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Appunti sul nuovo processo telematico tributario
Tipologia: Appunti
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Il fascicolo informatico è costituito da quattro cartelle:
accettazione. In sostanza, l’attestazione temporale del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti informatici coincide con la data in cui il P.T.T. rilascia la ricevuta sincrona di accettazione, sempreché i file abbiano superato i previsti controlli (antivirus, formati, etc.). Se quindi il successivo messaggio di acquisizione arrivasse anche dopo la mezzanotte, il deposito risulterebbe comunque effettuato il giorno precedente. CONTROLLI DEL PTT E ANOMALIE Successivamente alla fase di accettazione degli atti, il P.T.T. procede a una serie di controlli e verifiche di quanto trasmesso ANOMALIE BLOCCANTI E NON BLOCCANTI A seguito del deposito degli atti, eventuali anomalie possono risultare “bloccanti”, e altre “non bloccanti”. Le fattispecie bloccanti sono anomalie gravi che pregiudicano la sicurezza del sistema informativo (ad esempio, presenza di virus) o non permettono l’identificazione certa del soggetto da cui proviene l’atto; le anomalie non bloccanti, per contro, non pregiudicano il deposito dell’atto e dei documenti. Allegati acquisiti non conformi: Si precisa che in presenza di anomalie non bloccanti, il deposito va comunque a buon fine e il documento entra a far parte del fascicolo informatico FORMAZIONE DEL FASCICOLO PROCESSUALE INFORMATICO I file relativi agli atti processuali , gli allegati depositati, le ricevute di PEC ed i messaggi di sistema formano il fascicolo informatico, che risulta così costituito: fascicolo del ricorrente: contiene tutti gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema al soggetto che ha introdotto la causa; fascicolo del resistente: contiene tutti gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema alla parte resistente; fascicolo d’ufficio: contiene tutti i provvedimenti giurisdizionali adottati dalla Commissione Tributaria adita e le comunicazioni inviate alle parti processuali; fascicolo delle altre parti resistenti: contiene tutti gli atti processuali, gli allegati e le ricevute rilasciate dal sistema al terzo intervenuto volontariamente nel giudizio, ovvero chiamato in causa.
La “NIR via web” consente l’utilizzo del servizio di compilazione e trasmissione telematica della sola nota di iscrizione a ruolo al soggetto che intenda depositare con le modalità cartacee il ricorso/appello e gli altri atti per i quali è prevista la compilazione della N.I.R. In particolare, previa registrazione al P.T.T., il ricorrente/appellante può compilare “NIR via web” ed ottenere, al termine della procedura, un numero identificativo. Con quest’ultimo numero, l’utente potrà recarsi presso la Commissione tributaria competente, e depositare gli atti e i documenti cartacei con conseguente iscrizione a ruolo della controversia, evitando in tal modo il deposito della nota di iscrizione cartacea. La NIR via web permette, quindi, all’Ufficio di Segreteria della Commissione tributaria, di acquisire i dati presenti nella NIR cartacea, sulla base del numero identificativo rilasciato alla parte dal sistema. D LA FIRMA DIGITALE È un insieme di dati in forma elettronica che, associati ad un documento informatico, è in grado di garantirne PROVENIENZA ed INTEGRITÀ. In particolare la firma digitale garantisce: • che il destinatario possa verificare l'identità del mittente (autenticazione); • che il mittente non possa disconoscere un documento da lui firmato (non ripudio); • che il destinatario non possa inventarsi o modificare un documento firmato da qualcun altro (integrità). PEL E PEC PEL: Posta Elettronica (ordinaria) Non è in grado di garantire provenienza, integrità, riferimento temporale PEC: Posta Elettronica Certificata arriva al destinatario all'interno di una busta di trasporto: il messaggio originale risulterà in allegato; attesta la partenza del messaggio (ricevuta di accettazione ed inoltro); attesta la consegna (ricevuta di avvenuta consegna); garantisce la provenienza, il riferimento temporale e l'integrità del contenuto. Il valore legale della PEC è quindi equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno PEC:IL CERTIFICATO Un certificato può essere: • Valido • Scaduto (superata la data di validità del certificato stesso)