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INDAGINI PRELIMINARI 1., Appunti di Diritto Processuale Penale

Introduzione. Notizia di reato. Gip.

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 28/01/2025

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docFrancy 🇮🇹

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LE INDAGINI PRELIMINARI - PROCEDURA PENALE
1. Le indagini preliminari: considerazioni introduttive
Lo scopo delle indagini preliminari è quello di accertare la notizia di reato al fine di stabilire se
ricorrono le condizioni per l’esercizio dell’azione penale: le indagini devono pertanto essere
compiute in modo completo per verificare se un determinato fatto corrisponda ad una
determinata fattispecie di reato ascrivibile a un determinato soggetto nei cui confronti devono
pure essere individuati, quando possibile, elementi a favore, come emerge dalla lettura dell’art.
358 c.p.p., che onera il pubblico ministero alla ricerca!anche di elementi a favore!dell’indagato.
D’altro canto la difesa ha la possibilità di svolgere investigazioni difensive (in ogni stato e grado
de procedimento, cfr. art. 327 bis c.p.p.) per offrire sin dalla fase delle indagini elementi a favore
della persona sottoposta ad indagine al fine di consentire al pubblico ministero (PM) di valutare
compiutamente, in positivo e in negativo, la notizia di reato.
2. La notizia di reato
La fase delle indagini preliminari prende le mosse dall’iscrizione della notizia di reato
nell’apposito registro da parte del pubblico ministero il quale ne venga a conoscenza di propria
iniziativa o per iniziativa della polizia giudiziaria, ovvero mediante ricezione di atti qualificati e
condizioni di procedibilità (denuncia, referto,! querela, richiesta, istanza, autorizzazione a
procedere) o anche di denunce anonime (che non possono essere utilizzate, salvo quanto
previsto dall’art. 240 c.p.p., cioè salvo costituiscano corpo del reato).
La!denuncia, regolata dagli artt. 331 ss., può essere presentata da qualsiasi persona, sia essa
cittadino italiano o straniero, che sia venuta a conoscenza di una notizia di reato e può essere
formulata in forma scritta o anche oralmente, personalmente o a mezzo di procuratore speciale,
ad un ufficiale di polizia giudiziaria o direttamente al pubblico ministero. Dal punto di vista dei
soggetti legittimati alla presentazione della denuncia, mentre sussiste un obbligo in capo
ai!pubblici ufficiali ed agli incaricati di un pubblico servizio!in ragione della funzione da questi
esercitata, in capo ai privati la regola è la facoltatività salvo ipotesi espressamente previste dalla
legge (art. 333 comma 1 c.p.p.).
L’obbligo di denuncia!non spetta, secondo quanto regolato dall’art. 334-bis c.p.p., al difensore e
ai suoi ausiliari,!neppure in relazione ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività
investigative da loro svolte, essendo trattati, costoro, al pari dei normali cittadini anche qualora
svolgano attività difensive.
Il!referto, disciplinato dall’art. 334, consiste sostanzialmente in una particolare tipologia di
denuncia posta in essere dal soggetto che, nell’esercizio di una professione sanitaria, ha prestato
la propria assistenza o operi nei casi in cui si possono presentare i presupposti di un delitto
procedibile d’ufficio.
L’obbligo del referto non sussiste in presenza di un delitto non perseguibile d’ufficio o nei casi in
cui l’inoltro del referto esporrebbe a procedimento penale la persona assistita: ciò al fine di
evitare che una persona che necessiti di cure mediche decida di non sottoporvisi per il timore
che da ciò possa derivargli una incriminazione.
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LE INDAGINI PRELIMINARI - PROCEDURA PENALE

  1. Le indagini preliminari: considerazioni introduttive Lo scopo delle indagini preliminari è quello di accertare la notizia di reato al fine di stabilire se ricorrono le condizioni per l’esercizio dell’azione penale: le indagini devono pertanto essere compiute in modo completo per verificare se un determinato fatto corrisponda ad una determinata fattispecie di reato ascrivibile a un determinato soggetto nei cui confronti devono pure essere individuati, quando possibile, elementi a favore, come emerge dalla lettura dell’art. 358 c.p.p., che onera il pubblico ministero alla ricerca anche di elementi a favore dell’indagato. D’altro canto la difesa ha la possibilità di svolgere investigazioni difensive (in ogni stato e grado de procedimento, cfr. art. 327 bis c.p.p.) per offrire sin dalla fase delle indagini elementi a favore della persona sottoposta ad indagine al fine di consentire al pubblico ministero (PM) di valutare compiutamente, in positivo e in negativo, la notizia di reato.
  2. La notizia di reato La fase delle indagini preliminari prende le mosse dall’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro da parte del pubblico ministero il quale ne venga a conoscenza di propria iniziativa o per iniziativa della polizia giudiziaria, ovvero mediante ricezione di atti qualificati e condizioni di procedibilità (denuncia, referto, querela, richiesta, istanza, autorizzazione a procedere) o anche di denunce anonime (che non possono essere utilizzate, salvo quanto previsto dall’art. 240 c.p.p., cioè salvo costituiscano corpo del reato). La denuncia, regolata dagli artt. 331 ss., può essere presentata da qualsiasi persona, sia essa cittadino italiano o straniero, che sia venuta a conoscenza di una notizia di reato e può essere formulata in forma scritta o anche oralmente, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, ad un ufficiale di polizia giudiziaria o direttamente al pubblico ministero. Dal punto di vista dei soggetti legittimati alla presentazione della denuncia, mentre sussiste un obbligo in capo ai pubblici ufficiali ed agli incaricati di un pubblico servizio in ragione della funzione da questi esercitata, in capo ai privati la regola è la facoltatività salvo ipotesi espressamente previste dalla legge (art. 333 comma 1 c.p.p.). L’obbligo di denuncia non spetta, secondo quanto regolato dall’art. 334-bis c.p.p., al difensore e ai suoi ausiliari, neppure in relazione ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da loro svolte, essendo trattati, costoro, al pari dei normali cittadini anche qualora svolgano attività difensive. Il referto, disciplinato dall’art. 334, consiste sostanzialmente in una particolare tipologia di denuncia posta in essere dal soggetto che, nell’esercizio di una professione sanitaria, ha prestato la propria assistenza o operi nei casi in cui si possono presentare i presupposti di un delitto procedibile d’ufficio. L’obbligo del referto non sussiste in presenza di un delitto non perseguibile d’ufficio o nei casi in cui l’inoltro del referto esporrebbe a procedimento penale la persona assistita: ciò al fine di evitare che una persona che necessiti di cure mediche decida di non sottoporvisi per il timore che da ciò possa derivargli una incriminazione.

Le condizioni di procedibilità possono essere definite come atti in base ai quali l’ordinamento subordina l’esercizio dell’azione penale in relazione a reati per i quali la legge non dispone la necessità che si proceda d’ufficio. Di seguito le indichiamo sommariamente. La querela, disciplinata dall’art. 336 c.p.p., è l’atto mediante il quale la persona offesa dal reato oltre a rappresentare un fatto di reato, manifesta la volontà che si proceda penalmente in merito ad esso in quanto lesivo di un bene giuridico di cui è titolare. Il diritto di querela deve essere esercitato entro tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto costituente reato, salvo che la legge preveda un termine diverso. La querela è, in linea di principio, rinunciabile (art. 339) in modo irrevocabile ed incondizionato, ed è suscettibile di remissione, cioè di revoca (art. 340 c.p.p.) processuale o extraprocessuale (quest’ultima espressa o tacita), salvo per alcune tipologie di reato come, ad esempio i delitti in materia sessuale. L’istanza di procedimento (art. 341 c.p.p.) è l’atto con il quale la persona offesa da un reato commesso all’estero richiede la punizione dell’autore. L’istanza è prevista dagli artt. 9, co. 2, c.p. e 10, co. 1, c.p., ovvero per i delitti commessi all’estero dal cittadino e puniti con la pena inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, ovvero per i delitti commessi all’estero dallo straniero in danno dello Stato italiano o di un cittadino italiano e puniti con pena non inferiore nel minimo ad un anno di reclusione. Occorre la presenza del colpevole nel territorio dello Stato. La richiesta di procedimento (art. 342 c.p.p.), è un atto amministrativo irrevocabile di natura discrezionale con cui un'autorità pubblica chiede al pubblico ministero di procedere per determinati reati: delitti politici commessi all'estero dal cittadino italiano o dallo straniero (art. 8 c.p.); reati commessi all'estero dal cittadino italiano o dallo straniero (v. artt. 9 e 10 c.p.); delitti punibili a querela dell'offeso commessi ai danni del Presidente della Repubblica (art. 127 c.p.), nonchè reati offensivi dell’onore e della libertà dei Capi di uno Stato estero o offensivi della bandiera o di altro emblema di Stato estero (art. 313, co. 4, c.p.). La richiesta di procedimento può essere considerata come l’atto con il quale viene rimosso un ostacolo al procedimento penale, con una sollecitazione al suo svolgimento. L’autorizzazione a procedere (art. 344) è un atto irrevocabile e discrezionale, posto in essere da un organo statale che contiene una manifestazione di volontà con cui i componenti dell’organo, su sollecitazione del pubblico ministero, e a seguito di una valutazione in merito all’interesse pubblico da tutelare, promuovono l’azione penale: es. reato commesso da un ministro nell’esercizio delle sue funzioni per il quale non è possibile procedere senza l’autorizzazione da parte dell’assemblea legislativa della quale il soggetto fa parte (art. 313 c.p.). 2.1. Improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione L’art. 344 bis c.p.p. ha introdotto una nuova causa di improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione: è stato previsto infatti che l’azione penale diviene improcedibile se il giudizio d’appello non viene definito entro il termine di due anni, ovvero se il giudizio di cassazione non viene definito entro il termine di un anno.