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DIRITTO PUBBLICO COMPARATO
FORME DI GOVERNO
Classificazione delle esperienze costituzionali Accanto alla monarchia costituzionale (ormai storia) si registrano la forma di governo:
• Presidenziale;
• Parlamentare;
• Dittatoriale;
• Semipresidenziale.
Vi è chi ha riproposto il criterio tra forme moniste e dualiste.
• Monista presidenziale e dittatoriale;
• Dualista semipresidenziale;
quella parlamentare può essere, a seconda dei casi, monista o dualista. Diversamente vi è chi ricorre al criterio in questione per distinguere ordinamenti costituzionali in relazione alla modalità di formazione degli organi costituzionali:
• Monisti le forme di governo in cui solo l’organo parlamentare è legittimato attraverso
l’elezione a suffragio universale diretto;
• Dualiste sistemi che prevedono l’elezione diretta del parlamento e del capo dello stato.
Questo tipo di catalogazione porta a mettere nella stessa categoria esperienze tra loro divergenti. Per ovviare al problema si affianca alla classificazione tradizionale un’ulteriore catalogazione, basata su criteri differenti:
1. Le caratteristiche del sistema politico, inteso come il complesso di soggetti portatori di
interessi politici e sociali in grado di influenzare il funzionamento dell’organizzazione costituzionale. Rientra in tale ambito la composizione dei partiti politici. Il numero dei partiti e la tendenza più o meno forte degli stessi a riunirsi in coalizioni stabili risulta essere un fattore importante nelle dinamiche reali dell’assetto istituzionale di un determinato paese.
2. Sistema elettorale adottato. In generale mentre il sistema maggioritario mira a
garantire la stabilità anche a scapito della rappresentatività dell’organo eletto, attribuendo tendenzialmente una maggioranza di seggi ad un determinato partito politico, il sistema proporzionale tende a riprodurre fedelmente, all’interno dell’organo, l’assetto politico del corpo elettorale, anche a rischio di una elevata polarizzazione ed una conseguente instabilità politica. Parte della dottrina è giunta a dividere tra sistemi bipartitici, corrispondenti ad un assetto monista parlamentare, bipolari e multipolari. I sistemi dei paesi dell’UE potrebbero essere divisi in:
• Parlamentari monisti e bipartitici: RU, Ma;
• Parlamentari monisti e bipolari: Ge, Sve, Sp, Gr, It, Un;
• Parlamentari monisti e multipolari: Ol, Be, Dn, Let; Est, RC, Lus;
• Semipresidenziali (parlamentari dualisti e bipolari): Fr, Au, Pg, Ir;
• Semipresidenziali (parlamentari dualisti e multipolari): Fin, Po, Ro, Lit, Slovacchia,
Slovenia; Bu. Può risultare singolare la collocazione all’interno della stessa categoria di esperienze costituzionali tra loro diverse. Da un’analisi di diversi tentativi di classificazione emerge l’inidoneità degli stessi a ricomprendere tutte le categorie costituzionali prese in esame. Al riguardo si può menzionare il dibattito dottrinario da cui e sorta la forma di governo neo- parlamentare (es. RU). In questa forma di governo il Primo Ministro deriva la propria legittimazione dal suffragio universale da parte del corpo elettorale. La necessità di un rapporto di fiducia tra legislativo ed esecutivo comporta che se si approva una mozione di sfiducia si abbia contemporaneamente la caduta del governo e lo scioglimento del parlamento.
• Cipro la costituzione prevede una forma di governo non riconducibile alle categorie
già delineate. Anche a causa della profonda spaccatura etnico – religiosa che divide il paese in due comunità distinte. Il capo dell stato è bicefalo: accanto al presidente (greco) vi è un vicepresidente (turco), entrambi, oltre ai poteri da svolgere congiuntamente, può svolgere delle funzioni in via autonoma. Sono eletti a suffragio universale a doppio turno. Il capo dello stato non è titolare unico del potere esecutivo, esiste un consiglio dei ministri (70%greci e 30% turchi), nominato e revocato dal presidente e dal vice, chiamato ad esercitare il potere esecutivo nelle materie non devolute al capo dello stato. Ciò non consente di catalogarlo come semipresidenziale in
quanto tra esecutivo e legislativo non è previsto alcun vincolo ne il capo dello stato o il governo possono sciogliere il parlamento. Per questo il sistema cipriota non può essere inserito in nessuna categoria tradizionale. Se è vero che il reale funzionamento di un determinato ordinamento costituzionale viene influenzato dalla composizione e dal comportamento tenuto dai soggetti del gioco politico, bisogna rilevare che l’attenzione per tali elementi rischia di svalutare il dato normativo.
- (^) Regno unito la prassi che, grazie al particolare sistema politico ed elettorale, si è consolidata ha portato ad evidenziare lo stretto rapporto tra esecutivo, legislativo e partito di maggioranza, relegando il monarca a semplice organo di ratifica di decisioni prese in altra sede. Il monarca riacquista una certa discrezionalità politica nel caso in cui nessuno dei partito sia riuscito ad ottenere la maggioranza dei seggi alla camera dei comuni, cioè se il partito di maggioranza non è riuscito ad esprimere un leader. Poste tali condizioni sembra più opportuno procedere ad un’analisi delle forme di governo insistendo sulla presenza e sul funzionamento dei singoli istituti presenti in un determinato ordinamento e precisando ogni intento classificatore.
Composizione e funzionamento degli organi costituzionali All’interno dell’analisi dell’assetto istituzionale dell’UE un primo elemento di interesse riguarda la composizione dei tre organi costituzionali.
1. Il parlamento in una democrazia rappresentativa gli organi parlamentari rappresentano
il momento principale di identificazione tra lo stato apparato e il corpo sociale. Affermatosi nel RU come strumento di lotta contro l’assolutismo della corona e consolidatosi in Francia dopo la rivoluzione, il parlamento, nei paesi dell’UE, si struttura secondo due schemi:
1.a. Organo assembleare monocamerale: da un punto di vista teorico, per un verso,
l’opzione assembleare unica può rappresentare la conseguenza diretta della concezione unitaria e indivisibile della sovranità nazionale affermatasi con la rivoluzione francese. Da un punto di vista pratico, il parlamento monocamerale risponde all’esigenza di una maggiore efficacia e celerità dell’attività dell’organo tradizionalmente detentore del potere legislativo. (Au, Dn, Fin, Gr, Lus, Sve e Po).
1.b. Organo assembleare bicamerale: affermatosi nel RU alla fine dell’epoca
medievale per conciliare la rappresentanza degli interessi della parte aristocratica con la rappresentanza borghese. Il venir meno della divisione del corpo sociale tra borghesia e aristocrazia ha conseguentemente spinto verso l’adozione di un sistema monocamerale. Alcuni ordinamenti hanno conservato il modello bicamerale.
- In tale contesto si pongono gli Stati federali, nei quali la seconda camera risponde all’esigenza di rappresentare gli interessi degli Stati membri:
■ Austria il Bundesrat è composto dai rappresentanti dei singoli Lander,
eletti dalle assemblee legislative degli stati secondo il principio proporzionale.
■ Germania molto simile al modella austriaco, ma l’individuazione dei
membri della camera alta spetta ai governi dei singoli Lander, i quali nominano e revocano al proprio interno i rappresentanti da inviare al bundesrat.
■ Belgio la struttura del senato risponde ad un sistema di elezione
composito:
- una parte è eletta da parte dei collegi elettorali francese e fiammingo;
- una parte è eletta dai consigli delle comunità francofona, fiamminga e germanofona;
- una parte è nominata dai senatori eletti di estrazione francofona e fiamminga. I parlamentari vengono poi suddivisi a seconda del gruppo linguistico di appartenenza. Da un’analisi dei testi costituzionali europei emerge che il modello bicamerale può trovare applicazione, dalla natura più o meno federale, per rispondere alle esigenze diverse dal sistema.
- Da un lato, ordinamenti in cui la camera alta svolge il compito rappresentanza delle collettività territoriali:
conseguire l’adattamento del proprio sistema ai nuovi valori senza una formale soluzione di continuità del passato. In questo senso si possono interpretare, da un lato, lo svuotamento delle funzioni materiali originariamente esercitate dal monarca e, dall’altro, i poteri riconosciuti ai parlamenti in caso di vacanza del trono:
- Danimarca e Spagna in caso di estinzione della famiglia reale e in mancanza di eredi, il parlamento elegge un nuovo monarca e stabilisce il futuro ordine di successione.
- Belgio in caso di vacanza del trono si ha lo scioglimento del parlamento e successivamente la riunione in seduta comune per la nomina di un nuovo monarca.
- Olanda analoga al Belgio ma la votazione deve avvenire a maggioranza dei 2\3.
- Lussemburgo in caso di vacanza si ha un periodo reggenza interinale e l’elezione di un nuovo parlamento, con il doppio dei parlamentari, preordinato ad adottare provvedimenti per la soluzione del problema.
- Svezia il parlamento provvede a nominare un reggente ad interim fino all’individuazione del nuovo monarca.
L’impianto democratico è più evidente nel modello repubblicano. Da un lato, la natura elettiva del capo dello stato e, dall’altro, la durata limitata del mandato presidenziale rendono più chiara la subordinazione dell’organo di vertice al principio fondamentale della sovranità popolare. Dalle carte costituzionali emergono due diverse modalità di elezione. Nei sistemi:
- Semipresidenziali il Presidente è eletto direttamente dal corpo elettorale. Il suffragio universale diretto solitamente è legato all’attribuzione al Presidente di precise funzioni proprie del potere esecutivo.
- Parlamentari l’elezione è demandata all’organo parlamentare. A questo tipo di elezione si accompagna la configurazione del capo dello stato come potere neutro di controllo. Le due modalità di elezione possono differenziarsi ancora. Da un lato, la soluzione per l’elezione popolare può articolarsi in una votazione a turno unico o a turno doppio:
- Slovenia elezione popolare a turno unico.
- Irlanda elezione popolare a turno unico. Il Presidente viene eletto secondo il sistema di rappresentazione proporzionale, con lo strumento del voto trasferibile, in base al quale i voti dei candidati minori vengono trasferiti, secondo le indicazioni degli elettori, ai due principali candidati. Sono articolati secondo il sistema maggioritario a doppio turno tutti gli altri paesi che prevedono l’elezione diretta: Fr, Au, Po, Bu, Slovacchia, Ro, Fin, e Pg. Il Presidente può essere eletto al primo turno solo ne caso in cui abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti.
- Lituania l’elezione avviene al primo turno solo se partecipa al voto la maggioranza degli aventi diritto. Anche nel caso in cui tale quorum non sia raggiunto, non si procede al ballottaggio se il candidato che abbia ottenuto più voti abbia conseguito un numero di voti pari ad almeno 1\3 di tutti gli aventi diritto.
I sistemi che prevedono l’elezione parlamentare del Presidente possono differenziarsi in ordine alla specifica composizione dell’assemblea. La funzione elettiva dell’assemblea parlamentare nella sua composizione originaria è prevista in Let, Un, Est, Ma, Gr e RC. Vi sono altri paesi che dispongono l’integrazione di elementi aggiuntivi, rappresentanti di particolari sfere di interesse.
- Italia il PdR viene eletto dal parlamento in seduta comune con la partecipazione alle votazioni di 3 delegati eletti da ogni consiglio regionale in modo che siano rappresentate tutte le minoranze.
- Germania il presidente federale viene eletto dall’assemblea federale, composta da tutti i membri del Bundestag e da un pari numero di soggetti eletti in modo proporzionale dalle assemblee elettive dei singoli Lander. La ratio di queste previsioni è di attribuire al presidente una funzione di rappresentanza di tutte le minoranze.
Alla stessa motivazione rispondono le norme che impongono una certa maggioranza, quali It, Gr, Est, e Un nelle quali è richiesta la maggioranza dei 2\3.
- Repubblica Ceca il candidato deve essere eletto dalla maggioranza assoluta dei deputati e dei senatori.
Generalmente le carte costituzionali prevedono meccanismi volti ad evitare lo stallo del sistema:
- Italia dopo la 3° votazione l’elezione avviene a maggioranza assoluta dei membri dello speciale collegio elettorale.
- Germania alla 3° votazione è sufficiente la maggioranza relativa.
- Ungheria alla 3° votazione partecipano i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti ed è sufficiente la maggioranza dei voti.
- Estonia la 3° votazione è uguale all’Ungheria, qualora nella 3° votazione non sia possibile raggiungere la maggioranza prescritta, l’elezione viene demandata ad un corpo elettorale ad hoc, formato dai membri del parlamento e dai rappresentanti delle assemblee locali, il quale procede a votazione a maggioranza assoluta dei voti o, in caso di esito negativo del primo scrutinio, ad un ballottaggio tra i due candidati più votati.
- Cipro il Presidente è eletto dal popolo ed è affiancato dal vicepresidente, anch’egli eletto dal popolo. La costituzione prevede che il Presidente sia greco ed eletto dalla medesima comunità, stessa cosa per il vice che però deve essere turco. La costituzione riconosce al vice la possibilità di partecipare a tutte le cerimonie e di dare impulsi al Presidente. La costituzione disciplina anche delle competenze congiunte (es. la formazione dell’esecutivo) e disgiunte.
3. L’organo esecutivo in alcuni sistemi il Presidente ne è pieno titolare.
- Regno Unito il governo è un organo composto da una pluralità di membri, i Ministri, dotati di più o meno limitati poteri autonomi, e da un organo collegiale composto dai Ministri. Il presidente del consiglio si è lentamente sostituito al monarca. Il sistema politico di ogni paese influenza sensibilmente l’effettiva articolazione del governo. In una prima serie di sistemi si assiste alla posizione predominante dell’organo parlamentare.
- Svezia al presidente del parlamento è attribuito il compito di svolgere delle consultazioni con i diversi gruppi parlamentari e quindi di sottoporre al voto dell’assemblea il candidato.
- Germania il cancelliere è eletto, senza dibattito ed a maggioranza assoluta, dal Bundestag su proposta del Presidente federale. La discrezionalità è stata esclusa dal fatto che, se la sua proposta viene rifiutata, l’assemblea parlamentare può eleggere un suo nuovo candidato entro 14 giorni, se anche questa proposta da esito negativo si procede ad una nuova elezione nella quale è richiesta la maggioranza relativa.
- Spagna il monarca compie delle consultazioni, all’esito ti tali confronti spetta al Capo dello Stato di indicare all’assemblea parlamentare un candidato che presenta il programma ed il governo che vuole formare. La camera deve dare fiducia con maggioranza assoluta. Se la votazione ha esito positivo il monarca nomina il Primo Ministro, se la votazione ha esito negativo si procede ad una seconda votazione con maggioranza semplice.
- Bulgaria il presidente procede a consultazioni con i gruppi politici e individua, come candidato a Primo Ministro, il soggetto indicato dal partito di maggioranza relativa in Parlamento. In caso, il candidato a Primo Ministro, non riesca a formare un governo in 7 giorni, si sceglierà un nuovo candidato scelto secondo il numero di seggi in Parlamento. Se il nuovo candidato fallisce, se ne sceglie un altro su indicazione dei partiti minori. Se riesce a formare il governo l’assemblea parlamentare lo elegge a Primo Ministro e su sua mozione i membri del Consiglio dei ministri.
- (^) Finlandia il Presidente compie una serie di consultazioni con i gruppi parlamentari, i quali negoziano tra loro un programma politico e la composizione del governo. Dopo le consultazioni il Presidente informa il Parlamento del nominativo scelto e l’assemblea lo elegge a maggioranza semplice.
Un ruolo più ridotto del Capo dello Stato emerge anche in altri ordinamenti di natura semipresidenziale, quali Au, Pg, Po, Slovacchia, Lit e Ro. Solo la Francia sembra connotarsi per un ruolo sostanziale del PdR nella formazione del governo.
- Francia attribuisce al PdR il potere di nomina del Primo Ministro e, su sua indicazione, gli altri membri del governo, senza doversi attenere alle indicazioni del parlamento. Il PdR ha il potere di scelta del Primo Ministro. L’obbligo del rapporto di fiducia tra esecutivo ed Assemblea nazionale implica che il PdR possa essere più autonomo nelle
La maggior parte le prevedono sostanzialmente e formalmente all’organo esecutivo nella sua formazione collegiale, quali Au, Slovenia, Pg, Ro, RC, Slovacchia, Sp, Ge, Fin, Bu, Sve, Un, Est, Gr, Po, Let, Lit, It, Fr. In altre la titolarità legislativa è riconosciuta ai singoli membri dell’esecutivo, quali Ci. In altri ordinamenti al riconoscimento dell’iniziativa governativa si accompagna alla previsione di un ruolo di ratifica da parte del CdS.
- (^) Italia il Presidente autorizza la presentazione alle camere dei disegni di legge di iniziativa del governo. Simile soluzione si trova in Be, Dan e Lus. Il ridimensionamento della primizia parlamentare emerge nella fase di discussione e approvazione, nella quale l’esecutivo riesce ad influenzare i tempi e i modi di esame dei provvedimenti normativi. Alcune costituzioni attribuiscono all’esecutivo poteri più o meno ampi.
- Repubblica Ceca il governo ha la possibilità di esprimere la propria opinione su tutti i disegni di legge presenti in Parlamento.
- Italia l’esecutivo ha la facoltà di riportare in assemblea l’esame e l’approvazione di un provvedimento legislativo differito alla comunità parlamentare in sede redigente o deliberante.
- Germania il governo può chiedere la convocazione di una commissione paritetica di esponenti del Bundestag e del Bundesrat che valuti i progetti di legge sottoposti all’approvazione di entrambe le camere. In altri ordinamenti è prevista la possibilità per il governo di dichiarare l’urgenza di taluni progetti di legge, portando all’applicazione di procedure di approvazione più rapide, quali Pg, Ir, Be, Po, Ro, Fr, Sp.
- Francia l’esecutivo si può opporre all’esame di emendamenti che non siano stati sottoposti all’esame della commissione parlamentare competente, e può chiedere che la commissione si pronunci sul testo con le sole modifiche proposte o accettate dall’esecutivo. Da ultimo il ruolo del Parlamento è soggetto ad ulteriori restrizioni anche nella fase di perfezionamento dell’atto normativo. Le costituzioni europee hanno attribuito al CdS il compito di promulgare il provvedimento approvato dall’assemblea legislativa. Alcuni ordinamenti hanno riconosciuto al CdS il potere di rinvio delle norme.
- Riconoscimento al Presidente del potere di rifiutare la promulgazione nel caso in cui non ritenga politicamente opportuno il provvedimento adottato dalle assemblee, quali Pg, Fr, Ci e Ro.
- Il rinvio deve essere accompagnato da motivazioni in RC, Gr, Bu, Un, Lit, Let, Est, It e Po. Le costituzioni fanno si che questo potere non possa in alcun modo bloccare in modo definitivo l’azione dell’assemblea rappresentativa, quest’ultima ha la possibilità di superare il veto o il rinvio riapprovando il testo normativo.
- Riapprovazione del provvedimento in Est, Un, Ro, Fin, Fr e It.
- Riapprovazione a maggioranza assoluta in RC, Pg, Lit, Gr, Slovacchia e Bu.
Rapporto fiduciario tra Parlamento e governo Eccezion fatta per Cipro tutti gli altri ordinamenti EU richiedono la fiducia tra Parlamento e governo. Fase iniziale del rapporto tra esecutivo e legislativo si possono osservare due schemi:
1. Le costituzioni che non prevedono l’obbligo in capo al governo di avere la fiducia del
Parlamento. Le motivazioni risiedono in due possibili caratteristiche degli ordinamenti.
a. Nella perpetuazione dell’originario modello monarchico costituzionale, nel quale
il governo dipende solo dal re, ora alla fiducia si è sostituita la prassi che vede il Re, all’inizio di ogni legislatura, presentare al Parlamento il discorso della corona, quali Dan, Lus, Be, Ol, RU.
- Malta rappresenta un’eccezione. La tradizione politica di matrice anglosassone a cui si ispira a cui si ispira la costituzione ha portato a non prevedere l’obbligo di un’investitura iniziale dell’esecutivo da parte del Parlamento.
b. Scelta fondamentale sulla forma di governo, ovvero parlamenti dualisti, qui
l’elezione diretta del CdS e l’attribuzione di un ruolo attivo nello svolgimento della funzione esecutiva comportano che il governo goda di una propria legittimazione politica anche senza l’iniziale investitura da parte del parlamento.
- Francia la costituzione prevede che solo il Primo Ministro possa impegnare davanti all’Assemblea nazionale la responsabilità del governo sul suo programma ma non dispone che lo steso chieda la fiducia.
- Austria la costituzione prevede l’obbligo per il nuovo governo di presentarsi al Consiglio nazionale entro 7 giorni.
2. L’investitura iniziale da parte del Parlamento è la soluzione più diffusa. Gli ordinamenti
hanno adottato diverse soluzioni.
a. Sistemi che hanno optato per il voto di fiducia al governo, inteso nella sua
dimensione collegiale.
- Romania fiducia al governo e al suo programma prima della nomina ufficiale.
- Italia una volta nominato, entro 10 giorni, il governo deve presentarsi ad entrambe le camere per ottenere la fiducia. Ad un modello differente si ispirano gli ordinamenti che prevedono la regola dell’investitura iniziale.
- Germania e Spagna la camera bassa è chiamata a dare l’investitura iniziale al Primo Ministro, il quale viene nominato insieme agli altri ministri.
- Svezia il Parlamento vota la candidatura proposta dal presidente dell’assemblea. Se la proposta non è respinta dalla maggioranza assoluta del Parlamento è accettata.
b. I sistemi si differenziano in ordine al tipo di maggioranza richiesta per
l’approvazione della fiducia.
b.I. Maggioranza specifica: Slovenia, UN, Ro, Sp, Ge.
b.II. Maggioranza semplice: It, Lit, Let, Gr, Po, Est, RC.
Alcuni ordinamenti prevedono una pluralità di ipotesi per evitare lo stallo del sistema.
- Germania elezione Primo Ministro con maggioranza assoluta, ma prevista anche quella relativa.
- Spagna maggioranza assoluta come norma ordinaria, nelle votazioni successiva ammessa anche la maggioranza semplice.
La fiducia può essere messa in discussione con due differenti strumenti,rispettivamente a disposizione dell’organo legislativo o dell’esecutivo. L’organo legislativo può esercitare il proprio potere di sanzione sull’operato del governo attraverso la mozione di sfiducia o di censura. Solitamente il ricorso a tale strumento è limitato da alcune condizioni finalizzate a garantire un certo grado di stabilità dell’esecutivo.
a. Prima limitazione: previsione di un numero minimo di firmatari della mozione.
- Portogallo la proposizione della fiducia può avvenire solo se tale richiesta è sottoposta ad almeno 1\4 dei parlamentari o almeno un gruppo parlamentare.
- Romania la richiesta deve essere fatta da almeno 1\4 della totalità dei deputati e senatori.
- Italia, Svezia, Francia, Spagna è richiesta la sottoscrizione da parte di almeno 1\10 dei parlamentari.
b. Seconda limitazione: previsione di un termine tra la proposizione della mozione e la sua
votazione. Consente, in via di principio, ai sostenitori dell’esecutivo di partecipare alla votazione. Le costituzioni di Pg, Fr, Be, Po, Au, Bu, Ge, Sp, It e Slovenia prevedono degli archi temporali variabili da 1 a 8 giorni.
c. Terza limitazione: previsione, in caso di esito negativo della mozione, dell’impossibilità
di ripresentare per un determinato periodi una richiesta di analogo tenore. Pg, Sp, Ro 1 ogni legislatura; Es e Po 1 ogni 3 mesi; Gr e Bu 1 ogni 6 mesi.
d. Quarta limitazione: la richiesta di una maggioranza specifica per l’approvazione della
mozione di cesura. It, Au e Fin maggioranza semplice. Pg, Fr, Be, Gr, Ge, Sp e Po maggioranza assoluta.
L’istituto più idoneo a salvaguardare la stabilità del governo sembra essere quello della sfiducia costruttiva. Prevista in Paesi come Ge, Sp, Slovenia, Un, Be e Po, simile figura prevede la possibilità di far venire meno la fiducia all’esecutivo e costringerlo a rassegnane le proprie dimissioni, affiancando alla sfiducia del Governo in carica un voto di investitura di un nuovo capo dell’esecutivo.
- Ungheria il Presidente scioglie l’assemblea legislativa nel caso in cui questa voti la sfiducia al governo per 4 volte nel corso i un anno, ovvero quando il Parlamento non elegga il candidato alla carica di Primo Ministro indicato dal Presidente entro 40 giorni. Alla tutela del corretto funzionamento del sistema si ispira altresì:
- Svezia la costituzione dispone lo scioglimento automatico nel caso in cui l’assemblea parlamentare rigetti per 4 volte la candidatura a Primo Ministro proposta dal Presidente.
- Repubblica Ceca la camera dei deputati può essere sciolta se non vota la fiducia al governo costituito dal Primo Ministro nominato dal Presidente su proposta della medesima camera o se non decide su un provvedimento su cui il governo ha posto la questione di fiducia. Diversamente sembrano rispondere all’esigenza di stabilità dell’esecutivo le previsioni contenute nei sistemi semipresidenziali. Solitamente il potere di scioglimento e attribuito al CdS. In tali ordinamenti si tenta generalmente di tutelare la posizione dell’organo esecutivo sia attraverso lo strumento della minaccia di scioglimento, come strumento per superare eventuali sbandamenti della maggioranza parlamentare, sia attraverso l’uso dello scioglimento per poter sfruttare il momento elettorale più vantaggioso per la compagnia di governo. In una posizione intermedia tra i due modelli si pongono le costituzioni di sistemi con forma di governo parlamentare monista o multipolare, quali It, Be, Ol, Lus e Gr. In tali ordinamenti, da un lato, l’attribuzione al CdS della competenza in tema di scioglimento e, dall’altro, il ruolo esercitabile da parte dell’esecutivo attraverso l’istituto della controfirma fanno si che tale strumento venga utilizzato come mezzo di garanzia del corretto funzionamento del sistema.