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Le eccezioni - diritto processuale civile, Appunti di Diritto Processuale Civile

Le eccezioni nel diritto processuale civile

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 07/11/2020

Anna2801
Anna2801 🇮🇹

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LE ECCEZIONI
Vengono fatte principalmente dal convenuto ma possono essere fatte
anche dall’attore e dai terzi che intervengono. Servono per paralizzare la
pretesa dell’avversario. Essa, salvo casi tassativi, non aumenta l’oggetto
del giudizio (non amplia il tema decidendum). C’è una distinzione tra:
ECCEZIONI DI RITO (o a contenuto processuale) e ECCEZIONI DI
MERITO:
oL’eccezione di rito fa valere il difetto di una condizione di
ammissibilità o di decidibilità della causa nel merito
(incompetenza, difetto ad agire, litis pendenza). Se è fondata,
il giudice non accoglie la pretesa dell’attore e dichiara di non
poter decidere nel merito.
oL’eccezione di merito (art. 2697 cc) permette di allegare un
fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto fatto
valere in giudizio. Può essere rilevabile dal giudice o su istanza
di parte.
ECCEZIONI IN SENSO LATO (rilevabili d’ufficio dal giudice) e
ECCEZIONI IN SENSO STRETTO (rilevabili su istanza di parte). Se dai
documenti emerge un’eccezione in senso lato, il giudice DEVE
rilevarla. Se è in senso stretto e la parte interessata non l’ha fatta
valere, il giudice NON la deve rilevare. Se lo facesse, violerebbe
l’art.112 (corrispondenza tra richiesto e pronunciato) e sarebbe una
sentenza invalida. Le eccezioni in senso stretto si precludono qui,
quelle in senso lato no. Le eccezioni a contenuto processuale sono
rilevabili d’ufficio. Riguardo alle eccezioni di merito, a volte il
legislatore precisa se sono rilevabili d’ufficio o su istanza di parte. Di
solito, la regola è il rilievo ufficioso di queste.
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LE ECCEZIONI

Vengono fatte principalmente dal convenuto ma possono essere fatte anche dall’attore e dai terzi che intervengono. Servono per paralizzare la pretesa dell’avversario. Essa, salvo casi tassativi, non aumenta l’oggetto del giudizio (non amplia il tema decidendum). C’è una distinzione tra:  ECCEZIONI DI RITO (o a contenuto processuale) e ECCEZIONI DI MERITO: o L’eccezione di rito fa valere il difetto di una condizione di ammissibilità o di decidibilità della causa nel merito (incompetenza, difetto ad agire, litis pendenza). Se è fondata, il giudice non accoglie la pretesa dell’attore e dichiara di non poter decidere nel merito. o L’eccezione di merito (art. 2697 cc) permette di allegare un fatto impeditivo, modificativo o estintivo del diritto fatto valere in giudizio. Può essere rilevabile dal giudice o su istanza di parte.  ECCEZIONI IN SENSO LATO (rilevabili d’ufficio dal giudice) e ECCEZIONI IN SENSO STRETTO (rilevabili su istanza di parte). Se dai documenti emerge un’eccezione in senso lato, il giudice DEVE rilevarla. Se è in senso stretto e la parte interessata non l’ha fatta valere, il giudice NON la deve rilevare. Se lo facesse, violerebbe l’art.112 (corrispondenza tra richiesto e pronunciato) e sarebbe una sentenza invalida. Le eccezioni in senso stretto si precludono qui, quelle in senso lato no. Le eccezioni a contenuto processuale sono rilevabili d’ufficio. Riguardo alle eccezioni di merito, a volte il legislatore precisa se sono rilevabili d’ufficio o su istanza di parte. Di solito, la regola è il rilievo ufficioso di queste.

DOMANDA RICONVENZIONALE (art. 167 comma 2, art. 36) Art. 167: l’attore deve avvertire il convenuto che se non risponde tempestivamente ha delle preclusioni e non può fare la domanda riconvenzionale. La domanda riconvenzionale è la domanda proposta dal convenuto, che cessa di compiere un’attività puramente difensiva. Il convenuto a volte deduce nel processo un diritto ulteriore rispetto a quello dell’attore. La domanda riconvenzionale aumenta SEMPRE l’oggetto del giudizio (a differenza delle eccezioni). Accanto alla causa originaria si affianca la causa riconvenzionale. Il giudice della causa principale decide anche la domanda riconvenzionale purchè non ecceda la competenza per materia e valore. Potrà farlo in deroga alla competenza territoriale. A volte la riconvenzionale non ha una connessione per titolo, ma è legata alla principale da una connessione impropria derivante da una comunanza di una o più questioni di diritto e fatto. Dottrina e giurisprudenza sono divise: per la dottrina, se la domanda del convenuto non risulta connessa per il titolo rispetto alla causa principale, tale domanda non potrebbe dirsi riconvenzionale. Di diversa opinione è la giurisprudenza. Non avendo però una connessione per il titolo, non potrà operare la deroga alle norme sulla competenza per territorio. Il giudice, quindi, dovrà essere competente per materia, valore e territorio. La connessione può essere impropria e si ha la RICONVENZIONALE IMPROPRIAMENTE CONNESSA (art.103) rispetto alla causa principale. L’articolo contempla la possibilità (no obbligo) per una o più parti di dedurre in un unico processo più cause connesse non per l’oggetto e non per il titolo, ma il cui unico legame consiste nel fatto che il giudice per decidere per decidere tutte queste cause deve affrontare per risolverne una, più questioni identiche. La decisione dipende dalla soluzione di una o più identiche questioni. La RICONVENZIONALE DELLA RICONVENZIONALE è la riconvenzionale che l’attore fa sulla riconvenzionale del convenuto.

2 FASE: FASE DI COMPARIZIONE DELLE PARTI E DI TRATTAZIONE DELLA

CAUSA

Ci sono due sottofasi, raggruppate in un unico stadio ma distinte dal legislatore perché aventi finalità diverse. FASE DI COMPARIZIONE Art. 183 cpc: all’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione, il giudice verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio. E quando occorre pronuncia i provvedimenti previsti dall’articolo. Cospira ad accertare che il processo sia validamente radicato. Altrimenti si possono mettere in atto quei MECCANISMI DI SANATORIA previsti a tal fine. L’art. 164 prevede il caso in cui il giudice rilevi la nullità della citazione introduttiva. È prevista la rinnovazione della citazione o integrazione della citazione a seconda delle fattispecie. Il giudice fisserà una seconda udienza per vedere se il vizio è stato emendato. È un meccanismo sanante che il giudice mette in atto alla prima udienza. Un’altra ipotesi è l’art.167 nel caso in cui il convenuto proponga una domanda riconvenzionale nella comparsa di risposta da considerarsi nulla, dal momento che risulta omesso o incerto l’oggetto o il titolo della domanda riconvenzionale (vizio per editio actionis). In questo caso il giudice fissa un termine per integrarla e se la domanda risulta validamente integrata, la sanatoria avrà efficacia ex nunc, non retroattiva. Se tra la riconvenzionale nulla e la sanatoria si è verificata una decadenza o una prescrizione, il giudice deve tenerne conto. Un’altra ipotesi è prevista all’art.182, in caso di difetti nella rappresentanza o nella procura alle liti. L’art. 183 dice che il giudice, alla prima udienza, se è il caso, emette i provvedimenti previsti all’art 291 1 comma. È uno specifico meccanismo di sanatoria previsto nel caso della contumacia.

CONTUMACIA (art. 290-294) È la mancata comparizione di una parte nel giudizio. Può riguardare il convenuto, ma anche l’attore. LA PARTE CONTUMACE E’ LA PARTE NON COSTITUITA. Nel caso dell’attore, entro 10 giorni dalla notifica dell’atto di citazione l’attore provveda a depositare nella cancelleria del giudice il suo fascicolo di costituzione. È contumace se entro i 10 giorni non si costituisce. La contumacia non è l’assenza della parte. Se le parti non si presentano a due udienza di fila, il processo si estingue. Art. 290: CONTUMACIA DELL’ATTORE. Nel dichiarare la contumacia dell’attore, il giudice, se il convenuto ne fa richiesta, ordina che sia proseguito il giudizio, altrimenti dispone che la causa sia cancellata dal ruolo e il processo si estingue. Il giudice dovrà chiedere al convenuto se vuole che il processo prosegua, perché anche il convenuto ha un interesse processualmente tutelato. Se dichiara di voler proseguire, il giudice ne prende atto nel verbale, dichiara la contumacia dell’attore e il processo si svolgerà secondo le disposizioni del processo contumaciale. Altrimenti il processo si estingue immediatamente. Se vuole riprendere le ostilità, il convenuto deve ricominciare dall’inizio, dall’atto di citazione. Art. 291: CONTUMACIA DEL CONVENUTO. La contumacia deve essere duplice. Il giudice, prima di dichiarare contumace il convenuto, deve verificare che la citazione introduttiva del giudizio gli sia stata validamente notificata. Se la citazione era invalida e il giudice non se ne accorge e non mette in moto il meccanismo sanante previsto all’art.291, questo è un vizio che il processo si trascina ed è devastante. Se la notificazione è avvenuta correttamente, il giudice dichiarerà contumace il convenuto e il processo proseguirà nelle forme del processo contumaciale. Se la notificazione è stata invalidamente eseguita, il giudice dichiarerà l’invalidità della notificazione della citazione, fisserà una nuova udienza e un termine entro il quale l’attore deve provvedere a notificare nuovamente quell’atto di citazione al convenuto. Se il convenuto poi si

TRATTAZIONE DELLA CAUSA

Ha lo scopo di mettere a fuoco i fatti controversi tra le parti. Art. 183, comma 4: nell’udienza di trattazione, ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione. Ci sono due adempimenti:  Chiarimenti che il giudice può chiedere alle parti su alcuni passaggi dei loro atti introduttivi  Dovere processuale di sollecitare le parti ad articolare il contraddittorio o a trattare in modo più esauriente alcune questioni che sono gli atti e che sono rilevabili d’ufficio. Art. 101, comma 2: se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine non inferiore a 20 e non superiore a 40 giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione. Il giudice non può andare direttamente a sentenza. Gli articoli 183 e 101 pongono in capo al giudice il dovere di indicare le questioni rilevabili d’ufficio dagli atti che vuole trattare. Se le parti non le hanno trattate e il giudice rileva ciò nel momento in cui dovrebbe fare la sentenza, se decide la sentenza senza porre le parti in condizione di articolare il contraddittorio su questa questione che il giudice pone a fondamento della decisione, la sentenza è nulla. Per impugnare questa sentenza, occorre dimostrare cosa, se il giudice avesse messo in condizione la parte di articolare il contraddittorio su quella questione, all’atto pratico quella parte avrebbe potuto efficacemente produrre e

dedurre (PRINCIPIO DI CAUSALITA’ PROCESSUALE). È un motivo di nullità con discrezionalità. Nella stessa udienza, l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o della eccezioni proposte dal convenuto. Può chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto (art. 183, comma 5). L’attore quindi può proporre la riconvenzionale sulla riconvenzionale o la domanda di accertamento incidentale. Un altro onere che l’attore di fare alla prima udienza è la chiamata del terzo. Quando è il convenuto a chiamare il terzo, il giudice non fa valutazioni. Deve solo controllare che sia avvenuto tempestivamente. Se è l’attore, deve essere dettato dall’esigenza dovuta alla difesa del convenuto. Ci deve essere un nesso di causalità tra le difese proposte dal convenuto e la chiamata del terzo che l’attore effettua. Inoltre, entrambe le parti possono precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni già formulate (IUS PENITENDI). Si apre una fase eventuale, ossia un’APPENDICE SCRITTA che si apre soltanto su istanza di parte (una è sufficiente). Se nessuna delle parti la richiede, il giudice passa direttamente all’istruzione della causa.