Scarica mappe di diritto romano, professor Sciandrello e più Schemi e mappe concettuali in PDF di Diritto Romano solo su Docsity!
MAPPE CONCETTUALI DIRITTO ROMANO
CAPITOLI
1. FONTI DEL DIRITTO ROMANO
2. IL PROCESSO
3. PERSONE E FAMIGLIA
4. FATTI, ATTI E NEGOZI GIURIDICI
5. LE COSE
6. LE OBBLIGAZIONI
7. LE DONAZIONI
8. LE SUCCESSIONI MORTIS CAUSA
CAPITOLO 1: FONTI DEL DIRITTO ROMANO
- Cosa si intende per diritto romano?—-> 5 significati secondo Oristano: 1. Diritto romano dei romani 2. Tradizione romanistica 3. Diritto comune europeo
- Pandettistica 5. Giusromanistica
- A cosa serve lo studio del diritto romano?—> a comprendere che il diritto è un prodotto della storia
- Il diritto romano oggetto di studio è il diritto di quella collettività politica organizzata di uomini liberi che fece capo all’antica Roma, un diritto che si svolse per 1300 anni, dalle origini della città di Roma (754 a.C.) alla morte dell’Imperatore Giustiniano (565 d.C.). Con Giustiniano ebbe luogo un evento storico di straordinaria portata: la compilazione del Corpus Iuris Civilis.
- Unico diritto ad essere scientificamente elaborato DIRITTO OGGETTIVO DIRITTO SOGGETTIVO Complesso di regole create da una comunità di persone per regolare la loro convivenza, diritto come norme e regola di condotta, cioè norma agendi Pretesa, riconosciuta dall’ordinamento giuridico, ad un comportamento altrui, normalmente espresso in termini di doverosità ( facultas agendi ). (Pretesa di un soggetto riconosciuta e tutelata dal diritto oggettivo, cui corrisponde il dovere di soddisfarla da parte di altri, giusta quanto il diritto oggettivo esige). Ius civile Potestà Ius gentium Diritto Ius civile Dovere: obbligo o soggezione Ius honorarium
Periodizzazione del diritto romano
- Età arcaica—> va dal 754 a.c. alla metà del III secolo a.C. Il
regime costituzionale è dapprima monarchico e dal 509 a.C.
circa, repubblicano
- Età preclassica—> repubblica, 509 a.c.- 27 a.c.
- Età classica—> principato, si afferma Ottaviano Augusto, da
repubblica a impero
- Età tardoclassica—> dominato, primi 3 secoli d.C., contesto
sempre imperiale ma l’imperatore non è primus inter pares
ma è dominus dell’Impero (proprietario)
- Età giustinianea—> Giustiniano figura essenziale, grazie a lui
conosciamo molto della storia giuridica di Roma
FONTI DI COGNIZIONE
FONTI PREGIUSTINIANEE
- XII Tavole
- Instituzioni di Gaio
- Codice Teodosiano
- Tituli ex corpore Ulpiani
- Fragmenta Vaticana
- Mosaicarum et Romanarum legumi collatio FONTI GIUSTINIANEE Corpus Iuris Civilis
- Digesta—> 533
- Institutiones—> 533
- Codex—> 534
- Novellae—> raccolte dopo la morte di Giustiniano, raccolta 534- IL DIRITTO ROMANO E QUELLO GIUSTINIANEO ➢Prospettiva romana → sistema casistico-prudenziale; sistema aperto ➢Prospettiva giustinianea → sistema normativo; sistema chiuso
CAPITOLO 2: IL PROCESSO
- (^) aktionenrechtliches Denken ⇢ “Modo di pensare il diritto attraverso le azioni”, dalla dottrina tedesca, per evidenziare l’inversione, del diritto privato romano, del rapporto tra diritto sostanziale e diritto processuale. - Per processo intendiamo il complesso delle attività volte all’accertamento e alla realizzazione di diritti soggettivi, a darvi impulso è il singolo e vi interviene un organo pubblico (giudiziario). - Tipicità delle azioni 3 FORME PROCESSUALI
- Legis Actiones
- Processo per formulas
- Cognitio extra ordinem
CAPITOLO 3: PERSONE E FAMIGLIA
Per noi: • Capacità giuridica → idoneità ad essere titolari di diritti e obblighi (nascita)
- Capacità d’agire → idoneità a porre validamente in essere atti giuridici (compimento 18 anni) Per i romani : Capacità giuridica → Requisiti: possesso di 3 status (libertatis, civitatis, familiae) sui iuris piena capacità, alieni iuris no Capacità d’agire → Requisiti: raggiungimento dell’età pubere STATUS LIBERTATIS Liberi si nasceva o si diventava. Principali cause della schiavitù: —> nascita da madre schiava. —> cattura come prigioniero. RILEVANZA DEI COMPORTAMENTI VOLONTARI DEI SERVI:
- Alieni iuris, fatti rientrare tra le personae, ma quali oggetti di proprietà sono cose
- Da età arcaica gli si riconosce capacità di agire secondo la massima che possono solo migliorare la posizione giuridico-patrimoniale del dominus
- Responsabilità nossale
- Peculio: proprietario rimaneva il dominus che poteva revocare il peculio in qualsiasi momento
- Obbligazioni naturali: i servi che avevano un peculio potevano trafficare con terzi, spenderlo significava fare onore agli impegni assunti, in età classica riconoscimento di obbligazioni naturali, per quanto riguarda i terzi creditori l’effetto principale era detto “soluti retentio” e altra azione Actiones adiecticiae qualitatis Lo status libertatis poteva essere oggetto di contestazione: si instituiva un processo detto causa liberalis , che poteva essere o una vindicatio in liberate ex servitute (nel caso del libero che viveva come schiavo) o una vindicatio in servitutem ex libertate (caso opposto), rito adottato prima legis actio sacramenti in rem, nel processo formulare rei vindicatio, processo post classico praeiudicia. FORME DI ACQUISTO DELLA LIBERTA’: ➡Nascita da madre libera (si acquista la qualifica di ingenui ) ➡ Postliminium (istituto tipico del diritto romano, il cittadino romano caduto prigioniero, una volta riuscito a liberarsi e tornato a Roma, riacquista automaticamente lo status libertatis ) ➡Manumissioni (si acquista la qualifica di liberti ; sono atti di affrancazione della schiavitù che dipendevano dalla volontà del proprietario dello schiavo, il dominus ): si distinguono principalmente in manumissioni civili e manumissioni pretorie MANUMISSIONI CIVILI: Manumissio vidicta - Manumissio censu - Manumissio testamento MANUMISSIONI PRETORIE: Inter amicos - Apud mensam - Per epistulam - Denegatio actiones ALTRE FORME: Manumissione fedecommisaria - Manumissione in sacrosanctis ecclesis Gli schiavi liberati erano liberti, mentre i nati liberi erano ingenui Rapporto di patronato.
AZIONI ADIETTIZIE: oggi si discorre di azioni adiettizie per significare che veniva in considerazione una responsabilità aggiunta, la responsabilità del dominus, i presupposti sono autorizzazione implicita o esplicita data dal dominus al terzo per contrattare con il proprio schiavo. ◦ actio quod iussu → presupponeva che l'impegno del servo nei confronti del terzo fosse stato assunto di seguito ad autorizzazione, dal dominus rivolta al terzo, di negoziare con il servo, assumendone il dominus ogni rischio ( periculum ). ◦ actio institoria → autorizzazione implicita collegata alla preposizione dello schiavo ad un’attività commerciale terrestre facente capo al dominus. ◦ actio exercitoria → presupponeva che il proprietario dello schiavo fosse un exercitor navis (armatore). L’ exercitor navis poteva affidare la gestione e l'amministrazione della nave ad un proprio schiavo proponendolo ad essa quale magister navis. Per i debiti contratti dal servo nell'ambito dell'incarico, contro il dominus si dava ai creditori l’ actio exercitoria. ◦ actio de peculio et de in rem verso → autorizzazione implicita collegata al conferimento di un peculio allo schiavo, piccolo patrimonio in gestione del sottoposto ma di proprietà del dominus. PERSONAE IN CAUSA MANCIPI: assoggettati ad un potere detto mancipium. Si ricadeva sotto il mancipium a seguito di mancipatio effettuata dal pater familias in favore di un terzo, ci si liberava tramite manomissione. Altre situazioni di dipendenza personale: colonato STATUS CIVITATIS: Acquisto della cittadinanza:
- Nascita da padre cittadino con matrimonio legittimo, altrimenti da madre cittadina
- Schiavi affrancati con manomissioni civili, schiavi liberati
- Concessioni dello stato romano, es. Constitutio antoniniana 212 d.c. Perdita della cittadinanza:
- Riduzione in schiavitù
- Esilio
- Stabilizzazione in colonie di nuova istituzione Prerogative riconosciute ai peregrini:
- Ius migrandi (latini prisci)
- Ius connubi
- Ius commercii
- Categoria speciale di peregrini: latini
CESSAZIONE DELLO STATO DI FILIUS FAMILIAS: morte del pater familias - emancipatio (procedimento simile all’adoptio con la partecipazione di un terzo fiduciario) TIPI DI PARENTELA
- Agnatio
- Cognatio
- Adfinitas Parentela in linea retta o in linea collaterale GLI ALIMENTI—> emerse l'idea di sanzionare giudiziariamente pretese alimentari tra i parenti più vicini. Si affermò così gradualmente un reciproco dovere alimentare tra genitori e figli, sulla base di una semplice cognatio. Un dovere alimentare fu sancito anche tra patroni e liberti. CAPITIS DEMINUTIO—> può essere definita un mutamento di status per cui si spezzavano i precedenti vincoli di agnatio LIMITAZIONI ALLA CAPACITA’ GIURIDICA Il principio per cui alle persone libere, cittadine romane e sui iuris , si riconosceva piena capacità di diritto non ebbe carattere assoluto. Limitazioni alla capacità giuridica subirono liberti, coloni e altri. Infamia—> Persone che per comportamenti riprovevoli loro imputabili, per l'esercizio di determinate attività o per la condanna subita in certi giudizi, andavano incontro a disistima sociale. Limiti alla capacità giuridica delle donne. LIMITAZIONI E ASSISTENZA PER SOGGETTI DEBOLI: ➢ Impuberi → Soggetti che non hanno ancora raggiunto l’età di 12 per le femmine o 14 per i maschi, La capacità di agire era riconosciuta ai puberi (pienamente se maschi); negata del tutto agli infantes; riconosciuta solo in parte agli infantia maiores. La tutela degli impuberi era istituto del ius civile, era insieme potestativo e protettivo. Tre modi di designazione del tutore: tutela legittima - tutela testamentaria - tutela dativa. Poteri del tutore: gestione autonoma del patrimonio pupillare se l’impubere aveva meno di 7 anni - interposizione dell’auctoritas. Responsabilità del tutore: actio rationibus distahendis - actio tutelae. ➢ Persone affette da vizi mentali → La capacità di agire era negata, in tutto ai furiosi (soggetti infermi dal punto di vista mentale) e in parte ai prodigi (soggetti incapaci di amministrare i propri beni per tendenza allo sperpero). La capacità era negata ai furiosi per il fatto in sé di essere furiosi, ai prodigi di seguito divieto (interdictio) da parte del magistrato. Furiosi e prodigi, se sui iuris, erano soggetti a curatela. ➢ Altri casi di incapacità di agire → Sordi, muti ed altri soggetti colpiti da certe malattie croniche invalidanti erano di per sé capaci di agire ma ovviamente impediti in punto di fatto. Il magistrato pertanto sollecitato dagli interessati provvedeva a nominare loro, se sui iuris, curatori speciali. ➢ Donne → Le donne subirono gravi limitazioni non solo alla capacità giuridica ma anche alla capacità di agire. La donna pubere e sui iuris era soggetta a tutela muliebre (figura femminile subordinata a quella maschile, si riteneva necessario l’affiancamento di un maschio alla donna per alcuni atti). Gradualmente la tutela muliebre ha perso significato (tutor optivus, ius liberorum, coercizione del tutore testamentario dativo, abolizione della tutela legittima). ➢ Minori di 25 anni → Possono compiere atti giuridici da soli, ma sono ritenuti facilmente raggirabili. Sottoposti a curatela.
LE PERSONE GIURIDICHE
- Corporazioni—> Aggregazione di persone con propria organizzazione interna, cui possano far capo diritti e doveri che non siano al contempo diritti e doveri delle persone fisiche che la compongono e viceversa.
- Fondazioni—> Complesso patrimoniale volto a uno scopo considerato esso stesso titolare dei beni che lo compongono, e comunque delle situazioni giuridiche soggettive che a quel complesso patrimoniale si collegano cosicché i relativi rapporti giuridici non facciano capo che alla fondazione stessa LE PIAE CAUSE In età postclassica si diffuse la pratica di disporre lasciti in favore di corporazioni religiose vincolandone il reddito a scopi di culto o di beneficenza: si parlò al riguardo di piae causae.
CAPITOLO 4: FATTI, ATTI E NEGOZI GIURIDICI
FATTO GIURIDICO → ogni evento, volontario o non, produttivo di effetti giuridici (ad es. decorso del tempo, 30 giorni di tempo per...) ATTO GIURIDICO → fatto giuridico volontario, che può essere lecito (consentito dall'ordinamento giuridico) o illecito (vietato dall'ordinamento giuridico) NEGOZIO GIURIDICO → manifestazione di volontà diretta all’acquisto, alla perdita o alla modificazione di situazioni giuridiche soggettive NEGOZI GIURIDICI Atti giuridici leciti consentiti dall’ordinamento giuridico, effetti giuridici si riconobbero solo a determinati negozi (criterio della tipicità). ELEMENTI:
- Essenziali—> elementi fondamentali la cui presenza non può mancare per rendere il negozio valido, 3 tipi: manifestazione di volontà - forma - causa
- Naturali—> elementi conseguenti al negozio indipendentemente dalla volontà delle parti (le quali potranno, con patto contrario, espressamente escluderli)
- Accidentali—> clausole, elementi liberamente inseribili nel negozio dalle parti (condizione, termine, modus) Invalido è il negozio che presenta un vizio, un difetto intrinseco, in alcuno dei suoi elementi. Inefficace è il negozio improduttivo di effetti propri. ➡Lex perfectae: legge che stabilisce un divieto e, nel contempo, la nullità dell’atto compiuto in violazione del divieto (es. donazione tra coniugi) ➡Lex minus quam perfectae: legge che stabilisce un divieto e, nel contempo, una sanzione per i trasgressori, senza però sancire la nullità dell’atto compiuto in violazione del divieto ➡Lex imperfecta: legge che stabilisce un divieto, senza prevedere sanzioni a carico dei trasgressori né nullità dell’atto compiuto in violazione del divieto.
ALTRE FORME NEGOZIALI: Il diritto romano conobbe pure negozi per i quali si richiedeva la forma scritta. Si suol qualificare negozio non formale la traditio, Veri e propri negozi non formali furono i contratti consensuali e i patti. Era sufficiente che la volontà fosse in qualche modo manifestata, non importa come. DIVERGENZA TRA MANIFESTAZIONE E VOLONTÀ: Poteva accadere che taluno manifestasse una volontà che non aveva e pertanto si determinasse divergenza tra il voluto e il dichiarato. Bisogna distinguere tra negozi solenni e altri negozi. Negozi formali → il compimento delle formalità richieste avrebbe reso comunque valido il negozio, anche se la parte o le parti non lo avessero voluto. Negozi non formali → la mancanza di volontà avrebbe comportato l’invalidità del negozio (caso emblematico: contratti consensuali). Ipotesi di divergenza:
- Dichiarazioni ioci causa
- Riserva mentale
- Simulazione (assoluta o relativa) VIZI DELLA VOLONTÀ: Si tratta di vizi che incidono sul processo formativo della volontà, per cui la volontà non è esclusa, in quanto effettivamente sussistente, ma risulta appunto viziata. Vizi della volontà:
- Errore (ostativo o errore nella dichiarazione - errore vizio)
- Dolo negoziale
- Metus LA CAUSA: I negozi causali erano normalmente negozi non formali. Ogni negozio è dal suo autore compiuto per una “causa”. La causa negoziale è la funzione socio-economica che si intende realizzare attraverso la conclusione del negozio. Negozi causali → la causa è l’elemento essenziale del negozio e ne determina la struttura; ne rappresenta quindi un elemento costitutivo Negozi astratti → la causa non è espressa e non emerge dalla struttura del negozio ELEMENTI ACCIDENTALI DEL NEGOZIO GIURIDICO: Elementi che possono essere liberamente apposti dalle parti al momento della stipula del negozio giuridico. Gli elementi accidentali erano tre: condizione, termine e modus. Condizione e termine sono elementi volti a incidere sull'efficacia del negozio giuridico.
- Condizione: per condizione si intende sia l'evento futuro e incerto dal quale si fanno dipendere gli effetti del negozio, sia la clausola che contempla l'evento (le tipologie di eventi erano molteplici, ciò permette di effettuare delle classificazioni).
- Termine: evento futuro e certo da cui si fanno dipendere gli effetti del negozio
- Modus: imposizione al destinatario di un atto di liberalità di adottare un comportamento determinato. IMPUTAZIONE DEGLI EFFETTI NEGOZIALI: vengono solitamente imputati in via diretta ed esclusiva alle parti del negozio. Non costituisce eccezione alla regola il caso del nuntius. RAPPRESENTANZA NEGOZIALE E SOSTITUTI PROCESSUALI: Accadeva che effetti negoziali si imputassero, anziché al dichiarante, direttamente ad un terzo, secondo lo schema della rappresentanza nel senso più proprio. La rappresentanza si distingue in volontaria e legale. La rappresentanza poteva essere diretta o indiretta. Patti e contratti in favore di terzi. A livello processuale il problema della rappresentanza coinvolge specialmente due figure di sostituti: il cognitor ed il procurator ad litem
CAPITOLO 5: LE COSE
CLASSIFICAZIONI DELLE COSE:
- Res incorporales / corporales
- Res in commercio / fuori commercio
- Res mancipi / nec mancipi
- Beni mobili / immobili
- Cose fungibili / infungibili
- Cose di genere / cose di specie
- Cose consumabili / inconsumabili
- Cose divisibili / indivisibili
- Cose semplici / composte / collettive
- Frutti—> prima della separazione erano considerati partes della cosa madre I DIRITTI REALI: Si dicono reali i diritti soggettivi su una cosa e, come tali, opponibili quindi a tutti i membri della collettività (erga omnes). A fronte del diritto reale di taluno tutti i consociati sono in ugual misura obbligati a tenere un comportamento negativo Proprietà → diritto reale che attribuisce al titolare un potere generale di godimento e di disposizione del bene in modo pieno ed esclusivo. Possesso → situazione di fatto che prescinde da uno stato di diritto e che si manifesta in un’attività corrispondente a quella esercitata dal proprietario (requisiti: corpus possessionis - disponibilità materiale della cosa - e animus possidendi). [Il ladro è un possessore] Detenzione → situazione di fatto per la quale si ha la disponibilità materiale di un bene in base ad un titolo giuridico (requisito: corpus possessionis). MODELLI DI APPARTENENZA:
- Proprietà quiritaria
- Proprietà pretoria
- Proprietà provinciale
- Proprietà peregrina CARATTERI DEL DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM: potere assoluto e privo di limitazioni, se non in un’ottica funzionale all’esercizio del dominium da parte di un altro soggetto sul proprio bene. MODI DI ACQUISTO DEL DOMINIUM EX IURE QUIRITIUM: ➡Modi di acquisto iure civili (mancipatio, in iure cessio, usucapio) / iure gentium (occupazione, accessione, specificazione, traditio) ➡Modi di acquisto a titolo originario (occupazione, accessione, specificazione) / a titolo derivativo (mancipatio, in iure cessio, traditio)*. L’usucapione non è propriamente classificabile né tra gli acquisti originari né tra quelli derivativi. ➡Modi di acquisto a titolo particolare (acquisto di uno o più beni individuati e determinati) / universale (dall’acquisto di beni consegue l'acquisto di complessi patrimoniali dalle componenti di per sé non necessariamente definite) MEZZI A TUTELA DELLA PROPRIETÀ QUIRITARIA: Rei vindicatio - Azioni negatorie (di servitù e di usufrutto) → erano date al proprietario possessore contro quanti esercitassero illegalmente sul bene servitù o usufrutto. - Actio acquae pluviae arcendae - Actio finium regundorum - Interdictum quod vi aut clam - Operis novi nuntiatio - Cautio damni infecti
L’AZIONE PUBLICIANA: Dall'ultima età repubblicana fu data speciale tutela a quanti, possessori di buona fede e cum iusta causa di una cosa suscettibile di essere usucapita, ne avessero perduto il possesso prima del compimento dei termini per l'usucapione; si diede loro, per il recupero del possesso, un'azione che si disse “Publiciana”. LONGI E LONGISSIMI TEMPORIS PRAESCRIPTIO LA COMPROPRIETA’
- Consortium ercto non cito
- Communio DIRITTI REALI SU COSA ALTRUI: Si intendono tutte quelle posizioni giuridiche soggettive a carattere assoluto, che potevano essere vantate erga omnes, (nella stessa collocazione categoria del diritto di proprietà) che però non hanno quel carattere di pienezza che connota il dominium ex iure Quiritium o il diritto di proprietà in generale in quanto vengono esercitati su beni che sono altrui (incontrano un limite: il bene è di proprietà di un altro soggetto).
DIRITTI REALI DI GODIMENTO DIRITTI REALI DI GARANZIA
Servitù prediali: si intende il peso imposto su un fondo (detto servente) a favore di un altro fondo (detto dominante) Caratteristiche:
- Utilitas fundi
- Alterità dei fondi
- Servitus in facendo consistere nequit
- Indivisibilità
- Tipicità Classificazioni:
- Servitù potestative / negative
- Servitù rustiche / urbane Modi di costituzione: mancipatio - in iure cessio - exceptio servitftis - pactiones et stipulationes - legato per vindicationem - adiudicatio Modi di estinzione: confusione - rinuncia - non usus (per due anni) - mutamento dello stato dei luoghi Pegno: I mezzi di tutela concessi in materia di pegno (pignus datum - pignus conventum) sono: - Interdictum Salvianum → si dava al creditore pignoratizio contro il conduttore di fondi rustici che, nei casi di pignus conventum, non avesse pagato il canone; serviva per prendere possesso degli attrezzi appartenenti al conduttore (invecta et illata), convenuti in pegno a garanzia del pagamento [qualificabile come interdetto volto all’acquisto del possesso, non alla tutela]. - Interdictum de migrando → spettava al conduttore di immobili urbani contro il locatore che gli impedisse di portare via dall'alloggio le cose ivi immesse: presupponeva che il canone fosse stato regolarmente pagato o che quelle cose non fossero state convenute in pegno. - Actio Serviana → azione in factum esperibile dal creditore pignoratizio a prescindere che il pignus fosse datum oppure conventum (non importa se debitore o terzo); diretta al conseguimento del possesso. Con questa azione il pegno si configura quale diritto reale. Il pegno era validamente costituito da chi avesse la cosa in bonis: quindi, sia del proprietario quiritario, sia dal proprietario pretorio. Contestualmente all’atto di costituzione del pegno potevano essere previsti (aggiunte clausole): ◦ Patto commissorio → accordo con il quale si stabilisce che, in caso di inadempimento, il bene diventi di proprietà del creditore pignoratizio (fu poi vietato da Costantino perchè considerato eccessivamente gravoso). ◦ Ius vendendi → accordo con il quale si dava la possibilità al creditore pignoratizio, in caso di inadempimento, di vendere la cosa oppignorata e soddisfarsi sul ricavato, restituendo al debitore l’eventuale eccedenza (superfluum).
DIRITTI REALI DI GODIMENTO
POSSESSO: i concessionari erano detti possessores, il loro potere sulle terre possessio, l'esercizio di questo potere possidere. Alla fine dell'età arcaica il pretore cominciò a proteggere questi contro molestie e spossessamento, con provvedimenti del tipo di quelli che si dissero interdicta. Il possesso non è un diritto ma una situazione di fatto preso in considerazione dall'ordinamento giuridico. INTERDETTI POSSESSORI:
- Interdicta adipiscendae possessionis: interdetti volti all’acquisto del possesso
- Interdicta retinendae possessionis: interdetti volti alla conservazione del possesso. ➡interdictum uti possidetis: riguardava i beni immobili e conteneva l’exceptio vitiosae possessionis, per cui prevaleva il possessore attuale purché possedesse nec vi (non violentemente), nec clam (non clandestinamente), nec precario (non a titolo di precario) nei confronti dell’avversario: “possessio iusta”. ➡interdictum utrubi: riguardava i beni mobili e conteneva l’exceptio vitiosae possessionis, per cui prevaleva la parte che avesse posseduto nec vi, nec clam, nec precario nei confronti dell’avversario per più tempo nel corso dell’ultimo anno (non quindi il possessore attuale).
- Interdicta reciperandae possessionis → interdetti volti al recupero del possesso. ➡Interdictum unde vi: riguardava i beni immobili e tutelava chi avesse subito uno spoglio violento della cosa, purché avesse posseduto nec vi, nec clam, nec precario nei confronti dell’avversario (l’interdetto Superficie: per superficie si intende il diritto di usare una costruzione su suolo altrui, costruzione che però, in base al principio “superficies solo cedit”, non poteva non appartenere al proprietario del suolo Pluralità di creditori: Tramite la conventio pignoris era possibile costituire la garanzia reale su uno stesso bene a favore di più creditori: in questo caso sarebbe stato soddisfatto per primo il creditore in favore del quale la garanzia era stata convenuta prima (non quello in grado di vantare il credito più antico). Modalità di estinzione: La garanzia reale si estingueva tramite: a) estinzione del debito garantito, b) perimento della cosa, c) confusione, d) vendita in esecuzione dello ius vendendi, e) rinuncia del creditore pignoratizio. In ius agro vecticali: si tratta di concessioni di terre pubbliche a privati dietro pagamento di un canone periodico (vectigal). Enfiteusi : scomparsero in età tardoantica le concessioni di agri vectigales, nacquero altre forme di concessione di terre pubbliche, in relazione alle quali si parlò di enfiteusi. L’estinzione del diritto si verificava: - a) Per mancato pagamento del canone o dell’imposta fondiaria per oltre 3 anni - b) Per alienazione del fondo a terzi senza rispetto delle regole in favore del concedente - c) Per confusione
DIRITTI REALI DI GODIMENTO DIRITTI REALI DI GARANZIA
conteneva dunque l’exceptio vitiosae possessionis). Si dava entro l'anno alla persona che avesse subito spoglio violento del possesso, ed era volto al recupero del possesso perduto. Anche questo tutelava solo il possessor iustus. ➡Interdictum de vi armata: riguardava i beni immobili e tutelava chi avesse subito uno spoglio violento ad opera di una banda armata; il soggetto spossessato sarebbe stato tutelato anche se avesse posseduto vi, clam, precario nei confronti dell’avversario (l’interdetto NON conteneva dunque l’exceptio vitiosae possessionis). Questo perchè il timore del pretore era quello di incentivare la costituzione di nuclei di polizia privata. Possesso ad usucapionem e possesso ad interdicta—> effetto fondamentale del possesso: legittimare il possessore all'esercizio degli interdetti possessori. Ma il possesso era uno stato di fatto che dava luogo a un altro effetto di assai rilevante significato: l'usucapione. Il quale non riguardava tutti i possessori ma solo i possessori “uti domini”, coloro che tenevano la cosa come propria, con animus domini, gli stessi che con il decorso del tempo sarebbero diventati proprietari per effetto dell'usucapione (in presenza di altri requisiti). Si suol parlare al riguardo di possesso ad usucapionem. Per indicare l’effetto per cui si dava luogo alla tutela possessoria interdittale, è uso discorrere di possesso ad interdicta.
CAPITOLO 6: LE OBBLIGAZIONI
Concetto di obligatio—> L’obbligazione è un vincolo giuridico, in forza del quale siamo costretti a tenere un certo comportamento secondo le norme della nostra comunità.” Per obbligazione si intende il vincolo giuridico (non materiale) per cui un soggetto, detto debitore, è tenuto a un determinato comportamento nei confronti di altro soggetto, detto creditore. Il comportamento cui è tenuto il debitore, e che il creditore può pretendere, è la prestazione; il dovere giuridico del debitore è il debito, il corrispondente diritto soggettivo del creditore, il credito. Nascita del concetto di obligatio—> L’idea dell'obligatio nacque a Roma nell'ambito degli atti leciti, ma ad assumere rilievo giuridico furono dapprima gli atti illeciti. Atti leciti → l’idea di obligatio si sviluppa in relazione agli atti leciti, a figure negoziali come:
- Nexum
- Praedes e i vades
- Sponsio Fondamento dell’obligatio: - (^) Obbligazioni civili → fondate su ius civile e per le quali, in termini processuali, si parlò di oportere (obbligo giuridico nelle azioni in personam è sempre espresso con il termine oportere). - Obbligazioni onorarie → fondate su ius honorarium e per le quali, in termini processuali, si parlò di actione teneri (nelle azioni in factum, essere tenuto con un’azione). - Obbligazioni naturali → non azionabili e per le quali può operare solo il meccanismo della soluti retentio