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REGOLAMENTO EUROPEO DELLA PRIVACY (GDPR ) : La necessità di emanare un Regolamento Europeo in materia di privacy nasce dalla continua evoluzione dei concetti di privacy e protezione dei dati personali e quindi della relativa tutela dovuta principalmente alla diffusione del progresso tecnologico. Originariamente la direttiva 95/46/CE in materia di protezione dei dati personali, è stata adottata nel 1995 con due obiettivi: salvaguardare il diritto fondamentale alla protezione dei dati e garantire la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri. Successivamente la portata della condivisione e della raccolta di dati è aumentata in modo vertiginoso. La tutela dei diritti e delle libertà delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali richiede l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Al fine di poter dimostrare la conformità con il presente regolamento, il titolare del trattamento dovrebbe adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino in particolare i principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e della protezione dei dati di default. Tali misure potrebbero consistere, tra l'altro, nel ridurre al minimo il trattamento dei dati personali, pseudonimizzare i dati personali il più presto possibile, offrire trasparenza per quanto riguarda le funzioni e il trattamento di dati personali, consentire all'interessato di controllare il trattamento dei dati e consentire al titolare del trattamento di creare e migliorare caratteristiche di sicurezza. Principi del regolamento europeo sulla privacy Principio di trasparenza : Il principio della trasparenza impone che le informazioni destinate al pubblico o all’interessato siano facilmente accessibili e di facile comprensione e che sia utilizzato un linguaggio semplice e chiaro. (esempio: pubblicità online, poiché bisogna far comprendere se sono stati raccolti i dati di un cliente); e poi per quanto riguarda i minori essi necessitano di una protezione specifica, quando il trattamento dati li riguarda specificamente, qualsiasi informazione e comunicazione deve utilizzare il linguaggio semplice e chiaro che un minore possa capire facilmente. Principio di Privacy by design e by default : Il Regolamento europeo per la protezione dei dati personali impone al titolare del trattamento l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate al fine di tutelare i dati da trattamenti illeciti. L'articolo 25, in particolare, introduce il principio di privacy by design e privacy by default , un approccio concettuale innovativo che impone alle aziende l'obbligo di avviare un progetto prevedendo, fin da subito, gli strumenti e le corrette impostazioni a tutela dei dati personali. Il concetto di privacy by design risale al 2010, già presente negli Usa e Canada e poi adottato nel corso della 32ma Conferenza mondiale dei Garanti privacy. La definizione fu coniata da Ann Cavoukian , Privacy Commissioner dell'Ontario (Canada). I principi che reggono il sistema sono i seguenti:
quali più privacy = meno sicurezza);
affermazione della libertà e dignità della persona, e come potere di limitare il potere informatico, controllandone i mezzi ed i fini. DIRITTO ALL’ OBLIO ART 17 : È proprio con la nascita e lo sviluppo di Internet che si è posto il problema del diritto all’oblio. l diritto all'oblio è uno dei molteplici aspetti sotto i quali si manifesta il diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali. Ogni persona deve avere il diritto di rettificare i dati personali che la riguardano e il “diritto alla cancellazione e all’oblio”, se la conservazione di tali dati non è conforme al regolamento. In particolare, l’interessato deve avere il diritto di chiedere che siano cancellati e non più sottoposti a trattamento i propri dati personali che non siano più necessari per le finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati, quando abbia ritirato il consenso o si sia opposto al trattamento dei dati personali che lo riguardano o quando il trattamento dei suoi dati personali non sia altrimenti conforme al Regolamento. Esercizio del diritto all’oblio: a chi ci si può rivolgere? Sul piano operativo, chiunque intenda esercitare il diritto all'oblio può chiedere al gestore del motore di ricerca, quale titolare del trattamento, di rimuovere dai risultati di ricerca associati al suo nominativo le URL che rinviano alle fonti che riportano informazioni ritenute per lui pregiudizievoli. In caso di mancata risposta o di risposta negativa, il successivo rimedio è il reclamo al Garante Privacy ai sensi dell' art. 77 del GDPR o in alternativa il ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria. URL: è un protocollo per la comunicazione sicura attraverso una rete di computer utilizzato su Internet IL DPO: Tra le maggiori novità del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali rientra sicuramente la previsione del Data Protection Officer (DPO) o responsabile della protezione dei dati. Il DPO, figura storicamente già presente in alcune legislazioni europee, è un professionista che deve avere un ruolo aziendale (sia esso soggetto interno o esterno) con competenze giuridiche, informatiche, di risk management e di analisi dei processi. La sua responsabilità principale è quella di osservare, valutare e organizzare la gestione del trattamento di dati personali (e dunque la loro protezione) all’interno di un’azienda (sia essa pubblica che privata), affinché questi siano trattati nel rispetto delle normative privacy europee e nazionali. Il Regolamento sulla Data Protection, entrato in vigore il 25 maggio 2016 si applica a tutti i 28 Stati membri UE a decorrere dal 25 maggio 2018, disciplina l’istituzione della figura del Data Protection Officer (in italiano Responsabile della protezione dei dati) nei seguenti casi: a) il trattamento è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali; b) le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure c) le attività principali del Titolare del trattamento o del Responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9 (dati particolari | sensibili) o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10.
L’articolo 9 del Regolamento al comma 1 definisce quelli che sono le categorie particolari di dati personali (ex dati sensibili) ed in particolare i dati personali che: “rivelino l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. All’ art 39, Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali elenca i principali compiti del DPO (Responsabile della protezione dei dati):
In sostanza, il regolamento eIDAS è uno strumento di uniformazione del diritto europeo che ha lo scopo di rafforzare la fiducia del mercato per potenziare il commercio elettronico. Come molti altri atti normativi europei in questo settore, con esso si intende rafforzare la fiducia nelle transazioni elettroniche nel mercato interno e garantire il reciproco riconoscimento dell’identificazione elettronica, dell’autenticazione, delle firme e di altri servizi fiduciari oltre confine, aumentando così l’ efficacia dei servizi on line pubblici e privati nell'intero sistema. Il Regolamento è suddiviso in quattro parti: la prima reca le definizioni ; la seconda ha ad oggetto l’identificazione e l’autenticazione elettronica ; la terza concerne le firme elettroniche ; la quarta riguarda i cosiddetti «servizi fiduciari» o trust services. L’IDENTIFICAZIONE ELETTRONICA O SPID: L’identificazione elettronica è il processo secondo il quale cui si usano i dati di autenticazione personale in forma elettronica per identificare univocamente una persona fisica e una persona giuridica. In materia di autenticazione elettronica, in Italia è stato avviato e realizzato il progetto Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) che nasce con ambizioni europee ai fini del mutuo riconoscimento dei sistemi di autenticazione comunitari. SPID ( Sistema Pubblico di Identità Digitale ) è l’identità digitale certificata più utilizzata e conosciuta in Italia , oltre che una delle più diffuse a livello europeo. Il 2022 è stato l'anno del consolidamento dell’uso di SPID nella vita quotidiana dei cittadini. Bisogna fare una premessa. Sebbene spesso utilizzati come sinonimi tra loro intercambiabili, SPID e Identità Digitale non sono la stessa cosa. Un Individuo può infatti possedere più identità digitali : tra queste c'è SPID, ma anche quella associata alla Carta d'Identità Elettronica e tante altre. Potenzialmente anche l’area personale dell’home banking può essere considerata identità digitale. Il significato di identità digitale, pertanto, è assai ampio. Stando alla definizione fornita dall' Osservatorio Digital Identity per identità digitale intendiamo un insieme di dati che consentono di identificare univocamente una persona, un’azienda o un oggetto e che vengono raccolti, memorizzati e condivisi digitalmente all’interno di un ecosistema di attori e attraverso tecnologie abilitanti, e che permette l’accesso a servizi digitali a valore aggiunto. SPID è, invece, uno dei principali strumenti di autenticazione digitale attualmente attivi in Italia , sistema di riconoscimento che, come vedremo, presenta il proprio ecosistema di attori, tecnologie e servizi accessibili. Più precisamente SPID rientra nel modello di eGov ID , sistemi di identità digitale sviluppati e distribuiti da enti governativi, che riconoscono in modo univoco gli utenti e offrono l’accesso a servizi pubblici e privati. Il Sistema Pubblico di Identità Digitale , ovvero quello che chiamiamo comunemente SPID , è uno dei sistemi di riconoscimento elettronico attivi in Italia, insieme a CIE ( Carta di Identità Elettronica ) e a CNS ( Carta Nazionale dei Servizi ,al momento meno usata rispetto ai primi due sistemi). SPID consente a cittadini e imprese di accedere con un’unica identità digitale ai servizi online di Pubbliche Amministrazioni e privati aderenti. Il sistema si basa su una partnership tra Pubblico e Privato. L’ Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) , infatti, ne presidia lo sviluppo normativo e strategico, supportata da dieci gestori di identità digitale (Identity Provider, IdP) , costituiti prevalentemente da aziende private. Ci sono diverse tipologie di identità SPID:
vicino alle proprie esigenze e la possibilità di creare necrologi online) tra cui spicca anche un servizio di compilazione del testamento in formato digitale, con la possibilità (facoltativa) di garantirne l’immutabilità attraverso la tecnologia Blockchain. Tra i vari tipi di testamento, quello che rileva ai fini della nostra analisi è il testamento olografo , disciplinato dall’ articolo 602 c.c. , intendendosi per tale il documento “ scritto per intero, datato e sottoscritto a mano dal testatore ” all’interno del quale ne vengono raccolte le ultime volontà. Affinché questo testamento sia valido, la norma richiede che venga compilato a mano (vietata quindi la dettatura o la scrittura a macchina, pena la nullità), che siano indicati giorno, mese e anno della compilazione (pena l’annullabilità) ed infine che venga apposta la firma autografa in calce (pena la nullità). Al suo interno, il testatore deve indicare quali quote o beni del proprio patrimonio sono destinati a quali persone. La dicitura “digitale” non deve trarre in inganno: il testamento redatto con l’ausilio di queste startup è a tutti gli effetti un testamento olografo. Il sistema infatti invita il testatore a rispondere ad alcune semplici domande, in modo da poter creare step-by-step una bozza del testo che ne rispecchia le volontà (la forma del documento viene curata da uno studio legale partner della startup); ultimata la bozza, il testatore deve ricopiare di proprio pugno su un foglio il testo, provvedendo a firmarlo e datarlo come richiesto dalla legge. A questo punto il testamento è pronto: il testatore può provvedere alla sua conservazione in autonomia (con tutti i rischi del caso) oppure può decidere di utilizzare la tecnologia Blockchain per garantire l’immutabilità e quindi l’integrità delle proprie disposizioni testamentarie, caricando una foto del documento ed ottenendo la relativa impronta “ hash ”, riconducibile in maniera univoca al file caricato. BLOCKCHAIN : quando parliamo di Blockchain facciamo riferimento a un insieme di tecnologie, facenti parte della più ampia famiglia delle Distributed Ledger Technology (DLT), che si basano sullo schema del cd. “registro distribuito”, che può essere letto e modificato attraverso più nodi della rete; dal momento che nei sistemi DLT non esiste un “ente” centrale, le modifiche di questo registro possono essere eseguite e validate solo attraverso il consenso dei nodi che formano la rete. Le caratteristiche che rendono la Blockchain così affidabile sono:
In parole più semplici, se con i contratti tradizionali una parte viola i termini di un accordo, l’altra può portarla in tribunale, gli smart contract rafforzano tali accordi, in modo che le regole vengano applicate automaticamente senza che tribunali o terze parti siano chiamati in causa. Lo smart contract può essere definito come un codice digitale che offre una serie di garanzie a condizioni predefinite concordate tra le parti. In sostanza, le parti possono stabilire una condizione che può avviare un’azione o una serie di azioni quando non soddisfatte. Il primo a teorizzare gli smart contract fu l’informatico e crittografo Nick Szabo nel 1997 L’esempio più famoso utilizzato per spiegare in modo semplice cosa sono e come funzionano gli smart contract è quello del distributore automatico di bevande. Se io metto 50 centesimi nel distributore, ricevo il caffè. Se metto 1 euro, riceverò il caffè e 50 centesimi di resto. Gli smart contract funzionano seguendo semplici istruzioni “se/allora” scritte nel codice su una blockchain Sono diversi i vantaggi che gli smart contract offrono alle parti coinvolte. Ecco i 4 principali: Trasparenza Dal momento che non sono coinvolte terze parti e che i dati crittografati delle transazioni sono condivisi dai partecipanti, si riduce al minimo la possibilità che vengano manipolate le clausole del contratto a proprio vantaggio. Sicurezza Poiché gli smart contract si basano sulla blockchain, garantiscono l’immutabilità dei dati consentendo di stipulare accordi senza il rischio di possibili violazioni o errori. Questa trasparenza fornisce alle parti sicurezza e fiducia. Risparmio Negli smart contract l’eliminazione degli intermediari si traduce naturalmente in una riduzione dei costi. Non avendo bisogno di una terza parte per verificare i termini di contratto e assicurarne la validità, le commissioni e i costi associati alla presenza di uno o più intermediari scompaiono. Velocità Il risparmio non è solo economico, ma anche di tempo. Niente intermediari, scartoffie, burocrazia e perdite di tempo per riconciliare gli errori dovuti spesso a errori umani: lo smart contract è digitale e automatizzato e, una volta soddisfatte le condizioni prestabilite, viene eseguito immediatamente. DIRITTO D’AUTORE : L’avvento della Rete ha introdotto grossi cambiamenti nel nostro stile di vita e ha modificato sia il modo in cui vengono create le opere dell’ingegno sia il modo in cui i soggetti possono usufruirne.
Problematiche : Vi sono almeno cinque problematiche “di un certo peso” che si prevede possano interessare il 2020; problematiche che contribuiranno sempre più al malfunzionamento dei dispositivi intelligenti e che possono essere considerati dannosi sia per i produttori che per gli utenti. Vediamo quali sono, di seguito, i “big five”:
per le persone care che lo circondano), costringendolo a cambiare le proprie abitudini di vita.Dal punto di vista giuridico, lo cyberstalking è una tipologia di atto persecutorio perpetrato a mezzo di strumenti informatici. Il cyberstalker è un vero e proprio “predatore” che segue la sua vittima in modo ossessivo, la assilla con messaggi e telefonate, la perseguita e talvolta la minaccia. Talvolta il cyberstalker utilizza anche strumenti informatici sofisticati come gli Stalkerware che sono software in grado di monitorare tutto quello che viene fatto su cellulari e tablet accedendo da remoto e controllando messaggi, mail, foto, cronologia dei browser, attività sui social e persino gli spostamenti che vengono tracciati dal GPS. CYBERBULLISMO: Perché è importante sapere cos’è il cyberbullismo e per quale motivo è fondamentale conoscerne caratteristiche, rischi e pericoli? La risposta è facilmente intuibile. Perché si tratta di un fenomeno in costante aumento che può portare conseguenze anche gravi per chi lo subisce. Partiamo da una premessa importante. Il bullismo esiste da tempo immemore. La nascita del bullismo online è invece legato allo sviluppo dei moderni dispositivi tecnologici. Le nuove generazioni vivono in una società fortemente dipendente dalle tecnologie e dalla rete, al punto che spesso si ritrovano di fronte a una difficoltà oggettiva: distinguere ciò che reale da ciò che è virtuale. È palese che ciò che avviene online non è reale; ma è pur vero che ciò che è virtuale troppo spesso influenza e condiziona fortemente la vita reale. Ecco perché un’azione di bullismo online (o come si scrive cyberbullismo ) può rappresentare un pericolo serio per l’incolumità fisica e mentale della vittima. Per capire cosa significa cyberbullismo , bisogna necessariamente analizzare i principali temi sul bullismo. Il fenomeno si manifesta prevalentemente in ambito scolastico. Consiste in azioni intimidatorie, che talvolta sfociano in violenze fisiche, esercitate da un singolo o da un gruppo di ‘bulli’ ai danni di una vittima. I soggetti coinvolti sono adolescenti e bambini. Di solito l’elemento più debole e sensibile rappresenta il bersaglio ideale. Il cyberbullismo identifica ugualmente una molestia, ma con la differenza che essa viene perpetrata attraverso la rete. Per questo lo si definisce anche come bullismo su internet. Come è ormai chiaro, il cyberbullismo rappresenta quindi una forma di bullismo che avviene tramite Internet sotto forma di offese, minacce e molestie. Entrambi i comportamenti (bullismo e cyberbullismo) si sviluppano attraverso una serie di azioni ripetute nel tempo. Ciò che cambia è il contesto nel quale avviene la molestia: i bulli agiscono nel mondo reale, i cyberbulli agiscono online. Ma cosa dice la legge italiana in merito? Naturalmente, trattandosi di reato, il cyberbullimo è punito dal nostro Stato. La legge 29 maggio del 2017 si pone l’obiettivo di: contrastare il fenomeno del cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, assicurando l’attuazione degli interventi senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche. Quali sono le forme di cyberbullismo in cui ci si può imbattere? Nel corso delle analisi e della ricerca sul cyberblussimo , il ‘Center for safe and responsible internet use’ ha identificato le seguenti tipologie:
modo da generare “informazioni”, costituite da un insieme più o meno vasto di dati organizzati secondo una logica che consenta loro di esprimere un particolare significato per l’utente>> Norme in materia di misure per il contrasto di fenomeni di criminalità informatica - L. n. 12/ La legge 15 febbraio 2012, n. 12, ha disciplinato le nuove misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica. Con l’art. 1 si è introdotto un’importante modifica dell’art. 240 del c.p., introducendo la confisca dei beni e degli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati L’art. 2 ha, invece, introdotto l’art. 86 bis del d.lgs. n. 271/1989, stabilendo che i beni e gli strumenti informatici o telematici oggetto di sequestro che, a seguito di analisi tecnica forense, risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati siano affidati all’Autorità Giudiziaria in custodia giudiziale con facoltà d’uso, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attività di contrasto ai crimini informatici ovvero ad altri organi dello Stato per finalità di giustizia. La legge prevede, inoltre, che gli stessi beni e strumenti acquisiti dallo Stato a seguito di procedimento definitivo di confisca possano essere assegnati alle amministrazioni che ne facciano e che ne abbiano avuto l’uso. Ne consegue che per i reati indicati sopra, oltre alle sanzioni previste dalle specifiche disposizioni normative che li riguardano specificatamente, si aggiunge come pena accessoria la confisca degli stessi beni che collegati all’esecuzione di fatti criminosi potrebbero essere nuovamente utilizzati per compiere ulteriori reati informatici. Tale pena accessoria ha come finalità quella di impedire che la disponibilità di materiale funzionale o conseguente al reato possa indurre il reo a delinquere nuovamente. Reato di pedopornografia. Nel nostro ordinamento esistono più reati informatici , tra i più gravi abbiamo quelli pedopornografici, che puniscono chi si procura e/o detiene immagini pedopornografiche scaricate al computer. Viene definito materiale pornografico quello che ritrae o rappresenta visivamente un soggetto minore di diciotto anni coinvolto in un comportamento sessualmente esplicito.Il reato di detenzione di materiale pornografico (articolo 600-quater c.p.) consiste nel procurarsi materiale pedopornografico (realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, ) “scaricato” (mediante operazione di “downloading”) da un sito Internet a pagamento. Il reato di pornografia minorile (articolo 600-ter c.p.) sanziona le condotte che alimentano il mercato della distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione di materiale contenente immagini lesive dello “sviluppo fisico, psicologico, spirituale, morale e sociale” dei minori. La pedopornografia esiste almeno da quando esiste la fotografia e, quindi, da prima dell’avvento di Internet. Tuttavia, l’espansione senza precedenti delle comunicazioni avvenuta con la Rete, ha radicalmente cambiato il modo in cui il materiale pedopornografico viene prodotto e diffuso, contribuendo ad un aumento della sua disponibilità e accessibilità. Chiunque sia in possesso di competenze informatiche di base è, oggi, in grado di pubblicare o cercare materiale online con relativa facilità, mantenendo un certo livello di anonimato. Come intervenire? Qualora navigando in Rete si incontri materiale pedopornografico è opportuno segnalarlo, anche anonimamente, attraverso il sito www.generazioniconnesse.it alla sezione Segnala. Questo per facilitare il processo di rimozione del materiale stesso dalla Rete e allo stesso tempo consentire le opportune attività investigative finalizzate ad identificare chi possiede quel materiale, chi lo diffonde e chi lo produce, ma, soprattutto, ad identificare i
minori abusati presenti nelle immagini e video, assicurando la fine di un abuso che potrebbe essere ancora in corso e il supporto necessario. Parallelamente, se si ravvisa un rischio per il benessere psicofisico delle persone minorenni coinvolte nella visione di questi contenuti, sarà opportuno rivolgersi ad un servizio deputato ad offrire un supporto psicologico anche passando per una consultazione presso il medico di base o pediatra di riferimento MINORI NELLA RETE : Sempre più connessi da smartphone e sempre più attivi sui social. Questo è quanto emerge dal “Digital in 2019”, report pubblicato da We are Social, che ricostruisce lo scenario digitale analizzando i dati raccolti in 239 Paesi, offrendo una visione globale sulla diffusione della Rete e sull’uso dei moderni strumenti di comunicazione telematica. Il 45% della popolazione mondiale è ora un utente di social media: ben 3,5 miliardi di persone. In particolare l’indagine rivela che i fruitori di Internet crescono in media di oltre un milione di nuovi utenti ogni giorno e il trend non mostra segni di rallentamento. La tutela dei minori è realizzata attraverso diversi livelli di protezione; tuttavia, soltanto gradualmente, si è giunti al riconoscimento del bambino quale “soggetto titolare di diritti” piuttosto che mero destinatario passivo di norme, finalizzate a garantirgli un’adeguata protezione in virtù della sua immaturità fisica e intellettuale. Il primo strumento internazionale in assoluto, a tutela dei diritti dell’infanzia è la Convenzione sull’età minima adottata a Ginevra dalla Conferenza Internazionale del Lavoro nel 1919. MODULO 6 SMART WORKING A livello normativo lo smart working viene introdotto in Italia dall’articolo 18 della Legge n. 81/2017, introducendo per la prima volta nell’ordinamento giuridico tale istituto e ne fornisce una definizione improntata su flessibilità lavorativa, volontarietà delle parti e adozione di idonea strumentazione tecnologica. (rientra nelle modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato). Lo smart working è un fenomeno di interesse anche a livello europeo, però comunque tale attività risente dell’assenza di una disciplina europea unitaria, comunemente condivisa ed applicata dagli Stati membri. La normativa in vigore sullo smart working ( Legge 22 maggio 2017, n.81 ) prevede che per adottare questa forma di lavoro agile sia necessario un accordo scritto tra datore di lavoro e dipendente che stabilisca durata, condizioni del recesso, modalità di esecuzione della prestazione, strumenti tecnologici utilizzati, nel rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore. Dal 1° settembre 2022, alcune facilitazioni del lavoro agile sperimentate in pandemia sono diventate strutturali. Il Decreto Semplificazioni Fisco , infatti, aveva riformulato l’articolo 23 della Legge 22 maggio 2017 n. 81 e il precedente obbligo di comunicazione dell’accordo individuale è stato sostituito da una mera comunicazione online. Quello che il datore di lavoro è tenuto a fare, quindi, è comunicare in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: