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Appunti e dispende di lezioni frontali di diritto digitale
Tipologia: Appunti
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Temi che affronteremo:
costituzione ma ha dei limiti).
giornalistica, da la possibilità anche a chi non è puramente iscritto all’albo).
online.
continuamente associato il proprio nome ad un fatto VERO ma che nel corso degli anni non ha più un significato tale da giustificarne una continuata pubblicazione.
che servono per distinguere un prodotto o un’azienda. I nomi di dominio sono diventati segni distintivi, il problema di quando si registra un nome di dominio su una piattaforma è che la società dietro fa una verifica per vedere se il mio nome è stato registrato e ce ne consiglia un altro. I nomi di dominio non devono avere confondibilità. Se io mi chiamo coca cola su un sito, la coca cola mi manderà sicuramente una raccomandata per chiedere risarcimento, perché quello è il loro nome di dominio.
passaggio è la smaterializzazione dei contenuti (tutti i contenuti che oggi usiamo sono privi di un corpo. La musica prima viaggiava sui vinili, sui cd, avevano un supporto fisico. Oggi la musica viene trasmessa sotto formato di file, di codice, completamente immateriale). Uguale la scrittura o il cinema (nessuno usa le videocassette). Il cinema viaggia in digitale con Sky, Netflix, Popcorn. Il fatto che i contenuti non hanno corpo pongono delle problematiche giuridiche tipo il diritto d’autore, tipo quale è il file duplicato, avere il copyright (il diritto di decidere quante copie può avere quel prodotto).
visivi. Il diritto d’autore dura 70 anni dopo la morte.
controllare a livello geografico la distribuzione (SERIE TV per es. non escono in contemporanea, ma noi le scarichiamo lo stesso).
produttrici di contenuti si sono inventate per proteggere la duplicazione, la violazione del diritto d’autore.
qualcosa di diverso.
giuridico, altre volte queste misure sono eccessive. Proteggono molto bene gli autori, ma nel proteggerli limitano i diritti degli utilizzatori.
maniera tale che è permesso rielaborarli.
contratto che noi stiamo firmando, la flag o il clicco accetto è assolutamente valido a livello giuridico.
Nel video (quello che partiva al cinema un po’ di tempo fa prima dell’inizio della proiezione) si sostiene una cosa sbagliata. E’ molto diverso rubare un auto o un file da internet. Il furto è l’appropriazione di un prodotto sottratto a chi ne è il legittimo proprietario. Se io rubo un’auto, nel concessionario ce ne sarà una in meno. Quando io scarico da internet una puntata, il mondo non ha una puntata in meno. Questo non vuol dire che io posso farlo sempre, quando è illecito è una violazione dei diritti d’autore. Ma non è un furto. Il file sharing non è la cosa più grave tra i reati del diritto digitale, ma è importante per il numero di persone coinvolte (numerosissime e varie fasce d’età). Ci sono state cinque convenzioni internazionali alle quali aderiscono parecchi stati (slide) che disciplinano la protezione del diritto d’autore. Ci sono anche stati che non hanno nessuna convenzione, sono molto distanti dal nostro sistema giuridico o economico.
Classifica degli stati con il maggior numero di download illegali rispetto al diritto d’autore (slide). Premessa: il numero di download è un numero di download complessivo, non è in proporzione rispetto alla grandezza dello stato (uno stato molto grande ha più download illegali rispetto a uno piccolo, bisogna tenere conto anche dell’industrializzazione dello stato. Il Brasile ha meno connessioni rispetto alla Francia anche se è molto grande). L’Italia è in terza posizione. Il termine file sharing letteralmente significa condivisione di file. La prima premessa è che scambiare e condividere dei file non è di per sé qualcosa di illecito, si possono scambiare file non protetti dal diritto d’autore, si possono scambiare file protetti dal diritto di autore se si è titolare dei diritti. Il problema giuristico di file sharing è quando c’è un soggetto che non è il titolare dei diritti d’autore che condivide file. Negli ultimi anni la tecnologia è molto cambiata e ha permesso condotte che prima non c’erano. Tre aspetti:
ridurre di molto un file con poca compromissione della qualità dello stesso file, questo perché alcune informazioni vengono cancellate. Nei file mp3 compresso si tolgono dei suoni impercettibili all’orecchio normale, uguale per i video non vedo le differenze a occhio nudo). Un file più piccolo è più veloce e più facile da trasmettere.
veloce abbinate a contatti di tipo Flat (pago al mese e non al consumo)
operazioni di file sharing (possono farle chiunque)
Nel 1999 viene creato un software Napster che funziona attraverso operazioni molto semplici (es. cercare un file musicale e ti esce una lista di utenti che lo hanno). Con l’utilizzo di Napster vengono a crearsi fenomeni di file sharing e di violazione del Copyright quindi ci sono delle cause americane da parte della RIAA (come la SIAE italiana): La prima causa contro la Napster si chiude con un patteggiamento, un accordo, Napster viene venduto (esiste ancora, è ad abbonamento, è legale), Napster come funzionava prima viene chiuso. Successivamente RIAA contro la Diamond Multimedia System: ha creato MP3 tascabile e quindi gli fanno causa. Consentire alle persone di portarsi in giro la musica faceva sempre più scaricare alla gente i file. Dopo RIAA contro il sito MP3.com, un sito che aveva tutte le copertine dei cd che uscivano e da li, cliccandoci, potevi scaricare. Napster viene venduto ma quando parte una novità così importante quando viene chiuso ne esce un altro e un altro ancora (per esempio Emule). Emule è un software di P2P, di file sharing illegale. Emule non lo chiudono per un motivo legato all’architettura informatica di questo sito. Napster non era Peer to Peer. O c’è un computer gigante con tutte le informazioni a cui tutti i computer si collegano e prelevano le informazioni (come Napster) o nell’architettura P2P invece tutti i client sono collegati tra loro, un client non scarica dal server principale ma da tutti gli altri client. Emule è fatta cosi. Napster è stato chiuso perché aveva un unico server, e quindi tu lo scolleghi e lo sequestri. Se io volessi chiudere Emule dovrei chiudere tutti i computer che in quel momento lo stanno utilizzando. E’ anche giuridicamente sbagliato perché non fa niente di illecito, è un software che crea delle reti. Non c’è nulla di illecito nello strumento ma nell’uso che se ne fa. Adesso sempre di più ci sono delle piattaforme che condividono servizi in formato digitale e non è illegale. Il mercato dei contenuti digitali sta diventando predominante rispetto a chi si affida ancora a supporti fisici (gli svantaggi sono tanti: costo, il disco non posso portarlo in giro alla fine devo riconvertirlo in formato digitale). La distribuzione dei contenuti legali in formato digitale è qualcosa da accogliere in modo positivo. I vantaggi sono: permette un abbattimento dei costi molto elevato, soprattutto perché privo di un corpo. Permette di comprare anche singoli brani (prima dovevo comprare i dischi per poter sentire quel brano). Permette di farmi vedere un film quando voglio (prima dovevo basarmi sul palinsesto o noleggiare una cassetta che magari non era reperibile).
Legge sul diritto d’autore, legge 633 del 1941. E’ stata aggiornata negli anni, è molto soggetta ad aggiornamenti. Ha molti difetti ma ha il pregio di essere una norma completa finita. Per quanto riguarda il file sharing prevede tre disposizioni:
disposizione di altri opere protette o parti di esse. Multa e sanzione pecuniaria.
cosa e per conseguenza di quello che ho fatto guadagno dei soldi, ho un incremento di soldi. E’ differente dal profitto, non guadagno soldi, ho altri tipi di guadagno, sono vantaggi) la sanzione è più grave: reclusione e multa. ES: Io gestisco una piattaforma dove la gente può scaricare file coperti da diritti d’autore, sito tempestato da banner (io vengo pagato per metterli) quindi ci lucro sopra.
alimento il mercato della condivisione illecita. Lo scarico per me stesso. Ho una sanzione pecuniaria di 154 euro.
La legge del diritto di autore è la numero 633 del 1941. Nel momento in cui io creo un’opera creativa essa mi appartiene, ne tengo il diritto d’autore, ne sono il titolare. Oggi vado a casa e faccio un giro di accordi con la chitarra che mi piace. Questo basta perché SOSTANZIALMENTE io ne detenga il diritto d’autore. Se poi, il giorno dopo, sento in radio un cantante che fa il mio stesso giro d’accordi allora posso far causa per plagio. Tutte le cause di diritto d’autore si risolvono con chi dei due riesce a dimostrare di aver fatto per primo quella cosa. Se il giorno in cui ho fatto il giro di accordi con la chitarra l’ho portato a farlo confermare alla SIAE io vinco perché dimostro di averlo creato prima io. Dal valore sostanziale All’efficacia probatoria (a fine di prova) Alcuni si auto inviano il manoscritto per posta in modo che, in caso di contestazione, abbiano la busta con il timbro postale con la data. Il diritto d’autore nasce con la creazione e l’esteriorizzazione (una persona oltre a me deve aver visto che questa opera creativa esiste) dell’opera.
Esiste la possibilità che un’opera sia il frutto di più persone (per esempio ambito della cinematografia). Viene gestita secondo due casi:
compiuto, diventa impossibile distinguere chi ha fatto cosa (tipo uno scultore e un pittore che fanno un’opera contemporanea). I diritti d’autore si dividono per i numeri delle persone che hanno collaborato all’opera. E’ una divisione in parti uguali, salvo che ci siano accordi diversi tra le parti (magari una persona ha l’80% dei diritti, e l’altra 20%, però questi accordi devono essere scritti, chiari e fatti a priori).
da una persona diversa o i dvd che si vendono insieme ai giornali dove c’è il video, la musica, la parte del testo e tutto è creato da professionisti diversi. C’è sempre una persona che ha avuto l’idea che sta alla base di queste varie unioni (per es. la persona che decide di fare quel dvd su quel preciso argomento). Ognuno resta proprietario della sua singola opera (il giornalista della parte di testo, il videomaker del documentario che ha girato), hanno un diritto esclusivo e poi c’è un diritto in più per il curatore dell’opera, il direttore che ha organizzato e diretto la creazione dell’opera, che ha avuto l’idea.
I diritti d’autore sono nati in Inghilterra con il copyright, letteralmente diritto di copia cioè che qualcuno ha l’esclusiva di copiare n. volte un prodotto. Si distinguono in:
riguardano solo gli usi dell’opera che danno introiti economici. Sono diritti d’uso, diritti di utilizzo di un’opera (sia con un prezzo, sia gratuiti). Per es: diritti di distribuire un contenuto, di modificarlo, di venderlo. Con le nuove tecnologie sono diventati ancora di più. Tutti questi diritti possono essere trasferiti singolarmente (se ho il diritto d’autore su una foto posso passare semplicemente il diritto a modificare il contenuto oppure trasferire il diritto di venderlo) e sono indipendenti l’uno dall’altro. Quando noi troviamo una fotografia in Google immagini possiamo scaricarla e pubblicarla sul nostro profilo Facebook? Quando qualcuno crea un’opera diventa proprietario di quell’opera. Quella foto l’ha scattata qualcuno, quindi quello è l’autore. Se io voglio fare uso di quell’opera dovrò chiedergli il permesso, mi deve trasferire il diritto d’autore (potrei mandargli un-email).
esercitare entro certi limiti, se io stipulo un contratto che contiene questo diritto, questo contratto è nullo. Per es. il diritto alla vita: io non posso guidare senza cintura anche se detengo il diritto alla vita e quindi se io volessi catapultarmi fuori dalla macchina sarebbero fatti miei) inalienabili, imprescrittibili. Il diritto alla paternità dell’opera è un diritto indisponibile. Io posso rivelare in ogni momento la mia identità (se io prima pubblico un libro in modo anonimo e poi mi rivelo va bene, posso farlo). L’autore può sempre opporsi ad un uso della sua opera in un contesto che può essere lesivo per la sua reputazione (tipo una sua canzone in un documentario razzista).
Quanto dura il diritto d’autore? I diritti patrimoniali (i diritti di uso dell’opera) durano 70 anni dopo la morte dell’autore. I diritti morali seguono la vita dell’autore e dopo la morte vanno agli eredi.
Situazioni in cui viene meno il diritto d’autore, eccezioni e limitazioni:
studio (per es. foto di un terrorista, l’ha fatta qualcuno ma possono divulgarla senza il diritto d’autore in modo che più gente possibile la veda).
registrato o fissato tramite via scritta. Il sapere della collettività è più importante del diritto d’autore).
discussione. Es: io ho un blog in cui parlo di cinema, scrivo una recensione e all’interno dico: è interessante vedere come Tarantino usi la sparatoria differentemente da Nicholson, e allora pubblico due pezzi di video per dimostrare come sia diversa la sparatoria dei due registi. Lo faccio per una discussione, ed è lecito. Questo tipo di uso viene fatto in modo più furbo negli ultimi anni, viene fatto passare per uso di critica e discussione quando invece ha scopi molto più ampi.
un contenuto di cui sono possessore, se io compro un disco posso farne una copia per uso privato perché ho l’originale. Lo stesso accade quando videoregistro un contenuto: noi abbiamo il diritto di vedere quel contenuto e quindi me lo registro. Sono giustificata per la copia di quel contenuto perché io che pago quel canale ho il diritto di farlo se non posso vederlo in quel momento. Ma se quel contenuto viene erogato On Demand, come Netflix, io non posso registrarlo, non posso fare copie perché posso vederlo quando voglio e quindi non c’è motivo per cui io me lo registro. Lo stesso vale per i software o videogiochi dove si ha il diritto di farsi una copia di riserva dei programmi in caso magari si rovinino o si rompano. Ma se io posso continuare a scaricarla gratuitamente quando voglio allora non posso farne una copia.
Gregorio Allegri compone il Miserere nel 1514 che rappresenta uno dei brani più famosi e più ascoltati in tutto il mondo. Per la prima volta si pone il problema di come tutelare il brano musicale, come proteggerlo da parte di terzi, da soggetti non autorizzati a diffondere il contenuto. Vennero adottati tre tipi di protezione:
Dame per esempio) partiva la carrozza con dentro la partitura.
sentita la scomunica all’epoca. Queste limitazioni funzionarono molto bene fino a quando uno studente di musica, Mozart, partecipò ad una esibizione dove suonavano il Miserere, tornò a casa e la scrisse da inizio a fine. Dopo questa trascrizione abusiva circolarono copie, partiture e riproduzioni non autorizzate.
Il problema che si pone molto spesso nel diritto d’autore è l’evoluzione della tecnologia (molto rapida) e l’evoluzione del diritto (molto lenta). La tecnologia condiziona la società e il diritto la studia (perché il diritto si occupa della società). Nell’ambito del diritto d’autore c’è stato uno scontro tra l’evoluzione della tecnologia e la protezione dell’autore. C’è sempre la paura di perdere il copyright, per esempio con l’arrivo della stampa, dei videoregistratori, dei masterizzatori. Oggi quasi tutti i contenuti protetti dal diritto di autore vengono veicolati in formato digitale, senza la necessita che esista un supporto fisico attraverso il quale l’opera venga incisa. Questo porta sicuramente vantaggi, ma sono situazioni nuove, il diritto d’autore non si è mai dovuto occupare di queste cose. Soprattutto il passaggio dall’analogico al digitale ha portato turbamenti nel diritto d’autore. C’è differenza tra copia digitale e analogica. Una copia analogica: certe volte non è possibile se il contenuto originale è nato come contenuto digitale (la copia della videocassetta non è proprio uguale all’originale). Ha anche un problema di costi, la mia copia deve fissarsi su un formato fisico. La copia analogica può prevedere un cambio di supporto che comporta una perdita di qualità. Copia digitale: è estremamente rapida, per fare una copia (se io ho sul desktop un disco in una cartella basta fare copia e incolla e in cinque secondi ho prodotto una copia). I costi delle copie digitali sono bassissimi. C’è una democratizzazione degli strumenti, con il passare degli anni ci sono tecnologie sempre più sofisticate ma che costano sempre di meno, quindi sono accessibili a più persone. La copia digitale è una riproduzione esatta dell’originale, la qualità non cambia. La democratizzazione delle tecnologie non piace ai proprietari dei diritti d’autore. Se tutti adesso hanno uno smartphone che può far tutto è deleterio per chi ha il diritto d’autore. Fra gli altri aspetti che hanno reso più semplice ma più pericolosa la fruizione dei contenuti digitali a discapito dei diritti d’autore sono la data compressions (compressioni dei dati), le connessioni a banda larga (quindi molto veloci a trasmettere) e i software peer to peer. La diffusione dei contenuti sfugge dal controllo di chi distribuisce i contenuti (come i direttori delle case discografiche, delle case cinematografiche). Ora sono gli utenti i grandi distributori di
che funzionava in modo che tu avevi questo disco, lo mettevi nel computer e non ti accorgevi di nulla, ma in realtà il disco installava sul computer un piccolo software che consentiva di monitorare alcune attività che venivano svolte sul computer (per es. quante volte ascoltavo il disco).
Europa, Stati Uniti…), se io ho un lettore dvd sistema regionale 1 allora posso solo leggere i dvd regionali 1 (per es. Stati Uniti). Caso dvd John: ha sviluppato un software DeCSS (toglie il sistema regionale). Grazie a questo software potevi vedere tutti i film di tutte le regioni.
Quando un DRM è lecito e quando illecito? Le aziende ragionano cosi: posso metterti una protezione che io ritengo sia giusta. Il confine lecito illecito è: per tutelare il diritto vado a ledere diritti più importanti? Allora Illecito.
Il progetto Creative Commons nasce dal giurista Lawrence Lessing (diventato famoso per le cause contro Microsoft: Microsoft unì al proprio sistema operativo un proprio browser, cosicché l’utente non dovesse procurarsi da solo un browser, ma ce l’aveva direttamente installato nel sistema operativo Microsoft Windows. Si pone un problema di posizione dominante: quando una società è cosi dominante (era per il 50% presente nelle case), e fa comprare un prodotto insieme al sistema operativo c’è un abuso di potere (oggi per es. Google). Lessing costruì una società no-profit con lo scopo di creare strumenti giuridici (licenze quindi contratti) che facilitassero l’espansione e lo sviluppo di opere creative, consentendo la rielaborazione delle opere di altri per crearne di nuove.
Lessing si è accorto che uno dei problemi della normativa del diritto d’autore era che, quando qualcuno crea un’opera, ne diventa automaticamente l’autore abbinato al fatto che la durata del diritto d’autore diventa sempre più lunga Osserva che tantissime opere di prestigio sono state possibili perché si poteva elaborare opere altrui (tipo Walt Disney che non ha inventato nessun tipo di racconto, li ha presi dalla tradizione tedesca e li ha rielaborati). Lessing si è reso conto che questo tipo di processo con le nuove normative d’autore diventa impossibile (senza il consenso dell’autore non si possono fare queste rielaborazioni). Una grossa produzione cinematografica di uno studio di Hollywood crea un film poliziesco con una retata in un appartamento, i poliziotti entrano, per pochi secondi si inquadra una televisione dove scorre una puntata dei Simpson. Finiscono di produrre questo film e quando sta per uscire in sala, tramite una soffiata, arriva la notizia del fatto che nel loro film c’è uno spezzettone della puntata dei Simpson (quindi loro non potevano utilizzarla se non avevano il permesso dei produttori dei Simpson che quindi monetizzano il permesso guadagnandoci circa un milione di sterline). La soluzione di Lessing al problema di rielaborare opere di altri deve essere ricercata nel diritto, e, dato che i diritti patrimoniali d’autore sono quelli che riguardano le rielaborazioni delle opere e sono diritti disponibili, è del tutto legale che chi ha i diritti possa farlo. Lessing prepara dei contratti standard in modo che quando l’autore realizza un’opera e la distribuisce con queste licenze, contratti, concede agli altri di fare una serie di cose. Queste licenze le distribuisce gratuitamente. Si chiamano Creative Commons, sono sei, si possono applicare a tutte le opere dell’ingegno. Queste licenze possono essere usate anche per distribuire software? Si ma in realtà tra tutte le opere protette dal diritto di autore il software si adatta male a questo tipo di licenze. Le licenze non sono alternative al diritto d’autore, ma sono proprio delle licenze del diritto d’autore, l’autore gestisce i diritti in un determinato modo (si cerca di migliorare l’atteggiamento del: se vuoi fare qualcosa chiedimelo se no non puoi fare niente).
opere nuove, può utilizzarla (tipo come un’immagine che metto come copertina del mio profilo) senza chiedere il permesso e senza violare il diritto d’autore.
propria opera, secondo Lessing l’evoluzione normativa che ha avuto il diritto d’autore funziona molto bene per assecondare questa necessita degli autori. Un’altra esigenza degli autori però è avere una rete di distribuzione per diffondere la propria opera. Questo tipo di esigenza non è ben assistito dal diritto d’autore tradizionale. Es: Stephen King chiude l’ultima pagina del suo racconto, dopodiché su internet si imbatte in una fotografia magari in Instagram di un albero, spoglio un po’ spettrale e dice: questa è la copertina del mio libro. Allora chiama l’agente e gli chiede di guardare la foto che vuole mettere come copertina. L’agente dice che essendo la foto in Instagram appartenente ad un utente bisognerebbe chiedergli il permesso, dargli soldi, quindi decide di non stare a contrattare ma mandare il loro fotografo a fare una foto simile. In questo caso il diritto d’autore tradizionale non ha svolto il suo vero compito (perché l’autore della foto di Instagram si troverà più o meno la sua foto su tutte le copertine di Stephen King).
Secondo Lessing il sistema del diritto d’autore tradizionale funziona solo nel proteggere l’opera ma non per la distribuzione e la diffusione dell’opera. Autori diversi poi hanno esigenze diverse (I Rolling Stone hanno veramente come esigenza primaria la protezione dell’opera ma un autore non così affermato al contrario sarebbe disposto a mettere la sua foto sulla copertina di Stephen King anche gratuitamente anche solo scrivendo che è sua, o un artista non conosciuto che viene chiamato dalla radio per mandare il suo brano quattro volte al giorno, accetterebbe per farsi conoscere il più possibile).
Creative Commons: creative si riferisce al fatto che queste normative si applicano alle opere creative mentre i common sono un bene che non è di proprietà di nessuno ma che tutti possono utilizzare. Quindi le C.C sono un bene creativo di cui tutti possono beneficiare. Sono una soluzione equilibrata che vuole creare un punto di mezzo tra il sistema tradizionale che vuole proteggere le opere (non faccio niente senza chiedere il permesso, tutti i diritti sono riservati) e il pubblico dominio (chiunque può esercitare i diritti patrimoniali senza chiedere niente a nessuno). Nelle Creative Commons solo alcuni diritti sono riservati. Il simbolo è una doppia c (cc). Le caratteristiche di queste licenze:
Creative Commons si deve solo collegare ad un sito internet, non deve andare in uno studio legale e spendere soldi).
L’aspetto grafico delle Creative Commons è importante perché rende le licenze molto semplificate, comprensibili a tutti. Le Creative Commons hanno tutte e sei una matrice comune, delle regole uguali (slide): Hanno il diritto di copiare, di cambiare il formato (trasformo un file da un formato all’altro), di ridistribuire e far vedere a terzi. Su questo impianto generico si applicano delle opzioni delle licenze che le distinguono le une dalle altre. Vanno intese come restrizioni (questi parametri sono quelli che dicono: questa cosa non la puoi fare, l’autore si riserva, se vuoi il diritto glielo chiedi). Simboli delle quattro restrizioni (slide) Invariabile:
parametro perché questo diritto non è più opzionale ma è obbligatorio, fisso, c’è sempre. Variabili:
dire che non posso vendere quell’opera (per es. se faccio una mostra con quella foto non posso far pagare il biglietto). Vuol dire che quel diritto (di fare uso commerciale) è riservato all’autore. Se io lo voglio devo chiedere all’autore.
possibile l’uso dell’opera rielaborata. (per es. se ho una fotografia posso utilizzarla dove voglio ma se c’è questo simbolo io non posso rielaborarla, prenderne un dettaglio, cambiarle colore, devo utilizzare quella foto così come è).
opera sia sotto licenza Creative Commons.
La combinazione di questi parametri da luogo a sei licenze (slide). Chi sceglie quali parametri adottare? L’autore dell’opera.
Una delle principali differenze che c’è tra il codice del diritto d’autore e il codice della proprietà industriale è che nell’ambito della proprietà industriale se io invento qualcosa non sono protetta in nessun modo se non affronto delle procedure che attestano che io sono effettivamente il creatore. I segni distintivi si proteggono attraverso la registrazione del marchio. Quando devo brevettare qualcosa mi reco nell’ufficio apposito e mostro i documenti che attestano che sono l’inventore e l’ufficio fa una sorta di mini investigazione per vedere se è vero o no. La stessa cosa avviene con i marchi, se voglio registrare il marchio devo passare attraverso degli uffici appositi che mi danno poi la possibilità di utilizzare in modo esclusivo quel marchio.
I segni distintivi oltre al marchio sono il nome dell’azienda, le insegne dei negozi, i nomi a dominio (i nomi dei siti internet). Il marchio è il più importante dei segni distintivi. La disciplina dei marchi si applica e a tutti gli altri segni distintivi, con qualche minima variazione. Tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente possono rappresentare marchi, come i disegni, le lettere, le cifre, la forma di un prodotto o della sua confezione, le combinazioni e le tonalità cromatiche (di solito si usano loghi, parole, lettere, ma posso usare anche suoni, per es. le Harley Davidson hanno l’esclusiva su un particolare suono dello scarico del motore). Tutti questi segni devono distinguere i prodotti di un’impresa da altre imprese. Se un segno non riesce a svolgere questa funzione non può essere registrato come segno distintivo. Io non posso registrare come segno distintivo la parola “latte” perché è assolutamente generale, non mi distingue. Non posso registrare neanche un cerchio blu, non è abbastanza originale. Bisogna vedere se quel segno è distintivo per quello specifico prodotto. Se io scelgo di vendere bottiglie di acqua il mio segno distintivo non può essere semplicemente la tipica forma della bottiglia d’acqua. Se invece la creo con una particolare forma a sfera allora diventa un segno distintivo (perché le bottiglie d’acqua non assumono in genere forme sferiche, quindi è originale). Se io usassi la sfera come segno distintivo per il pallone dal calcio invece non andrebbe bene, perché il pallone assume una forma a sfera. Se io uso, come segno distintivo per il mio latte, una tinta banchina non va bene (il latte assume in genere quel colore), se rosso si perché diventa originale e distintivo dagli altri prodotti.
Esistono 2 tipi di marchi:
modo particolare (tipo la scritta Coca Cola con il suo particolare font)
Quando si registra un marchio si può scegliere se sia denominativo o figurativo o entrambi. Se io registro Coca Cola come denominativo io potrò scriverla in qualsiasi modo perché c’è la protezione sulla parola (indipendentemente dal carattere e dal font che uso). Se la registro come figurativa invece devo utilizzarla solo esattamente nel modo in cui l’ho registrata (con quel determinato carattere e font). Quindi verrebbe spontaneo usare sempre il marchio denominativo per aver l’esclusiva sulla parola con qualsiasi carattere e font ma… la protezione aggiuntiva del figurativo viene data nel momento in cui qualcuno utilizza una scritta (per esempio Cuca Cala) nello stesso font tipico della Coca Cola, la gente potrebbe confonderla. Se ho usato il marchio figurativo posso fare causa perché viola il marchio coca cola. Se invece ho usato il marchio denominativo non posso fare causa perché esso protegge solo la parola e l’azienda Cuca Cala non utilizza la parola Coca Cola ma semplicemente il suo font. La maggior parte delle volte si usa sia denominativo che figurativo.
Il marchio viene registrato solo se soddisfa alcuni requisiti:
contrarie al buon costume.
elettronici, abbigliamento…), quando registro un marchio devo dire in quale classe di prodotti lo voglio inserire. Il principio è che segni distintivi simili non possono essere registrati nella stessa classe di prodotti, perché perdono la loro caratteristica distintiva. Il criterio utilizzato per vedere se due prodotti hanno segni distintivi simili è: l’uomo medio può confondersi? Se si allora bisogna rivederlo, se no viene approvato. Per definizione non hanno valore distintivo tutte quelle parole che sono descrittive di qualcosa. Per es. “senza zucchero” non è registrabile perché se no non si potrebbero produrre più alimenti senza zucchero. Caso di contenzioso tra Apple e Amazon: “App Store” viene usato dalla Apple come segno distintivo per il proprio marchio ma anche Amazon aveva creato il suo “App Store”. Dalla parte figurativa non c’è problema (Sono “App Store” con caratteristiche grafiche diverse, con colori diversi, caratteri diversi), ma Apple ha fatto causa per la parte denotativa. Apple non voleva che si usasse la stessa parola “App Store” anche in Amazon, ma Amazon contestache App non è distintiva perché App è l’abbreviativo di applicazione e Store sta a significare negozio in generale.
posso registrare “senza zucchero” per vendere televisori solo se non c’è un altro “senza zucchero”
che vende egli stesso televisori, se ci fosse non posso utilizzare la parola “senza zuccheri” perché sarebbe confondibile.
La validità dei marchi simili in categorie di prodotto diverse vale tranne nel caso di marchi super notori. Quando il marchio è notoriosissimo, la sua popolarità travalica qualsiasi classe di prodotti. Coca cola è talmente famoso che non posso registrare Coca Cola per produrre televisori perché se no ingannerebbe il cliente (se io vedessi Coca Cola sui televisori penserei che la Coca Cola si è messa a fare televisori e non che un’altra azienda dal nome Coca Cola si occupa di televisori).
Domain Name System (DNS) è ciò che ha fatto si che Internet diventasse la cosa che è oggi, non solo accessibile per militari o accademici. Quando noi colleghiamo qualsiasi cosa alla rete (un computer, un telefono), ad ognuno di questi apparecchi viene assegnato un numero, un indirizzo, si chiama IP. Es: quando io mi collego al sito del Corriere della Sera, mi connetto ad un computer enorme che tiene tutte le informazioni del sito del Corriere della Sera che possiede un IP. Quando clicco sul sito del Corriere, chiamo un IP di un computer gigante che tiene il sito stesso. La comodità è che io, se voglio cercare in Internet Corriere della Sera, non scrivo 42384324 (IP) ma semplicemente digito la parola Corriere della Sera. Questo è ciò che fa il Domain Name System ossia reindirizza le chiamate: Cerchi corriere della sera? Allora vai a 42384324 e mi collega al computer gigante. Qualche mese fa l’80% dei siti Internet è diventato irraggiungibile per qualche minuto e qualche “genio” ha detto che c’era stato qualche hacker che aveva mandato in default internet. Ciò è impossibile perché i server dei siti Internet sono dispersi in tutto il mondo quindi nessuno potrebbe farlo. Semplicemente degli hacker avevano tirato giù le macchine DNS e quindi non c’era più la corrispondenza tra la parola e l’IP. Se io cercavo l’IP c’era, non c’era più il legame, la macchina che univa le due cose. Il DNS traduce l’IP nel nome del sito Internet, è molto più semplice utilizzare Internet. Il DNS ha anche un riflesso giuridico: le sequenze di numeri non hanno capacità distintiva, noi utilizziamo Internet non con i numeri ma con i siti Internet perciò sono quelli che devono avere capacità distintiva.
Esiste un “top level domain” o dominio di primo livello che è l’estensione, il suffisso (.com, .org, .net, .it, .uk). I suffissi sono divisi in due tipologie di genere:
Esiste poi un dominio di secondo livello (es. in “Wikipedia.org” il dominio di secondo livello è Wikipedia) e un dominio di terzo livello (es in “it.Wikipedia.org” il dominio di terzo livello è it) e cosi via… La componente distintiva nei siti internet è data in genere dalla componente di secondo livello (Wikipedia nell’esempio precedente).
Registrare un nome a dominio costa circa 15 dollari, ma poi quel nome a dominio può diventare segno distintivo e quindi generare profitto. I valori sempre più crescenti in termine di profitto dei nomi a dominio ha fatto si che si diffondesse due pratiche illecite:
ma solo per acquisirne l’esclusiva. Io investo 500 euro e registro 50 nomi a dominio (tipo: Google car, Google Toy) cosi che magari domani Google creasse veramente una macchina o un gioco per bambini e quindi mi deve dei soldi perché il nome a dominio è già stato registrato da me.
nomi ma scelgo invece delle parole precise perché ho in mente esattamente la persona a cui può servire (tipo: uso il nome di un personaggio famoso).
Quando si registra un nome a dominio scelgo il primo livello e il secondo livello secondo un sistema “first come, first served”. Non esiste un criterio meritocratico, il primo che arriva prende. Quando io mi collego su un nuovo sito, che è stato appena creato, dove si registrano i domini (per esempio .cc anziché .it) e metto, per esempio, “coca cola.cc” me lo fa registrare, perché è libero essendo stato appena creato il sito di registro. Creare un nome a dominio è molto rapido e molto economico. Però questo sistema pone la responsabilità della registrazione tutta all’utente. Se io inserisco “coca cola.cc” mi arriverà sicuramente la telefonata dalla vera Coca Cola. Chi registra un nome a dominio dovrebbe verificare (con una prova di anteriorità) se quel nome a dominio non possa entrare in conflitto non solo con un altro dominio ma anche con siti o altre aziende presenti nei database dei marchi.
Nel codice della proprietà industriale c’è un principio di unitarietà dei segni distintivi:
produttore o il venditore sulla base di quello che lui ritiene di fare per il servizio clienti (garanzie a vita, prolungate…)
Le garanzie da un anno ci sono nel caso in cui io, come professionista, vado a comprare qualcosa che serve per la mia professione utilizzando la partita IVA. Ci sono casi in cui dicono al consumatore di avere una garanzia di un anno ma si parla di garanzia commerciale, ha caratteristiche speciali (i due anni ci sono lo stesso, ma il primo anno ha per esempio più agevolazioni). L’unica eccezione sono i prodotti deperibili (surgelati, vestiti) che non hanno garanzia legale.
Il problema principale collegato a queste piattaforme è che in esse viene fatto largo uso di contenuti digitali (duplicazione, riproduzione…). Quindi abbiamo questioni che riguardano il diritto d’autore, la tutela della privacy e della riservatezza, la libertà di espressione (fino a che punto è lecito spingersi a dire opinioni); quando utilizziamo questi servizi (tramite mobile o servizi online) utilizziamo software al quale ci siamo vincolati nel momento in cui ci siamo iscritti per utilizzare il servizio tramite le condizioni di servizio (queste ultime sono un vero e proprio contratto, il flag, il click, l’accetto e l’invia sono idonei a vincolare una persona ad un contratto, non serve che i contratti siano firmati perché tutti questi sono comportamenti assolutamente validi nel sistema giuridico). Quando ci si decide ad aprire un blog si può aderire ad una piattaforma generica di blog e quindi comparire come sottodomini (se il mio blog all’interno del sito più grande, Bloggo per esempio, si chiama: mela, il sottodominio sarà Bloggo/Mela), o si può registrare un nome a dominio personalizzato (bisogna stare attenti al principio di unitarietà dei segni distintivi, quel nome a dominio non deve essere confliggente con altri segni distintivi). Quello che scrivo sul blog è protetto dal diritto d’autore, se io riposto un blog, o anche un pezzo di esso, devo avere l’autorizzazione del titolare dei diritti, tranne eccezioni come Creative Commons, o per scopo scientifico, accademico…
La libertà di espressione è una declinazione della manifestazione di libertà di pensiero. E’ il diritto che un soggetto ha di manifestare la propria personalità, di poter non essere giudicati, di non aver divieti e non sottostare a dei limiti. Caratteristiche dei contenuti distribuiti online VS. i soliti media tradizionali:
pubblicata sul web ha una diffusione nettamente migliore di qualsiasi altro media.
scrivere su un giornale devo essere un giornalista. Ne mondo Online apro un blog e pubblico una notizia che paradossalmente ha una diffusione molto più ampia di un articolo sul Corriere della Sera. Inoltre posso dire quello che voglio, non ho i vincoli di un giornale).
per limitarne la diffusione. Se io pubblico sul giornale una notizia diffamatoria, vengo richiamato e quindi modifico l’edizione del giornale con la rettifica, ma ha comunque un ciclo limitato. Quando invece pubblico online è per sempre, io posso cancellare un post ma potrebbe essere stato ripostato, condiviso, riutilizzato… Quando una foto entra in rete è impossibile pensare di depurare internet da essa.
un contenuto non lo controllo più, si aggiunge il fatto che qualsiasi persona pensa che su internet sia tutto meno grave. Quando il politico viene intervistato da Rai 1 pesa tutte le parole, ma sul suo profilo Twitter invece si lascia andare un po’ di più, è più informale, ma in realtà è molto più grave perché il contenuto perdura di più su Internet e si diffonde molto velocemente.
Le due norme fondamentali sono quelle che delimitano gli spazi consentititi tra la libertà di espressione e il reato di diffamazione nelle forme di comunicazione online. La libertà di espressione è riconosciuta dall’articolo 21 comma 1 (slide): tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La costituzione è al vertice dei testi di legge ma tutti i diritti possono conoscere dei limiti al proprio esercizio, anche se sono nella costituzione, per es. il diritto di movimento (io posso andare dove voglio senza che nessuno mi chieda “dove vai?”, ma non posso entrare nelle proprietà private, ho un limite al mio diritto). Anche la libertà di espressione ha dei limiti, per esempio il reato di diffamazione. Io posso scrivere su un giornale che un film è pessimo, ma non posso dire che Renzi è pedofilo se non ne ho la prova. Il reato di diffamazione, art. 595 comma 1: è punito chiunque, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione (per offendere la reputazione la cosa che dico deve essere sentita da più persone, non basta dirlo alla persona che insulto perché così è un’ingiuria, non lo sto diffamando, non lo dico a nessun altro, solo a lui). Per compiere un reato di diffamazione deve essere individuato o individuabile il soggetto diffamato (se pubblico su un giornale “gli italiani sono un popolo di ladri” non diffamo nessuno, se dico “il preside di Urbino è un pedofilo” allora è individuabile anche se non dico il nome (per essere individuato devo dire per es. Mario Rossi). La diffamazione aggravata succede nel caso in cui il contesto è molto ampio, tipo utilizzo come strumento un media. La diffamazione su Internet è sempre diffamazione aggravata.
Tra questi due paletti (libertà di espressione e diffamazione) si inserisce il diritto di cronaca. Sarebbe altrettanto folle un sistema di regolamentazione di informazione che vieta ogni tipo di critica. Se dico “ho visto l’ultimo film di Genovese ed è brutto” è ovvio che offendo il regista, ma posso dirlo perché è diritto di cronaca.
Casi speciali nei casi in cui un contenuto, che sarebbe diffamatorio, va bene perché è esercizio del diritto di cronaca: DEVE SODDISFARE TUTTI QUESTI REQUISITI
quell’informazione (per es. il mio vicino puzza: è vera ma non è utile, non c’è un interesse pubblico)
denti: questa notizia è utile ma falsa). La verità può essere anche putativa, cioè verosimile. Un giornalista fa una ricerca, gli sembra sia giusta allora pubblica il risultato. Successivamente la notizia si rivela non corretta; non si tratta di diffamazione, la verità sembrava corretta, non l’ha pubblicata per sentito dire, è giunto tramite ricerche, verifiche appurate delle fonti.
ma non posso scrivere insulti, la notizia deve essere espressa in forme misurate.
Una persona può essere ritenuta responsabile delle condotte che un soggetto terzo svolge sulla piattaforma che io gestisco? Ho un profilo Facebook, non scrivo niente di diffamatorio, ma in un commento ad un mio post qualcuno scrive qualcosa di diffamatorio. Io sono responsabile di doverlo cancellare? La norma dice che: chi gestisce la piattaforma non è tenuto a controllare quello che pubblicano gli altri nella misura in cui nel blog non si utilizza nessun tipo di moderazione, per es. se io sono passivo (i commenti vanno puramente in ordine cronologico, non evidenzio niente, non metto in evidenzia determinati post) allora non devo fare niente e non rispondo delle violazioni di terzi. Sarò tenuto a cancellare il commento diffamatorio in cui me lo si farà notare. Se c’è una selezione invece, se pur minima, allora io rispondo delle violazioni di terzi. I pareri giuridici sono tuttora altalenanti; questo perché alcuni vorrebbero che i grandi player moderassero le loro community, tipo Youtube, Ebay (è troppo comodo per loro lavarsene le mani così). Ma se tutti dovessero moderare allora Internet diventerebbe come un grande giornale con le solite regole delle redazioni, e nessuno porterebbe avanti blog e social network.
La privacy disciplinata dalla legge è molto più ampia di quella che è nel sentimento comune. Il testo di legge che è stato per molti anni da riferimento per la protezione dei dati personali è il decreto legislativo 196/03 ma nel maggio del 2018 questo decreto legislativo, che ha rappresentato per 14 anni la tutela della privacy, verrà sostituito dal decreto Europeo.
Un altro principio fondamentale (custodia – controllo) è quello per cui bisogna garantire la custodia e il controllo di questi dati per tutto il loro ciclo di vita. Spesso essi vengono immagazzinati in un database di un sistema informatico, quindi anche le informazioni necessarie raccolte devono essere protette, accessibili solo a determinate persone autorizzate (per es. con credenziali per accedere da parte di persone autorizzate al database dove sono inseriti). La fase iniziale del ciclo di dati è quando li raccolgo, poi quando li copio, li duplico, li inserisco in piattaforme che devono essere protette da credenziali. La fase terminale del ciclo di dati è di proteggere quest’ultimi anche nella distruzione, nella cancellazione. Caso: Un ospedale a Milano aveva sistemi informatici che elaboravano dati sensibili di tutti i pazienti, secondo il principio di necessità, protetti da credenziali ma poi quando i sistemi diventano vecchi li lasciano nelle discariche e venivano recuperati poi da persone che trovavano centinaia di dati dei pazienti. Quando cancelliamo dei file e poi svuotiamo il cestino non eliminiamo definitivamente il file, anche quando formattiamo un hard-disk possiamo riprendere i file con determinati software. C’è un fenomeno in America di recupero di materiale informatico buttato via dalle persone per recuperare i dati personali, questo perché hanno valore economico (fenomeno del TRASHING). Ogni volta in cui vogliamo buttar via materiale informatico o venderlo dobbiamo usare un software che fa formattazioni di basso livello, ci impiegano tre giorni per cancellare tutte le informazioni (diverso dai soliti che ci impiegano pochi secondi) ma eliminano veramente tutto o usare toll per cifrare i nostri documenti, in modo che nessuno se non sa la password può accedere ai nostri file. Una novità: privacy by design o by default: Chi sviluppa applicazioni, siti, servizi deve produrli già in partenza con modalità tali da ridurre al minimo la richiesta di dati non necessari. Questa privacy vede nei nuovi sistemi informatici il principio di non diffondere niente, se vuoi abiliti tu la possibilità di diffusione di dati personali.
Diritto all’oblio: qualcuno lamenta la memoria eterna di Internet, quando pubblico qualcosa online è per sempre. I nostri dati hanno vita eterna. E’ un diritto riconosciuto ultimamente dalla giurisprudenza e inserito nel regolamento Europeo. Il diritto all’oblio è il diritto che ogni persona ha di non essere esposta a tempo indeterminato ai danni arrecati alla propria immagine dalla persistenza di una notizia che nel tempo ha perso valore. E’ un’informazione vera, che rimane vera nel tempo ma si chiede che non venga più divulgata perché ha perso interesse pubblico (Bianchi a dodici anni ha rubato una merenda al panettiere ed è stato tenuto fermo dalla polizia, se adesso, dopo dodici anni, si cerca su internet Bianchi mi esce questa notizia che influisce sulla sua reputazione). Con il diritto all’oblio si volevano cancellare gli archivi storici di testate giornalistiche, i giornali si opposero ovviamente perché non volevano cancellare tutte le loro testate, il loro archivio storico. Si è arrivati ad una soluzione di tipo tecnico con metatag che fanno si che quella pagina, che potrebbe ledere la reputazione di una persona a causa di una notizia vecchia e non di interesse pubblico, non sia visualizzata su Google. All’archivio io troverò la notizia, ma se googlo il nome no.