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INDAGINI PRELIMINARI 3., Appunti di Diritto Processuale Penale

Durata. Avviso di conclusione. Scadenza termini.

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 28/01/2025

docFrancy
docFrancy 🇮🇹

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7. D ur a ta de ll e i nd a gi n i pr e li mi n ar i
La finalità delle indagini preliminari è quella di consentire al pubblico ministero di assumere le
determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale, ovvero di permettere all’organo della
pubblica accusa di decidere se esercitare l’azione penale o chiedere l’archiviazione. Le indagini
preliminari non possono avere chiaramente una durata indeterminata a garanzia della persona
che vi è sottoposta e soggiacciono a precisi limiti temporali in armonia con l’art. 111 Cost., che
fissa il principio di ragionevole durata del processo.
Il!termine ordinario!per la conclusione delle indagini preliminari è di!sei mesi quando si procede
per contravvenzioni,!di!un anno!quando si procede per i delitti diversi da quelli di cui all’art. 407,
co. 2, lett. a), c.p.p., ovvero per delitti particolarmente gravi o di criminalità organizzata, un anno
e mezzo per questi ultimi.
Il termine di conclusione delle indagini può essere prorogato, una sola volta, per un periodo non
superiore a sei mesi, nel caso di complessità delle indagini (cfr. art. 406 c.p.p.).
Il procedimento per la decisione sulla richiesta di proroga opera diversamente a seconda che si
tratti di reati di criminalità organizzata o di reati comuni. Nel caso in cui si proceda per reati di
criminalità mafiosa e simili, sulla richiesta di proroga del pubblico ministero decide il giudice per
le indagini preliminari con ordinanza emessa entro!dieci giorni!dalla richiesta, senza udienza e
senza contraddittorio, anche nel caso in cui decida di non accogliere la richiesta di proroga.
Negli altri casi occorre l’instaurazione del contraddittorio; il giudice per le indagini preliminari
cura che la richiesta di proroga sia notificata all’indagato e alla persona offesa che abbia
dichiarato di volerne essere informata (ad esempio all’interno della querela o in un atto
successivo) e tali soggetti possono presentare memorie entro!cinque giorni!dalla notificazione. Il
giudice decide entro!dieci giorni!dal termine per la presentazione delle memorie.
Se il giudice ritiene di decidere sulla richiesta allo stato degli atti la decisione avverrà senza
udienza e senza contraddittorio; in caso contrario egli fissa la data dell’udienza e ne fa dare
avviso al pubblico ministero, all’indagato ed alla persona offesa. In questo caso il procedimento
si svolge in camera di consiglio e la decisione avviene con ordinanza non impugnabile.
L’art. 407 c.p.p., prevede dei limiti massimi in caso di proroga; il termine massimo è di!un
anno!quando si tratta di contravvenzione,!diciotto mesi!per i delitti ordinari,!due anni!nel caso: a)
di indagini preliminari riguardanti delitti gravi o di criminalità organizzata indicati dalla norma; b)
di investigazioni particolarmente complesse per il numero di reati collegati o di indagati o di
persone offese; c) di indagini che richiedono il compimento di atti all’estero; d) in caso di
procedimenti collegati.
8. Avviso di conclusione delle indagini preliminari
Qualora il PM si determini all’esercizio dell’azione penale, deve fare notificare, prima della
scadenza del termine per chiedere il rinvio a giudizio, anche se prorogato, all’indagato e al suo
difensore (e quando si tratta di reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e atti
persecutori, anche alla persona offesa e al suo difensore) l’avviso di conclusione delle indagini
preliminari.
Tale avviso ha lo scopo di garantire all’indagato la possibilità di esercitare concretamente il diritto
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  1. Durata delle indagini preliminari La finalità delle indagini preliminari è quella di consentire al pubblico ministero di assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale, ovvero di permettere all’organo della pubblica accusa di decidere se esercitare l’azione penale o chiedere l’archiviazione. Le indagini preliminari non possono avere chiaramente una durata indeterminata a garanzia della persona che vi è sottoposta e soggiacciono a precisi limiti temporali in armonia con l’art. 111 Cost., che fissa il principio di ragionevole durata del processo. Il termine ordinario per la conclusione delle indagini preliminari è di sei mesi quando si procede per contravvenzioni, di un anno quando si procede per i delitti diversi da quelli di cui all’art. 407, co. 2, lett. a), c.p.p., ovvero per delitti particolarmente gravi o di criminalità organizzata, un anno e mezzo per questi ultimi. Il termine di conclusione delle indagini può essere prorogato, una sola volta, per un periodo non superiore a sei mesi, nel caso di complessità delle indagini (cfr. art. 406 c.p.p.). Il procedimento per la decisione sulla richiesta di proroga opera diversamente a seconda che si tratti di reati di criminalità organizzata o di reati comuni. Nel caso in cui si proceda per reati di criminalità mafiosa e simili, sulla richiesta di proroga del pubblico ministero decide il giudice per le indagini preliminari con ordinanza emessa entro dieci giorni dalla richiesta, senza udienza e senza contraddittorio, anche nel caso in cui decida di non accogliere la richiesta di proroga. Negli altri casi occorre l’instaurazione del contraddittorio; il giudice per le indagini preliminari cura che la richiesta di proroga sia notificata all’indagato e alla persona offesa che abbia dichiarato di volerne essere informata (ad esempio all’interno della querela o in un atto successivo) e tali soggetti possono presentare memorie entro cinque giorni dalla notificazione. Il giudice decide entro dieci giorni dal termine per la presentazione delle memorie. Se il giudice ritiene di decidere sulla richiesta allo stato degli atti la decisione avverrà senza udienza e senza contraddittorio; in caso contrario egli fissa la data dell’udienza e ne fa dare avviso al pubblico ministero, all’indagato ed alla persona offesa. In questo caso il procedimento si svolge in camera di consiglio e la decisione avviene con ordinanza non impugnabile. L’art. 407 c.p.p., prevede dei limiti massimi in caso di proroga; il termine massimo è di un anno quando si tratta di contravvenzione, diciotto mesi per i delitti ordinari, due anni nel caso: a) di indagini preliminari riguardanti delitti gravi o di criminalità organizzata indicati dalla norma; b) di investigazioni particolarmente complesse per il numero di reati collegati o di indagati o di persone offese; c) di indagini che richiedono il compimento di atti all’estero; d) in caso di procedimenti collegati.
  2. Avviso di conclusione delle indagini preliminari Qualora il PM si determini all’esercizio dell’azione penale, deve fare notificare, prima della scadenza del termine per chiedere il rinvio a giudizio, anche se prorogato, all’indagato e al suo difensore (e quando si tratta di reati di maltrattamenti contro familiari e conviventi e atti persecutori, anche alla persona offesa e al suo difensore) l’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Tale avviso ha lo scopo di garantire all’indagato la possibilità di esercitare concretamente il diritto

di difesa e di chiarire la propria posizione per indurre, eventualmente, il PM a un ripensamento; tant’è che l’omessa notifica è causa di nullità del decreto di citazione a giudizio. Con l’avviso il PM dà conto della sommaria enunciazione del fatto, delle norme di legge che si assumono violate, della data e luogo del fatto, con l’avvertimento: che la documentazione relativa alle indagini è depositata presso la segreteria del PM e che l’indagato e il difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia; che, per operazioni di intercettazione i cui provvedimenti autorizzativi siano stati emessi dal primo marzo 2020, l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti depositati relativi ad intercettazioni ed ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e che hanno la facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero (il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia e, in caso di rigetto del PM, chiedere al Gip che si proceda nei modi indicati dall’art. 268 c.p.p.); che nel termine di venti giorni l’indagato può: presentare memorie; produrre documenti; depositare documentazione relativa alle investigazioni difensive; chiedere al PM il compimento di ulteriori indagini (che devono essere compiute entro 30 giorni dalla richiesta prorogabili una sola volta per non più di 60 giorni dal GIP); rilasciare dichiarazioni al PM; chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio (l’omissione di tale adempimento è causa di nullità del decreto di citazione a giudizio), chiedere di accedere ai programmi di giustizia riparativa (di tale facoltà è dato avviso anche alla persona offesa). Come si vede, si tratta di un momento importantissimo della fase conclusiva delle indagini preliminari, attributivo all’indagato di tutta una serie di facoltà che gli permettono un’interlocuzione con il PM potenzialmente e auspicabilmente foriera di ulteriori sviluppi investigativi a suo favore se non addirittura di rideterminazioni dell’ufficio di Procura rispetto all’esercizio dell’azione penale (si pensi per es., al caso in cui sia fornita una prova d’alibi determinante).

  1. Scadenza dei termini per l'assunzione delle determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale. Diritti e facoltà dell'indagato e della persona offesa Qualora l’avviso di conclusione non sia stato notificato nonostante la scadenza del termine di conclusione delle indagini preliminari e non sia stata chiesta l’archiviazione né esercitata l’azione penale, ai sensi del nuovo art. 415 ter c.p.p. il fascicolo delle indagini deve essere depositato nella segreteria della procura e di tale deposito deve essere dato avviso all’indagato, alla persona offesa che abbia chiesto di essere informata della conclusione delle indagini, nonché al procuratore distrettuale. Questo avviso deve anche informare l’indagato e la persona offesa sia della facoltà di esaminare gli atti ed estrarne copia, sia della possibilità di rivolgersi al giudice per valutare le ragioni del ritardo e, nel caso siano ingiustificate, ordinare al PM di assumere le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale: il giudice, sentito il pubblico ministero, provvede sulla richiesta entro venti giorni successivi; se non ha autorizzato il differimento del deposito (v. infra) o non ci sono le esigenze di differimento il giudice ordina al