Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto pubblico Comparato a.a. 2022/2023, Sbobinature di Diritto Pubblico Comparato

Sbobine di diritto pubblico comparato del corso dell'a.a. 2022/2023 della professoressa Palici di Suni.

Tipologia: Sbobinature

2022/2023

In vendita dal 26/01/2023

matteo-vasco
matteo-vasco 🇮🇹

4.7

(21)

18 documenti

1 / 90

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Sommario
Introduzione. ..................................................................................................................................................... 6
I criteri di Copenaghen. ..................................................................................................................................... 7
Le forme di governo. ......................................................................................................................................... 8
La monarchia assoluta e le sue evoluzioni. ................................................................................................... 8
La forma di governo parlamentare ............................................................................................................... 9
Premessa. .................................................................................................................................................. 9
La monarchia inglese. ................................................................................................................................ 9
Svezia. ...................................................................................................................................................... 10
Francia. .................................................................................................................................................... 10
Spagna. .................................................................................................................................................... 11
Italia. ........................................................................................................................................................ 11
Germania. ................................................................................................................................................ 12
Austria. .................................................................................................................................................... 12
Forme di razionalizzazione della forma di governo parlamentare .............................................................. 13
Premessa. ................................................................................................................................................ 13
Regno unito ............................................................................................................................................. 13
Germania ................................................................................................................................................. 13
Italia ......................................................................................................................................................... 15
Spagna ..................................................................................................................................................... 16
Il presidenzialismo. ...................................................................................................................................... 16
I tre pilastri del presidenzialismo. ........................................................................................................... 16
Costituzione di Weimar. .......................................................................................................................... 16
Francia ..................................................................................................................................................... 17
Finlandia .................................................................................................................................................. 18
Austria ..................................................................................................................................................... 18
Romania ................................................................................................................................................... 19
I sistemi di elezione del capo dello stato................................................................................................. 20
I poteri del capo stato ............................................................................................................................. 21
Il bicameralismo. ......................................................................................................................................... 21
Regno unito. ............................................................................................................................................ 21
Le ragioni del bicameralismo. .................................................................................................................. 22
La Germania e l’Austria. .......................................................................................................................... 22
Spagna. .................................................................................................................................................... 23
Il Belgio. ................................................................................................................................................... 23
La Francia. ................................................................................................................................................ 23
Irlanda e Slovenia. ................................................................................................................................... 24
Italia ......................................................................................................................................................... 24
I sistemi elettorali ............................................................................................................................................ 24
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto pubblico Comparato a.a. 2022/2023 e più Sbobinature in PDF di Diritto Pubblico Comparato solo su Docsity!

Sommario

  • Introduzione.
  • I criteri di Copenaghen.
  • Le forme di governo.
    • La monarchia assoluta e le sue evoluzioni.
    • La forma di governo parlamentare
      • Premessa.
      • La monarchia inglese.
      • Svezia.
      • Francia.
      • Spagna.
      • Italia.
      • Germania.
      • Austria.
    • Forme di razionalizzazione della forma di governo parlamentare..............................................................
      • Premessa.
      • Regno unito
      • Germania
      • Italia
      • Spagna
    • Il presidenzialismo.
      • I tre pilastri del presidenzialismo.
      • Costituzione di Weimar.
      • Francia
      • Finlandia
      • Austria
      • Romania...................................................................................................................................................
      • I sistemi di elezione del capo dello stato.................................................................................................
      • I poteri del capo stato
    • Il bicameralismo.
      • Regno unito.
      • Le ragioni del bicameralismo...................................................................................................................
      • La Germania e l’Austria.
      • Spagna.
      • Il Belgio.
      • La Francia.................................................................................................................................................
      • Irlanda e Slovenia.
      • Italia
  • I sistemi elettorali
    • Tipologie di sistemi.
      • Il sistema maggioritario.
      • Sistema proporzionale.............................................................................................................................
      • Sistema di assegnazione dei seggi
      • Quoziente elettorale
      • Metodo d’Hondt
    • Regno unito.
    • Francia.
    • La Germania.
    • Spagna.
    • Belgio.
    • Grecia.
    • Italia.
    • La parità di genere.
      • Premessa.
      • Italia.
      • Francia.
      • Belgio.
      • Paesi scandinavi.......................................................................................................................................
      • Germania.
      • Spagna.
      • Grecia.......................................................................................................................................................
      • Portogallo.
      • Restanti paesi.
  • I federalismi.
    • Premessa e definizione................................................................................................................................
    • Stato unitario, regionale, federale.
    • La Germania e il federalismo forte.
    • L’Austria, il Belgio, e il federalismo debole.
      • L’Austria.
      • Il Belgio.
    • Lo stato autonomico, la Spagna.
    • Lo stato regionale, l’Italia.
    • Le autonomie regionali limitate.
    • Lo stato unitario, la Francia.
    • Il decentramento amministrativo.
      • Paesi Bassi.
      • Svezia.
      • Il Lussemburgo.
      • Irlanda......................................................................................................................................................
      • Malta.
      • L’est europeo.
  • Le fonti del diritto.
    • Premessa.
    • Costituzioni rigidi e flessibili.
      • Premessa.
      • Aggravio interno ed esterno....................................................................................................................
      • Aggravio solo interno.
      • Aggravio esterno.
      • Scioglimento del parlamento.
      • Il caso spagnolo.
    • Il referendum e democrazia diretta.
      • Origini.
      • Svizzera.
      • Costituzione di Weimar 1919 e Germania
      • Gli altri paesi dell’UE................................................................................................................................
      • Croazia.
      • Regno Unito.
      • Irlanda......................................................................................................................................................
      • Italia.
      • L’UE.
      • Globalizzazione ed esplosione della democrazia diretta
      • Argomenti contro il referendum e relative repliche.
    • Leggi organiche............................................................................................................................................
      • Definizione...............................................................................................................................................
      • Francia.
      • Spagna.
      • Romania, Croazia, Estonia.
      • Portogallo.
      • Ungheria.
      • Leggi a doppia maggioranza.
      • L’Italia.
      • Germania.
    • Le leggi ordinarie.
      • Definizione...............................................................................................................................................
      • L’iniziativa.
      • L’approvazione.
      • Promulgazione.
    • Gli atti con forza di legge.
      • Poteri straordinari del Capo dello Stato
      • Decreti-legge del governo e la delegazione legislativa.
      • Le ordinanze su legge di abilitazione e poi ratificata dal parlamento, il caso francese.
      • L’Austria.
      • Grecia, Romania, Slovenia, Polonia, Bulgaria, Ungheria.
      • Germania.
      • La legislazione di emergenza contro la pandemia.
    • I regolamenti.
    • Fonti internazionali ed europee.
      • Le fonti del diritto dell’Ue.
      • L’adattamento delle costituzioni europee all’Ue.
      • Il caso delle norme internazionali o europee contrarie alla costituzione.
  • La magistratura................................................................................................................................................
    • Ruolo dei giudici nell’Ue.
    • L’indipendenza della magistratura.
      • Premessa.
      • L’Italia.
      • Il Belgio.
      • La Francia.................................................................................................................................................
      • Cipro
      • Spagna
      • Portogallo
      • Malta
      • Bulgaria
      • Ungheria e Polonia.
      • Indipendenza della magistratura senza un organo di autogoverno.
    • La selezione dei giudici.
  • La giustizia costituzionale.
    • Sindacato accentrato e sindacato diffuso.
      • Premessa.
      • Il caso Bonham.
      • Il caso Marbury v. Madison.
      • L’Austria e la nascita dello stato accentrato.
    • I modelli attuali di giustizia costituzionale.
      • Premessa.
      • Paesi Bassi.
      • Finlandia.
      • Francia.
      • Irlanda......................................................................................................................................................
      • Estonia e Grecia.
      • Le corti costituzionali...............................................................................................................................
    • Il giudizio in via incidentale.
      • Definizione...............................................................................................................................................
      • I Giudici legittimati.
    • Il ricorso diretto di costituzionalità.
    • Il giudizio sulle competenze.
    • Altre funzioni.
    • La giustizia costituzionale transnazionale.
  • Lezione Vladimiro Zagrebelsky.
  • La parità tra l’uomo e la donna.
    • Origine del patriarcato.
    • Il diritto romano e codice penale italiano.
    • Il diritto internazionale.
    • L’Europa.......................................................................................................................................................
      • La Spagna.
      • L’Italia.
      • L’unione europea.
  • Diritti e uguaglianza delle minoranze.
    • I diritti.
      • La classificazione dei diritti.
      • I diritti sociali.
      • I nuovi diritti.
      • Il principio di uguaglianza.
    • La tutela delle minoranze.
      • Le minoranze religiose.............................................................................................................................
      • Le minoranze nazionali.
      • Le minoranze linguistiche.
  • Lezione sull’Ungheria
    • La preistoria giuridica ungherese.
    • Il regno di Re Stefano.
    • Il corpus juris ungarici e i decreti.................................................................................................................
    • I poteri dello stato dell’epoca......................................................................................................................
    • La dottrina della sacra corona.
    • I poteri del sovrano.
    • L’organizzazione dello stato dopo Stefano.
    • Maria Teresa d’Austria.
    • L’età delle riforme.

Ad esempio, tra l’ordinamento italiano e quello islamico è difficile perché sono due cose diverse. Una comparazione si realizza in modo proficuo se c’è qualche elemento comune. Nei paesi dell’UE l’elemento comune è proprio la normativa dell’Unione Europea. Tanti istituti giuridici sono nati in paesi poco noti, eppure fanno parte dell’UE e sono applicati.

I criteri di Copenaghen.

Come sono stati messi insieme questi diritti costituzionali di tutti i paesi dell’Unione Europea? Con quale criterio affrontiamo il diritto costituzionale dei paesi dell’unione? Seguiamo come schema quello dei Criteri di Copenaghen del 1993. In seguito allo scioglimento dell’unione sovietica si sono affacciati all’UE molti paesi che prima erano sottoposti all’unione sovietica. Molti paesi dell’est hanno chiesto di entrare nell’unione. Così l’Unione Europea si è trovata “contenta”, però creava dei problemi per come era strutturata… Quindi nel consiglio europeo di Copenaghen hanno dettato dei criteri/requisiti che dovevano essere rispettati dai paesi che volevano aderire all’unione europea. Bisognava essere giudicati in grado di far parte dell’unione. I criteri individuati erano politici, economici e dell'acquis comunitario. Criteri politici – Il termine politico ha un significato diverso a seconda dei casi. È in senso lato, pubblico / statale. In Spagna, per esempio, derecho politico è quello costituzionale. Quindi il termine “politici” va inteso in senso ampio, non come un partito. Ci sono tre criteri politici giudicati importanti a caratterizzare il singolo ordinamento:

  1. stabilità democratica, ovvero la stabilità istituzionale finalizzata alla garanzia e tutela di un ordinamento democratico (quindi istituzioni stabili): istituzioni stabili che garantiscono la democrazia si riferisce alla forma di governo, ai rapporti tra istituzioni. I rapporti tra le istituzioni ci dicono se in quel paese siano stabili da garantire la democrazia. Per garantire la democrazia oltre alla forma di governo (quindi i rapporti) è importante garantire anche il decentramento, perché un ordinamento accentrato non garantisce la democrazia. È necessario riconoscere anche dei poteri decentrati. Allora viene in discussione il c.d. federalismo. Si può declinare in vari modi, secondo diverse gradazioni. Si può avere un ordinamento con federalismo molto forte (es. Germania, lend autonomia forte - ai paesi) oppure la Francia che è accentrato per definizione, che però ha visto delle riforme che hanno introdotto delle forme non federali ma di tipo regionale o comunque decentrato. L'Italia non è federale ma regionale, la via di mezzo tra lo stato unitario e lo stato federale: le regioni hanno competenze proprie ma non hanno un'autonomia così forte come in Germania. Anche i federalismi garantiscono un ordinamento democratico.
  2. stato di diritto = principio di legalità. Lo stato di diritto significa costituzionalità delle leggi, legalità degli atti amministrativi… All'interno di questo si possono mettere le fonti del diritto (come sono delineate, es. revisione costituzionale differente nei paesi, leggi organiche = a metà tra le leggi costituzionali e quelle ordinarie, in Francia e Spagna). Lo studio delle fonti attiene allo stato di diritto. Chi è che garantisce lo stato di diritto? La magistratura. I giudici hanno il compito di garantire il rispetto della costituzione, legalità… Ma anche i giudici costituzionali; quindi, la giustizia costituzionale è essenziale per garantire il rispetto dell’ordinamento alla costituzione.
  3. rispetto e tutela dei diritti umani e delle minoranze: I primi due criteri vanno bene, il terzo suscita problemi perché questi criteri sono stati individuati in modo da pretendere che i paesi aderenti avessero le caratteristiche proprie dei paesi che già facevano parte dell'UE (= sono criteri caratterizzanti i paesi dell’Unione Europea) – sia dei fondatori che di quelli che si erano aggiunti si presentano con istituzioni stabili che garantiscono la democrazia, con lo stato di diritto, con il rispetto dei diritti umani e tutela delle minoranze. Rispetto dei diritti umani e rispetto e tutela delle minoranze: entrano i diritti fondamentali, come sono previsti…, entra il principio di uguaglianza… Ci sono costituzioni che ne parlano in termini generici, altre specificano (es. in Italia si distingue tra uguaglianza formale e sostanziale), parità tra uomo e donna, tutela delle minoranze.

Ma non tutti rispettavano e tutelavano le minoranze… Ci sono paesi come la Francia che hanno sempre avuto una struttura molto accentrata, una concezione molto rigida del principio di eguaglianza, e quindi hanno sempre guardato con molto sospetto alle minoranze, alle minoranze linguistiche. Dopo il trattato di Maastricht in Francia è stata approvata una revisione costituzionale apposta per inserire il fatto che la lingua ufficiale è quella francese: questo non era così urgente per il trattato e per l’unione, ma anzi è stato fatto dalla Francia proprio per il timore che il rafforzamento del legame ai paesi dell’’UE mettesse in discussione l’uso della lingua francese. In Francia poi sono presenti delle minoranze linguistiche notevoli – gli occitani erano presenti della Francia meridionale, territorio vastissimo; basti poi pensare ai bretoni, ai normanni… ci sono minoranze linguistiche di tutto rilievo, ma l’ordinamento ha sempre avuto un atteggiamento molto contrario a riconoscere i diritti delle minoranze linguistiche, le quali potevano mettere in discussione la supremazia della lingua francese, quindi nonostante fosse un paese fondatore non era proprio un modello. Questo criterio è stato messo perché? Perché il problema delle minoranze con lo scioglimento dell’unione sovietica era diventato un problema enorme. I paesi che prima erano sottoposti al dominio avevano al loro interno vari gruppi linguistici, e questo era ed è oggetto di tensioni interne. Come i paesi baltici, Estonia e Lettonia con una grande percentuale di russi - russificazione: la classe dominante erano i russi dell'unione sovietica, sciolta continuavano a esserci questi russi e questo creava e crea tensioni forti tra la popolazione estone e lettone, che poteva rivalutare la sua cultura senza essere subordinata alla supremazia russa. Es. Bosnia, Serbia… Quindi il rispetto delle minoranze era ritenuto importante per la pace di questi paesi. Non si sono messi altri aspetti, come la parità uomo donna, perché l’urgenza era placare le tensioni tra gruppi diversi dal punto di vista linguistico e religioso. Trattato dell’Unione Europea (riformato) Art. 2 = versione allargata di quello che si era stabilito nel 1993, i criteri politici sono riscritti in tale articolo: ribadendo quanto detto e ampliandolo. Art. 49. Requisiti posti per entrare nell’UE. Se questi criteri non sono rispettati o non del tutto, lo si fa presente al paese aderente che si muoverà per aderirvi.

Le forme di governo.

La monarchia assoluta e le sue evoluzioni.

  1. La prima forma di stato in senso moderno è la monarchia assoluta, dove tutti i poteri erano concentrati nelle mani del re;
  2. Poi la monarchia costituzionale: poteri ripartiti tra re e parlamento – nasce la separazione dei poteri; a. La terza fase, che è tripartita, si differenzia: la monarchia costituzionale si evolve in tre modi diversi: b. Nella repubblica presidenziale, c’è una attribuzione di poteri al presidente e al parlamento (il presidente ha poteri equivalenti a quelli che aveva il re, anche se è eletto); c. un’altra evoluzione è il governo parlamentare, il governo per governare deve avere la fiducia del parlamento, qui non c’entra re/presidente perché qui non sono più organi politici di politica attiva ma diventano garanti della costituzione, dello stato, organi neutri; quindi, chi governa non sono più loro ma un governo che ha la fiducia del parlamento; d. terza evoluzione della monarchia costituzionale è il governo direttoriale che si afferma dopo la rivoluzione francese con Napoleone e oggi è presente in Svizzera (non nell’UE) che è l’unico stato ad avere questa forma di governo. C’è stato il tentativo di trapiantarla ad es. in Venezuela ma non ha avuto esito positivo. Tale forma di governo prevede un corpo legislativo e uno esecutivo, il direttorio, scelto dal corpo legislativo. Una repubblica direttoriale, dunque, è un tipo di repubblica in cui un organo collegiale composto da una

Man mano il loro potere aumenta sempre di più e nel 1345 con Edoardo III i commons diventano una camera autonoma rispetto alla Camera dei lords, con all’inizio un ruolo subordinato che poi nel corso della storia si modifica. Nel diciassettesimo secolo gli stuart iniziano a riprendersi i poteri che avevano i re nelle altre monarchie europee, molto ridotto in Inghilterra. Tentativo che si conclude nel 1688 con la gloriosa rivoluzione e il bill of rights nel 1688 che afferma la supremazia del parlamento, principio fondamentale del diritto costituzionale inglese. Il re Regna, dunque, ma non governa. Quindi a poco a poco si afferma una forma di governo più parlamentare. Un esempio in tal senso è quello di Lord North primo ministro dal 1770 con Giorgio III: sono gli anni della rivoluzione americana che re Giorgio III vuole sottomettere al contrario di Lord North che vuole raggiungere un’intesa. Nel ’77 dopo la sconfitta inglese Lord N. si dimette, dimissioni a cui il re si oppone. Nel ‘78 gli inglesi perdono di nuovo, Re Giorgio vuole continuare a combattere, ma la camera dei comuni vota mozione per cessazione guerra. Lord N. nel ‘82 si dimette, in quanto in precedenza lui aveva proposto un’analoga mozione. Da questo desumiamo anche come si passi da un re che influenza le scelte del primo ministro, a un parlamento che progressivamente fa lo stesso e prende il posto del sovrano. Oggi la maggioranza parlamentare del regno Unito è data da un sistema elettorale maggioritario che favorisce la formazione di una maggioranza stabile. Governa solo il partito che vince le elezioni, il capo del governo è il capo del partito che ha vinto le elezioni, mentre sono rari i governi di coalizione.

Svezia.

La storia costituzionale svedese è molto importante per la formazione di un sistema parlamentare che segue quello inglese. Il primo parlamento svedese, il Riksdag, viene convocato nel 1434, con i rappresentati dei vari ordini della società svedese. Il primo re a essere eletto dal parlamento dal Riksdag fu Gustavo I nel 1523. Nel 1680 Re Carlo XI cerca, come avevano fatto gli Stuart, di ripristinare una monarchia quasi assoluta. L’assolutismo reale finisce dopo le guerre con la Russia e la sconfitta della Svezia, quando la Svezia per combattere la Russia si allea con l'impero ottomano. Nel 1719 viene eletta Ulrica Eleonora a condizione che avrebbe rispettato la costituzione. Nel 1772 il nuovo re, Gustavo III, riuscì a imporre una nuova Costituzione, che riaffermava l’autorità del sovrano rispetto al Riksdag Nel 1720 – 23, poco dopo il bill of rights, le leggi costituzionali privano il sovrano di molti poteri a beneficio del Riksdag. Nel 1809, il parlamento detronizza re Gustavo IV ed elegge al suo posto suo zio, Carlo XIII, e promulga una nuova costituzione basata sulla separazione dei poteri. Dal 1 8 09 si afferma in Svezia il sistema costituzionale con l’affermazione dei poteri parlamentari. Più significativa è la legge costituzionale del 1975 che abolisce i poteri classici del sovrano, che non ha più possibilità di promulgare leggi, nominare il governo, sciogliere il parlamento ecc. ma resta il rappresentante dello stato. La Svezia assieme ad altri paesi scandinavi paese rimane una monarchia ma hanno un parlamento molto forte. Nonostante ciò, al parlamento non conviene porre un presidente della repubblica nonostante il ridotto potere del sovrano, poiché sarebbe più legittimato dal punto di vista democratico e rischierebbe di perdere poteri. In UK, a differenza dei paesi scandinavi, può capitare il caso del hung parlament (parlamento appeso). In tale fattispecie, nessuno dei due partiti principali ha la maggioranza assoluta e, di conseguenza, la formazione del governo (che deve ottenere la fiducia dal parlamento) risulta estremamente problematica e necessita dell'appoggio di forze minoritarie, il che fa sì che il re abbia delle responsabilità maggiori.

Francia.

Durante la vigenza dell’ancien regime vige una monarchia assoluta. A differenza dell’Inghilterra, l’aristocrazia in Francia non ha mai preteso poteri politici, ma solo privilegi, come sottolineato da Tocqueville. In Francia se si ha una richiesta di privilegi si ha la decapitazione di chi richiede. Con la caduta di Napoleone si impone la fase di restaurazione che porta a costituzionalismo.

In Francia la prima costituzione è la chartre del 1814, per attenuare il valore simbolico della parola “costituzione”. La chartre dà poteri al parlamento ma lascia poteri residuali al re (ordinanze in motivi di urgenza). Nel 1830, il re Carlo X approfitta di tale potere emanando 4 ordinanze con cui: 1 - Scioglie il parlamento 2 - Abolisce libertà stampa 3 - Si modifica legge elettorale 4 - Si indicono nuove elezioni Successivamente la rivoluzione di luglio porta alla scelta di un nuovo re, Luigi filippo di Orleans che viene nominato re giurando su una costituzione simile a quella del 1814, ma si abolisce il potere di ordinanza che il re aveva conservato. In questo modo si passa a monarchia parlamentare. A questa monarchia parlamentare seguono poi altre vicende in questa storia costituzionale francese molto battagliata. In Francia come in tutta Europa ci sono moti rivoluzionari e Napoleone III diventa prima presidente della repubblica e poi si fa nominare imperatore. La terza repubblica, iniziata nel 1870, che si concluse nel 1940 con il governo Vichy. Nel 1946 si forma la quarta repubblica parlamentare instabile in cui si susseguono molti esecutivi. Nel ‘58 de Gaulle fa approvare nuova costituzione in cui inizia quinta repubblica dove forma di governo parlamentare diviene semipresidenziale con un ridimensionamento dei poteri del parlamento.

Spagna.

Altro ordinamento costituzionale importante è la Spagna. Nel 1812, quindi in epoca Napoleonica, con l’invasione di quest’ultimo, a Cadice, in Andalusia, il parlamento approva una costituzione durante esilio del re. Il parlamento approva la costituzione di Cadice, monarchica, molto avanzata, che prevede la fiducia del governo, la responsabilità ministri ecc.. Quando il re torna dall’esilio dopo la caduta di Napoleone, rifiuta la costituzione, e la sostituisce con la costituzione conservatrice con grande ingratitudine quindi la storia della costituzione di Cadice è molto breve che acquisisce un ruolo fondamentale dato che diventa una bandiera e punto di riferimento nei moti italiani nel 1821. Sarà anche presa a modello in Messico dopo la fine del colonialismo spagnolo lo stesso avviene in molti paesi dell’America latina. Quindi una costituzione che diviene il riferimento in quanto molto moderna. Nel 1931 dopo dittatura di Primo de Rivera viene approvata una costituzione repubblicana. Di nuovo un modello moderno che però viene contrastato, il che porta alla guerra civile spagnola che porta a Francisco Franco e quindi alla dittatura che dura dal 1936 al 1975 che finisce con la morte di Franco. Cosa curiosa è che Franco aveva deciso che dopo di lui avrebbe dovuto arrivare al trono Juan Carlos di Borbone che non era discendente diretto (alfonso suo cugino). Dopo morte di Francisco Franco si ha transision democratica. La Spagna opera tale transizione e approva nuova costituzione che entra in vigore nel 19 78 che segue le elezioni del ‘ 7 7. La costituzione introduce una monarchia parlamentare. Costituzione che si ispira a quella italiana. Tranne che per forma di governo che si ispira maggiormente a quella tedesca.

Italia.

I moti del ‘48 portano a costituzione concessa, ossia allo statuto albertino. Anche qui come Chartre francese del 1814, anche lo statuto albertino non viene chiamato costituzione per evitare la parola di significato troppo forte. Si tratta di una costituzione della restaurazione. Si dice che con questo statuto si passa a forma di governo parlamentare da quello della monarchia costituzionale? No. Il passaggio è stato incerto: la forma di governo introdotta con lo statuto, ha dimostrato un’affermazione incerta rispetto ad altri ordinamenti. Quindi anche dopo Cavour si ha avuto molta incertezza e instabilità che ha portato anche ad affermazione del fascismo a causa di una situazione istituzionale instabile. Dopo il 1948 si arriva a una forma di governo parlamentare.

Forme di razionalizzazione della forma di governo parlamentare

Premessa.

Tutti i paesi i paesi dell’Unione Europea hanno la forma di governo parlamentare, con la sola esclusione di Cipro. Molte di queste forme di governo hanno introdotto delle misure di razionalizzazione per garantire la stabilità del potere esecutivo. Queste misure di rafforzamento del potere esecutivo si sono mosse in due direzioni: o rafforzando la figura del capo del governo o rafforzando e, assegnando funzioni anche di tipo politico, al capo dello stato, non solo una funzione neutrale di garante della costituzione.

Regno unito

Il Regno Unito ha una forma di governo molto stabile e per questo non ha mai dovuto introdurre delle misure di razionalizzazione. La stabilità della forma di governo britannica, dunque, è garantita in gran parte dal sistema elettorale. Un sistema elettorale maggioritario puro, quindi secco, che ha favorito il formarsi di due grandi partiti che si contrappongono: un partito vince e va al governo, il partito che perde va all’opposizione, il che favorisce anche un alternarsi tra i due partiti maggiori. Non ci sono solo due partiti, ce ne sono molti altri ma questi normalmente non raggiungono delle percentuali tali da mettere in discussione l’alternanza dei due partiti maggiori. Può anche capitare che nessun partito ottenga la maggioranza assoluta dei voti neppure con questo sistema maggioritario; quindi può succedere che ci siano dei governi di coalizione, però è un caso raro. Di solito alle elezioni successive ad un governo di coalizione un solo partito ottiene una maggioranza e si ricomincia. La forza della forma di governo parlamentare britannica è data anche dal fatto che il sovrano/la sovrana è un potere assolutamente neutro, non si intromette nella politica del governo, nemmeno nella sua formazione (nemmeno in quelli di coalizione) e quindi il partito che ha vinto le elezioni governa con la sua maggioranza. Automaticamente il leader del partito vittorioso diventa leader del governo, normalmente un leader incontrastato, perché è quello che ha portato alla vittoria il partito e quindi è lui che governa. Possono capitare, come ora, situazioni in cui il leader del partito di maggioranza (Boris Johnson) si dimetta e ci sia un leader che non ha vinto le elezioni (caso attuale); però sono tutti degli aggiustamenti di un sistema che funziona in maniera abbastanza semplice.

Germania

La forma di governo attuale è una reazione alla costituzione di Weimar e al nazismo. Dopo la prima guerra mondiale, la Germania perde la guerra, e crolla l’impero germanico, nasce la Repubblica di Weimar, con la presenza di vari partiti contrapposti, socialisti, conservatori, monarchici, liberali, che faticosamente convivono e producono la costituzione di Weimar del 1919, innovativa ma che comunque fallisce, dato che riesce ad impedire l’ascesa del nazismo. Era una costituzione di compromesso tra i diversi partiti e quindi anche la forma di governo della repubblica è un compromesso, con un presidente forte che richiama la figura dell’imperatore; però una forma di governo per andare incontro al partito liberale, con strumenti di democrazia diretta per contrastare anche la forma di governo parlamentare. Per cui questo miscuglio, questo compromesso tra esigenze diverse, rivelò una forma di governo instabile. Ed è proprio in questa situazione che si afferma il nazismo. Hitler andò al potere con gli strumenti che la costituzione di Weimar metteva a sua disposizione, quindi i maggiori poteri del capo dello stato e gli strumenti di democrazia diretta. Tra le sue prime riforme Hitler unificò la figura del capo dello stato con il capo del governo, con una riforma costituzionale; fece largo uso del potere d’ordinanza dato dalla costituzione, che gli consentiva di adottare atti anche contrari alle leggi in situazione di emergenza. Con tali strumenti prese potere in una situazione di grave instabilità. Quale fu la lezione per la Germania post nazista? Con la fine della seconda guerra mondiale, con il crollo del nazismo, la Germania si trova divisa in due: Germania dell’est sotto controllo dell’Unione Sovietica e la Germania dell’ovest sotto controllo delle forze alleate. Questo era motivo di umiliazione per la Germania, l’antico impero germanico non esisteva più e c’erano queste due Germanie contrapposte sotto controllo delle forze alleate.

Lo stesso testo costituzionale fu scritto sotto controllo delle forze alleate; esse influenzarono / diressero i lavori dell’assemblea costituente. Ciò provocò che la costituzione della Germania dell’ovest, dopo la caduta del nazismo, non si chiamò costituzione, ma Legge fondamentale, proprio per sottolineare il carattere provvisorio che doveva avere, nell’attesa di una nuova unificazione della Germania. I tedeschi umiliati, divisi in due, sotto controllo di altre forze, scrissero un testo che secondo loro doveva avere un valore provvisorio, non una vera costituzione. Però questa Legge fondamentale fu scritta sotto influenza delle forze alleate e fu quindi scritta a “tavolino” con scelte di tipo tecnico più che politico. Non c’era dietro al testo una passione politica condivisa, ma scelte tecniche e questo paradossalmente fu la fortuna di questo testo costituzionale. Perché con grande lucidità ci si rese conto che il nazismo era sorto nella instabilità del governo di Weimar, e quindi il migliore contrasto ad una nuova forma dittatoriale era paradossalmente rafforzare il potere esecutivo. “ Paradossalmente ” perché ci si rese conto che il governo dittatoriale era sorto proprio per la debolezza e instabilità del governo. La lezione che trassero fu proprio quella di creare una forma di governo stabile, forte, ben delineata, rafforzando la democrazia rappresentativa. Quindi non rafforzando il Presidente della Repubblica, come aveva fatto la costituzione di Weimar (ambigua), esso deve avere solo un ruolo neutro; invece, il potere politico deve concentrarsi nella maggioranza che vince le elezioni. Quindi una democrazia principalmente rappresentativa. Per rafforzare il partito che vince le elezioni si rafforza in primo luogo il capo del governo, che è il leader del partito che ha vinto le elezioni (non il presidente). È il cancelliere che deve avere la fiducia, non il governo, in quanto dal primo dipende il secondo, essendo il cancelliere che decide i ministri. Non è necessaria la fiducia dell’intero parlamento, ma del solo Bundestag (che corrisponde alla nostra camera dei deputati). Questo è un aspetto diffuso in quasi tutti gli ordinamenti parlamentari bicamerali, attribuiscono solo a una camera il controllo sull’operato del governo, perché c’è una camera che è la camera politica, che fa le leggi e controlla il governo; l’altra camera ha una funzione residuale, secondaria. In Germania questo è chiarissimo: il Bundesrat è la camera dei Lànder, formata dai rappresentanti dei governi dei Land, non ha quindi legittimazione popolare e quindi è giusto che non essendo eletta dal popolo abbia un ruolo più ridotto. Invece il ruolo più importante ce l’ha la camera che è espressione diretta del corpo elettorale, che è il Bundestag, che quindi ha il massimo potere legislativo e esercita il controllo politico sul governo. Il cancelliere, poi, è eletto a maggioranza assoluta. Significa che è più difficile eleggere un cancelliere, però questo ha una maggioranza stabile che lo sostiene, non relativa. Rafforza il governo anche questo. Vige poi il sistema della sfiducia costruttiva, in Germania, infatti, il Bundestag non si può sfiduciare il cancelliere, se non si riesce contemporaneamente a formare un nuovo governo, il che evita le crisi di governo “al buio”. La questione di fiducia, invece, prevista anche in Italia, prevede che in alcuni casi per l’approvazione di un provvedimento su cui è possibile porre la questione di fiducia. C’è poi uno stato interessante: lo stato di emergenza legislativa. Lo si vedrà di nuovo con gli atti del governo con forza di legge. Lo stato di emergenza legislativa è una situazione che consente al governo di approvare dei provvedimenti con l’appoggio del Bundesrat e del PdR e senza l’approvazione del Bundestag di fronte a situazioni di emergenza. È una misura limite. Non è mai stato utilizzato (ma talmente di emergenza che non si è mai avuto). Tutto ciò sempre per rafforzare la solidità del governo e della democrazia rappresentativa (governo come espressione della maggioranza parlamentare del Bundestag). L’altro aspetto che caratterizza la forma di governo tedesca è il rifiuto della democrazia diretta. La costituzione di Weimar conteneva una disciplina estremamente dettagliata dei referendum. La Germania della Legge fondamentale ha detto no, non perché avessero causato sciagure i referendum (avevano avuto poche applicazioni), ma perché potenzialmente mette in discussione la democrazia rappresentativa. Non era l’uso che ne era stato fatto da Hitler il motivo, ma proprio il mettere in discussione la democrazia rappresentativa. Nella Legge fondamentale si prevedono referendum per la modifica delle circoscrizioni dei Laender, per l’unione o la separazione; si prevede la democrazia diretta all’interno dei singoli Laender; c’è anche una consultazione diretta per la nuova costituzione.

fascista, ma al di là di questa non c’è nessun limite per i partiti politici; purché persegua la politica con metodi democratici, ma non c’è nessun limite ideologico. Che non ci siano limiti è provato da una circostanza: l’unico limite esplicito a una revisione costituzionale è la forma repubblicana, art. 139 cost. (questo perché il 2 giugno si scelse con referendum, non poteva toccarlo nemmeno l’assemblea costituente). Quindi in Italia l’unica cosa che non si può fare è il ritorno alla monarchia; ma non sono vietate le organizzazioni monarchiche in parlamento per alcuni anni c’è stato un partito monarchico.

Spagna

Anche la Spagna ha avuto una dittatura, che a differenza del fascismo e del nazismo non è finita in maniera violenta, ma di "vecchiaia" (morte di Franco). Governo comunque autoritario. Morto Franco è iniziata questa transizione democratica. Questo periodo di transizione democratica ha portato l’assemblea costituente ad approvare un testo costituzionale che teneva conto delle altre costituzioni europee, ma non solo del testo costituzionale, ma anche della vita costituzionale, delle applicazioni che ne erano state fatte nel corso degli anni. La costituzione che entrò in vigore nel 1978 aveva quindi vari modelli di riferimento. Anche per una storia costituzionale molto simile, per vicende simili, la costituzione spagnola del 1978 assomiglia molto a quella italiana, e a sua volta questa aveva preso molto dalla costituzione spagnola precedente del 1931 (ad esempio gli atti con forza di legge vedono un'evoluzione molto simile in Spagna e in Italia). La costituzione spagnola non riprende la forma di governo italiana. Per questo aspetto si ispira molto di più alla costituzione tedesca, alla Legge fondamentale. Questo perché la legge fondamentale tedesca essendo scritta a tavolino, più tecnica, meno passionale e politica, si era rivelata più efficace. Allora la Spagna ha guardato più a quel tipo di forma di governo, che a quella designata dalla nostra costituzione. Anche qui c’è la fiducia al presidente del governo, e non al governo complessivamente considerato. Trattandosi di una monarchia c’è il re che nomina i ministri su proposta del Presidente. Anche qui c’è la fiducia a maggioranza assoluta ma da una sola delle due camere, quella più politica, più rappresentativa, che prende il nome di Congresso. Anche la costituzione spagnola prevede la sfiducia costruttiva, però si tratta solo di una possibilità e non di un obbligo.

Il presidenzialismo.

I tre pilastri del presidenzialismo.

Altri ordinamenti, invece, hanno adottato la forma di governo parlamentare a tendenza presidenziale o semipresidenzialismo. Si tratta di una forma di governo comunque parlamentare, teorizzata da M. DUVERGER che nel 1970 ne ha delineato con precisione tre pilastri:

  1. il capo dello stato è eletto direttamente dal corpo elettorale, il che ne rafforza il ruolo politico e la sua legittimazione, non essendo eletto in secondo grado dal parlamento;
  2. Il capo dello stato ha dei poteri che sono dei poteri propri, quindi anche poteri di tipo politico;
  3. il governo deve avere la fiducia del parlamento; Questa forma di governo era stata inizialmente abbandonata in Europa, quando gli venne preferito l’annullamento dei poteri del capo dello stato e una sottoposizione del governo al parlamento. In particolare, emblematici in tal senso furono il Bill of Rights del 1688 e la costituzione francese 1830 che affermano la forma di governo parlamentare: il re o capo dello stato non hanno più il potere di opporsi al parlamento, ma solo facoltà neutra.

Costituzione di Weimar.

Essa nasce con la costituzione di Weimar del 1919. Questa costituzione prevedeva un presidente eletto direttamente dal popolo per 7 anni, questo nominava e revocava i ministri.

I ministri, così come il governo dovevano avere la fiducia del parlamento. Fiducia che era implicita, nel senso che non veniva verificata inizialmente, ma che comunque era necessaria per l’approvazione delle leggi. Il presidente poteva anche istituire dei referendum, indirli, facendosi portavoce del corpo elettorale, per chiedere l’abrogazione, o la sospensione di una certa legge approvata dal parlamento. Quindi si metteva dalla parte del popolo con il parlamento. Erano previste ordinanze di necessità: infatti, l’art. 48 dava potere al Presidente della Repubblica di adottare delle ordinanze di anche contro la legge. Aveva, infine, la possibilità di sciogliere le camere. Il presidente poteva essere sospeso con un referendum su richiesta di ⅔ del parlamento. Se aveva esito negativo, quindi a favore del presidente, allora in tal caso il parlamento doveva sciogliersi. In questo quadro costituzionale la storia della repubblica di Weimar fu di instabilità e Hitler si servì di questi strumenti per andare al potere. Con la costituzione di Weimar, dunque, si ritorna a un presidente elettivo, non paragonabile a un sovrano, perché comunque è necessario il rapporto di fiducia tra governo e parlamento, ma si ridanno al capo dello stato poteri che gli erano stati tolti con il Bill of Right e con le costituzioni ottocentesche.

Francia

La costituzione francese del 1958 nasce, così come quella di Weimar, sulla base dell’instabilità di una forma di governo, in particolare della Francia della III e IV repubblica (dal 1870 in poi e dal 1946 in poi). Il governo parlamentare a tendenza presidenziale si affermò in Francia per porre un freno all’instabilità precedente grazie al generale De Gaulle che assume la carica di presidente del consiglio, persona che si era distinta durante la resistenza, e che aveva acquisito largo credito tra la popolazione per i suoi meriti durante la guerra. Con il ’58 si introdussero diversi rafforzamenti alla figura del capo dello stato tramite referendum anche se non si prevedeva subito la sua elezione diretta. Dunque, De Gaulle diviene primo presidente della V repubblica francese, nel 1959, anche se non era stato eletto dal corpo elettorale ma eletto dal parlamento. Nonostante fosse osannato dal corpo elettorale egli si rese conto che senza una legittimazione democratica diretta non lui, ma i futuri Presidente della repubblica non avrebbero avuto la legittimazione sufficiente per svolgere il ruolo previsto dalla costituzione. Quindi per rafforzare la figura dei suoi successori introdusse nel 1962 con una prima riforma costituzionale, fatta con un referendum, l’elezione diretta del capo dello stato da parte del corpo elettorale. Il mandato parlamentare della legislatura è di 5 anni mentre il mandato presidenziale di 7 anni. In tal modo si potevano creare due diverse maggioranze, a sostegno della maggioranza parlamentare da una parte e del PdR dall’altra, perché essendoci questo scarto temporale magari il corpo elettorale stufo di una certa maggioranza andava a scegliere un presidente di un’altra forza politica. Quindi si poteva creare la c.d. coabitazione, cioè la presenza di un presidente espressione di un partito diverso da quello della maggioranza parlamentare, anche opposto. Se il PdR non rifletteva la maggioranza parlamentare i suoi poteri si riducevano perché, siccome il governo doveva comunque avere la fiducia del parlamento, non poteva adottare / imporre a un governo opposto delle misure che il parlamento avrebbe poi bocciato e comunque quel parlamento avrebbe poi sfiduciato quel governo. Quindi il PdR in caso di coabitazione non aveva più potere politico effettivo, ma finiva per diventare un capo dello stato neutro, come una qualsiasi forma di governo parlamentare. La coabitazione annullava le caratteristiche proprie di una forma di governo parlamentare a tendenza presidenziale. Per rimediare a ciò, nel 2000, si approva una riforma costituzionale e il mandato presidenziale fu ridotto a 5 anni come quello del parlamento: vengono eletti facilmente insieme e quindi rappresentano la stessa maggioranza (a meno che il presidente muoia o si dimetta…). PdR: potere di nominare e revocare i ministri; il governo non deve avere una fiducia iniziale, è presupposta, però il parlamento può votare una mozione di sfiducia. Fiducia iniziale non presupposta in caso di coabitazione, se il governo non riflette il parlamento si presenterà alle camere. Eventuali mozioni di sfiducia (“di censura”) a maggioranza assoluta da parte dell’assemblea nazionale, non basta quella semplice al parlamento per sfiduciare il governo. I poteri presidenziali

controllo sulle leggi. Nella costituzione originaria del 1920, i giudici della corte erano eletti dal parlamento. La supremazia del parlamento è quindi un elemento forte dentro la costituzione del 1920, che però veniva affermata dopo un periodo lunghissimo di impero di Francesco Giuseppe. Allora, dopo questa lunghissima parentesi di Francesco Giuseppe e dell'impero austro ungarico, la Repubblica austriaca si trova di colpo a gestire una un sistema costituzionale del tutto diverso. Un sistema parlamentare con molti poteri al Parlamento e quindi molti poteri ai partiti politici. Classe politica che però prima non esisteva o comunque aveva un ruolo molto ridotto. Classe politica che si trova di colpo investita di funzioni e di competenze che per anni erano state esercitate sotto la protezione di questo grande imperatore. Allora, la supremazia del Parlamento nei primi anni di vigenza della costituzione austriaca si trasforma in partitocrazia. I parlamentari diventano gestori della politica del loro partito. quindi non un Parlamento rappresentativo della popolazione, dei diversi interessi, delle diverse esigenze sociali del paese. Questo nei primi anni di vigenza della costituzione provocò un senso di disagio da parte del corpo elettorale, un distacco dalla politica, un distacco dalle istituzioni, una scarsa fiducia nelle istituzioni e nella politica. A questo le istituzioni austriache seppero reagire nel 1929 con una riforma per diminuire i poteri del Parlamento, cioè dei partiti. Si introduce la possibilità che in caso di necessità il presidente su deliberazione del governo possa adottare degli atti con forza di legge. Si prevede una Corte costituzionale nominata non solo dal parlamento, ma in parte dal parlamento e in parte da governo. Infine, si prevede che il presidente della repubblica non sia più eletto solo dai partiti ma anche da corpo elettorale. Questi tre aspetti servono a sminuire i poteri del parlamento, come già avvenuto in Francia con la quinta repubblica. Da un certo punto di vista può apparire positivo che nel giro di pochi anni le istituzioni austriache riescano a fare una lucida analisi su sé stessi per porre rimedio alla partitocrazia. Ma queste stesse riforme possono essere invece viste come un segno di affermazione di un governo autoritario. Di li a pochi anni in Germania arriverà il Nazismo di cui entrerà a far parte anche l’Austria. Kelsen che continuava ad essere il fautore del parlamento vede la riforma del ‘29 come un passo verso una forma di governo dittatoriale. La riforma ha comunque degli elementi positivi, primo fra tutti il problema della partitocrazia e della disaffezione del corpo elettorale alla politica. Che questa riforma costituzionale non fosse il primo passo del nazismo, è confermato se non altro dal fatto che caduto Hitler la costituzione austriaca riprende vigore con questa versione. A questa elezione diretta del capo dello stato non seguono comunque suoi poteri significativi; quindi, con questa elezione diretta non abbiamo l’introduzione di un sistema semipresidenziale. In realtà i suoi poteri rimangono gli stessi di una forma parlamentare ordinaria.

Romania

Il modello francese viene preso da moltissimi paesi dell'est europeo dopo lo scioglimento dell'unione sovietica. Un caso interessante è quello della Romania che ha sempre avuto un legame culturale molto stretto con la Francia. Nella costituzione del 1991 si riprende questa forma di governo semipresidenziale, anche se con molte differenze e con alcuni aspetti obiettivamente poco chiari perché In Romania a differenza che in Francia questo sistema semi presidenziale non porta ad un governo stabile e ad un rapporto privilegiato tra il presidente e la maggioranza parlamentare, ma porta invece il più delle volte ad un conflitto tra il Parlamento e il presidente, il che ha dato luogo anche ad alcune riforme costituzionali e ad alcuni referendum. Intanto, il presidente della Romania ha dei poteri non così ampi: può sciogliere le camere ma lo fa con dei limiti procedurali e sostanziali e solo se non riesce a formare un governo. Non nomina il governo. Designa i membri del governo che però devono avere la fiducia del Parlamento in seduta comune: solo una volta che ottengano la fiducia possono essere nominati dal capo dello Stato. Ha comunque la possibilità di indire i referendum. Questo potere di nomina del governo è ancora inferiore a quello del nostro capo dello Stato, che nomina il governo che può poi essere sfiduciato, ma comunque entra subito in funzione. Il presidente ha poi il potere di indire referendum. Questo potere è stato esercitato con conseguenze piuttosto complesse. Si prevede poi un referendum costituzionale obbligatorio per la revisione della costituzione.

Nel 2003 era stata approvata una riforma costituzionale che diminuiva i poteri del presidente, vietando il potere di revocare i ministri e allungando il mandato presidenziale a 5 anni invece che quattro cioè facendo esattamente l'opposto di quello che era stato fatto in Francia, dove inizialmente il presidente aveva un mandato di 7 anni e il Parlamento 5, il che poteva dare luogo a delle situazioni di coabitazione tra due maggioranze diverse. Con la riforma costituzionale del 2000 si stabilisce invece che sia il Parlamento sia il presidente durano 5 anni In Romania, invece, sia il Parlamento sia il presidente duravano quattro anni e invece si fece una riforma in cui si stabilisce che il presidente ne duri 5. È previsto inoltre un referendum per destituire il presidente. Un referendum analogo era previsto dalla costituzione di Weimar. Per la destituzione del presidente è comunque necessaria una procedura complessa, che richiede la votazione maggioranza assoluta del parlamento preceduta da un parere non vincolante della corte costituzionale e dal referendum, però il parere e il referendum non hanno un esito obbligatorio. Quindi chi decide rimane il parlamento. Nel 2012 ci fu la destituzione del presidente e il referendum. Il quorum necessario fu eliminato in fretta e furia prima del referendum, ma questo fu dichiarato incostituzionale dalla corte costituzionale. Pur non raggiungendo il quorum, il numero di voti maggiore era stato espresso in favore della destituzione. Il presidente può indire un referendum consultivo indetto dal presidente della repubblica su problemi di interesse nazionale. Nel 2007 vi è referendum sulla legge elettorale per superare il sistema proporzionale, ma non viene raggiunto il quorum nonostante una maggioranza di voti a favore. Poco tempo dopo viene però riformata la legge elettorale introducendo molti correttivi al sistema proporzionale. All’opposto nel 2009 ci fu referendum indetto dal presidente per il superamento bicameralismo e la riduzione dei parlamentari, il parlamento non tenne conto del gran numero di voti a favore. Il sistema rumeno dunque non garantisce stabilità, ma finisce per essere motivo di tensione.

I sistemi di elezione del capo dello stato

  1. Il presidente viene eletto direttamente dal corpo elettorale. Questo avviene in molti paesi dell'est europeo. Avviene anche in Finlandia e in Austria oltre la Francia e anche in Portogallo;
  2. Dal lato opposto troviamo le monarchie. È evidente che dove c'è un'elezione diretta nel capo dello Stato questa elezione diretta porta una legittimazione politica forte e a un ruolo più incisivo del capo dello Stato all'interno della forma di governo. Mentre al contrario, dove il sistema è una monarchia il sovrano ha dei poteri molto ridotti;
  3. Elezioni da parte dell’organo rappresentativo: dovrebbe essere la regola del sistema parlamentare cioè un capo dello Stato neutro che svolge delle funzioni per garantire l'unità e la costituzionalità del sistema senza assumere poteri politici. Questo capo di Stato viene eletto in secondo grado, quindi dal Parlamento, ossia dalle due camere o da una camera soltanto. Qualche volta come in Italia e Germania con l’aggiunta di altri soggetti (in Italia i rappresentanti delle regioni; in Germania invece nel Bundestag sono presenti anche i rappresentati per ogni Land in numero eguale ai componenti del parlamento). Le regioni sono una percentuale molto più bassa rispetto a tutta alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, infatti, dopo la riforma costituzionale del 2020 che ha ridotto il numero dei parlamentari, ci si può aspettare l'eventualità di diminuire ulteriormente i rappresentanti delle regioni, anche se essi sono già adesso in una percentuale ancora bassa rispetto al numero dei parlamentari e quindi non ha senso diminuire ulteriormente i rappresentanti della regione. Adesso ci sono tre rappresentanti per ogni regione che devono garantire i diritti della minoranza. Se diventassero due come vorrebbe questa riforma costituzionale, avremmo un rappresentante di maggioranza e uno di minoranza, il che non funzionerebbe; A seconda della diversa elezione del capo dello Stato si ha un diverso ruolo politico di quest’ultimo, che è minimo nelle monarchie e massimo nei casi dove il presidente è eletto direttamente dal corpo elettorale ed è in qualche modo intermedio dei sistemi in cui il presidente della Repubblica svolge questa funzione neutra, ma importante, di garanzia dell'unità e della costituzionalità di sistema.