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IL DIRITTO PROCESSUALE PENALE E IL PROCESSO PENALE
Intuito del giudice penale e´di frenare la violenza del legislatore mentre intuito degli ordinamenti processuali e´di frenare la violenza dei magistrati: così scriveva Francesco Carrara in una sua opera monumentale che costituisce ancora oggi una pietra miliare nella cultura penalistica italiana ed europea. Il conoscere giudiziale differisce da ogni altra attività umana di acquisizione di conoscenza perché implica esercizio di potere. Sugli scenari del processo vi e´anzitutto un attore, c.d. actor , che propone al giudice la domanda di giudizio nei confronti della controparte, attivando il meccanismo dell'accertamento giudiziale: contrapposta a questo vi e´l'imputato, c.d. reus , nei cui confronti la domanda e´proposta; in posizione di equidistanza dai due vi e´il giudice, c.d. cognoscens , colui il quale conosce. Spetta al diritto penale sostanziale coagulare le norme incriminatrici, tipizzando le condotte e fissando le regole generali per la loro applicazione mentre spetta al diritto processuale penale individuare i paradigmi procedimentali idonei a consentire l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato e l'applicazione in concreto a questi della sanzione; occorrerà dare conto di quanto complessa sia stata l'evoluzione dei rapporti tra diritto penale e processo, da un diritto processuale "servo muto" del diritto penale a "servo loquace" che via via diventa socio paritario e, infine, con il varo del cod. di procedura penale del 1988 " socio tiranno".
L'insegnamento tradizionale ha sin dall' '800 posto al centro del sistema delle fonti del diritto processuale penale il corpus codicistico deputato a contenere la disciplina del processo: al primo codice dell'Italia unita varato nel 1865 seguì quello del 1913, di seguito il codice del 1930 mentre solo nel 1988 si pervenne al primo codice dell'età´repubblicana. Converrà notare come le norme costituzionali di diretta incidenza sul quadrante processuale penale evidenzino un fronte di impatto straordinario: rileva la centralità dell'art. 2 Cost. in tema di tutela dei diritti dell'uomo: l'art. 3 riveste il ruolo di vero e proprio perno del sistema, cioè, il principio di eguaglianza; l'art. 13 apre il catalogo delle libertà negative o dallo Stato; l'art. 14 nel tutelare la libertà di domicilio mostra addentellati processuali di grande impatto; l'art. 15 tutela la libertà e segretezza della corrispondenza e delle altre forme di comunicazione; l'art.24 nel tutelare l'inviolabilità´del diritto di difesa in ogni stato e grado del procedimento dispiega i suoi effetti lungo l'intero arco del dir. penale; l'art.25 fissa il principio della naturalità e precostituzione del giudice e va letto con l'art. 111 nella previsione della terzietà ed imparzialità; l'art. 27 da´corpo alla presunzione di non colpevolezza dell'imputato fino alla condanna definitiva; gli artt. 101 ss. danno corpo alle prerogative istituzionali della magistratura, scolpendone i principi di autonomia e indipendenza; l'art. 112 consacra l'obbligatorietà´dell'azione penale da parte del pubblico ministero.
un unico sogg. delle funzioni di accusatore e di giudice con attribuzione a quest'ultimo di poteri di intervento; impostazioni di vincoli e di limitazioni alla difesa, come effetto della mancata contrapposizione e dunque dell'impossibilita´di comparazione dialettica tra accusatore e accusato; segretezza del processo anche per lo stesso inquisito con eliminazione di qualsiasi sorta di controllo pubbl.; adozione della carcerazione preventiva. In termini assai efficaci e´stato scritto che un regime politico assoluto trova nel sistema inquisitorio oltre che la sua espressione più coerente, lo strumento di potere più efficace. Il sistema attualmente vigente scaturisce dal cod. entrato in vigore il 24 ottobre 1989 ed e´strutturato sulla base delle direttive dettate dalla l.d. 81/1987 ; questo sistema segue a un'esperienza, quella del cod. Rocco , durata ben oltre mezzo secolo e caratterizzato da uno schema processuale di tipo misto. Di fronte a questo nasceva l'esigenza di una meditata e profonda riforma che alle infelici combinazioni del sistema misto sostituisse un meccanismo più attuale; la filosofia di fondo del nuovo impianto veniva individuata nell'attuazione dei caratteri del sistema accusatorio che per la loro maggiore aderenza agli schemi democratici meglio consentono di coniugare garanzia ed efficienza e questi emergono attraverso la netta differenziazione di ruolo tra pubbl. ministero e giudice, l'eliminazione del segreto negli atti del giudice e nella formazione della prova, l'accentuazione dei poteri delle parti e della loro parità, la valorizzazione del dibattimento e dell'oralità´. Questo, tuttavia, rispecchia ancora un sistema accusatorio di fondo ma pur sempre misto, il quale presenta disequilibri cospicui.
I SOGGETTI
Sia il processo che il procedimento si presentano come fattispecie complesse a formazione successiva: anche il modulo procedimentale e quello processuale si caratterizzano per essere composti di diversi elementi tra loro collegati, di cui l'uno rappresenta la conseguenza di quello che lo procede e al tempo stesso il presupposto di quello che lo segue. Tali elementi sono costituiti in primo luogo dalle norme che regolano il procedimento, poi dalle diverse situazioni soggettive ipotizzate da quelle norme, infine, dagli atti compiuti in applicazione di quelle norme e in forza di quelle situazioni, pertanto, e´essenziale l'individuazione dei titolari di tali situazioni. Si può dire che sono SOGGETTI PROCESSUALI : il giudice ; il pubblico ministero ; la polizia giudiziaria ; la persona nei cui confronti si procede , la quale può essere la persona sottoposta alle indagini e l'imputato; il civilmente obbligato per la pena pecuniaria ; la persona che ha subito gli effetti del reato , la quale può essere la semplice persona offesa o il danneggiato con conseguente legittimazione ad assumere il ruolo di parte civile; il responsabile civile. Sono tutti titolari di situazioni soggettive che acquistano rilevanza con il sorgere del procedimento e caratterizzate: per ciò che riguarda il giudice dal dovere di pronunciare una decisione, sia essa strumentale che riguardi il "se" e il "come" si debba procedere, sia essa la decisione finale; per ciò che riguarda il P.M. e la polizia giudiziaria, dal dovere di svolgere le attività necessarie al fine di promuovere la pronuncia di una decisione del giudice; per ciò che riguarda l'imputato e il civilmente obbligato per la pena pecuniaria, dal dir. di intervenire e di interloquire in via di difesa; per ciò che riguarda la persona offesa dal reato, dal potere di intervenire in relazione alle attività poste in essere dal P.M.; per ciò che
riguarda la parte civile e il responsabile civile, da dir. di avanzare e contrastare le pretese di natura civilistica dirette a ottenere una decisione in materia di obbligazioni risarcitorie nascenti dal reato. Di tali soggetti alcuni sono necessari e si tratta del giudice, del P.M. e dell'imputato mentre gli atri sono eventuali. Dal novero dei sogg. processuali una categoria si staglia, quella delle c.d. parti processuali , ufficialmente riconosciuta dal sistema normativo che di esse fa il punto di riferimento obbligato per la costruzione del processo pen., processo come sappiamo a impronta programmaticamente accusatoria, la cui presenza può cogliersi nella contesa tra le due parti contrapposte risolta da un organo al di sopra di esse. Il concetto di parte e´stato fissato dalla dottrina con riferimento a quei sogg. il cui agire e´orientato alla disputa e, quindi, al successo di una tesi, vedendosi riconosciuto il diritto al contraddittorio; parlando di parte come sogg. che richiede una decisione giurisdizionale in accoglimento di una propria tesi, il riferimento più immediato corre certamente al P.M., dato che questo e´il sogg. che attraverso il promuovimento dell'azione pen. domanda al giudice una decisione che accolga le ragioni dell'accusa. L'altro dei sogg. al quale va riconosciuta la qualifica di parte e´l'imputato, data l'incolpazione che gli viene data dal P.M.; parti sono anche la parte civile, alla quale vengono accordati mezzi giuridici per sollecitare una decisione giurisdizionale che realizzi una pretesa di restituzione o risarcimento del danno e il responsabile civile, titolare di mezzi giuridici di difesa concessigli per resistere alla pretesa della parte civile. Parte e´, infine, il civilmente obbligato per la pena pecuniaria che vanta dir. di natura difensiva collegati alla sua posizione processuale di ente giuridico chiamato a risp. per la pena della multa o dell'ammenda inflitta al condannato insolvibile il quale e´legato da un particolare rapporto di autorità, direzione o vigilanza. Sogg. che sfugge a questa qualifica e´la pers. offesa dal reato alla quale si consente soltanto di apportare mediante forme di adesione all'attività´del P.M. ovvero di controllo su di esso; tale qualità e´negata pure alla polizia giudiziaria.
Il giudice e´un organo terzo e imparziale cui spetta il compito di " ius dicere" e, dunque, di pronunciare la decisione a lui richiesta attraverso la domanda di giudizio; requisiti essenziali affinché l'esercizio della giurisdizione si svolga secondo le finalità che spetta al processo perseguire sono l'indipendenza e l'imparzialità´del giudice. Quando si parla di indipendenza ci si intende riferire alla libertà dell'organo giurisdizionale nella sua delicata funzione di decidere, di agire secondo il proprio giudizio e la propria volontà; l'esigenza che il giudice operi in situazioni di indipendenza e´ribadita in sede di normativa costituzionale, là dove si enuncia il principio che la magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Nei confronti del potere legislativo, indipendenza del giudice significa impossibilità che il Parlamento ponga direttive sul modo di giudicare che possano coartare la libera formazione del giudizio decisorio e attraverso la sua funzione di controllo politico, interferisca sull'operato dei giudici; nei confronti del potere esecutivo, l'indipendenza si traduce nell'evitare che il giudice possa subire condizionamenti nello svolgimento dei suoi delicati compiti di organo di giurisdizione e per renderla effettiva e´necessario eliminare in capo al potere esecutivo qualsiasi facoltà di disporre di interessi personali del giudice relativamente alla sua stessa situazione giuridica, il che e´stato realizzato con l'istituzione del CSM, il quale e´competente a decidere sulle assunzioni, sulle assegnazioni, sulle promozioni, trasferimenti e sanzioni disciplinari. L'art. 106 Cost. prevede che le nomine dei magistrati devono aver luogo per concorso; l'art. 107 Cost. dispone che i magistrati sono inamovibili. Completa lo statuto cost. del giudice il carattere dell'imparzialità´che si riferisce all'assoluta estraneità e indifferenza del giudice rispetto alle
Con riferimento alla posizione del giudice rispetto all'oggetto del processo o alle parti che agiscono nel processo, può derivare incompatibilità: dall'avere il giudice un qualche interesse nel processo, dall'aver dato consigli o manifestato il proprio parere, dall'aver manifestato indebitamente il proprio convincimento sui fatti; dall'essere il giudice, il coniuge o i figli debitori o creditori di alcuna delle parti priv. o dei loro difensori, dall'essere il giudice tutore, curatore, procuratore, datore di lavoro di alcuna delle parti, dall'essere il giudice o un suo prossimo congiunto in rapporto personale di inimicizia grave con alcuna delle parti. I mezzi attraverso i quali l'ordinamento processuale tende a garantirsi in via preventiva contro le situazioni di incompatibilità di cui si e´detto sono rappresentati dall'astensionismo del giudice, dalla sua ricusazione e dalla rimessione del processo. L' astensione e´la rinuncia all'esercizio della funzione giurisdizionale alla quale e´obbligato il magistrato che ritenga di trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste espressamente dalla legge o che ravvisi altre gravi ragioni di convenienza; essa e´effettuata mediante dichiarazione motivata avanzata al presidente dell'organo giudicante di cui egli fa parte o se ad astenersi e´il giudice di pace, al presidente del tribunale, che decidono con decreto, senza alcuna formalità. La dichiarazione di astensione del presidente del tribunale viene proposta al presidente della Corte d'Appello e quella del presidente di quest'ultima al presidente della Corte di Cassazione. Se l'astensione del magistrato viene accolta egli non può compiere alcun ulteriore atto del processo. Per quel che riguarda la sorte degli atti compiuti precedentemente dal magistrato astenuto, il c.p.p. stabilisce che il giudice il quale accolga la dichiarazione di astensione dichiara se e in quale parte essi conservano efficacia; il magistrato astenuto viene sostituito con un altro magistrato dello stesso ufficio designato e qualora ciò non sia possibile il processo viene rimesso al giudice egualmente competente per materia che ha sede nel capoluogo di un diverso distretto di Corte d'Appello. La ricusazione e´la dichiarazione con la quale una delle parti processuali tende a escludere un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni di un giudice in un determinato processo, in quanto ritenuto in una delle situazioni di incompatibilità previste; la dichiarazione di ricusazione può essere fatta personalmente dall'interessato, può essere proposta a mezzo del difensore, può essere proposta a mezzo di un procuratore speciale. Redatta con atto scritto contenente l'indicazione dei motivi che l'hanno determinata e degli elementi di prova adottati, la dichiarazione va presentata nella cancelleria del giudice competente a decidere mentre una copia viene depositata nella cancelleria dell'ufficio cui e´addetto il giudice ricusato. La legge processuale pone dei termini entro i quali proporre la dichiarazione di ricusazione: nell'udienza preliminare, sino a quando non siano conclusi gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti; nel dibattimento, subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti; in qualsiasi altro momento prima che il giudice compia l'atto. Qualora la causa di ricusazione si sia verificata o sia stata conosciuta dopo la scadenza dei termini, la dichiarazione può essere proposta entro tre giorni dal verificarsi o dalla conoscenza di essa. I requisiti di tempo e di forma richiesti per la dichiarazione di ricusazione vanno rispettati a pena di inammissibilità; una volta proposta la dichiarazione di ricusazione e prima che su di essa decida l'organo competente a valutarla, al magistrato ricusato non e´consentito pronunciare ne´concorrere a pronunciare sentenza. La competenza a decidere sulla ricusazione e´devoluta alla Corte d'Appello salvo che investa un giudice della Corte di Cassazione, nel qual caso a decidere sarà una sezione della Corte stessa; fuori dai casi di inammissibilità il giudice competente a decidere sulla ricusazione può disporre che il magistrato ricusato si astenga temporaneamente dal compiere qualsiasi attività processuale o si limiti ai soli atti urgenti. La decisione sul merito della ricusazione va adottata con il rito della Camera di Consiglio che consente un adeguato contraddittorio, con l'eventuale presenza della parte che ha proposto la ricusazione e del magistrato ricusato. Accolta la dichiarazione ricusatoria, il relativo provvedimento dichiarerà se e in
quale parte conserveranno efficacia gli atti già posti in essere dal giudice ricusato; nel caso in cui l'istanza di ricusazione sia stata dichiarata inammissibile o sia stata rigettata, il giudice continuerà a operare nel pieno della sua capacità. Il terzo rimedio che la legge processuale offre a garanzia dell'indipendenza e dell'imparzialità´del giudice e´rappresentato dalla rimessione del processo , ossia da trasferimento di questo in una sede diversa da quella del giudice originariamente competente per territorio; l'istituto differisce dai due precedenti per il fatto che l'astensione e la ricusazione presuppongono delle incompatibilità´direttamente e immediatamente riallacciabili a situazioni riguardanti il magistrato, invece, la rimessione trova fondamento in ipotesi di incompatibilità che coinvolgono in via diretta e immediata l'organo giudicante, monocratico o collegiale, considerato nella sua struttura complessiva. Il presupposto per la rimessione e´dato dal crearsi di gravi situazioni locali tali da turbare lo svolgimento del processo, in quanto suscettibili di arrecare pregiudizio alla sicurezza e incolumità pubbl. o alla libertà di determinazione delle pers. che partecipano al processo o ancora tali da determinare motivi di legittimo sospetto; nelle intenzioni del legislatore la rimessione dovrebbe rappresentare l'extrema ratio. Legittimati a chiedere la rimessione sono il Procurat. Gen. presso la Corte d'Appello, il P.M. presso il giudice che procede e l'imputato, il quale deve proporre la relativa richiesta o personalmente o a mezzo di procuratore speciale, dunque, ne rimane escluso il difensore e le parti priv.; soltanto durante lo svolgimento del processo di merito, in ogni stato e grado, e´consentita la proponibilità della rimessione mentre il giudizio avanti la Corte di Cassaz. ne viene sottratto. La richiesta di rimessione, che deve essere motivata, va depositata, insieme con i documenti necessari, nella cancelleria del giudice procedente ed entro 7 g. notificata, a cura del richiedente, alle altre parti; il giudice, ricevuta la notizia, deve trasmetterla immediatamente alla Corte di Cassaz. con i documenti allegati e con eventuali osservazioni mentre nessun potere di valutazione gli e´concesso sulla fondatezza o meno di essa. La richiesta di rimessione non sospende automaticamente il processo, tuttavia, il giudice al momento della presentazione può disporre con ordinanza la sospensione sino a quando non sia intervenuta una pronuncia della Corte di Cassaz. che dichiari inammissibile o che rigetti la richiesta; obbligatoria diventa la sospensione del processo prima dello svolgimento delle conclusioni o della discussione, con il divieto di pronunciare decreto che disponga il giudizio o la sentenza. La decisione sulla richiesta di rimessione viene adottata con l'osservanza delle garanzie relative al contraddittorio previste; ove il presidente della Corte di Cassaz. rilevi possibili cause d'inammissibilità della richiesta, la trasmette all'apposita sez. della Corte per le verifiche e se viene superato positivamente il vaglio di ammissibilità la richiesta di rimessione sarà assegnata a una delle sez. della Corte o alle Sez. Unite e se ne da´immediata comunicazione al giudice competente. Se la Corte di Cassaz. accoglie la richiesta, rimette il processo ad altro giudice egualmente competente per materia che abbia sede in un diverso distretto di Corte d'Appello e del provvedimento viene data comunicazione immediata al giudice designato e a quello originario; la richiesta di rimessione rigettata o dichiarata inammissibile per manifesta infondatezza può essere riproposta solo se suffragata da elementi nuovi. Con riferimento ai contenuti della giurisdizione che si e´chiamati a esercitare e´possibile individuare giudici con giurisdizione piena, giudici con giurisdizione semipiena e giudici con giurisdizione limitata. Giudici con giurisdizione piena son quelli la cui potestà di accertamento e di decisione in ordine a una determinata richiesta si esplica attraverso una completa attività che culmina nell'emissione di qualsiasi pronuncia; giudici con giurisdizione semipiena sono quelli la cui potestà di accertamento e di decisione incontra il limite dell'applicabilità´della pena in conseguenza del comportamento accertato; giudici con giurisdizione limitata o " ad acta " si possono individuare in quegli organi la cui potestà di accertamento e di decisione e´circoscritta a singoli atti espressamente indicati. Con riferimento alle specie della giurisdizione e´possibile distinguere tra giudici ordinari e straordinari , tra giudici comuni e giudici speciali. Nel sistema processuale pen. sono giudici ordinari: il tribunale, che opera in ambito circondariale e che giudica talora come organo monocratico, talora come organo
Un altro tipo di competenza e´rappresentata dalla competenza per materia , che costituisce il limite di esercizio alla potestà giurisdizionale, posto al giudice in primo grado con riferimento ai reati oggetto dell'accertamento a seconda che riguardi: illeciti pen. puniti con pena di maggiore o minore quantità; determinati tipi di illecito a prescindere dalla pena per essi prevista; illeciti commessi da determinati sogg. Il nostro ordinamento processuale ripartisce la competenza tra i diversi giudici, facendo riferimento agli organi della giurisdizione comune: Competenza della Corte d'Assise: detta mista, determinata sia il criterio quantitativo che qualitativo e gli risultano affidati i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel mass. a 24 anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, rapina, estorsione, associazione di tipo mafioso, delitti sugli stupefacenti; i delitti consumati di omicidio del consenziente, istigazione o aiuto al suicidio, omicidio preterintenzionale; ogni delitto doloso se dal fatto sia derivata la morte di una o più pers.; i delitti di riorganizzazione del partito fascista, i delitti di genocidio, i delitti contro la personalità dello Stato, sempre che la pena della reclusione non sia inferiore nel mass. a 10 anni; i delitti, consumati o tentati, di associazione per delinquere non mafiosa finalizzata a commettere delitti di riduzione in schiavitù, tratta di pers., acquisto o alienazione di schiavi; delitti con finalità di terrorismo puniti con la reclusione non inferiore nel mass. a 10 anni. Competenza del giudice di pace: competenza determinata con criterio qualitativo che tiene conto di reati di minor allarme sociale o c.d. "microcriminalità". Competenza del tribunale: a questo viene devoluta una competenza determinata con criterio negativo, in quanto ricomprende tutti i reati per i quali non siano competenti ne´la corte d'assise, ne´il giudice di pace. Competenza del tribunale per i minorenni: e ´determinata in forza di una valutazione esclusivamente soggettiva e investe tutti i reati commessi da pers. che non abbiano superato il diciottesimo anno d'età. Competenza della Corte Cost.: si determina in base a una considerazione che tiene conto sia del tipo di reato, sia dell'autore e si esaurisce nella cognizione dei reati di alto tradimento e attentato alla Cost. commessi dal Pres. della Repubbl. Competenza del tribunale militare: competenza che si determina sulla base di un criterio composito fondato tanto sulla natura del reato commesso quanto sui sogg che se ne siano resi autori e riguarda i militari in sevizio alle armi o considerati tali che abbiano commesso reati militari.
Le norme processuali relative alla competenza per materia consentono talora che i criteri gen. subiscano delle deroghe, facendo si che la competenza del giudice inferiore venga assorbita da quella del giudice superiore, in base a una sua presunta maggiore idoneità; questo fenomeno si verifica quando un giudice di competenza superiore abbia giudicato erroneamente un reato che sarebbe stato di un giudice inferiore e l'incompetenza non sia stata rilevata o eccepita entro il termine prescritto. Un terzo tipo di competenza, c.d. per territorio , e´fondato sul rapporto che intercorre tra il luogo in cui e´stato commesso il reato e la sede giudiziaria entro la quale quel luogo e´ricompreso. La legge processuale stabilisce un principio secondo il quale la competenza per territorio e´determinata dal luogo in cui il reato e´stato consumato: luogo in cui si e´verificato l'evento, nei casi di reati materiali, o si e´realizzata la condotta, nei casi di reati formali. Diverso criterio si segue nell'ipotesi in cui dal fatto sia derivata la morte di una o più pers., pertanto, l'attribuzione della competenza va effettuata con riferimento non più al luogo della consumazione del reato ma a quello in cui e´avvenuta l'azione o l'omissione e si e´completata la condotta. Altra regola si applica allorché si tratti di reato permanente: la competenza viene attribuita al giudice del luogo in cui ha avuto inizio la consumazione e ciò in quanto il
reato permanente presenta una struttura unitaria e la sua consumazione si verifica allorché risultino integrati gli elementi della fattispecie, indipendentemente dalle vicende relative alla permanenza. Se il reato si presenta anziché nella forma della consumazione in quella del tentativo, la legge dispone che competente sia il giudice del luogo in cui e´stato compiuto l'ultimo atto diretto a commettere il delitto. Accanto a queste regole generali se ne profilano altre in via suppletiva, nell'eventualità´che non si riesca ad individuare i luoghi che consentono l'applicazione di quelle regole, così la competenza viene fissata facendo riferimento: all'ultimo luogo nel quale e´avvenuta una parte dell'azione o dell'omissione; al luogo della residenza, della dimora o del domicilio; al luogo in cui ha sede l'ufficio del P.M. che ha iscritto per rimo la notizia di reato. I principi regolatori della competenza per territorio indicati valgono sempre che il reato sia stato commesso in Italia, nel caso contrario due soluzioni si possono profilare: che il reato sia stato commesso interamente all'estero o in parte nel nostro Paese e in parte all'estero. Al pari della competenza per materia, anche quella per territorio consente talora che i proprio criteri subiscano delle deroghe, così il processo anziché essere devoluto al giudice che dovrebbe conoscerne secondo i normali canoni viene affidato a uno egualmente competente per materia ma di diversa competenza per territorio. Una prima ipotesi riguarda i procedimenti in cui siano coinvolti i magistrati, infatti, l'art. 11 c.p.p. dispone che i procedimenti in cui un magistrato assuma la qualità di imputato o pers. offesa o danneggiato, le funzioni vengano affidate al giudice, di pari competenza per materia, il cui ufficio sia situato non già nel luogo nel quale il reato e´stato commesso ma nel capoluogo di un diverso distretto di Corte d'Appello e l'individuazione di esso va fatta secondo una regola tabellare predeterminata; deroga alla competenza per territorio si ha anche nell'ipotesi di rimessione del processo; altre eccezioni operano per i reati commessi dai Ministri e dal Presid. del Consiglio; per i reati societari contestati a pers. sottoposta con provvedimento definitivo a misure di prevenzione in quanto indiziata di appartenere ad associazione di tipo mafioso o similare; reati commessi a mezzo di rappresentazione cinematografica o teatrale; reati commessi da minori; reati commessi dal cod. della navigazione consumati a bordo di navi e aeromobili non militari. Un particolare tipo di competenza si delinea allorché tra più situazioni idonee in astratto a dar vita ciascuna a un autonomo processo pen. intercorra una relazione. Diverse sono le situazioni suscettibili di determinare il fenomeno della connessione di procedimenti, ipotizzate dall'art. 12 c.p.p.: se il reato per il quale si procede sia stato commesso da più pers. in concorso o in cooperazione tra loro o che più pers. con condotte indipendenti abbiano determinato la produzione di uno stesso evento; che taluno sia imputato di più reati commessi con una sola azione od omissione o di più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un unico disegno; che i reati per i quali si procede siano stati commessi allo scopo di eseguirne od occultarne altri. La connessione di procedimenti produce particolari effetti sulla competenza per materia, dando vita alla cognizione di un unico giudice ed esso viene individuato in quello con competenza superiore, inoltre, la connessione incide anche sulla competenza per territorio, dando vita anche qui alla cognizione di un giudice unico; se i procedimenti connessi appartengono a giudici di diversa competenza, oltre che per territorio anche per materia, la regola secondo la quale e´il giudice superiore ad attrarre la " cognitio causae " risolve automaticamente la questione mentre particolare risulta la connessione dei procedimenti sulla competenza di organi appartenenti a giurisdizioni diverse, comune e speciale, infatti, il c.p.p. stabilisce che in questi casi competente per tutti sarà la Corte Cost. Non va confuso con quello sin qui esaminato il fenomeno della c.d. riunione dei processi , infatti, mentre la connessione suppone una pluralità di giudici tutti astrattamente competenti, requisito per la riunione e´che i diversi processi appartengano alla competenza dello stesso giudice il quale può disporre la trattazione congiunta. Le previsioni tassativamente contenute nell'art. 17 c.p.p. sono: tutti i casi in cui opera la connessione; i casi di reati di competenza dello stesso giudice, dei quali alcuni sono stati commessi in occasione di altri o per conseguirne o assicurare al colpevole o altri profitto, prezzo, prodotto, impunità; i casi di reati commessi da più pers. in danno reciproco le une alle altre; i casi in cui
Carattere meno rigido hanno le norme relative all'incompetenza per territorio, considerando che l'esigenza di determinare una competenza " ratione loci" si fonda su motivi di opportunità meno decisivi per la vicenda processuale; questo spiega perché questa va eccepita dalle parti o rilevata dal giudice, non già in ogni stato e grado ma unicamente entro rigorosi termini e cioè prima che si concluda l'udienza preliminare o durante la fase introduttiva del dibattimento. Le regole che disciplinano l'incompetenza per territorio valgono pure per l'incompetenza derivante da connessione. La disciplina delle decisioni concernenti le questioni in tema di inosservanza dei criteri di ripartizione della competenza e´articolata secondo le regole seguenti: Nel procedimento di primo grado. Durante la fase delle indagini preliminari, il giudice chiamato a intervenire nel corso di essa se riconosce di essere incompetente per una qualsiasi causa, pronuncia ordinanza dichiarativa dell'incompetenza disponendo che gli atti vengano restituiti al P.M.; tale provvedimento esplica efficacia " rebus sic stantibus ", cioè limitatamente al provvedimento richiesto, quindi non impedisce una nuova diversa valutazione della competenza ove venga richiesto un successivo intervento. Chiuse le indagini preliminari e, quindi, in sede di udienza preliminare, l'incompetenza viene dichiarata con sentenza dal giudice, il quale ordina la trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice competente designato; sempre in primo grado, se l'incompetenza emerge nel dibattimento, il giudice emette sentenza dichiarativa della propria incompetenza e ordina la trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice ritenuto competente. Nel processo d'appello. Il giudice il quale accerti che in primo grado si e´verificata un'ipotesi di incompetenza per difetto emette, su impugnazione di una delle parti, ma anche d'ufficio, sentenza di annullamento della decisione adottata da quell'organo e ordina la trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice di primo grado competente, invece, se l'incompetenza per materia sia stata determinata dall'avere il giudice di primo grado trattato un processo spettante a un giudice di competenza inferiore, il giudice d'appello pronuncia nel merito e in secondo grado, pertanto, l'incompetenza per eccesso e´del tutto irrilevante. Per quanto concerne l'incompetenza per territorio e quella derivante da connessione, il giudice d'appello, ravisatane l'esistenza, emanerà sentenza di annullamento e trasmetterà gli atti al P.M. presso il giudice competente solo se in primo grado siano stati rispettati i termini per dedurre l'incompetenza e diversamente giudicherà nel merito come giudice del secondo grado. Presupposto essenziale perché il giudice dell'appello possa conoscere del merito della causa e´che la decisione di primo grado sia appellabile. In sede di giudizio di cassazione. Può venire in considerazione per la prima volta solo l'incompetenza determinatasi allorché il giudice di competenza inferiore abbia conosciuto di un reato riservato al giudice di competenza superiore, infatti, e´questa la situazione suscettibile d'essere rilevata anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo mentre le altre ipotesi sono sottoposte ai rigorosi limiti cronologici, pertanto, esse non possono trovare ingresso nel giudizio ci cassazione tranne che dedotte entro quei limiti di tempo e riproposte altrettanto inutilmente nel processo d'appello. Se la Corte di Cassazione riconosce l'incompetenza annulla la sentenza sottoposta al suo esame, rinviando gli atti al giudice competente e la decisione e´vincolante nel processo.
Regole specifiche in ordine all'acquisizione delle prove e all'adozione di misure cautelari vengono dettate dagli artt. 26 e 27 c.p.p., in particolare, per le prove acquisite in situazioni di violazione delle regole sulla competenza e´stabilito che esse mantengano la loro piena efficacia anche se assunte da giudice dichiarato incompetente per territorio, purché, siano state osservate le disposizioni che ne disciplinano la formazione, pertanto, e´apparso irragionevole disporre la rinnovazione di una prova la cui assunzione sia avvenuta nel rispetto delle regole prescritte; se siano state acquisite, invece, da un
giudice che risulti incompetente per materia, rimangono pienamente efficaci a condizione che non si tratti di dichiarazioni ripetibili. Per quel che concerne i provvedimenti cautelari sia personali che reali, essi possono essere disposti anche da un giudice che al momento della richiesta erroneamente propostagli dal P.M. si reputi privo della competenza a conoscere nel merito; l'art. 27 stabilisce che le misure cautelari disposte dal giudice che si dichiari incompetente per una qualsiasi ragione cessano di avere efficacia se entro 20 g. dalla trasmissione degli atti al giudice competente questi non adotti nuovi provvedimenti. Il cod. detta specifiche regole dirette a garantire l'effettiva attribuzione del processo al tribunale nella sua corretta composizione; l'art. 33-quinquies stabilisce che l'inosservanza delle disposizioni relative all'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica e´rilevata d'ufficio dal giudice o eccepita dalle parti a pena di decadenza prima della conclusione dell'udienza preliminare o se questa manca entro il termine previsto, ossia durante la fase introduttiva del dibattimento subito dopo che siano stati compiuti per la prima volta gli accertamenti sulla regolare costituzione delle parti. La normativa relativa alle decisioni concernenti le questioni in tema di inosservanza dei criteri di attribuzione al tribunale nella sua duplice composizione segue tali regole: Nel processo di primo grado. Durante la fase dell'udienza preliminare il giudice, monocratico o collegiale, può rilevare per una qualsivoglia causa, d'ufficio o su eccezione di parte, che l'udienza preliminare non doveva essere celebrata poiché il procedimento andava attribuito al tribunale in composizione monocratica tramite il rito semplificato, pertanto, disporrà con ordinanza la trasmissione degli atti al P.M. affinché provveda alla corretta instaurazione del rito. Durante la fase dibattimentale, occorre distinguere a seconda che sia stata instaurata a seguito di udienza preliminare o no: nel primo caso, il giudice, monocratico o collegiale, ove ritenga che a decidere debba essere il tribunale in composizione diversa, trasmette con ordinanza gli atti al giudice cui va attribuita la " cognitio causae ", invece, nel caso in cui il dibattimento e´instaurato a seguito di rito semplificato, il giudice monocratico, ravvisata l'attribuibilità del procedimento al tribunale collegiale e quindi la necessità di dar luogo all'udienza preliminare, dispone con ordinanza la trasmissione al P.M. affinché investa nel processo il giudice competente. Nel processo di appello. Qualora il giudice dell'appello ritenga che il procedimento doveva essere attribuito al trib. in composizione collegiale mentre ne ha conosciuto il monocratico, pronuncia l'annullamento della sentenza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al P.M. presso il giudice di primo grado affinché instauri correttamente il procedimento; se, invece, il giudice d'appello ritiene che a decidere doveva essere il trib. monocratico e ne ha conosciuto irregolarmente il collegiale, non procede all'annullamento e pronuncia nel merito. In sede di giudizio per cassazione. Si applicano le stesse disposizioni dettate per la rilevabilità in appello, però, nell'ipotesi che si tratti di erronea attribuzione al collegiale, il giudizio in Cassaz. deve riguardare una sentenza di primo grado non appellata o perché inappellabile o perché impugnata direttamente con ricorso in Cassaz.; affinché la Cassaz. possa pronunciarsi e´necessario che le eccezioni relative all'irregolare attribuzione siano state proposte inutilmente nel giudizio di primo grado, in quello d'appello e prospettate con motivo di ricorso in Cassaz.
L'inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del trib. non determina l'invalidità´degli atti del procedimento, ne´l'inutilizzabilità delle prove acquisite. Dalla pluralità e diversità degli organi che esercitano giurisdizione pen. e quindi dal possibile insorgere di rapporti tra essi, prende vita il fenomeno dei possibili conflitti, sia di giurisdizione che di competenza: essi si profilano tra un giudice comune e uno speciale nel primo caso e tra due giudici comuni nel secondo. Si instaura un CONFLITTO DI GIURISDIZIONE allorché appaia incerto se in ordine a un determinato fatto attribuito alla stessa pers. debba giudicare un organo della giurisdizione comune o
particolare complessità il giudice pen. può disporre la sospensione del dibattimento sino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato. Particolare ipotesi di pregiudiziale, poi, e´quella c.d. costituzionale , la quale nasce allorché si eccepisca nel corso di un processo pen. l'illegittimità´di una norma pen. sostantiva o processuale; al verificarsi del caso, l'autorità´giudiziaria emette ordinanza con la quale dispone la trasmissione immediata degli atti alla Corte Cost. e sospende il giudizio. Altra particolare ipotesi e´rappresentata dalla c.d. pregiudiziale comunitaria : ove il giudice italiano ritenga di dover prendere in considerazione una norma europea potrebbe risultare necessario pervenire a un'armonizzazione della stessa, onde deciderne l'applicabilità´o meno e a tal fine il sistema predispone un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'UE affinché si pronunci sulla corretta interpretazione delle disposizioni. La devoluzione ha carattere facoltativo, restando affidato alla scelta del giudice naz. se procedere direttamente all'interpretazione o richiedere l'intervento della Corte, tuttavia, se la questione e´sollevata in un giudizio pendente avanti a una giurisdizione naz. avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale interno, tale facoltà diventa obbligo. La pregiudiziale viene sollevata dal giudice sia su istanza di parte che d'ufficio, deve esporre gli elementi di fatto e di dir. necessari per fornire una soluzione utile e deve indicare i motivi per i quali ritiene indispensabile la soluzione di tali questioni.
Il P.M. si presenta in veste di organo chiamato a esercitare sotto la vigilanza del Min. di Grazia e Giustizia le funzioni che la legge gli attribuisce, in particolare, vegliare all'osservanza delle leggi e alla pronta e regolare amministrazione della giustizia; la collocazione del P.M. resta lontana dal potere giurisdizionale in senso proprio e anzitutto a questo manca la potestà di " jus dicere ", vale a dire di emettere una decisione, secondariamente, egli non presenta i tratti tipici e ineludibili della fisionomia degli organi giurisdizionali, primo fra tutti quello scolpito nell'art. 101 Cost., la quale mentre si preoccupa di stabilire che i giudici sono soggetti unicamente alla legge non altrettanto fa per i magistrati del P.M. Una conferma proviene dal d.P.R. 449/1988, il quale afferma che nel corso delle udienze pen. i magistrati del P.M. svolgono le proprie funzioni con piena autonomia, tuttavia, sussiste un potere di sorveglianza dei capi sui magistrati appartenenti ai singoli uffici, nonché, degli uffici superiori e sottordinati. Il rigore con il quale e´disegnata la differente collocazione del giudice e del P.M. si trasferisce puntualmente dal contesto ordinamentale a quello processuale; in quanto portatore di una richiesta avanzata da un sogg. che in situazione di imparzialità dovrà su di essa decidere, il P.M. si lascia agevolmente inquadrare nel concetto di "parte" pur non riuscendo a liberarsi completamente da quella preziosa e difficile ambiguità. Il c.p.p. impone al P.M. di compiere ogni attività necessaria per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione, svolgendo accertamenti sui fatti e su circostanze a favore della pers. sottoposta alle indagini; diversamente che per l'organo giudicante, il cod. non detta norme in ordine alla capacità e alle situazioni di incompatibilità del P.M., tuttavia, regole in tal senso si possono rinvenire nel r.d. 12/1941, il quale prevede anche per il P.M. incompatibilità quando questi operi in sedi nelle quali loro parenti o affini esercitino come avvocati o facciano parte di uffici giudiziari. Nell'attuale ordinamento, gli uffici del P.M. risultano così strutturati: Per ciò che riguarda la giurisdizione comune. Presso la Corte di Cassaz., titolare dell'ufficio del P.M. e´il Procurat. Gen., coadiuvato da avvocati gen. e da sostituti procuratori gen.; presso ogni Corte d'Appello, titolare dell'ufficio del P.M. e´un Procurat. Gen., coadiuvato da avvocati gen. e da sostituti procuratori gen.; presso ogni tribunale, titolare dell'ufficio del P.M. e´un Procurat. della Repubbl., coadiuvato da procuratori aggiunti tra i quali può scegliere il vicario che lo
sostituisca in caso di assenza, impedimento o sede vacante, e da sostituti procuratori, nonché da vice procuratori onorari, da uditori giudiziari, da ufficiali di polizia giudiziaria o da laureati in giurisprudenza che frequentino il secondo anno della scuola di specializzazione per le professioni legali; presso ogni giudice di pace, titolare dell'ufficio del P.M. e´il Procurat. della Repubbl. del tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace, coadiuvato da sostituti procuratori, da viceprocuratori onorari e da eventuali delegati. Per ciò che riguarda le giurisdizioni speciali. Presso ogni trib. per i minorenni, titolare dell'ufficio del P.M. e´un Procurat. della Repubbl., coadiuvato da sostituti procuratori; presso ogni trib. militare, titolare dell'ufficio del P.M. e´un procuratore militare della repubbl., coadiuvato da sostituti procuratori militari; presso la Corte militare d'appello, titolare dell'ufficio del P.M. e´il Procurat. Gen. militare, coadiuvato da avvocati gen. militari e da sostituti procuratori gen. militari; presso la Corte Cost., quando sia chiamata a giudicare il Pres. della Repubbl. per i reati di alto tradimento e di attentato alla Cost., l'ufficio del P.M. e´costituito da uno o più commissari eletti dal Parlamento anche tra i propri componenti.
Per i reati di cognizione della Corte d'Assise agisce l'ufficio del P.M. presso il trib. individuato secondo le normali regole attributive della competenza per territorio mentre avanti la Corte d'Assise d'Appello agisce l'ufficio del P.M. presso la Corte d'Appello. Regole particolari valgono per i delitti, consumati o tentati, di associazione di tipo mafioso e di sequestro di pers. a scopo di estorsione, per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo: la trattazione di questi e´affidata al Procurat. della Repubbl. presso il trib. del capoluogo del distretto della Corte d'Appello nel cui ambito ha sede il giudice competente, c.d. procuratore distrettuale, il quale costituisce una Direzione Distrettuale Antimafia, designando i magistrati che ne fanno parte. Per i medesimi reati e con funzioni di coordinamento delle attività demandate ai procuratori distrettuali e´istituita, nell'ambito della Procura gen. presso la Corte di Cassaz., la Direzione Naz. Antimafia, alla quale e´preposto il Procuratore Naz. Antimafia, coadiuvato da uno o più procuratori aggiunti a da sostituti procuratori. La ripartizione delle attribuzioni demandante agli uffici del P.M. e´effettuata in base a criteri collegati alla distribuzione della competenza tra i vari organi giurisdizionali. Con riferimento al "criterio funzionale", e´possibile distinguere in relazione ai gradi e agli stadi del procedimento: nel procedimento di primo grado e in ogni suo stato i poteri del P.M. sono esercitati dai magistrati della procura della Repubbl. presso il trib. mentre nel procedimento di secondo grado e in quello in Cassaz., dai magistrati della procura gen. presso la Corte d'Appello e da quelli della procura gen. presso la Cassaz. Guardando al "criterio territoriale", le funzioni vengono esercitate dai singoli uffici del P.M. e, pertanto, si estendono nell'ambito della stessa area territoriale entro la quale e´competente il giudice presso cui l'ufficio del P.M. e´istituito. Il "criterio materiale", infine, rivela una devoluzione di attribuzioni ai magistrati dei diversi uffici del P.M. non simmetrica rispetto alla competenza per materia, dal momento che per i reati di cognizione del giudice di pace, per quelli di cognizione del trib. e della corte d'assise, le funzioni vengono svolte dai magistrati di un unico ufficio, la Procura della Repubbl. presso il trib. Un controllo sulla legittimazione di un determinato ufficio del P.M. a esercitare in concreto le attribuzioni di cui e´investito, viene consentito alla pers. sottoposta alle indagini e alla pers. offesa, nonché ai difensori; tali sogg. ove ritengano che l'illecito appartenga alla competenza di altro giudice, possono chiedere di trasmettere gli atti al P.M. presso il giudice da essi ritenuto competente, enunciando le ragioni. Se il P.M. procedente accoglie la richiesta, entro 10 g. trasmette gli atti all'ufficio competente mentre, in caso contrario o dopo i 10 g., il richiedente entro i succ. 10 g., può avanzare istanza al Procurat. Gen. presso la Corte d'Appello o al Procurat. Gen. presso la Cassaz., affinché determinino il P.M. competente.
La polizia giudiziaria nel vigente c.p.p. si colloca tra i "soggetti", assumendo una posizione istituzionale, con funzioni analoghe a quelle assegnate al P.M. e tuttavia non certo fine a se stesse ma preordinate a rendere possibile l'esercizio di una potestà principale riconosciuta a quell'organo; da sempre considerata strumento imprescindibile dell'attività´di repressione dei reati, la polizia giudiziaria assume oggi importanza basilare nel momento in cui, come disse Carnelutti, allunga e moltiplica le braccia del P.M. Un ruolo che emerge con nitidezza in due momenti chiave dell'intero sistema processuale contraddistinto dalle attività parallele del P.M. e della stessa polizia, quando prendono o ricevono le notizie del reato e immediatamente dopo, quando in vista di una identica finalità svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione pen. I compiti demandati alla polizia giudiziaria come sogg. delle indagini consistono nel provvedere anche di propria iniziativa a prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto possa servire per l'applicazione della legge; accanto a queste se ne possono individuare altre eventuali di carattere coadiutorie, ad es., assistere agli atti del P.M. curandone la documentazione o la notificazione. Distinta dall'attività´della polizia giudiziaria deve tenersi quella della c.d. "polizia di sicurezza" che interviene " ante delictum " e quindi in funzione preventiva, attraverso operazioni di vigilanza che hanno lo scopo di impedire possibili violazioni dell'ordine giuridico. L'ordinamento opera una distinzione tra ufficiali di polizia giudiziaria e agenti. Sono ufficiali di polizia giudiziaria: gli appartenenti al ruolo dei dirigenti, dei commissari, degli ispettori, dei sovrintendenti, degli assistenti capo del personale della Polizia di Stato; gli ufficiali superiori e inferiori, gli appartenenti al ruolo ispettori e sovrintendenti dei carabinieri e della guardia di finanza; gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e ispettori del corpo di polizia penitenziaria; gli ufficiali e gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e ispettori del corpo forestale dello Stato; il sindaco nei comuni dove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato o un comando dei carabinieri o della GdF. Sono agenti di polizia giudiziaria: gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti della polizia di Stato; gli appartenenti al ruolo di appuntanti e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; gli appartenenti al ruolo di appuntati e finanzieri del corpo della GdF; gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti del corpo di polizia penitenziaria; gli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti del corpo forestale; le guardie delle prov. e dei comuni, quando siano in servizio e limitatamente all'ambito territoriale dell'ente di appartenenza. La legge individua poi una categoria di sogg. ai quali vengono attribuite funzioni di polizia giudiziaria unicamente nei limiti del servizio a cui sono destinati e dunque in relazione non già a qualsiasi reato ma ad alcune determinate specie; e´una classe composta da pubbl. ufficiali, incaricati di pubbl. servizio, impiegati in genere, agenti del Corpo naz. dei vigili del fuoco, ispettori del lavoro. Fondamentale risulta l'art. 109 Cost., secondo il quale, l'autorità´giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. Nella logica del potenziamento del rapporto funzionale tra questi due organismi si sviluppano le scelte del cod. il quale configura tre strutture nelle quali sono inseriti i sogg. a cui vengono attribuiti compiti di polizia giudiziaria: servizi di polizia giudiziaria previsti dalla legge; sezioni di polizia giudiziaria istituite presso ogni procura della Repubbl. e composte con pers. dei sevizi di polizia giudiziaria; gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti agli altri organi cui la legge fa obbligo di compiere indagini a seguito di notizia di reato. Due regole fondamentali vanno tenute presenti: la prima regola fissa i criteri di disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorita´ giudiziaria, stabilendo che ogni ufficio della Procura della Repubbl., al quale compete la titolarità del potere
d'indagine, dispone della rispettiva sez mentre l'ufficio della Procura Gen. dispone di tutte le sez. operanti nel distretto di Corte d'Appello; l'altra regola sottolinea che le funzioni di polizia sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell'autorità´giudiziaria e trova il suo completamento nel disposto secondo cui gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a eseguire i compiti a essi affidati.
Ad affiancare il giudice e il P.M. nell'espletamento dei loro uffici l'ordinamento pone alcuni sogg. che vengono definiti "ausiliari"; si tratta di sogg. che hanno compiti eterogenei a quelli cui assolvono i primi, quali attività di assistenza, documentazione, esecuzione. Molteplici sono le funzioni demandate al sogg. ausiliare del giudice, tradizionalmente designato come "cancelliere" e la più importante e´quella di assistenza a tutti gli atti posti in essere dal giudice; consequenziale al compito di assistenza e´quello di documentazione delle attività alle quali il giudice procede, attraverso la compilazione del processo verbale, inoltre, tra le attribuzioni rientra quella autenticatrice, tramite apposizione di una controfirma dei provvedimenti emessi. Funzioni analoghe a quelle affidate all'ausiliario del giudice vengono svolte dal sogg. ausiliario istituito presso l'ufficio del P.M., definito come "segretario"; egli assiste il P.M. e redige processo verbale degli atti da questo compiuti, autentica, controfirmandoli, i provvedimenti emessi, inoltre, rilevano anche la comunicazione di atti e la ricezione di atti al P.M. destinati, nonché la custodia di documenti e cose sequestrate. Altra figura si sogg. ausiliario e´ravvisabile nel c.d. "ufficiale giudiziario", la cui funzione preminente e´quella di eseguire notificazioni, tramite la quale portare a conoscenza una pers. di un certo atto; importante e´anche l'attività´che esplica nel servizio d'udienza, in particolare, egli deve impedire qualsiasi comunicazione tra i testimoni esaminati e ancora da esaminare e tra le pers. estranee; vigilare affinché i testimoni non assistano al dibattimento prima di essere stati esaminati; curare l'osservanza delle disposiz. riguardanti l'accesso del P.M. nella sala delle udienze; impedire che l'ordine dell'udienza venga disturbato; eseguire gli ordini del Presid. del Collegio o del giudice o del P.M. Anche la polizia giudiziaria quando compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche può avvalersi di pers. idonee.
Quando si parla dell'imputato si suole sottolineare la sua qualità di sogg. fondamentale, veramente caratterizzante del processo, dal momento che l'emanazione di una sentenza e la realizzazione del fenomeno della cosa giudicata non possono mai prescindere dalla sua figura; in seno al processo l'imputato di delinea come parte, una posizione che compete a chi abbia interesse a difendersi da un'accusa. L'individuazione del sogg. che assume la qualità di imputato e´operata dal cod. all'art. 60, nel quale si precisa che assume la qualità di imputato la pers. a cui viene attribuito il reato in una serie di atti tipici del P.M., quali: rinvio a giudizio, richiesta di giudizio immediato, richiesta di decreto di condanna, richiesta di applicazione di pena (c.d. "patteggiamento"), decreto di citazione a giudizio avanti al giudice monocratico, presentazione o citazione per il giudizio direttissimo. Sono i medesimi atti per mezzo dei quali il P.M. esercita l'azione penale, formulando l'imputazione; si può dire che si ha