CAPITOLO 1 Il diritto ecclesiastico e i suoi principi
L'ordinamento statale si è rapportato al fenomeno religioso in modo altalenante seguendo modelli che hanno
condotto alla formazione dello:
a) Stato confessionale, che riconosce un regime di privilegio a una determinata religione;
b) Stato laico, che non individua alcuna «religione di Stato» e non ammette alcun condizionamento di
tipo religioso (l'Italia); inoltre l’Italia va definita di coordinazione, perché riconosce la sfera di
autonomia ai singoli culti per la disciplina attraverso concordati art. 7 Cost. o intese nelle materie di
comune interesse.
c) Stato unionista, nel quale potere temporale e potere religioso sono nelle mani della medesima
autorità. Tale forma può realizzarsi sia come teocrazia, quando il potere dello Stato è sottomesso a
quello della religione, sia come cesaropapismo, quando l'autorità religiosa è sottoposta al potere
statale;
d) Stato separatista, nel quale i due ordini sono separati e il fenomeno religioso non viene
regolamentato.
Va, infine, menzionato l'atteggiamento avversativo dello Stato rispetto al fenomeno religioso che dà vita a un
sistema laico anti-ecclesiastico. Un esempio ex Unione Sovietica.
à Evoluzione storica dei rapporti fra Stato italiano e Chiesa cattolica
La politica dello Stato italiano nei confronti del fenomeno religioso può essere suddivisa in tre periodi:
1. La questione romana PERIODO LIBERALE (1861 / 1929
La conquista, nel 1861, di gran parte del territorio dello Stato della Chiesa e la sua annessione al
neocostituito Regno d'Italia diedero luogo ad un aspro contenzioso tra le autorità ecclesiastiche e lo Stato
Italiano. Per affermare l'autorità dello Stato e incamerare l'enorme patrimonio accumulato dalla Chiesa,
vennero allora emanate le c.d. leggi eversive, le quali disponevano la soppressione di tutti gli enti
ecclesiastici che lo Stato giudicava non necessari e la devoluzione al demanio del loro patrimonio.
Quando, nel 1870, la conquista di Roma e la sua annessione all'Italia portarono alla scomparsa dello
Stato della Chiesa la questione si aggravò poiché il Pontefice riteneva che la sovranità territoriale fosse
un'irrinunciabile garanzia di indipendenza per la Chiesa Cattolica e quindi rifiutò di partecipare a
trattative col Regno d'Italia.
ààNasceva cosi la c.d. «questione romana»
Lo Stato regolò allora unilateralmente i propri rapporti con la Chiesa tramite la c.d. legge delle
Guarentigie, che riconobbe:
• dei palazzi del Vaticano e del Laterano;
• una rendita anima alla Chiesa;
• l'indipendenza delle gerarchie ecclesiastiche dallo Stato.
La legge della Guarentigie non fu mai completamente accettata dalla Chiesa in quanto non offriva
garanzie di stabilità.
2. PATTI LATERANENSI (1929 / 1948)
Quando lo Stato unitario si consolidò e le pretese della Chiesa non vennero più considerate una minaccia
all'Unità nazionale, si diffuse nel Paese un clima sempre più favorevole al miglioramento dei rapporti tra
Stato e Chiesa.
Sotto questa spinta, dopo laboriose trattative, vennero stipulati 1'11 febbraio 1929 i Patti Lateranensi i
quali risolvevano definitivamente la questione romana: essi, infatti, assicuravano alla Chiesa le garanzie
d'indipendenza che questa chiedeva.
In particolare i patti consistevano in 3 diversi documenti:
àil trattato: che risolveva definitivamente la questione romana, con il riconoscimento della sovranità
internazionale dello stato della città del vaticano.
àil concordato: che regola i rapporti tra stato e chiesa
àLa convenzione finanziaria: con la quale furono risolte le questioni economiche.