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Tipologia: Esercizi
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CAPITOLO PRIMO: il bilancio di esercizio, fonti giuridiche e professionali Quali sono le fonti giuridiche e professionali per la redazione del bilancio di esercizio nella disciplina nazionale? La redazione del bilancio di esercizio è disciplinato sia a livello nazionale che internazionale. In Italia, tale disciplina comprende fonti giuridiche, rappresentate dai principi contabili emessi dall’OIC, e da fonti professionali, rappresentate dalle norme del Codice Civile e da altri decreti legislativi integrativi. Il Codice Civile disciplina il bilancio delle società per azioni, estesa poi a tutte le società di capitali. Tale disciplina viene ulteriormente differenziata a seconda delle dimensioni della società: al crescere delle dimensioni, aumenta la complessità del bilancio e la necessità di fornire informazioni sempre più dettagliate per favorire la comprensibilità e l’intelligibilità di tale documento contabile. Dall’altro lato, l’OIC è l’Organismo Italiano di Contabilità e ha il compito di interpretare i principi contabili civilistici e integrarli in occasione di aree non disciplinate. Più precisamente le sue funzioni sono: emettere ed aggiornare i principi contabili italiani, fornire un’attività di supporto al Parlamento e agli altri organi contabili, prendere parte al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali. La segmentazione della disciplina di bilancio: quali sono le diverse classi di imprese definite nel codice civile e quali differenti obblighi hanno in tema di redazione del bilancio? Il Codice Civile disciplina la redazione del bilancio delle società di capitali, stabilendo nell’art. 2423, all’interno del primo comma della clausola generale, i documenti costitutivi il bilancio di esercizio redatto in forma ordinaria: Stato Patrimoniale, Conto Economica, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario. Tuttavia, il Codice Civile prevede delle semplificazioni per le imprese di minori dimensioni. In particolare, le società che per due anni consecutivi non superano due dei seguenti limiti vengono definite piccole imprese: totale attivo 4.4 milioni, totale ricavi 8.8 milioni, numero dipendenti 50 unità. In questo caso, redigono un bilancio in forma abbreviata: sono esentate dalla redazione del Rendiconto Finanziario e possono redigere una Nota integrativa “semplificata”, meno dettagliata. Le società che, invece, per due anni consecutivi non superano due dei seguenti limiti vengono definite micro imprese: totale attivo 175 mila, totale ricavi 350 mila, numero dipendenti 5 unità. In questo caso, possono redigere il bilancio delle micro imprese, composto soltanto da Stato Patrimoniale e Conto Economico. Inoltre, godono anche di altre semplificazioni, come la possibilità di non applicare il criterio del costo ammortizzato nella valutazione delle titoli di debito e raggruppare alcune voci negli schemi di bilancio. CAPITOLO SECONDO: le finalità ed i principi generali del bilancio di esercizio Cosa s’intende per “clausola generale” di redazione del bilancio di esercizio (art. 2423)? La clausola generale è contenuta nell’art. 2423 C.C., si articola in 6 commi e ha l’obiettivo di rendere intellegibile il bilancio di esercizio. Il primo comma è relativo al contenuto del bilancio. Quest’ultimo è un tutto inscindibile di 4 documenti: Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario. Tali documenti costituiscono il bilancio in forma ordinaria: tale comma non esplicita le varie eccezioni nei casi di piccole e micro imprese. Inoltre, specifica che la redazione del bilancio è di competenza degli amministratori. Il secondo comma chiarisce i postulati di redazione del bilancio, che deve essere rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell’impresa in funzionamento. La “chiarezza” è riferita sia al contenuto che alla rappresentazione degli schemi di bilancio: questo implica il rispetto degli schemi obbligatori previsti per la redazione del bilancio, il divieto di raggruppamento delle voci e di effettuare compensazioni di partite.
CAPITOLO TERZO: la struttura e il contenuto degli schemi del bilancio di esercizio Si illustri la struttura e il contenuto dello stato patrimoniale. Lo Stato Patrimoniale è un documento costitutivo del bilancio di esercizio che permette di rappresentare e valutare la composizione quali-quantitativa del capitale di funzionamento: in altre parole, la situazione patrimoniale e finanziaria dell’azienda in funzionamento. Lo stato patrimoniale è redatto a sezioni contrapposte ed è composto da 4 macroclassi nell’attivo (crediti v/soci, immobilizzazioni, attivo circolante, ratei e risconti) e 5 macroclassi nel passivo (patrimonio netto, fondi rischi e oneri, fondo TFR, debiti, ratei e risconti), ciascuna composta da diverse classi e voci. I primi due livelli di aggregazione rappresentano l’elemento rigido dello schema di bilancio, in quanto non è ammessa nessuna variazione da parte dei redattori. L’analiticità del terzo livello è lasciata invece alla discrezione dei redattori. Per ciascuna voce è necessario indicare anche l’importo corrispondente dell’esercizio precedente, in modo da consentire di effettuare una comparazione temporale. Qual è il criterio di classificazione delle attività nello stato patrimoniale civilistico? Le voci sono classificate in base al criterio della destinazione economica, cioè in base alla destinazione che esse subiscono in seno alla specifica realtà aziendale nella quale vengono effettivamente impiegate. Le voci dell’attivo sono esposte al netto dei relativi fondi rettificativi: questo vale in particolar modo per le immobilizzazioni e per i crediti, e per i relativi fondi ammortamenti e fondi svalutazione. Si tratta di fondi che sono direttamente correlabili ad una specifica voce dell’attivo e per questo possono essere portate a sua diretta riduzione. Tale caratteristica non è rispettata invece dai fondi rischi ed oneri e dal fondo TFR che, infatti, vengono esposti in una specifica macroclasse nel passivo. Si illustri la struttura e il contenuto del conto economico. Il conto economico rappresenta la situazione reddituale dell’impresa, fornendo una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito attribuiti sulla base del criterio della competenza economica. Viene redatto in forma scalare, rappresentazione che non consente di apprezzare l’area della gestione che ha generato i diversi componenti di reddito. I costi sono classificati per natura: vengono quindi aggregati i componenti negativi aventi la medesima natura. Tale rappresentazione differisce da quella che classifica i costi per destinazione (utilizzata nella disciplina internazionale) che classifica invece i costi in base all’area di gestione che li ha generati. Il conto economico è formato da 4 macroclassi e consente di determinare alcuni risultati intermedi come la differenza tra il valore e il costo della produzione e il risultato ante imposte. Nel conto economico i proventi e i ricavi, gli oneri e i costi devono essere esposti al netto dei relativi resi, abbuoni e premi. Le variazioni delle rimanenze per cui sia almeno iniziato il processo di trasformazione vengono inseriti tra il valore della produzione, mentre le variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo vengono inserite tra i costi della produzione. Si delineino contenuto e informazioni presenti nel rendiconto finanziario Il rendiconto finanziario è un documento che è stato introdotto con il decreto legislativo 139/2015 che ha modificato l’art. 2423, rendendo tale documento obbligatorio. Il rendiconto permette di apprezzare le condizioni di economicità della gestione e, in particolare, consente di determinare la dinamica, in termini di variazioni (flussi), che ha generato i valori al termine dell’esercizio (e quindi inseriti in bilancio). Permette di valutare la liquidità e la solvibilità dell’azienda, la possibilità di autofinanziamento e la capacità di affrontare impegni a breve termine. La grandezza presa a riferimento sono le disponibilità liquide e vengono individuate le cause che possono, durante l’esercizio, generare variazioni in esse. In particolare, l’OIC distingue 3 aree: area operativa, area di finanziamento e area di investimento.
L’area operativa corrisponde all’attività di gestione caratteristica dell’azienda e al processo di produzione e vendita. Tali variazioni possono essere calcolate con un metodo diretto o metodo indiretto (quest’ultimo è preferito e va a rettificare l’utile di esercizio di tutte le componenti reddituali che non hanno avuto manifestazione finanziaria, come ad esempio gli ammortamenti e gli accantonamenti). L’area di finanziamento riguarda le operazioni di aumento o diminuzione del capitale proprio e dell’indebitamento aziendale; l’area di investimento comprende, infine, le acquisizioni e le dismissioni di valori di immobilizzazioni. Quali società possono redigere il bilancio in forma abbreviata e quali sono le principali semplificazioni? Il bilancio in forma abbreviata può essere redatto da tutte quelle società che per due anni consecutivi non superano due dei seguenti limiti: totale attivo 4.4 milioni, totale ricavi 8.8 milioni, numero dipendenti 50 unità. In questo caso, godono di semplificazioni nella redazione di CE e SP (possono raggruppare determinate voci), sono esentate dalla redazione del Rendiconto Finanziario, redigono una Nota Integrativa “semplificata” (cioè meno dettagliata) e possono omettere la relazione sulla gestione qualora le informazioni di quest’ultima siano contenute nella nota. CAPITOLO QUARTO: nota integrativa e relazione sulla gestione Quale funzione ha la nota integrativa? La nota integrativa ha la funzione di analizzare e illustrare i dati inseriti nello stato patrimoniale e nel conto economico, spiegando anche le scelte adottate dagli amministratori sia durante l’esercizio che in termini di valutazione delle voci di bilancio. In altre parole, criterio fondamentale è l’utilità: la nota integrativa deve contenere tutte quelle informazioni complementari necessarie per rendere il bilancio comprensibile, intellegibile e che soprattutto potrebbero essere utili ai lettori del bilancio durante il processo decisionale di valutazione dell’impresa. La nota integrativa quindi fornisce informazioni sia di dettaglio che complementari, ed è il luogo di destinazione prospetti come le variazioni intervenute nel patrimonio netto, volto ad illustrare la composizione di quest’ultimo, la sua utilizzazione e l’eventuale possibilità di distribuzione delle riserve esistenti. Qual è il contenuto essenziale previsto dal codice civile per la nota integrativa? Il codice civile non ha determinato uno schema rigido da seguire nella redazione della nota integrativa, ma ha solo indicato un contenuto minimo di tipo cogente. Infatti, tale contenuto è classificato in due macro aree. In una prima parte, la nota integrativa dovrebbe contenere i principi a cui si è fatto fede durante la redazione del bilancio, le eventuale deroghe applicate in sede di valutazione (come previsto dal comma 5 dell’art. 2423) e tutti quei fatti di rilievo caratterizzanti lo svolgimento dell’attività dell’impresa durante l’esercizio. Nella seconda parte, invece, la nota integrativa deve analizzare, voce per voce, tutti i valori componenti lo stato patrimoniale e il conto economico. Nel primo caso, dovranno essere fornite informazioni quali le movimentazioni avvenute nelle immobilizzazioni (comprese le relative quote di ammortamento, eventuali investimenti o dismissioni), la quota di crediti e debiti scadenti oltre i 5 anni, informazioni sugli strumenti finanziari derivati, azioni proprie e azioni possedute in altre aziende, canoni di leasing e loro contabilizzazione. Nel secondo caso, invece, dovranno essere fornite informazioni circa la ripartizione dei ricavi per area geografica (se rilevante), proventi e oneri sostenuti in misura straordinaria, imposte, interessi… Infine, devono essere indicati il numero dei dipendenti e, in particolar modo, degli amministratori, del collegio sindacale e il rispettivo compenso. Che funzione ha la relazione sulla gestione? La relazione sulla gestione non è un documento costitutivo il bilancio di esercizio, ma ha la funzione di corredare quest’ultimo di informazioni circa l’ambiente di riferimento (sia interno che esterno) in cui si è sviluppata la gestione del precedente esercizio. Inoltre, fornisce anche dati in visione prospettica, evidenziando gli obiettivi che si pongono gli amministratori e permettendo di apprezzare la capacità dell’azienda di perseguire l’economicità anche negli esercizi successivi.
ammortamento. In questo caso, inoltre, il canone è composto da due parti: una parte che corrisponde alla parte del canone e che viene portata a riduzione del debito verso la società di leasing, e una parte rappresentata invece dagli interessi. Al termine del contratto, la società conduttrice iscriverà il valore di riscatto e continuerà ad ammortizzare l’immobilizzazione. Quali sono i criteri di valutazione applicabili alle costruzioni in economia? Si parla di costruzione in economia quando l’immobilizzazione viene prodotta internamente dall’azienda e non acquistata sul mercato da terze economie. In questo caso, in fase di assestamento, si deve procedere alla valutazione dei costi attribuiti all’immobilizzazione in corso e, al termine, del valore finale del bene realizzato. Tale valutazione differisce a seconda che l’attività di costruzione sia ricorrente o meno: in entrambi i casi devono essere imputati al prodotto tutti i costi diretti e, nel caso di attività ricorrente, il costo di produzione deve comprendere anche una quota dei costi indiretti imputabili al prodotto. Tali costi indiretti tuttavia, non comprendono mai i costi generali di produzione, i costi amministrativi e i costi commerciali, in quanto non sostenuti per la produzione del bene. Una volta terminata la costruzione dell’immobilizzazione, la normative prevede di confrontare tale valore del bene con il valore di mercato e procedere alla svalutazione qualora il valore netto contabile sia superiore al valore di realizzazione sul mercato. Tuttavia, spesso tale operazione è di difficile esecuzione poiché le aziende scelgono di costruire in economia un bene, tra gli altri motivi, anche per farlo “su misura” in quanto non presente sul mercato. Si illustri la differenza tra l’ammortamento e la svalutazione delle immobilizzazioni L’ammortamento è un processo contabile con cui si ripartisce il costo storico di un’immobilizzazione per la sua vita utile. Tale processo ha l’obiettivo di evidenziare il progressivo deterioramento fisico ed economico del bene coinvolto nel processo produttivo. Pertanto, i cespiti (come i terreni) la cui utilità non va diminuendo nel corso de tempo, non devono essere sottoposto ad ammortamento. Il valore da ammortizzare corrisponde alla differenza tra il costo storico e il valore di presumibile realizzo al termine della vita utile: poiché spesso quest’ultimo è di entità insignificante, costo storico e valore da ammortizzare coincidono. La vita utile invece è la residua possibilità di utilizzazione: in altre parole, il periodo di tempo durante il quale l’impresa può usufruire in modo conveniente dell’immobilizzazione. La sistematicità con cui deve avvenire l’ammortamento predilige poi, come criterio di ripartizione, un piano a quote costanti. Dall’altro lato, la svalutazione delle immobilizzazioni viene effettuata in caso di perdite durevoli di valori, cioè quando si presume che le cause che hanno determinato tale riduzione di valore non vengano meno nel breve periodo. La svalutazione viene quantificata tramite un impairment test, che pone a confronto il valore netto contabile con il valore di realizzazione. Il valore di realizzazione è il maggiore tra il valore d’uso (valore attuale dei flussi di cassa attesi) e il valore di mercato (fair value). Qualora il valore di realizzazione sia durevolmente inferiore al valore netto contabile, si può procedere ad effettuare la svalutazione per la differenza (iscritta nel CE, B) e, qualora venissero meno le cause che ne hanno determinato la perdita di valore, sono consentite successive rivalutazioni, nei limiti del costo storico precedente la svalutazione. Si descrivano le modalità di rilevazione in bilancio delle manutenzioni ordinarie, straordinarie e cicliche Le immobilizzazioni necessitano di interventi di manutenzione, che possono essere ordinarie se volte al mantenimento della capacità produttiva al ripristino della precedente funzionalità, straordinaria se invece sono volte ad incrementare la capacità produttiva. Le manutenzioni ordinarie sono rilevate come costi di esercizio nella macroclasse B del CE; le manutenzioni straordinarie vengono portate ad incremento del valore dell’immobilizzazione, quindi capitalizzate e inserite nella macroclasse B dello SP. Alcune immobilizzazioni necessitano poi di manutenzioni cicliche, cioè a intervalli predefiniti di tempo. In questo caso, si ripartisce il costo della manutenzione per competenza, effettuando ogni anno un accantonamento al relativo fondo manutenzioni cicliche. Nell’esercizio in cui verrà effettivamente sostenuto il costo, si stornerà il fondo e si iscriverà in bilancio (CE, macroclasse B) il valore del costo al netto del fondo (quindi per la sola quota di competenza).
Si descrivano le modalità di rilevazione in bilancio dei contributi in conto capitale. I contributi in conto capitale sono contributi emessi dallo stato una tantum per sostenere l’investimento in immobilizzazioni. Vengono inseriti in bilancio nel momento in cui è certa la loro erogazione secondo due criteri: accredito graduale a CE oppure a diretta riduzione del valore dell’immobilizzazione. Nel primo caso, il contributo viene iscritto, tramite la tecnica dei risconti (passivi), a CE secondo la residua vita utile del bene per cui è stato emesso. Successivamente all’entrata del contributo, quindi, in fase di assestamento, si deve rilevare un risconto passivo per rimandare agli esercizi successivi la quota non di competenza e procedere all’ordinario ammortamento dell’immobilizzazione. Nel secondo caso, invece, una volta riscosso il contributo, questo viene portato a riduzione del valore dell’immobilizzazione cui fa riferimento e, in fase di assestamento, l’ammortamento dovrà essere calcolato sulla differenza tra il costo storico del bene e il contributo: tale metodo tuttavia è meno preferito rispetto al primo in quanto penalizza il postulato della chiarezza previsto nella redazione del bilancio. CAPITOLO SESTO: le immobilizzazioni immateriali Si illustrino classificazione, rilevazione e valutazione in bilancio delle immobilizzazioni immateriali Le immobilizzazioni immateriali sono elementi patrimoniali destinati a rimanere durevolmente investiti nel capitale aziendale, caratterizzate dall’intangibilità e che aiutano il perseguimento del vantaggio competitivo e la creazione di valore. Ai fini di una classificazione di tali beni, le immobilizzazioni immateriali possono essere distinte in: beni immateriali, oneri pluriennali, avviamento, immobilizzazioni in corso e acconti. Per essere iscritti in bilancio, e quindi per capitalizzare tali costi, questi devono avere alcuni requisiti fondamentali: non devono esaurire la loro utilità nell’esercizio di sostenimento (utilità pluriennale), devono essere costi effettivamente sostenuti (attendibilmente quantificabili e distintamente individuabili) e devono avere utilità economica futura, cioè capacità di produrre benefici economici futuri, che possono essere maggiori ricavi o minori costi che l’azienda non avrebbe perseguito senza l’immobilizzazione. Le immobilizzazioni immateriali vengono valutate al costo storico, cioè l’onere che l’azienda sostiene per procurarsi il bene, aumentato degli oneri accessori (ad esclusione degli oneri finanziari). Come per le immobilizzazioni materiali, anche quelle immateriali devono essere sistematicamente ammortizzate al termine di ogni esercizio a seconda della loro vita utile e vengono inserite in bilancio al loro valore netto contabile. Si chiarisca la differenza tra beni immateriali e costi ad utilità pluriennale I beni immateriali comprendono i diritti di brevetto, diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, concessioni, marchi e licenze. Si tratta di beni caratterizzati da una propria identificabilità individuale (quindi separabili dal complesso aziendale) la cui iscrizione in bilancio è obbligatoria (a differenza degli oneri pluriennali) e vengono ammortizzati per la loro vita utile. I diritti di brevetto prevedono il diritto di utilizzazione esclusiva dell’invenzione soltanto se viene presentata apposita domanda all’Ufficio Italiano dei Brevetti, a differenza dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, la cui utilizzazione esclusiva è garantita indipendentemente dalla presentazione della domanda. Gli oneri a utilità pluriennale, invece, comprendono i costi di impianto e ampliamento e i costi di sviluppo. Si tratta di costi la cui iscrizione in bilancio è facoltativa ed è quindi necessario il consenso del collegio sindacale. In caso di perdite durevoli di valore, non è consentita la loro rivalutazione; è presente un limite alla distribuibilità dei dividendi, in quanto devono essere mantenute riserve disponibili sufficienti a coprire le quote di tali costi non ancora ammortizzati. I costi di impianto e ampliamento vengono sostenuti dall’azienda in misura straordinaria e in determinate fasi della vita aziendale (fase operativa (start up) o fase di accrescimento aziendale).
Si descriva il metodo del patrimonio netto nella valutazione delle partecipazioni immobilizzate Il metodo del patrimonio netto viene utilizzato, in alternativa al metodo del costo storico, nella valutazione delle partecipazioni di controllo (che assicurano un’influenza dominante) e delle partecipazioni di collegamento (che assicurano un’influenza notevole). Con questo metodo, il costo di acquisto della partecipazione (che corrisponde al valore di prima iscrizione) deve essere, al termine di ogni esercizio, rettificato per tenere conto delle variazioni intervenute nel patrimonio netto della società controllata o collegata: tali variazioni possono essere rappresentate dal reddito d’esercizio, aumento o diminuzioni di capitale. È quindi necessario disporre dell’ultimo bilancio approvato della società controllata o collegata e, per la sua difficoltà e per le lunghe tempistiche che la procedura richiede, tale metodo è poco utilizzato. Questo metodo pone a confronto il costo di acquisto della partecipazione con la quota di capitale netto posseduto. Se tale differenza è positiva, potrebbe essere dovuta ad una sottovalutazione di attività, sopravvalutazione di passività, un maggior valore attribuito alla società (avviamento) o un cattivo affare. Se la differenza, invece, è negativa, la causa potrebbe essere una sottovalutazione di passività, sopravvalutazione di attività, la previsione di conseguimento di perdite negli esercizi successivi (accantonamento al fondo rischi ed oneri per avviamento negativo) o buon affare. Il reddito d’esercizio e le rettifiche da applicare a questo devono essere considerate in considerazione della quota di capitale posseduto nella società controllata o collegata. Eventuali utili derivante da tali rettifiche devono essere accantonati in una riserva non distribuibile in quanto valori non effettivamente costituiti. Con questo metodo, i dividendi (cioè i proventi dell’investimento in partecipazioni) devono essere iscritti tra i crediti verso la società controllata / collegata e portati a riduzione del valore della partecipazione. CAPITOLO OTTAVO: le rimanenze di magazzino Si illustrino classificazione, rilevazione e valutazione in bilancio delle rimanenze di magazzino Le rimanenze di magazzino sono costituite da tutti quei beni di proprietà dell’azienda che sono destinati alla vendita o a essere utilizzati come fattori produttivi nel processo di produzione. Rappresentano quindi elementi comuni a due o più esercizi e importanti componenti del capitale di funzionamento dell’azienda. In linea generale, si tratta di componenti positivi di reddito (costi sospesi) nell’esercizio in chiusura: diventeranno componenti negativi di reddito (costi ripresi) nell’esercizio successivo. Le rimanenze trovano esposizione nello SP, dove vengono esposte le rimanenze finali, nella macroclasse C) I. Nel CE, invece, si evidenzia la variazione che esse hanno subito dall’inizio dell’esercizio alla chiusura dello stesso: le variazioni di prodotti finiti, semilavorati, lavori in corso su ordinazione vengono inserite nella macroclasse A) Valore della produzione, mentre la variazioni di merci, materie prime, sussidiarie e di consumo vengono inserite nella macroclasse B) Costi della produzione (la variazione cambia il segno). La quantificazione del magazzino, ai fini poi della sua valutazione ed inserimento in bilancio, consiste nell’enumerazione delle unità fisiche che rappresentano i beni, secondo specifiche unità di misura. Tale quantificazione può avvenire sia determinando fisicamente l’effettiva giacenza di magazzino (tramite la redazione dell’inventario), ma anche tramite una procedura contabile che utilizza la contabilità di magazzino. Queste due metodologie possono coesistere ed è importante che durante l’enumerazione vengano esclusi tutti quei beni presenti in azienda ma di cui non si dispone la proprietà e, viceversa, devono essere inclusi quei beni di cui l’azienda dispone la proprietà ma che al momento non sono ancora fisicamente in azienda. Si descriva il criterio generale di valutazione delle rimanenze di magazzino Le rimanenze di magazzino vengono valutate al minore tra il costo storico e il valore di realizzo dal mercato. Per quanto riguarda il costo storico, questo si identifica nel costo di acquisto se il bene è stato acquistato da terze economie (materie prime, sussidiarie e di consumo) e comprende il prezzo effettivo pagato al momento dell’acquisto, aumentato degli oneri accessori all’acquisto e diminuito di eventuali resi, abbuoni e sconti commerciali. Il costo di acquisto esclude quindi, ad esempio, le differenze su cambi e gli oneri finanziari.
Si identifica invece con il costo di produzione se il bene è stato prodotto internamente (prodotti finiti, semilavorati, prodotti in corso di lavorazione) e comprende tutti i costi diretti (costi materiali, mano d’opera diretta, imballaggi…) e una quota dei costi indiretti (salari e stipendi, manutenzioni, ammortamenti, materiali di consumo…). Rimangono quindi esclusi i costi generali di produzione, le spese commerciali e amministrative. Per quanto riguarda il valore di mercato, questo si identifica con il costo di sostituzione in caso di materie prime, sussidiarie e di consumo, con il valore di presumibile realizzo in caso di semilavorati, prodotti finiti, prodotti in corso di lavorazione. Per i beni fungibili (beni con le stesse caratteristiche) può essere effettuata una deroga a questo criterio del costo specifico e possono essere applicati i seguenti metodi di valutazione: costo medio ponderato (per movimento, per periodo), FIFO, LIFO (continuo, a scatti, annuale). Si descriva il criterio di valutazione dei lavori in corso su ordinazione I lavori in corso su ordinazione sono lavori eseguiti per conto di terzi e richiedenti lunghi tempi di esecuzione del processo produttivo: solitamente, infatti, si tratta di contratti ultra annuali. Prima di procedere alla valutazione dei lavori in corso su ordinazione, è necessario determinare i costi e i ricavi della commessa. I costi vengono stabiliti nel contratto e periodicamente aggiornati in base all’avanzamento dei lavori; comprendono i costi per l’acquisizione della commessa, i costi pre-operativi, i costi di esecuzione e i costi di smobilizzo (sostenuti dopo la consegna della commessa). I ricavi, invece, sono rappresentati dal corrispettivo pattuito nel contratto, comprensivo del prezzo base, eventuali maggiorazioni per prestazioni aggiuntive e altri proventi accessori. Una volta determinati i costi e i ricavi, si può determinare il metodo di allocazione degli stessi: metodo della commessa completata o della percentuale di completamento. Con il metodo della commessa completata, i ricavi e gli utili derivanti dalla commessa vengono allocati e contabilizzati soltanto quando la commessa è terminata ed è stata consegnata (quindi nell’ultimo esercizio di lavorazione). Al contrario, con il metodo della percentuale di completamento, i ricavi e gli utili sono attribuiti al termine di ogni esercizio in proporzione all’avanzamento dei lavori, che viene determinato tramite diversi criteri (metodo cost-to- cost, a seconda delle ore lavorate, a seconda delle unità consegnate…). Questo metodo è preferito in quanto consente di apprezzare l’avanzamento dei lavori e la relativa quota di utile/perdite conseguite in relazione alla percentuale di completamento. Si illustri la determinazione del costo di acquisto e del costo di produzione delle rimanenze di magazzino Il costo storico si identifica nel costo di acquisto se il bene è stato acquistato da terze economie (materie prime, sussidiarie e di consumo) e comprende il prezzo effettivo pagato al momento dell’acquisto, aumentato degli oneri accessori all’acquisto e diminuito di eventuali resi, abbuoni e sconti commerciali. Il costo di acquisto esclude quindi, ad esempio, le differenze su cambi e gli oneri finanziari. Si identifica invece con il costo di produzione se il bene è stato prodotto internamente (prodotti finiti, semilavorati, prodotti in corso di lavorazione) e comprende tutti i costi diretti (costi materiali, mano d’opera diretta, imballaggi…) e una quota dei costi indiretti (salari e stipendi, manutenzioni, ammortamenti, materiali di consumo…). Rimangono quindi esclusi i costi generali di produzione, le spese commerciali e amministrative. Si descriva il metodo del FIFO, LIFO e costo medio ponderato per la determinazione del costo delle rimanenze dei beni fungibili In caso di beni fungibili, può essere effettuata una deroga al criterio del costo specifico e possono essere applicati i seguenti metodi di valutazione: costo medio ponderato, FIFO e LIFO. Il costo medio ponderato “per periodo” si propone di valutare i beni fungibili acquistati in momenti diversi ad un unico valore costituito dal rapporto tra le somme acquistate/prodotte quantificate ciascuna al proprio prezzo e la somma delle quantità acquistate/prodotto in quel determinato periodo. Il costo medio ponderato “per movimento” applica la stessa formula ma questa viene applicata prima di ogni scarico.
Si descriva il criterio di valutazione dei titoli iscritti nell’attivo circolante I titoli iscritti nell’attivo circolante sono titoli destinati alla negoziazione. Vengono valutati al minore tra il costo d’acquisto valorizzato al criterio del costo ammortizzato e il valore di mercato. Qualora l’attribuzione del costo specifico ai singoli titoli non sia possibile, si possono applicare i metodi del costo medio ponderato, FIFO o LIFO. Qualora, al termine di ogni esercizio, il valore di mercato del titolo sia inferiore rispetto al suo valore di acquisto, si deve procedere alla svalutazione del titolo (CE, D19) e l’eventuale successiva rivalutazione (CE, D18) non deve oltrepassare il valore originario del titolo: per questo motivo è consigliato tenere traccia del valore iniziale istituendo un apposito fondo svalutazione. CAPITOLO DECIMO: crediti, debiti, operazioni in valuta, fondi rischi ed oneri, fondo TFR Si illustrino classificazione, rilevazione e valutazione in bilancio dei crediti I crediti rappresentano il diritto a riscuotere una determinata somma, da un determinato soggetto, a una determinata scadenza. Vengono classificati in base al criterio della destinazione economica all’interno dello SP (tra le immobilizzazioni o nell’attivo circolante) e devono essere esposti al netto del relativo fondo svalutazione; a seconda dell’origine possono sorgere crediti derivanti dall’attività caratteristica (vendita), crediti derivanti da operazioni di prestiti e finanziamenti o crediti sorti per altre ragioni. I crediti vengono valutati con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale (quindi devono essere attualizzati) e del valore presumibile di realizzo. Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato dalle società che redigono il bilancio in forma abbreviata, dalle micro imprese e qualora i suoi effetti siano irrilevanti, ovvero quando i costi iniziali siano di entità insignificante o qualora il debito/credito abbia durata inferiore ai 12 mesi (irrilevanza presunta): in questo caso, i crediti vengono iscritti al valore nominale se il fattore temporale non è rilevante, al valore attuale al tasso di mercato se il fattore temporale è rilevante. Si illustrino classificazione, rilevazione e valutazione in bilancio dei debiti I debiti rappresentano passività certe che comportano l’obbligo a pagare una determinata somma a una determinata scadenza. Vengono esposti nella macroclasse D dello SP passivo, distinti a seconda del soggetto e della scadenza dei debiti: si avranno quindi debiti v/banche, debiti v/fornitori, debiti v/finanziatori, debiti tributari, debiti previdenziali, debiti infragruppo e la voce residuale altri debiti. Come i crediti, anche i debiti vengono valutati con il criterio del costo ammortizzato, tenendo conto del fattore temporale. Valgono le stesse osservazioni effettuiate per i crediti circa l’irrilevanza dell’applicazione del costo ammortizzato. Si illustrino classificazione, rilevazione e valutazione in bilancio dei fondi per rischi e oneri e del TFR I fondi per rischi ed oneri rappresentano accantonamenti destinati a coprire debiti o perdite con natura determinata, esistenza certa (fondi oneri) o probabile (fondi rischi), ma ammontare o data di sopravvenienza incerti alla data di chiusura dell’esercizio. Non bisogna confondere fondi oneri con fondi spese: i fondi oneri sono componenti negativi certe nel verificarsi e incerte nell’importo, i fondi rischi sono incerti sia nel verificarsi che nell’importo. I fondi per rischi ed oneri vengono rappresentati nella macroclasse B dello SP passivo e il loro ammontare varia a seconda della stima del rischio o dell’onere effettuato dalla società. Questo fondo diventerà poi un debito (e quindi si effettuerà un giraconto contabile) nel momento in cui sorgerà il diritto ad esigere la somma da parte del creditore. Qualora il rischio non si verificasse o la società avesse effettuato accantonamento per un valore superiore a quello che effettivamente deve sostenere, nel momento di utilizzo del fondo accantonamento, tale differenza verrà evidenziata come sopravvenienza attiva (CE, A). Il fondo TFR invece è un fondo avente una propria macroclasse (SP passivo, C) costituto dagli accantonamenti che l’azienda effettua al termine di ogni esercizio e che utilizzerà nel momento in cui cesserà il rapporto di lavoro con un dipendente. Tale accantonamento viene trattato in maniera differente a seconda del numero dei dipendenti dell’azienda (più o meno di 50) e viene determinato dividendo le retribuzioni maturate nell’esercizio per 13,5 e sommando la rivalutazione del fondo preesistente.
Si descriva la modalità di determinazione dell’accantonamento per rischi su crediti In sede di assestamento di fine esercizio, si deve procedere ad una stima dell’inesigibilità dei crediti non ancora riscossi (principio della prudenza) e procedere ad effettuare un accantonamento (CE, B) al fondo svalutazione, portato a diretta deduzione del credito a cui fa riferimento. La stima dell’accantonamento può avvenire con un procedimento analitico (in presenza di un numero limitato di crediti) o con un procedimento sintetico (in presenza di numerosi crediti). Con il procedimento analitico si procede a valutare singolarmente i singoli crediti, secondo l’esperienza aziendale, gli indici di anzianità e le condizioni economiche generali del paese. Con il procedimento sintetico, invece, si procede all’applicazione di una formula percentuale all’importo complessivo dei crediti. Una volta determinato l’accantonamento al fondo svalutazione a seconda della quota che si presume di non poter riscuotere, bisogna adeguare il fondo svalutazione qualora ne esista già uno dai precedenti esercizi. In questo caso, se l’accantonamento calcolato risulta essere inferiore al valore del fondo già esistente, non bisogna effettuare nessun accantonamento, mentre al contrario, se l’accantonamento calcolato è superiore al valore del fondo bisogna effettuare un accantonamento per la differenza. Questo non vale in occasione di svalutazione di un credito specifico (procedimento analitico), il cui accantonamento viene effettuato indipendentemente dal valore del fondo. Il fondo svalutazione sarà poi utilizzato nell’esercizio in cui si manifesta la certezza di mancata riscossione e verrà rilevata una componente negativa (perdita su crediti, CE, macroclasse B) in caso il fondo sia insufficiente a coprire l’entità del credito. Si descriva il criterio di valutazione dei debiti e crediti in valuta estera I debiti e i crediti in valuta sono operazioni svolte con una valuta diversa dall’euro. In questo caso, la rilevazione iniziale verrà effettuata al tasso di cambio corrente alla data in cui è avvenuta l’operazione. Al termine di ogni esercizio, si dovrà procedere a rivalutazione questo debito/credito per adeguarlo al tasso di cambio alla data di chiusura dell’esercizio: eventuali utili o perdite su cambi vanno inserite nel CE alla voce C17bis e l’eventuale utile netto deve essere inserito in una riserva non distribuibile (poiché utile da rivalutazione e non effettivamente conseguito) fino alla data di realizzo. CAPITOLO UNDICESIMO: le imposte dell’esercizio Si descriva la classificazione dei valori relativi alle imposte negli schemi di bilancio Le imposte trovano rappresentazione nel CE alla voce 20, che le distingue in imposte correnti, differite e anticipate e proventi da consolidato fiscale. Quest’ultimo viene inserito quando, all’interno di un gruppo aziendale, l’IRES viene pagato soltanto dalla capogruppo invece che da tutte le società: in caso di vantaggio fiscale, questo prende il nome di provento da consolidato fiscale. Inoltre, nello SP le imposte possono far sorgere crediti tributari (SP attivo, C II), imposte anticipate (C II), fondi per imposte (SP passivo, B) o debiti tributari (SP passivo, D). Si illustri la relazione tra reddito civilistico e reddito imponibile Nel tempo si è affermato un principio di derivazione, secondo il quale la determinazione dell’imponibile fiscale dipenda dal reddito d’esercizio predisposto secondo la normativa civilistica. La relazione tra reddito civilistico e reddito imponibile può essere rappresentata da un sistema a doppio binario o a binario unico: nel primo caso, la normativa fiscale e quella civilistica non interferiscono; nel secondo, si ha una derivazione dell’imponibile fiscale dal reddito civilistico. Tale dipendenza può essere: