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Tipologia: Appunti
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Le fonti giuridiche del bilancio d’esercizio hanno subito una radicale evoluzione volta sempre più all’armonizzazione internazionale. In Europa il processo di armonizzazione inizia tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, attraverso due particolari direttive recepite dall’Italia solamente nel 1991 con il D.Lgs. 127/1991. In Italia si è realizzato un progresso dell’armonizzazione e della trasparenza del bilancio, grazie in particolare agli schemi di stato patrimoniale e conto economico caratterizzati da strutture e contenuti obbligatori, creando perciò un’armonizzazione nazionale. L’armonizzazione dei principi contabili mira quindi a rendere i bilanci aziendali comparabili, trasparenti e affidabili a livello internazionale. Le fonti giuridiche e professionali del bilancio d’esercizio sono caratterizzate dalla tendenza verso l’armonizzazione internazionale, ovvero l’orientamento unico insieme di principi contabili da applicare uniformemente in tutti i paesi che aderiscono, con l'obiettivo di favorire la comparabilità delle informazioni, l'utilità per i destinatari, la tutela del risparmio, un'efficiente funzionamento dei mercati e il controllo da parte dei revisori. A livello nazionale si realizza un'armonizzazione di bilancio tra fonti giuridiche e professionali in cui legge principi contabili coincidono.
In Italia, la redazione del bilancio di esercizio è regolata da fonti giuridiche e fonti professionali. Le fonti giuridiche del bilancio d’impresa sono fondate sul codice civile o su leggi e decreti legislativi; invece le fonti professionali sono i principi contabili statuiti dall’OIC (Organismo Italiano di Contabilità), per le imprese che adottano la disciplina nazionale. In Italia la principale disciplina è relativa alle società di capitali e si differenzia per la quotazione dei titoli nei mercati:
Il Codice civile disciplina la redazione del bilancio delle società di capitali, stabilendo nell’art.2423, nel primo comma della clausola generale, i documenti costitutivi del bilancio d’esercizio in forma ordinaria: stato patrimoniale, conto economico, rendiconto finanziario, nota integrativa. Il Codice civile prevede semplificazioni per le imprese di minori dimensioni. In base alla loro grandezza, le imprese si suddividono in microimprese, piccole imprese e medie/grandi imprese, con differenti obblighi di bilancio.
La clausola generale è contenuta nell’art. 2423 del Codice civile e si articola in sei commi. Il suo obbiettivo principale è garantire che il bilancio sia redatto in modo chiaro, veritiero e corretto. 1 comma : contenuto del bilancio, il bilancio di esercizio è un insieme inscindibile di 4 documenti: stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa, rendiconto finanziario. Questi documenti costituiscono il bilancio in forma ordinaria. Il comma non esplicita le eccezioni previste per le piccole e microimprese, che possono usufruire di schemi semplificati. Inoltre, il comma attribuisce la responsabilità della redazione del bilancio agli amministratori della società. 2 comma : postulati di redazione del bilancio, il bilancio deve rappresentare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale dell’impresa in funzionamento: chiarezza --> riguarda il contenuto e la presentazione del bilancio. verità --> intesa come attendibilità delle informazioni. correttezza --> implica onestà e neutralità nella redazione del bilancio, evitando favoritismi nei confronti di specifici stakeholder. 3 comma : informazioni complementari, il terzo comma stabilisce che devono essere fornite tutte le informazioni necessarie alla corretta comprensione del bilancio. Questo significa che, oltre agli schemi obbligatori, la società può includere prospetti aggiuntivi. 4 comma : principio della rilevanza, il principio della rilevanza stabilisce che, se l’applicazione di una norma contabile non influisce in modo significativo sulla comprensione del bilancio, non è obbligatorio seguirla. Un’informazione è considerata rilevante quando la sua mancata esposizione potrebbe influenzare significativamente le decisioni dei lettori del bilancio (ad esempio, investitori o finanziatori). 5 comma : deroga ai principi contabili, qualora il rispetto delle norme civilistiche portasse una rappresentazione fuorviante della situazione aziendale, il bilancio può derogare a tali disposizioni. In questo caso l’impresa è obbligata a motivare la deroga nella nota integrativa. 6 comma : omogeneità della moneta di conto, l’ultimo comma impone che il bilancio sia redatto in euro e che le voci non siano espresse con decimali, per garantire uniformità e comparabilità dei dati.
i principi di redazione del bilancio sono disciplinati dall’articolo 2423 bis del Codice civile e definiscono le regole fondamentali da seguire nella valutazione e rappresentazione delle voci di bilancio.
1. principio di prudenza : è un concetto cardine della disciplina nazionale. Esso prevede che vengano
Mentre lo stato patrimoniale presenta tutti e tre i livelli di articolazione, il conto economico presenta solo le macro-classi e le voci. I primi due livelli (macro-classi e classi) sono rigidi, e non è possibile alterarne la struttura, mentre l’ordine delle voci è lasciato alla discrezionalità del redattore di bilancio. Le società che hanno l’obbligo di redigere il bilancio d’esercizio sono: S.a.p.A., S.p.A., S.r.l., società cooperative.
Il documento del bilancio che sintetizza la struttura e la composizione del capitale di funzionamento è lo stato patrimoniale, il quale ha l’obiettivo di informare riguardo alla situazione patrimoniale-finanziaria dell’impresa in un dato istante; inoltre non deve essere interpretato disgiuntamente dagli andamenti passati e dalle prospettive future. Si tratta di uno schema di bilancio obbligatorio e le sue caratteristiche strutturali sono individuate negli articoli 2424 e 2424-bis c.c. in cui è specificato che tale prospetto deve essere rappresentato a sezioni contrapposte (attivo e passivo). I valori che compongono lo stato patrimoniale devono essere esposti al netto dei fondi rettificativi ad essi correlati:
Il conto economico rappresenta la situazione reddituale dell’impresa in funzionamento con una sintesi di valori economici positivi e negativi sulla base del criterio di competenza economica, che consentono la determinazione del reddito d’esercizio, il quale è espressione della variazione del capitale netto di funzionamento in un periodo amministrativo per effetto delle operazioni di gestione; inoltre rappresenta il valore congetturato più significativo per apprezzare la dinamica economico-reddituale d’impresa. Il reddito d’esercizio è un risultato economico dalla natura astratta, un valore ipotetico, in quanto alla sua formazione concorrono valori solo stimati e congetturati che sono determinati da previsioni più o meno certe riguardanti i fenomeni aziendali trascorsi e la futura gestione d’impresa. Perciò il reddito d’esercizio è un valore ipotetico, inoltre è un valore astratto, poiché i criteri che attribuiscono i componenti positivi o negativi non sono assoluti, ma relativi al concetto di reddito di esercizio. La struttura del conto economico, prevista dall’art. 2425 del codice civile, si configura attraverso un’esposizione dei componenti reddituali in forma scalare con costi classificati per natura. Riguardo ai criteri di classificazione il Legislatore ha optato per la distinzione dei costi per natura e non mediante l’attribuzione a specifiche aree gestionali; perciò le aggregazioni sono orientate a raggruppare i componenti negativi di reddito aventi la stessa natura.
Il rendiconto finanziario è un documento obbligatorio introdotto dal decreto legislativo 139/2015. Esso fornisce informazioni sulla dinamica finanziaria dell’impresa, evidenziando la variazione delle disponibilità liquide durante l’esercizio e le cause che l’hanno determinata L’OIC 10 ribadisce che il rendiconto finanziario deve contenere informazioni in merito a:
La funzione della nota integrativa consiste nell’analisi e illustrazione dei dati contenuti negli schemi di stato patrimoniale e conto economico, esplicitando ulteriori informazioni sui valori contabili presenti nei due prospetti. Essa svolge tre funzioni principali: 1.funzione integrativa , fornisce informazioni qualitative che non possono emergere dai soli schemi di bilancio; 2.funzione illustrativa , espone i criteri adottati dagli amministratori nei processi valutativi e nelle scelte di bilancio; 3.funzione esplicativa , descrive e commenta dettagliatamente le variazioni delle voci di bilancio e del patrimonio netto, chiarendo la loro composizione e utilizzazione. La nota integrativa rappresenta uno strumento essenziale per rendere il bilancio più comprensibile e utile agli stakeholder nel processo decisionale. A livello di contenuti, la disciplina nazionale non ha fornito uno schema rigido e obbligatorio per la nota integrativa, ma ha prescritto un contenuto minimo, suddiviso in 2 parti: Prima parte:
La classificazione dei valori delle immobilizzazioni è proposta dall’art. 2424 rispondendo alle esigenze di comprensibilità e chiarezza espositiva grazie alla suddivisione in: materiali , immateriali e finanziarie. Le immobilizzazioni materiali sono beni durevoli utilizzati come strumenti di produzione, caratterizzati da materialità e utilità pluriennale. Possono essere acquistate o prodotte internamente e concorrono alla formazione del reddito di impresa per più esercizi. Si distinguono in: beni destinati alla produzione (impianti, macchinari) e beni destinati alla vendita diretta. Il valore originario delle immobilizzazioni materiali è il costo attribuibile ad esse al momento dell’ acquisizione ; infatti la rilevazione iniziale , tranne che per le costruzioni in economia, deve essere effettuata alla data di trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene che spesso coincide con il trasferimento di proprietà; la valutazione iniziale del bene deve tenere conto delle varie modalità di acquisizione. Rilevazione : l’iscrizione in bilancio avviene al costo di acquisizione o produzione e deve coincidere con il trasferimento dei rischi e benefici. Bilancio : le immobilizzazioni sono iscritte nello stato patrimoniale al valore netto contabile, ovvero costo d’acquisto al netto di ammortamenti e svalutazioni per perdite durevoli. L’ammortamento tiene conto della perdita di valore dovuta all’uso.
Si parla di costruzione in economia quando l’immobilizzazione viene prodotta internamente dall’azienda, sostenendone i costi di produzione e non acquista sul mercato da terze economie. Il costo iniziale comprende:
L’ammortamento e la svalutazione delle immobilizzazioni sono due processi ben distinti. L’ammortamento è la suddivisione del costo di un’immobilizzazione tra gli esercizi della sua vita utile; l’art. 2426 prevede che il costo delle immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata deve essere ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di sfruttamento. Gli elementi necessari alla costruzione di un piano di ammortamento sono:
Per funzionare al meglio durante la loro vita utile, le immobilizzazioni necessitano di interventi manutentivi, le manutenzioni si rilevano in bilancio in base alla loro natura:
- Manutenzioni ordinarie : volte al mantenimento delle condizioni normali di funzionalità del bene o al ripristino dell’ originaria funzionalità in caso di guasti, rotture... Esse generano costi di competenza dell’ esercizio in cui vengono effettuate. - Manutenzioni straordinarie : tendono al miglioramento delle condizioni generali del bene attraverso ampliamenti o ammodernamenti, che contribuiscono ad un incremento della produttività che si traduce in una riduzione dei costi di produzione e nel prolungamento della vita utile del bene. Esse rappresentano costi pluriennali che vengono capitalizzati ed incrementano il costo originario del **bene.
Gli enti pubblici sostengono lo sviluppo del sistema economico mediante l’erogazione di contributi per investimenti in immobilizzazioni tecniche, il cui fine è di incentivare la sostituzione di impianti obsoleti, di promuovere l’ innovazione e di migliorare le condizioni tecnico-strategiche. Lo scopo dei contributi in conto capitale è quello di sostenere una tantum l’ investimento nelle immobilizzazioni. Essi sono iscrivibili in bilancio nell’esercizio in cui diviene certa la loro erogazione secondo 2 criteri :
I beni immateriali includono brevetti, diritti d’autore, concessioni, marchi e licenze, e devono essere iscritti in bilancio e ammortizzati in base alla loro vita utile. I diritti di brevetto richiedono registrazione per la protezione esclusiva, mentre i diritti d’autore sono tutelati senza registrazione. Gli oneri a utilità pluriennale, come i costi di impianto e sviluppo, sono facoltativi e richiedono l’approvazione del collegio sindacale per l’iscrizione. Non possono essere rivalutati in caso di perdite e hanno limitazioni sulla distribuzione dei dividendi fino all’ammortamento completo. (la differenza tra i beni immateriali e costi pluriennali riguarda la natura e la loro modalità di iscrizione in bilancio ). Inoltre i beni immateriali sono risorse identificabili con un valore patrimoniale, mentre i costi ad utilità pluriennale rappresentano spese sostenute per ottenere benefici futuri senza che vi sia un bene specifico. Entrambi sono iscritti tra le immobilizzazioni immateriali e devono essere ammortizzati, ma solo i costi ad utilità pluriennale hanno restrizione sulla distribuzione degli utili.
È l’attitudine di un’azienda a produrre utili in misura superiore a quella ordinaria che derivano da fattori specifici che concorrono alla produzione di reddito, acquisiti a titolo oneroso, ma che non hanno valore autonomo. L’avviamento è caratterizzato da:
La normativa civilistica prevede che le partecipazioni siano classificate tra le immobilizzazioni finanziarie o nell’ attivo circolante secondo il principio di destinazione economica. Le partecipazioni sono quote o azioni rappresentative del capitale sociale o del patrimonio netto delle imprese. Nello stato patrimoniale rientrano nella voce B.III (“ Immobilizzazioni finanziarie ”) le partecipazioni destinate a rimanere durevolmente investite nel portafoglio dell’impresa. Invece tutte le partecipazioni destinate alla negoziazione, ovvero idonee ad essere smobilizzate entro 12 mesi, sono classificate nella voce C.III (“Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni”). Le partecipazioni non immobilizzate sono valutate al minore tra il costo di prima iscrizione ( di acquisto ) e il valore netto di realizzo (di mercato ). Il metodo per valutare tali partecipazioni è quello del costo specifico , in cui si individuano e si attribuiscono i costi specificatamente sostenuti per l’acquisto; in alternativa è possibile utilizzare il CMP, FIFO o LIFO. Per quanto riguarda il valore di mercato , per le partecipazioni negoziate in mercati regolamentati il valore corrisponde a quello di quotazione. Le partecipazioni possono essere riclassificate se viene cambiata la loro destinazione economica :
Le partecipazioni immobilizzate devono essere svalutate se subiscono una perdita durevole di valore, ossia una riduzione che si presume non venga meno nel breve periodo. In tal caso, il valore di bilancio deve essere adeguato a quello recuperabile, imputando la svalutazione al conto economico (voce D-19). Se in futuro le cause della svalutazione cessano, è possibile ripristinare il valore della partecipazione mediante una rivalutazione (voce D-18), che però non può mai superare il costo storico originario, in conformità al principio della prudenza.
Il metodo del patrimonio netto è una modalità di valutazione delle partecipazioni immobilizzate in società controllate o collegate, in alternativa al costo storico. Questo metodo adegua il valore della partecipazione alle variazioni del patrimonio netto della società partecipata, rilevate dall’ultimo bilancio disponibile. Se il patrimonio netto della partecipata aumenta (ad es. per utile d’esercizio o aumento di capitale), il valore della partecipazione si incrementa, con una corrispondente rivalutazione a conto economico. Viceversa, in caso di riduzione del patrimonio netto (ad es. perdite o diminuzioni di capitale), la partecipazione si svaluta, con una rettifica negativa. Alla data di acquisizione, il costo d’acquisto della partecipazione viene confrontato con la quota di patrimonio netto posseduto. Se il costo è superiore, la differenza può derivare da plusvalori latenti, inclusi avviamento, che deve essere ammortizzato. Se invece è inferiore, può derivare da passività sottovalutate o attività sopravvalutate, oppure rappresentare un avviamento negativo, da accantonare in un fondo rischi e oneri. I dividendi ricevuti riducono il valore della partecipazione, poiché rappresentano una distribuzione di utili già considerati nella valutazione.
ammortamenti e manutenzione). Sono esclusi i costi generali, spese amministrative e commerciali. Valore di mercato:
Esistono due metodi per allocare i ricavi e gli utili:
Per la valutazione dei beni fungibili, si può derogare al criterio del costo specifico applicando uno dei seguenti metodi:
iniziale, il valore aggiuntivo può essere determinato con il CMP del periodo (escludendo le rimanenze iniziali) o con il LIFO al valore del primo acquisto dell’esercizio. Confronto:
I titoli di debito sono strumenti finanziari che attribuiscono al possessore il diritto a ricevere flussi di liquidità determinati o determinabili, senza diritto di partecipazione alla gestione dell’emittente. Possono essere pubblici (emessi dallo Stato o enti pubblici) o corporate (emessi da imprese private). Il possessore finanzia l’emittente con l’attesa di un rendimento sotto forma di interessi. La classificazione dei titoli di debito dipende dalla loro destinazione economica:
I titoli iscritti nell’attivo immobilizzato sono titoli detenuti durevolmente, destinati a rimanere nel patrimonio aziendale per più di 12 mesi. Vengono valutati al costo di acquisto o sottoscrizione, valorizzato con il criterio del costo ammortizzato, che considera i flussi di liquidità attesi, utilizzando il tasso di interesse effettivo. Questo tasso tiene conto di oneri accessori e della differenza tra valore di acquisto e valore di rimborso a scadenza. Il valore in bilancio è dato dal valore iniziale più gli interessi calcolati al tasso effettivo, al netto degli interessi calcolati al tasso nominale. In caso di perdita durevole di valore, i titoli vengono svalutati e la svalutazione è iscritta nel conto economico. Se le cause della svalutazione vengono meno, il titolo può essere rivalutato, senza superare il costo iniziale. In conclusione, i titoli nell’attivo immobilizzato sono valutati al costo ammortizzato, tenendo conto di flussi futuri e possibili svalutazioni o rivalutazioni, per garantire una rappresentazione fedele del valore del titolo.
I titoli iscritti nell’attivo circolante sono destinati alla negoziazione e vengono valutati al minore tra il costo di acquisto, calcolato con il criterio del costo ammortizzato, e il valore di mercato. Il costo può essere determinato tramite il costo specifico o, quando non possibile, con metodi come il costo medio ponderato (CMP), FIFO o LIFO. Se il valore di mercato è inferiore al costo d’acquisto, si deve procedere alla svalutazione, iscritta nella voce D.19 del conto economico. La svalutazione può essere successivamente ripristinata, ma non oltre il valore originario del titolo, e l’eventuale rivalutazione viene rilevata nella voce D.18.
L’accantonamento per rischi su crediti viene determinato tramite la svalutazione dei crediti che potrebbero non essere incassati. Per fare ciò, si iscrivono dei fondi svalutazione crediti che riducono il valore nominale dei crediti nel bilancio. Il fondo viene calcolato tenendo conto dei rischi di inesigibilità, che si stimano in base a diversi indicatori, come la difficoltà del debitore, la violazione del contratto, l’avvio di procedure concorsuali, o una probabile riduzione dei flussi finanziari futuri. Il procedimento di determinazione può seguire due metodi:
Il trattamento contabile dei debiti e crediti in valuta estera prevede che la rilevazione iniziale avvenga al tasso di cambio alla data dell’operazione. Alla fine di ogni esercizio, debiti e crediti vanno rivalutati al tasso di cambio alla data di chiusura, con le perdite e gli utili su cambi iscritti nel conto economico alla voce C.17-bis. Le attività e passività finanziarie sono rivalutate al tasso di cambio alla fine dell’esercizio, con gli utili non realizzati accantonati in una riserva non distribuibile. I crediti e debiti non ancora pagati devono essere adeguati al tasso di cambio corrente, registrando la differenza nel conto economico. Le attività non monetarie (come titoli e partecipazioni) sono valutate al tasso di cambio al momento dell’acquisto, ma rivalutate a fine esercizio. Le immobilizzazioni sono iscritte al tasso di cambio al momento dell’acquisto, e se necessario, adeguate se la riduzione di valore è durevole. Per i crediti in valuta estera, il valore è adeguato al presumibile valore di realizzo e convertito al tasso corrente, con eventuali differenze trattate come utili o perdite su cambi.
Le imposte nei bilanci d’esercizio sono rappresentate nel Conto Economico e nello Stato Patrimoniale. Nel Conto Economico, sono iscritte alla voce 20 - Imposte sul reddito dell’esercizio, suddivise in:
Il reddito di bilancio e il reddito imponibile sono correlati attraverso il principio di derivazione. Il reddito imponibile si determina a partire dal reddito di esercizio, con possibili variazioni per conformarsi alla normativa fiscale. Esistono diversi sistemi di relazione:
Le differenze temporanee determinano lo spostamento della tassazione da un esercizio ad un altro perché esistono differenti modalità di imputazione dei costi e dei ricavi in sede civilistica e tributaria. L'effetto che ne deriva, però, è destinato ad annullarsi nel tempo perché i valori diventeranno imponibili o deducibili in uno o più esercizi successivi. Differenze temporanee positive originano valori imponibili negli esercizi futuri; mentre; differenze temporanee negative sono generate da componenti negative di reddito inserite a CE che saranno fiscalmente deducibili in esercizi futuri.
Le differenze permanenti sono quelle differenze tra il reddito di bilancio e il reddito imponibile che non si annullano mai. Questo accade quando alcune voci del bilancio non possono essere dedotte ai fini fiscali.