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La dirigenza nella P.A., Appunti di Diritto del Lavoro

L evoluzione normativa della figura dirigenziale

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 24/04/2019

ada_stallone2
ada_stallone2 🇮🇹

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Dirigente (pubblica
amministrazione
italiana)
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Wikimedia
Un dirigente, nella pubblica
amministrazione italiana, è un
funzionario statale (lavoratore
dipendente) dello Stato o di un altro ente
pubblico, incaricato di dirigere un ufficio.
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Dirigente (pubblica

amministrazione

italiana)

pagina di disambiguazione di un progetto Wikimedia

Un dirigente , nella pubblica amministrazione italiana, è un funzionario statale (lavoratore dipendente) dello Stato o di un altro ente pubblico, incaricato di dirigere un ufficio.

A un dirigente possono essere attribuite funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o la rappresentanza della propria amministrazione in contesti internazionali.

Nelle amministrazioni statali italiane, la figura del dirigente fu introdotta con il D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748, che creò la nuova carriera dirigenziale, scindendola da quella direttiva , prevista dal D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3. In questo modo, venne introdotta nei ministeri una figura dotata di attribuzioni proprie, direttamente conferite dalla legge (quindi

Storia

ruolo meno incisivo di quello attribuito a quest'ultima. Le menzionate riforme introdussero anche un nuovo tipo di responsabilità di risultato, la responsabilità dirigenziale, che gravava solo sui dirigenti e che veniva a differenziarli nettamente dal resto del pubblico impiego.

Il fine ispiratore di dette riforme – separare il momento politico dell'azione amministrativa, affidato agli organi di governo, da quello tecnico-gestionale, affidato ai dirigenti – non fu tuttavia raggiunto, sia perché gli organi politici continuarono a mantenere incisivi poteri d'ingerenza sull'operato dei dirigenti, sia

perché questi ultimi si mostrarono piuttosto restii ad esercitare i nuovi poteri, assumendosi le conseguenti responsabilità.

Il sostanziale fallimento delle riforme degli anni settanta del XX secolo spiega perché la nuova stagione di riforme, che ha preso il via con il d.lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, ha posto in primo piano il potenziamento del ruolo dirigenziale. Con le riforme degli anni novanta, si è realizzata, una netta separazione di funzioni tra organi politici e dirigenti, tanto che, secondo alcuni giusamministrativisti, l'esercizio di funzioni gestionali da parte dei primi

invece vincolano in modo puntuale il comportamento del destinatario. La disciplina generale è stata poi raccolta nel decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (cosiddetto testo unico sul pubblico impiego ).

Separazione tra politica e

amministrazione

Uno dei criteri ispiratori della riforma è il principio di separazione tra politica e amministrazione , enunciato nell'art. 4 del D.Lgs. 165/2001, che stabilisce una separazione netta tra indirizzo politico e gestione.

Caratteristiche connesse

Secondo tale principio:

Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico- amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare. Adottano gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi

l' incarico dirigenziale

La qualifica dirigenziale è stata scissa dall' incarico dirigenziale. La prima è ora unica (sebbene articolata, nelle amministrazioni dello Stato, in due fasce) e viene conferita in modo stabile con il contratto individuale di lavoro, a seguito di una procedura concorsuale. L'incarico dirigenziale, invece, riguarda lo specifico ufficio al quale il dirigente è preposto ed è conferito a tempo determinato, con un separato contratto, preceduto da un provvedimento amministrativo; il conferimento è deciso dall'organo politico o dal dirigente di livello superiore con ampia discrezionalità. Dunque, la

qualifica è solo più un presupposto per il conferimento di incarichi dirigenziali e, anzi, le norme più recenti hanno consentito, seppur entro ristretti limiti numerici, il conferimento di tali incarichi anche a dipendenti della pubblica amministrazione o a estranei, in possesso o privi di qualifica dirigenziale. D'altra parte, i rapporti di sovraordinazione/subordinazione tra dirigenti non sono più legati, come in passato, alla qualifica posseduta ma all'incarico di volta in volta ricoperto; inoltre, nella retribuzione del dirigente la parte correlata alla qualifica, e perciò uguale per tutti (detta trattamento fondamentale ), ha oggi un peso molto

«I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento".»

Quanto alle modalità per il conferimento degli incarichi dirigenziali sono stabilite da atti organizzativi di ciascuna amministrazione, quali il regolamento degli uffici e dei servizi nei comuni e province, secondo criteri di competenza professionale, seguendo le linee guida indicate dalla direttiva della Presidenza

del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la Funzione Pubblica, 19 dicembre 2007 n. 10.[1]

La giurisprudenza della Corte suprema di cassazione nel 2006 ha, inoltre, ritenuto di natura privatistica l'atto di affidamento dell'incarico che, pertanto, non è provvedimento amministrativo, espressione di poteri autoritativi, e non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo.[2]

La Corte nel 2008 ha inoltre stabilito che nel conferimento degli incarichi la pubblica amministrazione è obbligata a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di

del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 – convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 – è vietato il conferimento di incarichi a soggetti lavoratori del settore pubblico e privato posti in quiescenza, fatti salvi gli incarichi a titolo gratuito e comunque della durata non superiore a un anno, non prorogabili e non rinnovabili presso ciascuna amministrazione[5]

La responsabilità dirigenziale

Parallelamente ai più incisivi poteri riconosciuti ai dirigenti è stata rafforzata la responsabilità dirigenziale , ora disciplinata dall'art. 21 del D.Lgs. 165/2001.

Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, comportano l'impossibilità di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l'amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli ovvero recedere dal rapporto di

violazione di una quota fino all'ottanta per cento.

La mancata emanazione di provvedimenti amministrativi nei termini costituisce inoltre elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale.[7]^ Il rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti rappresenta un elemento di valutazione dei dirigenti; di esso si tiene conto al fine della corresponsione della retribuzione di risultato.[8]

Accesso alla qualifica

dirigenziale

Condizioni imprescindibili per l'accesso a una posizione di dirigente pubblico sono il possesso di un diploma di laurea e di un'adeguata esperienza. Il sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici è stato modificato dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 70, esso può tuttavia avvenire secondo diverse modalità.

Reclutamento per concorso

L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo nelle amministrazioni statali, per concorso, è disciplinato dall'art. 28 del d.lgs. 165/2001 e avviene normalmente tramite concorso per esami bandito dalle