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Sulla nuova regolamentazione del jus variandi, ossia della facoltà di un istituto bancario di modificare le condizioni di contratti già conclusi, in base al decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141. Le novità introdotte nell'art. 118 del testo unico bancario garantiscono maggiore tutela al cliente, limitando il potere unilaterale di variazione del tasso d'interesse applicato ai contratti. Si distingue tra contratti a tempo indeterminato e contratti di durata, e rimangono fermi gli obblighi di comunicazione e approvazione in capo al cliente. Il destinatario ha il diritto di rifiutare l'applicazione di qualsiasi modifica unilaterale, richiedendo il recesso.
Tipologia: Appunti
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Lo jus variandi e la tutela del cliente bancario
La disciplina della trasparenza bancaria concernente i rapporti tra intermediari finanziari e risparmiatori è stata ampiamente modificata dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 Agosto 2010 n. 141, il quale ha recepito la direttiva europea 2008/48/CE in materia di contratti di credito al consumo nei confronti dei consumatori. Ciò che rileva è la nuova regolamentazione dello jus variandi, vale a dire della facoltà in capo all’istituto bancario di modificare le condizioni di contratti già conclusi, giustificata dalla necessità di mantenere nell’attività di erogazione del credito e raccolta del risparmio un’efficienza operativa in linea con le evoluzioni di mercato. In tale contesto, le novità introdotte nell’art. 118 del Testo Unico Bancario mirano a garantire una maggiore tutela al cliente, mediante l’assoggettamento della banca a limiti più stringenti nell’esercizio di tale discrezionalità; trattasi, in particolare, di disposizioni che vincolano il potere in capo all’istituto bancario di variare unilateralmente il tasso d’interesse applicato ai contratti in essere, potere precedentemente attribuitogli, invece, per qualsiasi contratto di durata. Si distingue ora tra contratti a tempo indeterminato e contratti di durata: nel primo caso, come per un conto corrente, tale modifica può avere luogo solo se supportata da un giustificato motivo; nel secondo caso, come in un contratto di mutuo, invece, sono escluse le variazioni del tasso d’interesse applicato originariamente al contratto, limitando la facoltà di modifica unilaterale della banca a clausole di altra natura, sempre solo in presenza di un giustificato motivo. Così come previsto dalla modifica apportata dall’art. 10 del D. Lgs. 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, restano fermi gli obblighi di comunicazione e approvazione in capo al cliente: in base al disposto del secondo comma del suddetto articolo, infatti, qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali sarà resa nota al cliente, con preavviso minimo di due mesi (e non più di trenta giorni), mediante la comunicazione in forma scritta, o su qualsiasi altro supporto durevole preventivamente accettato, di una <>. Il destinatario di tale proposta ha il diritto di rifiutarne l’applicazione, richiedendo il recesso, in assenza di penali o spese di chiusura, e nel rispetto delle condizioni previste nel contratto prima dell’intervento di modifica. La disciplina così descritta, dunque, assolve a pieno titolo all’esigenza, diffusamente avvertita sia in ambito nazionale sia nel contesto regionale europeo, di tutela della parte contrattuale debole. Si garantisce, per tal via, una maggiore trasparenza informativa nel rapporto tra la banca e la propria clientela, nonché una maggiore efficienza nel processo di allocazione delle risorse finanziarie nell’intero mercato.