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Domande e risposte commerciale, Appunti di Diritto Commerciale

Alcune domande con le relative risposte dell'esame di Diritto Commerciale

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 02/07/2019

beatrice-tinti
beatrice-tinti 🇮🇹

4.6

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17 documenti

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1. Rappresentanza commerciale: la rappresentanza commerciale è regolata dall'articolo 2203 al 2210 del codice civile è il potere che un soggetto attribuisce ad un altro di rappresentarlo e gli effetti ricadranno nel patrimonio del rappresentato, essa non si può circoscrivere a specifici atti ed ha infatti carattere generale. Abbiamo tre figure di rappresentanti commerciali. L'institore è il soggetto “alter ego” dell’imprenditore che è preposto dallo stesso all'esercizio di impresa commerciale. Si deve occupare di svolgere tutte le attività a cui è preposto salvo eventuali limitazioni iscritte in procura e pubblicizzate adeguatamente per essere opponi aiterzi (altrimenti effetto solo interno), salvo inoltre gli atti di alienazione e ipoteca di beni. L'institore ha inoltre l'onere di palesarsi come tale al compimento di un atto, se non lo fa il terzo con cui si è rapportato potrà chiedere, oltre che all'imprenditore stesso, all’institore l'adempimento dell’obbligazione. Se gli atti compiuti dall'imprenditore non sono inerenti all'attività di impresa, l'imprenditore non sarà obbligato. Non può inoltre modificare l'oggetto sociale, tale soggetto ha inoltre l'onere di tenere le scritture contabili obbligatorie d è investito della rappresentanza processuale, a differenza del procuratore che ha un insieme di compiti più circoscritti ma uguale modalità pubblicitaria. Il commesso invece è un collaboratore che può compiere atti operativi ausiliari compiuti ordinariamente al fine di aiutare l'imprenditore. 2. Morte del socio: la morte del socio rappresenta una delle tre cause i scioglimento del singolo rapporto sociale. Nelle società di persone, se non è disposto diversamente dall'atto costitutivo, la quota del defunto dovra essere liquidata entro sei mesi al fine di evitare l'ingresso in società degli eredi che potrebbero risultare non utili alla partecipazione e non interessati. Tuttavia, è possibile che l'atto costitutivo disponga diversamente ovvero potrebbe stabilire la continuazione con gli eredi, lo scioglimento anticipato della società, o persino l'accrescimento delle quote dei soci superstiti tali decisioni potranno inoltre essere prese all'unanimità al momento del decesso. Nelle società per azioni invece, le azioni del socio deceduto diverranno intestate agli eredi, per le società in accomandita la quota (o le azioni) vengono trasferite agli eredi salvo decisione diversa statutaria, per gli accomandatari decisione all'unanimità. Per le società per azioni e S.R.L. le partecipazioni sono liberalmente trasferibili e mortis causa si trasferiscono agli eredi a meno che lo statuto non disponga diversamente. Nelle società in accomandita la quota dell'accomandante può essere trasferita agli eredi mortis causa e anche in vita con il consenso della maggioranza, per gli accomandatari funziona come le altre società di persone.