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diritto processuale penale, seconda parte, Appunti di Diritto Processuale Penale

seconda parte di procedura penale: dall'udienza preliminare sino all'esecuzione (no procedimento minorile).

Tipologia: Appunti

2020/2021

In vendita dal 25/05/2021

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DIRITTO PROCESSUALE PENALE 2
SE CON D O S EMES TRE
Udienza Preliminare
L’udienza preliminare è un controllo sull’azione (= garanzia dell’imputato, che può rinunciarvi a
norma dell’art.419co.5, passando direttamente al giudizio) che subentra qualora la fase
dell’indagine preliminare sia terminata con la richiesta di rinvio a giudizio da parte del p.m.; tale
azione riguarda i reati di competenza della Corte d’assise, di attribuzione del Tribunale in
composizione collegiale e del Tribunale in composizione monocratica (art.550) il p.m. una volta
concluse le indagini preliminari, deposita la richiesta di rinvio a giudizio nella cancelleria del g.u.p.,
unitamente al fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini
espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al g.i.p.; inoltre, il corpo del reato e le cose pertinenti
ad esso andranno allegate al fascicolo contenente la notizia di reato, a meno che non debbano essere
custodite altrove (art.416co.2).
La richiesta di rinvio a giudizio deve indicare, a norma dell’art.417: l’imputazione sotto il profilo
soggettivo (lett.a) e oggettivo (lett.b, necessario per esercitare i diritti di difesa dell’imputato), le
generalità della persona offesa (lett.a, o dei congiunti se questi deceduto), le fonti di prova acquisite
lett.c), la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio (lett.d) e la
data/sottoscrizione del p.m. (lett.e) se carente della lett.c-d-e nessuna specie di invalidità è
prevista, mentre risulta viziata da nullità a regime assoluto, perché carente dei requisiti minimi per
l’esercizio dell’azione penale, la richiesta di rinvio a giudizio del tutto priva dell’indicazione
dell’imputato o dell’imputazione (artt.178-179); altrimenti, in caso di genericità dell’imputazione, il
g.u.p. avrà l’obbligo di invitare il p.m. a modificarla (art.423co.1), ma se ciò non viene risolto,
verranno trasmessi gli atti dal g.u.p. al p.m. per consentirgli di procedere all’adeguamento del fatto
storico emergente dagli atti processuali; per quanto riguarda, invece, la sottoscrizione della richiesta
di rinvio a giudizio, a seconda che la mancanza sia tale da compromettere o meno la riconoscibilità
dell’atto, questo sarà viziato da nullità a regime assoluto in un caso, mentre nell’altro la nullità sarà
da escludere.
Una volta ricevuta la richiesta, il giudice deve fissare con decreto, entro 5 giorni (prima erano 2, poi
modificato dalla l.479/1999), l’udienza preliminare (art.418co.1); in ogni caso, non può passare un
tempo superiore a 30 giorni dal termine delle indagini preliminari (co.2).
Preparazione dell’udienza
La richiesta di rinvio a giudizio e l’avviso di fissazione dell’udienza sono notificati, a cura della
cancelleria del g.u.p., all’imputato (se manca si determina una nullità assoluta; se tardiva, invece, si
tratta di una nullità relativa) e alla persona offesa (l’omissione o l’invalidità comportano una nullità
relativa), della quale risulti agli atti l’identità e il domicilio, almeno 10 giorni prima dell’udienza
(art.419co.4) a pena di nullità (co.7); entro lo stesso termine, l’avviso viene comunicato anche al
p.m., con l’invito a trasmettere la documentazione delle indagini suppletive compiute dopo la
richiesta (co.3), nonché notificato al difensore dell’imputato con l’avvertimento della facoltà di
prendere visione degli atti trasmessi dal p.m. e di presentare memorie/documenti; infine, si procede
per la notifica della citazione del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena
pecuniaria.
Per quanto riguarda il contenuto dell’avviso destinato all’imputato, esso deve riportare il giorno,
l’ora e il luogo dell’udienza, ma anche diversi avvertimenti:
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DIRITTO PROCESSUALE PENALE 2

SECONDO SEMESTRE

Udienza Preliminare

L’udienza preliminare è un controllo sull’azione (= garanzia dell’imputato, che può rinunciarvi a norma dell’art. 419 co. 5 , passando direttamente al giudizio) che subentra qualora la fase dell’indagine preliminare sia terminata con la richiesta di rinvio a giudizio da parte del p.m.; tale azione riguarda i reati di competenza della Corte d’assise, di attribuzione del Tribunale in composizione collegiale e del Tribunale in composizione monocratica (art. 550 )  il p.m. una volta concluse le indagini preliminari, deposita la richiesta di rinvio a giudizio nella cancelleria del g.u.p., unitamente al fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al g.i.p.; inoltre, il corpo del reato e le cose pertinenti ad esso andranno allegate al fascicolo contenente la notizia di reato, a meno che non debbano essere custodite altrove (art. 416 co. 2 ). La richiesta di rinvio a giudizio deve indicare, a norma dell’art. 417 : l’imputazione sotto il profilo soggettivo (lett. a ) e oggettivo (lett. b , necessario per esercitare i diritti di difesa dell’imputato), le generalità della persona offesa (lett. a , o dei congiunti se questi deceduto), le fonti di prova acquisite lett. c ), la domanda al giudice di emissione del decreto che dispone il giudizio (lett. d ) e la data/sottoscrizione del p.m. (lett. e )  se carente della lett. c-d-e nessuna specie di invalidità è prevista, mentre risulta viziata da nullità a regime assoluto , perché carente dei requisiti minimi per l’esercizio dell’azione penale, la richiesta di rinvio a giudizio del tutto priva dell’indicazione dell’imputato o dell’imputazione (artt. 178-179 ); altrimenti, in caso di genericità dell’imputazione, il g.u.p. avrà l’obbligo di invitare il p.m. a modificarla (art. 423 co. 1 ), ma se ciò non viene risolto, verranno trasmessi gli atti dal g.u.p. al p.m. per consentirgli di procedere all’adeguamento del fatto storico emergente dagli atti processuali; per quanto riguarda, invece, la sottoscrizione della richiesta di rinvio a giudizio, a seconda che la mancanza sia tale da compromettere o meno la riconoscibilità dell’atto, questo sarà viziato da nullità a regime assoluto in un caso, mentre nell’altro la nullità sarà da escludere. Una volta ricevuta la richiesta, il giudice deve fissare con decreto, entro 5 giorni (prima erano 2, poi modificato dalla l. 479/1999 ), l’udienza preliminare (art. 418 co. 1 ); in ogni caso, non può passare un tempo superiore a 30 giorni dal termine delle indagini preliminari (co. 2 ). Preparazione dell’udienza La richiesta di rinvio a giudizio e l’avviso di fissazione dell’udienza sono notificati, a cura della cancelleria del g.u.p., all’ imputato (se manca si determina una nullità assoluta; se tardiva, invece, si tratta di una nullità relativa) e alla persona offesa (l’omissione o l’invalidità comportano una nullità relativa), della quale risulti agli atti l’identità e il domicilio, almeno 10 giorni prima dell’udienza (art. 419 co. 4 ) a pena di nullità (co. 7 ); entro lo stesso termine, l’avviso viene comunicato anche al p.m., con l’invito a trasmettere la documentazione delle indagini suppletive compiute dopo la richiesta (co. 3 ), nonché notificato al difensore dell’imputato con l’avvertimento della facoltà di prendere visione degli atti trasmessi dal p.m. e di presentare memorie/documenti; infine, si procede per la notifica della citazione del responsabile civile e del civilmente obbligato per la pena pecuniaria. Per quanto riguarda il contenuto dell’avviso destinato all’imputato, esso deve riportare il giorno, l’ora e il luogo dell’udienza, ma anche diversi avvertimenti:

  • Facoltà di essere giudicato secondo le regole in tema di assenza , impedimento a comparire e sospensione del processo qualora non compaia.
  • Facoltà di nominare un difensore d’ufficio.
  • Obbligo di dichiarare/eleggere domicilio per le notificazioni.
  • Informazione circa l’ammissione al gratuito patrocinio da parte dello Stato.
  • Possibilità di esercitare le facoltà previste dall’art. 131 disp.att. con riferimento al deposito degli atti in vista dell’udienza. L’avviso alla persona offesa del reato ha lo scopo di porre la vittima in condizione di essere presente all’udienza con un duplice scopo:
  1. Possibilità di costituirsi parte civile laddove l’offeso abbia anche ricevuto un danno.
  2. Possibilità di assistere allo svolgimento dell’udienza e alla lettura del provvedimento che la conclude, senza ricoprire un ruolo attivo mediante la partecipazione ai momenti di contraddittorio che la caratterizzano. Costituzione delle parti Alla fase degli atti introduttivi all’udienza preliminare segue il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti: l’art. 420 co. 1 prevede lo svolgimento dell’udienza con la partecipazione necessaria del p.m. e del difensore dell’imputato (in mancanza, il g.u.p. lo sostituirà con uno d’ufficio ex. art. 97 co. 4 ); il co. 2 prescrive poi che il g.u.p. accerti la regolare costituzione delle parti e ordini la rinnovazione degli avvisi, delle comunicazioni e delle notificazioni di cui dichiara la nullità. L’ impedimento a comparire assume rilevanza non solo in riferimento all’imputato in una prospettiva di tutela del diritto alla difesa personale (= autodifesa ), ma anche rispetto al difensore, in un’ottica di maggiore consapevolezza del ruolo necessario svolto da quest’ultimo sotto il profilo della difesa tecnica: per quanto riguarda l’ imputato (anche detenuto), il suo impedimento a comparire determina il rinvio dell’udienza qualora derivi da assoluta impossibilità (da provare pienamente) riconducibile a caso fortuito, forza maggiore o altro legittimo impedimento, oppure dalla probabilità (liberamente valutabile dal giudice) che la sua assenza sia determinata da assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito o forza maggiore (art. 420 ter co. 1-2 ). Con riferimento al difensore , invece, il suo impedimento (da provare pienamente) che comporta il rinvio dell’udienza è sottoposto a rigidità maggiori: a. Il g.u.p. prende in considerazioni soltanto le assenze dovute ad assoluta impossibilità di comparire riconducibili ad impedimenti legittimi prontamente e specificatamente comunicati in modo dettagliato e, in caso di gravidanza, il difensore si ritiene legittimamente impedito a comparire nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto e nei 3 mesi successivi ad esso (art. 420 ter co. 5 bis ). b. Tale meccanismo non opera qualora l’imputato abbia nominato 2 difensori e l’impedimento riguardi solo uno di essi o se il difensore impedito abbia nominato un sostituto o se l’imputato abbia comunque acconsentito ad una difesa rappresentata da un unico legale (art. 420 ter co. 5 ). Assenza e sospensione del processo In seguito all’eliminazione dell’istituto della contumacia , l’assenza rimane l’unica situazione codificata in cui l’imputato non risulta presente all’udienza preliminare; in tale situazione, l’autorità giudiziaria è chiamata a stabilire se l’imputato sia o meno a conoscenza del provvedimento di fissazione dell’udienza e, in caso fosse una sua scelta consapevole, si potrà pronunciare l’ordinanza che dispone di procedere in assenza; infatti, in capo all’imputato, possono sussistere 3 ipotetici differenti livelli di conoscenza dello sviluppo processuale:

Al termine dell’accertamento riguardante la regolare costituzione delle parti, il g.u.p. dichiara aperta la discussione che inizia con l’esposizione introduttiva del p.m., basata sui risultati delle indagini e sugli elementi di prova che giustificano la richiesta di rinvio a giudizio, e si conclude con gli interventi dei difensori, secondo un ordine che pone al primo posto il difensore della parte civile, poi quello del responsabile civile e del civilmente obbligato, e, infine, il difensore dell’imputato; tra l’altro, al rappresentante dell’accusa e ai difensori è concessa facoltà di replica. Durante l’esposizione del p.m. e gli interventi dei difensori, l’imputato può chiedere di rilasciare dichiarazioni spontanee o di essere sottoposto ad interrogatorio, che verrà condotto dal g.u.p. (artt. 64-65 ), o su richiesta di parte, con le forme dell’esame e del controesame (artt. 498-499 ). L’imputazione fissata nella richiesta di rinvio a giudizio può rivelarsi non rispondente alla fattispecie astratta prevista dalla norma o al quadro che emerge dagli elementi di prova già conosciuti dalle parti; in quest’ultimo caso, l’art. 425 disciplina 2 nuovi tipi di contestazioni (co. 1- 2 ):

  1. Provocata da situazioni collegate alla diversità del fatto rispetto a quello descritto nella richiesta di rinvio a giudizio, all’accertamento di un reato connesso a norma dell’art. 12 co. 1 , lett. b , all’accertamento di una circostanza aggravante.
  2. Dovuta all’emergere di un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio e costituente un reato perseguibile d’ufficio (= fatto nuovo inteso come aggiuntivo a quello per il quale si procede). Integrazione dell’udienza Investigativa Al termine della discussione prevista dall’art. 421 , quando il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti, emette un’ ordinanz a con la quale indica le ulteriori indagini, fissando il termine per il loro compimento e la data della nuova udienza preliminare; tale provvedimento viene comunicato al procuratore generale per disporre l’avocazione delle indagini, con decreto motivato, qualora lo ritenga opportuno (art. 421 bis ). Il periodo di durata è indicato dal giudice, il quale, in assenza di una esplicita disciplina, non potrà concedere proroghe; quanto alla natura delle indagini, sono funzionali all’integrazione del materiale già acquisito, non potendo esorbitare dall’ambito rappresentato dalle indicazioni del giudice  una volta acquisite, il p.m. si ripresenta dinanzi al giudice per esibire gli elementi raccolti ed ottenere una pronuncia in ordine alla sua originaria richiesta. Probatoria Presupposto per questa integrazione, a norma dell’art. 422 , può derivare sia da una situazione che si configura al termine della discussione di cui all’art. 421 , sia da una situazione che si presenta al termine dell’udienza tenutasi dopo lo svolgimento delle indagini integrative (art. 421 bis ); a livello di ammissione, il giudice può disporle, d’ufficio o su richiesta di parte, solo quelle che siano prove decisive a discarico. L’assunzione delle prove sarà immediata se le persone da sentire sono presenti, altrimenti viene fissata l’udienza e disposta la citazione di tutti quei soggetti di cui siano stati ammessi all’audizione o all’interrogatorio. L’assunzione è affidata al g.u.p., mentre p.m. e difensori possono soltanto porre domande suo tramite; dopo ciò, l’imputato può comunque domandare di essere sottoposto ad interrogatorio  dopo aver assunto le prove ed eventualmente l’interrogatorio dell’imputato, il p.m. e i difensori formulano ed illustrano le rispettive conclusioni, ponendo il giudice nella condizione di emettere un provvedimento. Epiloghi dell’udienza

Sentenza di non luogo a procedere Al termine della discussione prevista dall’art. 421 , il g.u.p. procede alla deliberazione pronunciando sentenza di non luogo a procedere o decreto che dispone il giudizio (art. 424 co. 1 ), potendo assegnare, al fatto oggetto dell’imputazione, la corretta qualificazione giuridica, in forza del principio contemplato per il dibattimento dall’art. 521 co. 2 ; in tal contesto, il g.u.p. deve operare una valutazione prognostica dello stesso tipo di quella effettuata dal p.m. nella scelta tra archiviazione ed esercizio dell’azione penale  la richiesta di rinvio a giudizio deve essere accolta ove risulti accertata la reale consistenza degli elementi presentati dal p.m., mentre la sentenza di non luogo a procedere deve essere emessa in seguito ad una valutazione dalla quale risulti superfluo il giudizio. L’art. 425 co. 1 esprime le ragioni della sentenza di proscioglimento:

  • Assenza di cause di procedibilità e proseguibilità = querela, istanza, esistenza del segreto di Stato confermato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
  • Insussistenza del fatto (ex. la presunta vittima di un omicidio in realtà è morta di malattia).
  • Non commissione del fatto da parte dell’imputato = esistenza di una prova d’alibi.
  • Non previsione del fatto come reato = abrogazione della norma incriminatrice.
  • Non costituzione del fatto come reato = manca l’elemento soggettivo del reato o sussiste una causa di giustificazione.
  • Non punibilità dell’imputato per qualsiasi causa (ex. non si è realizzata una delle condizioni dell’art. 44 c.p.).
  • Estinzione del reato = prescrizione/amnistia. Il co. 3 , poi, in materia all’inidoneità a sostenere l’accusa in giudizio, analogamente all’art. 125 disp.att., afferma che in caso di insufficienza o di contraddittorietà degli elementi o che comunque non sono idonei a sostenere l’accusa, 2 sono le interpretazioni proposte:
  1. In dubbio pro-reo = recupera il criterio di giudizio tipico della fase del giudizio, secondo cui in caso di dubbio, l’imputato deve essere rilasciato; inoltre, nella riforma Bonafede si afferma che qualora gli elementi non siano idonei a rendere ragionevolmente fondata l’accusa, verrà pronunciata la sentenza di non luogo a procedere.
  2. In dubbio pro-azione = il giudice deve operare una prognosi di utilità del dibattimento sulla base del materiale raccolto (= il dubbio è superabile in dibattimento?); se il dubbio è superabile, allora verrà pronunciato il decreto che dispone il giudizio. Il co. 4 , infine, prevede il divieto, in capo al giudice, di emettere sentenza di non luogo a procedere quando ritenga che dal proscioglimento possa conseguire l’applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca. Nel dispositivo della sentenza, il giudice può dichiarare la falsità di un atto o di un documento acquisito al procedimento, nonché ordinare la cancellazione (totale/parziale), la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma del suddetto atto/documento, a condizione che quest’attività non pregiudichi l’interesse di un terzo non intervenuto come parte (art. 425 co. 5 ); invece, in caso di reati perseguibili a querela, il proscioglimento perché il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso, comporta la condanna del querelante sia al pagamento delle spese del procedimento anticipate dallo Stato, sia alla rifusione delle spese sostenute dall’imputato nonché dal responsabile civile citato o intervenuto, in caso di costituzione di parte civile (art. 427 co. 1-2 ); tra l’altro, il comportamento tenuto dal querelante, improntato a colpa grave, può condurre alla condanna di questi al risarcimento del danno cagionato all’imputato o al responsabile civile che ne abbiano fatto domanda (art. 427 co. 3 ; se la sentenza è dovuta a remissione della querela, ciò comporta la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali, co. 5 ).

generale (solo in caso di avocazione o se quello della Repubblica abbia prestato acquiescenza alla sentenza, art. 593 bis co. 2 ), il procuratore della Repubblica e l’ imputato (se carente di interesse, non può proporre appello se la sentenza è pronunciata per insussistenza/non commissione del fatto); la persona offesa , invece, può proporre appello unicamente contro la sentenza di proscioglimento affetta da nullità ai sensi dell’art. 419 co. 7 (= in caso di omissione/ritardo della notificazione relativa al giorno/ora/luogo dell’udienza preliminare e alla richiesta di rinvio a giudizio)  a chiunque rimane preclusa la possibilità di appellare per quelle sentenze di non luogo a procedere relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell’ ammenda o con pena alternativa. Sull’impugnazione provvede la Corte d’appello in camera di consiglio, tenuta a seguire percorsi decisori diversi a seconda che l’appello sia stato presentato dal rappresentante dell’accusa o dell’imputato:

  1. Accusa = la Corte, se non conferma la sentenza di proscioglimento, può pronunciare sia decreto che dispone il giudizio, sia la sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all’imputato.
  2. Imputato = la Corte d’appello, se non conferma la decisione di proscioglimento, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole, dando attuazione al divieto della reformatio in peius. Nei confronti della decisione di proscioglimento emessa dalla Corte d’appello, il procuratore generale e l’ imputato possono proporre ricorso soltanto per violazione di legge (art. 606 co. 1 , lett. a- b-c ) dinanzi alla Corte di cassazione che decide in camera di consiglio (art. 611 : instaurazione di un eventuale dialogo scritto, senza intervento dei difensori). Revoca La revoca della sentenza di non luogo a procedere (artt. 434-437 ) consente al p.m. di ottenere dal g.i.p., a seguito di un’udienza, o la fissazione dell’udienza preliminare, o la riapertura delle indagini; condizione per richiedere la revoca è la sopravvenienza o la scoperta di nuove fonti di prova che da sole o unitamente a quelle già acquisite possano determinare il rinvio a giudizio  l’art. 434 ricomprende sia le fonti di prova che si sono rese disponibili soltanto dopo la pronuncia della sentenza di proscioglimento, sia quelle che non sono state acquisite durante le indagini. Con riferimento al contenuto della domanda subordinata alla richiesta di revoca, esso varia a seconda che le nuove fonti di prova siano state già acquisite o siano ancora da acquisire: nel primo caso le fonti devono essere allegate alla domanda, mentre nel secondo caso, devono essere solo indicate; inoltre, la richiesta del p.m. è sottoposta ad un duplice vaglio da parte del g.i.p.:
  3. Si conclude con l’ordinanza che dichiara l’inammissibilità della richiesta o con la fissazione dell’udienza in corso della quale verrà discussa la domanda del p.m.; si svolge con la forma camerale ex. art. 127 ed è diretta a valutare la fondatezza della richiesta e si conclude con l’ordinanza di rigetto della domanda del p.m. o con l’ordinanza di revoca della sentenza di non luogo a procedere.
  4. Se viene revocata la sentenza di non luogo a procedere verrà poi fissata l’udienza preliminare (sarà comunicata mediante avviso agli interessati presenti o con notificazione per gli assenti) ove il p.m. abbia formulato richiesta di rinvio a giudizio, altrimenti saranno riaperte le indagini, con un termine entro il quale dovranno essere terminate (non superiore a 6 mesi) da comunicare/notificare a tutti i soggetti cui è dovuto l’avviso in camera di consiglio. Avverso l’ordinanza che rigetta la richiesta di revoca o che la dichiara inammissibile, il p.m. può ricorrere in cassazione limitatamente ai motivi di cui all’art. 606 co. 1 , lett. b-d-e ; infine, l’esito negativo del ricorso non preclude una nuova richiesta purché fondata su elementi diversi.

Vicende collegate al decreto che dispone il giudizio Formazione dei fascicoli processuali Immediatamente dopo l’emissione del decreto che dispone il giudizio, il g.u.p. provvede di persona alla formazione del fascicolo dibattimentale nel contraddittorio delle parti (= ha lo scopo di controllare preventivamente la selezione degli atti, per evitare un appesantimento della fase dibattimentale), potendo comunque tale incombente slittare ad un’udienza successiva, da tenersi entro 15 giorni , qualora una delle parti lo richiede (art. 431 co. 1 ). La procedura è svolta con le forme del rito camerale con la presenza del p.m. e del difensore dell’imputato; a norma dell’art. 431 co. 1 , inoltre, sono collocati nel fascicolo del dibattimento:

  1. Atti relativi alla procedibilità dell’azione penale e all’esercizio dell’azione civile (lett. a ).
  2. Verbali degli atti non ripetibili compiuti dalla p.g. (lett. b ).
  3. Verbali degli atti non ripetibili compiuti dal p.m. e dal difensore (lett. c ).
  4. Documenti acquisiti all’estero mediante rogatoria internazionale e i verbali degli atti non ripetibili assunti con le stesse modalità (lett. d ).
  5. Verbali degli atti assunti nell’incidente probatorio (lett. e ).
  6. Verbali degli atti ripetibili assunti all’estero a seguito di rogatoria internazionale ai quali i difensori sono stati posti in grado di assistere e di esercitare le facoltà loro consentite dalla legge italiana (lett. f ).
  7. Certificato del casellario giudiziario e gli altri documenti indicati nell’art. 236 (lett. g ).
  8. Corpo del reato e le cose pertinenti al reato, qualora non debbano essere custodite altrove (lett. h ). Infine, per quanto riguarda i limiti oggettivi dell’accordo tra le parti, qualsiasi atto compiuto o raccolto nel corso delle indagini o dell’udienza preliminare sia suscettibile di entrare nel fascicolo dibattimentale, con esclusione di quelli viziati da inutilizzabilità patologica o da nullità a regime assoluto, non potendo avere tal accordo efficacia sanante nei confronti di atti così formati. Per quanto concerne, invece, il fascicolo del p.m., va sottolineato come esso risulti composto, in ogni caso, dagli atti diversi da quelli previsti dall’art. 431 , dagli atti acquisiti all’udienza preliminare nonché dal verbale dell’udienza preliminare (art. 433 co. 1 ) e dalla documentazione relativa all’attività integrativa d’indagine compiuta dal p.m. e dal difensore dell’imputato utilizzata dalle parti per formulare richieste al giudice del dibattimento, a condizione che le richieste stesse siano state accolte (art. 433 co. 3 ). Attività integrativa d’indagine La necessità di assicurare una continuità investigativa volta al reperimento di ulteriori fonti di prova rappresenta il fondamento non solo dell’attività compiuta ai sensi dell’art. 419 co. 3 ( indagini suppletive ), ma anche di quella svolta a norma dell’art. 430 ( indagini integrative ). L’art. 430 ha riconosciuto al co. 1 il potere del p.m. e del difensore di compiere, nel periodo che segue la pronuncia del decreto che dispone il giudizio, ogni attività di indagine integrativa che non preveda la partecipazione dell’imputato o del suo difensore (non sono ammessi gli atti garantiti ); al co. 2 , poi, prevede il deposito immediato, nella segreteria del p.m., della documentazione relativa all’attività compiuta, con facoltà, per le parti, di prenderne visione ed estrarne copia. Dal punto di vista strutturale, le indagini integrative si presentano come eccentriche rispetto alle indagini ordinarie, sia sotto il profilo degli obiettivi (= funzionali alle richieste dibattimentali), che quello dei contenuti.

I procedimenti speciali

non siano formulate le conclusioni ex. artt. 421-422 ) e le forme (dev’essere presentata per iscritto od oralmente).

2. Condizionata ad un’integrazione probatoria (art. 438 co. 5 ) = il giudice può disporla qualora l’integrazione probatoria risulti necessaria ai fini della decisione e, secondo la Corte costituzionale, deve operare un vaglio in rapporto al dibattimento (= dovrebbe vagliare il giudizio abbreviato in rapporto al risparmio che si avrebbe rispetto ad un immaginario dibattimento)  non deve sostituire gli atti raccolti, bensì solo integrarli; in tal caso, il p.m. può chiedere l’ ammissione a prova contraria (co. 5 ): se la richiesta dell’imputato non viene accolta, questa può essere riproposta fino alla formulazione delle conclusioni (co. 6 ) e vi è anche la possibilità di formulare delle richieste subordinate (= richieste con alternative, ex. richiesta semplice o patteggiamento, co. 5 bis ). 3. Associata/assistita al deposito delle indagini difensive (art. 438 co. 4 ) = il giudizio abbreviato può essere richiesto dopo che sia decorso il termine di 60 giorni eventualmente richiesto dal p.m. per espletare le indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa; in tal caso, l’imputato avrà facoltà di revoca della richiesta di giudizio abbreviato (potrebbe anche essere richiesta un’integrazione probatoria). 4. Impossibile (art. 438 co. 1 bis ) = si verifica qualora riguardi il giudizio abbreviato per reati puniti con l’ergastolo (l. 33/2019 ); tuttavia, la presentazione della richiesta consente di accedere al rito se faccia seguito alla modifica della qualificazione del fatto o dell’imputazione ad opera del giudice (= il reato non si configura più come punibile con l’ergastolo ). Al contrario, il rito può essere escluso qualora, a seguito di modifica, il reato si configura punibile con l’ergastolo; in tal caso, il giudice dovrà revocare l’ordinanza ammissiva del rito (art. 441 bis co. 1 bis ) ed ordinerà la prosecuzione secondo le forme ordinarie. Il contenuto della richiesta può essere: a. Semplice = se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, può assumere, anche d’ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione (art. 422 co. 2-3-4 ; ex. viene disposta l’integrazione probatoria  il giudice sentirà i testimoni/periti e le parti potranno interloquire per il tramite del giudice stesso; è possibile, inoltre, sentire l’imputato e, se le parti lo chiedono, ci potrà essere la cross examination ). In questo contesto il p.m. può modificare l’imputazione e procedere a contestazione (art. 441 bis ), solo se da questa emergenza probatoria sia emerso che il fatto è diverso o che vi sia un’aggravante; se ciò accadesse, su istanza dell’imputato il giudice assegna un termine a difesa non superiore a 10 giorni nel quale l’imputato può o decidere di proseguire il procedimento nelle forme del giudizio abbreviato (= integrazione della difesa su richiesta dell’imputato, ma il p.m. è ammesso a prova contraria ), oppure può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, provocando una revoca dell’ordinanza che aveva disposto il giudizio abbreviato (= è una scelta irrevocabile , art. 441 bis co. 4 ) e gli atti compiuti durante il giudizio avranno la stessa efficacia degli atti ex. art. 422 (= integratori). b. Condizionata = il p.m. è ammesso alla prova contraria con l’esercizio del diritto di difesa ogni qual volta venga modificata l’imputazione. Peculiarità del rito La richiesta può essere proposta fin quando non si siano formulate le conclusioni dell’udienza preliminare e può avvenire per iscritto od oralmente; in questo contesto, il giudizio avviene senza presenza del pubblico (= udienza camerale ), a meno che tutti gli imputati non richiedano il contrario. L’art. 438 co. 6 bis prevede la sanatoria delle nullità che non siano assolute e dell’inutilizzabilità patologica, con una preclusione di ogni questione relativa alla competenza per territorio; in materia

di costituzione di parte civile intervenuta dopo l’ordinanza che dispone il rito abbreviato equivale ad accettazione del rito; se intervenuta prima e non accetta il rito abbreviato, si dovrà revocare la propria costituzione, agendo separatamente a livello civile (art. 75 co. 3 ; non si sospende in attesa della decisione del giudizio abbreviato), mentre se accetta il rito abbreviato, anche implicitamente, il giudice, se condanna, dovrà decidere anche sulla richiesta di risarcimento danni. Decisione del giudice Il giudice provvede a norma degli artt. 529 ss. (= uguale al giudice dibattimentale), la cui sentenza potrà essere di proscioglimento o di condanna diminuita (se contravvenzione , anche se rara perché è più usata l’oblazione o altri riti speciali, la pena sarà diminuita della metà, come introdotto dalla Riforma Orlando; se delitto , la pena sarà diminuita di 1/3: è rigida, non si può modificare, ex. da 12 anni si passa ad 8 anni di reclusione per effetto della diminuente; inoltre, non inciderà sui termini di prescrizione). L’art. 443 prevede poi la disciplina generale dell’ appello (riformata per ultimo dalla l. 46/2006 ):

  • Contro le sentenze di proscioglimento , fermo restando i limiti ex. art. 593 co. 3 , l’imputato non può proporre appello, salvo che si tratti di assoluzione per difetto d’imputabilità per vizio totale di mente, mentre il p.m. può sempre proporre appello.
  • Contro le sentenze di condanna , l’imputato può sempre proporre appello, mentre il p.m. non può proporre appello, salvo che il giudice abbia modificato il titolo di reato. Tale giudizio si svolge con le forme previste dall’art. 599 ( camera di consiglio ) e la sentenza sarà percorribile per cassazione per violazione di legge; inoltre, qualora il giudice rigettasse la richiesta di giudizio abbreviato, il procedimento prosegue nelle forme ordinarie, la giurisprudenza ha riconosciuto, come in passato, il sindacato del giudice dibattimentale sul rigetto del giudizio abbreviato  la sentenza 169/2003 ha ammesso che l’imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento e, se il giudice ritiene ingiustificato il rigetto della richiesta, il giudice dibattimentale procederà a giudizio abbreviato; se il giudice, in esito al dibattimento o al giudizio d’impugnazione, quando ritiene ingiustificato il rigetto della richiesta, potrà ridurre la pena di 1/3 o della metà in caso di contravvenzione (art. 442 co. 2 ). Riguardo ai delitti puniti con l’ergastolo , il giudice in esito al dibattimento (o all’impugnazione) nel caso di richiesta di giudizio abbreviato dichiarata inammissibile, quando ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato (art. 438 co. 6 ter : lo qualifica diversamente), pronuncia sentenza di condanna con riduzione di pena (art. 442 ); allo stesso modo, il g.u.p. se si procede per un delitto punito con l’ergastolo, ma dà al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, tale da rendere ammissibile la richiesta di giudizio abbreviato, nel decreto che dispone il giudizio avvisa l’imputato che può chiedere il giudizio abbreviato ed entro 15 giorni da lettura o notifica del provvedimento (art. 429 co. 2 bis ). Il giudizio abbreviato atipico si verifica, infine, in caso di giudizio direttissimo, immediato o in caso di procedimento per decreto. Applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) Si tratta di un rito deflattivo a contenuto premiale basato sul consenso disciplinato dagli artt. 444 ss. c.p.p. che nasce con lo scopo di snellire il procedimento a fini di esigenze di economia processuali  si tratta di un accordo sulla pena (= rinuncia al contraddittorio per la formazione della prova e sulla formazione della prova): può essere una sanzione sostitutiva o una pena pecuniaria diminuita fino ad 1/3 e tale diminuzione (fino ad 1/3) opererà sulla pena detentiva che viene sostituita (l. 689/1981 ), quando, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a 1/3, non supera i 5 anni soli o congiunti a pena pecuniaria (ex. l’usura viene punita con la reclusione da 2 a 10 anni: se si
  • Se c’è costituzione di parte civile, il giudice non si pronuncia sulla domanda, limitandosi a condannare l’imputato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile che potrà trasferire l’azione in sede civile.
  • La pronuncia de qua è equiparata ad una sentenza di condanna.
  • La pronuncia a pena patteggiata non ha efficacia di giudicato nei giudizi civili/amministrativi (art. 445 co. 1 bis ). Il procedimento per decreto È un procedimento deflattivo in altera parte disciplinato dagli artt. 459 ss.: è una condanna che viene pronunciata senza previo contraddittorio (= si può instaurare il dibattimento o esercitare lo ius variandi , cioè chiedere un altro rito speciale) e si applicherà la pena pecuniaria in alternativa a quella detentiva; la richiesta, fatta dal p.m. (modalità di esercizio dell’azione penale, art. 60 c.p.) dev’essere fatta entro 6 mesi (termine ordinatorio) dalla data di iscrizione del nome dell’imputato nel registro dei reati (art. 459 )  non è ammesso quando risulta necessaria l’applicazione di una misura di sicurezza personale e non è richiedibile dinanzi al giudice di pace o nel procedimento minorile. L’art. 459 co. 1 bis introduce un criterio particolare e favorevole rispetto a quello previsto per la sostituzione della pena detentiva; infatti, in tal caso, il giudice, per determinare l'ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Questo procedimento è possibile per i reati perseguibili d’ufficio e perseguibili a querela, se questa è stata presentata e se il querelante non ha richiesto di opporsi (verrà poi avvisato, ma non potrà opporsi); è presentata dal p.m. al g.i.p, il quale dovrà valutare la richiesta, e, qualora non l’accogliesse restituisce gli atti al p.m. (art. 459 co. 3 ); le soluzioni sono, dunque:
  1. Emettere decreto penale di condanna, con valutazione della richiesta.
  2. Sulla base degli atti, pronuncia sentenza ex. art. 129 (= deve risultare l’innocenza).
  3. Restituisce gli atti al p.m. per la prosecuzione del procedimento con ordinanza. Questo decreto deve presentare tutte le generalità dell’imputato, il fatto, gli atti, il dispositivo, l’avviso che l’imputato potrà presentare opposizione entro 15 giorni dalla notificazione (termine perentorio : oblazione, giudizio abbreviato, patteggiamento, messa alla prova, giudizio immediato; anche la persona civilmente obbligata ha questa facoltà) e la motivazione (dev’essere concisa ); inoltre, la richiesta dev’essere presentata con l’opposizione (immediatamente)  ciò comporta una diminuzione della pena fino alla metà rispetto al minimo edittale. L’ imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (deve nominare un difensore di fiducia/ufficio) devono comparire, perché, qualora l’imputato non si presentasse, tale persona dovrà pagare la pena; tuttavia, potrà fare opposizione (presentata personalmente o a mezzo di procuratore speciale e da consegnare alla cancelleria del tribunale)  in caso di mancata opposizione o di opposizione ritenuta inammissibile, il provvedimento è dichiarato esecutivo da parte del giudice che l’ha emesso. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell’imputato, il giudice dovrà restituire gli atti al p.m. per poter esercitare l’azione in altre modalità (art. 460 co. 4 , prima cautela ); inoltre, qualora non sia possibile eseguire la notifica nel domicilio dichiarato ex. art. 161 verrà revocato anche in tal caso il decreto; se, infine, l’imputato non sia venuto a conoscenza per cause a lui non imputabili, si computerà un termine perentorio ulteriore di 30 giorni per poter proporre opposizione (restituzione in termini, seconda cautela ). Gli effetti premiali del decreto sono diversi (simili al patteggiamento) e nascono per evitare che

l’opposizione dell’imputato/persona civilmente obbligata venga proposta al solo fine di lucrare alcuni benefici della pena patteggiata: a. Concessione sospensione condizionale. b. Non vengono applicate le pene accessorie. c. Non devono essere pagate le spese pecuniarie. d. Non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile/amministrativo. e. Estinzione del reato in via differita. f. Non menzione del decreto nel certificato del casellario giudiziale richiesto dall’interessato e neanche nel certificato dei carichi pendenti. g. Il giudice ordina la confisca ex. art. 240 c.p. Qualora l’imputato esercitasse lo ius variandi , non vale il principio del tantum devolutum quantum appellatum (= non è motivato): si avrà la revoca del decreto; qualora, poi, l’imputato promuovesse l’opposizione e il giudice non la dichiarasse inammissibile, revocherà il decreto penale di condanna e si procederà nella forma alternativa richiesta con l’opposizione o con giudizio immediato (art. 464 ). Sospensione del procedimento con messa alla prova È un procedimento speciale deflattivo introdotto nel 2014 (l. 67/2014 ) ed è disciplinato in parte dagli artt. 168 bis e 168 quater c.p. e in parte dal codice di procedura penale e consiste nell’affidare l’imputato ai servizi sociali (UEPE) per lo svolgimento di un programma rieducativo che consiste in prescrizioni ed obblighi  presupposto per la richiesta (art. 168 bis co. 1 ): nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore a 4 anni, sola/congiunta/alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dall’art. 550 co. 2 c.p.p. Questo procedimento comporta la prestazione di condotte volte all’eliminazione delle conseguenze dannose/pericolose derivanti dal reato, e di risarcimento del danno; inoltre, comporta l’affidamento ai servizi sociali per lo svolgimento di attività (ex. attività di volontariato, di rilievo sociale od osservanza di prescrizioni); è, poi, subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità, non retribuita, tenute conto delle capacità dell’imputato e di una durata non inferiore a 10 giorni per un massimo di 8 ore giornaliere, tenuti conto gli impegni familiari/lavorativi/studenteschi. La messa alla prova può essere concessa solo una volta e non si applica ai delinquenti abituali/professionali/per tendenza, mentre l’esito positivo della prova comporta l’estinzione del reato per cui si procede ( declaratoria di estinzione del reato ), ma non l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie e la confisca. Necessaria è la richiesta dell’imputato (personalmente o a mezzo di procuratore speciale, art. 464 bis-quater ) con la presentazione di un programma di trattamento elaborato d’intesa con UEPE (o elaborazione del programma); può essere richiesto anche durante le indagini (art. 464 ter ) e fino alla formulazione delle conclusioni dell’udienza preliminare, ma in tal caso si avrà bisogno del consenso del p.m. (non serve se la richiesta viene presentata durante l’udienza preliminare) con la formulazione dell’imputazione  con la richiesta si avrà udienza in contraddittorio ove saranno sentite tutte le parti, compresa la persona offesa (art. 464 quater co. 1 ). In caso di dissenso o rigetto del p.m., l’imputato può reiterare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento; nel caso, invece, di ingiustificato diniego in esito al giudizio di 1° o d’impugnazione, il giudice può ammettere l’imputato alla messa alla prova (sentenza Corte Costituzionale, n. 131/2019 ). Il giudice, sulla base degli atti dovrà verificare se l’imputato sia idoneo e non recidivo ( diagnosi e prognosi ), e poi potrà:

Qualora il reato per il quale si vorrebbe procedere con giudizio direttissimo risulti connesso con altri, si provvede alla separazione dei reati (art. 449 co. 6 ), salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini; inoltre, nell’instaurazione del rito e nelle modalità di esercizio dell’azione penale, 2 sono le ipotesi: a. Imputato libero = il p.m. lo cita a comparire all’udienza (3 giorni prima) per il giudizio direttissimo (art. 450 co. 2 ). b. Imputato in vinculis = il p.m. lo fa tradurre in udienza e contesta oralmente l’imputazione all’imputato presente (art. 451 co. 4 ). Nella formazione del fascicolo per il dibattimento, è il p.m. a provvedervi (art. 450 co. 4 ), mentre il difensore viene avvisato della data dell’udienza e della facoltà di prendere visione ed estrarre copia della documentazione delle indagini (co. 5-6 ); l’imputato, invece, viene avvisato che può chiedere: a. Un termine a difesa non superiore a 10 giorni. b. I riti speciali prima della dichiarazione di apertura del dibattimento: giudizio abbreviato, patteggiamento, messa alla prova. Il giudizio direttissimo è, infine, atipico (= non si trova nel codice, ma in leggi speciali) per quei reati concernenti armi ed esplosivi, di discriminazione etnica/razziale/religiosa, commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive e per i reati collegati alla disciplina dell’immigrazione e alla condizione dello straniero. Giudizio immediato È un procedimento acceleratorio del processo penale disciplinato dagli artt. 453-458 e presuppone la richiesta del p.m. da presentare al g.i.p. con anche il fascicolo degli atti d’indagine e degli atti compiuti davanti al g.i.p. (ex. incidente probatorio)  i presupposti sono 2: a. La prova risulta evidente , salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini = si può procedere qualora l’indagato sia stato interrogato sui fatti dai quali emerge l’evidenza della prova o se l’invito a presentarsi (art. 375 co. 3 ) è rimasto senza effetto; tale richiesta deve avvenire entro 90 giorni dall’iscrizione della notizia del reato. b. L’indagato è in custodia cautelare = il p.m. lo richiede entro 180 giorni dall’esecuzione della misura, salvo che ciò pregiudichi gravemente le indagini e purché la richiesta sia formulata dopo la definizione del procedimento di riesame o dopo il decorso del termine perentorio. In questo contesto, il g.i.p. può emettere decreto con il quale dispone il giudizio immediato, oppure rigetta con ordinanza la richiesta, ordinando la trasmissione degli atti al p.m. per poter esercitare l’azione penale in altro modo  se non si attivano riti speciali premiali alternativi, il g.i.p. trasmette il decreto che dispone il giudizio al giudice dibattimentale e forma il fascicolo per il dibattimento. Ulteriori ipotesi di giudizio immediato sono 2:

  • A richiesta dell’imputato (art. 419 co. 5-6 ) = l’imputato può rinunciare all’udienza preliminare e chiedere il giudizio immediato almeno 3 giorni prima della data dell’udienza  il giudice emetterà decreto di giudizio immediato.
  • Conseguente all’opposizione a decreto penale di condanna (art. 461 e 464 ) quando è chiesto dall’imputato oppure se l’imputato non formula alcuna richiesta di rito o non si instaura il rito richiesto o, infine, quando l’opposizione è proposta dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria. Oblazione

Si tratta di una “ auto imposizione ” di una somma di denaro disciplinata dagli artt. 162 e 162 bis che comporta l’estinzione del reato (è uno dei procedimenti deflattivi del dibattimento):

  • Art. 162 , oblazione obbligatoria = prevista per le contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la pena dell’ammenda; in tal caso, a richiesta del contravventore, questi è ammesso a pagare, prima dell’apertura del dibattimento o prima del decreto di condanna, una somma pari ad 1/3 della pena massima prevista per le fattispecie oltre alle spese del procedimento.
  • Art. 162 bis , oblazione facoltativa = prevista per le contravvenzioni punite con pene alternativa (arresto o ammenda); in tal caso, il contravventore, a sua richiesta, può essere ammesso a pagare un’imposta corrispondente alla metà del massimo dell’ammenda prevista in via edittale oltre alle spese del procedimento. Per questo procedimento, l’indagato può presentare la domanda già nel corso delle indagini preliminari: il p.m. trasmetterà la richiesta, con gli atti del procedimento, al g.i.p. per le sue determinazioni (art. 141 co. 1 disp.att.); se il giudice respinge la domanda, deve restituire al p.m., con ordinanza, gli atti per la prosecuzione delle indagini, anche se può essere riproposta sino all’inizio della discussione finale del dibattimento di primo grado (se la respinge dopo aver esercitato l’azione penale, gli atti saranno trasmessi in procura), mentre se l’ ammette , fissa con ordinanza la somma con un termine non superiore a 10 giorni , avvisa l’interessato e dopo il pagamento (se proposta durante le indagini) restituisce gli atti al p.m. per le sue determinazioni, altrimenti dichiara, con sentenza, estinto il reato (è appellabile nei limiti di cui all’art. 593 ). Particolare tenuità del fatto Non è un procedimento speciale ed è disciplinato dall’art. 131 bis c.p. (= esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ), il quale afferma che nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a 5 anni, o la pena pecuniaria (sola o congiunta), la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per esiguità del danno o del pericolo, il comportamento non risulta abituale  2 sono i presupposti necessari:
  1. Particolare tenuità dell’offesa, desunta dalle modalità della condotta e dall’esiguità del danno/pericolo = s’intende l’elemento soggettivo relativo all’intensità del dolo e al grado della colpa.
  2. Non abitualità del comportamento (art. 131 bis co. 3 c.p.). Le fasi in cui questa causa di non punibilità può operare sono diverse (non disciplinate da articoli):
  • Nelle indagini preliminari , con decreto/ordinanza di archiviazione (art. 411 co. 1 bis ) = entro 10 giorni dalla decisione la persona offesa e l’indagato possono presentare opposizione, esponendo le ragioni del dissenso.
  • Nell’ udienza preliminare , con sentenza di non luogo a procedere (art. 425 ).
  • Nel giudizio : durante gli atti preliminari al dibattimento con sentenza predibattimentale (art. 469 co. 1 bis ) o in esito al dibattimento con sentenza di proscioglimento (art. 651 bis ). L’art. 129 afferma che in ogni stato e grado del processo, il giudice, se riconosce che l’imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato o che il reato è estinto o che manca una condizione di procedibilità, lo dichiara d’ufficio con sentenza. Le condotte riparatorie Costituisce un modello di giustizia riparativa disciplinato dall’art. 162 ter c.p.: nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l’imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della

L’art. 469 co. 1 attribuisce al collegio il compito di pronunciare sentenza anticipata di proscioglimento qualora l’azione penale risulti improcedibile o improseguibile o il reato risulti estinto; tuttavia, diverse sono le condizioni che devono coesistere: a. Clausola di salvezza = l’art. 469 co. 1 avvalora la riaffermazione della prevalenza delle formule di merito su quelle processuali, per cui il giudice può dichiarare l’improcedibilità o l’estinzione del reato soltanto se non risulti evidente che il fatto non sussiste, l’imputato non lo ha commesso, il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato. b. Non si deve procedere al dibattimento per accertare la causa di proscioglimento. c. Concorde assenso del p.m. e dell’imputato, desumibile dalla mancata opposizione alla pronuncia stessa. Il giudice adotta il proscioglimento predibattimentale con rito camerale (art. 127 ) alla presenza necessaria del p.m. e dell’imputato, mediante pronuncia di una sentenza che non può essere appellata; inoltre, il collegio può emettere sentenza di proscioglimento laddove sussista la causa di non punibilità ex. art. 131 bis c.p., a condizione che sussista il concorde assenso del p.m. e dell’imputato, nonché sia stata sentita, in camera di consiglio, la persona offesa (se comparsa). DIBATTIMENTO Il dibattimento rappresenta una fase del processo in cui le parti e il giudice sono chiamati a verificare i fatti oggetto dell’imputazione mediante un sistema caratterizzato dai principi della:

  1. Pubblicità = è funzionale al controllo della collettività sull’amministrazione della giustizia e rappresenta uno strumento di prevenzione degli abusi; si tratta di una pubblicità esterna che si divide in forma mediata (= pubblicazione degli atti del dibattimento tramite stampa o altro mezzo di diffusione) o immediata (= modalità pubblica dello svolgimento del dibattimento, il cui provvedimento è adottato in forma orale e senza formalità): a. Esterna mediata (art. 147 disp.att.) = è prevista la possibilità che il diritto di cronaca possa venire esercitato attraverso la ripresa fotografica/fonografica/audiovisiva, nonché mediante la trasmissione radiofonica/televisiva delle udienze, ma dev’essere autorizzato dal giudice con ordinanza (anche senza il consenso delle parti qualora sussista un interesse sociale particolarmente rilevante alla conoscenza del dibattimento), qualora ricorrano 3 condizioni: siano finalizzate all’esercizio del diritto di cronaca (art. 21 Cost.); non arrechino pregiudizio al sereno e regolare svolgimento dell’udienza o alla decisione; vi sia il consenso di tutte le parti presenti al processo  una volta autorizzato, se le condizioni richieste vengono a mancare, in qualsiasi momento il giudice può vietare di riprendere le immagini di parti/testimoni/periti/consulenti tecnici/interpreti/altro soggetto che non vi abbiano acconsentito o se la legge prevede tale divieto (co. 3 ); in ogni caso, non può essere autorizzata qualora il dibattimento viene celebrato a porte chiuse quando: la pubblicità può nuocere al buon costume o comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell’interesse dello Stato; si possa recare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni/parti private per tutto ciò che non si riferisce all’imputazione (art. 472 co. 2 , lett. c ); venga disposto l’esame di un minorenne. b. Esterna immediata (art. 471 co. 1 ) = è esclusa per le udienze in camera di consiglio ed è sottoposta al regime delle nullità relative (art. 181 ); il legislatore, tuttavia, ha introdotto una serie di divieti di accesso tassativi riguardanti: minori di 18 anni; persone che sono sottoposte a misura di prevenzione e a quelle che appaiono in stato di ubriachezza/intossicazione/squilibrio mentale (co. 2 ); persone armate non appartenenti alla forza pubblica; persone che portino oggetti atti a molestare e a quelle che turbano il regolare svolgimento dell’udienza (co. 4 , sono ammessi se devono partecipare in qualità di testimoni e limitatamente al periodo in cui la testimonianza dev’essere assunta, co. 3 ); infine, in determinati casi, è possibile limitare quantitativamente, a un numero

determinato di persone, l’accesso in aula (co. 5 ). Il legislatore ha poi introdotto una serie di deroghe : il processo può svolgersi a porte chiuse, per motivi di moralità, di ordine pubblico, di sicurezza nazionale o nei casi in cui la pubblicità potrebbe nuocere all’interesse della vita privata delle parti, della giustizia o dei minori (necessaria è la richiesta da parte dell’autorità competente, nei casi di temuta diffusione di notizie da mantenere segrete nell’interesse dello Stato, nonché dall’interessato, in caso di eventuale pregiudizio, oppure la decisione viene adottata d’ufficio dal giudice in caso di minorenne o di minorenne per un processo per violenza sessuale/pedofilia/tratta di persone).

  1. Oralità = attua i caratteri del sistema accusatorio.
  2. Immediatezza = implica un rapporto privo di intermediazione tra l’acquisizione delle prove e la decisione dibattimentale, ed è finalizzato ad ottenere una decisione che risulta basata su un nitido e preciso ricordo dei fatti appresi dal giudice nel corso dell’istruzione dibattimentale.
  3. Concentrazione = si fonda sulla necessità di evitare che vi siano intervalli di tempo tra l’assunzione delle prove in udienza, la discussione finale e la deliberazione della sentenza, allo scopo di garantire che la decisione rappresenti il risultato fedele delle elaborazioni processuali e non sia alterata da elementi esterni in grado di ingannare la memoria di chi è chiamato ad emetterla.
  4. Contraddittorio = inteso come la partecipazione dell’accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento; 3 sono le eccezioni riconosciute: il consenso dell’imputato è stato convertito in un accordo tra le parti circa l’acquisizione al giudizio di elementi probatori formati unilateralmente; la seconda si ha in caso di accertata impossibilità di natura oggettiva alla formazione della prova, al fine di non disperdere un contributo probatorio che sia impossibile rinnovare in sede dibattimentale; l’ultima è relativa ad una lesione della libertà di autodeterminazione soggettiva, collegata al recupero delle dichiarazioni raccolte unilateralmente. Regole generali A norma dell’art. 470 co. 1 , la disciplina dell’udienza viene esercitata dal Presidente del collegio mediante l’emissione di una serie di provvedimenti aventi come destinatari sia le parti processuali sia il pubblico in generale, ma possono essere emessi anche al di fuori dell’aula di udienza (ex. si deve procedere all’esecuzione di un esperimento giudiziale in un contesto processuale diverso dalla stessa aula) e possono essere adottati senza motivazione ed oralmente; in assenza del Presidente, la disciplina dell’udienza viene esercitata dal p.m. L’art. 470 co. 1 attribuisce poi al Presidente del collegio anche la direzione del dibattimento: emette i provvedimenti che disciplinano le richieste di prova, impedendo ogni divagazione, ripetizione o interruzione (art. 493 ), oppure che regola la discussione finale (art. 523 ). Tutti questi provvedimenti sono immediatamente esecutivi e sono posti in essere dalla forza pubblica al fine di assicurare, in extrema ratio , una più agevole attuazione dei provvedimenti; infine, l’art. 476 prevede che qualora nel corso dell’udienza vengano commessi dei reati, il p.m. procede a norma di legge, disponendo l’arresto dell’autore (ad eccezione dell’arresto del testimone per reati concernenti il contenuto della disposizione). Partecipazione A norma dell’art. 474 l’imputato assiste all’udienza libero nella persona, anche se detenuto, al fine di evitare che l’impiego di mezzi coercitivi possa limitare la spontaneità delle sue dichiarazioni, mentre l’art. 475 disciplina l’istituto dell’ allontanamento coattivo dell’imputato dall’aula di udienza (progressione sanzionatoria: ammonizione-allontanamento-espulsione dall’aula; l’ammonizione e il primo allontanamento sono disposti dal Presidente del collegio o dal p.m. in sua assenza, mentre il secondo allontanamento, l’espulsione e la riammissione sono adottati dal collegio); in ogni caso,