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INTRODUZIONE diritto processuale civile, Appunti di Diritto Processuale Civile

INTRODUZIONE diritto processuale civile

Tipologia: Appunti

2019/2020

In vendita dal 14/09/2021

Francesca34090
Francesca34090 🇮🇹

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PROCEDURA CIVILE
ORGANIZZAZIONE
Esame scritto: 3 domande in spazio predefinito (2 facciate per tutte e tre) / 2 ore
Tutoraggio Kevin Silvestri
fine corso: metà marzo
LEZIONE 1
diritto processuale civile = norme del cpc (1942, detto anche Codice di Rito: contiene solo norme processuali, non sostanziali. CMQ
varie modifiche dal 42. ).
Processo civile = sequenza ordinata di atti processuali compiuti dal giudice e dalle parti.
Fine del processo civile: esercizio giurisdizione civile.
Giurisdizione civile =
a) Legislatore non dà definizione ma lo utilizza spesso:
art 1 cpc: La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme
del presente codice.
anche il concetto di giudice ordinario non viene definito:
non si faccia riferimento a art 102.2 cost: si riferisce all’abito penale
bisogna riferirsi alla dottrina: vari criteri:
1. sostanziale-ontologico: giudice non ordinario è quello con funzioni/competenze/qualifiche/materie
particolari
MA criticato perché sottolinea come il nostro legislatore definisca come giudici ordinari giudici speciali:
Es: tribunale per i minorenni secondo questo criterio sarebbe speciale perché ha composizione (composto
oltre che da giudici togati (concorso), da giudici onorari (nominati dal MDG, su decisione del CMS, non
esperti di diritto ma pedagoghi, psicologi)) e competenza (protezione minori da situazioni pericolose per il
minore) particolari.
MA il legislatore nel rd 12/41 dice espressamente che il tribunale dei minorenni è un giudice ordinario.
Es2: sezioni specializzate agrarie: per composizione ( togati+esperti) e competenza (contratti in materia
agraria): speciali.
MA rd 12/41 li definisce ordinari.
Es3: tribunale d’impresa.
2. Formale- normativo: dipende da rd 12/41:
sono ordinari:
1. giudici di pace (anche se onorari: diventano giudici tramite nomina, non concorso)
2. tribunali (comprese le sezioni specializzate ivi costituite)
3. corti d’appello
4. cassazione
Tutti gli altri: speciali (es: TAR, CS, CdC, CT)
Conseguenza di tale distinzione: giurisdizione civile esercitata da giudici ordinari di regola; giudici speciali possono
esercitarla solo tramite espressa norma di legge che glielo consente.
b) Dottrina ha dato criterio di distinzione giurisdizione → varie tesi:
1. criterio formale – soggettivo: si ha giurisdizione quando l’attività è compiuta da magistrato appartenente
organicamente all’ordinamento giudiziario.
MA critiche: non coglie essenza di cosa sia giurisdizione, non coglie distinzione:
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PROCEDURA CIVILE

ORGANIZZAZIONE

Esame scritto: 3 domande in spazio predefinito (2 facciate per tutte e tre) / 2 ore Tutoraggio Kevin Silvestri fine corso: metà marzo LEZIONE 1 diritto processuale civile = norme del cpc (1942, detto anche Codice di Rito: contiene solo norme processuali, non sostanziali. CMQ varie modifiche dal 42. ). Processo civile = sequenza ordinata di atti processuali compiuti dal giudice e dalle parti. Fine del processo civile: esercizio giurisdizione civile. Giurisdizione civile = a) Legislatore non dà definizione ma lo utilizza spesso: ◦ art 1 cpc: La giurisdizione civile, salvo speciali disposizioni di legge, è esercitata dai giudici ordinari secondo le norme del presente codice. ▪ anche il concetto di giudice ordinario non viene definito:

  • non si faccia riferimento a art 102.2 cost: si riferisce all’abito penale
  • bisogna riferirsi alla dottrina: vari criteri:
    1. sostanziale-ontologico: giudice non ordinario è quello con funzioni/competenze/qualifiche/materie particolari MA criticato perché sottolinea come il nostro legislatore definisca come giudici ordinari giudici speciali: Es: tribunale per i minorenni secondo questo criterio sarebbe speciale perché ha composizione (composto oltre che da giudici togati (concorso), da giudici onorari (nominati dal MDG, su decisione del CMS, non esperti di diritto ma pedagoghi, psicologi)) e competenza (protezione minori da situazioni pericolose per il minore) particolari. MA il legislatore nel rd 12/41 dice espressamente che il tribunale dei minorenni è un giudice ordinario. Es2: sezioni specializzate agrarie: per composizione ( togati+esperti) e competenza (contratti in materia agraria): speciali. MA rd 12/41 li definisce ordinari. Es3: tribunale d’impresa.
    2. Formale- normativo: dipende da rd 12/41: sono ordinari:
      1. giudici di pace (anche se onorari: diventano giudici tramite nomina, non concorso)
      2. tribunali (comprese le sezioni specializzate ivi costituite)
      3. corti d’appello
      4. cassazione Tutti gli altri: speciali (es: TAR, CS, CdC, CT) Conseguenza di tale distinzione: giurisdizione civile esercitata da giudici ordinari di regola; giudici speciali possono esercitarla solo tramite espressa norma di legge che glielo consente. b) Dottrina ha dato criterio di distinzione giurisdizione → varie tesi:
  1. criterio formale – soggettivo: si ha giurisdizione quando l’attività è compiuta da magistrato appartenente organicamente all’ordinamento giudiziario. MA critiche: non coglie essenza di cosa sia giurisdizione, non coglie distinzione:

es: tenuta RI in passato spettava a Presidente Tribunale in cui I aveva sede. Secondo criterio FS allora tenuta del RI è attività giurisdizionale. Ora questa funzione spetta alle Camere di Commercio. Ma allora non è più giurisdizionale? Es2: tenuta Registri Immobiliari: sono attività simili a quelle del presidente, quindi è attività giurisdizionale?

  1. Criterio sostanziale – oggettivo (di Carlo Esposito): si ha giurisdizione quando il soggetto è un magistrato e svolge un’attività di accertamento Accertamento = applicazione norma generale e astratta al caso concreto → fissazione della regola concreta (regula agendi), ossia la regola che disciplina quel determinato caso concreto. Ciò avviene tramite due operazioni:
    1. ricognizione esistenza e contenuto norma generale e astratta da applicare (soluzione della quaestio iuris)
    2. ricostruzione del fatto concreto (soluzione della quaestio facti) altro elemento caratterizzante: vocazione alla irretrattabilità → diventa incontrovertibile (cosa giudicata sostanziale). Ciò vale sia per la giurisdizione civile, penale, amministrativa. MA QUANDO LA GIURISDIZIONE è CIVILE? Giudice dà applicazione alle norme civili = norme del CC = norme per cui a determinate condizioni nascono in capo ai consociati diritti, status, rapporti giuridici. Ciò significa che la giurisdizione civile è strumentale al diritto sostanziale civile. Fondamento normativo di ciò: art 2907 CC = ponte tra cc e cpc: Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio la costituzione ha elevato questo concetto a diritto costituzionale, nell’articolo 24.1: tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi → diritto soggettivo di natura pubblicistica alla tutela giurisdizionale dei propri diritti (diritto di azione giurisdizionale). Anche a livello sovranazionale è riconosciuto: CEDU, art 6: Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. → esso più che atro parla delle modalità con cui il giudice deve decidere. Tuttavia la corte di Strasburgo l’ha interpretato in modo molto vicino alla nostra costituzione. DIFFERENZA RISPETTO ALLE ALTRE FUNZIONI DELLO STATO
  • FUNZIONE LEGISLATIVA: non ha accertamento, anzi pone nuove norme generali ed astratto che saranno applicate in casi futuri concreti.
  • FUNZIONE AMMINISTRATIVA: non c’è caratteristica dell’irretrattabilità; soggetto che applica non è indipendente ed imparziale: PA persegue propri interessi