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Diritto Processuale Penale 1, Appunti di Diritto Processuale Penale

prima parte di procedura penale, comprensiva delle indagini preliminari. Manuale: Procedura Penale, settima edizione (ristampa del 31 luglio 2020) Voto: 27/30

Tipologia: Appunti

2020/2021

In vendita dal 01/02/2021

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DIRITTO PROCESSUALE PENALE
PRIMO SEMESTRE
Il diritto processuale penale concerne la disciplina del procedimento penale (= cammino per
l’attuazione del diritto penale nei casi concreti), al fine di accertare la responsabilità; tuttavia, questo
incide sui rapporti fra l’autorità e l’individuo, anche se si cerca di tutelare la dignità e la tutela della
persona (= è molto invasiva), tutelando anche i valori della collettività.
Il metodo di accertamento condiziona l’esito del processo; infatti, tradizionalmente si riconoscono 2
modelli culturali astratti che si riconoscono per contrapposizione (ruolo del giudice, posizione delle
parti, e regime probatorio):
1. Sistema inquisitorio = l’accertamento è attendibile poiché frutto di una ricerca solitaria che
concentra tutte le funzioni (= il giudice ha iniziativa probatoria: cerca, assume e valuta la
prova); il giudice, dunque, si affianca al ruolo del pubblico ministero e procede in totale
segretezza, scritturando il verbale che sarà il supporto della decisione.
2. Sistema accusatorio = si basa sul contradditorio tra le parti e il pubblico ministero dovrà
provare l’ipotesi accusatoria, cercando le prove; il giudice, in questo contesto, è un organo
che dovrà valutare e basta (= ha un ruolo passivo).
Il sistema di civil law è in realtà misto (fino al 1930 l’archetipo è quello del codice
napoleonico del 1808) e dunque non vi è una separazione fra le fasi (= le istruttorie
condizionano la decisione), a differenza del common law che è tipicamente inquisitorio (= vi è
una separazione fra le fasi, perché la decisione si basa sulle prove assunte in giudizio).
L’esegesi del codice penale italiano inizia già nel 1865, ma fondamentale è stato quello del 1855
basato interamente su quello penale Napoleonico del 1808; nel 1930, con l’emanazione del codice
Rocco, agli atti dell’istruzione vi era la fase sommaria del p.m. e anche quella formale del giudice
istruttore (= sistema misto), per poi presentare le prove assunte davanti al giudice dibattimentale.
Nel 1948 entra in vigore la Costituzione, fondamentale perché il codice penale ha dovuto subire
delle modifiche per poter essere coerente con questa; inoltre, negli anni seguenti, dal 1955 al ’70 si
sviluppa il c.d. garantismo inquisitorio al fine di garantire maggiore sicurezza sui soggetti (ex. writ
of habeas corpus) fino al 1989 rimarrà in vigore questo codice, modernizzato nella sua radice.
Con la legge delega 81/1987, il Governo è stato chiamato ad emanare il nuovo codice di procedura
penale (art.1): all’art.2 di questa legge viene affermato che questo codice dovrebbe attuare i principi
della Costituzione ed adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e
relative ai diritti della persona e del processo penale, attuando in questo modo i caratteri del sistema
accusatorio entrerà in vigore nel 1989, e, nonostante il carattere sia di tipo accusatorio, l’attuale
struttura del codice di procedura penale è la medesima di quella del codice del 1988:
1. Parte prima statica = soggetti, atti, prove e misure cautelari.
2. Parte seconda dinamica = indagini, udienza preliminare, giudizio, procedimenti,
impugnazioni ed esecuzione (e rapporti con autorità straniere) controllo sui
provvedimenti della decisione del giudice di 1°.
La struttura delle fasi del procedimento di primo grado si divide in:
1. Indagini preliminari = fase di indagine che comporta o la richiesta di archiviazione o di
rinvio a giudizio da parte del p.m. (= determinazione inerenti all’esercizio dell’azione
penale, assumendo elementi di prova).
2. Udienza preliminare = vaglio sull’azione penale (= capire se instaurare il rinvio al giudizio
o se è solo superfluo) due sono le sentenze: sentenza di non luogo a procedere o decreto
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DIRITTO PROCESSUALE PENALE

PRIMO SEMESTRE

Il diritto processuale penale concerne la disciplina del procedimento penale (= cammino per l’attuazione del diritto penale nei casi concreti), al fine di accertare la responsabilità; tuttavia, questo incide sui rapporti fra l’autorità e l’individuo, anche se si cerca di tutelare la dignità e la tutela della persona (= è molto invasiva), tutelando anche i valori della collettività. Il metodo di accertamento condiziona l’esito del processo; infatti, tradizionalmente si riconoscono 2 modelli culturali astratti che si riconoscono per contrapposizione (ruolo del giudice, posizione delle parti, e regime probatorio):

  1. Sistema inquisitorio = l’accertamento è attendibile poiché frutto di una ricerca solitaria che concentra tutte le funzioni (= il giudice ha iniziativa probatoria: cerca, assume e valuta la prova); il giudice, dunque, si affianca al ruolo del pubblico ministero e procede in totale segretezza, scritturando il verbale che sarà il supporto della decisione.
  2. Sistema accusatorio = si basa sul contradditorio tra le parti e il pubblico ministero dovrà provare l’ipotesi accusatoria, cercando le prove; il giudice, in questo contesto, è un organo che dovrà valutare e basta (= ha un ruolo passivo).  Il sistema di civil law è in realtà misto (fino al 1930 l’archetipo è quello del codice napoleonico del 1808) e dunque non vi è una separazione fra le fasi (= le istruttorie condizionano la decisione), a differenza del common law che è tipicamente inquisitorio (= vi è una separazione fra le fasi, perché la decisione si basa sulle prove assunte in giudizio). L’esegesi del codice penale italiano inizia già nel 1865, ma fondamentale è stato quello del 1855 basato interamente su quello penale Napoleonico del 1808; nel 1930, con l’emanazione del codice Rocco, agli atti dell’istruzione vi era la fase sommaria del p.m. e anche quella formale del giudice istruttore (= sistema misto), per poi presentare le prove assunte davanti al giudice dibattimentale. Nel 1948 entra in vigore la Costituzione, fondamentale perché il codice penale ha dovuto subire delle modifiche per poter essere coerente con questa; inoltre, negli anni seguenti, dal 1955 al ’70 si sviluppa il c.d. garantismo inquisitorio al fine di garantire maggiore sicurezza sui soggetti (ex. writ of habeas corpus )  fino al 1989 rimarrà in vigore questo codice, modernizzato nella sua radice. Con la legge delega 81/1987 , il Governo è stato chiamato ad emanare il nuovo codice di procedura penale (art. 1 ): all’art. 2 di questa legge viene affermato che questo codice dovrebbe attuare i principi della Costituzione ed adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall’Italia e relative ai diritti della persona e del processo penale, attuando in questo modo i caratteri del sistema accusatorio  entrerà in vigore nel 1989, e, nonostante il carattere sia di tipo accusatorio, l’attuale struttura del codice di procedura penale è la medesima di quella del codice del 1988:
  3. Parte prima statica = soggetti, atti, prove e misure cautelari.
  4. Parte seconda dinamica = indagini, udienza preliminare, giudizio, procedimenti, impugnazioni ed esecuzione (e rapporti con autorità straniere)  controllo sui provvedimenti della decisione del giudice di 1°. La struttura delle fasi del procedimento di primo grado si divide in:
  5. Indagini preliminari = fase di indagine che comporta o la richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio da parte del p.m. (= determinazione inerenti all’esercizio dell’azione penale, assumendo elementi di prova).
  6. Udienza preliminare = vaglio sull’azione penale (= capire se instaurare il rinvio al giudizio o se è solo superfluo)  due sono le sentenze: sentenza di non luogo a procedere o decreto

che dispone il giudizio (= accusa fondata) deciso dal giudice, mai dal p.m.; infatti, due saranno i fascicoli: quello del p.m. che contiene tutto (= fascicolo dell’indagine, necessario alle parti per usarlo ai fini dell’istruttoria dibattimentale) e quello che contiene gli atti irripetibili (ex. ispezioni o perquisizioni) e di incidente probatorio.

  1. Giudizio di primo grado = sede privilegiata di formazione della prova (= decisione sul fatto e sulla responsabilità)  due sentenze: condanna o proscioglimento (= assoluzione o non procedimento). Il dibattimento è il luogo privilegiato di formazione della prova nel contradditorio delle parti di fronte ad un giudice terzo (= imparziale : separazione fra p.m. e giudice che non è accusatore ), il quale saprà degli esiti e delle ispezioni che sono irripetibili (ex. autopsia) e di quelli assunti nell’incidente probatorio.

I protagonisti del processo

Il procedimento è costituito dagli atti che precedono l’esercizio dell’azione penale, mentre il processo abbraccia gli atti compiuti successivamente a tale momento coincidenti con l’intervento giurisdizionale tipico  la fase delle indagini preliminari coincide con il procedimento in senso stretto e precede l’azione penale, mentre le fasi processuali, che prendono avvio con l’esercizio dell’azione penale, sono rappresentate dall’udienza preliminare e dal giudizio (dibattimento di primo grado, giudizio d’appello e giudizio in cassazione). In questo contesto, i soggetti processuali operano nell’ambito del procedimento penale (in senso lato) da intendersi come costruzione normativa di una sequenza di atti e di corrispondenti situazioni soggettive di potere e dovere. Oggetto di indagine sono sempre accadimenti del passato non suscettibili di verificazione sperimentale diretta; la ricerca è condotta da soggetti: il giudice e prima ancora il pubblico ministero, condizionati dal proprio approccio soggettivo e dagli strumenti a disposizione, cioè le prove che sono caratterizzate da un irriducibile margine di incertezza; inoltre, vi è un fattore del tutto specifico rappresentato dal rispetto delle regole imposte all’accertamento processuale quale condizione di validità della conoscenza stessa. Il principio di legalità processuale Successivamente al 24 ottobre del 1989, diverse sono state le riforme e le pronunce da parte della Cassazione a Sezioni Unite; infatti, negli anni ‘90 sono state introdotte delle norme differenziate rispetto alla disciplina ordinaria a seguito di alcuni accadimenti mafiosi, spostando così l’interesse nei confronti del bene della comunità; inoltre, nel ‘98, con la Legge Cariotti , venne meno la figura del Pretore, prendendo largo spazio il tribunale di composizione monocratica  emblematiche sono state la riforme del 1992 ( 24 ; 254 e 255 ) emanate per dare una svolta a livello inquisitorio , nelle quali si dà maggiore importanza alla non dispersione dei mezzi di prova: in sostanza, la Corte costituzionale ammette il recupero della dichiarazione resa in fase di indagine dal testimone, quando poi questo abbia detto qualcosa di diverso e gli sia stata contestata la dichiarazione precedentemente presa, e il recupero della dichiarazione del coimputato che avesse inizialmente addossato la colpa agli altri, ma poi in fase di dibattimento si fosse avvalso del diritto di non rispondere. Il legislatore diede poi vita alla riforma costituzionale del giusto processo (art. 111 Cost.), secondo cui il processo debba essere regolato da disposizioni di legge e debba svolgersi nel rigoroso rispetto delle prescrizioni normative (= la disciplina codicistica non è suscettibile di interpretazioni analogiche in malam partem , ossia tese a limitare i diritti processuali riconosciuti dall’imputato); inoltre, mise il contraddittorio come principio, vincolando così la Corte, il legislatore ordinario e l’interprete  la Corte europea ricorda che la regolamentazione della procedura penale ha come scopo la protezione della persona inquisita contro i rischi degli abusi del potere ed è dunque la difesa maggiormente esposta a subire un pregiudizio dalle lacune e dalle imprecisioni di tale

La giurisdizione è la funzione statuale del giudicare, ossia dello stabilire in modo vincolante quale sia la legge da applicare al caso concreto sottoposto a giudizio, ed è esercitata da organi giurisdizionali, cioè i giudici , che la Costituzione vuole soggetti soltanto alla legge (art. 101 co. 2 Cost.) per garantire loro la massima indipendenza dagli altri poteri dello Stato e da qualunque altro soggetto ( riserva di legge ); inoltre, l’accertamento giurisdizionale deve anche rispettare i canoni dell’equità processuale ( giusto processo ). Fondamentale in questo contesto, e non solo in Italia, ma in tutto il mondo e soprattutto in Europa (ex. CEDU), è l’art. 27 co. 2 Cost. basato sulla presunzione d’innocenza , nel senso che l’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva (già affermato da Beccaria ), dopodiché si dovrà provare l’ innocenza , portando delle prove congrue  tridimensionale è la natura di questa norma:

  1. Regola di trattamento = divieto di assimilare l’imputato al colpevole (= non bastano i gravi indizi di colpevolezza)  ha valore endo-extraprocessuale , nel senso che vale all’interno del processo penale, ma anche al di fuori (ex. dai media, dalla stampa o dall’autorità pubblica).
  2. Regola probatoria = spetta all’accusa l’ onere di provare la colpevolezza e non all’imputato provare l’innocenza.
  3. Regola di giudizio = in caso di prova insufficiente o contraddittoria vale il principio che in caso di dubbio verrà assolto ( in dubio pro- reo , artt. 529-533 )  il difensore dovrebbe far sorgere il dubbio della colpevolezza in capo al giudice. Articoli inviolabili e fondamentali Il diritto di difesa è inviolabile in ogni stato e grado del procedimento (art. 24 co. 2 Cost.), anche se può essere “variamente modulato nel corso del procedimento” (precisazione della Corte costituzionale); inoltre, 2 sono i modi di difesa:
  4. Autodifesa = difesa personale che riguarda atti e scelte che l’imputato/indagato può compiere personalmente, ma non è ammessa quella esclusiva (si ha sempre bisogno di quella tecnica) e, perciò, può essere passiva (= l’indagato resta assente e non si presenta in udienza preliminare) o attiva (= l’imputato si presenta al processo); inoltre, nel caso in cui il soggetto sia non abbiente (reddito annuo inferiore ad una detta soglia), sono assicurati i mezzi per agire e difendersi ( patrocinio per i non abbienti , art. 24 co. 3 Cost.), ma non deve essere confuso con il difensore d’ufficio, il quale deve comunque essere pagato. Infine, al comma 4 si afferma che la legge determina le condizioni e i modi per la riparazione dell’errore giudiziario (passa attraverso una revisione, ex. il giudice erroneamente condanna una persona innocente).
  5. Difesa tecnica Gli articoli inviolabili e fondamentali del processo penale sono: a. Art. 111 Cost. = il comma 3 afferma che la persona accusata debba essere informata della natura dell’accusa e di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa e di usufruire di un interprete nel caso in cui non fosse italiano. Il comma 6 afferma che tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati (= il giudice può pronunciarsi o con sentenza, o con ordinanza o con decreto che non è sempre motivato, ed è la legge a definire quale sia il provvedimento, art. 125 c.p.p.). Il comma 7 afferma, infine, che contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. b. Art. 13 Cost. = afferma che la libertà personale è inviolabile, ma sono ammesse delle deroghe regolate specificatamente dalla legge (riserva di legge), per atto dell’autorità giudiziaria (= giudice su richiesta del p.m.; riserva di giurisdizione) e con un obbligo di motivazione (=

con un provvedimento motivato del giudice); tuttavia non sono indicati gli scopi della restrizione personale, ma si avrà bisogno di un’integrazione, ma sono ovviamente vietati gli atti di violenza fisica e morale e dovranno in ogni caso essere fissati dei termini massimi di restrizione  in caso di necessità ed urgenza possono essere adottati dalla PG il fermo, l’arresto o l’allontanamento dalla casa familiare come misure precautelari , ma devono essere convalidate, entro 48h, per controllarne la legittimità da parte del g.i.p. c. Artt. 14-15 Cost., = riguardano rispettivamente la libertà del domicilio (anche informatico, ma con modalità stabilite dalla legge) e la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione (la limitazione può avvenire solo con atto motivato e con garanzie stabilite dalla legge, ma non con atto autonomo della PG); tuttavia, il p.m. può mettere in atto ispezioni o perquisizioni (e anche la PG in casi di urgenza), ma verrà poi richiesta una convalida ex post , per garantire la liceità. d. Art. 112 Cost. = afferma che il p.m. ha l’obbligo di esercitare l’azione penale ( obbligatorietà ); gli ulteriori caratteri dell’azione penale sono: l’ irretrattabilità (= una volta esercitata l’azione, non è più possibile arrestarla, se non con una pronuncia da parte del giudice), l’ indivisibilità , la pubblicità (= l’esercizio dell’azione penale appartiene ad un organo di giustizia pubblico) e l’ officialità. I connotati essenziali del giudice penale Naturalità e Precostituzione per legge L’art. 25 Cost. afferma che nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge (naturalità e precostituzione), nel senso che l’organo giurisdizionale deve essere individuato sulla base di criteri normativi predeterminati rispetto alla commissione del fatto da giudicare; la legge deve dunque dettare criteri oggettivi in base ai quali si possa operare anche la scelta del soggetto che di volta in volta sarà investito della funzione giurisdizionale rispetto ai diversi processi  la Corte costituzionale ha ribadito che se il giudice finisca per essere designato in un momento successivo a quello della commissione del reato, il principio espresso dall’art. 25 co. 1 Cost. deve ritenersi comunque rispettato allorché l’organo decidente sia stato istituito dalla legge sulla base di criteri generali fissati non in vista di singole controversie. Indipendenza, Imparzialità e Terzietà Alla figura del giudice delineata dalla Costituzione è connaturata una posizione di estraneità rispetto agli interessi coinvolti nella res iudicanda e di assenza di pregiudizi (art. 111 co. 2 Cost.), nonché di piena autonomia dalle parti processuali, dagli altri poteri dello Stato e dalla stessa organizzazione giudiziaria. Il giudice, a norma dell’art. 101 co. 2 Cost., è indipendente ( prerequisito ), nel senso che è soggetto solo alla legge; oltre a questa indipendenza, ne esistono altre 2:

  1. Organica esterna = si prende in considerazione l’autonomia dell’organizzazione giudiziaria, complessivamente intesa, rispetto agli altri poteri dello Stato.
  2. Organica interna = l’art. 107 afferma che non esistono delle gerarchie. Il principio di indipendenza è volto ad assicurare l’imparzialità del giudice, o meglio, l’esclusione di ogni pericolo di parzialità, onde assicurare al giudice una posizione assolutamente super partes. L’ imparzialità del giudice, invece, si misura nel distacco dall’oggetto del singolo giudizio, disinteresse che si specifica ulteriormente nella differenza rispetto al risultato dell’attività decisoria, nella mancanza di pregiudizi e nell’assenza di legami con le parti. La terzietà , infine, rappresenta la condizione di equidistanza del giudice dalle parti sotto il profilo ordinamentale, ed opera sul piano generale degli assetti normativi, stabilendo che il giudice debba essere collocato dalla legge, in posizione equidistante dalle parti, garantendo la sua estraneità tanto alle funzioni d’accusa quanto a quelle della difesa, senza commistione di ruoli.

Nel giudizio di primo grado , la Corte d’Assise è competente a giudicare i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 24 anni, esclusi i delitti di tentato omicidio, di rapina, di estorsione, di associazioni di tipo mafioso, nonché i delitti previsti dal testo unico sugli stupefacenti; il Giudice di pace ha una competenza per materia circoscritta ad alcune fattispecie di reato di minore gravità (ex. percosse, minaccia e diffamazione, ma non può intervenire con pene detentive); il Tribunale ha una competenza residuale per tutti i reati che non rientrano nella competenza delle prime due; infine, vi è il Tribunale per i minorenni. Il giudizio di secondo grado è composto da un tribunale in sezione monocratica (giudice di pace), dalla Corte d’Assise d’Appello (composta da 8 giudici, di cui 6 popolari), dalla Corte d’Appello (composta da 3 giudici competenti contro i provvedimenti del giudizio di primo grado) e dalla sezione di Corte d’Appello per i minorenni (stessa composizione del giudizio di primo grado). Il giudizio di terzo grado è composto dalla Cassazione a Sezioni semplici composta da 5 giudici togati, mentre in Cassazione a Sezioni Unite ve ne sono 9. La competenza per materia opera una ripartizione verticale e ascendente del carico giudiziario sui diversi organi giurisdizionali, partendo dai reati meno gravi devoluti alla cognizione del Giudice di pace, passando dal Tribunale nelle diverse composizioni monocratica e collegiale, per finire alla Corte d’assise; inoltre, la suddivisione del lavoro deve avvenire anche in senso orizzontale (art. 8 : competenza territoriale ), ossia tra i giudici parimenti competenti per materia aventi sede in luoghi diversi (è interesse dell’imputato non essere distolto dal giudice naturale, ma è anche interesse della collettività che il processo si celebri nel luogo dove sono maggiori il coinvolgimento sociale e l’attenzione per l’accertamento del reato e delle relative responsabilità); tuttavia, quando alla causazione dell’evento morte concorrono o cooperano più persone, o l’evento è determinato da condotte indipendenti, la regola secondo cui per i reati materiali è competente il giudice del luogo in cui si verifica l’evento risulta ripristinata per effetto della connessione. Il fenomeno processuale spesso presenta situazioni soggettivamente ed oggettivamente complesse e per questo il legislatore ha stabilito un’autonoma disciplina della competenza per connessione , i cui casi sono 3 (art. 12 ): a. Connessione plurisoggettiva = quando il reato per cui si procede è stato commesso da più persone in concorso o in cooperazione fra loro o se più persone con condotte indipendenti hanno determinato l’evento (lett. a ). b. Connessione mono soggettiva = quando una persona è imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione, ovvero con più azioni od omissioni esecutive del medesimo disegno criminoso (lett. b ). c. Connessione teleologica = quando si procede per più reati, se gli uni sono stati commessi per eseguire od occultare gli altri (lett. c ). Il giudizio cumulativo (= riunire più procedimenti nello stesso grado e stato dinanzi al medesimo giudice) comporta vantaggi in termini di economia processuale e di completezza dell’accertamento, ma presenta anche non secondarie controindicazioni, in particolari sotto il profilo delle difficoltà; inoltre, possono essere anche fatti oggetto di un provvedimento di separazione (obbligatoria o facoltativa) che il giudice adotta discrezionalmente, con l’accordo delle parti, quando lo ritenga utile ai fini della speditezza del processo. La competenza funzionale attiene alla ripartizione dei compiti ai quali devono assolvere i diversi giudici in relazione allo sviluppo del procedimento e riflette i suoi effetti direttamente sull’idoneità specifica dell’organo giurisdizionale all’adozione di un determinato provvedimento. Il difetto di giurisdizione (art. 20 ) può verificarsi in 3 distinte ipotesi:

  1. Quando il giudice penale esercita poteri che non spettano alla giurisdizione = è considerato dall’art. 606 co. 1 , lett. a e rappresenta un motivo di ricorso per cassazione.
  2. Quando il giudice ordinario giudica la materia spettante a quello speciale e viceversa.
  1. Quando un giudice extra penale, civile o amministrativo, assume una decisione in materia riservata alla giurisdizione penale = viene risolto facendo ricorso alla categoria-vizio dell’inesistenza del provvedimento. L’ incompetenza è determinata dalla violazione delle regole in tema di distribuzione del lavoro giudiziario fra i diversi giudici penali ordinari e si divide in: a. Materia = è sempre rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado del processo se si tratta di una violazione per difetto (competente è il giudice superiore con la trasmissione degli atti al p.m.), mentre è rilevabile fino all’apertura del dibattimento di primo grado se si tratta di una violazione per eccesso (ex. il giudice si avvede che per il reato doveva procedersi con citazione diretta in giudizio, ossia senza udienza preliminare: competente è il giudice inferiore); in questo ultimo caso, le parti che hanno tempestivamente sollevato la questione, non accolta dal giudice, possono proporla come motivo in appello , la cui Corte deciderà nel merito anche se l’accoglie, altrimenti gli atti si trasmettono al p.m. b. Territorio e Connessione = è deducibile dalle parti e rilevabile d’ufficio dal giudice fino alla chiusura dell’udienza preliminare, oppure può essere dedotta o rilevata in dibattimento nel corso delle questioni preliminari se l’eccezione è respinta (poi proponibile come motivo in appello); inoltre, nel corso delle indagini preliminari, le questioni di competenza si possono porre solo in occasione dell’intervento del giudice che in tale fase assume i connotati di una giurisdizione ad acta (ex. provvedimenti sulle misure cautelari in chiave di garanzia per determinate prove, come le intercettazioni): se il giudice si dichiara incompetente, restituisce gli atti al p.m. con ordinanza, ma la questione rimane impregiudicata  in presenza di una declaratoria d’incompetenza , le prove già acquisite rimangono efficaci, ma le dichiarazioni ripetibili assunte dal giudice incompetente per materia sono utilizzabili esclusivamente nell’udienza preliminare. L’attuazione dei principi di indipendenza, imparzialità e terzietà del giudice Il giudice penale si caratterizza per il potere giurisdizionale che gli è attribuito e per gli ambiti in cui può esercitarlo; tuttavia, vi è un prerequisito ( capacità ) che l’art. 33 co. 1 riconduce alle leggi di ordinamento giudiziario, con esclusione delle disposizioni in tema di funzionamento interno degli uffici giudiziari; entro questi limiti, la mancanza di capacità del giudice integra una nullità assoluta che dipenderebbe solo dalla violazione delle norme di ordinamento giudiziario che regolano l’immissione in ruolo del magistrato e la qualifica richiesta per le funzioni esercitate, nonché le previsioni in tema di composizione numerica dei collegi. L’ incompatibilità è una situazione che pregiudica l’imparzialità e rende il giudice incapace di esercitare le sue funzioni in un determinato procedimento (art. 34-35 ); possono essere ricomprese in 3 gruppi:
  2. Ipotesi in cui il giudice abbia assunto ruoli che devono rimanere distinti dalla funzione giudicante: p.m., polizia giudiziaria, difensore, procuratore speciale di una parte, testimone, perito, consulente tecnico, denunciante, querelante, proponente istanza o richiesta, concorrente nella deliberazione dell’autorizzazione a procedere.
  3. Concerne il coniugio, la parentela o l’affinità fino al 2° fra giudici che abbiano esercitato funzioni, anche separate o diverse, nel medesimo procedimento (art. 35 ).
  4. Il giudice abbia già svolto funzioni giurisdizionali nel medesimo procedimento, sul presupposto che risulterebbe condizionato dalla forza della prevenzione e da quella naturale tendenza a mantenere un giudizio già espresso o un atteggiamento già assunto in altri momenti decisionali dello stesso procedimento. La Corte costituzionale ha poi stabilito che non può svolgere la funzione di giudice chi: ha rigettato la richiesta di patteggiamento prima dell’apertura del dibattimento; ha disposto la trasmissione degli

ragionevole dubbio che la gravità della situazione locale possa portare il giudice a non essere imparziale o sereno, dovendo intendersi per imparzialità la neutralità e l’indifferenza del giudice rispetto al risultato del processo  in entrambi i casi, il contesto ambientale extragiudiziario rappresenta la causa pregiudicante e solo successivamente riverbera i suoi effetti all’interno della peculiare vicenda processuale: la Corte di cassazione , investita della decisione sull’istanza di rimessione presentata dall’imputato o dal p.m., deve prima accertare se sussista la grave situazione locale/territoriale, prescindendo dalla dialettica processuale interna; in caso di accoglimento, l’ordinanza viene comunicata al giudice procedente e a quello designato, mentre il processo viene trasferito al giudice avente pari competenza per materia e sede presso il capoluogo di distretto della Corte d’appello individuata sulla base dell’art. 11 (se respinta o giudicata inammissibile, si condanna la parte privata ad una pena pecuniaria da 1000 a 5000 euro). Il Pubblico Ministero e l’azione penale Il pubblico ministero (anche lui soltanto soggetto alla legge, art. 101 co. 2 Cost.: è un magistrato appartenente all’ordine giudiziario collocato come tale in posizione di istituzionale indipendenza rispetto ad ogni altro potere) è la parte pubblica alla quale è affidato principalmente il compito di esercitare l’azione penale, cioè di formulare al giudice la domanda sulla quale quest’ultimo dovrà pronunciarsi (art. 112 Cost.); nel sistema processuale, infatti, l’esercizio dell’azione penale corrisponde alla formulazione dell’imputazione (art. 50 ) attraverso la quale il p.m. cristallizza l’addebito mosso a carico dell’imputato  l’ imputazione contiene il profilo soggettivo (= individuazione dell’imputato) e quello oggettivo (= dettagliata descrizione) del fatto, la sua qualificazione giuridica in termini di reato e l’indicazione degli elementi accidentali (= circostanze aggravanti); una volta formulata, l’imputazione rimane tendenzialmente stabile e può essere corretta o ampliata solo con le forme garantite dalle nuove contestazioni. I caratteri distintivi dell’azione penale sono (art. 112 Cost.): a. Obbligatorietà = si affida al p.m. il ruolo di attore pubblico sotto forma di obbligo: il pubblico ministero, quindi, non può operare scelte diverse dal rigoroso rispetto della legge che impone l’esercizio dell’azione penale non in astratto, bensì in concreto, ossia quando tale notitia criminis , all’esito delle indagini preliminari, non appaia infondata; all’esito delle indagini, il p.m. dovrà sciogliere l’alternativa fra esercizio dell’azione penale e richiesta di archiviazione, esclusivamente sulla base di una valutazione oggettiva della fondatezza o meno della notizia di reato (= l’accusa è insostenibile e la notizia di reato è, sul piano processuale, infondata). b. Irretrattabilità = una volta esercitata, l’azione penale è irretrattabile: ciò comporta che alla proposizione della domanda (azione) debba sempre seguire la risposta giurisdizionale (sentenza), salva la possibilità di sospensione del processo. c. Indivisibilità = l’azione penale deve riguardare tutti coloro che hanno commesso il reato per cui si procede. d. Pubblicità = titolare dell’azione penale è un organo pubblico che agisce nell’interesse generale della collettività alla repressione dei reati. e. Officialità = il p.m., esercitando l’azione, adempie alla sua specifica funzione, i cui limiti sono previsti dalla legge; tuttavia, il legislatore potrebbe consentire ad altri soggetti azioni penali concorrenti o sussidiarie, fermo comunque l’obbligo di agire del p.m., ampliando in tal modo la partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia. La struttura degli uffici del pubblico ministero Il p.m. è strutturato in una serie di uffici collegati agli organi giurisdizionali dinanzi ai quali esercitano le funzioni:

1. In 1° si parla della Procura della Repubblica presso il Tribunale e vi è poi un apposito ufficio della procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni che si occupa dei procedimenti di competenza del giudice specializzato; quando si procede per delitti di criminalità organizzata , per delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo , per delitti di pedopornografia , informatici o di intercettazione abusiva , le funzioni di p.m. sono esercitate dalla procura distrettuale (= ufficio della procura della Repubblica presso il capoluogo del distretto di Corte d’appello all’interno del quale ha sede il giudice competente). 2. In 2° le funzioni d’accusa sono svolte dalla procura generale presso la Corte d’appello = mantiene una funzione di vigilanza che si manifesta nel potere di assumere dati ed informazioni e per verificare il corretto ed uniforme esercizio dell’azione penale, il rispetto delle norme del giusto processo e l’organizzazione interna. 3. In 3° di parla della procura generale presso la Corte di cassazione = interviene solo per risolvere i contrasti positivi o negativi fra procure collocate in diversi distretti di Corte d’appello; inoltre, è istituita la direzione nazionale antimafia alla quale è preposto il Procuratore nazionale antimafia che svolge attività di coordinamento fra le varie direzioni distrettuali (art. 371 bis ) e può sfociare nell’avocazione (= auto-assunzione) delle indagini nei casi di perdurante ed ingiustificata inerzia o di violazione dei doveri di coordinamento da parte di una procura distrettuale. Gli uffici della procura della Repubblica sono strutturati al loro interno su base gerarchica , al cui vertice si colloca il procuratore della Repubblica (d.lgs. 106/2006 ) che è titolare esclusivo dell’azione penale e la esercita personalmente o mediante assegnazione a uno o più magistrati d’ufficio; il rapporto gerarchico si palesa anche nella richiesta delle misure cautelari (personali e reali) che deve essere previamente assentita per iscritto dal procuratore, così come l’adozione di un provvedimento di fermo, anche se non è previsto quando la misura è richiesta in occasione della convalida dell’arresto, del fermo o del sequestro preventivo d’urgenza (in ogni caso, la mancanza dell’assenso scritto rileva sul piano disciplinare e non incide sulla validità dell’atto processuale). Ai singoli magistrati è fatto divieto di rendere dichiarazioni o di fornire informazioni sull’attività in corso ed eventuali violazioni di tale precetto devono essere segnalate dal procuratore al consiglio giudiziario per avvalersi del potere di vigilanza e di sollecitazione dell’ azione disciplinare , il cui esercizio è prerogativa del Ministro della Giustizia (art. 107 co. 2 Cost.) e del procuratore generale presso la Cassazione. La competenza investigativa Nelle fasi processuali la necessaria definizione della competenza del giudice determina anche il p.m. chiamato a svolgere le funzioni requirenti; nella fase delle indagini preliminari, invece, si può porre un’autonoma questione di competenza dell’organo inquirente, calibrandola sulle regole della competenza del giudice presso il quale ha sede il p.m.  il principio generale adottato dal codice è che la fluidità dell’ipotesi accusatoria rende preferibile non cristallizzare la competenza per territorio o per materia, consentendo ad ogni procura di indagare su qualunque fatto; infatti, è possibile che si svolgano indagini parallele , ma è anche possibile che insorgano contrasti fra gli inquirenti, tanto positivi quando negativi, che richiedono una determinazione della competenza legislativa: il contrasto negativo si verifica quando un ufficio del p.m., riconosciutosi incompetente, ha trasmesso gli atti alla procura che reputa competente e l’ufficio destinatario della trasmissione ritiene competente chi li ha trasmessi (art. 54 ), realizzando così una situazione di stallo che pregiudica lo svolgimento delle indagini (per determinare la competenza interviene il procuratore generale presso la Corte d’appello, se gli uffici sono interni al distretto, o il procuratore generale presso la Cassazione, quando gli uffici appartengono a distretti diversi); il contrasto positivo presuppone che più procure indaghino sullo stesso fatto attribuito alla medesima persona e che una richieda all’altra o alle altre la trasmissione degli atti reputandosi competente: a fronte del rifiuto nella trasmissione sorge il contrasto che deve essere risolto dal procuratore generale presso la Corte

di libertà morale che deve contrassegnare il rapporto dell’interrogato con l’interrogante (= diritto alla libertà morale )  questo principio trova pacifica tutela anche dalle disposizioni della CEDU (art. 3 ) in materia di trattamenti inumani o degradanti (anche torture), dalla Costituzione (art. 2 ). L’art. 64 co. 2 stabilisce poi che non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei ad influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti; inoltre, il divieto è poi esteso dall’art. 188 ad ogni tipo di attività probatoria riguardante qualsiasi soggetto, confermando che si tratta di un principio generale. Nel rapporto dialogico che si instaura fra autorità procedente ed interrogato, trova la massima espansione il diritto costituzionale di difesa (art. 24 co. 2 Cost.) che caratterizza la posizione stessa dell’imputato all’interno del processo penale; più specificamente, alla persona interrogata è consentito avvalersi del diritto di autodifesa che va considerato come una incoercibile manifestazione dell’istinto di libertà e non assoggettabile a vincoli giuridico-morali, trovando al contrario pieno riconoscimento il principio generale nemo tenetur se detergere (= nessuno può essere costretto ad autoaccusarsi). L’autodifesa può distinguersi sia in quell’aspetto attivo rappresentato dalla facoltà per l’imputato di interloquire nel processo per discolparsi, senza obblighi di verità, sia in un profilo passivo , inteso come facoltà di difendersi tacendo o come facoltà di non fornire elementi in proprio danno; infatti, il contegno non collaborativo dell’interrogato è il corollario del diritto fondamentale di autodifesa per un duplice ordini di ragioni: la presunzione d’innocenza opera quale regola di giudizio e di distribuzione dell’onere probatorio in capo alle parti (= nell’imporre all’accusa l’onere della prova, si esclude la sussistenza di un onere di difesa); in secondo luogo, il precetto costituzionale impone di guardare all’indagato come ad un presunto non colpevole, e cioè come alla persona meno informata dei fatti oggetto di imputazione. L’art. 63 co. 1 amplia poi la garanzia contro le autoincriminazioni , prevedendo che, quando dinanzi all’autorità giudiziaria o alla p.g. una persona non imputata o non indagata renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico, l’autorità procedente ne debba interrompere l’esame, avvertendo che a seguito di tali dichiarazioni potranno sorgere delle indagini (n.b. tutto ciò che viene detto prima a questo avvertimento non potrà essere usato). La disciplina dell’interrogatorio: i preliminari Qualora l’interrogatorio sia il primo atto del procedimento al quale partecipa l’indagato, i preliminari si aprono necessariamente, ai sensi dell’art. 66 co. 1 , con l’invito rivolto al prevenuto dall’autorità procedente a dichiarare le proprie generalità e quant’altro può valere ad identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false; le disposizioni ulteriori sono tassativamente indicate dall’art. 21 disp.att. Dalla disciplina codicistica dell’attività di identificazione sembra emergere la precisa volontà di imporre all’interrogato l’obbligo di cooperare in questo frangente con l’autorità procedente, sul presupposto che le dichiarazioni concernenti le generalità non implicherebbero l’esercizio del diritto di difesa; inoltre, la possibilità di tacere o di mentire deve essere riconosciuta rispetto a quelle e ulteriori domande indicate nell’art. 21 , vertendo su argomenti che non contribuiscono direttamente all’identificazione in senso stretto, mentre sono facilmente riconducibili ai fatti oggetto di addebito o comunque potenzialmente pregiudizievoli per la posizione processuale dell’interrogato (ex. domande riguardanti i precedenti penali)  tutta questa attività, in ogni caso, non è indispensabile per lo sviluppo del procedimento, essendo sufficiente che la persona nei cui confronti si procede sia esattamente individuata nel capo di imputazione (identità fisica), a prescindere quindi dalla correttezza o meno dell’identità anagrafica, anche perché la stessa può essere accertata mediante le impronte digitali, il test del DNA o la descrizione offerta da un testimone oculare. L’eventuale errore nell’attribuzione delle generalità viene rettificato mediante la procedura ex art. 130 (art. 66 co. 3 ) e, nelle indagini preliminari, con un provvedimento de p.m.; l’ errore di persona (art. 68 ), invece, si compie quando il procedimento è rivolto nei confronti di un soggetto diverso da

quello individuato nell’imputazione e, in tal caso, l’errore sull’identità fisica dell’imputato integra una causa di improcedibilità (= causa ostativa alla decisione di merito, che va dichiarata in ogni stato e grado del processo ai sensi dell’art. 129 ). L’esatta identità anagrafica è, invece, rilevante quando si tratti di stabilire se l’imputato, al momento della commissione del fatto, fosse minorenne; da ciò dipende, infatti, la competenza del giudice specializzato per i minorenni, ma in caso di incertezza, gli atti devono essere trasmessi al procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni (art. 67 ). I preliminari dell’interrogatorio si completano con la nomina di un difensore di fiducia e, in caso di esito negativo, con il compimento da parte dell’autorità procedente delle attività necessarie per assicurare l’assistenza da parte di un difensore d’ufficio; infine, l’ultimo atto è rappresentato dall’invito rivolto all’indagato affinché dichiari uno dei luoghi indicati nell’art. 157 co. 1 , ovvero elegga domicilio per le notificazioni, accompagnato dall’avvertimento di cui all’art. 161 co. 1. L’avvertimento della facoltà di non rispondere L’avvertimento, rivolto all’indagato, che le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti e che ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda (art. 64 co. 3 ), segna la conclusione dei preliminari e l’accesso al merito dell’interrogatorio  si tratta di un avvertimento in senso tecnico finalizzato all’integrazione della scientia iuris dell’inquisito e non di un’ammonizione o di una esortazione. L’avvertimento in esame presenta una struttura complessa: accanto all’informazione riguardante la facoltà di non rispondere ad alcuna domanda vengono, infatti, illustrate le conseguenze sia del contegno omissivo (= il procedimento seguirà il suo corso), sia del contegno collaborativo (= le dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei confronti di chi le ha rese); quest’ultima parte si presenta, inoltre, come un’enfatizzazione delle reali potenzialità probatorie ascrivibili alle dichiarazioni eventualmente rilasciate dall’interrogato, le quali dovranno comunque soggiacere a tutti i limiti di utilizzabilità connaturati alla tipologia dell’atto e alla fase in cui lo stesso si realizza  qualora gli avvertimenti non rispecchiassero i contenuti legislativamente stabiliti, le dichiarazioni eventualmente rese dall’indagato sarebbero inutilizzabili (art. 64 co. 3 bis ). Infine, gli interventi disciplinati dall’art. 64 co. 3 , lett. a-b , non contengono alcun riferimento alla facoltà di mentire o all’assenza di un dovere di verità in capo all’imputato che scelga di rispondere alle domande; infatti, tale facoltà rappresenta un aspetto rilevante del diritto di autodifesa attiva. L’avvertimento circa i possibili obblighi testimoniali sul fatto altrui L’ultimo degli avvertimenti che devono essere rivolti all’interrogato costituisce la più rilevante novità introdotta in materia dalla l. 63/2001 : ai sensi dell’art. 64 co. 3 , lett. c , l’indagato viene informato che eventuali risposte sui fatti concernenti la responsabilità altrui potranno avere per lui come conseguenza l’assunzione del dovere testimoniale rispetto a tali fatti ( testimone assistito dal difensore); tuttavia, questo meccanismo non opera nel caso in cui le dichiarazioni si riferiscano alla responsabilità di futuri o attuali coimputati del medesimo reato nello stesso procedimento o in procedimenti connessi ex. art. 12 co. 1 , lett. a : l’interrogato non potrà, perciò, assumere la qualifica di testimone quando le sue dichiarazioni riguardino gli stessi fatti che gli vengono addebitati a titolo di concorso nel medesimo reato, cooperazione nel delitto colposo o determinazione dell’evento mediante condotte indipendenti. Il richiamo alla responsabilità altrui non allude alla punibilità, ma alla semplice possibilità che il reato sia attribuito all’imputato-terzo, indipendentemente dalla non punibilità in concreto dell’autore. Per effetto delle dichiarazioni etero-accusatorie rese durante l’interrogatorio ritualmente compiuto, gli obblighi testimoniali possono essere assunti sia nel corso del successivo esame dinanzi al giudice in dibattimento o nell’incidente probatorio, sia durante ulteriori atti condotti dagli organi

di appartenenti alla PG che abbiano svolto colloqui con soggetti indagati senza palesare la loro identità). Il diritto di difesa tecnica dell’imputato Il diritto di autodifesa viene rafforzato e integrato dall’ulteriore garanzia dell’assistenza di un difensore (massimo 2 presenti nella scena processuale: difensori di fiducia , art. 96 co. 1 ) nel corso del procedimento, cioè un soggetto abilitato alla funzione di avvocato che si affianca all’imputato per assisterlo e rappresentarlo: essendo la difesa tecnica una garanzia indisponibile (= irrinunciabile), il difensore nominato ha il potere di compiere per conto del suo assistito gli atti che il codice non riserva espressamente alla parte in prima persona (rappresentanza in litem , art. 99 co. 1 ); tuttavia, la titolarità della difesa è sempre in capo all’imputato che può togliere l’effetto, con espressa dichiarazione contraria, all’atto compiuto dal difensore prima che sia intervenuto il provvedimento del giudice (art. 99 co. 2 ). Per il compimento degli atti riservati alla parte (ex. remissione a querela), il difensore deve munirsi di apposita procura speciale, nelle forme dell’art. 122 , che gli consente di agire in nome e per conto del rappresentato; vi sono poi degli atti personalissimi per i quali non è prevista la rappresentanza volontaria, ma solo l’ assistenza del difensore, come ad esempio l’ interrogatorio o le udienze delle fasi processuali o alcuni atti di indagine (ex. perquisizioni). La nomina del difensore è un atto a forma libera (obbligatoria altrimenti si designerà un difensore d’ufficio, art. 97 ) che consiste in una dichiarazione orale o scritta indirizzata o consegnata all’autorità procedente dallo stesso imputato o dal difensore (art. 96 co. 2 ); finché l’interessato si trovi in stato di privazione della libertà (arresto, fermo o custodia cautelare), e non abbia provveduto personalmente, la nomina del difensore di fiducia può essere effettuata anche da un prossimo congiunto (art. 96 co. 3 ), il quale può rifiutare la nomina, comunicandola all’interessato, ma la mancata accettazione ha effetto solo da quando viene portata a conoscenza dell’autorità procedente (art. 107 co. 1-2 ), ma deve comunque essere comunicata tempestivamente all’interessato e all’autorità procedente, ma non produce effetti finché l’imputato non sia assistito da un nuovo difensore e non sia decorso il termine a difesa, non inferiore a 7 giorni, eventualmente concesso a quest’ultimo (art. 107 co. 3 , art. 108 co. 1 )  ciò serve a garantire la continuità nell’assistenza difensiva e a scongiurare possibili abusi del processo. Tanto il difensore di fiducia quanto quello d’ufficio hanno l’obbligo di partecipare agli atti per i quali è richiesta la loro presenza necessaria, ma nel caso in cui non si presentassero, il giudice nominerà un sostituto d’ufficio (art. 97 co. 4 ) ove possibile (altrimenti si verifica nullità assoluta ai sensi dell’artt. 178 co. 1 e 179 co. 1 ), la cui nomina sarà limitata a quel determinato atto; tuttavia, qualora il difensore si trovi impossibilitato a presenziare all’atto, può presentare tempestiva istanza di differimento all’autorità procedente (art. 420 ter co. 5 ) e, in ogni caso, è assicurata la difesa anche ai soggetti meno abbienti, i quali possono essere ammessi al gratuito patrocinio. Il difensore può assistere più imputati, purché le diverse posizioni non siano fra loro incompatibili (art. 106 co. 1 ): gli è quindi imposto il dovere di evitare situazioni di incompatibilità che si verificano quando un imputato abbia l’interesse a sostenere una tesi difensiva sfavorevole od inconciliabile con quella di un altro  l’ incompatibilità del difensore comune è un vizio rilevabile d’ufficio dall’autorità giudiziaria procedente (p.m. o giudice) che deve indicare la questione agli interessati, spiegandone le ragioni e concedendo un termine per rimuovere la situazione ostativa al regolare sviluppo del procedimento; inoltre, tale situazione può essere superata volontariamente dagli interessati mediante rinunce o nuove nomine, altrimenti dovrà intervenire il giudice, provvedendo alle necessarie sostituzioni con difensori d’ufficio; infine, l’illegittimo ricorso da parte del giudice ex. art. 106 determina la nullità del giudizio di merito e della relativa decisione. Il difensore di fiducia, pur potendo rinunciare al mandato, ha il dovere di non abbandonare la difesa in attesa della nomina di un nuovo difensore; il difensore d’ufficio, invece, non può rifiutare la

designazione  l’abbandono o il rifiuto della difesa, la violazione dei doveri di lealtà e probità e del divieto di cui all’art. 106 co. 4 bis , sono comportamenti che l’autorità giudiziaria deve segnalare al competente consiglio dell’ordine degli avvocati per l’adozione delle relative sanzioni disciplinari; tuttavia, se ciò è determinato da violazione dei diritti di difesa, il consiglio dell’ordine dovrà valutare le ragioni del difensore e, se ritenute giustificate, non procede ad applicare la sanzione disciplinare. Presso gli uffici del difensore le perquisizioni e le ispezioni sono consentite solo quando il difensore stesso o i suoi collaboratori, che svolgono l’attività presso l’ufficio, siano imputati e soltanto per l’accertamento del reato loro attribuito; inoltre, l’art. 103 co. 5 vieta le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni intercorrenti fra difensori, investigatori, consulenti tecnici e loro ausiliari o fra questi soggetti e gli assistiti (= i difensori e i loro ausiliari possono essere sottoposti ad intercettazioni, ma le conversazioni attinenti alla difesa non sono utilizzabili, co. 7 ), pena l’ inutilizzabilità assoluta dei risultati probatori eventualmente ottenuti. L’art. 104 co 1-2 riconosce all’arrestato, al fermato o al sottoposto a custodia cautelare il diritto di conferire con il difensore subito dopo l’esecuzione del provvedimento restrittivo; tuttavia, per i delitti ex. art. 51 co. 3 bis e 3 quater , quando sussistono specifiche ed eccezionali ragioni di cautela, il giudice, su richiesta del p.m., può dilazionare i colloqui difensivi per un tempo non superiore a 5 giorni attraverso un apposito decreto motivato  lo scopo è quello di impedire che il detenuto parli con il difensore prima dell’interrogatorio per evitare un esercizio consapevole della facoltà di non rispondere e lasciando così un maggior spazio ad un contegno collaborativo. La capacità dell’imputato L’esercizio di tutti i diritti e le facoltà riconosciuti all’imputato presuppone la sua capacità di partecipare consapevolmente al procedimento (= idoneità psichica a comprendere compiutamente il significato degli atti che si compiono nel processo a suo carico); in questo contesto, fondamentale è l’art. 70 , il quale si riferisce letteralmente ad ipotesi di infermità mentale , anche se la Corte costituzionale ha sancito la sospensione del processo ogni qual volta che lo stato mentale dell’imputato ne impedisca la cosciente partecipazione al processo, con una successiva verifica con perizia ogni 6 mesi sullo stato di mente dell’imputato se reversibile (diverso è il caso in cui vi siano degli ostacoli a livello uditivo o verbale, perché in tal caso si applica l’art. 119 che prevede il diritto all’assistenza di un interprete; se l’incapacità è irreversibile si dispone la confisca o la misura di sicurezza qualora pericoloso); durante la sospensione del processo, all’imputato cui ricorrano i presupposti della custodia cautelare, viene ricoverato in un ospedale psichiatrico (art. 286 co. 1 , REMS ), altrimenti sarà l’autorità amministrativa a valutare l’opportunità di applicare idonee misure terapeutiche; infine, la sentenza di proscioglimento è sempre revocabile qualora lo stato di incapacità venga meno o si accerti che sia stato erroneamente dichiarato (art. 345 co. 2 ). Reato e danno: la persona offesa e il danneggiato Il reato obbliga l’autore alle restituzioni e al risarcimento del danno (art. 185 c.p.) nei confronti della persona offesa dal reato (= agisce nella fase delle indagini preliminari in qualità di soggetto che si affianca al p.m., poi potrà continuare a presentare memorie ed indicare elementi di prova), ritenuta vulnerabile in determinati casi (art. 90 co. 2 bis , ex. minore); qualora quest’ultima sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai suoi prossimi congiunti o da persona alla medesima legata da relazione affettiva o con essa stabilmente convivente (art. 90 co. 3 ), mentre la persona offesa minorenne, interdetta o inabilitata, partecipa al procedimento a mezzo di un rappresentante. Il soggetto titolare del diritto, di natura civilistica, alle restituzioni o al risarcimento del danno è il danneggiato che può azionare tale diritto nel processo penale mediante costituzione di parte civile (nella fase processuale ), al fine di ottenere il riconoscimento di un danno derivante dal reato e la conseguente riparazione nelle forme del risarcimento o della restituzione  la pretesa risarcitoria

dell’ammissibilità della richiesta e deve contenere quanto stabilito dall’art. 83 co. 2. Al responsabile civile viene concesso poi un termine per comparire non inferiore a 20 giorni in ogni stato e grado del processo con apposita dichiarazione proposta anche a mezzo di procuratore speciale e sta in giudizio per mezzo di un difensore a cui viene conferita procura speciale ad litem.

  1. Intervento volontario = si propone nelle stesse forme/tempi della citazione (art. 85 ) e consente al responsabile civile di sviluppare la sua linea di difesa senza attendere la citazione. Il responsabile civile può essere estromesso a sua richiesta motivata purché non sia intervenuto volontariamente, ed è disposta sempre dal giudice, con ordinanza, valutata la mancanza dei presupposti sostanziali o formali della sua presenza processuale ( legitimatio ad causam o ad processum ); inoltre, questo può essere richiesto anche dallo stesso interessato quando le prove raccolte prima che venisse citato possano compromettere l’esercizio del suo diritto di difesa, ma può essere richiesto fino all’apertura del dibattimento di primo grado. Il civilmente obbligato per la pena pecuniaria è una parte privata eventuale che può comparire sulla scena processuale in forza dell’obbligazione civile di corrispondere una somma pari all’ammontare di una multa o dell’ammenda inflitta al condannato e da quest’ultimo non pagata perché insolvibile; tal soggetto può essere citato a richiesta del p.m. o dell’imputato. Gli enti rappresentativi degli interessi lesi dal reato sono satelliti della persona offesa dal cui consenso dipende l’ingresso nel processo (art. 92 ), ma devono essere stati riconosciuti in forza di legge, prima della commissione del reato, come enti non aventi fini di lucro e rappresentativi degli interessi lesi dalla condotta penalmente rilevante (ex. CONSOB per procedimenti di insider trading ).

Gli atti

A livello dinamico , l’atto giuridico è il comportamento o la condotta di un soggetto nel momento del suo verificarsi caratterizzato dalla volontarietà, che necessita della documentazione per lasciare traccia nel procedimento medesimo; a livello statico , l’atto va inteso come entità materiale attestante l’esecuzione del comportamento e la relativa documentazione. L’art. 109 co. 1-3 stabilisce che gli atti del procedimento penale sono compiuti in lingua italiana, a pena di nullità relativa : chi appartiene ad una minoranza linguistica riconosciuta ha diritto di utilizzare nei rapporti con l’autorità giudiziaria la propria madrelingua, a prescindere dal livello di conoscenza della lingua italiana  l’uso di una lingua diversa da quella italiana è subordinata alla ricorrenza di 3 distinti requisiti:

  1. La lingua diversa da quella italiana sia qualificata come lingua minoritaria in forza di una legge regionale o statale.
  2. La tutela ex. art. 109 co. 2 è limitata ai procedimenti che si celebrano davanti all’autorità giudiziaria avente competenza di primo grado o di appello sul territorio ove è insediata la minoranza linguistica riconosciuta.
  3. Vi è l’onere del cittadino alloglotta di esprimere oralmente o per iscritto la sua volontà di utilizzare una lingua diversa da quella italiana. In tema di documentazione degli atti, l’art. 110 co. 1 , stabilisce che quando è richiesta la sottoscrizione di un atto, è sufficiente la scrittura di propria mano , in fine dell’atto, del nome e cognome di chi deve firmare (salvo colui che non sia in grado di scrivere), pena l’inammissibilità, la nullità relativa o una nullità rilevabile d’ufficio; inoltre, ai sensi dell’art. 111 co. 2 , se l’indicazione della data è prescritta a pena di nullità, questa è dichiarata solo nell’ipotesi in cui la data non possa stabilirsi con certezza sulla base degli elementi contenuti nella documentazione dell’atto medesimo o in altri atti contemporanei o successivi a questo connessi.

Nel caso in cui l’originale di una sentenza o di un altro atto sia distrutto, smarrito o sottratto e non sia possibile il recupero, il codice prevede diversi rimedi: a. Surrogazione dell’originale di una copia autentica (art. 112 ) = la competenza funzionale è affidata al presidente della Corte o del Tribunale, i quali provvedono, anche d’ufficio, ad ordinare con decreto a chi detiene la copia di consegnarla alla cancelleria, salvo il diritto del detentore di aver gratuitamente un’altra copia autenticata. b. Ricostituzione dell’atto (art. 113 ) = il giudice davanti a cui pende il procedimento o il giudice dell’esecuzione, anche d’ufficio, accerta il contenuto dell’atto mancante e stabilisce, con ordinanza, se e in quale tenore esso deve essere ricostituito. c. Rinnovazione dell’atto mancante (art. 113 co. 3 ) = qualora possibile, il giudice prescrive con ordinanza il modo ed indica eventualmente anche gli altri atti che devono essere rinnovati. Il legislatore nell’art. 114 ha previsto alcuni divieti di pubblicazione , con il mezzo della stampa o altro mezzo di diffusione idoneo a mettere al corrente un numero indeterminato di persone, degli atti di indagine del procedimento penale compiuti dal p.m. e dalla p.g., sia per tutelare la segretezza processuale esterna , sia la dignità e la sfera di riservatezza dell’indagato o dell’imputato e delle persone intervenute nel processo  riguarda non solo gli atti di indagine coperti dal segreto investigativo (art. 329 ), ma anche gli altri che si vogliono mantenere segreti in ragione delle dinamiche del procedimento penale e degli interessi coinvolti; 2 sono i divieti:

  1. Divieto assoluto di pubblicazione sia del contenuto, sia del testo dei singoli atti d’indagine (art. 114 co. 1 )
  2. Divieto relativo di pubblicazione limitato alla sola divulgazione testuale dell’atto; in virtù dell’art. 114 co. 2 , se non si procede a dibattimento, il divieto cade con la chiusura delle indagini o dell’udienza preliminare, altrimenti occorre distinguere a seconda della categoria degli atti (co. 3 ): quelli inseriti nel fascicolo per il dibattimento sono sempre pubblicabili, mentre quelli contenuti nel fascicolo del p.m. sono pubblicabili solo dopo la pronuncia della sentenza di primo grado. L’art. 114 co. 4-6 prevede poi alcuni divieti di pubblicazione a tutela degli interessi extraprocessuali : qualora il giudice dispone che si proceda a porte chiuse per l’assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni e delle parti private in ordine ai fatti che non costituiscono oggetto di imputazione, esso, sentite le parti, può disporre il divieto di pubblicazione degli atti del dibattimento e anche degli altri atti o di parte di essi utilizzati per la contestazioni; se, invece, il dibattimento o parte di esso si svolge a porte chiuse per proteggere interessi non suscettibili di essere pregiudicati dalla diffusione pubblica, la mancanza di pubblicità immediata non comporta quella della pubblicità mediata, in quanto il legislatore attribuisce al giudice il potere di consentire la presenza in aula dei giornalisti. Se non si procede al dibattimento, il co. 5 attribuisce al giudice il potere di disporre, sentite le parti, il divieto di pubblicazione di atti o di parti di essi che, se si fosse celebrato il dibattimento, ne avrebbero comportato lo svolgimento a porte chiuse per salvaguardare il buon costume o per impedire la diffusione di notizie oggetto di segreto nell’interesse dello Stato, o un pregiudizio alla riservatezza dei testimoni e delle parti. I co. 6-6 bis prevedono poi ulteriori 2 divieti di pubblicazione: è inibita la pubblicazione delle generalità e dell’immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato, fino a quando non siano divenuti maggiorenni (salvo l’autorizzazione del Tribunale per i minori); è fatto divieto la pubblicazione dell’immagine della persona privata della libertà personale, che si trovi sottoposta all’uso di manette ai polsi o ad altro mezzo di coercizione fisica, per evitare forme di spettacolarizzazione della giustizia penale destinate a ledere la dignità dell’indagato/imputato  la violazione costituisce illecito disciplinare (cui titolare è il p.m.) quando il fatto è commesso da