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DIRITTO PROCESSUALE CIVILE (II MODULO)
Preappello del 1° aprile (impugnazioni si portano all’orale) PROCESSO CIVILE DI COGNIZIONE Il processo civile di cognizione ora in vigore viene modificato (L 206/2021) dalla legge delega che attende i decreti delegati (d.lgs. emanati dal Governo). Hanno fatto un unico articolo perché il Governo ha posto la fiducia sia al Senato sia alla Camera e per evitare la massa di emendamenti, fanno un unico articolo ponendo la fiducia sull’unico articolo. Il Ministero ha già organizzato 7 gruppi di lavoro composti da più di 70 avvocati, magistrati e addetti ai lavori in base alle materie. Questi devono fare i decreti delegati, ma il legislatore dovrà attenersi per norma costituzionale ex art 76 Cost ai principi della legge delega. Questa legge delega che consta di un solo art con molti commi e lettere, dia criteri e principi direttivi precisi (il legislatore delegato ha compito di coordinamento e di scrittura o sostituzione delle norme del cpc e di altre leggi complementari allo stesso). Il comma 4 della L 206/2021 si occupa delle ADR: Nel secondo modulo è necessario tenere conto delle modifiche che sono avvenute sul processo di cognizione. Queste riforme sono collegate al PNRR (piano nazionale di ripresa e resilienza) A COSA SERVE LO STUDIO DEL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE? Il processo civile si studia per avere corrette categorie giuridiche del pensiero (quadro che va riempito nei casi di conflitto), le strutture del diritto sono fondamentali nei vari campi del diritto e nel percorso del giurista. La concatenazione necessaria degli atti si realizza e organizza la forma mentis. ARGOMENTI DEL CORSO ---oOo---
- Differenze tra citazione e ricorso
- I requisiti attinenti alla vocatio in ius nella citazione
- I requisiti attinenti alla editio actionis nella citazione
- Nullità della citazione per difetto dei requisiti della vocatio in ius
- Nullità della citazione per difetto dei requisiti della editio actionis
- La comparsa di risposta del convenuto
- Nullità della domanda riconvenzionale
- Modalità della chiamata in causa del terzo su istanza di parte
- Mancata o ritardata costituzione delle parti
- Mancata comparizione delle parti all’udienza
- Difetto di rappresentanza o di autorizzazione
- Le verifiche preliminari del giudice in prima udienza
- Le attività dell’attore in prima udienza
- Modificazioni e precisazioni delle domande e delle eccezioni
- Le memorie istruttorie
- Il provvedimento di ammissione delle prove
- Il calendario del processo
- L’interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione
- La proposta di conciliazione del giudice
- L’ordinanza di pagamento di somme non contestate
- Le cause riservate a decisione collegiale
- Precisazione delle conclusioni e rimessione in decisione
- Le modalità decisorie dinanzi al collegio
- Le modalità decisorie dinanzi al giudice monocratico di tribunale
- Rapporti tra collegio e giudice monocratico
- Sentenze definitive e non definitive
- Condanna generica e provvisionale
- Esecutorietà della sentenza di primo grado
- Principio dispositivo in materia di prove
- Nozioni di fatto che appartengono alla comune esperienza (fatti notori e massime di esperienza)
- Libero convincimento e prova legale
- Argomenti di prova
- Presunzioni semplici
- Onere della prova
- Consulenza tecnica d’ufficio
- Assunzione della prova fuori dalla circoscrizione del tribunale
- Decadenza dall’assunzione della prova
- Ordine di esibizione
- Efficacia probatoria della scrittura privata
- Disconoscimento e verificazione di scrittura privata
- Efficacia probatoria dell’atto pubblico
- Querela di falso
- Documenti informatici
- Prove atipiche
- Interrogatorio formale
- Confessione
- Giuramento decisorio
- Giuramento suppletorio
- Giuramento estimatorio
- Limiti oggettivi alla prova testimoniale
- Incapacità a testimoniare
- Testimonianza scritta
- Correzione della sentenza
- Contumacia del convenuto
- La sospensione necessaria del processo
- L’interruzione del processo
- L’estinzione del processo per rinuncia agli atti
- L’estinzione del processo per inattività delle parti
- Regime ed effetti dell’estinzione del processo PASSAGGIO STRAGIUDIZIALE Prima di iniziare il percorso processuale c’è un necessario passaggio stragiudiziale (giurisdizione condizionata). Passaggio stragiudiziale della giurisdizione condizionata: prima di chiedere l’intervento giurisdizionale con una sentenza che statuisca sul merito del rapporto giuridico, c’è un passaggio in molte materie o attraverso la negoziazione assistita o attraverso la mediazione o altri mezzi. È necessario occuparsi degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie: ADR
imprese di telecomunicazione (iliad, vodafon...). le Sez. Unite sono intervenute stabilendo il rinvio la prima udienza del processo a più di 3 mesi e nel frattempo si esperisce la procedura obbligatoria. La mediazione è un procedimento imposto dalla legge prima di andare in giudizio, è conforme al diritto costituzionale di azione art 24 Cost perché contenuto in un tempo ragionevole e non è una procedura costosa e genera un beneficio. Primo ragionamento da fare è: prima di andare in giudizio devo esperire degli strumenti obbligatori? Nella negoziazione assistita sono gli avvocati che assistono le parti e si fa un contratto procedurale e si comincia a trattare, con l’autorizzazione o la partecipazione del PM. Esempio: un problema di responsabilità medica/sanitaria la L 24/2017 impone di esperire o la mediazione o la consulenza tecnica preventiva (i pazienti che hanno subito danni da responsabilità sanitaria nella L 24/2017, prima di andare in giudizio di esperire la consulenza tecnica preventiva art 696 bis cpc): obbligatoria come condizione di esperibilità. Giovedì 31 MARZO ORE 11 preappello sul processo di cognizione di primo grado Alla prima udienza ai sensi dell’art 183 cpc il giudice, se rileva che non è stata esperita la mediazione obbligatoria o la negoziazione assistita obbligatoria, deve rinviare ad altra udienza di 3 mesi (sempre per le stesse attività di udienza di prima trattazione disciplinata dall’art 183 cpc) assegnando un termine di 15 giorni non perentorio, ma ordinatorio per attivare la procedura di mediazione se è una materia che rientra nella mediazione obbligatoria o per rinviare la lettera con invito alla negoziazione assistita (per causa con valore fino a 50.000 indipendentemente da quale sia la causa petendi) , quindi conta il petitum, cioè il credito pecuniario fino a 50.000 è sempre soggetto a negoziazione assistita obbligatoria a meno che non derivi da una materia ricompresa nella materia di mediazione obbligatoria. I 2 sistemi non sono alternativi tra loro: la mediazione è alternativa in materia bancaria e finanziaria all’arbitro bancario e finanziario; la mediazione è alternativa in materia di responsabilità medica- sanitaria alla CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA. Mediazione a negoziazione assistita non sono sistemi alternativi: dove si deve attivare la mediazione che prescinde dal valore della controversia bisogna attivare la mediazione e non la negoziazione assistita. Al di fuori delle materie che sono incluse nella mediazione obbligatoria, cioè della mediazione che costituisce condizione di procedibilità della causa per i crediti pecuniari di 50.000 a prescindere dalla materia si deve attivare la negoziazione assistita, così come si deve attivare la negoziazione assistita in materia di danni derivanti dalla circolazione stradale a prescindere dal valore e in questo ambito c’è un ulteriore condizione di procedibilità che è posta dal codice delle assicurazione che consiste nell’invio di una PEC o di una raccomandata con ricevuta di ritorno con avviso di ricevimento alla compagnia assicuratrice del veicolo (o che ha provocato il danno o ipotesi di indennizzo diretto cioè per i danni a cose o microlesioni alla persona fino al 9%). Ci sono ADR facoltativi previsti da molte leggi speciali. Questa riforma del processo civile vuole invitare le parti ad andare in giudizio come estrema ratio, quando non si può fare a meno. ISTRUZIONE PREVENTIVA (STRAGIUDIZIALE), lettera s comma 4 art 1 della L206/
Con questa delega si dà la possibilità a lavoratore o datore di lavoro con l’assistenza dei rispettivi avvocati con la stessa stabilità degli accordi conclusi in sede protetta. In diritto del lavoro quando il lavoratore stipula una transazione, una rinuncia col datore di lavoro senza l’assistenza degli avvocati quella transazione è impugnabile entro 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell’art 2113 cc Se si fa la conciliazione in sede protetta o davanti al giudice del lavoro quella conciliazione non è impugnabile attraverso una semplice dichiarazione del lavoratore (per impugnare non occorre fare causa ai sensi dell’art 2113 cc): la disciplina è semplificata perché il legislatore presuppone che ci sia stata una certa pressione da parte del datore per far accettare al lavoratore la rinuncia o la transazione e che quindi sia accettata con condizioni inique. Con la negoziazione assistita già nel d.l. 132 si possono fare degli accordi in materia di separazione, divorzio o unioni civili. La novità di questo art è la lettera s perché detta un’ attività stragiudiziale che viene affidata direttamente agli avvocati: nell'accordo procedurale per entrare nella negoziazione assistita (verranno predisposti dei modelli dal consiglio nazionale forense) si può prevedere la possibilità di raccogliere prove usate in un eventuale e futuro giudizio qualora non si raggiunga l’accordo. Questo passaggio è importante perché funge dal processo pre-trial: il processo americano civile è diviso in 2 fasi:
- Fase pre trial (si fa tra avvocai): fase prima del dibattimento, si va al dibattimento se le parti non riescono trovare l’accordo. Nella fase prima del dibattimento le parti producono le prove. Questo meccanismo presuppone un accordo in sede di contratto di ingresso in sede di negoziazione assistita consente di chiarire come sono andati i fatti. È una previsione ex ante e consente di chiarire come sono andati i fatti e che è presupposto di qualunque buon accordo e buona sentenza.
- Fase del processo vero e proprio (trial) Gli americani fanno una distinzione metodologica, gnoseologica ed euristica (aiuta nella ricerca della verità) Da noi invece c’è un sistema totalmente asimmetrico che pone il giudice al centro della formazione della prova e che invece con questa riforma vuole aprire a una vera e propria CROSS EXAMINATIO (formazione della prova con una vera e propria dialettica tra le parti e gli avvocati). C'è la possibilità di interrogare le parti con efficacia di confessione stragiudiziale (riconoscimento di fatti sfavorevoli a uno delle parti ed efficacia di prova legale); oppure sentire testimoni, registrare le dichiarazioni, ma se si va in giudizio perché l’accordo non viene raggiunto gli avvocati devono impegnarsi sotto sanzioni anche disciplinari a osservare le forme nella raccolta delle prove PROCESSO DI COGNIZIONE A. Quando bisogna iniziare una causa bisogna porsi il problema della giurisdizione se rileva RILEVA: o quando c’è un convenuto domiciliato all’estero o quando bisogna fare causa alla PA e quindi è necessario chiedersi: la materia e la causa che devo proporre in giudizio posso farla davanti al giudice ordinario e italiano? ( SOLO SE RILEVA ). - in ambito europeo L 1215/2012 o L 218/1995 a livello internazionale
L'atto di esercizio della domanda giudiziale è nel rito ordinario l’atto di citazione : la citazione è un atto contenente la “ vocatio in ius ”. L' atto di citazione è doppiamente recettizio, perché è composto di 2 parti :
- VOCATIO IN IUS : Diretta soprattutto verso il convenuto (davanti al giudice). Nel citare c’è questa vocatio (chiamata), citare in giudizio. Il convenuto è il PRIMO DESTINATARIO DELLA CITAZIONE (secondo regola obbligato patrocinio in Tribunale; salvo cause inferiori a 1100 si può stare in giudizio senza avvocato davanti al giudice di pace). La vocatio in ius c’è solo nel ricorso
- EDITIO ACTIONIS : spiegazione del contenuto della domanda e quindi il diritto che si esercita in diritto (actio romana) e quindi il petitum sostanziale e la causa petendi. Deve contenere la spiegazione di quello che si chiede (perché lo citi in giudizio: causa petendi) e quello che vuoi (il petitum mediato: il bene della vita). L'atto di citazione completo di vocatio in ius ed editio actionis viene disposto dall’avvocato munito di una procura rilasciata anche con atto di notaio volendo (autenticata o fatta con atto pubblico); una procura generale alle liti; procura speciale per quel giudizio (che può essere rilasciata con atto notarile o con atto pubblico, normalmente viene messa in calce o in margine e viene autenticata dallo stesso difensore che ha poteri di certificazione della firma) Il giudice ai sensi dell’art 186 cpc se rileva dei vizi di nullità anche della procura assegna un termina per sanarli rispettando il quale la sanatoria opera retroattivamente ex tunc Preparato l’atto di citazione se il convenuto è dotato di una PEC (che risulta dall’elenco dell’indice nazionale degli indirizza di posta elettronica certificata), può notificare direttamente lui l’atto attraverso PEC. La prova dell’avvenuta notifica si ha quando il sistema genera le ricevute non solo di accettazione ma anche avvenuta consegna (la terza ricevuta: invio-accettazione-avvenuta consegna). Se il convenuto è una persona fisica non titolare di un indirizzo PEC allora bisogna ricorrere alle notifiche tradizionali cioè con UFFICIALE GIUDIZIARIO Presupposti della notifica con ufficiale giudiziario:
- Bisogna avere un originale di un atto di citazione e la copia destinata alla notifica del convenuto
- Entrambi vanno consegnati all’ufficiale giudiziario (di solito è un ausiliario) presso ciascun tribunale Se la notifica è nel circondario dell’ufficiale dello stato avviene manualmente da parte dell’ufficiale, altrimenti se non trova il destinatario deve fare la relata di notifica il cui testo è disposto già dall’avvocato e poi viene firmato dall’ufficiale giudiziario (ai sensi dell’art 140 cpc), si deposita l’atto alla casa comunale. Decorsi 10 gg da queste formalità la notifica si considera eseguita La NOTIFICA è FONDAMENTALE PER RIPETARE LA REGOLA DEL CONTRADDITTORIO : quindi se la notifica è invalida perché non rispetta le forme che il legislatore considera sufficienti a garantire la conoscibilità dell’atto quel processo è INESISTENTE (VIOLAZIONE RADICALE) GLI AVVOCATI POSSONO NOTIFICARE L’ATTO DI CITAZIONE ANCHE MEZZO POSTA (c’è anche una procedura analoga che è definita “per compiuta giacenza” stessa dell’art 140 cpc): preparano loro la busta, vanno all’ufficio postale, tengono un registro per gli atti giudiziali e stragiudiziali e notificano dove la data di partenza del plico è quella prodotta sul bollettino della raccomandata
Nella notificazione dell’atto di citazione come qualunque notificazione, se avviene a mezzo PEC non c’è una cesura temporale significativa tra trasmissione e ricezione (tra momento in cui viene effettuata la notifica PEC e il momento in cui viene generata la ricevuta di consegna) Nelle notifiche dell’ufficiale giudiziario o a mezzo posta c’è una cesura temporale e allora si è posto il problema della produzione degli effetti della notifica che è giunto davanti alla Corte Costituzionale nel 2008, fino a quel momento si riteneva che la notifica producesse effetti in capo al destinatario nel momento in cui si perfezionava (quando il destinatario aveva ricevuto l’atto giudiziario) o nei modi di legge (se è una notifica per compiuta giacenza o ai sensi dell’art 140 cpc decorsi 10 gg dal compimento delle formalità), ma nell’ipotesi in cui si fossero decadenze, prescrizioni perché far ricadere sul notificante i pregiudizi derivanti da un ritardi nell’attività di notifica che per di più dipende da uffici pubblici? SE LA NOTIFICA SI PERFEZIONA, gli effetti per il notificante si producono sin dal momento in cui ha attivato il procedimento di notifica
- Se notifica per mezzo di ufficiale giudiziario: quindi fin dal momento in cui l’avvocato ha consegnato all’ufficiale giudiziario il plico da notificare
- Se è una notifica mezzo posta fatta in proprio dall’avvocato: fin dal momento in cui l’avvocato ha il timbro della ricezione del plico sul tagliandino Tutto questo purché poi la notifica giunga a destinazione Se maturano nel lasso temporale tra l’avvio e il perfezionarsi della notifica delle prescrizioni e delle decadenze, queste ultime possono non verificarsi se gli effetti decorrono dall’avvio del procedimento aggiudicatario (EFFETTI SOSTANZIALI E PROCESSUALI DELLA DOMANDA GIUZIAILE: SI PROCUCONO DALL’AVVIO DEL PROCESSO) Se il processo avviene con atto di citazione gli effetti si producono con la notificazione della citazione e segnatamente per il notificante con l’avvio del procedimento notificatorio (naturalmente per quegli effetti che si producono con la recezione della domanda giudiziale). Parlando di effetti sostanziali ci sono alcuni effetti che si producono già con la proposizione della domanda (es l’impedimento della decadenza), altri effetti che si producono con la RICEZIONE DELLA DOMANDA perché sono recettizi (come l’interruzione della prescrizione). Poter anticipare questi effetti al momento dell’avvio della notificazione anziché al momento del suo perfezionamento può significare la salvezza di un diritto che è magari prossimo prescriversi o di un'usucapione che stava per maturare ma non è maturato perché il processo si è avviato tempestivamente. Gli effetti processuali, quello di prevenzione se avvio l’atto di citazione contro una società inglese che vuole farmi causa e Londra, ma la mia citazione è stata prima che fosse presentata la claim form dinnanzi ai giudici della regina, allora il mio processo è preveniente anche se la notifica si è perfezionata a Londra dopo che il claim form è stato presentato dai barrister inglesi alle corti di Londra (questo vantaggio farà sì che il processo introdotto in Italia non debba essere sospeso in attesa che si pronunci il giudice inglese): si ottiene il vantaggio della prevenzione. Oppure se si sa che il convenuto sta per trasferirsi all’estero e se si notifica l’atto di citazione il giorno dopo che il convenuto si è trasferito all’estero, si è fatto in tempo a radicare la causa prima che si trasferisse il convenuto ancora residente in Italia (art 5 cpc), momento della proposizione della domanda, momento di avvio del procedimento notificatorio purché poi la notifica giunga a buon fine.
- Fase di ammissione delle prove costituende (cioè prove orali principalmente, ossia prove che si devono formare nel processo attraverso un’attività istruttoria: la testimonianza, l’interrogatorio, il giuramento, la consulenza tecnica d’ufficio, l’ispezione). I documenti non sono ammessi
- Fase di assunzione delle prove eventualmente ammesse (interrogatorio formale o libero, si assume il giuramento, si svolge l’ispezione, si ordina l’esibizione del documento in possesso di un terzo)
- Fase di PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI (limiti temporali del giudicato): le parti hanno l’onere di dedurre questi fatti perché il giudicato estende la sua efficacia di tutto ciò che è avvenuto fino al momento della precisazione delle conclusioni (= fino all’ultimo momento utile per dedurre i fatti sopravvenuti nel processo). La precisazione delle conclusioni segna la chiusura della fase istruttoria in senso lato o di trattazione in senso lato e il passaggio della causa alla fase decisoria.
- FASE DECISORIA (o decisionale o fase di decisione) REQUISITI DI FORMA E CONTENUTO: designano il contenuto e la struttura dell’atto La mancanza di alcuni requisiti determina la nullità dell’atto di citazione. Sono 3 norme, le prime del primo libro: artt 163-163 bis e 164 cpc. Servono per far conoscere la giudice perché si richiede l’intervento dell’attività giudiziaria e che cosa l’attore persegue con la DOMANDA Art 163 cpc: si occupa della fase introduttiva Nel primo modulo si vede la disciplina del contenuto degli atti e della nullità e le forme degli atti sono stabilite dalla legge e sulla nullità può essere pronunciata se l’atto processuale ha raggiunto il suo scopo. Scopo fondamentale della citazione è la vocatio in ius e l’editio actionis (avvertire il convenuto del contenuto dell’atto e far conoscere che cosa si viene citati e le domande alla base dell’atto). REQUISITI DELLA CITAZIONE (forma più complessa di atto introduttivo) I suoi requisiti di forma e contenuto introduce il processo e sono requisiti richiesti per instaurare validamente il rapporto processuale. La mancanza o l’assoluta incertezza di ciascuno di questi requisiti determina la nullità dell’atto di citazione e quindi questa suddivisione sistematica dei requisiti si riproduce poi nella disciplina della nullità Si tratta di 3 norme del cpc le prime 3 del secondo libro: artt 163, 163 bis e 164 cpc tutto ciò che attiene ai requisiti di FORMA E CONTENUTO della citazione che sono dettati in funzione dello scopo dell’atto che è quello di far conoscere al convenuto che è chiamato davanti a un giudice le ragioni, che cosa si chiede contro di lui e perché si chiede l’intervento dell’autorità giudiziaria e che cosa l’attore persegue con la domanda. Questi requisiti di forma e contenuto sono c.d. strutturali cioè attengono alla struttura dell’atto in questione e designano il contenuto dell’atto che varia a seconda del diritto dedotto Si riscontra che le forme degli atti sono stabilite dalla legge ed è questa che stabilisce se sono richieste o meno a pena di nullità. Tuttavia nessuna nullità può essere pronunciata purché sia prevista dalla legge quando l’atto processuale ha raggiunto il suo scopo: c’è una stretta funzionalità tra forma dell’atto (anche prescritta dalla legge a pena di nullità) allo scopo processuale dello stesso Lo SCOPO FONDAMENTALE DELLA CITAZIONE è quello che si riassume nei requisiti della vocatio in ius e l’editio actionis (=consentire al convenuto di sapere perché è chiamato dinnanzi al giudice
godendo di un certo termine di difesa ed essendo avvertito di tutte le decadenze di cui incorre se non si costituisce tempestivamente) scopo dell’edictio actionis (=conoscere per quali ragioni si è citati in giudizio: per che cosa si è citati e quali sono le ragioni a fondamento della domanda). La stretta funzionalità delle forme degli atti del processo allo scopo che viene perseguito relativamente al processo (scopo di strumento di tutela delle situazioni soggettive che si svolge nel contraddittorio), questa relazione tra scopo e forma dell’atto è una relazione biunivoca. Se non è la legge a prescrivere la forma dell’atto, gli atti possono essere prodotti in forma libera purché siano idonei al raggiungimento dello scopo. L'introduzione del giudizio coincide con la costituzione delle parti nel processo. Il processo nel rito ordinario comincia con la notifica della citazione (con l’avvio della notifica della citazione), già in quel momento ci sono le parti in senso soggettivo del processo (quelle nei cui confronti si produrrà l’efficacia soggettiva del giudicato) Tuttavia quel processo già pendente con la notifica della citazione (ci sono già le parti in senso processuale e in senso sostanziale come determinate dalla domanda proposta dall’attore con la citazione), ma nessuna delle due parti è costituita in giudizio. Il momento della costituzione e quindi dell'ingresso formale delle parti nell’ufficio giudiziario attraverso il deposito dell’atto di citazione da parte dell’atto e poi il deposito della comparsa di risposta da parte del convenuto avviene successivamente. Nel rito ordinario il momento della costituzione dell’attore in giudizio è un momento distinto e quindi diverso rispetto al momento di proposizione della domanda Non avviene così nel rito del lavoro, nel rito locatizio e nel rito sommario dove si propongono col ricorso, perché quando si deposita l’atto in Tribunale contestualmente si costituisce in giudizio. È la costituzione in giudizio che presuppone un difensore e la procura al difensore. La citazione può essere notificata da un avvocato senza procura: la procura occorre nel momento in cui si costituisce in giudizio nel processo (attiene alla fase di costituzione). Nel rito ordinario dobbiamo distinguere:
- Proposizione della domanda e conseguente pendenza del processo : che coincide con l’avvio della notificazione dell’atto di citazione e che produce gli effetti sostanziali e processuali
- Costituzione della parte : avviene in un momento successivo alla proposizione della domanda nel rito ordinario (per l’attore deve avvenire entro 10 gg dal perfezionarsi della notificazione), ingresso formali delle parti nel processo
- Comparizione delle parti alle udienze davanti al giudice: avvocati che compaiono alle udienze che fanno valere le istanze secondo le regole procedimentali CONTENUTO DELLA CITAZIONE Art. 163. Contenuto della citazione. (Contenuto della citazione). La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.
C. Termini canzonatori : assegnati o al giudice per scrivere le sentenze (il giudice monocratico entro 30 gg dalla scadenza dell’ultimo termine della difesa deve depositare la difesa; se non la deposita al limite può incorrere in un procedimento disciplinare se ritarda oltre i 120 gg se erano 30 gg; se erano 60 gg oltre i 240 gg). Termini al cui scadere non scatta alcun effetto (sentenza che è depositata in ritardo non è nulla) Nel redigere l’atto di citazione l'avvocato dell’attore deve fissare l’udienza. SOPSENSIONE FERIALE : È prevista la sospensione formale dei termini di agosto, non si tiene conto dei termini in questo mese (tranne in materia fallimentare, lavoro, previdenza assistenza, cautelare). Se si fa un atto di citazione a maggio, dovendo dare 90 gg a comparire, da maggio in poi le prime udienze si fissano a settembre L'udienza fissata dal giudice assegnatario del fascicolo può essere un’udienza:
1. Smistata ai sensi dell’art 168 bis cpc: Il convenuto deve guardare a questa differenza perché i 20 gg che lui ha per costituirsi in udienza con la comparsa di risposta si calcolano a ritroso dall’udienza fissata in citazione se si tratta di udienza solo smistata ai sensi del comma 4 dell’art 168 bis cpc Questa distinzione è dovuta alla Corte Cost alla quale si rivolsero gli avvocati per conoscere il senso della distinzione suddetta: l’udienza smistata è solo un differimento collegato al fatto che il giudice assegnatario tiene udienza nel giorno fissato in citazione e va subito al giorno in cui tiene udienza in base al calendario. Allora il convenuto deve continuare a calcolare i 20 gg dall’udienza fissata in citazione la c.d. udienza eletta, scelta dall’attore. 2. Differita ai sensi dell’art 168 bis comma 5 cpc: Il convenuto deve guardare a questa differenza perché i 20 gg che lui ha per costituirsi in udienza con la comparsa di risposta si calcolano invece dall’udienza effettivamente fissata dal giudice se è un’udienza differita ai sensi del comma 5 dell’art 168 bis cpc Questa distinzione è dovuta alla Corte Cost alla quale si rivolsero gli avvocati per conoscere il senso della distinzione suddetta: se il giudice si è avvalso del potere previsto dal comma 5 dell’art 168 bis cpc di differire la prima udienza rispetto alla data fissata in citazione per organizzare meglio il disbrigo delle cause allora i giorni si computano dall’udienza fissata dal giudice (quella differita) RATIO : questa differenza è essenziale per rispettare il contraddittorio , vedremo in seguito che cosa accade se l’udienza non è stata indicata o se il giorno dell’udienza è incerto REQUISITI DELLA VOCATIO IN IUS
- Indicazione del Tribunale dinnanzi in quale il convenuto si deve presentare (indicazione dell’ufficio giudiziario) Indicazione di carattere generale: nell’art 163 cpc parla di Tribunale, ma c’è anche il giudice di pace, la Corte d’appello. Allora il modello di processo del codice del 1940 è quello davanti al Tribunale e di regola collegiale (anche se oggi la regola è il giudice monocratico di tribunale). N.B. queste che sono norme generali riferite al Tribunale si applicano anche nel processo dinnanzi al giudice di pace salvo non siano derogate dalle norme speciali riferite al giudice di pace.
- C hi si cita in giudizio e quindi chi è il convenuto in giudizio : sono requisiti attinenti ai soggetti e quindi alle parti in senso processuale che ovviamente specificheranno se agiscono:
- se agiscono in mone proprio per far valere un diritto altrui nelle ipotesi tassativamente previste dalla legge di sostituzione processuale (es azione surrogatoria al creditore che si surroga un debitore)
- se agiscono come rappresentanti (si agisce in nome altrui e si fa valere un diritto altrui)
- se sono in rappresentanza organica (come nelle società o negli enti)
- rappresentati volontari nei casi previsti dalla legge Questo requisito ovviamente presuppone: − La legittimazione ad agire delle parti dal lato attivo e dal lato passivo − La legittimazione processuale (capacità di stare in giudizio) Ipotesi di sottoscrizione dell’atto direttamente dalla parte o atto sottoscritto da avvocato non abilitato (perché non iscritto all’albo per esempio) è totalmente nullo (inesistente).
- Indicazione del giorno dell’udienza di comparizione e ai sensi dell’art 163 bis dei termini 90 gg termine libero a comparire del convenuto: è contenuto l’avvertimento al convenuto che la costituzione oltre il termine di 20 gg implica le decadenze di quegli artt 28 (sull’eccezione di incompetenza per materia, valore e territorio derogabile e inderogabile) e 167 cpc sulle decadenze a carico del convenuto Questi 5 requisiti attengono alla ius in vocatio: **1. Indicazione dell’ufficio giudiziario
- Indicazione delle parti
- Indicazione dell’udienza indicata in citazione (non differita)
- Termine minimo a comparire
- Avvertimento delle decadenze** Gli elementi che attengono invece all’editio actionis (individuano l’oggetto del processo nei suoi elementi oggettivi, petitum e causa petendi, sia soggettivi attinenti alle parti che servono per individuare la res in iudicium deducta) ricorrono nei numeri 3 e 4 art 163 cpc nella versione attuale. Il numero 5 dell’art 163 cpc non conta: la decadenza per l’indicazione dei mezzi di prova e la produzione dei documenti c’è dopo e non con l’atto di citazione, se qualcuno produce documenti nell’atto di citazione allora li deve allegare nella citazione stessa. Elenco dei documenti significa che poi quando ci si costituisce in giudizio bisogna produrli (depositarli insieme all’atto con buste telematico se è nel processo telematico) CONTENUTO DELL’EDITIO ACTIONIS:
- Ai sensi del n 3 dell’art 163 cpc : l’atto di citazione deve contenere la determinazione della cosa oggetto della domanda. Il termine generico cosa deriva da res: l’oggetto può essere il più diverso. È il petitum sostanziale (il bene della vita) 2. Ai sensi del n 4 dell’art 163 cpc : l’atto di citazione deve contenere l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni;
- In riferimento alle conclusioni: è quello che si chiede al giudice di statuire, quindi contengono sia la cosa oggetto della domanda (petitum sostanziale), sia il petitum processuale o immediato (il provvedimento che si chiede al giudice, condanna o accertamento o pronuncia di separazione dei coniugi nella senza costitutiva). Quindi le
nullo un atto di citazione anche su diritti autoindividuati che non spiega la fattispecie del diritto autoindividuato dedotto in giudizio. Quali sono gli elementi dell’editio actionis dell’azione? Sono quelli indicati nei numeri 3) e 4) dell’art 163 cpc e consistono (sia che si tratti di diritti autoindividuati, sia potestativi):
- Indicazione dei soggetti titolari della situazione sostanziale
- Del petitum (cioè della cosa oggetto della domanda)
- Della causa petendi (ragioni della domanda) La ratio è consentire al convenuto di esercitare il diritto di difesa e per poter soddisfare all’onere di contestazione che il convenuto ha e che deve esercitare di regola nella prima risposta successiva all’allegazione del fatto (narrazione dei fatti costitutitvi della domanda, ragioni che l’attore pone a fondamento della domanda) Cosa succede se questi elementi attinenti o alla vocatio in ius o all’editio actionis mancano o solo assolutamente incerti (=non è possibile comprendere dal contenuto della citazione davanti quale giudice comparire ad esempio)? ASSOLUTA INCERTEZZA= se è un errore che il destinatario può cogliere allora non c’è nullità e quindi rileva l’art 164 cpc Art 164 cpc (Nullita' della citazione). La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163.termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163. Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullita' della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo. La costituzione del conventuo sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudicefissa una nuova udienza nel rispetto dei termini. La citazione e' altresi' nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo. Il giudice, rilevata la nullita' ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si e' costituito, per integrare la domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.
Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi dell'((secondo)) comma dell'articolo 183 e si applica l'articolo 167. ((113a)) ((115)) ((116)) Possono esserci vizi di nullità della citazione per difetto dei requisiti attinenti alla vocatio in ius (art 164 cpc) oppure vizi di nullità dell’atto di citazione per difetti attinenti ai requisiti dell’editio actionis. Se risulta assolutamente incerto uno dei requisiti della vocatio in ius che abbiamo detto essere 5 vi sono alcune ipotesi:
- Se il convenuto si costituisce e non propone eccezione il vizio è sanato (perché lo scopo è raggiunto)
- Se il convenuto si è costituito e ha eccepito il difetto del termine a difesa o la mancata indicazione della citazione o il difetto dell’avvertimento, il giudice rinvia l’udienza a più di 90 gg in modo che il convenuto abbia a disposizione un termine a difesa sufficiente e possa depositare la sua comparsa di risposta nel termine a difesa nel termine previsto dalla legge (il giudice non pronuncia la nullità della citazione né dispone la rinnovazione per difetto della vocatio in ius se il convenuto si è costituito e ha eccepito 2 cose: eccepisce che l’udienza è indicata e mancava il termine delle decadenze, ha diritto al termine di 90 gg 3. Se il convenuto non compare allora il giudice anche d’ufficio controlla l’atto di citazione e se rileva che manca ad esempio il termine per comparire o manca l’udienza perché è indicato male il Tribunale dispone la rinnovazione della citazione entro un termine perentorio nel rispetto ai termini a comparire con il sanamento dei difetti della domanda. La sanatoria opera ex tunc (avente efficacia retroattiva), cioè gli effetti sostanziali e processuali della domanda sono salvi fin dalla data della prima notificazione della citazione I vizi della vocatio in ius sono rinnovabili fin dall’origine basta che il convenuto sia comparso o in mancanza della sua comparizione, s ia rinnovata la citazione nel termine perentorio assegnato dal giudice. Se il termine perentorio non è rispettato il processo si estingue. Viceversa quando i vizi attengono all’editio actionis (n 3 e 4 dell’art 163 cpc), si distingue tra:
- CASO IN CUI IL CONVENUTO SI SIA COSTITUITO: anche se il convenuto non ha eccepito alcunché, poiché i requisiti dell’editio actionis sono rivolti anche al giudice, il giudice anche d’ufficio assegna un termine perentorio alla parte attore per integrare la domanda con una memoria (non c’è bisogno di rinnovare la citazione perché il convenuto si è costituito e quindi è comparso, ma è necessario sanare la citazione per difetto di editio actionis e quindi il giudice fissa un termine perentorio per consentire al convenuto di depositare un'altra comparsa di risposta) Quindi: il difetto di editio actionis è sanabile con integrazione della domanda giudiziale in quegli elementi (causa petendi o petitum) che sono stati ritenuti difettosi dal giudice
- CASO IN CUI IL CONVENUTO NON SI SIA COSTITUITO: se il convenuto non è comparso l’atto di citazione dovrà essere rinnovato sempre entro un termine perentorio assegnato dal giudice con rinvio dell’udienza a più di 90 gg per consentire la costituzione al convenuto La differenza della sanatoria dei vizi attinenti alla vocatio in ius è che qui la sanatoria opera solo ex nunc (=dal momento in cui è depositata la memoria integrativa o dal momento in cui è avviato alla notificazione l’atto di citazione in rinnovazione). Quindi gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono solo dal momento di questa nuova attività processuale
difensore che diventa non solo è legale rappresentante della parte in senso tecnico processuale, ma anche domiciliatario. L’originario dell’atto munito di firma digitale non è più materialmente contenuto in un pezzo di carta, ma in una serie di bit di un documento informatico che viene notificato via PEC per il destinatario se quest’ultimo è munito di PEC È necessario un difensore munito di procura a margine o in calce autenticata dal difensore (firmata), con quella procura automaticamente scatta l’elezione di domicilio presso il procuratore che è un domicilio digitale. Questo significa che tutte le notificazioni inerenti agli atti del processo avvengono presso il difensore via PEC. Quindi l’avvocato ha un domicilio digitale e tutte le notificazioni degli atti del processo avvengono nel domicilio digitale. C. Indicazione del convenuto in senso sostanziale (tema della legittimazione ad agire, del soggetto titolare passivo della situazione giuridica controversa). D. Indicazione del Tribunale che può comparire in epigrafe dell’atto di citazione (del giudice dell’ufficio giudiziario adito) E. Nominazione dell’atto (es atto di citazione), non è richiesto, ma è consuetudine metterla F. FATTISPECIE COSTITUTIVA o CAUSA PETENDI: avviene qui l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda (art 163 n 4 cpc). Quando abbiamo parlato della nullità della citazione, l’assoluta incertezza circa gli elementi di certificazione della domanda (causa petendi e petitum), è nullo e la nullità è rilevabile d’ufficio anche dal giudice se il convenuto non compare. Se la nullità riguarda la vocatio in ius sono affari del convenuto, quindi se lui si costituisce allora non succede nulla il processo va avanti ed è valido (principio di autoresponsabilità), se si presenta le nullità vuol dire che non erano gravi e l’unica cosa che può denunciare è il difetto del termine a comparire (cioè l’insufficienza del termine a difesa); mancata indicazione dell’udienza o i difetti degli avvertimenti che riguardano il convenuto. Esempio: per un’azione di responsabilità per un illecito provocato da un animale è necessario circostanziare i fatti; cioè indicare gli elementi essenziali della fattispecie costitutiva (fatto dannoso o atto dannoso; rapporto di custodia tra proprietario e animale; il danno evento della lesione e i danni conseguenza cioè quelli che sono conseguiti alla lesione) = serve a indicare gli elementi di diritto dedotti in giudizio e i soggetti legittimati L'indicazione delle norme giuridiche non è necessaria secondo il principio iura novit curia o anche la quantificazione dei danni, perché per i crediti di valore e quindi i liquidi sono liquidati dal giudice che compie l’aestimatio (nel compiere l’aestimatio la liquidazione il giudice trasforma in valore in denaro e dovrà tenere conto della svalutazione monetaria, dovrà applicare gli indici ISTAT per le famiglie di operai per aggiornarli in base alla perdita di valore della moneta c.d. taxatio). La proposta di liquidazione della parte attorea può anche avere la forma, oltre al valore numerico della cifra, “condannare a risarcire tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali” ricomprendendo tutti i danni (che dovranno essere provati e allegati nella sua sussistenza). Di regola questa domanda è di valore INDETERMINATA, ma può essere anche quantificata CONTRIBUTO UNIFICATO= importo unitario che bisogna pagare in base al valore della controversia ai sensi del testo unico delle spese di giustizia del 2002. Prima dell’avvento del contributo unificato si usavano le marche da bollo e per questo sono definite uso bollo. Poi hanno tolto le marche da bollo e hanno unificato il contributo da versare allo Stato e viene determinato in base agli scaglioni.
C'è la formula del CITA, ossia della vocatio in ius, dove è indicato:
- luogo di residenza del convenuto e anche dove dovrà essere citato a comparire davanti al Tribunale (sezione giudice istruttore designando)
- per l’udienza che viene fissata si devono dare almeno 90 gg liberi a comparire
- Invito a costituirsi entro il termine di 20 gg prima l’udienza dinnanzi al giudice designato con l’AVVERTIMENTO (n 7 art 163 cpc) che la costituzione oltre ai suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt 38 e 167 cpc (ora con la nuova riforma dovrà essere inserito l’avvertimento che bisogna munirsi di un difensore o se si ha diritto al gratuito patrocinio), questo avvertimento non è a pena di nullità dell’atto se manca
- Le CONCLUSIONI (art 163 n 3 e n 4 cpc): in qualunque azione di cognizione è insito l’accertamento del diritto (è la CONDANNA la conclusione)
- La richiesta di condanna alle spese è una richiesta accessoria (formula usata è “vinte le spese), in quanto il giudice d’ufficio quando pronuncia la sentenza definitiva art 91 cpc si pronuncia sulle spese. Nei casi di maggiore aggressività si chiede la condanna del convenuto in caso di resistenza temeraria sui presupposti del dolo o colpa grave nella resistenza in giudizio art 96 cpc Se ci sono dei documenti si usa la formula “si producono”, ma i documenti non vanno prodotti tutti subito a pena di decadenza, il momento della decadenza sarà dopo (col nuovo rito che verrà sarà tutto più concentrato e la divisione tra fase di rito e fase istruttoria è annacquata dal punto di vista processuale). Nel processo vigente non ci sono decadenze, ma il modo di produrre i documenti è necessario numerarli e quindi elencarli e si possono mettere nell’atto.
- Si mette la data dell’atto
- La firma dell’atto da parte dell’avvocato
- Relazione di notifica : questa dovrebbe essere scritta dall’ufficiale dello Stato, in realtà è predisposta dall’avvocato (notifica attraverso l’ufficiale giudiziario) La fedeltà ai principi dice che per il diritto autoindividuati non fungendo la causa petendi da elemento di identificazione del diritto, una citazione che dica “chiedo che si accerti che sono proprietario del fondo Corneliano” è valida, dopodiché è una questione di merito andare ad accertare che sia valido il titolo di acquisto della proprietà (a titolo derivativo o mortis causa). Questa interpretazione però non prevale perché la citazione deve mettere il convenuto nella posizione di difendersi, la citazione in bianco l’obiezione è che l'atto di citazione non serve solo a determinare l’oggetto della domanda del processo e sotto questo profilo basta individuare il diritto, ma serve al convenuto di difendersi e ha l’onere di contestare e quindi sarebbe nulla la citazione anche sul diritto autoindividuato che non specificasse i titoli di acquisto (poi questo titolo può essere variato tramite mutatio libelli). La citazione in bianco è nulla per difetto di editio actionis quindi con la necessità di essere rinnovata in caso di mancata comparizione del convenuto o integrata in caso di comparizione del convenuto entro un termine perentorio e con sanatoria i cui effetti non sono retroattivi ma si producono solo dalla data dell’integrazione Se si propone la domanda di accertamento della proprietà del fondo senza specificare la causa petendi, ma l'azione è stata proposta questo è sufficiente per impedire l’usucapione (gli effetti sostanziali si producono comunque dalla data di proposizione della domanda). → COSA SUCCEDE DOPO LA NOTIFICA DELLA CITAZIONE? L'art 165 cpc disciplina la costituzione dell’attore e l’attore deve costituirsi entro 10 gg dalla notifica della citazione al convenuto o in caso di abbreviazione dei termini entro 5 gg. Se i convenuti sono più