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diritto privato romano, Appunti di Diritto Privato Romano

primo capitolo e ultimo capitolo

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 29/08/2025

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CAPITOLO I - IL DRITTO ROMANO E LE SUE FONTI
Il diritto ha una concezione:
normativa è norma
istituzionale è l’ordinamento giuridico
Ciò fa parte del diritto oggettivo ( “norma agendi”), mentre il diritto soggettivo (“facultas
agendi”) corrisponde alla pretesa di un soggetto riconosciuta e tutelata dal diritto oggettivo.
Questi due concetti sono correlati perché il diritto soggettivo trova in quello oggettivo il suo
fondamento.
Al diritto soggettivo fa riscontro una posizione giuridica passiva: si dice obbligo il dovere di
fare o non fare alcunché in relazione al diritto soggettivo altrui, si dice soggezione la
situazione in cui versa taluno di dovere necessariamente sottostare, anche contro la propria
volontà. Onere, invece, è il sacrificio che il diritto oggettivo addossa a un soggetto affinché
possa conseguire un risultato utile o evitare un pregiudizio.
Il diritto romano è il diritto di quella collettività politica organizzata di uomini liberi che fece
capo all’antica Roma: un diritto che si origina dalla città di Roma nell’VIII secolo a.C fino alla
morte dell’imperatore Giustiniano (565 d.C). Con questo imperatore si generò un evento
storico che segnò la successiva storia giuridica: la compilazione del “Corpus iuris civilis”
(“Corpo del diritto civile”, 528-534). Quello romano è l’ordinamento giuridico del passato
durato più a lungo.
Il termine latino della parola “diritto” è ius, utilizzato per indicare:
diritto oggettivo
diritto soggettivo
potestà
luogo del giudizio dinanzi al magistrato
Più tardi (età post classica) venne impiegato il termine iura per indicare la giurisprudenza
classica. Un ulteriore significato di “ius” è quello di situazione giuridica soggettiva, ossia
diritto e dovere insieme (i due aspetti attivo-passivo del rapporto giuridico). Nelle fonti più
antiche indicava anche la situazione giuridica quale concretamente si realizzava in
dipendenza di determinati atti. Tale significato si incontra soprattutto nelle XII Tavole con la
frase “ita ius esto”.
Il diritto privato regola i rapporti tra gli individui in quanto tali, sicché gli interessi che in esso
vengono in considerazione sono interessi privati (individuali). Si contrappone il diritto
pubblico, che regola l’organizzazione e il funzionamento della collettività, oltre che i rapporti
tra le collettività e i singoli che la compongono: gli interessi sono interessi pubblici. La
distinzione si trova nei testi di diritto romano:
“ius publicum” il diritto del popolo
“ius privatum” il diritto privato, oggetto di riflessione dei giuristi romani
Tra le periodizzazioni proposte abbiamo:
1- ETÁ ARCAICA
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CAPITOLO I - IL DRITTO ROMANO E LE SUE FONTI

Il diritto ha una concezione: ● normativa è norma ● istituzionale è l’ordinamento giuridico Ciò fa parte del diritto oggettivo ( “ norma agendi ”), mentre il diritto soggettivo (“ facultas agendi ”) corrisponde alla pretesa di un soggetto riconosciuta e tutelata dal diritto oggettivo. Questi due concetti sono correlati perché il diritto soggettivo trova in quello oggettivo il suo fondamento.

Al diritto soggettivo fa riscontro una posizione giuridica passiva: si dice obbligo il dovere di fare o non fare alcunché in relazione al diritto soggettivo altrui, si dice soggezione la situazione in cui versa taluno di dovere necessariamente sottostare, anche contro la propria volontà. Onere, invece, è il sacrificio che il diritto oggettivo addossa a un soggetto affinché possa conseguire un risultato utile o evitare un pregiudizio.

Il diritto romano è il diritto di quella collettività politica organizzata di uomini liberi che fece capo all’antica Roma: un diritto che si origina dalla città di Roma nell’VIII secolo a.C fino alla morte dell’imperatore Giustiniano (565 d.C). Con questo imperatore si generò un evento storico che segnò la successiva storia giuridica: la compilazione del “ Corpus iuris civilis” (“Corpo del diritto civile”, 528-534). Quello romano è l’ordinamento giuridico del passato durato più a lungo.

Il termine latino della parola “diritto” è ius , utilizzato per indicare: ● diritto oggettivo ● diritto soggettivo ● potestà ● luogo del giudizio dinanzi al magistrato Più tardi (età post classica) venne impiegato il termine iura per indicare la giurisprudenza classica. Un ulteriore significato di “ius” è quello di situazione giuridica soggettiva , ossia diritto e dovere insieme (i due aspetti attivo-passivo del rapporto giuridico). Nelle fonti più antiche indicava anche la situazione giuridica quale concretamente si realizzava in dipendenza di determinati atti. Tale significato si incontra soprattutto nelle XII Tavole con la frase “ ita ius esto”.

Il diritto privato regola i rapporti tra gli individui in quanto tali, sicché gli interessi che in esso vengono in considerazione sono interessi privati (individuali). Si contrappone il diritto pubblico, che regola l’organizzazione e il funzionamento della collettività, oltre che i rapporti tra le collettività e i singoli che la compongono: gli interessi sono interessi pubblici. La distinzione si trova nei testi di diritto romano: ● “ius publicum” il diritto del popolo ● “ius privatum” il diritto privato, oggetto di riflessione dei giuristi romani

Tra le periodizzazioni proposte abbiamo: 1- ETÁ ARCAICA

Dalle origini della città (754 a.C) a metà del III secolo. Il regime costituzionale è monarchico, basato su rex, Senato e assemblea popolare. Dalla fine del VI secolo diventa repubblicano, ossia basato su magistrature, Senato e assemblee popolari. Roma si espande e diventa potenza militare.

Il diritto privato (fino alla fine del periodo) è povero di strutture, formalistico e adeguato a soddisfare poche esigenze ed elementari, di una società rurale. È esclusivo dei cittadini romani. È fondato sui “mores” , ossia i costumi giuridici dei “maiores” , dei più antichi Romani. I mores potevano essere integrati/derogati dalle “leges publicae” , ossia provvedimenti normativi. La più famosa fu la legge delle XII Tavole (“ lex Duodecim Tabolarum ”) del 450- a.C. Emanata dai decemviri (magistrati straordinari appositamente eletti) per quanto riguarda le prime dieci tavole, dai consoli Valerio e Orazio le ultime due. Le tavolo poi andarono distrutte, ma i precetti della legge si tramandavano. Di maggiore rilievo sono le “ leges rogatae” , proposte dal magistrato, il quale interrogava il popolo riunito in assemblea, la quale avrebbe potuto approvarla o no. Se approvata, la proposta diveniva “lex”. Se le leggi approvate da popolo composto da patrizi e plebei erano vincolanti per gli uni e per gli altri, i plebisciti obbligavano dapprima solo i plebei. Ma una lex Hortensia (286 a.C) equiparò i plebisciti alle leggi rendendoli obbligatori per tutti. Fonte prevalente del diritto romano arcaico rimasero i mores.

Conoscenza e interpretazione del diritto erano nelle mani dei pontefici (primi giuristi romani). Essi diedero ai mores e leges un’interpretazione creativa con cui ricavarono nuovi istituti. Il diritto di tale periodo si qualifica come “ ius Quiritium” , ossia “ ius civile”.

Ius Quiritium” (diritto dei Quiriti) é il nucleo più antico del diritto romano. In esso erano riconosciute posizioni giuridiche soggettive assolute: posizione di potere su persone o cose. Il possesso era affermato con “ ex iure Quiritium”, più tardi si parlò di “dominium” e, infine, di proprietà. Nello “ius Quiritium” avevano fondamento anche patria potestas, manus e mancipium , che comportavano l’esercizio di una potestà su persone libere.

Il diritto romano, poi, diventa “ ius civile” perché riguarda i cittadini romani. Le sue fonti sono mores, leges e l’interpretazione pontificale. Comprendeva in sé anche lo “ ius Quiritium” , ma in modo più ampio: furono riconosciute anche posizioni giuridiche a carattere relativo (obbligazioni, crediti e debiti), caratterizzate dall’esistenza di un vincolo giuridico per cui un soggetto (debitore) era tenuto ad un certo comportamento verso altro soggetto (creditore), che tale comportamento poteva pretendere. Il comportamento dovuto era espresso con il verbo “ oportere” , indicativo di un vincolo dello ius civile. Tale diritto si caratterizzava sia perché riguardava i cittadini romani soltanto, sia per il fatto che le potestà e i diritti soggettivi riconosciuti e tutelati erano espressi:

  1. o in termini di potere su cose/persone, che il titolare affermava spettargli “ ex iure Quiritium”
  2. o in termini di “ ius” , che il titolare pretendeva competergli
  3. o in termini di “ oportere” , che il creditore pretendeva gravare sul debitore

2- ETÀ PRECLASSICA

Metà III secolo a.C (anni dell’ apogeo e crisi della repubblica). Guerre puniche, Roma influenza il Mediterraneo, i territori fuori Italia sono organizzati in provinciae e la società si

l’ oportere risultava essere qualificato dall’aggiunta delle parole ex fide bona. Queste parole comportavano, in concreto, che il giudice è chiamato a decidere su una lite per cui si dava luogo ad un giudizio di buona fede dovesse valutare secondo buona fede i doveri del debitore convenuto. Si imponeva al giudice 1 m di giudizio che rimandava ai comuni criteri di correttezza. Si trattava, pertanto, di buona fede in senso oggettivo.i giudici seguivano i punti di vista espressi dalla giurisprudenza. Erano quindi giuristi a sostituirsi al legislatore, si dà adeguare l’applicazione del diritto alla nuova realtà.

I negozi di buona fede furono presto qualificati come appartenenti al ius gentium (diritto delle genti). Questa qualifica discendeva dal fatto che essi erano riconosciuti e tutelati anche nei confronti dei non cittadini.per il fatto di estendersi pure ai peregrini , il ius gentium si contrapponeva al ius civile (riservato ai soli cittadini). Ma il ius gentium era parte integrante del ius civile , inteso in senso lato. La giurisprudenza andò via via attribuendo la qualifica iuris gentium a taluni negozi di istituti del ius civile antico con la conseguenza di estenderne la fruibilità anche ai non cittadini.

Al ius civile si affiancò e si contrappose in età preclassica il diritto onorario. Quella di ius honorarium , per diritto romano, un’altra fra le qualificazioni fondamentali del ius in senso oggettivo. Si tratta del diritto risultante dell’attività creativa di alcuni organi giurisdizionali. Il pretore urbano, magistrato cum imperio , fu istituito dalle leges Liciniae Sextiae (367 a. C.): Tra gli altri compiti ebbe quello di dicere ius. Allo stesso periodo di tempo risale l’istituzione degli edili curuli, anch’essi magistrati ma sine imperio : spettava loro la cura annonae , con conseguenti poteri di vigilanza sui mercati e relativi giurisdizione: erano competenti per controversie dipendenti dalla vendita di schiavi di animali. Il praetor peregrinus fu istituito nel 242 a. C, per esigenze dipendenti dagli intensificati traffici commerciali: ebbe il compito di dicere ius tra cittadini romani e stranieri oppure tra stranieri; ed ebbe pari dignità e imperium rispetto al pretore urbano. Per i governatori provinciali basti ricordare che fu in relazione all’esito vittorioso della prima guerra punica che prese avvio l’organizzazione di province dei territori da Roma assoggettati. La formazione del ius honorarium dipese dall’attività edittale dei magistrati giudicanti collegata con il processo formulare. Le prime manifestazioni furono datate intorno alla metà del III secolo a. C. Lo ius honorarium può opera del pretore urbano: il suo editto ne fu la fonte prevalente. L’editto del pretore peregrino e quelli del dei governatori provinciali sembra fossero, per quanto attiene alla iuris dictio , fondamentalmente ricalcati sull’editto del pretore urbano. Il ruolo degli edili curuli era limitato alle materie per cui avevano giurisdizione. In forza del ius edicendi spettante per la sua carica, il pretore, l’atto di prenderne possesso, emanava un editto destinato a durare un anno, tanto quanto la carica stessa. Egli prospettava un programma, attraverso promesse di strumenti giudiziari e con l’indicazione dei modelli dei provvedimenti che avrebbe emanato. I pretori andarono via via confermando, migliorandola e all’occorrenza crescendola, quella parte dell’editto precedente che aveva dato buon esito. Si formò un nucleo edittale che si trasmetteva inalterato da pretore pretore: cosiddetto edictum tralaticium , il cui assetto definitivo arriverà nel corso dell’età classica. L’editto contemplava i modelli del ius civile. Il diritto pretorio era quello che scaturiva dalle clausole ditali che promettevano strumenti processuali che non erano del ius civile. L’intervento pretorio si manifestava in tre direzioni: ● agevolare l’applicazione del ius civile ● colmare lacune ● correggerlo

In relazione ad essi si manifestava l’intento pretorio di attuare l’equità intesa come giustizia. Il pretore, non potendo negare il ius civile , e tantomeno abrogarlo, concedeva gli strumenti idonei a paralizzarne l’attuazione.

3- ETÀ CLASSICA

Con il principato fondato da Ottaviano Augusto si fa iniziare l’età classica. Sopravvivono gli organi repubblicani, a cui si sovrappongono il princeps i suoi funzionari.

Nuove fonti si aggiungono le precedenti: senatoconsulti e costituzioni imperiali, emanazione rispettivamente del Senato e del principe (equiparati alla leges ); si estingue però l’attività legislativa del popolo e il pretore, dalla prima metà del II secolo D. C, perde ruolo innovatore del ius.

Intorno al 130 D. C, il giurista Salvio Giuliano stabilì il testo definitivo dell’editto pretorio. Si ebbe così l’Editto perpetuo. I pretori mantennero la funzione giurisdizionale ma il ius dicendi perdette ogni significato.

Si parla pertanto di giurisprudenza classica e, si dicono classico il diritto su cui essi operarono e classico il periodo in cui essi vissero: per la purezza di forme per la perfezione tecnica raggiunti dei giuristi perché il metodo dei giuristi viene meditato come universale.i primi tempi dell’età classica furono caratterizzati dall’antagonismo tra due sectae di giuristi: sabiniani e proculiani. Capostipite dei sabiniani fu Ateio Capitone. Più eminente fu Masurio Sabino, autore di tres libri iuris civilis , presi a modello dei giuristi successivi nei commentari ad Sabinum. Capostipite dei proculiani fu Marco Antistio Labeone. A sanare il dissidio fu Salvio Giuliano, autore di Digesta in 90 libri (Adriano gli affidò il compito di comporre il testo definitivo dell’editto pretorio). Nel II secolo vissero due giuristi: Gaio e Pomponio. Gaio fu l’autore di Institutiones (ricalcato da Giustiniano nelle sue Insitutiones ). Di Pomponio c’è pervenuto un ampio squarcio del liber singularis enchiridii , dove l’autore tentò una sorta di storia del diritto romano.sul finire dell’età d’oro della giurisprudenza romana troviamo Paolo ed Ulpiano: opere giuridiche, commentari ad Sabinum e ad edictum.

4- ETÀ POSTCLASSICA

L’attività giurisprudenziale sino ridi durante la prima metà del III secolo d.C in concomitanza con una delle tante crisi. E con riferimento al tempo successivo a Diocleziano, praticamente con l’ascesa al trono di Costantino agli inizi del IV secolo, che gli studiosi parlano di età post classica del diritto romano. L’impero viene diviso in due parti: ● pars Occidentis con capitale Roma ● pars Orientis con capitale Bisanzio, divenuta Costantinopoli Fattori interni ed esterni determinano quell’indebolimento e disgregazione territoriale dell’impero che porterà, con la deposizione nel 476 di Romolo Augusto da parte del re Ostrogote Odoacre, alla fine dell’impero romano d’Occidente. L’imperatore d’oriente, Giustiniano, salito al trono nel 527, intraprenderà vittoriosamente la riconquista dell’Italia. Per il diritto privato e la scienza giuridica che lo riguarda, l’età post classica é età di decadenza. L’imperatore rimane l’unica fonte viva del diritto ma le costituzioni imperiali (denominate leges ) già a partire da Costantino rivelano un deciso scadimento di livello tecnico, stilistico e linguistico. Ciò almeno fino alla fine del V secolo. Lo studio del diritto

sostanza, in modo tale di adeguare il brano al tempo di Giustiniano. L’opera di adeguamento sostanziale non fu perseguita sistematicamente.

IL CODEX

Nel 528 Giustiniano aveva ordinato con la costituzione Haec quae necessario la compilazione di un novus Codex che raccogliesse costituzioni imperiali. L’opera fu terminata nel 529, ma durante la compilazione dei Digesta Giustiniano aveva emanato altre costituzioni di diritto privato. L’imperatore ordinò un altro Codex che comprendesse pure queste. Esso fu pubblicato nel 534 con la denominazione di Codex repetitae praelectionis. È diviso in 12 libri, divisi in titoli: all’interno dei titoli le costituzioni raccolte seguono un ordine cronologico. Anche le costituzioni del Codex furono interpellate dai compilatori.

LE NOVELLAE

Sono le costituzioni di Giustiniano emanate successivamente al Codex repetitae praelectionis. Furono raccolte dopo la morte dell’imperatore.

Per la conoscenza del diritto romano privato, il testo di Giustiniano rappresenta la fonte principale. Ma di fonti di cognizione ci sono anche: ● le istituzioni di Gaio : scoperto nel 1816 in un codice palinsesto. Il manoscritto è del V secolo. È l’unica opera della giurisprudenza classica giunta a noi quasi per intero e senza alterazioni intenzionali. È divisa in quattro libri: il primo dedicato alle persone, il secondo e il terzo alle cose e il quarto alle azioni. ● il codice Teodosiano : in buona parte è stato ricostruito grazie alle raccolte postclassiche. Era stato fatto compilare nel 438 dall’imperatore Teodosio II. Era diviso in 16 libri e conteneva costituzioni imperiali da Costantino allo stesso Teodosio II. ● Tituli ex corpore Ulpiani : opera attribuita ad Ulpiano, che presenta affinità di forma e di sostanza con le istituzioni di Gaio ● Fragmenta Vaticana : 341 frammenti, compiuta tra il quarto e il V secolo: comprende iura e leges , più specificamente frammenti di opere di Papiniano, Paolo ed Ulpiano, e costituzioni imperiali ● Lex Dei/Mosaicarum et Romanarum legum Collatio : opera di un privato, compilazione di leggi mosaica e romane.compiuta tra il quarto e il V secolo, contiene iura e leges ● Consultatio veteris cuiusdam iuriconsulti : pareri di un giurista del V secolo: riproduce costituzioni imperiali e alcuni passi delle Sententiae di Paolo ● Lex Romana Wisigothorum/Breviarium Alaricianum : compilazione fatta eseguire da Alarico II (re dei Visigoti nel 506) ad uso dei cittadini romani dell’impero visigotico, numerosi passi delle Sententiae di Paolo e il liber Gai , o epitome Gai , oltre alle costituzioni imperiali tratte da codici precedenti, tra cui, il codice Teodosiano.

CAPITOLO II- IL PROCESSO

L’ Impulso per il processo privato, ossia il complesso delle attività volte all’accertamento e alla realizzazione di diritti soggettivi, è dato dal singolo, quale soggetto privato, e vi interviene un organo pubblico (un organo giudiziario). Si parla di processo privato e non di processo civile perché nelle fonti l’aggettivo “civile” è utilizzato in una vasta gamma di significati per sottolineare il fenomeno per cui per lungo tempo il processo romano riguardante le liti tra privati ebbe carattere più privato che pubblico, essendo lo spazio lasciato l’iniziativa, volontà e attività dei soggetti privati. Le norme processuali sono considerate secondarie, strumento rispetto a quelle di diritto sostanziale. Il diritto sostanziale è formato da norme primarie, che regolano direttamente i rapporti: in esso hanno fondamento i diritti soggettivi e alla loro realizzazione è volto il processo. Se il diritto sostanziale fissa le condizioni in cui si riconosce un diritto soggettivo, una volta verificate quelle, a colui che è titolare del diritto soggettivo ne viene assicurata la tutela giudiziaria: vuol dire che avrà il potere di promuovere un giudizio per far valere le proprie ragioni, ed è un potere detto “azione”. Ad ogni diritto soggettivo corrisponde l’azione, il cui riconoscimento è implicito in quello del diritto soggettivo: esso è un prius , mentre l’azione un posterius.

Per il diritto romano, l’idea di azione deriva dalle actio delle fonti romane ed è intesa come strumento per l’esercizio del potere di promuovere un giudizio. Le actiones erano tipiche; la tipicità è un fenomeno di cui fanno parte: ● i contratti ● i delitti ● le azioni Le actiones erano quelle riconosciute espressamente singolarmente: c’era un elenco di azioni, ognuna a difesa di una diversa posizione giuridica soggettiva attiva con propria struttura; di conseguenza, una ragione era tutelabile se c’era un’ actio e, per il diritto romano, il diritto soggettivo presupponeva l’azione. Più marcata era questa prospettiva riguardo al diritto onorario e al processo formulare, dove il diritto onorario trovava espressione: determinate posizioni giuridiche soggettive acquistavano rilievo giuridico nel momento in cui il pretore proponeva nell’editto lo strumento giudiziario che le contemplasse e al contempo le tutelasse. Era l’esistenza del mezzo processuale che avrebbe potuto consentire la configurazione di una sottostante posizione giuridica soggettiva, riconosciute e tutelata. I giuristi romani erano soliti a porsi più spesso dal punto di vista dell’ actio, che del diritto soggettivo.

Nell’evoluzione giuridica si incontrano più tipi di processo:

LEGIS ACTIONES

Era l’unico processo privato fruibile dei cittadini romani durante l’età arcaica, si trattava di cinque riti processuali tra loro diversi per origine, natura e struttura e con certe caratteristiche: ● sacramenti ● per iudiciorum arbitrive postulationem ● per condictionem ● per manus iniectionem ● per pignoris capionem Ad eccezione dell’ultima, era richiesta la partecipazione attiva, e quindi a fortiori la presenza, sia di ambedue litiganti e sia di un magistrato che avesse giurisdizione. Dal 367 a.C., con le

contrario, la parte vittoriosa cui la cosa non venisse restituita avrebbe potuto procedere contro i praedes. È anche possibile ritenere che il vincitore avesse aperta la via dell’autodifesa potendo, anche con l’uso della forza, prendere da solo possesso del bene che era stato riconosciuto di appartenergli. ● in personam : si perseguono crediti. Il creditore insoddisfatto avrebbe agito contro il proprio debitore. Il debitore poteva ammettere o negare. Se ammette, si aveva confessio in iure , con interruzione del rito; se negava, le parti si sfidano al sacramentum e si procedeva in maniera analoga. Contro il soccombente riconosciuto debitore, il creditore, persistendo l’inadempimento, avrebbe esercitato la legis actio per manus iniectionem.

Legis actio per manus iniectionem : aveva carattere esecutivo e si agiva per la realizzazione di posizioni giuridiche soggettive per le quali una legge vi avesse fatto rinvio. Poteva essere, per espressa disposizione delle XII Tavole, per l’esecuzione di un giudicato. Si parla di manus iniectio iudicati , aperta al creditore in favore del quale fosse stata emessa una sentenza per cui l’avversario fosse stato riconosciuto debitore di una somma di denaro. Con manus iniectio si procedeva quando il debitore dopo 30 giorni dalla sentenza non avesse ancora pagato. Al iudicatus era al pari il confessus , ossia che il convenuto avesse ammesso il proprio debito. Con quest’azione si procedeva anche in difetto di iudicatum in situazioni riconosciute come certe. Per alcune di esse con manus iniectio pro iudicato , per altre con manus iniectio pura. La prima si dava in forza di una Lex Publilia per lo sponsor che avesse prestato garanzia e quindi pagato un debito, ma che non fosse stato rimborsato entro 6 mesi. La seconda era, invece, stata stabilita dalla lex Furia testamentaria , e con essa l’erede poteva agire direttamente contro il legatario che avesse percepito dall’eredità più di 1000 assi. Il procedimento si svolgeva davanti al magistrato assieme a creditore e debitore: il creditore si rivolgeva all'avversario, enunciando la causa del credito che pretendeva spettargli, indicando l’importo ed afferrando il debitore. Quest’ultimo poteva indicare un vindex che, se fosse intervenuto, avrebbe potuto sottrarlo alla manus iniectio. Il vindex poteva negare il debito e contestare il diritto dell'attore di procedere alla manus iniectio. Si istituiva quindi un’altra legis actio dichiarativa. Se non si fosse presentato alcun vindex, il pretore pronunciava l’ addictio del debitore in favore dell’altra parte, che avrebbe potuto quindi trascinare l’ addictus con sé e tenerlo per 60 giorni. In questi giorni avrebbe dovuto condurre il debitore in 3 mercati consecutivi e proclamare l’importo del debito perché qualcuno potesse riscattare il debitore. Se non avveniva, il debitore poteva essere venduto come schiavo fuori Roma o ucciso. Più creditori, inoltre, a norma delle XII Tavole avrebbe potuto spartirsi il corpo dopo averlo fatto a pezzi. Nella manus iniectio pura , il convenuto poteva sottrarsi alla manus anche se nessun vindex fosse intervenuto per lui, e poteva negare da solo il debito affermato dall’attore, con la conseguenza di dover subire condanna al doppio in caso di soccombenza. La regola applicata era lis infitiando crescit in duplum : la regola della liticrescenza, che comportava l’obbligo di pagare il doppio se la contestazione risultava infondata.

Legis actio per pignoris capionem: era esecutiva e non richiedeva la presenza né del magistrato né dell’avversario e poteva svolgersi nei giorni nefasti; il creditore pronunciava con certa verba e prendeva possesso di cose appartenenti al debitore per tenerle in pegno. Le applicazioni risalivano a mores e leges.

Legis actio per iudicis arbitrive postulationem : azione dichiarativa, esperibile per crediti nascenti da stipulatio e per dividere l’eredità; grazie alla legge Licinnia si poteva usare anche per dividere beni comuni. Quando si agiva per crediti da stipulatio il rito nella prima parte era simile a quello della legis actio sacramenti in personam. L’attore doveva fare riferimento alla fonte dei diritti vantati e rivolgersi poi al pretore chiedendo la nomina di un giudice.

Legis actio per condictionem : azione dichiarativa, introdotta da una legge Silia del III secolo a.C. per crediti con oggetto una somma determinata di denaro ( certa pecunia ); fu poi estesa ai crediti aventi ad oggetto cose determinate ( certa res ). Per quanto riguarda il procedimento, l’attore, di fronte al pretore, affermava il proprio credito; la necessità di adempiere da parte del presunto debitore era affermata dall’attore in termini di oportere , facendo riferimento al vincolo riconosciuto dal ius civile. Se il convenuto negava, l’attore lo invitava a ripresentarsi davanti al pretore dopo 30 giorni per la nomina del giudice che si sarebbe poi pronunziato sulla lite.

PROCESSO FORMULARE

Con lo sviluppo della società romana si è avuta l’esigenza di strutture processuali diverse e si diede luogo a un tipo di processo che si realizzava in forza dei poteri del pretore. Davanti al pretore urbano, si poteva litigare sia per legis actiones sia per formulas. Nel 242 a. C. Fu istituito un secondo pretore, il praetor peregrinus , con il compito di dicere ius tra cittadini e stranieri, o anche solo tra stranieri.

Le legis actiones furono sempre meno adeguate e gradatamente soppresse: intorno al 130 a. C. una lex Aebutia abolì la legis actio per condictionem e una lex Iulia iudiciaria le restanti. Si fece eccezione per le liti per le quali avrebbero deciso i centumviri e per l’azione di danno temuto, ma cadde presto, poiché è più comodo il rimedio pretorio della cautio damni infecti. Di conseguenza, il processo formulare divenne il processo privato ordinario sino a tutta l’età classica.

CAPITOLO VIII- LE SUCCESSIONI MORTIS CAUSA

Il termine “successione” esprime nel linguaggio giuridico l’idea del passaggio di posizioni giuridiche soggettive da un soggetto a un altro, ferma restando, loro identità. Può riguardare sia posizioni giuridiche attive (diritti soggettivi) sia posizioni giuridiche passive (doveri giuridici): proprietà, crediti e debiti. Chi trasmette il dante causa, la persona alla quale si trasmette e il successore, o avente causa, il quale acquista titolo derivativo. La successione può essere: ● universale ( in universo ius) : se il successore subentra, per l’intero per una quota, in un complesso, considerato non necessariamente definito nei suoi elementi costitutivi ● particolare ( in singulas res ): se il successore subentra, per l’intero per una quota, al posto di altra persona in singole determinate posizioni giuridiche soggettive

La successione, inoltre, può avere luogo: ● inter vivos : in dipendenza di un negozio giuridico inter vivos