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Tipologia: Appunti
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di difesa e di chiarire la propria posizione per indurre, eventualmente, il PM a un ripensamento; tant’è che l’omessa notifica è causa di nullità del decreto di citazione a giudizio. Con l’avviso il PM dà conto della sommaria enunciazione del fatto, delle norme di legge che si assumono violate, della data e luogo del fatto, con l’avvertimento: che la documentazione relativa alle indagini è depositata presso la segreteria del PM e che l’indagato e il difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia; che, per operazioni di intercettazione i cui provvedimenti autorizzativi siano stati emessi dal primo marzo 2020, l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero (il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia e, in caso di rigetto del PM, chiedere al Gip che si proceda nei modi indicati dall’art. 268 c.p.p.); che nel termine di venti giorni l’indagato può: presentare memorie; produrre documenti; depositare documentazione relativa alle investigazioni difensive; chiedere al PM il compimento di ulteriori indagini (che devono essere compiute entro 30 giorni dalla richiesta prorogabili una sola volta per non più di 60 giorni dal GIP); rilasciare dichiarazioni al PM; chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio (l’omissione di tale adempimento è causa di nullità del decreto di citazione a giudizio), chiedere di accedere ai programmi di giustizia riparativa (di tale facoltà è dato avviso anche alla persona offesa). Come si vede, si tratta di un momento importantissimo della fase conclusiva delle indagini preliminari, attributivo all’indagato di tutta una serie di facoltà che gli permettono un’interlocuzione con il PM potenzialmente e auspicabilmente foriera di ulteriori sviluppi investigativi a suo favore se non addirittura di rideterminazioni dell’ufficio di Procura rispetto all’esercizio dell’azione penale (si pensi per es., al caso in cui sia fornita una prova d’alibi determinante).