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Il Processo di Cognizione: Le Possibili Scelte Del Giudice Istruttore (1-5), Appunti di Diritto

Questa lezione discute le possibili scelte del giudice istruttore quando valuta se una causa possa essere decisa senza attività istruttoria o se debba essere rimessa in decisione. Casi in cui il giudice ritiene che vi siano impedimenti processuali, che la causa è di mero diritto o documentale, o che le richieste istruttorie sono inutile. Se il giudice decide di rimettere la causa in decisione, il processo potrebbe proseguire con una sentenza non definitiva o una ordinanza di revoca della precedente ordinanza.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 23/06/2020

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 13.2 IL PROCESSO DI COGNIZIONE (1-5)
slide 13.2 (n. 1-5)
Il giudice istruttore: la rimessione della causa in decisione
La prima possibilità che si apre al giudice istruttore è quella di ritenere la causa già
matura per la decisione.
Ciò può accadere in 4 ipotesi:
A) se il giudice ritiene sussistenti impedimenti di carattere processuale alla prosecuzione
del processo (es. incompetenza, difetto di giurisdizione, difetto di procura, …);
B) se il giudice ritiene, che la causa può essere decisa senza ricorrere all’attività
istruttoria, perché la controversia tra le parti è di mero diritto o di tipo documentale;
C) se il giudice ritiene inammissibili tutte le richieste istruttorie formulate dalle parti (per
es., perché tardive o generiche) o comunque inutile l’attività istruttoria (es. il convenuto
non ha contestato la pretesa dell’attore);
D) se il giudice ritiene sussistente una questione di merito in grado di definire
immediatamente il giudizio, senza dover accertare la fondatezza della domanda (es. il
diritto si è prescritto).
Atti introduttivi del processo = cioè iniziamo a studiare il secondo libro del c.p.c. dedicato al processo di
cognizione davanti al tribunale (dall’art. 163, che disciplina l'atto di citazione agli artt. 404 e ss., che
disciplinano l’opposizione di terzo, che una delle ultime impugnazioni di cui si occupa il c.p.c.). Quando
si parla del processo di cognizione davanti al tribunale, destinato a concludersi con una sentenza idonea
al giudicato, si fa riferimento, in primo luogo, seguendo la dinamica del c.p.c., agli atti introduttivi del
processo = cioè le modalità attraverso le quali si può introdurre un giudizio e, quindi, può essere iniziata
un’attività giurisdizionale.
Possibili forme di sviluppo del processo, una volta esauriti i termini di cui all'art. 183 = cioè ci
occupiamo dei provvedimenti, che il giudice istruttore può emettere.
A questo punto ci sono 2 grandi possibilità =
1) la prima possibilità = è che il giudice istruttore, esauriti i termini di cui all'art. 183, decida ed emetta
un'ordinanza, con la quale rimetta la causa in decisione (= cioè ritenga, che non siano necessarie
ulteriori attività istruttorie e che, dunque, il processo possa giungere alla sua fase decisoria (secondo le
modalità tipiche della fase decisoria, che consistono soprattutto nella fissazione di un'udienza c.d. di
precisazione delle conclusioni, nella quale le parti formulano le loro conclusioni e poi, eventualmente
dopo uno scambio di memorie conclusionali, iniziano a decorrere i termini per il deposito della
sentenza;
2) la seconda possibilità = riguarda i casi in cui, esauriti i 3 termini di cui all’art. 183 6 comma,
esaminati gli atti di causa e le richieste istruttorie delle parti, sulla base della determinazione del thema
probandum e del thema decidendum, il giudice ritenga, che la controversia debba essere decisa soltanto
dopo aver esercitato attività istruttoria (= cioè che sia necessario svolgere attività istruttoria).
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Lezione 13.2 IL PROCESSO DI COGNIZIONE (1-5) slide 13.2 (n. 1-5)

Il giudice istruttore: la rimessione della causa in decisione

La prima possibilità che si apre al giudice istruttore è quella di ritenere la causa già

matura per la decisione.

Ciò può accadere in 4 ipotesi:

A) se il giudice ritiene sussistenti impedimenti di carattere processuale alla prosecuzione

del processo (es. incompetenza, difetto di giurisdizione, difetto di procura, …);

• B) se il giudice ritiene, che la causa può essere decisa senza ricorrere all’attività

istruttoria, perché la controversia tra le parti è di mero diritto o di tipo documentale;

C) se il giudice ritiene inammissibili tutte le richieste istruttorie formulate dalle parti (per

es., perché tardive o generiche) o comunque inutile l’attività istruttoria (es. il convenuto

non ha contestato la pretesa dell’attore);

• D) se il giudice ritiene sussistente una questione di merito in grado di definire

immediatamente il giudizio, senza dover accertare la fondatezza della domanda (es. il

diritto si è prescritto).

Atti introduttivi del processo = cioè iniziamo a studiare il secondo libro del c.p.c. dedicato al processo di cognizione davanti al tribunale (dall’art. 163, che disciplina l'atto di citazione agli artt. 404 e ss., che disciplinano l’opposizione di terzo, che una delle ultime impugnazioni di cui si occupa il c.p.c.). Quando si parla del processo di cognizione davanti al tribunale, destinato a concludersi con una sentenza idonea al giudicato, si fa riferimento, in primo luogo, seguendo la dinamica del c.p.c., agli atti introduttivi del processo = cioè le modalità attraverso le quali si può introdurre un giudizio e, quindi, può essere iniziata un’attività giurisdizionale. Possibili forme di sviluppo del processo, una volta esauriti i termini di cui all'art. 183 = cioè ci occupiamo dei provvedimenti, che il giudice istruttore può emettere. A questo punto ci sono 2 grandi possibilità =

  1. la prima possibilità = è che il giudice istruttore, esauriti i termini di cui all'art. 183, decida ed emetta un'ordinanza, con la quale rimetta la causa in decisione (= cioè ritenga, che non siano necessarie ulteriori attività istruttorie e che, dunque, il processo possa giungere alla sua fase decisoria (secondo le modalità tipiche della fase decisoria, che consistono soprattutto nella fissazione di un'udienza c.d. di precisazione delle conclusioni, nella quale le parti formulano le loro conclusioni e poi, eventualmente dopo uno scambio di memorie conclusionali, iniziano a decorrere i termini per il deposito della sentenza;
  2. la seconda possibilità = riguarda i casi in cui, esauriti i 3 termini di cui all’art. 183 6 comma, esaminati gli atti di causa e le richieste istruttorie delle parti, sulla base della determinazione del thema probandum e del thema decidendum, il giudice ritenga, che la controversia debba essere decisa soltanto dopo aver esercitato attività istruttoria (= cioè che sia necessario svolgere attività istruttoria).

Ma quando è che il giudice può ritenere, che la causa sia matura per la decisione e che, dunque, non siano necessarie attività istruttorie? Questo può accadere in 4 casi (= ipotesi) (tutti accomunati dal fatto, che non è necessaria alcuna attività istruttoria) =

  1. il primo caso, in cui il giudice istruttore potrebbe rimettere la causa in decisione = si verifica, quando il giudice ritenga, che sussistano impedimenti alla decisione della causa (= cioè alla prosecuzione del processo e alla sua decisione nel merito) (es. il giudice istruttore 1) si ritiene incompetente o 2) ritiene che vi sia un difetto di giurisdizione o 3) ritiene che vi sia un altro imedimento di carattere processuale, tale da rendere inutile lo svolgimento dell'attività istruttoria diretta ad accertare il merito, in quanto sussiste un motivo impediente alla prosecuzione del processo di rito, tale che non appare opportuna la prosecuzione del giudizio stesso. Su questo punto è importante fare 2 importanti osservazioni = 1) da un lato, occorre segnalare che, se poi il collegio o lo stesso giudice istruttore, in fase di decisione, ritenesse, che la valutazione di maturità della causa per la decisione sia sbagliata da parte del giudice istruttore per l'esistenza di un vizio di carattere processuale, a questo punto il processo giungerà all'emanazione di una sentenza non definitiva, con la quale il giudice (= il collegio) rimetterà le parti davanti al giudice istruttore per la prosecuzione del giudizio = cioè se, esauriti i termini di cui all'art. 183, il giudice istruttore si convince, che vi sia un difetto di giurisdizione che, come tale, rende inutile la prosecuzione del processo e, quindi, rimette la causa in decisione e poi, in sede di decisione, il collegio o lo stesso giudice istruttore ritenesse, che la causa non debba essere decisa con una pronuncia di difetto di giurisdizione perchè, in realtà, la giurisdizione del giudice esiste, in questo caso il giudice ha l'obbligo
  2. di emettere una sentenza non definitiva, con la quale dichiara la propria giurisdizione e 2) di rimettere poi le parti (= la causa) in istruttoria per lo svolgimento dell'attività istruttoria e per la decisione nel merito della controversia stessa;
  3. dall'altro lato, un discorso diverso va fatto solo a proposito della competenza (la decisione sulla competenza è assunta (= avviene) con ordinanza). Anche nel caso in cui il giudice istruttore ritenesse di essere incompetente non dovrebbe pronunciare una sentenza, ma dovrebbe pronunciare una ordinanza. Tuttavia, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ritiene, che l'emanazione di questa ordinanza debba passare attraverso le forme tipiche della sentenza = cioè il giudice istruttore dovrebbe invitare le parti a precisare le conclusioni sul punto, fissando un'apposita udienza. Può darsi che il giudice istruttore, all'esito di questa udienza e all'esito dell'assegnazione dei termini alle parti per le memorie conclusionali, si accorga che, invece, è competente = in questo caso, il giudice istruttore non deve emettere una sentenza non definitiva, ma una mera ordinanza di revoca della precedente ordinanza di rimessione della causa in decisione). Riepilogo = una volta esauriti i termini di cui all'art. 183 (= cioè esauriti i termini assegnati alle parti per le memorie conclusionali ed esaurito il termine di cui all'art. 183 6 comma), la prima possibilità (= scelta = opzione), che si apre davanti al giudice istruttore è quella di ritenere la causa matura per la decisione (= cioè che non sia necessaria attività istruttoria). Quando questo può accadere? Questo può accadere in 4 casi (= ipotesi) =

ammissibili mezzi di prova nel caso, in cui i fatti non siano contestati; ma il giudice non potrebbe ritenere il fatto ammesso, se dall'attività istruttoria risulti che quel fatto non si è verificato (= cioè 1) il fatto non contestato non deve essere provato (= cioè non rientra nel novero dei fatti, per i quali è necessaria la prova) = principio di non contestazione. Ma che cosa significa questo principio? (es. se io non ho contestato che l'incidente stradale sia anche responsabilità dell'attore o non ho contestato le modalità di svolgimento dell'incidente stradale, ma da un verbale dei vigili o della polizia stradale il giudice si rende conto, che l'attore ha causato anche lui l'incidente, il giudice può comunque condannare il convenuto a risarcire il danno o deve prendere atto della circostanza, che il fatto, pur non contestato, non si è verificato nei termini indicati dall'attore? Sul punto esiste una discussione, ma l'opinione prevalente è che, dato che il processo deve giungere a una definizione corrispondente al diritto sostanziale e non a una definizione del processo contraria al diritto sostanziale, il giudice non possa decidere la controversia sulla base della sola non contestazione (= cioè se il fatto, pur non contestato, risulta espressamente dagli atti non verificatosi, il giudice ne deve tener conto; ma nondimeno, se c'è un fatto che non è contestato, il giudice può ritenere inutile l'ammissione di ogni mezzo di prova e, quindi, arrivare direttamente alla fase decisoria);

  1. il quarto caso, in cui il giudice può decidere, che non sia indispensabile alcuna attività istruttoria e che la causa possa essere decisa nel merito e, quindi, rimessa alla fase decisoria = è quello, nel quale il giudice ritiene sussistente una questione di merito, che sia da sola in grado di definire immediatamente il giudizio senza dover accertare la fondatezza della domanda (es. risulta in via immediata, che il diritto si è prescritto. A questo proposito, è necessario ricordare un principio fondamentale = cioè che al giudice non è richiesto di accertare come si sono svolti i fatti (es. come si è svolto l'incidente stradale), ma il giudice ha il compito molto arduo di stabilire, se l'attore, che ha proposto la domanda, ha torto o ha ragione. Quindi, se dagli atti di causa risulta che il diritto dell'attore si è prescritto, è inutile accertare come si sono svolti i fatti (= cioè è inutile ammettere mezzi di prova es. relativi al profilo dell'incidente stradale, perchè, in ogni caso, questi mezzi di prova non potranno cambiare l'esito del giudizio, che verrà definito con una pronuncia di rigetto della domanda, sulla base di quella che viene definita la ragione più liquida (= cioè più idonea) a definire il giudizio = cioè l'esistenza evidente di una prescrizione, che rende superflua ogni attività di accertamento (= ogni attività istruttoria) e può consentire la decisione della causa). (attenzione) Da questo punto di vista, il compito del giudice è un pò diverso a seconda che intenda 1) accogliere o 2) rigettare la domanda. 1) Se il giudice intende accogliere la domanda (= cioè si convince, che la domanda è fondata), deve verificare 1) l'esistenza di tutti i fatti costitutivi del diritto dell'attore e 2) l'insussistenza di tutti i fatti impeditivi, modificativi o estintivi (del diritto); 2) invece, ai fini del rigetto della domanda, al giudice è sufficiente verificare, che 1) manchi un fatto costitutivo del diritto o 2) venga meno (= non vi sia) un fatto impeditivo, modificativo o estintivo (del diritto) (es. se il giudice si rende conto, che il diritto è prescritto e che, quindi, non è utile proseguire il giudizio, egli emetterà una sentenza di rigetto, saltando la fase istruttoria e rimettendo immediatamente la causa in decisione.