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C A P I T O L O V
- LE IMPOSTE INDIRETTE -
Le imposte generate sulle venite Si tratta di imposte indirette classificabili sulla base di due criteri:
- Riferimento economico per il quale le imposte sulle vendite possono colpire: ° O l’intero valore di un bene (l’imposta delle vendite è applicata sul valore pieno) ° O l’incremento di valore che si manifesta in un determinato stadio della produzione o della distribuzione (l’imposta sulle vendite è applicata sul valore aggiunto)
- Modalità di applicazione dell’imposta nel ciclo produttivo e distributivo di un paese che può essere suddiviso in più fasi. Da ciò ne deriva la distribuzione in : ° Imposta monofase - quando l’imposta è applicata una sola volta nell’arco del Ciclo produttivo) ° Imposta plurifase quando l’imposta è applicata più volte nell’arco del ciclo Produttivo L’imposta plurifase può essere cumulativa quando Colpisce più volte la stessa base imponibile
Sulla base di tali criteri emergono le seguenti tipologie di imposte generali sulle vendite:
- Imposta monofase sul valore pieno ° rientra fra le imposte sulle vendite al dettaglio ° colpisce ( in quanto imposta sul valore pieno del bene) l’intero valore del bene al momento del consumo ° tale tipologia di imposta è applicata a livello statale negli Stati Uniti
- Imposta plurifase sul valore pieno
E’ un’imposta che colpendo il valore totale del bene in tutte le fasi produttive risulta essere di tipo cumulativo Nb. In Italia , prima dell’introduzione dell’IVA, era in vigore l’imposta plurifase cumulativa, l’IGE (imposta generale sull’entrata)
- Imposta plurifase sul valore aggiunto. E’ un’imposta in vigore in tutti i paesi sviluppati ada eccezione degli Stati Uniti e colpisce l’incremento di valore realizzato in ogni stadio del processo produttivo e distributivo di un bene o di un servizio Si tratta di un’imposta non cumulativa.
Le caratteristiche delle diverse imposte nel ciclo economico di un bene si individuano sulla base di tre fasi ……… …….. ……..
Nb. I valori d’imposta sulle vendite danno origine a prezzi finali diversi
Se si applica un’imposta monofase al dettaglio si applicheranno aliquote elevate.
Se si applica un’imposta plurifase cumulativa il prezzo finale dipende dal numero dei passaggi o degli scambi che caratterizzano il processo produttivo e distributivo L’imposta si applica solo sul prezzo finale Pregio dell’imposta dell’imposta plurifase cumulativa : l’applicazione di aliquote estremamente contenute , riducendo gli incentivi all’evasione
L ‘ IVA
IVA (imposta sul valore aggiunto) ° Si applica all’incremento di valore che si realizza in ogni stadio del processo produttivo e distributivo ° Rientra fra le imposte plurifase non cumulative.
E viene meno la trasparenza
Il metodo imposta da imposta Il prezzo finale del bene dipende esclusivamente Dall’aliquota applicata all’ultimo stadio qualunque , siano le aliquote applicate nelle fasi produttive Precedenti
Il metodo base da base L’aliquota effettiva riflette anche l’imposta che grava sul bene Intermedio non essendo possibile recuperare l’imposta sul Bene intermedio
Operazioni di scambio di beni e servizi che ……… ai fini dell’applicazione dell’IVA
- (^) Operazioni imponibili
- Operazioni non imponibili (o ad aliquota 0)
BASE IMPONIBILE IVA La base imponibile di un’imposta sul valore aggiunto può essere riferita a tre tipologie fondamentali in relazione al trattamento dell’imposta pagata sui beni d’investimento
- REDDITO LORDO
- REDDITO NETTO
- CONSUMO
- (^) La base imponibile dell’Iva applicata con il metodo imposta da imposta si traduce in una base imponibile di tipo reddito lordo se non è ammessa in detrazione l’Iva pagata sui beni d’investimento
- La base imponibile dell’IVA è di tipo reddito netto se l’IVA pagata sui beni d’investimento è ammessa in detrazione ma solo in proporzione alla quota di ammortamento dei beni capitali utilizzati nel periodo d’imposta
- La base imponibile dell’IVA è di tipo consumo se l’IVA pagata sui beni di investimento è ammessa in detrazione in misura integrale
L’IVA colpisce l’acquirente del bene
- (^) o al momento dell’impiego finale
- o in qualsiasi fase intermedia del processo produttivo e distributivo
Quando è consentita la detrazione dell’imposta pagata sui beni d’investimento [ caso in cui la base imponibile IVA è di tipo consumo] ( su beni cioè che rimangono localizzati presso l’impresa e non ulteriormente scambiati) , lo Stato restituisce l’imposta relativa a questi beni (beni di inventario) che di fatto diventano non imponibili ai fini dell’IVA
L’Imposta sul valore aggiunto può avere :
- un riferimento finanziario quando colpisce solo le operazioni che hanno dato luogo a transazioni monetarie con una base imponibile pari alla differenza fra incassi e pagamenti [ tale riferimento si mostra compatibile con il metodo imposta da imposta in quanto si tiene conto di tutte le operazioni che hanno avuto manifestazione monetaria]
- un riferimento reale quando si tiene conto della formazione del valore aggiunto nel corso del processo produttivo e distributivo, prescindendo quindi dagli effettivi movimenti monetari. Il riferimento reale richiede l’adozione del metodo base da base.
L’IVA IN ITALIA
Caratteristiche :
- è un imposta di tipo consumo
- si applica a:
- le cessioni dei beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell’esercizio di arti e professioni
- le importazioni da paesi extra UE da chiunque effettuate (imprese e consumatori finali)
- gli acquisti intracomunitari nell’esercizio di imprese, oltre che agli acquisti di mezzi di trasporto a titolo oneroso o alle vendite per corrispondenza
- Operazioni non imponibili
- Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinati all’asportazione nei paesi non comunitari
- (^) Le operazioni ad esse assimilate ed i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali
- 4% e 10% per i beni di prima necessità e per quelli giudicati socialmente meritevoli;
- 20% in tutti gli altri casi.
LE IMPOSTE SULLE VENDITE IN UN CONTESTO INTERNAZIONALE
In un sistema di tassazione sulle vendite è necessario risolvere due problemi:
- Il primo è quello della neutralità ed efficienza, esso è legato al fatto che il meccanismo impositivo non deve distorcere i flussi commerciali internazionali, garantendo una allocazione efficiente delle risorse.
- Il secondo problema attiene alla ripartizione del gettito fra i diversi paesi, esso è dovuto al fatto che un bene prodotto in un paese ed utilizzato in un altro può essere assoggettato a diversi regimi tributari: infatti, il bene può essere trassato nel paese di produzione, in quello di consumo o in entrambi con la possibilità di doppie impostazioni.
Ai fini della ripartizione del gettito, per le imposte su beni di scambio internazionale, sono previsti 2 principi di tassazione:
- (^) Il principio di destinazione, secondo cui le esportazioni non sono impossibili nel paese di origine, mentre le importazioni da chiunque effettuate sono colpite da imposta secondo l’aliquota del paese in cui il bene è utilizzato (cioè nel paese di destinazione). Quindi su beni oggetto di scambio internazionale si applicano le aliquote del paese di destinazione dello scambio. L’applicazione del principio di destinazione presuppone l’attivazione di controlli doganali.
- Il principio di origine, secondo il quale su beni di scambio internazionale si applicano le aliquote oggetto del paese di scambio. L’applicazione dell’ imposta del paese importatore è limitata all’incremento di valore che il bene ventualmente subisce nel paese destinatario. Da quanto fin ora detto si evince che il principio di destinazione non produce distorsioni o modificazioni nell’allocazione delle risorse, poiché tale principio attribuisce tutto il gettito al paese in cui il bene è consumato, ovunque sia collocata la produzione (il gettito è quindi attribuito al paese importatore). Nel principio di origine, invece, l’imposta distorce gli scambi internazionali ed introduce potenziali elementi di inefficienza.
NELL’UNIONE EUROPEA
Fino al 1993 agli scambi intercomunitari e a quelli con altri paesi era applicato il principio di destinazione:
- L’esportazione ad altri paesi della comunità era a tasso zero (non vi era imponibilità);
- I beni oggetto di scambi intercomunitari erano tassati al momento del passaggio della frontiera (era prevista l’iva sulle importazioni). Nel 1993 vi fu l’attuazione del mercato unico e l’abolizione dei controlli doganali e la proposta di regime definitivo di tassazione applicato agli Stati membri intercomunitari basato su:
- Il principio di origine, il quale prevede che le esportazioni sono tassate con aliquota del paese di origine senza alcuna ulteriore tassazione nel paese di utilizzo del bene. Il principio di origine porta tuttavia all’attribuzione del gettito al paese di produzione e non a quella di consumo, in antitesi al fatto che le imposte sulle vendite sono imposte sul consumo.
- Istituzione di una stanza di compensazione fra i paesi membri (clearing house), la quale permette di raccogliere le somme afferenti alle esportazioni raccolte in ogni Stato e di attribuire ai paesi importatori il rimborso delle imposte pagate sui beni importati. (tutta l’imposta applicata sul bene importato è destinata al paese in cui il bene è consumato).
- (^) L’armonizzazione delle aliquote di imposta, la cui finalità è quella di circoscrivere gli effetti distorsivi che possono derivare dall’applicazione del principio di origine in un contesto di aliquote nazionali fortemente differenziate.
Le difficoltà amministrative riscontrate nell’applicazione del regime appena definito hannoi portato al rinvio dell’adozione di tale regime (definitivo), e alla formulazione ed applicazione del regime transitorio il quale prevede che:
Caratteristiche IRAP :
- (^) il carattere reale ( le variazioni delle scorte rientrano nella b.i. IRAP) IVA : carattere finanziario (le scorte non rientrano nella b.i. IVA)
- l’uso del metodo base da base IVA : metodo imposta da imposta
- l’applicazione di un’aliquota uniforme del 25%
- ha una b.i.. di tipo reddito netto IVA : b.i. di tipo consumo
- tassa le attività della Pubblica Amministrazione e delle esportazioni e non tassa le importazioni Iva tassa le importazioni e non le esportazioni; non è oggetto di tassazione il valore aggiunto della PA, ma e applicata agli acquisti intermedi della PA. Finanziamento 2008 “ i contribuenti minimi” non sono tenuti al pagamento dell’IRAP. L’IRAP è dovuta alla regione nel cui territorio è realizzata la produzione del valore aggiunto Se il soggetto opera in più regioni il valore aggiunto è ripartito tra le diverse regioni in proporzione all’ammontare delle retribuzioni del personale operante nelle varie regioni.
C A P I T O L O VIII
- I l S I S T E M A S A N I T A R I O
Il diritto alla salute rientra fra i diritti di cittadinanza, riconosciuti a tutti gli appartenenti ad una conumità in quanto tale. Il Sistema Sanitario è dotato di una serie di peculiarità che lo allontanano dai mercati in cui si scambiano beni e servizi Basti ricordare 2 caratteristiche del sistema:
- la limitata conoscenza dei consumatori circa i beni e i servizi che acquistano quando devono tutelare il loro benessere fisico (asimmetria informativa)
- i principi equivalenti (equità) i quali richiedono che l’accesso alle cure mediche prescinda dalla posizione reddituale del beneficiario (Infatti il dirirro alla salute appartiene alla categoria dei diritti di cittadinanza riconosciuti a tutti gli appartenenti ad una comunità)
Esistono due modelli polari del sistema sanitario:
- (^) modello di natura privatistica fondato su un meccanismo assicurativo
- modello pubblico basato su un finanziamento di natura obbligatoria tramite imposte o contributi sociali e sull’erogazione di prestazioni presso strutture di proprietà collettiva (strutture pubbliche) GIUSTIFICAZIONI (RAGIONI) DELL’INTERVENTO PUBBLICO NEL SETTORE SANITARIO
- EQUITA’ : il diritto alla salute è un diritto di cittadinanza riconosciuto a tutti gli appartenenti ad una collettività. (Art 32 Cost : “ la repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo ed interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”) L’accesso alle cure cliniche deve rispondere a principi equitative e non deve essere legato al reddito del paziente