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Diritto Processuale Tributario- Processo telematico, Appunti di Diritto Processuale Tributario

Appunti sul nuovo processo telematico tributario

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 10/06/2020

serenadiromagna1
serenadiromagna1 🇮🇹

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6 documenti

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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO (PTT)
IL FASCICOLO INFORMATIVO ED IL REGIME AGEVOLATIVO
Il fascicolo informatico è costituito da quattro cartelle:
• fascicolo del ricorrente;
• fascicolo del resistente;
• fascicolo d’ufficio che contiene tutti i provvedimenti giurisdizionali adottati dalla Commissione
tributaria adita e le comunicazioni inviate alle parti processuali;
• fascicolo delle altre parti resistenti
l fascicolo informatico è curata dal personale di segreteria delle Commissioni tributarie.
La circolare n. 2/DF ha fornito importanti chiarimenti che impattano sull’operatività del regime
transitorio misto (cartaceo/telematico). In particolare se una parte (ricorrente e/o resistente) effettua
il deposito mediante il sistema informatico e l’altra parte (ricorrente e/o resistente) deposita con
modalità cartacee, il personale di Segreteria cura la scansione dell’atto cartaceo.
Ciò rappresenta un grande vantaggio per la parte che sceglie la modalità telematica.
PROCURA ALLE LITI ED ELEZIONE DI DOMICILIO
Circolare n. 2 del Dipartimento delle Finanze dell’11 maggio 2016:
• se il ricorrente è sprovvisto di firma digitale la procura alle liti è rilasciata su un atto separato
dall’atto principale, con firma autografa autenticata dal difensore, che verrà quindi scansionato dal
difensore, firmato digitalmente e acquisito a sistema come documento allegato;
• se il ricorrente è provvisto di firma digitale ha la facoltà di firmare digitalmente la procura
rilasciata dal difensore
Tale procedura non si applica al contribuente che si difende in proprio per le controversie di valore
inferiore o uguale a € 3.000,00
e l’indicazione dell’indirizzo PEC nell’atto introduttivo, da riportare nell’apposita schermata del
P .T.T. durante il processo di caricamento a sistema dei dati identificativi, equivale all’elezione del
domicilio digitale.
Sul punto sono sorti alcuni dubbi fra gli operatori qualora il contribuente sia assistito da più
difensori; la questione viene risolta con l’inserimento a sistema, nell’apposita schermata, dei dati di
ciascun difensore con i rispettivi indirizzo PEC.
NOTIFICA VIA PEC E COMPUTO DEL TERMINE
Equipara da un punto di vista legale la posta elettronica certificata (PEC) al servizio postale per
raccomandata scissione del momento di perfezionamento delle notifiche e delle comunicazioni fra il
mittente ed il destinatario; per il primo si considera ai fini del computo il giorno di consegna
dell’atto all’agente postale per la spedizione, per il secondo il termine decorre dal giorno di effettiva
ricezione. Nel P .T.T. è prevista, come detto in precedenza, la notifica del ricorso/appello alla
controparte a mezzo PEC;
il momento del perfezionamento delle notifiche e delle comunicazioni è differenziato:
• per il mittente alla data in cui la comunicazione/notificazione è stata inviata al proprio gestore
attestata dalla relativa ricevuta di accettazione;
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IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO (PTT)

IL FASCICOLO INFORMATIVO ED IL REGIME AGEVOLATIVO

Il fascicolo informatico è costituito da quattro cartelle:

  • fascicolo del ricorrente;
  • fascicolo del resistente;
  • fascicolo d’ufficio che contiene tutti i provvedimenti giurisdizionali adottati dalla Commissione tributaria adita e le comunicazioni inviate alle parti processuali;
  • fascicolo delle altre parti resistenti l fascicolo informatico è curata dal personale di segreteria delle Commissioni tributarie. La circolare n. 2/DF ha fornito importanti chiarimenti che impattano sull’operatività del regime transitorio misto (cartaceo/telematico). In particolare se una parte (ricorrente e/o resistente) effettua il deposito mediante il sistema informatico e l’altra parte (ricorrente e/o resistente) deposita con modalità cartacee, il personale di Segreteria cura la scansione dell’atto cartaceo. Ciò rappresenta un grande vantaggio per la parte che sceglie la modalità telematica. PROCURA ALLE LITI ED ELEZIONE DI DOMICILIO Circolare n. 2 del Dipartimento delle Finanze dell’11 maggio 2016:
  • se il ricorrente è sprovvisto di firma digitale la procura alle liti è rilasciata su un atto separato dall’atto principale, con firma autografa autenticata dal difensore, che verrà quindi scansionato dal difensore, firmato digitalmente e acquisito a sistema come documento allegato;
  • se il ricorrente è provvisto di firma digitale ha la facoltà di firmare digitalmente la procura rilasciata dal difensore Tale procedura non si applica al contribuente che si difende in proprio per le controversie di valore inferiore o uguale a € 3.000, e l’indicazione dell’indirizzo PEC nell’atto introduttivo, da riportare nell’apposita schermata del P .T.T. durante il processo di caricamento a sistema dei dati identificativi, equivale all’elezione del domicilio digitale. Sul punto sono sorti alcuni dubbi fra gli operatori qualora il contribuente sia assistito da più difensori; la questione viene risolta con l’inserimento a sistema, nell’apposita schermata, dei dati di ciascun difensore con i rispettivi indirizzo PEC. NOTIFICA VIA PEC E COMPUTO DEL TERMINE Equipara da un punto di vista legale la posta elettronica certificata (PEC) al servizio postale per raccomandata scissione del momento di perfezionamento delle notifiche e delle comunicazioni fra il mittente ed il destinatario; per il primo si considera ai fini del computo il giorno di consegna dell’atto all’agente postale per la spedizione, per il secondo il termine decorre dal giorno di effettiva ricezione. Nel P .T.T. è prevista, come detto in precedenza, la notifica del ricorso/appello alla controparte a mezzo PEC; il momento del perfezionamento delle notifiche e delle comunicazioni è differenziato:
  • per il mittente alla data in cui la comunicazione/notificazione è stata inviata al proprio gestore attestata dalla relativa ricevuta di accettazione;
  • per il destinatario alla data in cui la comunicazione/notificazione è resa disponibile nella propria casella PEC Si è generata un po' di incertezza sull’idoneità della notifica via PEC. La questione viene risolta con una lettura della norma primaria coordinata al Regolamento del P .T.T.; ovvero le comunicazioni e le notificazioni fra le parti possono avvenire in via telematica secondo quanto prescritto dal D.M. 163/2013 ed i successivi decreti di attuazione. Ad esempio se il ricorso è stato depositato prima dell’attivazione del P .T.T. e la sentenza viene depositata in vigenza la stessa dovrà continuare ad essere notificata, per il termine breve, con le modalità tradizionali (consegna diretta, per posta o con ufficiale giudiziario), ciò anche nel rispetto del diritto alla difesa. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO Il pagamento del contributo unificato tributario (CUT) d’iscrizione a ruolo della causa può essere effettuato nel P.T.T. con le stesse modalità previste per il deposito cartaceo ovvero tramite contrassegno telematico. LA DIRETTRICE COMUNITARIA L’informatizzazione del processo tributario, che va ancora attuata in alcune sue fasi, non dovrebbe essere vista come una rivoluzione ma piuttosto quale cambiamento di mentalità a cui l’Unione Europea chiede sempre più di adeguarsi. CARATTERI GENERALI Per utilizzare i servizi del Processo Tributario Telematico è sufficiente connettersi al sito della giustizia tributaria, raggiungibile dal proprio computer FACOLTATIVITA’ Nel PTT vige il principio della facoltatività tra modalità di deposito telematica e cartacea, sia per il ricorrente/appellante, sia per la parte resistente STRUMENTI NECESSARI:
    • Internet
    • Pec
    • Firma Digitale

accettazione. In sostanza, l’attestazione temporale del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti informatici coincide con la data in cui il P.T.T. rilascia la ricevuta sincrona di accettazione, sempreché i file abbiano superato i previsti controlli (antivirus, formati, etc.). Se quindi il successivo messaggio di acquisizione arrivasse anche dopo la mezzanotte, il deposito risulterebbe comunque effettuato il giorno precedente. CONTROLLI DEL PTT E ANOMALIE Successivamente alla fase di accettazione degli atti, il P.T.T. procede a una serie di controlli e verifiche di quanto trasmesso ANOMALIE BLOCCANTI E NON BLOCCANTI A seguito del deposito degli atti, eventuali anomalie possono risultare “bloccanti”, e altre “non bloccanti”. Le fattispecie bloccanti sono anomalie gravi che pregiudicano la sicurezza del sistema informativo (ad esempio, presenza di virus) o non permettono l’identificazione certa del soggetto da cui proviene l’atto; le anomalie non bloccanti, per contro, non pregiudicano il deposito dell’atto e dei documenti. Allegati acquisiti non conformi: Si precisa che in presenza di anomalie non bloccanti, il deposito va comunque a buon fine e il documento entra a far parte del fascicolo informatico FORMAZIONE DEL FASCICOLO PROCESSUALE INFORMATICO I file relativi agli atti processuali , gli allegati depositati, le ricevute di PEC ed i messaggi di sistema formano il fascicolo informatico, che risulta così costituito: fascicolo del ricorrente: contiene tutti gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema al soggetto che ha introdotto la causa; fascicolo del resistente: contiene tutti gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema alla parte resistente; fascicolo d’ufficio: contiene tutti i provvedimenti giurisdizionali adottati dalla Commissione Tributaria adita e le comunicazioni inviate alle parti processuali; fascicolo delle altre parti resistenti: contiene tutti gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema al terzo intervenuto volontariamente nel giudizio, ovvero chiamato in causa.

DEPOSITI CARTACEI (NIR VIA WEB)

La “NIR via web” consente l’utilizzo del servizio di compilazione e trasmissione telematica della sola nota di iscrizione a ruolo al soggetto che intenda depositare con le modalità cartacee il ricorso/appello e gli altri atti per i quali è prevista la compilazione della N.I.R. In particolare, previa registrazione al P.T.T., il ricorrente/appellante può compilare “NIR via web” ed ottenere, al termine della procedura, un numero identificativo. Con quest’ultimo numero, l’utente potrà recarsi presso la Commissione tributaria competente, e depositare gli atti e i documenti cartacei con conseguente iscrizione a ruolo della controversia, evitando in tal modo il deposito della nota di iscrizione cartacea. La NIR via web permette, quindi, all’Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria, di acquisire i dati presenti nella NIR cartacea, sulla base del numero identificativo rilasciato alla parte dal sistema. D LA FIRMA DIGITALE È un insieme di dati in forma elettronica che, associati ad un documento informatico, è in grado di garantirne PROVENIENZA ed INTEGRITÀ. In particolare la firma digitale garantisce: • che il destinatario possa verificare l'identità del mittente (autenticazione); • che il mittente non possa disconoscere un documento da lui firmato (non ripudio); • che il destinatario non possa inventarsi o modificare un documento firmato da qualcun altro (integrità). PEL E PEC PEL: Posta Elettronica (ordinaria) Non è in grado di garantire provenienza, integrità, riferimento temporale PEC: Posta Elettronica Certificata  arriva al destinatario all'interno di una busta di trasporto: il messaggio originale risulterà in allegato; attesta la partenza del messaggio (ricevuta di accettazione ed inoltro);  attesta la consegna (ricevuta di avvenuta consegna);  garantisce la provenienza, il riferimento temporale e l'integrità del contenuto. Il valore legale della PEC è quindi equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno PEC:IL CERTIFICATO Un certificato può essere: • Valido • Scaduto (superata la data di validità del certificato stesso)

  • Revocato (disattivazione definitiva, per esempio in caso di furto) • Sospeso (disattivazione temporanea) L’ ente certificatore che ha rilasciato il certificato deve gestire e rendere pubblici gli elenchi dei certificati validi, sospesi e revocati. Il Codice dell’ Amministrazione Digitale stabilisce infatti che: “L'apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione.”