- La conclusione di negozi attraverso beni peculiari
- Il timore di un dissesto finanziario del servo Produceva come effetto una situazione di par condicio (sullo stesso piano) creditorum tra i terzi creditori e il dominus nella spartizione del peculio Non era tecnicamente un’azione adiettizia (non responsabilità aggiuntiva) perché si faceva valere una responsabilità diretta del dominus, che aveva fraudolentemente attribuito ai creditori un importo minore del dovuto Personae in causa mancipii Caratteristiche:
- Posizione ibrida di questa categoria di soggetti, che erano sì liberi e cittadini romani, ma assoggettati ad un potere altrui detto mancipium
- Si ricadeva sotto il mancipium a seguito di mancipatio effettutata dal pater familias in favore di un terzo (ad es. la dazione a nossa di un filium)
- Queste persone potevano vivere in matrimonio e avere figli legittimi (come i liberi), ma non avevano capacità giuridica per i rapporti patrimoniali, che facevano dunque capo all’avente potestà (come gli schiavi)
- Morto l’avente potestà, non sarebbero divenuti liberi, ma cadevano sotto il mancipium dall’erede (come gli schiavi)
- Potevano essere liberati dal mancipium attraverso un atto di manumissione STATUS CIVITATIS Acquisto della cittadinanza:
- Nascita da padre cittadino, purché la procreazione fosse avvenuta in costanza di matrimonio legittimo, altrimenti da madre cittadina
- Schiavi affrancati con manumissioni civili
- 212 d.C. (constitutio Antoniniana) concessione a cittadinanza a tutti gli abitanti dell’Impero Perdita della cittadinanza:
- Riduzione in schiavitù
- Esilio
- Stabilizzazione in colonie di nuova istituzione Prerogative riconosciute ad alcune categorie di stranieri (soprattutto latini e toscani):
- Ius migrandi -> possibilità di diventare cittadini romani a seguito di stabile trasferimento a Roma
- Ius connubi -> possibilità di contrarre validamente iustae nuptiae, ossia il matrimonio legittimo romano
- Ius commerci -> possibilità di concludere validamente negozi tipici di ius civile (ad es. la mancipatio) STATUS FAMILIAE
- Era riconosciuta piena capacità giuridica esclusivamente alle persone sui iuris (contrario di alienis iuris), cioè a coloro i quali fossero non solo liberi e cittadini, ma anche non soggetti ad altrui potestà all’interno della famiglia
- L’unico soggetto a poter esercitare forme di potestà (patria potestas e manus) sui componenti della famiglia e il pater
- Moglie e figli (di qualunque età) potevano essere sui iuris solo in assenza di un pater familias
- I maschi sui iuris erano chiamati patres familias indipendentemente dall’effettiva paternità (anche se non hanno figli)
- Il fondamento proprio della familia proprio iure dicta era il matrimonio legittimo (iustae nuptiae -> giuste nozze)
- Il matrimonio legittimo si fondava su 3 requisiti: a. età pubere, b. consenso (degli sposi e dei pater familias, c. connubium (impossibile iustae nuptiae tra parenti in linea collaterale fino a terzo grado, cioè cugini primi sì ma non zio e nipote)
- Al di là delle iustae nuptiae, l’unico requisito imprescindibile perché si potesse parlare di matrimonio (in generale) a Roma era quello dell’affectio maritalis, ossia la volontà costante di vivere in unione monogamica come marito e moglie
- La prova dell’esistenza dell’affectio maritalis poteva desumersi da elementi esterni quali la convivenza, la celebrazione di riti religiosi prima del matrimonio, la costituzione della dote (complesso di beni, soprattutto da famiglia della donna a marito), la conventio in manum (procedimento che serviva a dare potere del marito sulla moglie) Principali effetti del matrimonio
- I figli nati da iustae nuptiae erano considerati legittimi
- Sorgeva un obbligo di fedeltà tra i coniugi (se no lex adulteriis)
- Divieto di donazione tra coniugi
- Creazione di aspettative successorie secondo il diritto pretorio (ius onorarium)
propter res donatas -> per le donazioni prematrimoniali da marito a moglie, propter res impensas -> spese da marito su beni dotali) Scioglimento del matrimonio Il matrimonio si scioglieva per morte di uno dei coniugi o per il venir meno dell’affectio maritalis In questo caso si sarebbe parlato di divortium, se unilaterale di repudium Il repudium sarebbe risultato lecito solo in alcuni casi tassativamente previsti (scomparsa, prigionia di guerra, incapacità di generare, adulterio commesso dalla moglie, ecc.) In tutti gli altri casi il repudium sarebbe stato perseguito con diverse sanzioni (dalla perdita della dote fino alla deportatio in insulam) I filii familias Erano filii familias i nati da iustae nuptiae (matrimonio legittimo), che cadevano sotto la patria potestas del pater familias o, se vivente, dell’avo paterno Filius familias si poteva divenire anche tramite adozione, che si realizzava in due modi:
- Adrogatio -> adozione di un soggetto sui iuris (piena capacità giuridica) che diventava perciò filius del padre adottivo
- Adoptio -> adozione di filius (che non ha capacità giuridica) altrui che passava dalla potestas del padre naturale a quella del padre adottivo Adrogatio Era una situazione di reciproca convenienza Il procedimento si svolgeva dinanzi al pontefice ed ai comitia curiata (un tipo di assemblea popolare), presenti naturalmente i due soggetti interessati (adrogans e adrogatus) Il pontefice interrogava i due soggetti affinché esprimessero la loro volontà di adrogare ad essere adrogato; la rogatio sarebbe poi stata rivolta all’assemblea che avrebbe dovuto prestare il consenso all’adozione L’adrogato diveniva alieni iuris sotto la patria potestas dell’adrogante, realizzandosi così una successione universale (iure civili) a favore di quest’ultimo Per consentire ai creditori dell’adrogato di agire contro costui, il pretore concesse un’actio utilis ficticia per la quale il giudice avrebbe giudicato come se l’adrogatio non fosse mai avvenuta -> cioè sui diritti di credito di terzi precedenti all’adrogatio verso l’adrogatus, l’adrogans non è responsabile Adoptio Il procedimento per realizzare l’adoptio prendeva spunto da una norma delle XII Tavole (metà quinto sec a.C.), che sanzionava con la perdita della patria potestas il pater che avesse mancipato 3 volte il proprio filius -> vedere in causa mancipii Era necessaria la partecipazione di tutti e tre i soggetti (padre naturale, figlio e padre adottivo), nonché quella del pretore per far sorgere la patria potestas dell’adottante sul filius Con l’adoptio il filius spezzava iure civili i vincoli parentali con la famiglia di origine e li costituiva con la famiglia del padre adottivo -> come conventio in manu per la moglie
Adoptio (procedimento)
- Il padre naturale mancipava il figlio al padre adottivo il quale lo acquistava come persona in causa mancipii -> il padre adottivo manometteva il figlio che tornava sotto la potestas del padre naturale
- Il padre naturale mancipava il figlio al padre adottivo il quale lo acquistava come persona in causa mancipii -> il padre adottivo manometteva il figlio che tornava sotto la potestas del padre naturale
- Il padre naturale mancipava il figlio al padre adottivo il quale lo acquistava come persona in causa mancipii -> il padre adottivo rimancipava il figlio al padre naturale che lo acquistava come persona in causa mancipii e non più come filius A questo punto i 3 soggetti si sarebbero recati dal pretore per simulare una in iure cessium (cessione in iure) del filius: il magistrato avrebbe pronunciato l’addictio del filius in favore dell’adottante che acquistava la patria potestas -> addictio anche in manus iniectio L’oggetto era il filius, il cedente era il padre naturale e il cessionario era il padre adottivo Condizione giuridica dei filii familias Dal punto di vista personale la condizione è inizialmente quella degli schiavi (ius vitae ac necis); a partire dall’ultima età repubblicana si ha notizia di sanzioni previste dal diritto criminale per i patres che avessero ucciso senza giustificazione i propri figli Anche dal punto di vista patrimoniale la condizione è inizialmente simile a quella degli schiavi Verso la fine dell’età repubblicana si riconosce la possibilità di contrarre obligationes civiles, dunque azionabili in giudizio, ma solo nell’ambito di un processo dichiarativo, essendo esclusa l’esecuzione a carico di un filii familias; viene inoltre riconosciuta a costoro la possibilità di avere beni propri se provenienti dal peculium castrense o dal complesso dei bona adventicia -> pur essendoci una netta diversità di regime tra storia pre e post repubblicana, i creditori terzi si affidavano alla responsabilità addiettizia visto che mancava l’ultimo tassello per la totale responsabilità del filius Cessazione dello stato di filius familias La condizione di filius familias poteva cessare per morte del pater o per emancipazione Con l’emancipazione il filius diveniva sui iuris per volontà del proprio pater Il procedimento dell’emancipatio era molto simile a quello dell’adoptio, tranne che:
- Per la partecipazione di un terzo fiduciario al posto del padre adottivo
- Per la fase conclusiva del procedimento, in cui non era richiesto l’intervento del pretore Emancipatio (procedimento)
- Il padre naturale mancipava il figlio al terzo fiduciario il quale lo acquistava come persona in causa mancipii -> il terzo manometteva il figlio che tornava sotto la potestas del padre
- Il padre naturale mancipava il figlio al terzo fiduciario il quale lo acquistava come persona in causa mancipii -> il terzo manometteva il figlio che tornava sotto la potestas del padre
- Il padre naturale mancipava il figlio al terzo fiduciario il quale lo acquistava come persona in causa mancipii -> il terzo rimancipava ili figlio al padre naturale che lo acquistava come
Poteri del tutore:
- Gestione autonoma del patrimonio pupillare se l’impubere aveva meno di 7 anni (infans)
- Interposizione dell’auctoritas se l’impubere aveva già compiuto 7 anni (infantia maior), il tutore dovrà decidere di volta in volta se imporre l’auctoritas secondo la volontà dell’infante maior Responsabilità del tutore:
- Actio rationibus distrahendis -> azione penale volta a sanzionare gli abusi commessi dolosamente dal tutore -> distrazione: sottrazione illecita di beni; sanzione del doppio del valore della distrazione e previsto stato infamità
- Actio tutelae (directa) -> azione reipersecutoria (reintegratoria) volta a sanzionare i pregiudizi patrimoniali derivanti da una cattiva gestione (dolosa o colposa) del patrimonio pupillare da parte del tutore -> come dolo si faceva riferimento a un dolo generico; con actio tutelae contraria tutore può chiamare in giudizio il pupillo se si determinavano casi di credito in cui tutore non aveva avuto modo di riscattarli (grazie a clausola ex fide bona, in cui tutore avrebbe potuto segnalare in fase apud iudicem eventuali crediti); criterio culpa in concreto: atteggiamento colposo da parte di tutore, in cui si contesta al tutore la “diligentia in quam sua”, cioè il fatto che debba gestire patrimonio impubere come gestisce il suo personale -> pag. 56 n.43 latino (è una citazione originale), pag. 201 n.43 italiano; contraria nota 163 pag. 58 MAR 15 OTT Curatela dei furiosi e dei prodigi Furiosi -> soggetti infermi dal punto di vista mentale Prodigi -> soggetti incapaci di amministrare i propri beni per tendenza allo sperpero Il curator era individuato nella persona dell’adgnatus proximus ed i compiti di gestione patrimoniale erano simili a quelli del tutor impuberum Non era qui prevista alcuna forma di auctoritas perché furiosi e prodigi non potevano manifestare alcuna volontà per disporre di beni del proprio matrimonio Tutela muliebre Non si pone se donna sottoposta a patria potestas o manus Come per l’impubere, anche in questo caso il tutore poteva essere individuato in forma legitima, testamentaria e dativa L’attività del tutore era simile a quella che veniva svolta in relazione alla tutela degli infantia maiores, quindi il tutore doveva decidere di volta in volta se prestare l’auctoritas (dal verbo augere = aumentare) al fine di integrare la manifestazione di volontà della donna Perdita di significato della tutela muliebre (tra I sec a.C. e I sec d.C.):
- Tutor optivus -> nell’ambito della tutela dativa, dava indicazione al magistrato la donna stessa e non più un parente
- Ius liberorum -> da Legge augustea sul basso tasso di natalità, introduzione di un Diritto nel quale la donna che ha avuto un certo numero di figli (3 figli per donna ingenua, 4 per liberta) è esentata dalla tutela muliebre
- Coercizione del tutore testamentario e dativo -> il magistrato, sotto richiesta della donna, poteva obbligare il tutore ad esercitare l’auctoritas
- Abolizione della tutela legitima -> epoca Claudio, con questo atto la tutela muliebre, di fatto, si svuotava del suo senso di esistere Curatela dei minori di 25 anni (ma puberi) Con la lex Laetoria (fonte di Ius civile) del 200 a.C. viene introdotta una sanzione per coloro i quali avessero raggirato un minore di 25 anni in occasione della conclusione di un negozio giuridico Il pretore concede così un’azione (actio legis Laetoriae) penale ed infamante, alla quale affianca un’exceptio (legis Laetoriae) ed una in integrum restitutio (propter aetatem -> a causa dell’età) per neutralizzare iure praetorio gli effetti del negozio concluso dal minore L’assistenza di un curatore nella conduzione della trattativa negoziale non ha la funzione di rendere l’atto valido, ma viene riconosciuta come forma di garanzia tanto per il minore, quanto per i terzi, che non rischieranno di vedere vanificata l’operazione negoziale, vista l’impossibilità per il minore di invocare l’inesperienza come causa di invalidità (iure praetorio) dell’atto così concluso FATTI, ATTI E NEGOZI GIURIDICI Fatto giuridico -> ogni evento, volontario o non, produttivo di effetti giuridici Atto giuridico -> fatto giuridico volontario, che può essere lecito o illecito Negozio giuridico -> manifestazione di volontà diretta all’acquisto, alla perdita o alla modificazione di situazioni giuridiche soggettive -> diritti reali assoluti o diritti di credito (attivi o passivi) L’atto di manomissione è un atto giuridico lecito, ma non un negozio giuridico; la mancipatio è invece un negozio giuridico 1° gennaio 1900 Germania, per ultima rispetto a tutti gli altri Stati occidentali, adotta il suo codice civile: in quel giorno termina per sempre l’uso del Diritto Privato Romano NEGOZI GIURIDICI Elementi:
- Elementi essenziali: manifestazione di volontà (quindi necessaria piena capacità di agire), forma (negozi formali), causa (negozi causali)
- Elementi naturali: elementi conseguenti al negozio indipendentemente dalla volontà delle parti
- Elementi accidentali: elementi liberamente inseribili nel negozio dalle parti (condizione, termine e modo) Invalidità e inefficacia Invalido è il negozio che presenta un vizio in alcuno dei suoi elementi Inefficace è il negozio improduttivo di effetti