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Dispensa diritto processuale penale 1 completata
Tipologia: Sintesi del corso
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1 Processuale penale Introduzione : funzione giurisdizionale del processo penale - > verità storica e verità processuale non necessariamente coincidono - > si ha dunque la consapevolezza del limite conoscitivo > si ha come obiettivo della disciplina processuale di stabilire se il precetto penale è stato violato e, eventualmente, quali sanzioni infliggere la funzione giurisdizionale (giudicare) è riservata al giudice, che deve interpretare la legge (penale come base del processo penale, + anche altre leggi come amministrative ecc) il giudice deve ricostruire il fatto corrispondente alla fattispecie descritta nella norma incriminatrice (processo di sussunzione) - > con la valutazione delle prove → il giudice ha il dovere di punire, e deve irrogare una sanzione penale il processo penale : insieme di regole per disciplinare l’attività di ricostruzione di un fatto ignoto per riconoscere la responsabilità
2 Il processo penale nella costituzione Art 101 e 102 - > la giurisdizione è esercitata in nome del popolo + è soggetta alla legge e consiste nella sua applicazione + è posta in essere da organi indipendenti e imparziali (separazione delle carriere)+ è riservata ai magistrati ordinari (tramite concorso) Art 112 - > si esplica tramite un processo attivato a seguito dell’obbligatorio esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero - > il pubblico ministero ha il potere di esercitare l’azione penale Art 111 - > il processo si svolge nel contradditorio tra le parti (confronto tra accusa e difesa, che avviene nel giudizio, può avvenire anche fuori dal giudizio nella fase dell’incidente probatorio), in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale, secondo i principi del giusto processo.+ nel quale i provvedimenti del giudice devono essere motivati e sono ricorribili per cassazione per violazione di legge Le indagini preliminari, per loro natura, sono prive di contraddittorio; l’apparato inquirente acquisisce elementi indiziari unilateralmente e lo può fare persino la difesa. Il rispetto della regola costituzionale impone che la povertà di contraddittorio durante la fase delle indagini preliminari sia compensata da un insieme di diritti e facoltà riconosciute all’imputato nello stadio successivo. Art 111 co. 4 - > ogni segmento del processo penale in cui si acquisisce la prova dev’essere assistito dal contradditorio. Con ciò si intende che la scelta tra condanna e proscioglimento è giusta solo se fondata su un contributo dialettico paritario nella formazione della conoscenza. Così si delinea il principio di oralità - > gli elementi di prova emergono con il contributo delle parti realizzato nella sede in cui occorre decidere. Inoltre perché il contraddittorio generi tutti i suoi frutti sulla decisione, occorre che chi decide sia lo stesso giudice che ha governato l’istruttoria: principio d’immediatezza Deriva dal co.4 anche il riconoscimento di un vero e proprio diritto alla prova attribuito alle parti - > le quali possono ottenere l’acquisizione di mezzi istruttori sulle circostanze che intendono dimostrare. Ovviamente non può abdicarvi il pm perché è obbligato all’esercizio di tale funzione. Il diritto alla prova dell’imputato (anche detto diritto di difendersi provando)= egli può ottenere l’esame di persone a suo vantaggio simmetricamente al diritto riconosciuto all’accusa. L’imputato ha anche il diritto di confrontarsi con l’accusatore - > facoltà di interrogare o far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico-> corollario: regola di esclusione, secondo cui la colpevolezza non può essere pronunciata sulla base di dichiarazioni rilasciate da chi, per libera scelta si è volontariamente sottratto all’esame dell’imputato o del suo difensore. Deroghe al contraddittorio per la prova sono esplicitamente contemplate nel comma 5 - > il legislatore ha inteso fissare i casi in cui si giustifica la “non dispersione” degli elementi probatori acquisiti senza il regime dialettico - > non estensibili analogicamente: 1.il consenso dell’imputato a formare la prova senza contraddittorio - > es rito abbreviato (l’imputato decide di essere giudicato sulla base di elementi dimostrativi assunti unilateralmente
4 delle fasi processuali (principalmente riferito al rapporto tra indagini preliminari e dibattimento)-> nel dibattimento la procedura dimostrativa rilancia pubblicità, contraddittorietà e immediatezza+ partecipazione dell’accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento + tutela dei diritti fondamentali dell’individuo Processo penale con rito ordinario: procedimento è differente dal processo: procedimento è il segmento che dura dall’inizio delle investigazioni fino all’ultimo atto precedente l’imputazione processo è lo stadio che comincia dall’imputazione e termina con la sentenza definitiva - > richiede la presenza del giudice e il dibattimento ad oggi in realtà con il termine “procedimento” il giudice si riferisce a tutta la dinamica giudiziaria comprensiva anche del processo l’iter processuale principale si distingue in gradi: 1° grado - > diverse fasi: indagini preliminari, udienza preliminare o predibattimentale, il dibattimento, i giudizi speciali. Processo penale con rito ordinario inizia con : notizia di reato con vari veicoli (querela, denuncia ecc…) - > informazione che arriva alla magistratura - > inizio del processo penale con iscrizione della notizia di reato in un determinato registro dopo vi sono indagini preliminari con PM (organo accusa), si ha un incidente attività della polizia giudiziaria (Pg)-> vi è la giurisdizione nelle indagini preliminari con il Gip (giudice indagini preliminari) le indagini preliminari dovrebbero avere una durata determinata in base al reato - > ma non vi è alcuna sanzione per lo sforare di tale durata, quindi alle volte si supera PM alla fine delle indagini preliminari - > o archivio (non vi sono elementi per celebrale il processo) o esercita azione penale, formulando l’imputazione-> si richiede anche valutazione del Gip (per non avere potere arbitrario, con controllo giurisdizionale da parte del giudice penale) Formulare l’imputazione - > sollevare accusa nei confronti della persona, in cui il PM scrive un atto (richiesta di rinvio a giudizio) con ipotesi accusatoria circoscritta a persona, tempo ecc Da qui SECONDA FASE PROCESSO PENALE : si fissa Udienza preliminare - > fase intermedia tra archiviazione e azione penale, da essi si può essere prosciolti in udienza preliminare GUP (giudice udienza preliminare) deve essere persona differente del GIP alla fine si può essere prosciolti (con sentenza di non luogo a procedere), se invece il fascicolo dell’indagine penale è sufficientemente completo, si ha dunque una ragionevole previsione di condanna e si fissa il DIBATTIMENTO vi possono essere anche percorsi nei quali manca l’udienza preliminare o predibattimentale: vi sono una molteplicità di forme per l’esercizio dell’azione penale : patteggiamento durante le indagini, decreto penale di condanna , rito immediato, giudizio direttissimo, messa alla prova in fase investigativa. TERZA FASE: dibattimento - > con sentenza di assoluzione o condanna Nel nostro sistema esistono anche dei riti speciali, oltre a quello ordinario - > servono per efficientare il sistema, saltando alcune fasi del rito ordinario (riti speciali possono essere richiesti dall’accusa o dall’imputato)
5 Nel processo penale riguardo alle società e non alle persone fisiche le regole sono differenti Con l’epilogo dibattimentale, la sentenza chiude il primo grado di giudizio. I gradi successivi al primo (appello, ricorso per cassazione, revisione, rescissione del giudicato), le impugnazioni, presentano un carattere di eventualità, considerato che sono introdotte dalle parti secondo il proprio interesse. Terminato il processo con una sentenza irrevocabile, inizia il procedimento di esecuzione, dove campeggia la figura del PM. Il giudice interviene su richiesta delle parti per valutare l’efficacia del titolo, per rimodulare o estinguere la sanzione, e in genere, per intervenire sulle disposizioni del provvedimento definitivo in ordine alle quali sorgono controversie sull’an e sul quomodo. Processo penale e costituzione: la carta costituzionale fino al 1988 (data di ristesura del cpp) ha mantenuto un certo garantismo inquisitorio, andando a mantenere la base del cpp 1930, aggiungendo solo alcune garanzie con alcune mini-riforme a causa della illegittimità costituzionale per difendere l’imputato. Importanza costituzione nel processo penale:
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8 il PM deve provare la colpevolezza dell’imputato - > la condanna si deve fondare su una prova dei presupposti della responsabilità penale se la prova non è sufficiente o manca o non è piena - > si deve assolvere , si deve condannare “oltre ogni ragionevole dubbio” dunque non è l’imputato che deve provare la sua non colpevolezza, ma il pm interessato a dover dimostrare il contrario. co.3 - > finalità rieducativa della pena: offrire alla comunità un servizio sociale la pena per rieducare davvero il colpevole è importante anche la questione temporale - > si deve avere una durata ragionevole della pena (esigenza oggettiva per la comunità, per avere sicurezza sociale + esigenza soggettiva anche dell’imputato, perché un processo che dura anni è esso stesso una punizione e le parti coinvolte nel processo penale) nel processo penale sono coinvolti anche diritti di altri soggetti, presenti anche nei diritti fondamentali e nella costituzione. Es: la famiglia-> la famiglia è protetta dalla costituzione, motivo per cui vi è nel cpp la facoltà di astensione per i prossimi congiunti (perché si andrebbe a non proteggere la famiglia per dire la verità in processo) Es anche per il ministro di culto o chi esercita professione forense Art 68 cost-> membro del senato della repubblica o della camera dei deputati non si può essere processati se non previa autorizzazione. Art 96 cost - > stessa cosa per presidente del consiglio e ministri - > vale anche per intercettazioni, perquisizioni ecc Art 101 cost - > co.1 : il giudice amministra la giustizia in nome del popolo (la giustizia non è segreta, è segreta solo la camera di consiglio). I limiti della giustizia pubblica sono : la tutela del segreto investigativo + tutela di determinati soggetti quali minori + tutela per la sicurezza dei partecipanti Il giudice deve essere imparziale - > intesa come: 1.imparzialità funzionale - > giudice è terzo nei confronti delle parti + il giudice non può avere ruoli in politica attivamente 2.imparzialità personale - > non si può esercitare funzione giurisdizionale se ci si trova in condizioni di vincolo o interesse Art 109 cost: l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria (essa può essere delegata per alcune attività investigative) Art 111 cost: il giusto processo Percorso tormentato per tale articolo - > fase detta: garantismo inquisitorio, cd perché il codice del 1930 era altamente inquisitorio, ma nel frattempo vi fu la costituzione 1948 - > si va dunque ad utilizzare la corte costituzionale che ha falcidiato le parti del codice del 1930 incompatibile con le norme costituzionali. Prima infatti il processo penale non corrispondeva ai principi costituzionali. Nei primi anni di vigenza del 1988 - > la magistratura aveva creato un principio di non dispersione delle prove per recupero degli atti formati unilateralmente prima del giudizio Tale principio è figlio di un equivoco di fondo: il processo penale deve accertare un’ipotesi accusatoria
10 La costituzione distingue i ruoli funzionali di giudice e di pm. Al pm spetta l’iniziativa diretta a promuovere l’intervento del giudice, chiedendogli di pronunciarsi sulla responsabilità dell’imputato. La costituzione richiede l’obbligo per il pm di esercitare l’azione penale non si esaurisce semplicemente nel formulare la domanda rivolta al giudice di decidere sull’imputazione, ma si estende allo svolgimento dell’attività investigativa di supporto: il pm ha il dovere di effettuare indagini sulla notizia di reato conformandosi al criterio di colpevolezza. Per evitare inadempimenti il codice stabilisce che il pm dovrà sottoporre al controllo del giudice la sua scelta negativa di agire mediante una richiesta di archiviazione, in modo da innestare una verifica anche sulla pienezza, oltre che sui contenuti delle indagini. Il filtro del giudice interviene anche sulla consistenza dell’iniziativa penale una volta che questa sia stata promossa. Nel sistema costituzionale italiano manca un’esplicita copertura al diritto dell’imputato di proporre appello contro la sentenza. - > mancano anche agganci positivi per sostenere la necessità che al pubblico ministero si attribuisca il potere di appellare, tantomeno le sentenze di proscioglimento. È dubbio anche se il pm abbia potere di appellare simmetrico a quello dell’imputato - > in linea di massima la risposta è affermativa. Art 111 co.7 cost - > obbligo di prevedere il ricorso per cassazione contro le sentenze e i provvedimenti in materia di libertà personale (es nei confronti dell’accompagnamento coattivo). Tale disciplina limita il diritto al ricorso ai soli casi di violazione di legge (eccesso di potere giudiziario, difetti applicativi della norma penale ecc…) resta aperto il tema relativo all’ampiezza del controllo sulla motivazione dei provvedimenti. Sempre la costituzione stabilisce l’obbligo di motivazione per tutti i provvedimenti giurisdizionali, ovvero quelli in cui si compie una scelta decisoria. La motivazione del provvedimento svolge un triplice ruolo: 1.l’obbligo di motivare spinge il magistrato ad una maggiore attenzione al momento del giudizio 2.permette alle parti di impugnare il provvedimento 3.dimensione di pubblicità, consentendo che la collettività conosca le ragioni che hanno guidato l’esercizio del potere. → la costituzione stessa, nell’art 101 riconosce una generale esigenza di pubblicità delle procedure giudiziarie: “la giustizia è amministrata in nome del popolo”-> dunque il popolo deve esser posto in grado di conoscere l’an e il quomodo relativi all’esercizio del potere. La pubblicità è interna (articolazione del diritto di difesa, poiché consente la conoscenza degli atti alle parti interessate) ed esterna (chiunque può conoscere lo svolgimento della procedura); è immediata (i membri della collettività hanno un accesso diretto al fenomeno giudiziario, es possibilità di partecipare all’udienza come spettatori) o mediata (il pubblico apprende la notizia tramite gli strumenti di informazione) Art 111 co.2 - > ragionevole durata : assicurare che i tempi dell’accertamento giudiziario siano ragionevoli; dimensione oggettiva: un processo lungo compromette l’effettività della soluzione finale, anche sul piano strettamente punitivo, senza garantire la risposta che la collettività attende. Dimensione soggettiva: un processo celere rappresenta un diritto dell’imputato a causa di tutte le sofferenze psico-fisiche che egli inevitabilmente subisce. Al riguardo la legge italiana riconosce un ristoro economico alla persona che abbia subito una dinamica giudiziaria eccessivamente lunga. Le fonti:
11 la costituzione = regole per la disciplina del procedimento penale, orientando le scelte del legislatore e riconoscendola come punto di riferimento per l’interprete. Le leggi ordinarie (anche quando sono riepilogate in Testi Unici) costituiscono fonti normative primarie e dirette del diritto processuale penale e si distribuiscono in leggi parlamentari, decreti legislativi, decreti legge… Il codice di procedura penale (introdotto nel 1998) = corpus sistematico di regole, non è l’unico tessuto normativo primario, stante la presenza di un’ampia e frammentaria legislazione speciale , soprattutto per le indagini di polizia giudiziaria, dei mezzi di ricerca della prova. Vi è un’ampia normazione extracodicem + disciplina specialistica per settori peculiari come la procedura minorile, il procedimento davanti al giudice di pace, etc.. Anche i regolamenti costituiscono fonti normative-> si rivolgono soprattutto al personale di supporto (cancellieri, segretari, ufficiali giudiziari ecc) e mirano ad ordinare le loro mansioni. Sempre più diffusa la prassi di ricorrere alla cd soft law = produzione di regole sotto forma di circolari e direttive che dovrebbero assumere una semplice funzione organizzativa degli uffici, ma che invece influiscono sull’uso e sull’ampiezza del potere giudiziario. Malgrado il loro inserimento tra le fonti del diritto in generale, gli usi non possono mai costituire una matrice normativa del diritto processuale penale. Le regole non scritte generalmente riconosciute dalla comunità internazionale rappresentano parte integrante dell’ordinamento italiano sulla base dell’art 10, comma 1 cost. niente esclude che tali norme guidino le condotte processuali. Inoltre le regole internazionali generalmente riconosciute costituiscono una fonte integrativa, laddove l’ordinamento interno presenti una lacuna oppure le richiami espressamente Riguardo alla disciplina convenzionale, le leggi esecutive interne ne impongono il rispetto da parte degli operatori italiani. Emergono il patto internazionale dei diritti civili e politici e la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - > che contengono le garanzie ineminabili dell’individuo, tra cui spiccano quelle strettamente dedicate ai rapporti tra persona e potere giudiziario. Tali principi, essendo contenuti in accordi internazionali resi esecutivi tramite disciplina interna, sono stati a lungo ritenuti di pari peso alla legge ordinaria dello stato. Nell’ordinamento vige l’obbligo del legislatore di rispettare i contenuti delle statuizioni convenzionali, le quali tramite l’art 117 cost, diventano matrici normative rafforzate, occupando un posto intermedio nella gerarchia delle fonti tra la carta fondamentale italiana e la legge ordinaria -
nessuna legge italiana è in grado di derogarvi. la costituzione italiana prevale in ogni caso. Vi è la necessità che la legge nazionale sia applicata tenendo conto dei parametri sanciti dalla fonte pattizia, sempre che la scelta interpretativa sia conforme anche al dato costituzionale. Se vi è conflitto con costituzione = quesito di legittimità costituzionale che condurrà all’estromissione della norma internazionale Rapporti tra disciplina nazionale e Cedu - > occorre esaminare le regole e i principi prescritti dalla fonte convenzionale attraverso l’interpretazione fornita dalla corte europea dei diritti dell’uomo Un particolare rilievo rivestono le cd sentenze pilota - > con le quali la corte di strasburgo rileva un vulnus alla convenzione per la presenza di difetti strutturali dell’ordinamento nazionale, indicando quali sono le modalità attraverso le quali porre rimedio al problema. Trattato dell’unione europea - > consolidato ed aggiornato dal trattato di Lisbona 2007 Le fonti normative prodotte dall’Ue possiedono l’attitudine a determinare un’efficacia immediata nell’ordinamento nazionale quando esse sono costituite da una disciplina di dettaglio che ne
13 Per i mutamenti in tema di libertà personale - > modifica in melius va adottata durante l’esecuzione della misura. Ma ciò avviene anche per modifiche in peius (si segue la regola per cui si deve adottare la legge vigente al tempo in cui l’atto va compiuto) In assenza di norme transitorie, non sempre è semplice distinguere quale legge applicare nell’ipotesi di fattispecie a formazione progressiva (fenomeni complessi che si frazionano in più unità) quando l’atto processuale si sta sviluppando al momento in cui interviene la modifica della norma. L’interrogativo emerge quando la nuova disciplina subentra prima che la fattispecie complessa è stata definitivamente realizzata e la mutazione normativa implica effetti procesuali incompatibili con gli esiti derivanti dalle frazioni dell’atto già formate - >la nuova disciplina condiziona a ritroso la sequenza causale Soggetti e ruoli : Libro I cpp Art 1 cpp - > centrale è la giurisdizione, “la giurisdizione è esercitata dai giudici previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario, secondo le norme di questo codice” I giudici penali sono: il giudice di pace, il tribunale, la corte d’assise, il tribunale militare, il tribunale per minorenni, il tribunale di sorveglianza, il magistrato di sorveglianza, il tribunale militare di sorveglianza, il magistrato militare di sorveglianza, la corte costituzionale (per i giudizi di prima o ultima istanza), la corte di appello, la corte militare d’appello e la corte di cassazione (per i giudizi di impugnazione). Soggetti = giudice, pm, imputato, parte civile, responsabile civile, civilmente obbligato per la pena pecuniaria, persona offesa dal reato, difensore, polizia giudiziaria, ausiliari del giudice e del pubblico ministero, testimoni, periti, consulenti tecnici, investigatori privati. Parti processuali= soggetti che vantano il diritto ad una decisione giurisdizionale in rapporto ad una pretesa fatta valere nel processo Pm, imputato, - > parti necessarie La giurisdizione è esercitata dal giudice, e il giudice risponde soltanto alla legge Giurisdizione penale = giudice risponde solo ai reati. Diverso dalla competenza = le diverse competenze penali differenziati dai singoli giudici Giurisdizione penale = esercitata dal giudice in nome della legge. Si differenzia in: 1.giudici togati= magistratura - > distinti in monocratici o collegiali (collegio di 3 persone, es corte di assise che è misto = formato da giuria popolare e togati, dunque ha anche una componente emotiva). 2.giudici onorari= caratteristiche professionali, ma non rientrano nella magistratura (es giudice di pace) Questioni pregiudiziali Il giudice penale prima di giudice può dover risolvere questioni pregiudiziali (deve valutare una questione preventivamente per poter poi giudicare) , si divide in: pregiudiziale penale - > il giudice penale stesso decide tale pregiudiziale (es in un omicidio vi è stato anche un caso di furto con scasso - > principio di autosufficienza (il giudice penale risolve tutto ciò che ha a che fare con il penale) pregiudiziale civile o amministrativo - > es una controversa situazione sullo stato di famiglia per poter applicare un’aggravante-> non lo fa il giudice penale, ma il giudice civile
14 art 3 cpp - > il giudice penale non giudica sulle questioni civili di stato di famiglia e di cittadinanza-> in tal caso il giudice penale ha il potere-dovere di sospendere il processo fino al passaggio in giudicato della sentenza che risolve la questione. - > tale questione deve essere seria, cioè non decidibile con un esame sommario del fatto. Durante la sospensione si possono compiere solo gli atti urgenti, compresa l’acquisizione delle prove che si ritenga non possano essere rinviate. La sospensione cesserà ed il processo penale riprenderà il suo corso al momento della definizione con sentenza irrevocabile dell’accertamento della questione civile o amministrativa relativa allo status. es. corruzione per la concessione di un appalto pubblico (prima che il giudice penale possa occuparsi della corruzione, si deve attendere un’altra pronuncia). Il giudice in queste situazioni ha il dovere/potere di sospendere il processo quando la questione è seria e quando il processo extrapenale è pendente Art 479 cpp - > determina la sospensione della controversia penale relativamente a questioni che non presentano la natura di pregiudiziali in senso tecnico. Esistono anche le pregiudiziali comunitarie e costituzionali. La pregiudiziale comunitaria si può sollevare quando una questione impegna la corte di giustizia CE. Si sospende il processo con ordinanza, la corte di giustizia esamina solo i profili che sono stati oggetto del rinvio da parte delle autorità giurisdizionali interne e la sospensione del procedimento presso i giudizi nazionali cesserà solo con la decisione della corte di giustizia. La pregiudiziale costituzionale riguarda la situazione in cui un contendente deduca il contrasto con la costituzione di una norma durante un processo. Il giudice penale ha il dovere di sospendere il procedimento nei casi tassativi:
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17 La competenza per connessione: due reati connessi tra loro (es tizio commette rapita a milano e poco dopo a roma, oppure furto con scasso per commettere omicidio). Tale criterio è necessario per la precostituzione per legge del giudice della controversia. Artt 12-16 cpp Vi sono vari tipi di connessione-> 1 - connessione soggettiva: art 12 cpp quando un reato è stato commesso tra più persone in concorso in cooperazione tra di loro; o quando un evento è determinato da condotte indipendenti di più persone 2 - connessione oggettiva: concorso formale-> art 12 :persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione reato continuato: art 12-> persona imputata di più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso 3 - connessione teleologica: reati commessi per eseguire o per occultare altri reati Come opera la connessione? Quali sono gli effetti sulla competenza per materia e territorio? Sulla competenza per materia: art 15 cpp - > per i procedimenti connessi il giudice superiore è competente anche a conoscere i reati di competenza del giudice inferiore (corte d’assise/tribunale) Sulla competenza per territorio: art 16 cpp - > la competenza per i procedimenti connessi appartiene (tra giudici egualmente competenti per materia) al giudice competente per il reato più grave o per il primo reato, se di pari gravità.(o del luogo in cui si è verificato l’evento) Reato è più grave se: Delitto più grave della contravvenzione Pena edittale massima maggiore Pena edittale minore maggiore (se massima uguale) Pena pecuniaria maggiore nel quantum (se massima e minima uguale) Non opera l’unificazione tra i procedimenti relativi a reati commessi da maggiorenni e quelli inerenti a delitti compiuti da minorenni così come non scatta il processo cumulativo avente ad oggetto reati commessi dallo stesso soggetto in diverse epoche quando era minorenne e poi maggiorenne - > art 14 cpp La connessione incide anche sui rapporti tra giurisdizioni ed i suoi effetti in parte si ispirano al parametro della neutralità del giudice→ art 13 cpp: si realizza un processo cumulativo in capo al giudice ordinario solamente quando sussista connessione tra reati comuni e reati militari meno gravi. Si avvia sempre un processo cumulativo dinanzi alla corte costituzionale quando esistano diversi procedimenti connessi che abbiano ad oggetto reati di competenza del giudice ordinario e delitti che dovrebbe trattare la corte costituzionale. - > non si opera alcuna incidenza sul rapporto tra giurisdizioni quando per le sole indagini concernenti reati compiuti dal presidente del consiglio dei ministri o dai ministri scatti la competenza del cosiddetto “tribunale dei ministri”. Differenza tra imparzialità e terzietà - > terzietà: nei rapporti esterni, è l’equidistanza dell’organo giudicante dalle parti e dagli altri soggetti salvaguardata a livello ordinamentale ed istituzionale.
19 L’attribuzione: piano diverso dalla competenza, che attiene ai criteri di assegnazione delle controversie agli uffici giudiziari nel loro complesso indipendentemente dalle loro articolazioni interne. Vi sono, nel codice, criteri per la distribuzione delle controversie tra tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale. Cognizione del collegio: numero inferiore di delitti - > delitti, consumati o tentati, puniti con la reclusione superiore nel massimo a dieci anni e tutta una sequenza di singoli reati fissati tassativamente e tutti di particolare gravità, come l’associazione a delinquere di stampo mafioso. Al tribunale in composizione monocratica: i delitti che per differenza non vengono trattati dal collegio ed i reati in tema di spaccio di stupefacenti non aggravati Alle voltevi può essere la necessità di un simultaneus processus per connessione dei procedimenti. In tale ipotesi si applicano le disposizioni relative al procedimento davanti al giudice collegiale al quale sono attribuiti tutti i procedimenti connessi. L’eventuale inosservanza della disciplina in tema di attribuzioni al tribunale in diversa composizione va rilevata prima della conclusione dell’udienza preliminare, se questa manca, subito dopo l’accertamento della regolare costituzione delle parti avvenuto per la prima volta negli atti introduttivi del dibattimento. Se il difetto di attribuzione si evidenza anche nei gradi di impugnazione, in tal caso bisogna distinguere a seconda che il vizio abbia determinato la trattazione della controversia che era del tribunale in composizione monocratica da parte dell’organo in composizione collegiale o viceversa. Il giudice di appello o la cassazione pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pm presso il giudice di primo grado quando ritiene l’inosservanza delle disposizioni sull’attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale o monocratica, purchè la stessa sia stata tempestivamente eccepita e l’eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione. Viceversa, il giudice di appello pronuncia nel merito se ritiene che il reato appartenga alla cognizione del tribunale in composizione monocratica. In tal modo, avviene una cognizione per eccesso. Lart 33 nonies cpp dispone che l’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale non determina l’invalidità degli atti del procedimento, né l’inutilizzabilità delle prove già acquisite. Difetto di giurisdizione: mancanza di potestà del giudice comune di fronte al giudice speciale o viceversa - > disciplina per porre rimedi alla carenza di giurisdizione del giudice. il difetto può essere relativo (il giudice comune procede in ordine ad un reato del quale dovrebbe conoscere il giudice speciale o viceversa-> la giurisdizione andrebbe attribuita ad un giudice di giurisdizione differente da quella che si sta esercitando, es tra giudici ordinari e speciali) o assoluto (qualsiasi organo della giurisdizione penale - > manca del tutto il potere di giurisdizione) questo può essere mosso da chiunque in qualsiasi fase del giudizio dopo le indagini - > si pronunzia il difetto di giurisdizione con sentenza e non più ordinanza nel corso delle indagini preliminari - > il giudice (comune o speciale) pronuncia relativa ordinanza disponendo la restituzione degli atti al pm dal quale era stato investito
dopo la chiusura delle indagini preliminari - > il giudice pronuncia sentenza : è relativo: ordine di trasmissione degli atti all’autorità giudiziaria è assoluto: art 20 c.
20 se si passa al giudizio di cassazione: art 25 cpp difetto di giurisdizione = radicale attiene alla possibilità di decidere in generale difetto di competenza = giudice errato, ma si trova nel penale difetto di competenza: artt 21-25 cpp: