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Appunti Diritto Penitenziario - Prof. Zacché, Appunti di Diritto Penitenziario

Appunti delle lezioni di diritto penitenziario del Prof. Zacché

Tipologia: Appunti

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DIRITTO PENITENZIARIO
Legge 1975 numero 354à Legge sull’ordinamento penitenziario.
Molto importante è l’art 1 ordinamento penitenziario: è una norma bandiera e si tratta di
una norma che segna una svolta ideologica nel modo di concepire il detenuto all’interno
dell’universo carcerario.
Per la prima volta in Italia nel 1975 il detenuto non è più concepito come un oggetto e
viene concepito come persona. Il detenuto non è un oggetto da custodire e rinchiudere
all’interno di un istituto, non è un soggetto da isolare della società. Il soggetto diventa
soggetto e, come tale, va valorizzato, al centro dell’esecuzione della pena e delle altre
misure di limitazione di libertà personale. Possono restare anche in carcere, i soggetti
sottoposti a misure cautelari. I soggetti in esecuzione della pena sono quelli in carcere in
via definitiva.
La chiave è costituita dal trattamento, e al trattamento viene dedicato il comma 1 e 6
dell’art. 1 dell’ordinamento penitenziario. Il trattamento è importante perché il detenuto non
è più un oggetto, bensì un soggetto.
Il carcere è una struttura chiusa e totalizzante. Proprio perché si tratta di una struttura
chiusa e totalizzante, si verifica un annientamento della persona, perché c’è un controllo
totale sul corpo del detenuto. Lo scopo del carcere è quindi l’annientamento della persona.
Il trattamento serve da controspinta alla tendenza del carcere, in quanto struttura chiusa,
per evitare che ci sia un annientamento della persona. Il trattamento è il miglior rimedio
per trattamenti disumani nei confronti del detenuto.
L’art. 1 è fondamentale perché fissa le coordinate del diritto penitenziario sia in relazione
al detenuto che al trattamento. Esso fa riferimento alla raccomandazione numero 2 del
2006 del comitato dei ministri del consiglio d’Europa, dove qui si trovano tutte le
indicazioni che riguardano il trattamento dei detenuti a livello europeo.
Il detenuto prima del 1975 è un oggetto e ciò lo si può dedurre dal regolamento per gli
istituti di prevenzione e di pena del 1931: in questo regolamento prevale l’attenzione per
gli interessi dello Stato e dell’amministrazione.
è Nel regolamento l’interesse è quello della buona amministrazione e vi è un
disinteressamento degli interessi del detenuto (e del detenuto come persona).
Il regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena del 1931 si va a basare sull’ordine e
sulla sicurezza all’interno del carcere e al controllo del detenuto ritenuto pericoloso.
Ricordiamo che il regolamento è di tipo ministeriale e quindi non si tratta di una vera e
propria legge.
Questo regolamento è stato sostituito dalla riforma del 1975 che ha come scopo quello di
andare a “tutelare” i diritti del soggetto e quindi il detenuto non è più inteso come oggetto,
bensì come soggetto.
Oggi, la legge si preoccupa di definire le linee e le modalità di intervento nei confronti del
detenuto attraverso un ventaglio di norme che disciplinano aspetti o momenti della vita
penitenziaria riconoscendo talvolta al detenuto dei veri e propri diritti soggettivi.
L’art. 4 ordinamento penitenziario stabilisce che i detenuti esercitano personalmente i
diritti riconosciuti dalla legge: l’amministrazione penitenziaria non può imporre ai detenuti
condotte lesive di loro situazioni soggettive.
Sullo sfondo dell’art. 1 campeggia un’altra norma: l’art. 27 comma 3 Costituzione, il quale
stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.
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DIRITTO PENITENZIARIO

Legge 1975 numero 354à Legge sull’ordinamento penitenziario. Molto importante è l’art 1 ordinamento penitenziario: è una norma bandiera e si tratta di una norma che segna una svolta ideologica nel modo di concepire il detenuto all’interno dell’universo carcerario. Per la prima volta in Italia nel 1975 il detenuto non è più concepito come un oggetto e viene concepito come persona. Il detenuto non è un oggetto da custodire e rinchiudere all’interno di un istituto, non è un soggetto da isolare della società. Il soggetto diventa soggetto e, come tale, va valorizzato, al centro dell’esecuzione della pena e delle altre misure di limitazione di libertà personale. Possono restare anche in carcere, i soggetti sottoposti a misure cautelari. I soggetti in esecuzione della pena sono quelli in carcere in via definitiva. La chiave è costituita dal trattamento, e al trattamento viene dedicato il comma 1 e 6 dell’art. 1 dell’ordinamento penitenziario. Il trattamento è importante perché il detenuto non è più un oggetto, bensì un soggetto. Il carcere è una struttura chiusa e totalizzante. Proprio perché si tratta di una struttura chiusa e totalizzante, si verifica un annientamento della persona, perché c’è un controllo totale sul corpo del detenuto. Lo scopo del carcere è quindi l’annientamento della persona. Il trattamento serve da controspinta alla tendenza del carcere, in quanto struttura chiusa, per evitare che ci sia un annientamento della persona. Il trattamento è il miglior rimedio per trattamenti disumani nei confronti del detenuto. L’art. 1 è fondamentale perché fissa le coordinate del diritto penitenziario sia in relazione al detenuto che al trattamento. Esso fa riferimento alla raccomandazione numero 2 del 2006 del comitato dei ministri del consiglio d’Europa, dove qui si trovano tutte le indicazioni che riguardano il trattamento dei detenuti a livello europeo. Il detenuto prima del 197 5 è un oggetto e ciò lo si può dedurre dal regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena del 1931: in questo regolamento prevale l’attenzione per gli interessi dello Stato e dell’amministrazione. è Nel regolamento l’interesse è quello della buona amministrazione e vi è un disinteressamento degli interessi del detenuto (e del detenuto come persona). Il regolamento per gli istituti di prevenzione e di pena del 1931 si va a basare sull’ordine e sulla sicurezza all’interno del carcere e al controllo del detenuto ritenuto pericoloso. Ricordiamo che il regolamento è di tipo ministeriale e quindi non si tratta di una vera e propria legge. Questo regolamento è stato sostituito dalla riforma del 1975 che ha come scopo quello di andare a “tutelare” i diritti del soggetto e quindi il detenuto non è più inteso come oggetto, bensì come soggetto. Oggi, la legge si preoccupa di definire le linee e le modalità di intervento nei confronti del detenuto attraverso un ventaglio di norme che disciplinano aspetti o momenti della vita penitenziaria riconoscendo talvolta al detenuto dei veri e propri diritti soggettivi. L’art. 4 ordinamento penitenziario stabilisce che i detenuti esercitano personalmente i diritti riconosciuti dalla legge: l’amministrazione penitenziaria non può imporre ai detenuti condotte lesive di loro situazioni soggettive. Sullo sfondo dell’art. 1 campeggia un’altra norma: l’art. 27 comma 3 Costituzione, il quale stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità.

La pena non può essere disumana; l’aspetto positivo è che la pena ha come funzione la rieducazione e la risocializzazione del soggetto detenuto. Lo Stato deve intervenire per favorire il recupero del condannato, evitando gli effetti desocializzanti del carcere. La funzione è la rieducazione del condannato; questo obiettivo si raggiunge attraverso una serie di interventi nei confronti del detenuto. Articolo 1 dell’ordinamento penitenziario. Art. 1, comma 1: il trattamento penitenziario deve essere conforme all’umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona. Art. 1 comma 2: Il trattamento é improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose. Art. 1 comma 3: Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili ai fini giudiziari. Art. 1, comma 6: Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento é attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

  1. Trattamento rieducativo: nel sesto comma, è riferito ai condannati e agli internati; non sono sottoposti gli imputati ovvero i soggetti che si trovano in carcere in modo provvisorio.
  2. Trattamento penitenziario: nel sesto comma si riferisce a qualunque tipo di detenuto. è Il trattamento rieducativo spetta solo ai condannati e consiste in un trattamento volto al reinserimento sociale dei detenuti sulla base di un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche esigenze e condizioni dei singoli soggetti. è Il trattamento penitenziario riguarda l’insieme delle regole e dei modi al cui interno si svolge, secondo la logica della legalità, la vita dei detenuti sottoposti a limitazioni della libertà personale. Tra le due nozioni c’è un rapporto di genere/ specie. Il trattamento penitenziario è il rapporto di genere, al quale interno si trova il trattamento rieducativo (rapporto di specie). Il trattamento rieducativo si rivolge solo ai condannati perché entra in gioco la presunzione di innocenza. Un soggetto quindi, in base a tale principio, viene trattato come innocente fino alla condanna definitiva. Funzione rieducativa del soggetto: Vengono fatte svolgere delle attività lavorative ai detenuti per fare in modo che, in futuro, i soggetti siano in grado di andare a svolgere delle attività lavorative, evitando di far nascere nuovamente in loro il desiderio di delinquere. Il trattamento è un diritto per il condannato però può anche decidere di non avvalersi di tale trattamento. Lo Stato è obbligato a fornire il trattamento, ma il detenuto può anche decidere di non avvalersi di tali trattamenti. Lo Stato è obbligato in quanto tale diritto è sancito dalla stessa Costituzione. Il trattamento rieducativo si realizza attraverso una individualizzazione, uno studio scientifico della personalità del condannato.

Per quanto riguarda il carcere di Busto: si fa ricorso per mettere in evidenza la mancanza di acqua calda, il poco spazio all’interno della cella. Si trattava di una cella di 9metri quadrati in cui Torreggiani conviveva con altri due soggetti. Per quanto riguarda il carcere di Piacenza: si fa ricorso per mettere in evidenza il fatto che, nelle celle, non vi era luce sufficiente a causa delle barre metalliche apposte alle finestre, mancanza di acqua calda che ha impedito loro di farsi docce per molti mesi e sempre per la piccolezza della cella. Il magistrato del Tribunale di Reggio Emilia accerta il fatto che le condizioni sono disumane e mette in evidenza la piccolezze della cella. Il giudice fa riferimento alla sentenza Sulejmanovic contro Italia. Al punto 17 va a mettere in evidenza l’articolo 6 della legge del 1975 (legge sull’ordinamento penitenziario). L’art. 6 recita: I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti. Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere a un posto a meno che la situazione particolare dell’Istituto non lo consenta. Al punto 19 si fa riferimento al fatto che è possibile far ricorso al magistrato di sorveglianza, il quale è competente a controllare l’organizzazione di istituti di prevenzione e pena e per prospettare al ministro della giustizia le esigenze dei vari servizi, con particolare riguardo alla attuazione del trattamento rieducativo. Il magistrato di sorveglianza ha una funzione di garanzia. La CEDU accerta che in un caso simile (a Lecce) un detenuto si era lamentato del problema del sovraffollamento della sua cella. Il magistrato di sorveglianza aveva concesso l’indennizzo richiesto per il danno morale subito al detenuto: facciamo riferimento al punto 20. Si fa riferimento a questo caso analogo, in quanto i soggetti hanno richiesto un risarcimento per i danni morali subiti. Paragrafo 23: viene preso atto che lo Stato italiano ha preso delle misure per andare a diminuire il problema del sovraffollamento delle carceri. Il tasso nazionale di sovraffollamento, nel 2010, era pari al 151%. Possiamo ricollegarci al punto 25 e 26, nei quali vengono indicate le disposizioni e le misure che sono state adottate dallo Stato italiano per diminuire il numero dei detenuti. Nell’aprile del 2012, a seguito dell’adozione di tali misure, il tasso di sovraffollamento è diminuito al 148%. I testi internazionali pertinenti: al punto 30 si fa riferimento al comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti. Secondo un rapporto generale del CPT/92:

  • Il sovraffollamento è una questione di diretta attinenza al mandato del CPT. Tutti i servizi e le attività in un carcere sono influenzati negativamente se occorre farsi carico di un numero di detenuti maggiore rispetto a quello per il quale l’istituto è stato progettato; la qualità complessiva della vita in un istituto si abbassa, anche in maniera significativa. Inoltre, il livello di sovraffollamento in un carcere, o in una

parte particolare di esso potrebbe essere tale da essere esso stesso inumano o degradante da un punto di vista fisico.

  • Un programma soddisfacente di attività (lavoro, istruzione, sport, ecc.) è di cruciale importanza per il benessere dei detenuti. Questo è valido per tutti gli istituti, sia per i condannati che per gli imputati. Il CPT ha notato che le attività in molte case circondariali sono estremamente limitate. L’organizzazione di regimi di attività in questi istituti – che hanno un turnover abbastanza rapido di reclusi – non è una questione semplice. Ovviamente, non possono esserci programmi di trattamento personalizzati quali quelli a cui si può aspirare in un istituto per detenuti definitivi. Comunque, i detenuti non possono essere lasciati semplicemente a languire per settimane, a volte mesi, chiusi nelle loro celle, e questo indipendentemente da quanto siano buone o meno le condizioni materiali all’interno delle celle. Il CPT ritiene che bisognerebbe mirare ad assicurare ai detenuti in attesa di giudizio la possibilità di trascorrere una parte ragionevole del giorno (8 ore o più) fuori dalle loro celle, occupati in attività significative di varia natura. Naturalmente, i regimi negli istituti per detenuti la cui sentenza è definitiva dovrebbero essere ancora più favorevoli.
  • Menzione a parte merita l’esercizio all’aria aperta. La richiesta che venga concessa ai detenuti almeno un’ora di esercizio all’aria aperta ogni giorno è diffusamente accettata quale tutela fondamentale (preferibilmente dovrebbe far parte di un programma più ampio di attività). Il CPT desidera sottolineare che tutti i detenuti senza eccezioni (inclusi quelli sottoposti a isolamento disciplinare) dovrebbero avere la possibilità di fare esercizio all’aria aperta quotidianamente. È inoltre assiomatico che gli spazi per l’esercizio all’aria aperta dovrebbero essere ragionevolmente ampi e, quando possibile, offrire riparo in caso di maltempo
  • Un facile accesso a strutture adeguate di bagni ed il mantenimento di buoni standard di igiene sono componenti essenziali di un ambiente umano è il tasso di recidiva diminuisce nel momento in cui vengano garantite delle garanzie da parte dello Stato ai detenuti. Ad es. garanzie allo svolgimento di attività lavorative, garanzie allo svolgimento di attività di studio. Bisogna andare ad applicare delle misure diverse dal ricorso al carcere, per cercare di diminuire il problema del sovraffollamento. Le misure da applicare prima del processo penale sono:
  • evitare l’azione penale e ridurre quindi il ricorso alla custodia cautelare
  • È opportuno far uso più ampio possibile delle alternative alla custodia cautelare, come ad esempio l’obbligo per l’indagato di risiedere ad un indirizzo specificato, il divieto di lasciare o di raggiungere un luogo senza autorizzazione. Le misure da applicare dopo il processo penale:
  • Applicazione delle sanzioni e delle misure applicabili nella comunità: esecuzione delle pene privative della libertà. Per fare in modo che le sanzioni e le misure applicate nella comunità siano delle alternative credibili alle pene detentive di breve durata, è opportuno assicurare una loro efficiente applicazione, in particolare: realizzando l'infrastruttura richiesta per l'esecuzione

di tempo, entro il quale uno stato deve applicare tutte le misure necessarie a ridurre o addirittura eliminare quel determinato problema che è emerso. Inoltre deve essere garantita una forma di risarcimento nei confronti di quesi soggetti che si trovano in una struttura sovraffollata. Al posto dell’applicazione di un risarcimento dei danni, può essere prevista una riduzione della pena. è Riassumendo: Le misure che possono essere adottate sono:

  • Riduzione della pena
  • Risarcimento del danno subito dal soggetto. SENTENZA SABA CONTRO ITALIA Sostiene che vi siano state delle violenze nei suoi confronti da parte della polizia penitenziaria. I reati per cui si procede sono:
  • Lesioni personali
  • Abuso d’ufficio A seguito delle indagini si fa un processo e vengono rimandate a processo una serie di persone: 9 agenti penitenziari, 61 imputati. Il fatto è avvenuto nel carcere di Sassari. L’art. 41 ordinamento penitenziario concede la possibilità di far ricorso all’uso della forza nei casi di necessità senza abusarne: dall’articolo 41 emerge il fatto che, la polizia, ha il diritto di far ricorso all’uso della forza nei confronti dei detenuti in determinate situazioni; ad esempio: nel momento in cui i detenuti cerchino di aggredire gli agenti penitenziari. Dalla sentenza emerge che alcuni imputati richiedono il rito abbreviato, mentre altri vanno al dibattimento. Dinnanzi al processo, di fronte al tribunale di Sassari, gli imputati, erano accusati di vari atti di violenza, lesioni personali e abuso d’ufficio nei confronti di molti detenuti. Per quanto riguarda il ricorrente, le guardie penitenziarie erano accusate di averlo obbligato a spogliarsi, a rimanere davanti alla sua cella con la testa contro il muro e a passare a testa bassa tra due file di agenti e a subire perquisizioni ingiustificate, accompagnate da insulti e minacce. Le celle erano state devastate e gli oggetti personali dei detenuti distrutti. Il tribunale accerta che si erano verificati degli episodi di violenza inumana nel carcere di Sassari, nel corso di quelle che avrebbero dovuto essere accompagnate dalla presentazione del nuovo condannate. Di conseguenza, il tribunale considera che i fatti rientravano nelle previsioni dell’art. 608 codice penale che punisce l’abuso ne confronti dei detenuti. Nella sentenza si fa anche riferimento al rito abbreviato nei confronti dei 61 imputati. Sono applicate delle sanzioni disciplinari:
  • il supervisore regionale dell’amministrazione penitenziaria (condannato penalmente a un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione) è stato sospeso dalle sue funzioni con totale privazione dello stipendio per un mese;
  • la direttrice del carcere di Sassari (condannata penalmente a dieci mesi e venti giorni di reclusione) è stata sospesa dalle sue funzioni con decurtazione di metà dello stipendio per un mese;
  • il comandante del dipartimento della polizia penitenziaria di Sassari (condannato penalmente a un anno e otto mesi di reclusione) è stato sospeso dalle sue funzioni con decurtazione di metà dello stipendio per sei mesi;
  • tre agenti penitenziari (condannati penalmente a quattro mesi e venti giorni di reclusione) hanno subito una decurtazione di un trentesimo dello stipendio;
  • l’agente condannato a una multa di 100 EUR per omessa denuncia di un reato è stato oggetto di una nota di biasimo, da cui deriva l’impossibilità di beneficiare di aumenti di stipendio per un anno. NB: Le misure disciplinari sono applicate a seguito della sentenza definitiva. Le norme giuridiche del diritto interno pertinente sono:
  • Art. 610 comma 1 codice penale: chiunque con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a 4 anni
  • Art. 323 comma 1 codice penale: Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento (...) intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  • Art. 608 comma 1 codice penale: pubblico ufficiale che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta (...) è punito con la reclusione fino a trenta mesi Questi tre articoli rientrano nell’art. 13 comma 4 della Costituzione, il quale stabilisce che la Costituzione punisce ogni violenza fisica e morale sulle persone sottoposte a restrizioni di libertà. Il ricorrente denuncia e chiede alla CEDU di accertare: ü fatti di tortura subiti in violazione dell’art. 3 della convenzione ü che i fatti sono andati in prescrizione a causa della lentezza del procedimento giudiziario riguardante i trattamenti. Nel primo caso si parla di obblighi negativi, mentre il secondo caso fa riferimento a obblighi positivi (relativo alla mancanza di un’inchiesta effettiva). Dal punto 57.
  • Il ricorrente sostiene le sue tesi davanti al giudice
  • Il governo si difende
  • Intervengono gli amici della curia (titolari degli interessi) Valutazione della corte: quando vi è stato un procedimento interno, non rientra nelle attribuzioni della Corte sostituire la propria visione delle cose a quella delle corti e dei tribunali nazionali, ai quali spetta in linea di principio la valutazione dei dati da essi raccolti. Quello che decidono i tribunali nazionali, non sono però vincolanti nei confronti delle decisioni della Corte. La Corte afferma di non mettere in discussione i fatti che sono stati indicati dal soggetto, come ad esempio il fatto che il soggetto è stato costretto a passare a testa bassa in mezzo alle file degli agenti penitenziari. Per quanto riguarda la qualificazione giuridica di tale trattamento, la Corte rammenta che, per rientrare nelle previsioni dell’articolo 3, un maltrattamento deve raggiungere un livello

incombe di tutelare i diritti delle persone sottoposte alla sua giurisdizione. Pertanto, se la Corte riconosce il ruolo delle corti e dei tribunali nazionali nella scelta delle sanzioni da infliggere ad agenti dello Stato in caso di maltrattamenti da essi inflitti, essa deve mantenere la propria funzione di controllo e intervenire qualora esista una sproporzione evidente tra la gravità dell’atto e la sanzione inflitta. In caso contrario, il dovere che hanno gli Stati di condurre un’inchiesta effettiva perderebbe molto del suo senso. La Corte rammenta anche che quando gli agenti dello Stato vengono imputati di maltrattamenti, è importante che i procedimenti non cadano in prescrizione, che gli interessati siano sospesi dalle loro funzioni durante l’istruzione o il processo. Vi è un grave problema: per tanti anni il reato di tortura non è stato punito. TRATTAMENTO DAL PUNTO DI VISTA STORICO Nel corso del tempo è cambiata la nozione di trattamento; ci sono stati diverse teorie della pena. Il trattamento è il complesso di interventi utilizzabili ai fini della rieducazione. Questa nozione è cambiata con il cambiare della concezione della pena. Le tappe più significative di questa evoluzione sono:

  • Fine 1800: abbiamo Lombroso (criminologo): il delitto dipende dalle anomalie dell’individuo e da qui nasce la scuola positiva (nascita della criminologia) la quale si contrappone alla scuola classica del diritto; si contrappone perché fa proprie i metodi delle scienze naturali. Si osserva il delinquente sulla base delle scienze naturali e sociali. Si sposta l’attenzione dalle condotte che connotano il reato alla persona del delinquente. Questo al fine di individuare attraverso l’osservazione le tendenze antisociali dell’individuo. Si interviene per curare l’individuo attraverso un distacco dalla società. Il cosiddetto pensiero lombrosiano. Da questo pensiero, nel diritto penale, nascono le misure di sicurezza. Nel 1889 abbiamo il codice Zanardelli, di stampo liberale e quindi di scuola classica. In questo periodo storico abbiamo l’adozione di un regolamento carcerario dove non si seguono le concezioni lombrosiane (o di scuola positive). Tale regolamento si basa su quanto stabilito dalla scuola classica. Nel codice Zanardelli, alla pena, viene attribuita la funzione di riabilitazione morale del condannato, il quale deve prendere coscienza dell’errore commesso. La pena serve da emenda, da correzione morale. In questo contesto il carcere non ha solo una funzione afflittiva, ma anche una funzione rigenerativa: lo Stato italiano impone l’obbligo del lavoro, la partecipazione alle pratiche religiose, il silenzio e l’isolamento del colpevole. In particolare, il codice Zanardelli, viene intrapreso il trattamento di tipo progressivo (trattamento irlandese). Quest’ultimo consiste nel passaggio tra due fasi:
    1. Regime cellulare puro: il reo deve essere isolato e segregato per tutta l’esecuzione della pena. Il soggetto non ha quindi la possibilità di risocializzare.
    2. Sistema Auburniano: viene imposta la segregazione durante la notte, mentre durante il giorno è previsto l’obbligo del lavoro in silenzio. A fine 800 si adotta un mix tra questi due regimi sopra elencati.
  • 1911: Convegno di Colonia in cui si impone il positivismo giuridico. Quest’ultimo stabilisce che il detenuto va studiato dal punto di vista psicologico che deve essere effettuato nei manicomi, nelle carceri, nelle scuole, nelle università e così via. In questo contesto, interviene il legislatore fascista nel 1931 con il codice penale, dove si prevede il doppio binario: a) misure di sicurezza per i soggetti pericolosi b) pene detentive per soggetti condannati.

Sempre negli anni 30 viene adottato il regolamento penitenziario. Il primo passaggio è quello di osservare il detenuto in isolamento per un mese. Viene quindi osservato dal cappellano (dal prete) perché va rigenerato lo spirito del detenuto, dal medico perché va curato il male organico alla base del crimine e infine dal direttore del carcere che ha il compito di graduare il passaggio da un sistema cautelare puro ad un sistema Auburniano. Si parte dal presupposto che il soggetto che commette un reato, è un soggetto da curare. Questo risulta dal regolamento penitenziario. La funzione della pena è di tipo retributivo-afflittivo. Non si lascia spazio ad un margine di recupero ai soggetti malati.

  • A seguito della fine della guerra mondiale si sviluppa il contesto in base al quale il trattamento viene visto non solo come difesa della società dal crimine, ma anche come diritto del reo alla risocializzazione al fine di evitare una ricaduta nel crimine. Il delitto nasce da alcuni fattori individuali, ma anche dovuti al contesto sociale nel quale il condannato si trova e che lo ha portato a delinquere. Di qui l’idea successiva che si va ad osservare la sua personalità e da qui posso correggere il suo comportamento. Tutto ciò è di stampo medicale. Le teorie del dopoguerra sono di due tipi:
    1. Uso di tecniche psicologico: che modificano le psicologie della persona. La psicoterapia ha un ruolo molto importante e si usa la tecnica degli incentivi e di stimoli sgradevoli. Es. se tu ti comporti in un determinato modo, meriti un premio. Si va a correggere il comportamento del reo facendo ricorso alla psicoterapia. Es. uso dei premi e dei privilegi: se ti comporti bene, a seguito di un determinato periodo di tempo, può essere concesso uno sconto della pena.
    2. Uso di tecniche fisiologiche: modificano il comportamento attraverso interventi fisiologici sulla persona mediante trattamenti medici in senso stretto. Teorie farmacologiche. Es. castrazione chimica per reprimere i delitti a sfondo sessuale. Queste sono considerate come tecniche rieducative per evitare che il soggetto vada a commettere ulteriori reati in futuro. La pena non deve essere contraria all’umanità; per questo motivo tale pena non è rieducativa. Il nostro problema è che abbiamo delle coordinate costituzionali date dall’articolo 27; quest'ultimo non ci dice quale è il fine della pena, se non facendo riferimento alla rieducazione del condannato. La rieducazione non deve contrastare il principio dell’umanità. Vi sono state diverse sentenze della corte istituzionale in merito a cosa sia la rieducazione; ciò che è sicuro è che la rieducazione deve essere intesa come risocializzazione. Rieducazione oggi viene intesa come risocializzazione e quindi, il condannato una volta uscito dal carcere, non deve più commettere delitti perché è risocializzato.
  • L’ordinamento del 1975 punta sull’osservazione della sua personalità per cogliere il contesto all’interno del quale è maturato il reato. Attraverso l’osservazione della persona del reo bisogna offrire tutti gli strumenti necessari per permettere al soggetto di essere risocializzato nella vita non andando più a delinquere. Dal 1975 si attua processo di modificazione degli atteggiamenti che ostacolano la partecipazione del reo alla vita sociale. L’osservazione della persona del condannato serve a cogliere le carenze psico-fisiche e le altre cause del disadattamento sociale. In questo senso si parla di osservazione scientifica della personalità, ma non come in precedenza (attraverso un medico che cerca di curarti), bensì facendo ricorso ad un educatore che cerca di relazionarsi con il colpevole.

Articolo 27 ordinamento penitenziario

  1. L'osservazione scientifica della personalità è diretta all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali, che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilità ad usufruire degli interventi del trattamento. Sulla base dei dati giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o l'internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla persona offesa.
  2. All'inizio dell'esecuzione l'osservazione è specificamente rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato di trattamento, il quale è compilato nel termine di nove mesi.
  3. Nel corso del trattamento l'osservazione è rivolta ad accertare, attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di trattamento.
  4. L'osservazione e il trattamento dei detenuti e degli internati devono mantenere i caratteri della continuità in caso di trasferimento in altri istituti. A tal proposito, possiamo fare anche riferimento all’Art. 13 comma 2 dell’ordinamento penitenziario nei confronti di condannati e imputati è predisposta l’osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e altre carenze al disadattamento sociale. Quali sono le differenze tra i due articoli? In un articolo si presume che il soggetto abbia delle carenze, mentre nell’altro si presume che possono anche mancare tali carenze. Un altro aspetto diverso è l’abbandono di un approccio di tipo eziologico, perdendo l’approccio deterministico. Bisogna quindi far riferimento all’esperienza del detenuto. Non è detto che un detenuto abbia per forza delle carenze. Bisogna quindi far riferimento alle sue carenze psico-fisiche e affettive. Non è un approccio di tipo medicale. Durata del trattamento. Dal punto di vista temporale, si può far rifermento all’art. 27 comma 2 e 3 ordinamento penitenziario , distingue un momento iniziale dell’osservazione, da una fase di aggiornamento. L’osservazione della personalità dura 9 mesi. Al termine dei nove mesi viene elaborato un programma individualizzato di trattamento che va aggiornato nel tempo sulla base delle nuove esigenze. Se emergono dei miglioramenti, ad esempio, tale programma deve essere rivisto è aggiornato. Vi deve essere continuità tra osservazione e il trattamento anche quando il detenuto viene trasferito. è Fassone: fine pena ora. Da leggere (magari) Non significa come negli anni 70 che devono essere usate delle speciali metodiche nei confronti dei condannati, perché il trattamento si può sviluppare con libertà di forme secondo le più recenti conquiste della criminologia e della psicologia; l’importante è che vengano valorizzate le risorse della persona. Come viene fatto questo programma di trattamento? Le coordinate vengono date dall’articolo 27 comma 1 ordinamento penitenziario.

Una persona non può essere obbligata al trattamento, ma lo Stato ha l’obbligo di proporre e attuare tali trattamenti. Quando parlo di trattamento individualizzato, non vi è un rapporto uno a uno, ma il trattamento può vedere la partecipazione comune a più attività (tra più soggetti). è Individualizzato nel senso di piegato sugli interessi del soggetto. Articolo 28 del regolamento penitenziario fa riferimento all’espletamento dell’osservazione della personalità L'osservazione scientifica della personalità è espletata, di regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le misure di sicurezza.

  1. Quando si ravvisa la necessità di procedere a particolari approfondimenti, i soggetti da osservare sono assegnati, su motivata proposta della direzione, ai centri di osservazione.
  2. L'osservazione è condotta da personale dipendente dall'amministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai professionisti indicati nel secondo e quarto comma dell'articolo 80 della legge.
  3. Le attività di osservazione si svolgono sotto la responsabilità del direttore dell'istituto e sono dal medesimo coordinate. L’attività del trattamento: esso si esplica nel luogo dove il soggetto è detenuto. Dunque devono esserci delle aree attrezzate per fare ciò. La legge prevede dei centri di osservazione ad hoc. L’osservazione viene fatta da un’equipe. Art. 29 regolamento penitenziario.
  4. Il programma di trattamento contiene le specifiche indicazioni di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge, secondo i principi indicati nel sesto comma dell'articolo 1 della stessa.
  5. La compilazione del programma è effettuata da un gruppo di osservazione e trattamento presieduto dal direttore dell'istituto e composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attività di osservazione indicate nell'articolo 28.
  6. Il gruppo tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.
  7. La segreteria tecnica del gruppo è affidata, di regola, all'educatore. Art. 30. I soggetti. I soggetti sono: l’educatore e il direttore. Art. 82 ordinamento penitenziario. Gli educatori partecipano all'attività di gruppo per l'osservazione scientifica della personalità dei detenuti e degli internati e attendono al trattamento rieducativo individuale o di gruppo , coordinando la loro azione con quella di tutto il personale addetto alle attività concernenti la rieducazione. Essi svolgono, quando consentiti attività educative anche nei confronti degli imputati. Collaborano anche, nella tenuta della biblioteca e nella distribuzione dei libri, delle riviste e dei giornali. Un altro soggetto molto importante che ha il compito di elaborare il trattamento è l’assistente sociale: art. 72 ordinamento personale. Hanno il compito di raccogliere una serie di informazione che riguardano la vita del condannato. I centri, a mezzo del personale di servizio sociale, provvedono ad eseguire, su richiesta del magistrato di sorveglianza o della sezione di sorveglianza, le inchieste sociali utili a fornire i dati occorrenti per l'applicazione, la modificazione, la proroga e la revoca delle misure di sicurezza e per il trattamento dei condannati e degli internati, nonché a prestare

1. Istruzione È regolata dall’articolo 19 ordinamento penitenziario. Ha perso il connotato dell’obbligatorietà; nessuno può obbligare il detenuto a studiare. La legge prevede due tipi di istruzione:

  • Scolastica
  • Professionale Vengono date due indicazioni:
  • i programmi svolti in carcere devono essere analoghi a quelli praticati nel mondo esterno. I contenuti scolastici devono essere in linea con quanto insegnato al di fuori del carcere.
  • Però vi deve essere un adeguamento anche a livello culturale degli studenti. La scuola prevede l’obbligatorietà di tipo primario (il carcere deve garantire questo trattamento) e quindi ogni carcere deve essere dotato di docenti. Per la scuola superiore, gli istituti carcerari, non sono tenuti ad avere un corso. L’istruzione superiore è quindi facoltativa. Articolo 19 ordinamento penitenziario Negli istituti penitenziari la formazione culturale e professionale, é curata mediante l'organizzazione dei corsi della scuola d'obbligo e di corsi di addestramento professionale, secondo gli orientamenti vigenti e con l'ausilio di metodi adeguati alla condizione dei soggetti. Particolare cura é dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore ai venticinque anni. Con le procedure previste dagli ordinamenti scolastici possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di secondo grado negli istituti penitenziari. É agevolato il compimento degli studi dei corsi universitari ed equiparati ed é favorita la frequenza a corsi scolastici per corrispondenza, per radio e per televisione. 2. Religione Ha perso il carattere dell’obbligatorietà. Articolo 26 ordinamento penitenziario. I detenuti e gli internati hanno libertà di professare la propria fede religiosa, di istruirsi in essa e di praticarne il culto. Negli istituti é assicurata la celebrazione dei riti del culto cattolico. A ciascun istituto é addetto almeno un cappellano. Gli appartenenti a religione diversa dalla cattolica hanno diritto di ricevere, su loro richiesta, la assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti. In tutte le carceri vi è un cappellano, in quanto la religione cattolica è quelle prevalente. Idea del panottico: idea che il singolo agente possa guardare tante persone mantenendo ordine e sicurezza. Al centro del panottico c’è un altare. I detenuti di religione diversa, possono richiedere le assistenze dei ministri del proprio culto e celebrare riti. Rispetto al passato, il cappellano, non ha nessuna funzione rieducativa, è un confidente e non fa parte del trattamento. L’articolo 11regolamento penitenziario si occupa del trattamento penitenziario e riguarda il vitto giornaliero. Viene anche stabilito che Le tabelle vittuarie devono essere aggiornate almeno ogni cinque anni. Nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse fedi religiose. L’articolo 58 comma 4 regolamento penitenziario: manifestazione della libertà religiosa.

Tale comma stabilisce 4. Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto è dotato di una o più cappelle in relazione alle esigenze del servizio religioso. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di esecuzione dell'intesa di cui all'articolo 11, comma 2, dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza spirituale dei cattolici sono assicurate da uno o più cappellani in relazione alle esigenze medesime, negli istituti in cui operano più cappellani, l'incarico di coordinare il servizio religioso è affidato ad uno di essi dal provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, ovvero, se trattasi di istituti per minorenni, dal direttore del centro di rieducazione minorenni, sentito l'ispettore dei cappellani. Problema di detenuti con una differente cultura e religione Due anni fa il ministro della giustizia ha istituito degli stati generali sull’esecuzione della pena. Diverse anime del carcere (educatori, avvocati, medici ecc) venivano divisi in tavoli. All’interno di questi tavoli, un tavolo è dedicato agli stranieri. Una commissione di questi tavoli si è preoccupata d scrivere un rapporto sull’Islam in carcere, il 33% nel 2015 della popolazione carceraria era straniera; per la prevalenza nordafricani e albanesi. Questa relazione mostra che a parità di imputazione o condanna, la permanenza in carcere degli stranieri è più lunga rispetto a quella degli italiani, in quanto vi è la difficoltà ad essere ammessi a percorsi extra-murali (permessi premio). Si tratta di una disparità di trattamento. La maggior parte di questi detenuti sono di paesi musulmani posizionati soprattutto nel Nord Italia. Strumenti per il reinserimento possono essere: corsi di lingua, presenza di mediatori culturali, la figura religiosa, assistenti volontari. Molte di queste persone non hanno la preparazione adeguata, nasce da qui il problema della radicalizzazione. Bisogna cercare di dare una cultura a questi soggetti per evitare che vadano a radicalizzarsi.

3. Lavoro Il lavoro è l’unico elemento del trattamento che riveste un carattere obbligatorio come nel passato e quindi come nel regolamento del 1931. Il rischio del lavoro è che diventi una misura afflittiva, punitiva (lavori forzati ad esempio). La componente afflittiva nel mondo carcerario è sempre esistita, però questo è punto delicato perché il lavoro è un’attività fondamentale ai fini della rieducazione. Questo perché l’obiettivo è quello della risocializzazione e una persona che esce dal carcere è quindi in grado di andare a svolgere un’attività senza cadere nella reiterazione. È obbligatorio purché non sia afflittivo. Questo problema dell’affettività deriva anche da fonti europee, dove si evince l’importanza del lavoro e della riabilitazione del lavoro. Tutti i condannati sono tenuti a lavorare. Questo lavoro deve essere remunerato; in secondo luogo deve mirare a far acquisire ai detenuti una preparazione professionale che sia adeguata alle normali condizioni lavorative. Queste informazioni si trovano all’articolo 20 comma 2 e 5 dell’ordinamento penitenziario. L’obbligatorietà del lavoro è diretta alla risocializzazione del soggetto. Il lavoro nell’ambito del trattamento ha un ruolo centrale. Tra il lavoro carcerario e il lavoro del mondo libero vi sono delle differenze , differenze che erano più marcate nel passato piuttosto che oggi. Queste differenze oggi si sono ridotte per l’effetto di due variabili:

  • Interventi del legislatore
  • Iniziative della Corte costituzionale che ha adeguato piano piano i due mondi. Per quanto riguarda l’intervento del legislatore, i punti di contatto a livello legislativo:

vengono analizzate e si verifica quindi la condotta del detenuto. Il lavoro all’esterno viene previsto per super favore. Questo articolo è stato modificato e si è prevista la possibilità di fare dei lavori socialmente utili.

4. Attività culturali, ricreative e sportive Sono disciplinate dall’articolo 27 dell’ordinamento penitenziario. Negli istituti devono essere organizzate tali attività. È prevista una commissione costituita da direttore, educatore e assistenti sociali, a cui si aggiungono i rappresentanti dei detenuti. Articolo 27 ordinamento penitenziario. Negli istituti devono essere favorite e organizzate attività culturali, sportive e ricreative e ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo. Una commissione composta dal direttore dell’istituto, dagli educatori e dagli assistenti sociali e dai rappresentanti dei detenuti e degli internati cura la organizzazione delle attività di cui al precedente comma, anche mantenendo contatti con il mondo esterno utili al reinserimento sociale. Tali attività sono di diverso tipo e maggiori sono le attività offerte, maggiori sono i fattori che diminuiscono le tensioni all’interno del carcere. Le attività culturali e sportive hanno la finalità di sfogo dei carcerati.

  1. Rapporti con l’esterno. L’altra attività che entra in gioco riguarda i rapporti con l’esterno. Il carcere entra all’interno del mondo esterno, ma allo stesso tempo L’esterno deve anche entrare nel carcere. All’interno de rapporti con l’esterno, dove la società entra nel carcere, l’istituto di fondamentale importanza è il colloquio. Nel colloqui vi è un soggetto del mondo esterno che entra all’interno del carcere per incontrare il detenuto. Il colloquio è disciplinato dall’articolo 18 dell’ordinamento penitenziario.
  2. I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, anche al fine di compiere atti giuridici.
  3. I colloqui si svolgono in appositi locali sotto il controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.
  4. Particolare favore viene accordato ai colloqui con i familiari.
  5. L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei detenuti e degli internati, che ne sono sprovvisti, gli oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza.
  6. Può essere autorizzata nei rapporti con i familiari e, in casi particolari, con terzi, corrispondenza telefonica con le modalità e le cautele previste dal regolamento.
  7. I detenuti e gli internati sono autorizzati a tenere presso di sé i quotidiani, i periodici e i libri in libera vendita all'esterno e ad avvalersi di altri mezzi di informazione.
  8. La corrispondenza dei singoli condannati o internati può essere sottoposta, con provvedimento motivato del magistrato di sorveglianza, a visto di controllo del direttore o di un rappresentante all'amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore.
  9. Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati i permessi di colloquio fino alla pronuncia della sentenza di primo grado, la sottoposizione al visto di controllo sulla corrispondenza e le autorizzazioni alla corrispondenza telefonica sono di competenza dell'autorità giudiziaria, ai sensi di quanto stabilito nel secondo comma dell'articolo 11. Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado i permessi di colloquio sono di competenza del direttore dell'istituto.
  1. Le dette autorità giudiziarie, nel disporre la sottoposizione della corrispondenza a visto di controllo, se non ritengono di provvedervi direttamente, possono delegare il controllo al direttore o a un appartenente alla amministrazione penitenziaria designato dallo stesso direttore. Le medesime autorità possono anche disporre limitazioni nella corrispondenza e nella ricezione della stampa. Il colloquio con i familiari viene concesso in modo automatico, mentre con le altre perone deve essere concessa ogni volta con un’autorizzazione ad hoc in base all’articolo 37 del regolamento penitenziario. Il colloquio non può essere ascoltato per non violare il segreto delle comunicazioni. Non possono esservi degli incontri affettivi con il proprio partner in quanto non vi sono stanze in cui si può avere appunto un incontro affettivo. Vi era stato un tentativo di trovare dei margini all’articolo 18 per trovare degli spazi privati per il detenuto, ma nulla è andato in porto. Il numero degli incontri mensili è passato da 4 a 6 incontri al mese e il massimo della durata è di un’ora. Nostre deve avvenire senza mezzi divisori. L’idea è che il soggetto debba scontare la pena nel luogo in cui vive, ma ci sono soggetti che vengono spostate in altre città di italiana e ciò complica l’incontro tra familiari e detenuto. Da regolamento la pena dovrebbe essere scontata nel luogo dove un soggetto ha i propri interessi. è Nelle isole vengono messi i soggetti che stanno scontando la pena stabilita per l’articolo 41 bis, per evitare che tali soggetti abbiano contatti con la società, in quanto si tratta di soggetti che potrebbero dare degli ordini dal carcereà soggetti ritenuti quindi pericolosi. I COLLOQUI I colloqui autorizzati sono pari a 6 mensilmente e hanno una durata pari al massimo di un’ora. Nell’articolo 18 bis è prevista la possibilità di avere dei colloqui di tipo investigativo per gli imputati e per i condannati che sono svolti da apparati particolari delle forze di polizia e dei carabinieri per fini investigativi. Tali fini sono la ricerca di pentiti e quindi la collaborazione. Le forze dell’ordine devono seguire una procedura di organizzazione che viene indicata dell’articolo 18 bis dell’ordinamento penitenziario. Tale norma dell’articolo 18 bis dell’ordinamento penitenziari si giustifica coi discorsi relativi al 41 bis e 4 bis, che sono peculiari regimi penitenziari, in quanto riguardano mafiosi, particolari tipologie di criminalità, che escludono il condannato da benefici penitenziari. L’ordinamento prevede che polizia e carabinieri possano andare in carcere per ottenere delle informazioni. Il detenuto che si dissocia dalla criminalità organizzata unisce un programma penitenziario diverso. L'altro tipo di colloquio è quello con l’avvocato che non ha una finalità rieducativa il colloquio con il difensore. Questo colloquio ha lo scopo di difendere il diritto alla difesa. Bisogna fare una differenza fa la posizione degli imputati e dei condannati.
  • Imputati: trovano appiglio nell’articolo 104 fin dall’inizio della misura cautelare, l’indagato ha diritto di conferire con l'avvocato e questo contatto può essere differito al massimo per 5 giorni per ragioni investigative. Il rapporto che sussiste tra avvocato e imputato è molto importante.
  • Condannati: non si ha alcuna normativa per quanto riguarda i condannati. L’incontro con l’avvocato in fase esecutiva della pena, rientra negli incontri mensili?