








Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Le parti più richieste all'esame di diritto tributario, Università degli Studi di Genova, prof. Dominici
Tipologia: Prove d'esame
1 / 14
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!









Sistema delle imposte sui redditi : il sistema delle imposte sui redditi è disciplinato dal d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, con cui è stato approvato il TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). Il sistema è formato da 2 imposte che colpiscono i redditi delle persone fisiche e degli enti collettivi: Per le persone fisiche: --> IRPEF Per gli enti collettivi: --> IRES Soggetti passivi IRPEF : soggetti passivi dell'IRPEF sono le persone fisiche, residenti e non residenti: I residenti sono tassati sui redditi prodotti ovunque nel mondo (sul complesso dei loro redditi) I non residenti, invece, sono tassati solo per i redditi prodotti in Italia Art. 2 TUIR : si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice Civile. Il reddito : il reddito è nuova ricchezza, che va ad aggiungersi a una situazione preesistente, incrementandola, che deriva da una fonte produttiva. Più in generale, il reddito può essere definito come un incremento di patrimonio che deriva da una fonte produttiva. Le nozioni teoriche di reddito sono 3: Reddito come prodotto Reddito come entrata Reddito come consumo
Un'entrata ha valore di reddito solo se deriva da una fonte produttiva (es. una donazione non è reddito). Non sono reddito le entrate patrimoniali. Il presupposto dell'IRPEF è il possesso di redditi in denaro e in natura. ****Categorie reddituali**** Redditi fondiari Redditi di capitale Redditi d'impresa Redditi di lavoro dipendente Redditi di lavoro autonomo Redditi diversi Il presupposto delle imposte sul reddito è dato dal possesso (disponibilità) di un reddito. Reddito e patrimonio sono 2 concetti diversi: il patrimonio può essere definito come "insieme delle situazioni giuridiche soggettive, a contenuto economico, di cui è titolare un dato soggetto in un dato momento". Quindi il patrimonio è una realtà statica, mentre il reddito è una realtà dinamica. Il patrimonio indica ciò che si ha mentre il reddito indica ciò che si acquisisce. Esistono redditi monetari e redditi in natura: questi ultimi possono consistere in beni o servizi. Il reddito assume rilievo come reddito di un determinato periodo di tempo, detto "periodo d'imposta". Le imposte sui redditi sono quindi periodiche: Persone fisiche --> Il periodo d'imposta è l'anno solare Società --> Il periodo d'imposta è l'esercizio sociale Costituiscono reddito, e sono quindi tassabili, anche i proventi da fatto illecito (se non già sottoposti a sequestro o confisca penale). I coniugi sono tassati separatamente, ciascuno sul proprio reddito. La società NON è soggetto passivo d'imposta: i redditi della società sono imputati a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili. Le perdite della società sono
I versamenti d'acconto Le ritenute subite a titolo d'acconto I redditi fondiari : sono redditi inerenti a terreni e fabbricati siti nel territorio dello Stato. Sono (o devono essere) iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano. Sono fondiari solo i redditi che derivano da un immobile iscritto (o iscrivibile) nel catasto, e quindi situato nel territorio dello Stato. Producono reddito fondiario solo i terreni atti alla produzione agricola; non lo sono i terreni che costituiscono pertinenze di fabbricati urbani, quelli dati in affitto per usi non agricoli e quelli che appartengono a società commerciali. Il catasto dei terreni descrive la proprietà terriera. L'unità elementare del catasto è la particella, che rappresenta una porzione continua di terreno. Le operazioni catastali culminano nel classamento, cioè l'attribuzione a ogni particella: Della qualità Della classe Del reddito Il reddito dei terreni si distingue in: Dominicale Agrario Il reddito dei terreni si può suddividere in 4 parti: Terra nel suo stato naturale Capitale di miglioramento che vi è investito Capitale di esercizio Lavoro Il reddito dominicale comprende le parti che corrispondono: Alla proprietà del fondo Ai capitali stabilmente investiti.
Esso è il reddito relativo al fondo in quanto tale. Il reddito agrario, invece, è costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale di esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti delle potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso. Il reddito catastale è un reddito ordinario ottenuto da un coltivatore di capacità normale. Il reddito agrario è il reddito dell'impresa agraria (coltivazione del terreno e silvicoltura; allevamento di animali). I redditi di capitale ; si distinguono in 3 gruppi di reddito:
Redditi da lavoro dipendente : derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri. Vi rientra il lavoro a domicilio, se risponde a queste caratteristiche, e quindi se vi è subordinazione tecnica del lavoratore rispetto all'imprenditore. In questa categoria rientrano anche le pensioni di ogni tipo e gli assegni ad esse equiparati. Il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo, percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. E' costituito da tutti i compensi, in denaro e in natura, ed è imponibile non quando matura ma quando è percepito. Costituiscono reddito da lavoro dipendente: Salario/stipendio Trattamento di fine rapporto Scatti di anzianità Compensi per lavoro straordinario/diarie/interessi/compenso per ferie non godute Somme che il datore è condannato a pagare (con sentenza del giudice del lavoro) per crediti di lavoro/interessi/danni da svalutazione. Nella retribuzione imponibile sono compresi anche i compensi in natura (es. auto aziendali), non tassati se di modico valore. Art. 51 comma 2 TUIR, non sono tassati: Contributi che il datore di lavoro versa per previdenza/assistenza/sanità Prestazioni di vitto Prestazioni di servizi di trasporto collettivo Somme erogate per la frequenza di asili nido Art. 50 comma 1 TUIR, comprende tutti i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. Sono assimilati anche i redditi di collaborazione coordinata e continuativa. Redditi di lavoro autonomo : derivano dall'esercizio di arti e professioni. Con "arti e professioni" si intende l'esercizio per professione abituale, anche se esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate. E' incluso l'esercizio in forma associata.
I redditi di lavoro autonomo derivano da un'attività che ha 3 connotati: Svolta in modo autonomo Abituale Di natura non commerciale Questi redditi derivano da un'attività continuata: se l'attività è occasionale, si tratta di redditi diversi. Il requisito di non commercialità distingue i redditi di lavoro autonomo dai redditi d'impresa. La base imponibile dei redditi di lavoro autonomo è costituita dai compensi, in denaro o in natura. Sono tassabili le plusvalenze dei beni strumentali, realizzate in caso di cessione a titolo oneroso. Le spese deducibili sono quelle sostenute nell'esercizio dell'arte o della professione, ossia inerenti a tale esercizio. Le spese si deducono secondo il principio di cassa, per cui solo i ricavi già incassati e i costi già pagati possono essere inclusi nel calcolo del reddito. Vi sono costi deducibili per competenza; questo principio prevede che il periodo d'imposta coincida con la data di: Consegna o spedizione --> per i beni mobili Firma del contratto --> per i beni immobili Maturazione --> per i corrispettivi dei servizi Per i costi di acquisto di beni mobili o immateriali, deducibili mediante quote annuali di ammortamento, si applicano i coefficienti previsti per i beni delle imprese. Redditi diversi : sono una serie di ipotesi reddituali eterogenee, non riconducibili alle categorie tipiche: questa categoria presenta quindi carattere di residualità, perché comprende ipotesi a cui manca qualche tratto caratteristico dei redditi delle categorie tipiche. I redditi diversi rientrano in 3 ipotesi di plusvalenze: Plusvalenze derivanti da lottizzazione dei terreni, da operazioni per renderli edificabili o dalla vendita dei terreni Plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni
Il trust non è passivo di IRES, ma fiscalmente trasparente: questo perché i redditi sono imputati ai beneficiari, in proporzione alla quota di partecipazione. Sono invece soggetti passivi dell'IRES i trust "opachi" (senza beneficiari individuati); essi sono infatti soggetti a tutti gli obblighi previsti per i soggetti passivi dell'IRES. L'IVA: ideata in sede europea, l'IVA è una delle risorse proprie dell'UE. Gli Stati membri sono tenuti a devolvere all'unione parte del gettito del tributo e devono garantirne la corretta applicazione e l'effettiva riscossione. In base al diritto UE, l'IVA non può essere oggetto di condono (provvedimento che prevede l'annullamento). L'IVA appartiene alla categoria delle imposte sui consumi, che possono essere: Monofase (applicate una sola volta) Plurifase (applicate nelle varie fasi del processo produttivo-distributivo). Le imposte plurifase sono cumulative, se il tributo dovuto in ciascuna fase si somma agli altri. La comunità europea ha imposto ai Paesi membri l'adozione dell'IVA per impedire che uno Stato membro applichi, ai prodotti provenienti da un altro Stato membro, tributi superiori a quelli che gravano sui prodotti nazionali. L'IVA si applica in modo generale alle operazioni aventi ad oggetto beni e servizi forniti. E' riscossa in ciascuna fase del procedimento di produzione e di distribuzione. Gli importi pagati in occasione delle precedenti fasi del procedimento sono detratti dall'imposta dovuta: in definitiva, grava solo sul consumatore finale. Soggetti passivi di IVA sono gli impernditori, i lavoratori autonomi e coloro che importano beni o servizi: essi sono debitori verso lo Stato, ma hanno il diritto di detrarre l'IVA sugli acquisti. Lo Stato deve incassare la differenza tra IVA sugli acquisti e IVA sulle vendite. L'IVA è un'imposta generale sul consumo. Un'operazione è rilevante ai fini IVA se sussistono 3 condizioni: E' posta in essere da un imprenditore o da un lavoratore autonomo Rientra nel campo di applicazione del tributo E' effettuata nel territorio dello Stato Le operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'IVA si dividono in: Operazioni imponibili; comportano il sorgere del debito d'imposta e non limitano il diritto di detrazione Operazioni non imponibili; non fanno sorgere il debito d'imposta ma comportano gli stessi
adempimenti formali delle operazioni imponibili (devono essere fatturate e registrate) Operazioni esenti; come quelle non imponibili, e in più limitano il diritto di detrazione. Le operazioni "fuori campo IVA" o "escluse" sono quelle che non hanno alcun rilievo ai fini dell'applicazione dell'imposta. Nella categoria delle operazioni imponibili sono comprese: Cessioni di beni Prestazioni di servizi Acquisti intra-UE Importazioni Il momento impositivo è quello in cui un'operazione si considera effettuata, e l'imposta diviene esigibile. Per le cessioni di beni immobili la regola è che si considerano effettuate nel momento della stipulazione, ma se gli effetti sono differiti rileva il momento in cui si producono gli effetti Le cessioni di beni mobili si considerano effettuate al momento della consegna o spedizione, salvo che gli effetti siano differiti. Le prestazioni di servizi, invece, si considerano effettuate al pagamento del corrispettivo. Vi sono 2 fattispecie che anticipano il momento di effettuazione delle operazioni: l'emissione della fattura e il pagamento del corrispettivo. L'aliquota ordinaria è del 22%, vi sono poi aliquote ridotte (10% e 4%) per quei beni e servizi che maggiormente incidono sul costo medio della vita. Le operazioni non imponibili possono essere considerate come operazioni a tasso 0. Il soggetto passivo che effettua un'operazione imponibile ha il diritto di rivalersi nei confronti del cessionario o del committente. Il debito tributario è, in tal modo, neutralizzato dalla rivalsa: il diritto di rivalsa è quindi un credito del soggetto passivo di IVA nei confronti della controparte. L'obbligo ha come oggetto l'emissione della fattura con addebito di rivalsa. Il diritto di detrazione ha per oggetto l'imposta assoluta o dovuta dal soggetto passivo o a lui addebitata a titolo di rivalsa in relazione ai beni e ai servizi importati o acquistati nell'esercizio d'impresa, arte o professione. Si ha diritto alla detrazione se effettuati nell'esercizio dell'impresa (ecc.), cioè se inerenti all'attività esercitata. Occorre che siano annotate nel registro degli acquisti le fatture e le bollette doganali. L'importo detraibile risulta dalla somma dell'IVA di rivalsa annotata nel registro degli acquisti; essa è
Tale principio è detto "alternatività IVA-registro", ed è enunciato dall'art. 40 del d.P.R. 131/86 (il TUIR). E' stato sancito per evitare la doppia imposizione. Gli atti soggetti a IVA scontano l'imposta in misura fissa. L'imposta di registro è alternativa all'IVA: gli atti soggetti a IVA infatti non scontano l'imposta di registro (salvo quanto previsto in materia di locazione e cessione di fabbricati da imprese costruttrici). In generale, l'acquisto di un immobile da un'impresa è un atto esente IVA. In questo caso, pertanto, l'acquirente dovrà pagare, oltre alle imposte ipotecarie e catastali fisse, l'imposta di registro in misura proporzionale del 9%. Invece, quando si applica l'IVA, l'acquirente dovrà pagare l'imposta sul valore aggiunto e l'imposta di registro fissa di 200 €. L'IVA si applica in caso di: Cessioni effettuate dalle imprese costruttrici o di ripristino dei fabbricati, oppure anche dopo i 5 anni (se il venditore decide di assoggettare l'operazione a IVA - la scelta va espressa nell'atto di vendita o nel contratto preliminare) Cessioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali, per cui il venditore sceglie di sottoporre l'operazione a IVA (anche qui la scelta va espressa nell'atto di vendita o nell'atto preliminare). Partecipation exemption (PEX): introdotta con il dlgs 344/2003 (riforma Tremonti), la PEX è il regime delle plusvalenze esenti (ex art. 87 TUIR). Plusvalenza = aumento di valore entro un determinato periodo di tempo di beni immobili e valori immobiliari (azioni). La PEX prevede che le plusvalenze realizzate nel relativo regime non rientrino tra i ricavi soggetti a tassazione IRES. Si applica ai soggetti ex art. 73 d.P.R. 917/1986, in particolare a: Società di capitali (S.p.A., S.A.P.A., S.r.L.) Società cooperative Società di mutua assicurazione Società in nome collettivo Le plusvalenze generate in regime PEX concorrono alla formazione del reddito imponibile del soggetto IRES solo nella misura del 5% (c'è quindi un taglio del 95% dell'imponibile fiscale sulle plusvalenze). Le minusvalenze generate da azioni in regime PEX non rilevano ai fini IRES. La partecipazione può generare il regime PEX quando si ha: Possesso ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente
quello dell'avvenuta cessione Partecipazioni classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie del primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso Residenza fiscale in uno Stato o territorio diverso da un paradiso fiscale Società partecipata che è un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55 Deduzioni e detrazioni: Con la deduzione si ottiene una base imponibile ridotta rispetto al reddito complessivo, quindi sull'onere dedotto non si pagherà l'IRPEF Con la detrazione si ottiene un abbattimento dell'IRPEF lorda pari a una determinata percentuale dell'onere detraibile.