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Domande di sintesi diritto ecclesiastico, Schemi e mappe concettuali di Diritto Ecclesiastico

Domande di sintesi per la preparazione all'esame di avvocato (prova orale) relativamente alla materia del diritto ecclesiastico tratte dal libro Simone "L'esame di avvocato" (edizione 2021)

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2020/2021

In vendita dal 04/01/2022

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1) Perché il diritto ecclesiastico viene annoverato nell’ambito del diritto pubblico?
Poiché contempla diritti soggettivi pubblici spettanti a persone fisiche o giuridiche.
2) Quali sono le differenze con il diritto canonico?
Il diritto ecclesiastico ha ad oggetto la disciplina nell’ambito dello Stato del fenomeno
religioso in generale, invece il diritto canonico è il diritto interno della sola religione cattolica.
3) Come si articola la libertà religiosa nel nostro ordinamento?
4) Quali limiti pone la Costituzione alla libertà religiosa?
5) L’ateismo trova la sua tutela nell’art.19 Cost.?
La libertà religiosa è sancita dall’art.19 Cost. che prevede il diritto di professare liberamente
la propria fede religiosa sia in senso positivo, come sentimento religioso, che in senso
dubitativo, come agnosticismo, che in senso negativo, come convinzione dell’inesistenza di
una realtà trascendentale (ateismo). La libertà religiosa è altresì garantita sia in forma
individuale che collettiva e può concretizzarsi nel proselitismo e nell’esercizio in privato o in
pubblico del culto. L’unico limite espresso riguarda i riti che non possono essere contrari al
buon costume, ma trova altresì un limite implicito nell’esigenza di garantire altri beni
costituzionalmente rilevanti. La liberà religiosa è ulteriormente tutelata dall’art.20 Cost. che
vieta l’imposizione di limitazioni legislative o di speciali gravami fiscali agli enti che hanno
carattere ecclesiastico o per il loro fine religioso.
6) Quali sono i corollari del principio di laicità?
La libertà religiosa (art.19 e 20 Cost.), l’equidistanza ed imparzialità nei confronti di tutte le
confessioni religiose (art.8 Cost.) e il divieto di discriminazioni basate sulla religione (art.3
Cost.).
7) In che modo si può declinare il principio di laicità nel nostro ordinamento?
E’ un principio che si ricava in via interpretativa dalla Costituzione, ma non è sancito
esplicitamente, tuttavia esso ha assunto, anche alla luce delle pronunce della Corte Cost.,
rango di principio supremo, caratterizzando in senso pluralistico la forma del nostro Stato.
Ciò sta a significare che lo Stato italiano non ha una religione ufficiale e che le leggi, i
regolamenti e tutta l’attività della P.A. devono conformarsi al principio di laicità che prevede
un’eguale tutela del sentimento religioso.
8) Che cosa si intende per distinzione degli ordini?
La distinzione degli ordini viene affermata sia all’art.7 co.1 Cost. che all’art.8 co.2 Cost. e sta
significare, da un lato, che lo Stato non può interferire nella sfera spirituale, e dell’altro, che
la Chiesa e le altre confessioni religiose non possono pretendere che le attività ritenute
necessarie all’interno della propria sfera di competenza abbiano efficacia anche nella sfera
statale.
9) La libertà di coscienza è collegata alla libertà religiosa?
La libertà religiosa è strettamente connessa con la libertà di coscienza stante il fatto che la
coscienza è guidata spesso, ma non necessariamente, da motivazioni di carattere religioso. La
libertà di coscienza è una sorta di momento genetico di tutti i diritti connessi con la libertà
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  1. Perché il diritto ecclesiastico viene annoverato nell’ambito del diritto pubblico? Poiché contempla diritti soggettivi pubblici spettanti a persone fisiche o giuridiche.
  2. Quali sono le differenze con il diritto canonico? Il diritto ecclesiastico ha ad oggetto la disciplina nell’ambito dello Stato del fenomeno religioso in generale, invece il diritto canonico è il diritto interno della sola religione cattolica.
  3. Come si articola la libertà religiosa nel nostro ordinamento?
  4. Quali limiti pone la Costituzione alla libertà religiosa?
  5. L’ateismo trova la sua tutela nell’art.19 Cost.? La libertà religiosa è sancita dall’art.19 Cost. che prevede il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa sia in senso positivo, come sentimento religioso, che in senso dubitativo, come agnosticismo, che in senso negativo, come convinzione dell’inesistenza di una realtà trascendentale (ateismo). La libertà religiosa è altresì garantita sia in forma individuale che collettiva e può concretizzarsi nel proselitismo e nell’esercizio in privato o in pubblico del culto. L’unico limite espresso riguarda i riti che non possono essere contrari al buon costume, ma trova altresì un limite implicito nell’esigenza di garantire altri beni costituzionalmente rilevanti. La liberà religiosa è ulteriormente tutelata dall’art.20 Cost. che vieta l’imposizione di limitazioni legislative o di speciali gravami fiscali agli enti che hanno carattere ecclesiastico o per il loro fine religioso.
  6. Quali sono i corollari del principio di laicità? La libertà religiosa (art.19 e 20 Cost.), l’equidistanza ed imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose (art.8 Cost.) e il divieto di discriminazioni basate sulla religione (art. Cost.).
  7. In che modo si può declinare il principio di laicità nel nostro ordinamento? E’ un principio che si ricava in via interpretativa dalla Costituzione, ma non è sancito esplicitamente, tuttavia esso ha assunto, anche alla luce delle pronunce della Corte Cost., rango di principio supremo, caratterizzando in senso pluralistico la forma del nostro Stato. Ciò sta a significare che lo Stato italiano non ha una religione ufficiale e che le leggi, i regolamenti e tutta l’attività della P.A. devono conformarsi al principio di laicità che prevede un’eguale tutela del sentimento religioso.
  8. Che cosa si intende per distinzione degli ordini? La distinzione degli ordini viene affermata sia all’art.7 co.1 Cost. che all’art.8 co.2 Cost. e sta significare, da un lato, che lo Stato non può interferire nella sfera spirituale, e dell’altro, che la Chiesa e le altre confessioni religiose non possono pretendere che le attività ritenute necessarie all’interno della propria sfera di competenza abbiano efficacia anche nella sfera statale.
  9. La libertà di coscienza è collegata alla libertà religiosa? La libertà religiosa è strettamente connessa con la libertà di coscienza stante il fatto che la coscienza è guidata spesso, ma non necessariamente, da motivazioni di carattere religioso. La libertà di coscienza è una sorta di momento genetico di tutti i diritti connessi con la libertà

religiosa, poiché è grazie alla libertà di coscienza che è data al soggetto la possibilità di scegliere se schierarsi o meno in campo religioso, se aderire ad una fede o ad una particolare concezione di vita.

  1. Che cosa si intende per principio pattizio? Il principio pattizio è sancito dagli art.7 co.2 e 8 co.3 Cost. e stabilisce che le materie che non appartengono all’ordine esclusivo di competenza dello Stato o delle confessioni religiose devono essere regolate in modo bilaterale (nello specifico i rapporti tra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi).
  2. Qual è la differenza tra concordato e intesa? Le intese sono accordi tra una confessione religiosa e lo Stato su questioni concernenti sia l’una che l’altra parte, invece il concordato è una convenzione tra lo Stato e la Chiesa per regolare materie di comune interesse. Entrambi sono tuttavia espressione del principio pattizio.
  3. Come si possono classificare le fonti del diritto ecclesiastico? Fonti dell’UE, fonti internazionali, fonti costituzionali, fonti di provenienza unilaterale statale, fonti di provenienza unilaterale confessionale, fonti di provenienza bilaterale statale e confessionale.
  4. Quali sono le fonti internazionali del diritto ecclesiastico? E’ l’art.117 co.1 Cost. a stabilire che la potestà legislativa regionale e statale è esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali, pertanto a livello internazionale rilevano Trattati come quello Del Laterano e di Villa Madama, la Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo e soprattutto la CEDU.
  5. In quale tipologia di fonti si inquadrano le leggi di esecuzione degli accordi internazionali? Si tratta di fonti di provenienza unilaterale dal legislatore.
  6. Quale valore assume la CEDU?
  7. La CEDU prevede la possibilità di imporre misure restrittive alla libertà di religione? La CEDU riconosce all’art.9 ad ogni persona il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione prevedendo che quest’ultima può essere oggetto di restrizioni solo con misure stabilite per legge e necessarie alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica. La Convenzione ha inoltre istituito la Corte Europea dei diritti dell’uomo che può essere adita da uno Stato membro, da una persona fisica o associazione per chiedere la condanna di uno Stato al pagamento di un indennizzo.
  8. Quali sono le competenze dell’UE in materia religiosa? L’UE si occupa del fenomeno religioso sia attraverso il diritto convenzionale, costituito dai Trattati europei, che attraverso il diritto non convenzionale, costituito da regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni. In particolare la tutela della libertà religiosa è nella Carta dei diritti fondamentali dell’UE e nel TFUE.
  9. Quali sono le conseguenze dell’affermazione secondo la quale la Chiesa cattolica è un ordinamento originario e sovrano?

I principali motivi di attrito sono stati eliminati con il nuovo Concordato stipulato nel 1984.

  1. L’art.7 co.2 Cost. si estende anche al nuovo Concordato? Si il principio pattizio deve essere sempre rispettato e dunque per la sua modifica occorre un nuovo accordo recepito in una legge ovvero, in mancanza, occorre un procedimento di revisione costituzionale. Ciò preclude quindi allo Stato italiano di poter intervenire unilateralmente sui Patti (così come su ogni altro accordo internazionale), senza aver prima modificato la Costituzione. E’ importante sottolineare che l’articolo 7 non ha costituzionalizzato il contenuto dei Patti Lateranensi ma solo il principio di regolamentazione pattizia dei rapporti tra Stato e Chiesa. I Patti non assurgono quindi al rango di norme costituzionali ma sono fonti del diritto atipiche, dotate di un grado di resistenza maggiore all’abrogazione rispetto alle norme ordinarie.
  2. Di quante parti si compongono gli Accordi di Villa Madama?
  3. Cosa prevede il nuovo Concordato in tema di istruzione religiosa?
  4. Quali sono i principi espressi dagli accordi del 1984 in tema di neutralità dello Stato in materia religiosa? Gli Accordi di Villa Madama sono noti anche come nuovo Concordato e si compongono di 3 elementi: un preambolo, il testo vero e proprio composto da 14 articoli e un Protocollo addizionale. Nei decenni successivi all’entrata in vigore della Costituzione, la tanto auspicata opera di progressivo adeguamento dei Patti ai principi costituzionali non ebbe infatti alcun seguito. Il contrasto tra le norme pattizie e quelle costituzionali, ma anche con la legislazione nazionale in materia di culto, sfociò in un’inevitabile e complessa trattativa con la Santa Sede, culminata il 18 febbraio 1984 con la sottoscrizione dell’Accordo di Villa Madama, che decretò una vera e propria riscrittura del Concordato lateranense. Se il Concordato originario fu un tassello indispensabile nella definizione della “questione romana”, il c.d. Nuovo Concordato del 1984 rappresentò un completamento del percorso intrapreso, ridisegnando i rapporti tra Stato e Chiesa in chiave più democratica e moderna, alla luce del mutato contesto sociale, politico e religioso. L’allora Presidente del Consiglio, Bettino Craxi, affermò che l’Accordo di Villa Madama apriva una nuova fase, trasformando i c.d. “patti di unione” del passato in “patti di libertà e di cooperazione”. L’Accordo di Villa Madama è strutturato in tre parti:
  • il Preambolo: dà conto delle trasformazioni intervenute nella società italiana, a partire dall’entrata in vigore della Costituzione;
  • l’Accordo: suddiviso in 14 articoli, esprime i principi ispiratori dei nuovi rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica, alla luce della Costituzione repubblicana;
  • il Protocollo Addizionale: composto da 7 punti, contiene una serie di chiarimenti interpretativi per rendere più agevole l’applicazione dei Patti. Punti salienti del Nuovo Concordato sono:
  • l’abrogazione del principio secondo cui il cattolicesimo è religione di Stato: si afferma infatti la neutralità religiosa dello Stato italiano, cui corrisponde una maggiore autonomia organizzativa della Chiesa cattolica;
  • il riconoscimento di personalità giuridica agli enti ecclesiastici con fini di religione e culto;
  • l’affermazione del principio di parità tra laici e chierici, cui consegue l’abolizione di parte delle esenzioni e privilegi precedentemente riconosciuti agli enti ecclesiastici e l’introduzione del sistema dell’8x1000, in luogo del supplemento di congrua;
  • il superamento della riserva di giurisdizione ai Tribunali ecclesiastici delle cause di nullità del matrimonio;
  • il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio canonico, che per la Chiesa resta un vincolo indissolubile fino alla morte di uno dei coniugi, mentre per lo Stato può venir meno in caso di divorzio (introdotto in Italia con la legge n. 898/1970);
  • la previsione dell’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche (non universitarie) di ogni ordine e grado, ma non più in termini obbligatori, garantendo a ciascuno, nel rispetto della libertà di coscienza, il diritto di non avvalersene.
  1. Quale ruolo svolge la CEI nella gestione dei nuovi accordi tra Stato e Chiesa? La Conferenza Episcopale Italiana è un organismo di particolare rilievo nei rapporti fra Stato e Chiesa. Per il diritto canonico è una persona giuridica pubblica, riconosciuta civilmente. Nel diritto italiano ha personalità giuridica di diritto privato in quanto Ente ecclesiastico (art.13, Legge n° 222/1985 : disposizione sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero). Essa risiede a Roma e ne fanno parte tutti i vescovi ed arcivescovi delle diocesi e delle altre chiese particolari. E’ stata affidata alla CEI la gestione dei nuovi accordi anziché, come un tempo, direttamente con la Santa Sede, attribuendogli una particolare importanza quale organismo di governo ecclesiastico. Le sue competenze sono pastorali, legislative e amministrative:
    • studia i problemi che interessano la vita della Chiesa in Italia
    • dà orientamenti in campo dottrinale e pastorale
    • mantiene rapporti con lo Stato italiano e gestisce direttamente i termini dell’accordo del 1984
    • gestisce i fondi dell’8x1000 destinati alla Chiesa cattolica, di cui, annualmente, elabora una relazione circa l’utilizzazione La nomina del presidente è riservata al Pontefice, in deroga a diritto canonico che ne prevede, invece, l’elezione. È collegata, da un lato, alle Conferenze episcopali regionali e, dall’altro, al Consiglio europeo delle Conferenze episcopali.

l’ordinamento amministrativo; la V: regolamenta l’ordinamento economico, commerciale e professionale; la VI: contiene la disciplina dell’ordine pubblico. Dunque la legge sulle fonti del diritto è entrata in vigore l’1 gennaio 2009 e stabilisce che l’ordinamento giuridico vaticano riconosce l’ordinamento canonico quale prima fonte normativa e quale primo criterio di riferimento interpretativo, mentre le leggi italiane non sono più recepite automaticamente=>pertanto nella nuova disciplina si introduce la necessità di un previo recepimento da parte della competente autorità vaticana, mentre la precedente disciplina prevedeva una sorta di recezione automatica, ciò al fine di ovviare all’instabilità e alla proliferazione della normativa proveniente dall’ordinamento italiano, spesso in contrasto con i principi non rinunziabili da parte della Chiesa.

  1. Quali sono le garanzie personali riconosciute dallo Stato Italiano al Pontefice e agli altri enti ecclesiastici? Al fine di ovviare alla posizione di enclave dello Stato della Città del Vaticano, gli Accordi Lateranensi hanno stabilito una serie di disposizioni che implicano delle garanzie a favore degli organi centrali della Chiesa. E’ possibile individuare garanzie di carattere personale, garanzie di carattere economico e reale e garanzie relative all’esercizio della potestà giurisdizionale. Tra le garanzie personali è previsto innanzitutto che la persona del Pontefice è sacra ed inviolabile e che eventuali attentati, offese e ingiurie nei suoi confronti sono puniti come se fossero commessi nei confronti del Pres. della Repubblica, tra le altre è previsto che i Cardinali debbano godere in Italia degli onori che in precedenza erano dovuti ai principi e che l’Italia debba garantire il libero transito dei cardinali in occasione dei conclavi ecc.
  2. Quali sono gli obblighi dello Stato Italiano in relazione alla posizione di enclave della Città del Vaticano? Gli Accordi prevedono che lo Stato Italiano debba assicurare: l’adeguata dotazione di acque, il collegamento ferroviario, ai servizi telefonici, postali ecc., la consultazione preventiva della Santa Sede per eventuali trasformazioni urbanistiche adiacenti la Città del Vaticano, la libertà di corrispondenza da tutti gli Stati, la libertà di accesso dei vescovi, immunità diplomatiche e di passaggio in territorio italiano di rappresentanti diplomatici della Santa Sede, esenzione dai diritti doganali e daziari delle merci provenienti dall’estero, libertà di transito in Italia per cardinali e vescovi.
  3. Come sono regolati i rapporti giurisdizionali in materia penale fra Stato Italiano e Santa Sede? Vi sono speciali previsioni del Trattato del Laterano in materia di esercizio della giurisdizione penale italiana sullo Stato della Città del Vaticano. Nulla avrebbe vietato, in linea di principio, che detto esercizio fosse riservato in via esclusiva alle autorità vaticane, ma ragioni di opportunità, hanno suggerito una soluzione diversa=>le autorità giudiziarie italiane possono perseguire gli autori di delitti commessi in territorio vaticano quando la Santa Sede lo richieda o conferisca una delegazione permanente=>quando la Santa Sede abbia concesso allo Stato italiano la delega a punire i reati commessi nello Stato della Città del Vaticano, lo Stato italiano deve obbligatoriamente esercitare l’azione penale. Le sentenze ed i provvedimenti delle autorità ecclesiastiche in materia spirituale o disciplinare hanno piena efficacia giuridica in Italia, ma solo se esse siano “in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani”. Un regime particolare caratterizza piazza San Pietro=>essa, pur facendo parte dello Stato della Città del Vaticano, è aperta al pubblico ed è soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane=>i reati commessi in Piazza San Pietro sono perseguibili dall’autorità

giudiziaria italiana senza necessità di autorizzazione da parte della Santa Sede. La Santa Sede inoltre consegna allo Stato italiano le persone che si sono rifugiate nella Città del Vaticano, imputate di atti, commessi nel territorio italiano, ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati.

  1. Come è regolata l’esecutorietà di sentenze e provvedimenti ecclesiastici nell’ordinamento italiano?
  2. L’esecutorietà dei provvedimenti ecclesiastici incontra dei limiti nel nostro ordinamento? Si applica la L.218/1995 di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato con il quale è stato disposto un sistema di riconoscimento automatico delle sentenze straniere, fatte salve alcune eccezioni=>è necessario siano stati rispettati dal giudice straniero i principi sui quali si basa il nostro sistema processuale. Tuttavia nonostante l’apparente chiarezza e semplicità del nuovo sistema di riconoscimento delle sentenze straniere la dottrina ha discusso a lungo in merito al rapporto intercorrente tra tale normativa e alcune particolari tipologie di sentenze come le sentenze ecclesiastiche=>sembra che il trattamento riservato per il riconoscimento dei provvedimenti dei giudici ecclesiastici sia maggiormente gravoso rispetto a quello delle altre sentenze straniere=> è necessario un procedimento di delibazione affinché la sentenza ecclesiastica abbia efficacia nello Stato Italiano=>la delibazione è quel procedimento che permette di dare esecuzione alle sentenze straniere nel territorio italiano=>occorre una sentenza della Corte d'Appello che dichiara l'efficacia del provvedimento straniero in Italia con l'onere per il richiedente di provare la sussistenza dei requisiti per l'esecuzione nel nostro ordinamento=>ne consegue che il giudice italiano, ove si tratti di dare esecuzione ad una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario, non potrà procedere ad un riconoscimento automatico=>la normativa concordataria prevale in quanto speciale sulla legge di riforma di diritto internazionale privato.
  3. Lo S.C.V. è un soggetto di diritto internazionale? Lo Stato della Città del Vaticano e la Santa Sede sono entrambi soggetti sovrani di diritto pubblico internazionale. Lo S.C.V. è dunque riconosciuto dalla comunità internazionale=>tale riconoscimento è stato diretto ed esplicito da parte dell’Italia con il Trattato, indiretto ed internazionalmente vincolante da parte degli altri Stati che mantenevano rapporti diplomatici con la Santa Sede prima della costituzione della Città del Vaticano. La Città del Vaticano si presenta pertanto nell’ambito del diritto internazionale come un vero e proprio Stato, inteso come ente sovrano e indipendente, capace di stringere atti internazionalmente rilevanti con altri Paesi. Esiste dunque una doppia distinta personalità della Città del Vaticano e della Santa Sede nella sfera del diritto internazionale.
  4. Qual è la nozione di ecclesiastico nell’ordinamento italiano?
  5. Che differenza sussiste tra ecclesiastico e ministro di culto? In diritto canonico sono ecclesiastici i chierici, cioè coloro che svolgono particolari funzioni all’interno della Chiesa e quindi si differenziano dai semplici fedeli formando il clero cattolico, ne fanno parte anche i seminaristi e gli aspiranti agli ordini religiosi. Mentre la qualifica di fedele è irrilevante per il diritto, la qualifica di ecclesiastico comporta l’attribuzione di una serie di privilegi, ma anche di limitazioni in ragione del fatto che le relative funzioni sono ritenute di pubblico interesse. Il nostro ordinamento molto spesso fa riferimento più che alla nozione di ecclesiastico a quella di ministro di culto, riferita in
  1. Come viene realizzato il sostentamento del clero?
  2. Come si differenzia il sistema attuale rispetto a quello della congrua? Per lunga parte della sua storia, la chiesa cattolica ha provveduto al sostentamento dei suoi ministri grazie all’istituto del beneficium=>esso consisteva nel conferimento di un bene immobiliare da cui era poi possibile ricavare una rendita il cui scopo, per lo meno originario, era quello di permettere al singolo ministro di culto di concentrarsi solo sui suoi compiti spirituali. L’istituto è entrato però in crisi a partire dell’Ottocento. La disciplina attualmente vigente in materia di sostentamento di culto è quella prevista dalla legge 222/1985=>prima di tale legge, affianco al sistema beneficiale, era previsto anche il versamento dell’assegno di congrua al ministro di culto cattolico, attraverso una legislazione che è culminata nel Concordato del 1929 con cui lo Stato si assumeva stabilmente l’onere di versare l’assegno in esame (a fronte, però, di un qualche potere di controllo sul patrimonio ecclesiastico). Ratio della legge attualmente in vigore è stata proprio quella di superare il binomio beneficio/assegno di congrua=>è stata così prevista l’erezione degli Istituti diocesani e interdiocesani per il sostentamento del clero (I.D.S.C.) e dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero (I.C.S.C.)=> tali enti sono persone giuridiche pubbliche dal punto di vista dell’ordinamento canonico ed enti ecclesiastici dal punto di vista dell’ordinamento civile. Gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero hanno il compito primario di assicurare il congruo e dignitoso sostentamento del clero che presta servizio presso la diocesi; hanno altresì il compito di versare gli avanzi di gestione all’Istituto centrale, di svolgere funzioni previdenziali integrative; hanno inoltre obblighi di informazione nei confronti dell’I.C.S.C. L’istituto centrale ha invece come compito principale quello di gestire i flussi finanziari, nonché quello di intrattenere rapporti con le autorità civili, di controllare i singoli istituti diocesani ed eventualmente di dargli consigli o di coordinarli. Per quanto riguarda i mezzi di reperimento delle risorse finanziarie di questi istituti, bisogna distinguere di nuovo tra Istituti diocesani e Istituto centrale. Quest’ultimo ha un patrimonio costituito soprattutto dalla quota dell’otto per mille destinata dalla CEI al sostentamento del clero, oltre che – seppur in maniera comunque marginale– dalle libere donazioni delle persone fisiche e dagli avanzi di gestione degli istituti diocesani. Gli istituti diocesani invece traggono sostentamento dai beni che precedentemente appartenevano ai benefici della diocesi ma, qualora tale patrimonio non fosse sufficiente alla remunerazione del ministro di culto, è previsto per l’Istituto centrale l’obbligo di integrarne la remunerazione. I sacerdoti che prestano servizio nelle diocesi hanno quindi un vero e proprio diritto a percepire la retribuzione.
  3. La disciplina dell’8 per mille è valida anche per le confessioni acattoliche? Per quanto riguarda le confessioni acattoliche queste dichiarano di voler provvedere al mantenimento del culto e al sostentamento dei ministri unicamente a mezzo di offerte volontarie, tuttavia attraverso le intese è stato adottato il sistema dell’8 per mille e delle erogazioni liberali fiscalmente deducibili.
  4. Quali sono le pensioni erogate a favore del clero? L’operato del ministro di culto, essendo qualificato come un rapporto di lavoro in senso lato, deve essere anche oggetto di tutele previdenziali=>il sistema previdenziale delineato a favore

dei ministri di culto prevede tre forme di pensione: pensione di vecchiaia, pensione di invalidità e pensione ai superstiti. Per la prima viene richiesto il raggiungimento del sessantottesimo anno di età e il versamento di vent’anni di contributi. La seconda prevede la possibilità, per il soggetto, di richiedere detta pensione nel momento in cui si trovi nella assoluta e permanente impossibilità materiale di esercitare il proprio ministero a causa di malattia o difetto fisico o mentale, sempre che possieda cinque anni di iscrizione e di contribuzione. La terza prevede l’erogazione della pensione su apposita domanda del superstite e nel caso in cui l’iscritto o il pensionato abbia versato almeno cinque anni di contributi=>per quanto riguarda i soggetti beneficiari si applica quanto disposto nella normativa ordinaria.

  1. In quali casi rileva la qualifica di ministro di culto nel diritto penale? La qualità di ministro di culto assume rilievo nel diritto penale a vario titolo=> se il ministro di culto è sogg. attivo del reato la qualità rileva come circostanza aggravante per egli ai sensi dell’art.61 n.9 c.p. e come elemento costitutivo del reato ad es. in materia di abuso delle funzioni di ministro di culto in materia elettorale; se invece è sogg. passivo del reato rileva come circostanza aggravante per il reo ex art.61 n.10 c.p. e come elemento costitutivo del reato es. art.403 co.2 c.p.
  2. I ministri di culto rilevano come pubblici ufficiali agli effetti penali? L’art.357 c.p. considera pubblici ufficiali agli effetti penali coloro che esercitano una pubblica funzione legislativa, amministrativa o giudiziaria=>il ministro di culto in quanto tale non può pertanto considerarsi pubblico ufficiale in quanto la funzione di culto pur essendo di pubblico interesse non è pubblica e lo diventa solo quando vengono esercitate determinate funzioni che per le conseguenze che producono sono da ritenersi pubbliche=>ad es. il ministro di culto che riceve il testamento ex art.609 c.c., il parroco che certifica l’avvenuta celebrazione del matrimonio canonico.
  3. Qual è la condizione giuridica dei religiosi? Per il diritto canonico il religioso è il fedele chiamato per speciale vocazione di Dio ad una vita consacrata che faccia parte di un istituto religioso e abbia emesso i voti di castità, povertà ed obbedienza e che conduca una vita fraterna in comunità=>i voti non sono riconosciuti nel nostro ordinamento e sono quindi giuridicamente irrilevanti. Per quanto riguarda la loro condizione giuridica sono stabilite particolari forme di incapacità patrimoniale=>ad es. tutti i religiosi che, per la natura dell’istituto, non sono tenuti a fare la rinuncia totale dei beni, devono invece fare testamento=>siffatta prescrizione deriva dal fatto che il religioso mantenendo la proprietà dei propri beni e anche la capacità di acquistarne e possederne altri, ne deve disporre a livello testamentario.
  4. L’efficacia giuridica nell’ordinamento statale dei provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche nei confronti di ecclesiastici e religiosi è assoluta? L’art.23 del Trattato del Laterano dispone che i provvedimenti in materia spirituale o disciplinare emanati dalle autorità ecclesiastiche nei confronti di ecclesiastici e religiosi hanno efficacia in Italia a tutti gli effetti dal momento della loro comunicazione alle autorità italiane, tuttavia il Protocollo addizionale al Nuovo Concordato chiarisce che la norma va interpretata in armonia con i principi costituzionali=> per cui non si tratta di efficacia assoluta => i

Il procedimento ordinario di riconoscimento è disciplinato dalla L.222/1985=>l’atto iniziale è costituito da un’esplicita e formale richiesta di riconoscimento diretta al Ministro dell’Interno proposta o da chi rappresenta l’ente secondo il diritto canonico previo assenso dell’autorità ecclesiastica ovvero direttamente da quest’ultima. La domanda deve contenere i dati essenziali caratterizzanti l’ente. E’ prevista poi una fase istruttoria svolta dalle Prefetture che si conclude con la trasmissione degli atti e di un parere al Ministero dell’Interno. In caso di accoglimento dell’istanza è predisposto formale decreto del Ministero dell’Interno con l’indicazione degli elementi atti ad individuarne la natura, la struttura e le finalità. Il decreto viene pubblicato sulla GU e ne viene data comunicazione agli interessati. In caso di diniego invece è possibile proporre ricorso agli organi di giustizia amministrativa. Non è più prevista l’acquisizione del parere del Consiglio di Stato. Una volta ottenuto il riconoscimento l’ente deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche e a quel punto l’ente acquista la personalità giuridica.

  1. Come si articola la disciplina per i culti acattolici? Per le confessioni per le quali è stata sottoscritta intesa il riconoscimento avviene nelle forme ordinarie, invece per quelle per le quali non è stata sottoscritta intesa gli istituti di culto possono essere eretti in ente morale con DPR udito il Consiglio dei Ministri.
  2. Gli enti ecclesiastici riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche? Si, ai sensi dell’art.5 della L.222/1985, con disposizione innovativa rispetto alla normativa anteriore, gli enti ecclesiastici una volta ottenuto il decreto di riconoscimento devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche.
  3. E’ possibile revocare il riconoscimento di un ente ecclesiastico? L’art.19 della L.222/1985 prevede che il riconoscimento possa essere revocato quando vi sia un mutamento sostanziale delle condizioni in base alle quali era stato concesso (fine, destinazione dei beni, modo di esistenza)=>la revoca viene effettuata con decreto del Ministero dell’Interno sentita l’autorità ecclesiastica.
  4. Quali sono i casi in cui l’ente ecclesiastico può estinguersi? L’ente ecclesiastico può estinguersi naturalmente quando abbia cessato di agire per lo spazio di 100 anni oppure con un provvedimento di soppressione da parte della competente autorità ecclesiastica. Inoltre se l’ente aveva ottenuto il riconoscimento, affinché la sua estinzione sia valida agli effetti civili, occorre l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell’autorità ecclesiastica.
  5. Cosa sono le associazioni pubbliche dei fedeli? Nell’ambito degli enti ecclesiastici sono delle associazioni a cui vi partecipano laici che si prefiggono scopi di carità o di culto=>possono essere riconosciute previo assenso della Santa Sede e purché non abbiano carattere esclusivamente locale.
  6. Quali sono i criteri utilizzati per definire il patrimonio ecclesiastico? Il patrimonio ecclesiastico è l’insieme dei beni di cui la Chiesa si serve per perseguire i propri fini. Nell’ordinamento statale non esiste una precisa definizione legislativa, per cui la dottrina ha elaborato tre criteri in base ai quali identificare i beni ecclesiastici=> il criterio dello scopo per il quale rientrano nel patrimonio ecclesiastico tutti i beni che vengono destinati a funzioni

ecclesiastiche; il criterio dell’appartenenza per il quale vi rientrano tutti beni della Chiesa sia destinati direttamente a funzioni ecclesiastiche (beni finali) che indirettamente (beni strumentali); il criterio della sfera giuridica per il quale vi rientrano tutti i beni sui quali lo Stato riconosce alla Chiesa determinati poteri, sia o meno proprietaria dei medesimi. In realtà il patrimonio ecclesiastico non può ritenersi ristretto ai soli beni di proprietà della Chiesa, poiché altrimenti non si spiegherebbero quelle norme che attribuiscono all’autorità ecclesiastica determinati poteri in relazione a beni appartenenti ad altri soggetti=> ne consegue che il criterio più idoneo è quello della sfera giuridica=>per cui il patrimonio ecclesiastico può essere definito come complesso di beni mobili e immobili che l’ordinamento statuale riconosce sottoposti al potere dell’autorità ecclesiastica, anche qualora siano di proprietà di terzi, per il raggiungimento dei propri fini=>restano così esclusi i beni destinati dalla volontà privata a scopi di culto e i beni destinati a scopi di culto privi del riconoscimento della Chiesa.

  1. Che cosa sono i beni e le cose sacre? I beni facenti parte del patrimonio ecclesiastico possono essere distinti in: beni o cose sacri e beni o cose temporali. I beni sacri sono quei beni destinati direttamente al culto a seguito della cerimonia di consacrazione (es. chiese, arredi ecc.), invece i beni temporali sono beni non destinati direttamente al culto ma utilizzati dalla Chiesa per soddisfare necessità materiali. La norma fondamentale in materia è costituita dall’art.831 c.c. che dispone che “i beni degli enti ecclesiastici sono soggetti alle norme del presente codice, in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano”.
  2. Che cosa sono le entrate di diritto pubblico della Chiesa? Le fonti da cui derivano i beni patrimoniali della Chiesa sono dette entrate ecclesiastiche e si dividono in: entrate di diritto pubblico che spettano agli enti ecclesiastici per l’esercizio delle proprie funzioni e derivano sia dalle imposte ecclesiastiche che dalle prestazioni degli enti pubblici a scopo di culto; entrate di diritto privato che gli enti ecclesiastici percepiscono come normali soggetti di diritto privato. Le entrate di diritto pubblico possono essere distinte in: imposte ecclesiastiche, tasse ecclesiastiche ed erogazioni dello Stato a favore della Chiesa.
  3. Quali sono le tipologie di tasse previste dal diritto canonico? La Chiesa ha in base al diritto canonico potestà di imporre tributi=>il codice di diritto canonico dispone che “la Chiesa ha il diritto nativo di richiedere ai fedeli quanto le è necessario per le finalità sue proprie”=>tuttavia tale potere non è mai stato riconosciuto dallo Stato italiano, il quale, al contrario, con la L. n. 4727/1987, ha provveduto formalmente ad abolire le decime e tutte le prestazioni stabilite sotto qualsiasi denominazione ed in qualunque modo corrisposte per l’amministrazione dei sacramenti o altri servizi spirituali. Le uniche imposte ecclesiastiche che la legge riconosce, sono le cosiddette decime dominicali, ossia quelle somme che il proprietario di un immobile deve versare, periodicamente, a titolo corrispettivo della cessione in proprietà di un bene immobile da parte della Chiesa. La Chiesa conserva, invece, un potere impositivo nei confronti degli enti ecclesiastici ad essa subordinati. In particolare, il codice di diritto canonico prevede due imposte:

d) i redditi patrimoniali e le prestazioni terratiche. Si definiscono oblazioni le offerte che i fedeli spontaneamente versano alla Chiesa, che costituiscono una fonte di introiti di grande importanza. Giuridicamente, esse costituiscono delle donazioni; in genere, sono di modica importanza e, quindi, possono essere effettuate senza formalità. L’art. 46 L. n. 222/1985 ha previsto delle agevolazioni tributarie per incrementare tali oblazioni, tenuto conto dello scopo di pubblico interesse per il quale sono effettuate: le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito le erogazioni in danaro, fino all’importo di €1032,91, effettuate a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero. Con l’espressione disposizioni per l’anima sono indicate le disposizioni testamentarie con cui un soggetto dispone un lascito a favore di enti ecclesiastici per ottenere in cambio la celebrazione di messe in suffragio del testatore stesso o della sua famiglia. Tale lascito può essere effettuato:

  • direttamente, istituendo un legato a favore dell’ente ecclesiastico;
  • creando una fondazione di culto;
  • prevedendo tale prestazione come un onere a carico degli eredi o dei legatari. A quest’ultimo proposito, l’art. 629 c.c. stabilisce che:
  • le disposizioni a favore dell’anima sono valide quando è determinato o, almeno, determinabile il loro oggetto;
  • se il beneficiario è determinato;
  • il testatore può designare una persona che curi l’esecuzione della disposizione. Per quanto riguarda i legati pii e le fondazioni di culto, il codice di diritto canonico stabilisce che i fedeli possono devolvere beni temporali a favore della Chiesa per scopi di culto o di beneficenza. A tal fine essi possono creare:
  • una pia fondazione non autonoma, trasferendo determinati beni ad un ente ecclesiastico già esistente con oneri, temporanei o perpetui, tesi a perseguire un fine di culto o di beneficenza;
  • una pia fondazione autonoma, costituendo un ente nuovo, una fondazione di culto, e dotandola di un certo patrimonio per perseguire gli scopi suddetti. In merito ai redditi patrimoniali e alle prestazioni terratiche si tratta delle rendite che gli enti ecclesiastici ricavano dai loro beni grazie ai frutti, naturali o civili, dei beni stessi=>vengono dette entrate interne=>esse sono regolate dalle ordinarie norme civilistiche.
  1. Come viene disciplinata la gestione del patrimonio ecclesiastico? La gestione del patrimonio ecclesiastico è regolata in parte dal diritto canonico ed in parte dalla legge italiana. Sancisce, infatti, l’art. 7, n. 5 del nuovo Concordato che “l’amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici è soggetta ai controlli previsti dal diritto canonico”; viene, inoltre, precisato che “gli acquisti di questi enti sono però soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche”. Questo principio, nettamente innovativo, sta a significare che:

a) tutta l’amministrazione dei beni ecclesiastici in Italia deve svolgersi, di regola, in conformità delle norme stabilite in materia dal diritto canonico, tranne quella parte che risulti espressamente derogata da disposizioni concordatarie e civili; b) le norme canoniche hanno forza di legge nell’ordinamento italiano, in virtù di un rinvio formale. Pertanto, i controlli dello Stato sulla gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici o, comunque, degli enti con fine di religione o di culto, poiché riguardano persone giuridiche estranee all’organizzazione statuale, non hanno carattere generale, ma sono quelli specificatamente previsti dalla legge. Previsioni analoghe sono previste per il controllo per gli enti delle confessioni diverse dalla cattolica.

  1. Quali forme di pubblicità prevede il nostro ordinamento in tema di controlli canonici? In omaggio al principio della certezza del diritto, la L.222/1985 ha ritenuto opportuno prevedere adeguate forme di pubblicità stabilendo: a) all’art. 5 che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche, previsto dal codice civile; b) all’art.18 che ai fini dell’invalidità/inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici non possono essere opposte a terzi le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l’omissione di controlli canonici che non risultano dal codice di diritto canonico o dal registro delle persone giuridiche; c) la Cei comunichi al Ministero dell’Interno le deliberazioni adottate dal diritto canonico relative al limite di competenza per valore e all’individuazione degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.
  2. Sono richieste autorizzazioni governative per gli acquisti degli enti ecclesiastici? L’art. 17 c.c. prevedeva che “la persona giuridica non può acquistare beni immobili, né accettare donazioni o eredità, né conseguire legati senza l’autorizzazione governativa”. L’applicabilità dell’art. 17 c.c. agli enti ecclesiastici è stata poi sancita dall’art. 7, n. 5 del Nuovo Concordato, che così disponeva: “gli acquisti degli enti ecclesiastici sono, però, soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane, per gli acquisti delle persone giuridiche” =>in esecuzione di essa l’art.17 della L.222/1985=>tuttavia a seguito dell’abrogazione dell’art.17 c.c. ad opera della c.d. Legge Bassanini gli enti ecclesiastici possono acquistare diritti reali immobiliari senza necessità di autorizzazione governativa.
  3. Quale regime tributario è applicabile agli enti ecclesiastici?
  4. Ed in particolare qual è il regime tributario che si applica agli immobili degli enti ecclesiastici? Da tempo, l’ordinamento italiano riserva un regime fiscale agevolato agli enti con fine di religione o di culto, come pure alle attività dirette a tali scopi, in virtù del principio di equiparazione agli enti con fini di beneficenza o di istruzione. Per quanto attiene alle attività diverse da quelle di religione e di culto, gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono legittimamente svolgerle (art. 15 L. n. 222 del 1985), ma le stesse “sono soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime”, anche se “nel rispetto della struttura e delle finalità tipiche di tali enti”. Implicazione di questo principio è la regola secondo cui “l’ente ecclesiastico che svolge attività per le quali sia prescritta dalle leggi tributarie la tenuta di scritture contabili deve osservare le norme circa tali scritture relative alle specifiche attività esercitate”. Non vi è dunque alcuna esenzione

Il finanziamento ordinario trova oggi un parziale ed indiretto riscontro nelle previsioni dettate in materia di ripartizione dell’8 per mille, laddove la l. 222/85 dispone che la quota destinata alla Chiesa cattolica sia impiegata “per le esigenze di culto della popolazione”, tra le quali viene compresa anche “la promozione dell’edilizia di culto”. Le Regioni, avendo competenze di legislazione concorrente in materia di governo del territorio, hanno provveduto a disciplinare, mediante apposite previsioni legislative, l’erogazione dei contributi comunali in favore dell’edilizia religiosa, stabilendo, inoltre, in alcuni casi anche forme di finanziamento regionale diretto.

  1. Come viene declinato il principio patrizio in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso? La nostra Costituzione assegna alla Repubblica il compito di tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. Questa competenza esclusiva dello Stato in materia di legislazione abbraccia anche i beni di interesse religioso. Ma con alcune particolarità. Nessuna deroga era, infatti, prevista dal Concordato 1929. Il primo testo specifico, in seguito, è stato il Concordato del 1984, secondo cui la Santa Sede e la Repubblica italiana collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico=>gli organi competenti delle due parti concordano dunque opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d’interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. In seguito si è pronunciata in merito la L. cost. n. 3/2001 di riforma del Titolo V, che sancisce: “La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali…” “…Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali…”. A sancire definitivamente la questione è stato il Codice dei Beni Culturali che ha fissato le regole definitive per i beni culturali di interesse religioso. Pertanto, come stabilito dall’art. 9 del D. Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), che si riferisce ai beni culturali d’interesse religioso, si dispone che il ministero e le regioni, per quanto di loro competenza, nell’esercizio delle loro funzioni di tutela debbano considerare nella giusta dimensione le esigenze di culto=>il legislatore ha tenuto conto di beni appartenenti agli enti ed istituzioni non solo della Chiesa cattolica, ma anche di altre confessioni religiose. Infine, la sintesi della collaborazione intercorsa fra Stato e Chiesa è rappresentata in modo particolare da due Intese firmate dal Presidente della Conferenza Episcopale Italiana e dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali.
  2. Come si è evoluta la disciplina del matrimonio nel nostro ordinamento fino al Concordato del 1929?
  3. Quali innovazioni sono state introdotte dai Patti Lateranensi?
  4. Come viene considerato dalla legge sui culti ammessi il matrimonio celebrato dal ministro di culto acattolico? Sino al 1929 l’ordinamento matrimoniale italiano si presentava come un regime di monopolio matrimoniale ove si ammetteva solo il matrimonio civile. Il diritto matrimoniale italiano si basava dunque su due principi fondamentali: l’esclusività e quindi obbligatorietà del matrimonio civile e l’irrilevanza del matrimonio canonico, considerato atto esclusivamente religioso. L’evoluzione giuridica ha determinato il passaggio ad un regime di pluralismo matrimoniale in cui la convivenza di fattispecie matrimoniali diverse e alternative comprime gli spazi di operatività del

matrimonio civile puro. Alla diversificazione delle fattispecie matrimoniali non corrisponde tuttavia una pluralità di modelli matrimoniali. Indipendentemente dalla forma, religiosa o civile, il modello giuridico matrimoniale in Italia resta eterosessuale, monogamico e con caratteri, più o meno accentuati, di stabilità. In particolare il passaggio dell’ordinamento italiano al pluralismo matrimoniale si compie nel 1929 quando il Concordato lateranense (Patti Lateranensi) riconosce al matrimonio religioso cattolico gli stessi effetti del matrimonio civile (art. 5, l. 27.5.1929, n. 847). Il matrimonio cd. “concordatario”, accessibile soltanto ai cattolici, è religioso nell’atto poiché segue il diritto e il rito canonico, e ambivalente negli effetti, cioè valido nell’ordine della Chiesa cattolica e al tempo stesso anche in Italia. L’art.34 del Concordato del 1929 fissa alcuni punti che caratterizzano il matrimonio concordatario:

  • l’istituto del matrimonio civile è conservato, ma da obbligatorio diviene facoltativo;
  • resta di competenza dello Stato la determinazione degli effetti civili del matrimonio mediante la trascrizione nei registri dello stato civile;
  • sono riservate alla competenza dell’autorità ecclesiastica le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, mentre ai tribunali civili compete giudicare della invalidità della trascrizione e delle cause di separazione personale. Nel 1929/30 si deve poi alla cd. Legge sui culti ammessi, l. 24.6.1929, n. 1159 e alle disposizioni degli artt. 7-12 sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi il riconoscimento in Italia dei matrimoni celebrati nelle forme peculiari previste dai culti non cattolici. Rispetto al matrimonio concordatario, che configura un’autonoma tipologia matrimoniale, per il matrimonio degli acattolici è preferibile parlare di matrimonio civile celebrato in forma speciale in quanto rispondente alla disciplina del matrimonio civile ai sensi dell’art. 83 c.c. (Matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti ammessi nello Stato). Trattasi dunque di una variante del matrimonio civile=>il ministro del culto acattolico celebra come delegato dell’ufficiale dello stato civile=>il matrimonio è soggetto solo alla legge, a differenza del matrimonio concordatario non rilevano le norme della confessione religiosa.
  1. Quali furono le modifiche introdotte dall’Accordo del 1984 per adeguare l’istituto matrimoniale alla Costituzione repubblicana? Caduto il fascismo, la Costituzione (1948) riformula i fondamenti dell’ordinamento italiano e pone le premesse di un nuovo diritto matrimoniale. Il principio dell’uguale libertà di tutte le Chiese (art. 8) supera il Cattolicesimo di Stato. Sono proclamati i diritti umani (art. 2) e l’uguaglianza formale e sostanziale degli uomini senza distinzioni «di sesso» e «di religione» (art. 3). Il matrimonio dell’art. 29 Cost. it. è ora «ordinato all’uguaglianza morale e giuridica dei coniugi». L’art. 30 ne evoca la potenzialità procreativa e il matrimonio ne è il «fondamento». Eppure la prospettiva matrimoniale del 1948 è ancora tradizionale. Il modello matrimoniale delineato da norme costituzionali e fonti subordinate è ancora eterosessuale, monogamico, indissolubile e con accentuati, se non prevalenti, profili giuspubblicistici. Tuttavia, alla luce del nuovo paradigma costituzionale, la giurisprudenza degli anni ’60 e poi la legislazione degli anni ‘70 modificano profondamente i principi dell’ordine pubblico matrimoniale italiano. La spinta della giurisprudenza costituzionale conduce all’approvazione della legge sul divorzio (l. n. 898/1970). Con il divorzio cade il dogma dell’indissolubilità: il matrimonio si scioglie non più