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IUS VARIANDI DATORIALE, Appunti di Diritto del Lavoro

Introduzione e storia dello ius variandi, con particolare attenzione all'articolo 2103 e alla sua evoluzione dagli anni '40 ad oggi.

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 23/10/2023

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evaluna2333 🇮🇹

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TEMI DI DIRITTO
lezione 19/10/2023
Prof. Luca Calcaterra
MUTAMENTO DI MANSIONI
Ius variandi: diritto di modificare.
Quello che andiamo ad attenzionare è lo ius variandi DATORIALE, un potere speciale che permette
al datore di lavoro di modificare le mansioni del lavoratore durante lo svolgimento del rapporto di
lavoro.
CONTRATTO: scambio tra le parti, con due principali attori (datore e lavore).
Obbligazione principale del datore: retribuzione.
Obbligazione principale lavoratore: prestazione.
PRESTAZIONE LAVORATIVA: composta da un'insieme di mansioni, ossia compiti che il
prestatore deve impegnarsi a svolgere.
Quando si è assunti nell'ambito di un lavoro subordinato è fondamentale comprendere le mansioni
da svolgere, il ruolo all'interno dell'organizzazione (inquadramento) anche e soprattutto in relazione
a qualifica e livello. Questi ultimi due aspetti incidono sulla responsabilità e, generalmente, sulla
retribuzione.
Sono inoltre da distinguere le cosiddette categorie legali (art 2095) di appartenenze.
Le categorie legali sono:
dirigenti;
quadri;
impiegati;
operai.
CONTRATTAZIONE COLLETTIVA: indica accordi e vincoli contrattuali stipulati tra le parti
interessate, dal quale scaturiscono degli accordi autonomi con cui si stabiliscono i parametri e le
regole fondamentali cui dovranno attenersi i contratti di lavoro individuali.
La contrattazione collettiva prevede dei livelli - dette anche aree -, ciascuno dei quali ospitano
specifiche mansioni. Il limite principale è l'eterogeneità tra le professioni, perché nel medesimo
livello possono rientrare categorie professionali diverse. Il riferimento di maggiore utilità,
soprattutto prima del 2015, riguardava la retribuzione.
Art. 2103 del codice civile.
Articolo che ha avuto tre versioni:
1) nel 1942, anno di introduzione.
2) modifica dall'articolo 13, con la legge 300 del 1970, ossia lo STATUTO DEI
LAVORATORI. l'articolo 13 ha fatto spazio al futuro lavoro del job acts. il primo comma
disciplinava la mobilità orizzontale (MOBILITA': spostamento del lavoratore da una
posizione all'altra, generalmente verso l'alto o verso il basso), dunque lo spostamento del
lavoratore a mansioni di pari valore, il potere del datore di lavoro gli permette di modificare
la mansione del prestatore con mansioni di pari livello. necessità di garantire una
equivalenza, tramite una doppia chiave di valutazione che prevede EQUIVALENZA
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TEMI DI DIRITTO

lezione 19/10/ Prof. Luca Calcaterra MUTAMENTO DI MANSIONI Ius variandi : diritto di modificare. Quello che andiamo ad attenzionare è lo ius variandi DATORIALE, un potere speciale che permette al datore di lavoro di modificare le mansioni del lavoratore durante lo svolgimento del rapporto di lavoro. CONTRATTO: scambio tra le parti, con due principali attori (datore e lavore). Obbligazione principale del datore: retribuzione. Obbligazione principale lavoratore: prestazione. PRESTAZIONE LAVORATIVA: composta da un'insieme di mansioni, ossia compiti che il prestatore deve impegnarsi a svolgere. Quando si è assunti nell'ambito di un lavoro subordinato è fondamentale comprendere le mansioni da svolgere, il ruolo all'interno dell'organizzazione (inquadramento) anche e soprattutto in relazione a qualifica e livello. Questi ultimi due aspetti incidono sulla responsabilità e, generalmente, sulla retribuzione. Sono inoltre da distinguere le cosiddette categorie legali (art 2095) di appartenenze. Le categorie legali sono:

  • dirigenti;
  • quadri;
  • impiegati;
  • operai. CONTRATTAZIONE COLLETTIVA: indica accordi e vincoli contrattuali stipulati tra le parti interessate, dal quale scaturiscono degli accordi autonomi con cui si stabiliscono i parametri e le regole fondamentali cui dovranno attenersi i contratti di lavoro individuali. La contrattazione collettiva prevede dei livelli - dette anche aree -, ciascuno dei quali ospitano specifiche mansioni. Il limite principale è l'eterogeneità tra le professioni, perché nel medesimo livello possono rientrare categorie professionali diverse. Il riferimento di maggiore utilità, soprattutto prima del 2015, riguardava la retribuzione. Art. 2103 del codice civile. Articolo che ha avuto tre versioni:
  1. nel 1942, anno di introduzione.
  2. modifica dall'articolo 13, con la legge 300 del 1970, ossia lo STATUTO DEI LAVORATORI. l'articolo 13 ha fatto spazio al futuro lavoro del job acts. il primo comma disciplinava la mobilità orizzontale (MOBILITA': spostamento del lavoratore da una posizione all'altra, generalmente verso l'alto o verso il basso), dunque lo spostamento del lavoratore a mansioni di pari valore, il potere del datore di lavoro gli permette di modificare la mansione del prestatore con mansioni di pari livello. necessità di garantire una equivalenza, tramite una doppia chiave di valutazione che prevede EQUIVALENZA

FORMALE: verifica oggettiva mediante il quale il giudice deve verificare che le mansioni a cui era stato spostato il lavoratore dovevano rientrare nel medesimo livello, indicato dalla contrattazione collettiva. qualora questa venga rispettata si passa a verificare L'EQUIVALENZA SOSTANZIALE: il giudice deve vagliare se è stato rispettato il bagaglio professionale del dipendente. quest'ultimo aspetto generava grande incertezza, perché si rifaceva unicamente alla soggettività del giudice. non prevedeva inoltre regolamentazione della mobilità verso il basso (demansionamento), considerandolo illegittimo. ci sono state 2 eccezioni:

  • una a livello legislativo: leggi che in alcuni casi specifici era ammesso (es: durante la maternità ladonna poteva essere spostata ad una mansione inferiore al fine di tutelarla).
  • una costruita dai giudici, detta anche COSTRUZIONE GIURISPRUDENZIALE: obbligo di repechage (francese) o ripescaggio, a partire dal 1970 i giudici dissero che il lavoratore che rischia licenziamento può essere arretrato/spostato ad una mansione inferiore. viene segnalato inoltre che il bene più grande è la tutela del posto del lavoro anche a svantaggio della professionalità del singolo dipendente. POSSIBILE DOMANDA DI ESAME: si poteva fare demansionamento prima del 2015? RISPOSTA: no, ma ci sono state delle eccezioni (vedi sopra). lo statuto dei lavoratori non parlava inoltre il licenziamento (come disse anche calcaterra, prima del job acts era molto difficile, se non impossibile, licenziare).
  1. ad oggi vige art. 2103 modificato a seguito del job acts di renzi del 2015. ulteriori novità e modifiche apportate al tema dellamobilità. inoltre ai fini della valutazione non c'è più l'equivalenza sostanziale, va giudicata solo l'equivalenza formale.
  • COMMA 1: il primo comma prevede che nell'ambito della mobilità orizzontale (mobilità di mansioni che si trovino sullo stello livello stabilito dalla contrattazione collettiva ) si debba rispettare la professionalità. non si possono tuttavia cambiare le categorie legali. Il giudice è chiamato a valutare solo l'equivalenza formale. PROBLEMA: la cc dopo il 2015 avrebbe dovuto adeguarsi, vista l'elevata eterogeneità delle figure professionali rientranti in una medesima area, e considerare la necessità di una sorta di EQUIVALENZA PROFESSIONALE, detta anche OMOGENEITA' FUNZIONALE, cosa che invece non è avvenuta. dopo il 2015 la cc dovrebbe prevedere degli indicatori di omogeneità.
  • COMMA 2 e 4: viene inserito la mobilità verso il basso, o demensionamento. Cambiano tuttavia i presupposti applicativi: il datore di lavoro deve rispettare dei limiti (si può scendere di un solo livello, la categoria legale deve rimanere la stessa così come la retribuzione) e vengono inseriti nuovi presupposti a cui attenersi.
    • nel COMMA 2 vengono indicati come presupposti legittimi le esigenze aziendali (es: azienda in difficoltà economica, siccome – vedi anche sopra – il bene dell'azienda viene identificato come superiore, può avvenire una mobilità per questo)
    • nel COMMA 4 il compito di indicare ulteriori presupposti viene attribuito alla contrattazione collettiva.
  • COMMA 3, estramente importante perché riguarda la FORMAZIONE: il legislatore stabilisce che qualora il prestatore nel corso della vita lavorativa desideri incrementare la propria formazione, il datore deve garantirla. si è compresa sempre di più l'importanza di rafforzare il lavoratore sia nel rapporto di lavoro che all'interno del mercato e dargli la possibilità di orientarsi e fare delle scelte non necessariamente passive o subordinate, ma che si basino sulla CONSAPEVOLEZZA delle sue competenze e della sua qualifica.
  • COMMA 6: ammette degli ACCORDI, per i quali esistono dei presupposti ma viene tuttavia meno i limiti relativi al demansionamento di un solo livello. è necessaria una terza persona