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diritto romano del quarto anno, Appunti di Diritto Romano

appunti di diritto romano del quarto anno per studenti di giurisprudenza

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 12/07/2019

Titti_95
Titti_95 🇮🇹

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DIRITTO ROMANO
La giustizia penale in Roma antica
Cap.1: la repressione criminale arcaica
Nei primi due secoli e mezzo (753-509 a.c) Roma su governata da re. Siamo quasi del
tutto privi di documenti scritti coevi e le notizie che possediamo provengono in
massima parte da Livio e da Dionigi di Alicarnasso.
L’ambito dell’intervento punitivo pubblico era inizialmente assai limitato: la
prosecuzione del crimine era per lo più lasciata allo stesso offeso o ai componenti del
gruppo familiare a cui egli apparteneva; l’esercizio della vendetta privata fondata
sulla tacita approvazione dell’ambiente sociale trovava ampia diffusione (lo
testimonia un noto passo delle origini di Catone). L’età romana è caratterizzata
da una pressoché assenza del processo: l’autorità cittadina no persegue essa stessa in
crimine, ma si limita tutt’al più a controllare l’esercizio della vendetta. Un diretto
intervento punitivo dell’autorità cittadina è attestato in questa epoca remota solo in
ordine a taluni fatti delittuosi che agli occhi dei contemporanei apparivano lesivi non
del singolo individuo ma dell’intera comunità: atti od omissioni considerati lesivi per
gli dei e casi di alto tradimento. Il re, in quanto supremo sacerdote dei culti cittadini)
era onerato in quanto tale del compito di assicurare alla città la benevolenza e
l’amicizia degli dei (pax deorum) e doveva perciò intervenire mediante l’applicazione
di idonee sanzioni.
Importanti notizie in ordine ai delitti che costituivano oggetto della repressione regia
ci sono offerte dalle cosiddette leges regiae delle quali molti studiosi mettono in
discussione l’attendibilità e la loro riferibilità all’epoca monarchica, ma a nostro
parere le critiche non intaccano in nucleo centrale della tradizione. Il giurista Sesto
Pomponio afferma che tanto Romolo quanto i suoi successori fecero votare
dall’assemblea curiata varie leggi e che esse si potevano leggere ancora ai suoi tempi
(prima metà del II sec. d.c) in un libro in cui le aveva raccolte Sesto Papirio, libro che
fu chiamato Diritto civile Papiriano, il quale si fece carico di riunire in volume leggi
che erano state emanate senza alcun ordine.
È da rilevare però che ben difficilmente le leggi in parola possono essere state
emanate con la partecipazione dell’assemblea popolare: il giurista anticipa un
modello di legge formatosi non prima degli inizi dell’età repubblicana. Le leggi regie
non erano leggi comiziali ma ordinanze dettate autoritativamente dallo stesso sovrano
in forza dei suoi poteri d’imperio; il fatto che poi esse si presentano in forma di
precetti sacri non vale a porne in dubbio il loro valore normativo, in quanto deve
tenersi conto che l’antico sovrano era anche e soprattutto un sacerdote e che nella
concezione arcaica l’aspetto giuridico e quello religioso si presenta strettamente e
costantemente connesso.
La sanzione dei crimini nell’età monarchica colpiva non tanto il reato quanto la
trasgressione religiosa che rischiava di attirare sulla comunità intera la collera degli
dei; compito del re era appunto quello di purificare la città da una contaminazione
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DIRITTO ROMANO

La giustizia penale in Roma antica

Cap.1: la repressione criminale arcaica

Nei primi due secoli e mezzo (753-509 a.c) Roma su governata da re. Siamo quasi del tutto privi di documenti scritti coevi e le notizie che possediamo provengono in massima parte da Livio e da Dionigi di Alicarnasso. L’ambito dell’intervento punitivo pubblico era inizialmente assai limitato: la prosecuzione del crimine era per lo più lasciata allo stesso offeso o ai componenti del gruppo familiare a cui egli apparteneva; l’esercizio della vendetta privata fondata sulla tacita approvazione dell’ambiente sociale trovava ampia diffusione (lo testimonia un noto passo delle origini di Catone). L’età romana è caratterizzata da una pressoché assenza del processo: l’autorità cittadina no persegue essa stessa in crimine, ma si limita tutt’al più a controllare l’esercizio della vendetta. Un diretto intervento punitivo dell’autorità cittadina è attestato in questa epoca remota solo in ordine a taluni fatti delittuosi che agli occhi dei contemporanei apparivano lesivi non del singolo individuo ma dell’intera comunità: atti od omissioni considerati lesivi per gli dei e casi di alto tradimento. Il re, in quanto supremo sacerdote dei culti cittadini) era onerato in quanto tale del compito di assicurare alla città la benevolenza e l’amicizia degli dei (pax deorum) e doveva perciò intervenire mediante l’applicazione di idonee sanzioni. Importanti notizie in ordine ai delitti che costituivano oggetto della repressione regia ci sono offerte dalle cosiddette leges regiae delle quali molti studiosi mettono in discussione l’attendibilità e la loro riferibilità all’epoca monarchica, ma a nostro parere le critiche non intaccano in nucleo centrale della tradizione. Il giurista Sesto Pomponio afferma che tanto Romolo quanto i suoi successori fecero votare dall’assemblea curiata varie leggi e che esse si potevano leggere ancora ai suoi tempi (prima metà del II sec. d.c) in un libro in cui le aveva raccolte Sesto Papirio, libro che fu chiamato Diritto civile Papiriano, il quale si fece carico di riunire in volume leggi che erano state emanate senza alcun ordine. È da rilevare però che ben difficilmente le leggi in parola possono essere state emanate con la partecipazione dell’assemblea popolare: il giurista anticipa un modello di legge formatosi non prima degli inizi dell’età repubblicana. Le leggi regie non erano leggi comiziali ma ordinanze dettate autoritativamente dallo stesso sovrano in forza dei suoi poteri d’imperio; il fatto che poi esse si presentano in forma di precetti sacri non vale a porne in dubbio il loro valore normativo, in quanto deve tenersi conto che l’antico sovrano era anche e soprattutto un sacerdote e che nella concezione arcaica l’aspetto giuridico e quello religioso si presenta strettamente e costantemente connesso. La sanzione dei crimini nell’età monarchica colpiva non tanto il reato quanto la trasgressione religiosa che rischiava di attirare sulla comunità intera la collera degli dei; compito del re era appunto quello di purificare la città da una contaminazione

suscettibile di mettere in forse la pax deorum, la buona armonia tra la collettività cittadina e i suoi dei. Il quadro generale delle leggi mostra come le sanzioni inflitte variavano a seconda della maggiore o minore gravità dell’offesa: a volte per placare il dio era sufficiente una semplice offerta espiatoria ( piaculum), consistente nel sacrificio di un animale o nella destinazione di un’entità patrimoniale alla celebrazione di cerimonie cultuali ( es: matrimonio contratto da una vedova prima dello spiare del termine di 10 mesi di lutto); altre volte non si ammetteva la possibilità di espiazione e lo stesso colpevole doveva essere consacrato alla divinità oltraggiata e talora anche i suoi beni per sanare lo stato di impurità collettivo e restaurare la pace con gli dei (es: violazione degli obblighi di reciproca fedeltà che dovevano intercorrere tra patrono e cliente, chi avesse rimosso o spostato con l’aratro le pietre di confine tra i fondi era consacrato al dio Termine insieme ai buoi, il figlio che percuote il padre e questo gridi). Fuori dal campo dei delitti che potevano suscitare l’ira degli dei e dei quali il re considerava suo compito curare la repressione, l’iniziativa della persecuzione era lasciata al gruppo offeso. Una legge di Numa pose una netta differenza tra omicidio volontario e involontario: se taluno uccide intenzionalmente un uomo libero, sia parimenti ucciso. Se invece uccide un uomo senza volerlo, offra ai familiari di lui alla presenza del popolo un ariete affinchè sia sacrificato. Questa legge se da una parte autorizza la vendetta di sangue nei confronti dell’omicida volontario, dall’altro la imponeva per impedire che i familiari della vittima si appagassero di una compensazione pecuniaria. Per stabilire se si trattasse di omicidio volontario o involontario venivano incaricati due ausiliari del re, i quaestores parricidii (inquisitori degli omicidi), i quali avevano anche il compito di sovraintendere all’esecuzione della vendetta. Questo originario limitato intervento doveva col tempo dare origine ad un vero e proprio processo popolare promosso dai questori dinnanzi all’assemblea curiata a schiudere la strada a quello che sarà il tipico procedimento criminale dell’età repubblicana. Ma in che cosa consiste sattamente la consecratio? E qual era la sorte che incombeva sull’homo sacer? Diffusa è la concezione che la consecratio producesse l’obbligo da parte del re di farsi ministro della maledizione divina e di mettere a morte il reo in guisa di vittima sacrificale; tale idea però non trova alcun appoggio concreto nelle fonti. La consacrazione comportava unicamente il bando del colpevole dalla comunità e non la sua immolazione ad opera degli organi dello stato: non significava morte a titolo espiatorio ma allontanamento del reo dal consorzio civile. La sorte di questo era simile a quella delle vittime animali sfuggite al sacrificio, le quali potevano essere uccide da chiunque per evitare che fossero causa di contaminazione ( Saturnali di Macrobio). Accanto ai più antichi illeciti di carattere religioso, vennero delineandosi altri fatti delittuosi ritenuti lesivi delle isituzioni cittadine e in quanto tali puniti anziché con la consacrazione, col sacrificio del colpevole ad opera degli organi della comunità ( es: furto di messi, la perduellio cioè l’attentato agli ordinamenti dello stato punita con la sospensione del reo ad un albero sterile e la sua fustigazione fino alla morte). Passaggi oda una fase di assoluta estraneità dello stato alla realizzazione delle

cittadino indisciplinato. Nasce dunque fin dalla prima fase della repubblica l’esigenza di evitare gli abusi dell’imperium e di porre un argine al pericolo della tirannide: la punizione del cittadino non poteva arrivare all’uccisione se questa non fosse stata autorizzata dalla comunità riunita in assemblea. Il risultato fu raggiunto attraverso la provocatio ad populum : fondamentale garanzia di libertà dell’ordinamento repubblicano, grazie al quale in cittadino poteva sottrarsi alla morte facendo solenne richiesta di essere sottoposto ad un regolare processo dinnanzi all’assemblea popolare ( prima legge sulla provocatio su fu emanata l’anno stesso dell’instaurazione della repubblica 509 a.c su proposta di uno dei primi consoli Publio Valerio). Una seconda legge volta ad impedire la creazione di una magistratura esente dalla provocatio sarebbe stata emanata intorno al 449 a.c. per iniziativa dei consoli Lucio Valerio Potito e Marco Orazio barbato, i quali resero più salda la legge sulla provocatio: Livio dice che chi avesse creato magistrati non soggetti alla provocatio, avrebbe potuto essere ucciso in base al diritto umano e divino senza che tale uccisione fosse considerata delitto capitale. La terza legge in tema fu fatta votare nel 300 a.c da Marco Valerio Corvo intesa a garantire la piena operatività della stessa munendola di una più efficace sanzione. A parere di Livio il motivo per cui si rese necessario rinnovare più volte detta legge è che la potenza di pochi aveva maggior peso della libertà della plebe: durante la lotta condotta dalla plebe contro il patriziato per la rivendicazione dei diritti politici, era tutt’altro che infrequente che i consoli facessero arrestare e mettere a morte i plebei senza rispettare il loro diritto di provocatio. Ma va considerato che ancora la terza legge a quanto riportato da Livio si limita a dichiarare meritevole di riprovazione e cioè soggetto ad una semplice censura morale, il comportamento del console tenuto in spregio alla provocatio. E quindi è legittimo supporre che le antiche leggi non prevedessero alcuna sanzione a carico del magistrato che fosse venuto meno al suo dovere di consultare il popolo, erano delle leggi imperfette. Alcuni hanno ritenuto la provocatio come un vero e proprio appello, cioè un’istanza ad un organo giudiziario superiore, il popolo,volta ad ottenere l’annullamento della sentenza di condanna pronunciata dal giudice di primo grado, il console. Indagini più recenti hanno dimostrato l’infondatezza di questa concezione: il console non era fornito di poteri giurisdizionali ma di un mero potere di coercizione derivante dall’imperium in virtù del quale poteva procedere coattivamente e senza giudizio contro i cittadini che contravvenissero ai suoi ordini. La decisione da lui emessa non aveva dunque natura giuridica di sentenza, ma quella di un provvedimento disciplinare o di polizia e dunque la provocatio non era atto introduttivo di un giudizio di appello, ma un mezzo diretto a frenare l’uso arbitrario della coercitio ( nasce nel quadro del conflitto patrizio-plebeo). Il diritto di provocare al popolo era soggetto a limitazioni:

  • Solo i cittadini romani potevano potevano chiedere che il loro caso fosse portato davanti all’assemblea cittadina
  • Inizialmente le donne erano escluse da tale garanzia
  • Poteva essere esercitato solo a Roma (limite territoriale) ed entro una cerchia di mille passi dalla città

Fuori da questi limiti il potere repressivo dei magistrati poteva esplicarsi in tutta la sua ampiezza. Solo nel II sec. a.c una legge Porcia estese la provocatio al territorio extraurbano. Qual era l’assemblea popolare dinnanzi alla quale si svolgevano i processi penali? Alcuni indizi invitano a ritenere che si trattasse del comizio curiato l’assemblea alla quale era inizialmente affidata la giurisdizione criminale, poiché era questo il comizio dinanzi al quale l’antico sovrano esercitava la giustizia, questo al cui cospetto aveva luogo l’esecuzione dell’omicida volontario sotto la sovraintendenza del questore, da parte dei familiare dell’ucciso. Le cose però ben presto cambiarono in seguito all’azione politica della plebe: essa puntò in primo luogo al ottenere il trasferimento dei giudizi capitali dal comizio curiato al comizio centuriato attraverso forme di giustizia rivoluzionaria. Nel 494 a.c. la plebe si impegnò con un solenne giuramento (lex sacrata) a difendere i suoi capi, i tribuni, da qualsiasi aggressione minacciando nel caso di offesa ad essi recata, la consecratio dell’aggressore e del suo patrimonio agli dei. Il reo, per il fatto stesso di aver attentato all’incolumità fisica del tribuno veniva a trovarsi abbandonato alla mercè della plebe e ogni singolo plebeo poteva arrogarsi il diritto di ucciderlo come homo sacer. Proseguendo sulla stessa via la plebe si arrogò anche il diritto di instaurare neu confronti dei patrizi che si fossero resi responsabili di atti lesivi degli interessi dellas comunità plebea, dei processi rivoluzionari dinanzi ai concili tributi, l’assemblea in cui nessa si raccoglieva secondo le tribù territoriali ( racconto di Livio del processo contro Coriolano messo sotto accusa dai tribuno nel 491 a.c. per la sua politica avversa alla plebe).

La contesa tra patrizi e plebei sull’ amministrazione della giustizia criminale si concluse intorno alla metà del V sec. con un compromesso tra i due ordini: la competenza per i reati che comportavano la pena di morte fu tolta al comizio curiato e attribuita in via esclusiva al comizio centuriato e fu ribadita l’esperibilità da parte di ogni cittadino della provocatio ad populum avverso gli atti di coercizione capitale dei supremi magistrati; i patrizi ottennero che fosse espressamente sancito il divieto di mettere a morte un uomo non condannato nelle forme di legge. Grazie a questa norma la consecratio cessò di essere una conseguenza automatica dell’attentato alla persona dei tribuni e dovè essere obbligatoriamente comminata dal comizio centuriato attraverso un regolare processo. L’assemblea della plebe inoltre non potè più emettere condanne a morte e conservò solo il diritto di giudicare in ordine ai delitti punibili con una pena pecuniaria. Poiché la decisione della cause capitali era stata sottratta al concilio plebeo e attribuita in via esclusiva al comizio centuriato fu giocoforza ammettere che non solo i magistrati patrizi ma gli stessi tribuni della plebe potessero promuovere processi capitali dinanzi a questa assemblea; ma ciò dava luogo ad una difficoltà: i tribuni erano magistrati della sola plebe non di tutto il popolo e quindi non avevano il potere di convocare e presiedere il comizio centuriato che era l’assemblea dell’intera comunità romana. Fu così necessario introdurre la regola che i tribuni ogni volta che

perseguiti ad opera dello stato nelle forme del processo pubblico e repressi con una pena corporale oppure una multa da versare all’erario. Le disposizione delle XII Tavole costituirono per un buon tratto dell’età repubblicana l’unica normativa criminale dello stato romano. La configurazione di nuove figure di reato per mezzo di apposite leggi non ebbe luogo fino alla metà del II sec. d.c. che in via del tutto eccezionale, ma si deve tener presente che il diritto romano di quest’epoca non conosce il cosiddetto principio di legalità che domina il diritto penale moderno e che trova enunciazione nullum crimen , nulla poena sine lege, nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. Per questo lo stato non sente la necessità di dar vita ad un sistema compiuto e organico di norme, ma preferisce lasciare in materia i più ampi poteri al magistrato che esercita l’accusa nei comizi. Il cittadino può essere chiamato a rispondere davanti al popolo di ogni comportamento antisociale che il magistrato nella sua discrezionalità ritenga meritevole di essere sanzionato penalmente, l’individuazione del carattere delittuoso di un fatto e della pena applicabile è rimessa quindi alla sua libera determinazione. Di notevole importanza sono invece delle disposizioni legislative che agli inizi del II sec. a.c introdussero una serie di riforme in materia di provocatio ad populum; Cicerone nel De re publica fa parola di 3 leggi, tutte e tre dovute a membri della famiglia Porcia:

  1. (^) Livio ricorda una legge in difesa della schiena dei cittadini che è forse da attribuire a M. Porcio Catone (censore) il quale in una sua orazione afferma di essersi battuto contro la fustigazione. È lecito supporre che abbia accordato la provocatio avverso la fustigazione considerata come misura repressiva a sé stante e non più come mero accessorio dell’esecuzione capitale.
  2. Ha probabilmente per autore P.Porcio Leca (tribuno della plebe nel 199 a.c. e pretore nel 195 a.c). Sulla base di una moneta emessa da un suo discendente nella quale è raffigurata la provocatio di un cittadino minacciato di fustigazione da un comandante militare (quindi interritorio extraurbano), l’immagine alluderebbe al fatto che Leca aveva fatto approvare una legge che ammetteva i cittadini romani a godere del beneficio della provocatio non solo a Roma ed entro i mille passi dalla città, ma anche in italia e nelle province. La provocatio da concessione discrezionale del magistrato fu così trasformato in un diritto individuale del cittadino sanzionato da una vera e propria norma giuridica.
  3. Non abbiamo notizie circa l’autore della terza legge, si è pensato a L.Porcio Licino console nel 184 a.c. ma gli inidi sono troppo deboli; quanto al contenuto è possibile supporre sulla base di un accesso di Livio che la legge abbia introdotto una più severa sanzione (forse pena di morte) a carico del magistrato che avesse violato le disposizioni in materia di provocatio.

Sistema di giustizia criminale introdotto dalla legge delle XII Tavole , operante fino all’ultimo secolo della repubblica, quando il potere giudiziario dei comizi sarà scalzato dalle corti di giustizia permanenti.

i processi capitali erano affidati al comizio centuriato, l’assemblea più importante (comitiatus maximus), il quale riuniva tutti i cittadini patrizi e plebei suddivisi sulla base del loro patrimonio in classi, ciascuna delle quali comprendeva al suo interno un certo numero di centurie. Ogni centuria rappresentava un voto, che era quello della maggioranza dei suoi componenti, la maggioranza delle centurie decideva il risultato della votazione. Le riunioni si tenevano fuori dalla cerchia delle mura cittadine, per l’originaria natura militare dell’assemblea, in particolare nel Campo Marzio. Il compito di sostenere l’accusa di fronte al comizio era affidato ai quaestores parricidii, i quali pur essendo sprovvisti di imperium e quindi del diritto di trattare col popolo, gli era eccezionalmente riconosciuto il diritto di convocare e presiedere l’assemblea delle centurie ma solo al fine della celebrazione di un processo capitale. La facoltà di promuovere un processo era riconosciuta anche ai tribuni della plebe i quali però dovevano servirsi di una particolare procedura( cap. 2). Essi esercitavano tale facoltà soprattutto per perseguire delitti politici, mentre i quaestores indirizzarono la loro azione esclusivamente alla persecuzione di delitti comuni. Accanto al comizio centuriato vi era in concilio plebeo, in esso il voto non era dato per centurie ma per tribù (concilium plebis tributum). Esso era nato già nell’ultimo periodo dell’età regia e discuteva delle questioni che riguardavano interessi comuni, si eleggevano i magistrati plebei e si prendevano delibere vincolanti l’intera comunità plebea. Nell’ambito di tali assemblee furono imbastiti anche processi rivoluzionari sia capitali che multatici contro uomini politici e magistrati patrizi. La legge delle XII Tavole pose un limite a tale forma di giustizia popolare, consentendo che la plebe giudicasse nel proprio concilio solo dei delitti che comportavano una pena pecuniaria e ciò comportò che i giudizi per multa dinanzi ai concilia plebis persero il loro primitivo carattere rivoluzionario e divennero dei giudizi legali promuovibili dai tribuni verso tutti i cittadini, patrizi e plebei. La prassi dell’età precedente fu per così dire codificata. Ciascun membro della comunità plebea votava per la condanna o l’assoluzione entro la tribù di appartenenza e la maggioranza dei voti dei singoli formava il voto della tribù, il voto della maggioranza delle tribù decideva la causa. Le riunioni non avevano carattere militare e si tenevano entro la cinta urbana, nel Foro o sul Campidoglio. Probabilmente gia nel corso del V sec. si venne a costituire sul modello di questo concilio, una nuova assemblea, il comizio tributo (comitio tributum) in cui tutto il popolo e non solo la plebe esprimeva il suo voto a seconda della suddivisione territoriale in cui ciascun cittadino rientrava. Anche al comitium tributum fu attribuita competenza giurisdizionale (concorrente con quella dell’altra assemblea) in ordine ai reati puniti con una pena pecuniaria e anche le modalità di svolgimento del processo erano analoghe al quelle del concilio plebeo. Per questo alcuni studiosi hanno ritenuto che col tempo le due assemblee siano diventate una sola, ma in realtà i comizi tributi e i concili tributi della plebe rimasero sempre distinti: i primi erano convocati dai magistrati del popolo intero( consoli,pretori..), i secondi dai magistrati

operavano quali meri esecutori della pena contro un individuo già escluso come nemico della patria. Il procedimento duumvirale trovò applicazione solo nella fase iniziale della repubblica, venendo poi sostituito dai processi di perduellione promossi dai tribuni della plebe dinanzi alle assemblee del popolo.

Svolgimento del processo comiziale: le regole erano le stesse sia per i processi capitali di fronte al comizio centuriato, sia per i processi per multa di fronte ai comizi o ai concili tributi. Cicerone in un passo dell’orazione De domo sua le sintetizza così:

  • Divieto di cumulare la pena capitale con quella pecuniaria
  • Divieto di accusare qualcuno senza aver prima dato notizia del giorno in cui si terà il giudizio
  • Il magistrato deve formulare per tre volte, a giorni alterni, la sua accusa prima di chiedere la condanna de reo e la quarta accusa deve essere formulata il giorno stesso del giudizio
  • Se gli auspici impediscono che la seduta si tenga nel giorno fissato l’intera causa e il giudizio cadono nel nulla. L’ atto introduttivo consisteva nella cosiddetta diei dictio (fissazione del giorno), il magistrato cioè ingiungeva all’inquisito di comparire ad una certa data dinnanzi a lui e al popolo specificando l’imputazione e la pena che intendeva proporre. Per assicurare la comparizione egli poteva ordinare la detenzione oppure imporre che offrisse dei vades ( dei garanti). Alla data il popolo si riuniva nel Foro e il magistrato procedeva ad una sorta di istruzione dibattimentale (anquisitio) intesa all’accertamento delle responsabilità dell’accusato. tale istruttoria doveva necessariamente protrarsi per 3 giorni separati l’uno dall’altro da almeno un giorno di intervallo; il magistrato formulava così in dettaglio l’accusa adducendone le prove mentre l’accusato svolgeva le sue difese. l’istruttoria si concludeva o con il ritiro dell’accusa o con la proposta di condanna e il rinvio del processo ad una quarta riunione da tenersi almeno a distanza di 24 giorni (trinundinum cioè 3 volte otto giorni). Al termine della quarta riunione, poiché il magistrato non poteva proporre la contestuale condanna dell’accusato alla pena capitale o a quella pecuniaria ( quella di competenza dell’assemblea centuriata e questa delle assemblee tribute); così il magistrato convocava il comizio che decideva a maggioranza dei voti. Se per un impedimento il comizio non poteva pronunciarsi nel giorno stabilito, il processo era concluso e l’accusa non poteva più essere riproposta. L’esecuzione della sentenza di condanna alla pena capitale era affidata ad uno schiavo pubblico (carnifex) e aveva luogo di regola mediante strangolamento ; ma ciò si verificava di rado in quanto all’accusato era consentito di sottrarsi alla pena capitale abbandonando la città prima che la votazione fosse conclusa per recarsi in volontario esilio ( cosi racconta Polibio). All’abbandono della città faceva seguito un provvedimento formale di aqua et igni interdictio (interdizione dell’acqua e del fuoco) , che comportava la perdita della cittadinanza, la confisca del patrimonio e il divieto di tornare a Roma sotto pena di morte.

La procedura comiziale era lunga e complessa che impegnava il magistrato e l’intera comunità cittadina per più giorni, e quindi se fosse stata applicata a tutti i reati ciò avrebbe costretto il popolo a riunirsi quotidianamente. C’è da chiedersi quindi se per le cause criminali meno gravi fosse previsto un diverso strumento di persecuzione giudiziale che prescindesse dalla partecipazione di tutti i cittadini. La questione è dibattuta: alcuni sostengono che il processo comiziali si applicava ai delitti politici, mentre i delitti comuni fossero rimessi ancora fino al II sec. a.c. alla vendetta privata; altri ritengono che i comizi avrebbero giudicato esclusivamente delle fattispecie criminose rientranti nell’ambito indefinito della perduellione, mentre i delitti capitali previsti da specifiche leggi sarebbero stati perseguiti dal magistrato che esercitava la giurisdizione civile e dal pretore investito per l’occasione delle funzioni di giudice criminale. Queste tesi sono fondate su indizi troppo labili. In realtà alcuni delitti frequenti della vita di ogni giorno (furto e lesioni) non erano assoggettati a pena pubblica, ma erano lasciati all’iniziativa della parte lesa e ciò comportava una stabile diminuzione del numero dei processi che venivano portati dinanzi alle assemblee popolari. Inoltre vi erano atti e comportamenti che non arrivavano a configurare un vero e proprio delitto e quindi non erano perseguiti con il solenne rito del processo comiziale, ma davano luogo a semplici interventi di polizia, competenti erano i tresviri capitales, che nell’ambito delle loro funzioni di vigilanza avevano il compito di intervenire direttamente contro la piccola delinquenza; i loro interventi punitivi avevano quindi carattere amministrativo e non giurisdizionale. Per i delitti più gravi (omicidio) che dovevano necessariamente essere rimessi alla giurisdizione dei comizi, i tresviri avevano il compito di condurre un’accurata inchiesta preliminare, preparatoria del giudizio popolare ( ricevere la denuncia del reato, interrogare l’accusato, disporre la custodia in carcere..). se ritenevano che fosse necessario instaurare il processo, comunicavano il risultato dell’inchiesta al magistrato competente, in caso contrario archiviavano il caso e rimettevano l’accusato in libertà. Accadeva però che il magistrato trascinasse per le lunghe la convocazione del comizio e l’imputato per tutto il periodo rimaneva in carcere in attesa del processo ; talvolta l’incarcerazione poteva trasformarsi in una prigione a vita.

Cap. 4: le corti di giustizia permanenti

Fino agli inizi del II sec. a.c. i processi popolari sembravano aver funzionato in maniera soddisfacente, ma dopo la fine della seconda guerra punica, nel quadro del generale declino delle istituzione della città-stato e in seguito alla degenerazione delle assemblee, causata dalla crescente proletarizzazione delle masse urbane, il giudizio comiziale incominciò ad apparire antiquato e inadatto a causa nel numero dei processi sottoposti alla cognizione popolare, all’eccessiva lunghezza del procedimento, alla difficoltà di affrontare adeguatamente questioni di una certa complessità e in particolare alla diffidenza della classe di governo che vedeva nel giudizio popolare una forma di processo sempre più facilmente dominabile dalle pressioni demagogiche. Tutto ciò determinò una lenta e inarrestabile decadenza della funzione giudiziaria dei comizi.

La legge Acilia recepì il principio della perpetuità della corte giudicante, ma organizzò il processo secondo un rito del tutto nuovo si stampo pubblicistico. Essa diede per la prima volta all’azione giudiziaria la forma della denuncia penale (nominis delatio) e in luogo del puuro e semplice risarcimento statuì a carico degli autori delle spoliazioni una pena pubblica da versarsi all’erario pari al doppio del valore delle cose o del denaro estorto. Il processo era diretto da uno speciale pretore, praetor de repetundis da nominarsi ogni anno tra quelli eletti alla magistratura. Questo magistrato entro in decimo giorno dalla sue entrata in carica doveva compilare un elenco di 450 cavalieri che non avessero subito condanne penali e domiciliati a Roma. Tale elenco veniva poi trascritto in un albo e darne lettura pubblicamente. in occasione di ogni singolo processo l’accusatore sceglieva tra quello 100 nomi e li comunicava all’accusato il quale a sua volta tra quei 100 ne sceglieva 50 che dovevano comporre la giuria (non dovevano avere nessun rapporto di parentela o di interessi con le parti) ed erano tenuti a prestare giuramento nel Foro. Si passava poi alla fase del dibattito e dell’assunzione della prove, concluso il quale il presidente del collegio chiedeva ai giuristi se la causa fosse sufficientemente istruita per poter passare al voto. Se più di un terzo dei giurati dichiarava che la causa non era chiara il presidente disponeva l’aggiornamento del processo e fissava una nuova udienza; era prevista una multa per i giurati che avessero richiesto il rinnovamento del giudizio per più di due volte. Se non vi erano richiesto di aggiornamento si passava alla votazione , le decisione era presa a maggioranza: ogni giurato riceveva una tavoletta cerata con le lettere A per absolvo e C per condemno e a seconda di quello che intendeva fare cancellava l’una o l’altra lettera. La tavoletta doveva essere mostrata dal votante al pubblico e deposta in un’urna. Poi si procedeva al computo dei voti e dopo il presidente proclamava la colpevolezza o l’innocenza. In caso di condanna la legge prevedere per l’accusatore non cittadino un premio: la cittadinanza romana per lui e i suoi discendenti e l’esonero dal servizio militare; a colui che avesse rifiutato la cittadinanza era offerta la provocatio ad populum , l’esonero dal servizio militare e l’esenzione dagli oneri pubblici impostigli nella città di appartenenza. Alla condanna faceva seguito un’altra face di natura civilistica per determinare sulla base del denaro esporto, l’importo delle somme che il condannato era tenuto a pagare all’erario, il quale poi provvedeva a rimborsare i singoli danneggiati. Il tribunale permanente per le cause di estorsione costituì un modello per l’istituzione di altri tribunali dello stesso tipo ma le testimonianze di cui disponiamo sono poche e frammentarie. La generalizzazione e il potenziamento del sistema delle corti di giustizia permanenti fu opera di Lucio Cornelio Silla. Consolidato il suo potere con l’assunzione della dittatura, Silla avviò un vasto piano di riforme costituzionali che prevedeva tra i suoi punti fondamentali il ristabilimento del monopolio giudiziario del senato venuto meno dopo la legge di Gracco e la valorizzazione della nuova forma di processo criminale per quaestiones a scapito dell’antico processo dinnanzi alle assemblee popolari.

Con una legge giudiziaria generale fatta votare nell’ 82 a.c il dittatore abrogò la legge di Plauzio Silvano e restituì i collegi giudicanti di tutti i tribunali al senato, in precedenza rinnovato aumentandone i membri. Poi con singoli provvedimenti riorganizzò le corti di giustizia permanenti già in funzione e ne istituì di nuove, riducendo il potere giudiziario dei comizi. Così il numero dei tribunali permanenti fu portato a 6 e la loro competenza venne a coprire quasi l’intera gamma dei reati maggiori (per ciascuna corte furono fissati con esattezza i termini del crimine, la procedura da applicare e la pena da infliggere). La presidenza da rinnovarsi ogni anno era affidata ad un pretore. Poiché tuttavia le corti erano spesso oberate di lavoro, fu spesso necessario ricorrere a degli iudices quaestionum (carica tra l’edilità e la pretura). Sulla base dei limitati elementi in nostro possesso è possibile individuare sei corti permanenti:

  1. Corte per le estorsioni magistratuali ( quaestio de repetundis) sostituì il tribunale per le estorsioni di Servilio Glaucia, di fronte ad essa fu discusso il celebre processo di Verre, ma Cicerone nulla dice sulla legge in base alla quale la corte era stata costituita, perciò possiamo dire ben poco sugli esatti termini della fattispecie criminosa e sulle modalità del procedimento. Si può però supporre che nell’interesse dei senatori, tipico bersaglio delle accuse di estorsione, Silla abbia ridotto il semplice valore delle cose o del denaro estorto la pena che la legge Acilia aveva elevato al doppio.
  2. (^) Corte per gli attentati alla sicurezza dello stato e dei suoi organi fondamentali (quaestio de maiestate) anche al riguardo le fonti non riportano particolari notizie. Prese il posto della corte creata dalla legge di Saturnino e in generale possiamo ritenere che la legge istitutiva di tale corte conteneva una minuta enumerazione di singole fattispecie criminose tra cui la perduellio e altre ipotesi di comportamento contrario alla costituzione. Il procedimento doveva essere un procedimento capitale.
  3. Corte per il broglio elettorale ( quaestio de ambitu) non è improbabile che sia una creazione di Silla. Anche se in età precedente si parlava di processi per broglio discussi dinnanzi ad una giuria, non ci autorizza a ritenere che essi si siano svolti dinanzi ad un tribunale permanente. Sappiano solo grazie ad uno scolio all’orazione di Cicerone in difesa di Publio Silla che ai colpevoli era inflitta come pena l’ineleggibilità alle magistrature per 10 anni.
  4. Corte per la sottrazione di denaro pubblico ( quaestio de peculatu) si ritiene che anche questa sia stata riorganizzata da Silla in quanto è difficilmente pensabile che nell’ opera di regolamentazione dell’intero sistema delle corti permanenti, abbia omesso di disciplinare una materia così scottante. Molto probabilmente si tratta di un procedimento non capitale, ma che prevedeva l’irrogazione al colpevole di una sanzione pecuniaria rapportata all’ammontare delle somme sottratte, era quindi necessario un giudizio di stima.
  5. (^) Corte per gli omicidi ed altri reati consimili ( quaestio de sicariis et veneficis) abbiamo a riguardo maggiori notizie. La legge sillana che la isituì ampliò notevolmente la sfera degli attentati alla vita e all’integrità personale costituenti oggetto di persecuzione pubblica. Le corti per l’omicidio di sangue

Svolgimento del processo: le regole che disciplinavano il procedimento dinanzi alle

corti permanenti erano stabilite da ciascuna delle leggi che avevano istituito o

riformato le diverse corti e potevano quindi variare da una corte all’altra. In linea di

massima comunque i processi si svolgevano secondo uno schema uniforme.

A differenza del processo comiziale che veniva iniziato d’ufficio, il processo dinanzi alle corti permanenti non prendeva avvio per opera del magistrato presidente, ma presupponeva l’accusa di un qualunque privato cittadino che agiva in certo modo quale rappresentante dell’interesse collettivo alla persecuzione del reato ( accusa popolare). Solo il processo dinanzi alla quaestio di iniuriis era eccezionalmente promosso per iniziativa della stessa persona offesa. Non di rado poi la persecuzione era determinata da desiderio di guadagno: le leggi istitutive delle corti permanenti stabilivano per l’accusatore che avesse vinto la causa premi di notevole valore, che in caso di condanna capitale dell’accusato potevano addirittura consistere in una parte del patrimonio confiscato.

  • Il cittadino che voleva instaurare un processo doveva presentare al magistrato che presiedeva la corte un’istanza volta ad ottenere l’autorizzazione ad accusare (postulatio). Il magistrato poteva o accogliere o rigettare la richiesta.
  • Se le persone che chiedevano l’autorizzazione ad accusare erano più di una, la scelta dell’accusatore era effettuata attraverso uno speciale procedimento (divinatio) che si svolgeva dinanzi al magistrato presidente e ad un ristretto gruppo di giudici tratti dalla lista annuale della corte.
  • Una volta ammesso all’accusa, l’accusatore intimava l’accusato a comparire dinanzi al tribunale e gli imputava alla presenza del magistrato il crimine di cui lo riteneva responsabile (nominis delatio: denuncia del nome del reo). Poi lo sottoponeva ad un interrogatorio volto ad evidenziare quali fossero le disposizioni di legge che egli aveva violato.
  • Concluso l’interrogatorio il magistrato raccoglieva l’accusa in un processo verbale in calce al quale l’accusatore apponeva la propria firma.
  • Il magistrato iscriveva la causa nel registro dei processi e fissava il giorno dello svolgimento del giudizio.
  • Si procedeva alla formazione della giuria: dalla lista annuale dei giudici della corte veniva estratto a sorte un numero di nomi superiore a quello dei giurati che dovevano comporre il collegio giudicante, poi l’accusato e l’accusatore per mezzo di ricusazioni alterne, eliminavano dal novero dei sorteggiati quelli che non erano di loro gradimento sino a raggiungere il numero prescritto per la composizione del collegio (tra 50 e 75 giurati).
  • Conclusa questa fase preliminare si apriva quella del dibattimento( abbiamo informazioni grazie a Cicerone): era interamente dominato dall’iniziativa delle parti , accusatore e accusato si fronteggiavano con poteri simili; l’accusatore presentava e interrogava i testimoni a carico e l’accusato i testimoni dai quali sperava di ottenere una deposizione a lui favorevole. Il magistrato presidente doveva limitarsi al controllo formale della procedure e i giurati dovevano solo ascoltare senza possibilità di consultarsi tra loro e senza facoltà di chiedere

l’escussione di testimoni non indicati dalle parti e neppure potevano interloquire nel loro esame.

  • Le parti erano assistite dai loro avvocati ed è evidente come i membri della giuria, non essendo esperti di diritto e non esistendo un sistema legale di prove, l’esito del processo dipendeva in gran parte dall’oratoria degli avvocati e dalla loro capacità di far breccia nell’animo dei giudici.
  • Terminato il dibattimento, la giuria si ritirava per deliberare. I giurati esprimevano il loro voto per mezzo di tavolette cerate che venivano raccolte in un’urna. Il magistrato presidente non votava. Poi si procedeva al computo dei voti: la parità dei voti favorevoli e contrari valeva come assoluzione. Se in seguito all’elevato numero di astensioni non era possibile addivenire ad una maggioranza, il dibattimento doveva essere rinnovato ( nei processi per repetundae un secondo dibattimento era imposto per legge).
  • Alla fine il magistrato presidente proclamava il verdetto che era espresso con la formula “facisse o non facisse videtur reo”, l’accusato ha commesso o non ha commesso il delitto. Il magistrato non pronunciava la condanna ad una pena, ma si limitava a dichiarare la colpevolezza o la non colpevolezza dell’accusato, essendo il tipo e la misura della sanzione determinati direttamente dalla legge istitutiva della corte. NB: non vi era nessuna possibilità di adeguare la pena alla gravità del reato o alla pericolosità del reo.
  • (^) Per alcuni reati puniti con la pena pecuniaria, doveva farsi luogo ad un ulteriore procedimento per fissare l’importo delle somme che il reo era tenuto a pagare alle parti lese o all’erario.
  • La condanna inflitta non costituendo esplicazione del potere coercitivo del magistrato, non era suscettibile di provocatio ad populum. Per quanto riguarda la pena, le leggi sillane erano ancora ferme alle due categorie antiche della pena capitale e della pena pecuniaria. Ma già nel processo comiziale si ammetteva che il condannato a morte potesse andare in esilio. Questo regime si mantenne anche di fronte alle corti permanenti. Inizialmente l’esilio non era considerato una pena, ma solo un modo di sottrarsi volontariamente alla pena; col procedere del tempo il legislatore comminò l’acqua et igni interdictio come vera e propria sanzione. Fu così che l’esilio si trasformò in una pena autonoma.

Accordata dopo la guerra sociale (91-89 a.c.), la cittadinanza a tutti gli Italici, le differenze di statuto giuridico anteriormente esistenti tra le varie comunità della penisola che si trovavano in rapporti di dipendenza politica da Roma, vennero meno. Anche se i vecchi nomi di municipio e di colonia rimasero ancora in uso, si trattava ora di città e di territori legati a Roma dagli stessi rapporti,godenti lo stesso diritto (quello romano) e reti da un ordinamento uniforme che poi genericamente designarsi come ordinamento municipale. Ogni città possedeva un proprio statuto , un’assemblea popolare, un senato e magistrati di più specie tra i quali al primo posto c’erano i duoviri. Quanto agli organi giudiziari e alle procedure attraverso cui venivano perseguiti i reati, il quadro offertoci dalle fonti è abbastanz problematico e la moderna romanistica ha manifestato opinioni divergenti: alcuni ritengono che la repressione dei crimini fosse rimessa nei municipi alle corti di giustizia costituite a

Solo due tra le corti permanenti di età imperiale, quella de sicariis et veneficis e quella de falsis, continueranno a fondarsi su leggi sillane; ad esse va aggiunta la corte de repetundis che seguirà a funzionare nell’ assetto datole da Cesare. Le altre corti saranno tutte disciplinate da un complesso di leggi augustee che saranno d’ora in avanti poste a base dei singoli giudizi penali:

  • Lex iulia de maiestate, che ridisciplinò il delitto di lesa maestà comprendendovi varie ipotesi di tradimento e di disobbedienza agli organi superiori dello stato , alcune gravi violazioni di doveri di servizio o d’ufficio e l’usurpazione di pubbliche funzioni da parte di privati. È quasi certamente da escludere che in essa fossero già puniti a titolo di lesa maestà gli attacchi alla sua persona. La pena era l’acqua et igni interdictio e all’accusatore vittorioso veniva assegnato in premio un quarto del patrimonio del condannato.
  • Lex iulia de ambitu in materia di corruzione elettorale, essa rimase sicuramente in vigore per tutta l’età imperiale ma le tracce rimaste nelle fonti giuridiche sono scarse in quanto nell’epoca dei giuristi tardo-classici a Roma non si tenevano più elezioni e quindi la legge trovava applicazione solo per le candidature a cariche civili e religiose municipali. La pena per la corruzione semplice consisteva in una multa fissa accompagnata dall’interdizione quinquennale dalle cariche pubbliche. Se vi era stata violenza era prevista una pena più grave (impiego di una turba di persone per intimorire gli elettori), probabilmente l’acqua et igni interdictio.
  • (^) Lex iulia peculatus puniva la sottrazione e l’appropriazione indebita di somme di denaro o di beni mobili appartenenti allo stato o destinati al culto pubblico e inoltre la falsificazione di monete mediante l’aggiunta di metalli meno pregiati. La pena era una multa di ammontare pari al quadruplo di quanto sottratto e forse per i casi più gravi l’acqua ei igni interdictio.
  • Lex iulia de vi publica et privata contenente un corpo di disposizioni repressive della violenza pubblica e privata. Non è facile ricostruire le singole fattispecie contemplate dalla legge e determinare se esse rientrassero nell’una o nell’altra figura di violenza ; l’unico caso certo di violenza pubblica è quello del magistrato titolare dell’imperium che abusando dei propri poteri di coercizione uccide, la fustigare o sottopone a tortura un cittadino romano senza tener conto della provocatio da lui interposta. Gli altri casi sono ricostruibili solo in via di congettura: turbamento del regolare svolgimento dei giudizi e delle assemblee, porto d’armi in luogo pubblico, saccheggio in occasione di calamità…; organizzazione di bande al fine di attentare alle persone o alle proprietà altrui, sequestro di persona… Sembra lecito ipotizzare che a seguito della legge in parola sia stata istituita una corte stabile. La pena prevista per gli atti di violenza pubblica era l’acqua et igni interdictio; quella per gli atti di violenza privata la confisca della terza parte del patrimonio oltre l’interdizione dalle cariche pubbliche.
  1. (^) Lex iulia de adulteriis coercendis, legge fatta votare accanto a quelle riorganizzatrici di tribunali già esistenti, istitutiva di un nuovo tribunale permanente per la repressione del delitto di adulterio. Con essa l’adulterio fu per la prima volta perseguito con pena pubblica dinanzi ad una pubblica corte;

in passato l’adulterio veniva punito in via privata dal marito o dal padre della donna. La legge augustea innovò quindi profondamente al riguardo: essa accomunò sotto lo stesso termine di adulterio sia la violazione della fede coniugale che i rapporti sessuali con donne non maritare di onorata condizione sociale , solo tollerando le unioni extraconiugali con donne di infimo rango. In alcuni casi di flagranza fu conservato al padre e al marito l’antico diritto di farsi giustizia da sé: ma mentre al padre della donna fu concesso di uccidere entrambi gli adulterini colti sul fatto, al marito fu consentito di uccidere solo l’adultero , sempre che si trattasse di persona di bassa condizione sociale. A parte questi casi il padre e il marito potevano solo accusare la donna insieme al suo amante dinanzi al tribunale appositamente costituito. Trascorsi 60 giorni, il marito aveva anche l’obbligo di divorziare altrimenti era ritenuto reo. i rei erano puniti con la relegazione in isole diverse e l’uomo subiva la confisca della metà del suo patrimonio e la donna la perdita di un perzo del patrimonio e di metà della dote.

  1. Augusto istituì un’altra corte permanente per la repressione dei crimini in materia annonaria. Era perseguita dinanzi a tale corte ogni forma di accaparramento e di speculazione intesa ad un artificioso rincaro dei prezzi delle derrate alimentari in ispecie del grano. I rei erano assoggettati ad una pena pecuniaria. Le corti permanenti sotto Augusto continuarono ad esercitare con assoluta libertà le loro funzioni in materia criminale, l’imperatore non interferì in alcun modo nelle loro decisioni. Solo in caso di condanna per un solo voto di maggioranza egli ebbe la possibilità di avvalersi del diritto di aggiungere il proprio voto a quelli della minoranza in modo da ristabilire la parità e consentire l’assoluzione del reo( calculus Minervae). In particolare in un celebre passo di Svetonio si accenna a due processi a cui l’imperatore prese parte, uno per parricidio nel quale tentò di sottrarre con domande appropriate, il colpevole dalla pena del sacco e l’altro per falso testamentario in cui diede a ciascun membro del consiglio tre tavolette una per la condanna, una per l’assoluzione e una terza del tutto eccezionale per concedere il perdono. Ma sicuramente non ci si riferisce a processi svoltisi dinanzi a corti permanenti, ma a cause giudicate dal tribunale imperiale. Una diretta ingerenza dell’imperatore nella giurisdizione criminale ordinaria è infatti da escludere: ciò avrebbe significato renderlo arbitro di tutte le sentenze delle corti e avrebbe causato l’asservimento delle stesse alla volontà imperiale, il che non armonizza con quella che era la politica augustea; ciò non toglie che Augusto non abbia in qualche occasione tentato di orientare la decisione delle corti con il suo concreto atteggiamento, ma le nostre informazioni al riguardo consistono per la maggior parte in aneddoti. Un episodio di cui ci ha conservato il ricordo Cassio Dione, è testimonianza del fatto che Augusto si mosse nei confronti delle corti sempre con estrema prudenza, limitandosi a conoscere un limitato numero di casi che considerazioni di opportunità politica o esigenze equitative lo consigliavano di sottrarre ai tribunali ordinari: un questore accusato di omicidio dinanzi alla corte de sicariis era difeso da Germanico. L’accusatore temendo che Germanico per la sua grande popolarità potesse influenzare