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Introduzione. Notizia di reato. Gip.
Tipologia: Appunti
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Le condizioni di procedibilità possono essere definite come atti in base ai quali l’ordinamento subordina l’esercizio dell’azione penale in relazione a reati per i quali la legge non dispone la necessità che si proceda d’ufficio. Di seguito le indichiamo sommariamente. La querela, disciplinata dall’art. 336 c.p.p., è l’atto mediante il quale la persona offesa dal reato oltre a rappresentare un fatto di reato, manifesta la volontà che si proceda penalmente in merito ad esso in quanto lesivo di un bene giuridico di cui è titolare. Il diritto di querela deve essere esercitato entro tre mesi dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto costituente reato, salvo che la legge preveda un termine diverso. La querela è, in linea di principio, rinunciabile (art. 339) in modo irrevocabile ed incondizionato, ed è suscettibile di remissione, cioè di revoca (art. 340 c.p.p.) processuale o extraprocessuale (quest’ultima espressa o tacita), salvo per alcune tipologie di reato come, ad esempio i delitti in materia sessuale. L’istanza di procedimento (art. 341 c.p.p.) è l’atto con il quale la persona offesa da un reato commesso all’estero richiede la punizione dell’autore. L’istanza è prevista dagli artt. 9, co. 2, c.p. e 10, co. 1, c.p., ovvero per i delitti commessi all’estero dal cittadino e puniti con la pena inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, ovvero per i delitti commessi all’estero dallo straniero in danno dello Stato italiano o di un cittadino italiano e puniti con pena non inferiore nel minimo ad un anno di reclusione. Occorre la presenza del colpevole nel territorio dello Stato. La richiesta di procedimento (art. 342 c.p.p.), è un atto amministrativo irrevocabile di natura discrezionale con cui un'autorità pubblica chiede al pubblico ministero di procedere per determinati reati: delitti politici commessi all'estero dal cittadino italiano o dallo straniero (art. 8 c.p.); reati commessi all'estero dal cittadino italiano o dallo straniero (v. artt. 9 e 10 c.p.); delitti punibili a querela dell'offeso commessi ai danni del Presidente della Repubblica (art. 127 c.p.), nonchè reati offensivi dell’onore e della libertà dei Capi di uno Stato estero o offensivi della bandiera o di altro emblema di Stato estero (art. 313, co. 4, c.p.). La richiesta di procedimento può essere considerata come l’atto con il quale viene rimosso un ostacolo al procedimento penale, con una sollecitazione al suo svolgimento. L’autorizzazione a procedere (art. 344) è un atto irrevocabile e discrezionale, posto in essere da un organo statale che contiene una manifestazione di volontà con cui i componenti dell’organo, su sollecitazione del pubblico ministero, e a seguito di una valutazione in merito all’interesse pubblico da tutelare, promuovono l’azione penale: es. reato commesso da un ministro nell’esercizio delle sue funzioni per il quale non è possibile procedere senza l’autorizzazione da parte dell’assemblea legislativa della quale il soggetto fa parte (art. 313 c.p.). 2.1. Improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione L’art. 344 bis c.p.p. ha introdotto una nuova causa di improcedibilità dell’azione penale per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione: è stato previsto infatti che l’azione penale diviene improcedibile se il giudizio d’appello non viene definito entro il termine di due anni, ovvero se il giudizio di cassazione non viene definito entro il termine di un anno.