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Questa lezione discute le possibili scelte del giudice istruttore quando valuta se una causa possa essere decisa senza attività istruttoria o se debba essere rimessa in decisione. Casi in cui il giudice ritiene che vi siano impedimenti processuali, che la causa è di mero diritto o documentale, o che le richieste istruttorie sono inutile. Se il giudice decide di rimettere la causa in decisione, il processo potrebbe proseguire con una sentenza non definitiva o una ordinanza di revoca della precedente ordinanza.
Tipologia: Appunti
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Lezione 13.2 IL PROCESSO DI COGNIZIONE (1-5) slide 13.2 (n. 1-5)
Atti introduttivi del processo = cioè iniziamo a studiare il secondo libro del c.p.c. dedicato al processo di cognizione davanti al tribunale (dall’art. 163, che disciplina l'atto di citazione agli artt. 404 e ss., che disciplinano l’opposizione di terzo, che una delle ultime impugnazioni di cui si occupa il c.p.c.). Quando si parla del processo di cognizione davanti al tribunale, destinato a concludersi con una sentenza idonea al giudicato, si fa riferimento, in primo luogo, seguendo la dinamica del c.p.c., agli atti introduttivi del processo = cioè le modalità attraverso le quali si può introdurre un giudizio e, quindi, può essere iniziata un’attività giurisdizionale. Possibili forme di sviluppo del processo, una volta esauriti i termini di cui all'art. 183 = cioè ci occupiamo dei provvedimenti, che il giudice istruttore può emettere. A questo punto ci sono 2 grandi possibilità =
Ma quando è che il giudice può ritenere, che la causa sia matura per la decisione e che, dunque, non siano necessarie attività istruttorie? Questo può accadere in 4 casi (= ipotesi) (tutti accomunati dal fatto, che non è necessaria alcuna attività istruttoria) =
ammissibili mezzi di prova nel caso, in cui i fatti non siano contestati; ma il giudice non potrebbe ritenere il fatto ammesso, se dall'attività istruttoria risulti che quel fatto non si è verificato (= cioè 1) il fatto non contestato non deve essere provato (= cioè non rientra nel novero dei fatti, per i quali è necessaria la prova) = principio di non contestazione. Ma che cosa significa questo principio? (es. se io non ho contestato che l'incidente stradale sia anche responsabilità dell'attore o non ho contestato le modalità di svolgimento dell'incidente stradale, ma da un verbale dei vigili o della polizia stradale il giudice si rende conto, che l'attore ha causato anche lui l'incidente, il giudice può comunque condannare il convenuto a risarcire il danno o deve prendere atto della circostanza, che il fatto, pur non contestato, non si è verificato nei termini indicati dall'attore? Sul punto esiste una discussione, ma l'opinione prevalente è che, dato che il processo deve giungere a una definizione corrispondente al diritto sostanziale e non a una definizione del processo contraria al diritto sostanziale, il giudice non possa decidere la controversia sulla base della sola non contestazione (= cioè se il fatto, pur non contestato, risulta espressamente dagli atti non verificatosi, il giudice ne deve tener conto; ma nondimeno, se c'è un fatto che non è contestato, il giudice può ritenere inutile l'ammissione di ogni mezzo di prova e, quindi, arrivare direttamente alla fase decisoria);