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sintesi di informatica giuridica
Tipologia: Sintesi del corso
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L’avvento di Internet, e soprattutto la sua evoluzione a Web 2.0, ha mutato il volto dell’informatica moderna ed ha sollevato nuovi problemi con riferimento alla Privacy. Nel 1999 il Garante si è occupato di valutare il delicato rapporto tra dati presenti in Internet e diritto alla Privacy. In primis il Garante, nella Newsletter 14-20 giugno 1999, ha notato come la legge sulla Privacy regoli la diffusione dei dati personali in maniera uniforme, a prescindere dal mezzo utilizzato, e preveda un’analoga disciplina sia per la diffusione di un elenco di dati personali attraverso una pubblicazione, sia per la messa a disposizione dell'elenco su Internet mediante una pagina Web consultabile da chiunque si colleghi in rete. Le norme sulla tutela dei dati personali si applicano, infatti, a tutte le operazioni di trattamento effettuate, con o senza ausilio di mezzi elettronici. La questione era stata sollevata da un quesito posto dalla Federazione nazionale delle imprese di spedizione che aveva domandato all'Autorità se la diffusione via Internet dell'annuario dei propri associati, prima divulgato attraverso la pubblicazione di un apposito volume, fosse contraria ai principi della allora vigente Legge n. 675 del 1996. Il Garante ha sottolineato che, ai fini dell'applicazione della legge sulla Privacy, non è rilevante la modalità attraverso cui le informazioni vengono diffuse (pubblicazione cartacea o informatica), ma il rispetto degli specifici requisiti che rendono possibile tale diffusione. In particolare, per diffondere i dati personali, anche per via telematica, occorre acquisire il preventivo consenso degli interessati oppure verificare che ricorra uno dei presupposti che permetta di farne a meno: ad esempio, quando si tratta di adempiere ad un obbligo di legge o di regolamento, oppure i dati provengono da pubblici registri, elenchi o atti conoscibili da chiunque o riguardano lo svolgimento di attività economiche. Nel caso in questione, l'Autorità ha stabilito che la pubblicazione su Internet dell'elenco degli spedizionieri associati non pone particolari problemi perché le informazioni contenute nell'annuario riguardano dati relativi allo svolgimento di attività economiche che possono, quindi, essere divulgati a terzi senza il consenso delle imprese interessate (come era previsto dall'art. 20 della legge n. 675 del 1996). Un argomento simile è venuto in considerazione in un intervento del Garante nel 2000, avente ad oggetto verbali e deliberazioni della Pubblica Amministrazione immessi in rete. Nota il Garante come le pubbliche amministrazioni possano pubblicare via Internet i verbali, le deliberazioni ed altri atti ufficiali riguardanti la propria attività. Per i provvedimenti che contengono dati personali relativi a terzi, serve tuttavia una norma, anche di regolamento, che definisca l'ambito di diffusione dei dati nel rispetto del diritto alla riservatezza, come
avviene, ad esempio, in alcune disposizioni che disciplinano, anche su un piano generale, la pubblicità di determinati atti (es., pubblicazione di atti nell'albo pretorio). L'Autorità ha, innanzitutto, rilevato che, perché le deliberazioni e gli atti ufficiali contenenti dati personali possano essere consultati via Internet, vanno osservate le generali disposizioni che disciplinano il regime di pubblicità degli atti e dei documenti delle amministrazioni pubbliche nel rispetto delle norme che tutelano la Privacy. Tali norme prevedono particolari cautele per i dati cosiddetti « sensibili » e, anzi, pongono anche un divieto assoluto per la diffusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute (si potrà procedere quindi eventualmente ad « oscurare » alcuni riferimenti a dati del genere). Nel marzo del 2006, il Garante ha disposto il blocco di una sezione di un sito Internet, gestito presso un'associazione culturale informatica triestina, nella quale erano consultabili i dati anagrafici di centinaia di persone con l'indicazione di diagnosi e risultati di analisi cliniche. I dati erano contenuti all'interno di un foglio elettronico presente in un'area consultabile da chiunque tramite un determinato indirizzo Web. Ad accorgersi della grave violazione della Privacy e dell'illecita diffusione di dati sulla salute è stata la figlia di una delle persone interessate che, effettuando una ricerca mediante un motore di ricerca, aveva scoperto per caso che, insieme a molti altri nominativi, erano visibili anche il nome e il cognome del padre con l'indicazione di importanti dati sul suo stato di salute. La donna ha segnalato la circostanza al Garante, il quale ha disposto tempestivamente il blocco del trattamento dei dati. Il Codice sullaPrivacy vieta, infatti, la diffusione, in qualunque forma, dei dati sulla salute (cosiddetti dati sensibili). Il provvedimento di blocco si è reso necessario considerato l'elevato numero di soggetti interessati dall'illecita diffusione dei dati idonei a rivelare il loro stato di salute e il concreto rischio di un grave pregiudizio nei loro confronti. Il sito ha dovuto rimuovere immediatamente le pagine « incriminate » dopo la notifica del provvedimento tramite la Guardia di finanza.
Il dipartimento dell’organizzazione Giudiziaria, del personale e dei Servizi Direzione generale per i sistemi informativi autorizzati, ha stilato lo “Stato dell’arte” relativo al processo civile telematico in data 31 Maggio
Tale allagamento ha obbligato gli avvocati a ricorrere al deposito cartaceo degli atti processuali ed endo processuali, paralizzando, di fatto, gli uffici del Tribunale e facendo, anche se per pochi giorni, rimpiangere le comodità del processo civile telematico.
La Corte di Cassazione è intervenuta in materia di prova documentale, con la sentenza n. 1822 dello scorso 16 gennaio 2018, affermando che i messaggi contenuti nella memoria del telefono hanno valore di vere e proprie prove documentali, ai sensi dell’art. 234 c.p.p. Ciò significa che i messaggi inviati o ricevuti tramite whatsapp, oppure gli ordinari sms, così come le comunicazioni mail scaricate sul telefonino e/o conservati nella memoria dello smartphone, possono essere acquisite, non soggiacendo alla disciplina prevista per le intercettazioni, né a quella per la corrispondenza, in quanto costituiscono veri e propri documenti. È bene pertanto fare una precisazione: per documenti (a cui il codice dedica un capo nel libro delle prove: artt. 234 e ss. c.p.p.) si intendono scritti, fotografie, pellicole cinematografiche, fonografiche o altri mezzi, rappresentativi di una realtà di fatto, di persone o di cose. Deve trattarsi di documenti formatisi fuori dal processo e che in questo entrano con finalità probatoria. La Corte di Cassazione, quinta sez. penale, con la sentenza in commento, entra nel merito di una questione oggi molto dibattuta come la natura giuridica dei vari strumenti di comunicazione legati all’innovazione tecnologica, ed in particolare ai più moderni cellulari, come sms, messaggi whatsapp, e-mail, ecc. La pronuncia si inserisce nell’ambito di una tematica molto interessante e di grande attualità, che ha acceso numerosi dibattiti. Nell’epoca attuale, questi strumenti hanno modificato il modo di comunicare tra le persone ed anche molte trattative di ordine commerciale si svolgono utilizzando queste nuove forme di comunicazione. Diventa, pertanto, necessario capire come le nuove tecnologie abbiano influenzato e giochino un ruolo sempre più rilevante anche nel mondo del diritto, specialmente andando a integrare il contributo probatorio all’interno dei procedimenti giudiziari. Nel caso di specie, l’indagato di un reato fallimentare si vedeva sequestrare alcuni beni, compreso lo smartphone, da cui venivano estratti i relativi contenuti informatici. Il titolare di detti beni formulava ricorso in Cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di Imperia che, in funzione di giudice del riesame, aveva confermato il decreto di sequestro probatorio disposto dal PM nei confronti di un’indagata avente, appunto, ad oggetto, tra l'altro, le e-mail spedite e ricevute da account in uso all'indagata, nonché il telefono cellulare del tipo smartphone, successivamente restituito previa estrazione di copia integrale dei dati informatici memorizzati (sms, messaggi WhatsApp, e-mail).
La ricorrente, per il tramite del suo difensore, eccepisce l’invalidità della procedura di acquisizione dei messaggi e delle e-mail, assumendo che si sarebbe dovuto adottare quella stabilita dall'art. 266 c.p.p. e ss., trattandosi di un’attività di intercettazione di flussi di comunicazioni telematiche. Inoltre, lamenta violazione di legge per mancato rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza, essendosi proceduto, tramite duplicazione di copia forense, alla integrale e indiscriminata apprensione di tutti i dati archiviati nella memoria del telefono cellulare in uso all'indagata. La ricorrente vede respinte le proprie motivazioni in quanto la Suprema Corte chiarisce che i dati informatici prelevati dalla memoria del telefono sottoposto a sequestro – come sms, messaggi WhatsApp e di posta elettronica “scaricati” e/o in essa conservati – hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p. (la norma fa riferimento a scritti o altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo) e, pertanto, ne è consentita l’acquisizione. Di conseguenza la relativa attività acquisitiva, non soggiace né alle regole stabilite per la corrispondenza, né tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche. Secondo l'insegnamento della Corte di legittimità, infatti, con riferimento a messaggi WhatsApp e SMS rinvenuti in un telefono cellulare sottoposto a sequestro, non è applicabile né la disciplina dettata dall’ art. c.p.p. o, in quanto questi testi non rientrano nel concetto di "corrispondenza", la cui nozione implica un'attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito (Sez. 3, n. 928 del 25/11/2015, dep. 2016, Giorgi, Rv. 2655991); né la disciplina dettata in materia di intercettazioni telefoniche, la quale postula, per sua natura, la captazione di un flusso di comunicazioni in corso, mentre nel caso di specie ci si è limitati ad acquisire ex post il dato, conservato in memoria, che quei flussi documenta. Per ciò che attiene al secondo motivo sollevato da parte della ricorrente, la Corte sostiene che il principio di proporzionalità e adeguatezza non è invocabile nella specie, poiché l'acquisizione di dati informatici mediante la cd. copia forense è una modalità conforme a legge, che mira a proteggere, nell'interesse di tutte le parti, l'integrità e affidabilità del dato così acquisito. La stessa Corte, intervenendo in un caso analogo, ha già avuto occasione di chiarire che non merita censura, sotto il profilo dell'adeguatezza e proporzionalità, il sequestro di supporti contenenti dati informatici poi restituiti, previa estrazione di copia integrale della relativa memoria, poiché «l'attività di analisi per la selezione dei documenti contabili è particolarmente complessa investendo in toto l'attività imprenditoriale dell'indagato. Né le operazioni di estrazioni di copia dei documenti rilevanti a tal fine avrebbe potuto essere condotta in loco in un limitato arco temporale, investendo l'attività di selezione una significativa attività di studio e analisi proprio al fine di un'eventuale selezione» (v. Sez. 5, n. 25527 del 27/10/2016).
2009 n. 2, legge 18 giugno 2009, n. 69, legge 3 agosto 2009, n. 102, d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, legge n. 221/2012(recante i principi dell’Agenda Digitale), legge n. 98/2013 (decreto del fare), d.lgs. n. 179 del 26 agosto 2016 (riforma Madia). Quest’ultima riforma pubblicata sulla G.U. n. 9 del 12 gennaio 2018 si compone di 67 articoli. Il fine è quello di integrare e modificare alcune disposizioni del CAD, in conformità a quanto previsto dalla legge delega anche al fine di velocizzare l'attuazione, a livello nazionale, dell'agenda digitale europea, in coerenza peraltro con le previsioni dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 179 del 2016. L’obiettivo principale è quello di contribuire alla definizione di un quadro normativo idoneo ad abilitare e supportare le azioni di attuazione dell'agenda digitale dotando i cittadini, imprese e amministrazioni di strumenti e servizi idonei a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale che rappresentano il fulcro della legge delega e del già richiamato decreto legislativo 179 del 2016. L’intervento normativo in esame, dunque, si inserisce nel più ampio contesto degli interventi di “semplificazione amministrativa” previsti dalla legge delega n. 124 del 2015, che integra il quadro delle riforme costituzionali che vede impegnati Parlamento e Governo nel corso della presente legislatura (XVII) ed è stato predisposto dall’Amministrazione sulla base di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 1 della legge delega da ultimo citata. Linee portanti della riforma a) Dai DPCM alle Linee Guida: Il tentativo di semplificare la normativa del CAD ha portato il legislatore a stabilire che le regole tecniche attuative del CAD, come previste dall’art. 71, trovino la loro attuazione non più in DPCM ma in Linee Guida le quali, di fatto, confermano la volontà di delegificazione (iniziata con il decreto legislativo 179/2016) e quindi di trasferire dalla fonte legislativa a primaria a quella secondaria la disciplina regolamentare del CAD. A cambiare è il procedimento che porta alla loro emanazione, in quanto adesso è prevista la consultazione di Garante Privacy e conferenza Stato Regioni ma non dei Ministeri interessati. Dovrà poi essere effettuata una consultazione pubblica della durata di 30 giorni e poi le linee guida potranno essere adottate dopo la pubblicazione sul sito dell’AgID e sulla Gazzetta Ufficiale. Con tale procedimento, AgID si trasforma in una Autorità di regolamentazione dell’amministrazione pubblica digitale. Si cerca, quindi, di favorire il passaggio da un’ottica incentrata sull’Amministrazione e sul procedimento amministrativo ad una che assuma come punto focale i nuovi diritti digitali, ma, come sottolineato dal Consiglio di Stato nel proprio parere, per ottenere tale obiettivo sarebbe necessario procedere ad una compiuta opera di riorganizzazione delle disposizioni del CAD, volta a dare evidenza, in primo luogo, alle disposizioni riguardanti tali diritti (identità digitale, domicilio digitale, firma digitale, diritto di accesso online etc.) per poi disciplinare i rapporti fra il cittadino e l’Amministrazione e regolare, infine, i profili riguardanti l’organizzazione dell’Amministrazione. Inoltre, sempre al fine di rendere il Codice un corpus omogeneo di
norme disciplinanti una specifica branca del diritto, sarebbe opportuno sia operare un complessivo coordinamento formale del novellato testo del CAD, in particolar modo per quanto concerne la numerazione degli articoli e dei commi recati dal Codice, sia prevedere l’introduzione di un indice delle disposizioni del CAD che agevoli la sua consultazione da parte dei soggetti cui è destinato il Codice stesso. b) Domicilio legale Dalla primavera – estate del corrente anno, ogni cittadino avrà la possibilità, in possesso di PEC o di un servizio elettronico di recapito certificato in linea con le regole UE, registrandosi tramite SPID ad un sito internet, di eleggere il proprio recapito digitale l’unico; ciò facendo, dal quel momento, le Amministrazioni dovranno inviare ogni comunicazione, comprese multe e comunicazioni fiscali al domicilio digitale indicato. Inoltre, al fine di poter “utilizzare immediatamente il domicilio digitale” - quale nuovo paradigma per le comunicazioni tra pubblica amministrazione e cittadini ed imprese - il decreto in esame provvede a trasformare l’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) in indice dei domicili digitali e stabilisce che il loro inserimento nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) avverrà soltanto al “completamento” della stessa ANPR (art. 6 quater, comma 3 CAD). Il domicilio digitale sarà quindi valido ai fini delle comunicazioni aventi valore legale ma, deve essere precisato, rappresenta una facoltà e non obbligo. Il domicilio digitale, insieme all’identità digitale SPID, all’anagrafe nazionale online e all'imminente arrivo dello SPID europeo 2018, rappresentano passi fondamentali verso il completamento della cd. cittadinanza digitale. c) Firma elettronica Nel decreto in esame è stato introdotto uno specifico diritto per la cittadinanza di fruire dei servizi offerti dai soggetti pubblici “in forma digitale e in modo integrato” (art. 7, comma 01 CAD) anche per il tramite del “punto di accesso” di cui all’art. 64 bis del CAD che, così come novellato dal presente intervento normativo, dispone che le pubbliche amministrazioni debbano, “in sede di evoluzione”, progettare e sviluppare i loro servizi e sistemi “in modo da garantirne l’integrazione e l’interoperabilità”. Questo aspetto rappresenta uno dei punti di maggiore criticità della riforma in quanto l’effettivo raggiungimento dell’obiettivo dell’interoperabilità dei sistemi e della loro integrazione dipenderà dalle concrete modalità tecniche con cui si procederà a sviluppare i servizi telematici della pubblica amministrazione tramite le linee guida di cui all’art. 71 del CAD, e sappiamo bene che su questo fronte ci sono state sempre insormontabili difficoltà. d) Difensore civico digitale Presso l’AgID viene altresì istituito l’ufficio del Difensore Civico Digitale Unico, il quale sostituisce i moltissimi difensori civici digitali che avrebbero dovuto essere istituiti in tutte in ogni amministrazione dello Stato, ma che poi non sono mai stati istituiti.
g) La trasmissione di documenti informatici Art. 45. CAD Valore giuridico della trasmissione
Alla luce di quanto detto, complessivamente, i contenuti di questa riforma la maggior parte dei casi rimangono disposizioni prive di concretezza pratica in quanto subordinate a successivi interventi regolatori. La speranza è che gli operatori della P.A. vengano muiniti degli strumenti culturali ed economici tali da rendere comprensibili le norme e la necessaria digitalizzazione delle loro attività.
Premessa L'intelligenza artificiale (AI) è , secondo la definizione di Wikipedia, l'abilità di un computer di svolgere funzioni e ragionamenti tipici della mente umana Per il dizionario De Mauro è l’«insieme di studi e tecniche che tendono alla realizzazione di macchine, specialmente calcolatori elettronici, in grado di risolvere problemi e di riprodurre attività proprie dell’intelligenza umana». Nel 1956 John McCarthy coniò il termine “intelligenza artificiale. L’occasione fu un seminario di due mesi, presso il Dartmouth College di Hanover (New Hampshire, USA), a cui invitò dieci ricercatori interessati alla teoria degli automi, alle reti neurali, allo studio dell’intelligenza, ma con interessi che spaziavano anche dallo sviluppo di sistemi di ragionamento automatico ai giochi come la dama. Negli anni ’60 e ’70 gli studi sull’intelligenza artificiale erano confinati in ambito accademico. Ed è in quegli anni che furono sviluppate anche le prime reti neurali e la logica fuzzy. Due concetti alla base dell’intelligenza artificiale Non esiste, però, ancora una definizione universalmente accettata perché l’AI (dall’inglese Artificial Intelligence) è un settore estremamente recente e in fortissima evoluzione. Da un lato vi è Bellman per esempio che la considera «l’automazione di attività che associamo al pensiero umano» come «il prendere decisioni, la risoluzione automatica di problemi, l’apprendimento… ». Dall’altro vi è Knight (1991) che la considera come « lo studio delle facoltà mentali mediante l’uso di modelli computazionali». Poi vi è chi considera un ossimoro l’espressione intelligenza artificiale, ossia l’unione di due concetti di significato opposto che, insieme, producono un paradosso. Sembrerebbe anomalo attribuire all’artificiale una prerogativa tipica della natura umana, ossia l’intelligenza. Inoltre esistono due teorie sull’intelligenza artificiale delle macchine: l’IA forte e l’IA debole.
interessarsi ai chatbot, tra queste soprattutto, le agenzie di marketing e quelle che hanno un reparto di customer care. Intelligenza emotiva. L’ipotesi più accreditata è che si riuscirà finalmente a gestire la tecnologia, includendo l’intelligenza emotiva dal punto di vista comunicativo, più chiaramente si cercherà di realizzare macchine in grado di comunicare tra di loro senza problemi come accade quotidianamente tra le persone. Nel giro di pochi anni si prevede che gli assistenti vocali potranno essere in grado di eseguire consulenza psichiatriche o addirittura essere da supporto per altri tipi di esigenze. Questa nuova tecnologia ha il potere di sottrarre gran parte del lavoro pesante al nostro lavoro e addirittura ha il potenziale potere di aiutarci nel futuro nella nostra vita personale, qualcosa che fino a qualche anno fa non solo non esisteva, ma era impensabile. Le tecnologie di Intelligenza Artificiale nel 2018
manutenzione. Vengono utilizzate in un’ampia varietà di applicazioni aziendali, assistendo o effettuando decisioni automatiche. Alcune delle società che forniscono questo servizio sono Advanced Systems Concepts, Informatica, Maana, Pegasystems, UiPath.
archiviati sul computer del lavoratore; f) il dipendente non ha motivato la ragione dell'utilizzo della mail aziendale per fini personali. La Corte ha dunque riaffermato, nel caso concreto, che i controlli datoriali sull'attività lavorativa sono ammissibili soltanto nella misura in cui siano strettamente proporzionati e non eccedenti lo scopo di verifica dell'adempimento contrattuale. Essi devono essere inoltre limitati nel tempo e nell'oggetto; mirati (dunque non massivi) e fondati su presupposti (quali in particolare l'inefficienza dell'attività lavorativa del dipendente) tali da legittimarne l'esecuzione. Infine, devono essere già previsti dalla policy aziendale, di cui il dipendente deve essere adeguatamente edotto. Di grande importanza, pertanto, la decisione della Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’uomo che, in merito al caso in commento, ha capovolto il precedente verdetto della Corte Europea, stabilendo che il datore di lavoro che controlla le mail dei dipendenti, viola il diritto alla vita privata in quanto in caso di monitoraggio deve avvisare il dipendente e comunicarne in modo chiaro la natura. La Grande Camera ha, inoltre, precisato che, affinché l’accesso del datore di lavoro alla mail aziendale possa ritenersi legittimo, è necessario verificare anzitutto se il lavoratore risulta avvisato dall’azienda in merito alla possibilità di controllo sulla sua corrispondenza, nonché sulle modalità del controllo e sulle relative motivazioni. Il lavoratore deve essere correttamente informato e avere ben chiara la natura delle verifiche, prima che si proceda con il monitoraggio. Ed infatti, lo stesso amministratore di sistema potrà accedere alle comunicazioni telematiche del lavoratore solo dopo specifica notifica. Inoltre, seppur ammesso in parte questo controllo, il monitoraggio va effettuato con criteri ben precisi, dovendosi attenere alle finalità prescritte. Nel caso, infatti, si superino determinati limiti, si determina una intromissione nella privacy del lavoratore che supera i limiti della tollerabilità. Al lavoratore, vanno anche chiarite quante e quali comunicazioni sono state oggetto di monitoraggio, la tempistica e quante persone hanno avuto accesso ai risultati della sorveglianza. In ogni caso sarà sempre il giudice a stabilire se il datore di lavoro fornisce ragioni sufficienti a giustificare il controllo delle comunicazioni, provando di non poter adottare metodi meno invasivi.
Pertanto, a seguito di tale decisione della CEDU, la Romania è stata condannata perché i giudici locali non si erano assicurati se la privacy del dipendente fosse stata sufficientemente protetta da eventuali abusi da parte del datore di lavoro. Il tema della vigilanza sulle comunicazioni elettroniche e sull’utilizzo di Internet sul posto di lavoro è un tema di grande attualità, che porta con sé non pochi problemi. Sul punto, infatti vari sono stati i provvedimenti adottati a vario livello: di grande importanza il provvedimento generale dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 1 marzo 2007; o anche il documento di lavoro delle autorità europee di protezione dei dati riunite nel Gruppo dei garanti europei, istituito ai sensi dell’art. 29 della direttiva n. 95/46/CE, adottato il 29 maggio 2002; nonché la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Bisogna fare i conti con le nuove tecnologie, che occupano ormai ogni aspetto della vita umana. Ormai il collegamento ad Internet è previsto presso tutti gli uffici ed è necessario per lo svolgimento di ogni attività lavorativa, ma non bisogna dimenticare che l'uso di un computer collegato ad una rete esterna deve essere sempre accorto e responsabile, per ragioni sia di privacy che di sicurezza nella diffusione dei dati. Da ciò, non poche sono state e sono le questioni sorte in merito alla legittimità dell'accesso da parte del datore di lavoro o dirigente alla casella di posta elettronica aziendale del dipendente. Bisogna, infatti tener presente, non solo che la posta elettronica è stata, ormai, equiparata alla tradizionale corrispondenza, la cui libertà e segretezza viene tutelata dall’art. 15 della Costituzione; ma anche che vige una importante disciplina sulla tutela della privacy (d.lgs. n. 196/2003). Al contempo, però, alla luce di quanto prescritto dall’attuale disciplina in tema di rapporti di lavoro, comprese le norme dello Statuto dei lavoratori, è sancita la legittimità del controllo della casella della posta elettronica del proprio dipendente da parte del datore di lavoro. La problematica non è semplice, proprio per gli opposti interessi che devono essere considerati e bilanciati, ed per questo che il Garante è intervenuto con un provvedimento pienamente conforme all’ultima sentenza della CEDU, nel quale ha chiarito che i datori di lavoro pubblici e privati non possono controllare la posta elettronica e la navigazione in Internet dei dipendenti, se non in casi eccezionali. Spetta al datore di lavoro definire le modalità d'uso di tali strumenti ma tenendo conto dei diritti dei lavoratori e della disciplina in tema di relazioni sindacali e sempre previa informativa alle rappresentanze sindacali o agli stessi lavoratori.
Lo ha stabilito il Tribunale di Mantova, con una sentenza del giudice Mauro Bernardi, in merito al caso di due coniugi separati, in cui il padre aveva richiesto la modifica delle condizioni regolanti il rapporto genitori-figli e la loro residenza con la madre, sulla base di affermati comportamenti diseducativi della madre, rilevando tra l’altro, che quest’ultima aveva pubblicato le foto dei figli di tre anni e mezzo e di un anno e mezzo sui social network, nonostante l’opposizione del padre. Il Tribunale adito, ha deciso, senza però modificare l’accordo sui figli, e ha ritenuto che l’inserimento delle foto dei figli minori sui social network, nonostante l’opposizione di uno dei genitori, integri violazione dell’art. 10 c.c., che vieta la pubblicazione di foto e immagini senza il consenso dell’avente diritto, nonché degli artt. 4, 7, 8 e 145 del D.lgs. 196/2003, riguardante la tutela della riservatezza dei dati personali, nonché degli artt. 1 e 16, 1° comma, della Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo (Conv. NY 20.11.1989, ratificata dall’Italia con L. 27.5.1991 n. 176). Con il provvedimento in commento il Tribunale di Mantova prende posizione su una questione certamente di grande attualità: la legittimità della pubblicazione delle foto dei figli minori sui social network, pratica tanto diffusa quanto inconsapevole dei rischi e dei limiti. Il Tribunale riconosce innanzitutto il pregiudizio per il minore insito nella diffusione della sua immagine: «l’inserimento di foto di minori sui social network costituisce comportamento potenzialmente pregiudizievole per essi – scrive il giudice – in quanto ciò determina la diffusione delle immagini fra un numero indeterminato di persone, conosciute e non, le quali possono essere malintenzionate e avvicinarsi ai bambini», non potendosi, inoltre, trascurare il pericolo che qualcuno «con procedimenti di fotomontaggio ne tragga materiale pedopornografico» da far circolare in rete. Il riconoscimento del pericolo insito nella pubblicazione sui social network delle foto dei minori, conduce il giudice adito a ritenere ammissibile la pronuncia di una inibitoria urgente con la quale sia ordinata la rimozione delle foto già postate e ribadito il divieto di pubblicare nuove foto, qualora manchi il consenso dell’altro genitore. · Il diritto all’immagine Il diritto all’immagine si esplica nel divieto per i terzi di esporre o pubblicare il ritratto senza il consenso dell’interessato. L'art. 10 c.c. tutela l'interesse del soggetto a che la sua immagine non venga diffusa o esposta pubblicamente, e prevede che, qualora l’immagine di una persona o dei suoi genitori, del coniuge o dei figli sia esposta o
pubblicata senza il consenso della stessa, l’autorità giudiziaria, su richiesta dell’interessato, possa ordinare la rimozione della pubblicazione e condannare al risarcimento dei danni. La norma codicistica va ricollegata con gli artt. 96-97 della legge sul diritto d'autore (L. 633/1941). L'art. 96, nello specifico, stabilisce che “il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa”, salvo che la riproduzione dell’immagine sia giustificata dalla notorietà, dall’ufficio pubblico ricoperto o da particolari necessità scientifiche, culturali o di sicurezza, o salvo ancora che la riproduzione sia collegata ad avvenimenti di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. (art. 97). La protezione dell'immagine spetta in primis alla persona interessata, vi è però l'estensione del diritto ad agire in giudizio anche ai familiari parenti più prossimi, nell'ottica costituzionalmente orientata di solidarietà familiare. In assenza di norme specifiche, il consenso alla pubblicazione delle immagini relative ai minori deve essere espresso dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale. Con riferimento al trattamento dei dati personali, del resto, il principio è chiaramente espresso dall’art.8 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27.4.2016, che entrerà in vigore il 25.5.2018, il quale specifica che “per quanto riguarda l'offerta diretta di servizi della società dell'informazione ai minori, il trattamento di dati personali del minore è lecito ove il minore abbia almeno 16 anni. Ove il minore abbia un’età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui tale consenso è prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale”. Secondo quanto disposto dall’art. 316 c.c., la responsabilità genitoriale spetta ad entrambi i genitori ed è esercitata “di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio”. Trattandosi certamente di questioni riguardanti il “maggior interesse per il figlio”, anche in caso di disgregazione dell’unità familiare, la decisione circa la prestazione del consenso alla pubblicazione dell’immagine dovrà essere adottata da entrambi i genitori. Come deciso dal giudice mantovano, dunque, l’opposizione del genitore (peraltro nel caso specifico titolare di affido condiviso) è tale da rendere illecita la pubblicazione delle immagini. Il Tribunale di Mantova, tuttavia, sul presupposto del carattere potenzialmente pregiudizievole della pubblicazione dell’immagine dei minori sui social network, riconosce anche la necessità di provvedere in via d’urgenza al fine di vietare la pubblicazione di nuove immagini e di ordinare la rimozione di quella già postate, e afferma la necessità del consenso di entrambi i genitori, o meglio che non sussista l’opposizione di uno di essi, per la pubblicazione delle immagini. Partendo proprio dal riconoscimento del carattere pregiudizievole del comportamento, potrebbe essere