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Diritto nella lingua italiana è una parola con più significati, cioè polisemica, può avere un'accezione come:
Il diritto privato è quella branca dell'ordinamento che concerne gli interessi dei privati, cioè dei singoli membri della collettività: disporre di un bene per la propria sopravvivenza in modo esclusivo, la proprietà, convivenza matrimoniale. In contrapposizione al diritto privato esiste il diritto pubblico, il quale regola l’organizzazione ed il funzionamento della collettività. COS’E’ IL DIRITTO PRIVATO ROMANO? Il diritto privato romano, nella fase iniziale, ha nell'aggettivo romano un carattere geografico, perché è il diritto dei primi abitanti della città di Roma Il primo avvio del diritto romano è il diritto della comunità primitiva dei romani, fino al IV sec. a.C. è stata divisa fra patrizi e plebei. L'aggettivo romano non può quindi più essere isolato alla vecchia città, bensì allo Stato romano nella sua estensione territoriale, questo stato poi continua ad espandersi, occupando gran parte dell'Europa Centro- Meridionale e poi nel Mediterraneo, il Mare Nostrum. IL DIRITTO ROMANO La scansione dello sviluppo storico del diritto romano è indispensabile per comprendere il suo sviluppo. Il diritto romano si è sviluppato in 13 secoli di esperienza storica, cioè dalla fondazione della città fino alla morte dell'imperatore Giustiniano nel 565 d.C. Quando si parla di sviluppo storico del diritto romano bisogna tenere presente le grandi periodizzazioni della storia romana, con le sue coincidenze e differenze con quelle del diritto romano. La storia romana è suddivisa in 3 periodi: PERIODO MONARCHICO (753 a.C. - 509 a.C.) periodo della successione dei cosiddetti 7 re PERIODO REPUBBLICANO L'età repubblicana è molto differente rispetto all'età monarchica. Al posto del governo di uno solo, si sostituisce un dualismo che si riflette innanzitutto nelle magistrature di vertici, come i consoli, una diarchia, un governo congiunto fra le assemblee popolari fra i comizi, soprattutto il comizio centuriato, e il Senato, l'organo di indirizzo politico dello Stato repubblicano, pur essendo basato sull'approvazione delle assemblee dei comizi. Il Senato non svolge solo compiti di politica estera, ma anche di politica interna. Il periodo che va dal 264 a.C. fino ai primi anni del I secolo a.C. è caratterizzato dal contatto che la Repubblica ha con l'esterno, Roma si espanse sul bacino del Mediterraneo ed iniziò ad aprire la sua protezione non solo ai cittadini romani, ma comincia a proteggere anche quei soggetti che intendono costituire rapporti commerciali e giuridici con i cittadini romani, lo ius gentium.
depone Romolo Augustolo sostituendo al potere imperiale un potere regale sotto la protezione di Zenone, imperatore d'Oriente. Lo Stato romano presenta una scissione nel 313 d.C., quando Costantino sposta la capitale da Roma a Costantinopoli, con uno spostamento che lascia la parte occidentale a se stessa, data la lontananza dalla capitale, proprio per questo dopo Teodosio I ci fu la divisione in parte occidentale (Onorio) e orientale (Arcadio). la parte occidentale è la più debole, cedette definitivamente nel 476 d.C., l'età antica viene convenzionalmente fatta cessare quando anche l'organizzazione territoriale romana cede il passo a quelle barbariche nel 476 d.C. La parte orientale sopravvive molto più a lungo e sarà proprio nella parte d'oriente che nella storiografia giuridico-romana troverà luogo Giustiniano, un imperatore che sotto il profilo della storiografia universale appartiene al Medioevo, il suo regno va dal 525 al 565 d.C. Giustiniano tentò di riunificare lo Stato romano, riconquistando i territori italiani, la Spagna meridionale e parte del Nordafrica e questa è l'ultima volta in cui il Mediterraneo è assoggettato da un unico Stato, tentò anche una riunificazione politica e territoriale dell’impero. PERIODIZZAZIONI ETA’ ARCAICA Per età arcaica si intende il periodo che va dalle origini di Roma fino alla metà del terzo secolo a.C. Il regime costituzionale era inizialmente monarchico, incentrato sulla figura del re, senato e assemblea popolare, successivamente alla fine del VI secolo a.C. repubblicano che è incentrato sulle magistrature, senato e da assemblee popolari. Roma inizialmente era un modesto villaggio di pastori e agricoltori, si espanse nel lazio e poi nel resto della penisola. Divenne una potenza militare e si evolse verso forme diverse da quella primitiva ed iniziarono a svilupparsi attività commerciali. Ci fu l’elaborazione degli istituti giuridici (matrimonio, famiglia e contratto) e delle fonti del diritto. La fonte del diritto è un atto, o un fatto, idoneo a produrre una norma giuridica in conformità all'ordinamento, la legge è un esempio di fonte del diritto ed è un'attività di approvazione; quindi, è il prodotto di un'attività di produzione normativa, ma in realtà tutte le norme giuridiche sono il prodotto di un'attività di produzione normativa. Accanto a queste fonti atto, vengono anche inquadrate le fonti fatto, che si inverano in certi comportamenti, percepiti come necessari, come la consuetudine ossia la ripetizione nel tempo di un certo comportamento con la convinzione di obbedire, applicare e realizzare una norma giuridica.
Gli istituti giuridici sono complessi di norme giuridiche che danno luogo ad un istituto. Lo ius, tuttavia, è un diritto povero di strutture, c’era una carenza della regolamentazione giuridica, era adeguato a soddisfare le poche esigenze di una società rurale ed elementare qual era quella romana delle origini, inoltre era un diritto esclusivo dei cittadini romani. Quello dell’età arcaica era un diritto di formazione prevalentemente consuetudinario, era fondato da I MORES ossia comportamenti che venivano replicati nel tempo con la convinzione di obbedire ad una norma. I mores sono fonti fatto, di natura consuetudinaria, il potere normativo della tradizione, un complesso di informazioni che passa da una generazione all'altra ed essi hanno come nucleo concettuale una ripetizione nel tempo di una norma giuridica. Le consuetudini sono: Generali e astratte Si ammise che però i mores potessero venire derogati o integrati da leggi del popolo dette LEGES, ossia da provvedimenti normativi ossia che derivano la loro efficacia dal fatto di essere collegati direttamente o indirettamente alla volontà popolare. La più famosa fu la LEGGE DELLE 12 TAVOLE, un patrizio amico dei plebei nel 454 a.C. irrompe nella Storia, Appio Claudio Cieco. Fu un elemento di coesione fra le due classi sociali e deve affrontare il problema legato al fatto che le norme giuridiche si presentano in maniera caotica, perché ormai non c'è più il rex e il sapere giuridico era per lo più orale: una legge non esiste se non è scritta. Appio Claudio, quindi, vuole mettere ordine e consentire a tutti l'accesso alla conoscenza giuridica, mettendo per iscritto le norme consuetudinarie, una prima codificazione del diritto. A differenza di oggi, in cui il codice rappresenta una regolamentazione quasi completa, con la legge delle 12 tavole vennero messe per iscritte le norme a carattere consuetudinarie. Le tavole di bronzo su cui erano state scritte andarono distrutte nell’incendio che Roma subì dai galli. I romani però ne conservarono memoria, i precetti della legge si tramandarono prima oralmente di generazione in generazione e poi furono trasmessi dagli scrittori latini. La conoscenza e l’interpretazione del diritto in questo periodo erano nelle mani di una classe sacerdotale I PONTEFICI, essi furono i primi giuristi romani. Il termine pontifex significa costruire un ponte, infatti questo collegio era sì composto da sacerdoti, ma da esperti dei saperi più svariati, esperti nelle costruzioni, persone depositarie del primo sapere di architettura, della tecnica di costruzione dei ponti.
I pontefici in questo periodo iniziarono a perdere il privilegio della conoscenza dello ius, iniziarono ad avere un ruolo maggiore IL PRETORE e LA GIURISPRIDENZA (laica e non più pontificale). La giurisprudenza viene da iuris prudentia, che evoca l’idea della scienza del diritto. L’attività della giurisprudenza era considerata nel diritto romano una fonte di produzione del diritto, in quanto riflessione scientifica sul diritto, quindi un’attività, è una caratteristica dell’attività del giurista. Il giurista romano riflette scientificamente sul diritto, ossia riflette sul diritto avvalendosi di criteri determinati, di regole di pensiero e di ragionamento determinate, l’attività del giurista è una delle fonti di produzioni del diritto. I primi giuristi erano i pontefici, anche se nell’età arcaica non erano riconosciuti come fonte di produzione del diritto, e fu proprio negli ultimi decenni del 2 secolo a.C. che si diffusero gli scienziati del diritto, ci fu inoltre l’adozione di un rigoroso vocabolario tecnico, i giuristi erano soliti ad esprimere giureconsulti. Oggi il giurista è un privato e come tutti i privati non emana norme giuridiche ma le interpreta ma quest’interpretazione rappresenta solo l’opinione di un esperto. A Roma i giuristi ebbero una posizione sociale privilegiata ed in più i principi della produzione del diritto erano meno rigidi; infatti, le loro opinioni e i loro punti di vista o pareri espressi nelle loro opere venivano considerati “ius” in particolare “ius civile”. Nell’età preclassica lo ius civile ebbe un forte incremento che nel 3 secolo a.C., a R oma si diede tutela giudiziaria e quindi efficacia giuridica ai nuovi negozi anche se compiuti dai non cittadini “peregrini” Il più ampio significato di ius civile insiste sul riconoscimento dei nuovi negozi giuridici, si trattò di negozi costitutivi di obbligazioni come: società, locazione, mandato che sono stati fruibili anche dai peregrini. ETA’ CLASSICA Con la fine della repubblica romana e l’avvento del principato fondato da Ottaviano Augusto (27 a.C.) si fa iniziare l’età classica del diritto romano. In questo periodo troviamo un regime ibrido, non più repubblicano e non ancora monarchico; sopravvivono gli organi repubblicani che si sovrappongono al “princeps” e i suoi funzionari. Il dominio territoriale di Roma si ingrandisce e cresce. Economicamente, spiritualmente e culturalmente. Il diritto privato si continuò a sviluppare, si aggiunsero nuove fonti alle precedenti senatoconsulti, costituzioni imperiali, emanazione
rispettivamente del senato e del principe e si estingue l’attività legislativa del popolo. Il pretore dalla prima metà del 2 secolo d.C. perse il ruolo di innovatore dello ius. Intorno al 130 d.C. il giurista Salvio Giuliano, per incarico dell’imperatore Adriano, stabilì il testo definitivo dell’editto del pretore che Adriano si impegnò di proporre al senato per l’approvazione. editto perpetuo Da questo momento il pretore non può più innovare, quindi non può più introdurre nuovi mezzi processuali senza l’autorizzazione dell’imperatore. (in poche parole, viene tolto del potere al pretore). Nell’età classica aumenta la schiera dei giureconsulti ed il loro livello scientifico raggiunge il più alto grado, si parla di giurisprudenza classica e viene definito classico il diritto su cui essi operano, interpretano ed elaborano. La giurisprudenza ha avuto un rapporto sanguinoso col potere imperiale, specialmente verso la fine. La fine del periodo classico è insanguinata e bagnata dal sangue dei giuristi ed effettivamente questi episodi sigillano esteriormente la cessazione di quell’altro periodo che viene definito classico, in quanto nel III sec., si instaurò una dinastia che ha avuto molto a che vedere con la Storia di Roma, la dinastia dei Severi. Il primo fu Settimio Severo, succeduto da Antonino Caracalla e da Alessandro Severo Caracalla fu uno dei più discussi, era un personaggio particolare, fece una costituzione con cui ha esteso a tutti i sudditi dell’impero la cittadinanza romana, cessando la distinzione tra cives e peregrini, perché tutti coloro che si trovano ad abitare nel territorio dello Stato furono dotati della cittadinanza romana, salvo qualche eccezione. Caracalla era una figura che aveva ereditato l’atteggiamento capriccioso, soprattutto voleva instaurare una monarchia di stampo assoluto, tanto che ha introdotto un fratricidio, facendo uccidere il fratello. Allora egli si rivolse ad alcuni dei maggiori giuristi del tempo, costringendoli a celebrare con un elogio il fratricidio da lui commesso. Si rivolse innanzitutto ad Emilio Papiniano, lui si rifiuta e viene quindi messo a morte dai pretoriani, perché rifiuta di eseguire la volontà dell’imperatore. Anche Ulpiano farà la stessa fine, la fine del III sec., macchiato da questi sanguinosi eventi, viene fatto cessare il periodo classico, perché il sangue sparso al tempo di Caracalla ha un significato politico ben preciso e lo scontro tra il potere imperiale, che ormai non tollera alcuna intromissione
La prima vera e propria configurazione di un codice è il CODICE TEODOSIANO , emanato da Teodosio II, era una compilazione di costituzioni imperiali da Costantino a Teodosio II, questo imperatore d’oriente ordinò e fece portare a compimento nel 438. Inoltre, nel VI secolo Giustiniano poté comporre la grande compilazione di giurisprudenza classica e costituzioni imperiali “CORPUS IURIS CIVILIS” In età preclassica si era fatta una considerazione che riguarda la contrapposizione tra ius civile e ius honorarium. lo ius honorarium era legato all’attività giurisdizionale del pretore e all’assistenza del processo formulare, nell’ambito di quali strumenti processuali avevano a disposizione. Vanti meno verso la fine dell’età classica e l’inizio dell’età postclassica sia il pretore che il processo formulare ci sarebbe dovuta essere la fusione tra diritto civile e onorario ma un avvenuta fusione non fu mai proclamata. IL PROCESSO Il processo che ci riguarda è il processo privato, intendiamo il complesso delle attività che si occupa dell’accertamento e della realizzazione dei diritti soggettivi. L’ordinamento giuridico si compone di due grandi tipi di norme giuridiche: