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Domande di sintesi per la preparazione all'esame di avvocato (prova orale) relativamente alla materia del diritto ecclesiastico tratte dal libro Simone "L'esame di avvocato" (edizione 2021)
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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religiosa, poiché è grazie alla libertà di coscienza che è data al soggetto la possibilità di scegliere se schierarsi o meno in campo religioso, se aderire ad una fede o ad una particolare concezione di vita.
I principali motivi di attrito sono stati eliminati con il nuovo Concordato stipulato nel 1984.
l’ordinamento amministrativo; la V: regolamenta l’ordinamento economico, commerciale e professionale; la VI: contiene la disciplina dell’ordine pubblico. Dunque la legge sulle fonti del diritto è entrata in vigore l’1 gennaio 2009 e stabilisce che l’ordinamento giuridico vaticano riconosce l’ordinamento canonico quale prima fonte normativa e quale primo criterio di riferimento interpretativo, mentre le leggi italiane non sono più recepite automaticamente=>pertanto nella nuova disciplina si introduce la necessità di un previo recepimento da parte della competente autorità vaticana, mentre la precedente disciplina prevedeva una sorta di recezione automatica, ciò al fine di ovviare all’instabilità e alla proliferazione della normativa proveniente dall’ordinamento italiano, spesso in contrasto con i principi non rinunziabili da parte della Chiesa.
giudiziaria italiana senza necessità di autorizzazione da parte della Santa Sede. La Santa Sede inoltre consegna allo Stato italiano le persone che si sono rifugiate nella Città del Vaticano, imputate di atti, commessi nel territorio italiano, ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati.
dei ministri di culto prevede tre forme di pensione: pensione di vecchiaia, pensione di invalidità e pensione ai superstiti. Per la prima viene richiesto il raggiungimento del sessantottesimo anno di età e il versamento di vent’anni di contributi. La seconda prevede la possibilità, per il soggetto, di richiedere detta pensione nel momento in cui si trovi nella assoluta e permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o difetto fisico o mentale, sempre che possieda cinque anni di iscrizione e di contribuzione. La terza prevede l’erogazione della pensione su apposita domanda del superstite e nel caso in cui l’iscritto o il pensionato abbia versato almeno cinque anni di contributi=>per quanto riguarda i soggetti beneficiari si applica quanto disposto nella normativa ordinaria.
Il procedimento ordinario di riconoscimento è disciplinato dalla L.222/1985=>l’atto iniziale è costituito da un’esplicita e formale richiesta di riconoscimento diretta al Ministro dell’Interno proposta o da chi rappresenta l’ente secondo il diritto canonico previo assenso dell’autorità ecclesiastica ovvero direttamente da quest’ultima. La domanda deve contenere i dati essenziali caratterizzanti l’ente. E’ prevista poi una fase istruttoria svolta dalle Prefetture che si conclude con la trasmissione degli atti e di un parere al Ministero dell’Interno. In caso di accoglimento dell’istanza è predisposto formale decreto del Ministero dell’Interno con l’indicazione degli elementi atti ad individuarne la natura, la struttura e le finalità. Il decreto viene pubblicato sulla GU e ne viene data comunicazione agli interessati. In caso di diniego invece è possibile proporre ricorso agli organi di giustizia amministrativa. Non è più prevista l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Una volta ottenuto il riconoscimento l’ente deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche e a quel punto l’ente acquista la personalità giuridica.
ecclesiastiche; il criterio dell’appartenenza per il quale vi rientrano tutti beni della Chiesa sia destinati direttamente a funzioni ecclesiastiche (beni finali) che indirettamente (beni strumentali); il criterio della sfera giuridica per il quale vi rientrano tutti i beni sui quali lo Stato riconosce alla Chiesa determinati poteri, sia o meno proprietaria dei medesimi. In realtà il patrimonio ecclesiastico non può ritenersi ristretto ai soli beni di proprietà della Chiesa, poiché altrimenti non si spiegherebbero quelle norme che attribuiscono all’autorità ecclesiastica determinati poteri in relazione a beni appartenenti ad altri soggetti=> ne consegue che il criterio più idoneo è quello della sfera giuridica=>per cui il patrimonio ecclesiastico può essere definito come complesso di beni mobili e immobili che l’ordinamento statuale riconosce sottoposti al potere dell’autorità ecclesiastica, anche qualora siano di proprietà di terzi, per il raggiungimento dei propri fini=>restano così esclusi i beni destinati dalla volontà privata a scopi di culto e i beni destinati a scopi di culto privi del riconoscimento della Chiesa.
d) i redditi patrimoniali e le prestazioni terratiche. Si definiscono oblazioni le offerte che i fedeli spontaneamente versano alla Chiesa, che costituiscono una fonte di introiti di grande importanza. Giuridicamente, esse costituiscono delle donazioni; in genere, sono di modica importanza e, quindi, possono essere effettuate senza formalità. L’art. 46 L. n. 222/1985 ha previsto delle agevolazioni tributarie per incrementare tali oblazioni, tenuto conto dello scopo di pubblico interesse per il quale sono effettuate: le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito le erogazioni in danaro, fino all’importo di €1032,91, effettuate a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero. Con l’espressione disposizioni per l’anima sono indicate le disposizioni testamentarie con cui un soggetto dispone un lascito a favore di enti ecclesiastici per ottenere in cambio la celebrazione di messe in suffragio del testatore stesso o della sua famiglia. Tale lascito può essere effettuato:
a) tutta l’amministrazione dei beni ecclesiastici in Italia deve svolgersi, di regola, in conformità delle norme stabilite in materia dal diritto canonico, tranne quella parte che risulti espressamente derogata da disposizioni concordatarie e civili; b) le norme canoniche hanno forza di legge nell’ordinamento italiano, in virtù di un rinvio formale. Pertanto, i controlli dello Stato sulla gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici o, comunque, degli enti con fine di religione o di culto, poiché riguardano persone giuridiche estranee all’organizzazione statuale, non hanno carattere generale, ma sono quelli specificatamente previsti dalla legge. Previsioni analoghe sono previste per il controllo per gli enti delle confessioni diverse dalla cattolica.
Il finanziamento ordinario trova oggi un parziale ed indiretto riscontro nelle previsioni dettate in materia di ripartizione dell’8 per mille, laddove la l. 222/85 dispone che la quota destinata alla Chiesa cattolica sia impiegata “per le esigenze di culto della popolazione”, tra le quali viene compresa anche “la promozione dell’edilizia di culto”. Le Regioni, avendo competenze di legislazione concorrente in materia di governo del territorio, hanno provveduto a disciplinare, mediante apposite previsioni legislative, l’erogazione dei contributi comunali in favore dell’edilizia religiosa, stabilendo, inoltre, in alcuni casi anche forme di finanziamento regionale diretto.
matrimonio civile puro. Alla diversificazione delle fattispecie matrimoniali non corrisponde tuttavia una pluralità di modelli matrimoniali. Indipendentemente dalla forma, religiosa o civile, il modello giuridico matrimoniale in Italia resta eterosessuale, monogamico e con caratteri, più o meno accentuati, di stabilità. In particolare il passaggio dell’ordinamento italiano al pluralismo matrimoniale si compie nel 1929 quando il Concordato lateranense (Patti Lateranensi) riconosce al matrimonio religioso cattolico gli stessi effetti del matrimonio civile (art. 5, l. 27.5.1929, n. 847). Il matrimonio cd. “concordatario”, accessibile soltanto ai cattolici, è religioso nell’atto poiché segue il diritto e il rito canonico, e ambivalente negli effetti, cioè valido nell’ordine della Chiesa cattolica e al tempo stesso anche in Italia. L’art.34 del Concordato del 1929 fissa alcuni punti che caratterizzano il matrimonio concordatario: