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Appunti del corso di Diritto processuale civile europeo della dott. Dalla Bontà (Università di Trento)
Tipologia: Appunti
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Oggi non si può più studiare solo il diritto processuale civile nazionale. Bisogna conoscere anche il diritto processuale civile di fonte comunitaria. In particolare, in quali campi quest’ultimo si sovrappone al diritto processuale civile nazionale e in quali casi sia possibile una scelta fra procedimenti civili nazionali e procedimenti civili unitari (ossia regolati allo stesso modo per tutti gli Stati membri dal diritto comunitario). Ancora oggi gli Stati membri hanno relazioni con Stati terzi, non appartenenti cioè all’UE: è necessario, quindi, sapere come procedere nei casi transfrontalieri. Per queste ragioni, l’oggetto centrale di questo corso sarà la trattazione del c.d. caso transfrontaliero. Tale nozione, infatti, è di rilievo non solo dal punto di vista sostanziale, ma anche sotto il profilo del diritto processuale civile. Prima di passare alla trattazione dei casi transfrontalieri è necessario chiarire alcuni concetti di diritto processuale civile europeo e fare un breve excursus storico sul diritto processuale civile internazionale degli ultimi 40 anni. Cosa vuol dire diritto processuale civile europeo? Con questa espressione si vuole sottolineare che il processo in esame
dannoso; nel caso di domanda di condanna al pagamento del prezzo sulla base di un contratto di fornitura di merci, può essere adito il foro del luogo dell’adempimento del contratto.
Il DIP fissa le c.d. norme di conflitto, ossia le norme che individuano la legge sostanziale applicabile ad una fattispecie caratterizzata da più elementi di estraneità. Queste norme rinviano ad un determinato ordinamento giuridico. Esse sono dette norme di conflitto perché sono dirette a sciogliere il potenziale conflitto tra le varie leggi nazionali che potrebbero applicarsi a quella fattispecie, scegliendo fra esse una sola legge nazionale applicabile. Per sciogliere questo conflitto, il DIP valorizza uno solo dei diversi elementi di estraneità in modo da individuare un criterio di collegamento con un determinato ordinamento giuridico: saranno le norme di questo ordinamento che dovranno essere applicate al merito della causa. Lo scopo fondamentale delle regole di DIP è quindi quello di individuare il punto che collega la causa con quell’ordinamento giuridico con cui essa ha la più stretta connessione (c.d. principio della più stretta relazione). Il DIP tradizionale ha spesso utilizzato il c.d. metodo del rinvio che consente di giungere, in più casi possibili, all’applicazione della stessa legge nazionale sostanziale, indipendentemente dal giudice dello stato adito. Con norma di rinvio si intende una norma di conflitto, fissata dal DIP di un determinato stato, che non rinvia direttamente alla legge sostanziale di un altro stato ma alle norme di conflitto di questo stato (cioè al suo DIP). Esempio: il diritto dello stato A (Italia) stabilisce che, per il divorzio di due coniugi aventi la stessa nazionalità, si applica il DIP dello stato della loro cittadinanza comune (stato B = Brasile). Il DIP dello stato B stabilisce che, in questo caso, si applicano le norme della residenza comune dei due coniugi (Italia) F 0E 0 (ipotesi sub b) L’art. 13, l. n°218/95 stabilisce che si tiene conto del rinvio del DIP straniero alla legge di un altro stato in due casi: a) se il diritto di tale stato (nell’esempio, la Svezia) accetta il rinvio b) se si tratta di rinvio alla legge italiana (stato C = Italia). Se invece la residenza dei due coniugi è in Svezia (stato C = Svezia) bisogna controllare se quello stato accetta il rinvio (ipotesi sub a). La norme di DIP basate sul metodo del rinvio sono definibili norme neutre poiché non si interessano di quali norme sostanziali trovano applicazione ma solo di individuare l’ordinamento giuridico con cui il caso transfrontaliero ha un più stretto collegamento. Sottesa alla scelta del criterio del più stretto collegamento è una scelta giuspolitica, che può essere diversa da stato a stato. Quando però il legislatore è convinto della competenza giurisdizionale del proprio ordinamento, applica il co. 2, lett. c) dell’art. 13 l. 218/95, che esclude l’applicazione del co. 1, fra gli altri casi, in relazione alle disposizioni sulle obbligazioni non contrattuali (contenute nella medesima legge). Lex specialis (co. 2) derogat lex generali (co. 1). L’art. 62 l. 218/1995 infatti stabilisce che “la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento” (regola molto comune anche in altri
ordinamenti e, in ogni caso, il luogo della verificazione del danno è un criterio di collegamento molto stretto). In uno spazio di diritto unificato questo metodo non ha più senso perché tutti gli stati applicano le stesse norme di conflitto e arrivano alla stessa legge sostanziale. Le convenzioni internazionali che unificano le norme di conflitto sono definite lois uniformes. Non c’è più una norma che prescrive e regola il metodo del rinvio ma una norma che lo esclude, stabilendo cioè che sono applicabili, direttamente, le norme dello stato a cui la norma di conflitto si riferisce. Esempio di loi uniforme: nel R. n°864/2007 (detto Roma 2), sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, l’art. 24 stabilisce che “Qualora il presente regolamento prescriva l’applicazione della legge di un paese, esso si riferisce all’applicazione delle norme giuridiche in vigore in quel paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato”. Esempio di caso transfrontaliero 1 (v. fotocopia): Fattispecie: una famiglia italiana va in vacanza in Austria con un auto immatricolata in Italia. A Salisburgo la famiglia fa un incidente con un signore italiano, la cui macchina è immatricolata in Austria. Supponiamo che il padre della famiglia (residente a Trento) sia ferito gravemente, mentre i passeggeri dell’altra auto siano feriti solo leggermente. Si presuppone un concorso di colpa fra i due conducenti ma il padre è convinto che la responsabilità sia tutta dell’altro conducente poiché egli ha confessato, subito dopo l’incidente, di essere stato per un attimo assonnato. Il padre vuole domandare a quest’ultimo il risarcimento del danno. Svolgimento: l’avvocato del padre di famiglia, prima di promuovere l’azione contro il conducente e contro l’assicurazione, deve interrogarsi sulle circostanze di fatto e di diritto poste dalla fattispecie. Dato che la macchina è immatricolata in Austria, supponiamo che l’assicurazione abbia sede a Vienna. L’avvocato, per soddisfare le esigenze del cliente, si pone tre domande:
applicherebbe solo nel caso in cui tutte le macchine fossero immatricolate nello stesso stato. Nel nostro caso, quindi, troverebbe applicazione il diritto civile austriaco. Conclusione: nel nostro caso si tende all’applicazione di due ordinamenti diversi, a seconda del giudice adito e questa diversità non è di poco conto. A partire dal 20 agosto 2007 è entrato in vigore un nuovo regolamento in materia di diritto sostanziale applicabile: si tratta del R. n°864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d. regolamento Roma 2). Questo regolamento ha lo scopo di unificare le norme di diritto sostanziale applicabili alle obbligazioni extracontrattuali. Secondo l’art. 32 R. 864, esso trova applicazione dal 11 gennaio 2009. L’art. 31 specifica, però, che tale regolamento si applica anche ai fatti dannosi verificatisi a decorrere dalla data di emanazione del regolamento (11 luglio 2007). L’art. 4 stabilisce che “1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto. 2. Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese”. Questo secondo comma ha un tenore diverso dal secondo comma dell’art. 62, l. 218/1995: il primo richiede come requisito che entrambe le parti abbiano la residenza abituale, la seconda, invece, richiede anche la comune cittadinanza. Applicando questo regolamento al nostro caso si giungerebbe alla stessa soluzione della l. 218: il diritto sostanziale applicabile è quello italiano. L’art. 28 parla delle convenzioni internazionali in vigore: “1. Il presente regolamento non osta all’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti contraenti al momento dell’adozione del presente regolamento e che disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni extracontrattuali. 2. Tuttavia, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento”. Ciò significa che, laddove vige la CDA del 1971, il regolamento non può essere applicato. Nonostante il tentativo dell’UE di unificare il DIP in materia di obbligazioni extracontrattuali dei vari stati membri, la situazione rimane di fatto inalterata in casi come il nostro. Una volta intentato un processo in un determinato stato e ottenuta la relativa sentenza, essa poteva essere eseguita solo nello stato di emissione. Perché essa avesse effetto di cosa giudicata e potesse essere eseguita anche all’estero, ciò doveva essere previsto a) o dalle norme dello stato ricevente b) o da eventuali convenzioni sul riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere. A quell’epoca esistevano, infatti, una serie di trattati bilaterali (es. la convenzione tra Italia e Austria) secondo i quali si poteva eseguire una sentenza dello stato contraente. In Italia esistevano norme di riconoscimento indipendenti dalle convenzioni bi o multilaterali. Gli altri stati, invece, necessitavano di convenzioni. Questa situazione permane ancora oggi nei confronti di tutti gli stati terzi.
E’ opportuno soffermarsi sui presupposti del riconoscimento e dell’esecuzione delle sentenze straniere, fissati, a seconda dei casi, o dal diritto interno degli stati o da convenzioni internazionali. Con il R. 44 questi presupposti cambieranno. Essi sono:
(fotocopia 14/10) Esempio di caso transfrontaliero 2: sentenza Tessili vs. Dunlop Fattispecie: una società tedesca concludeva un contratto con una società italiana (Industrie Tessili di Como) con cui quest’ultima si impegnava verso la prima a consegnare un certo numero di completi da sci per donna. La merce veniva consegnata dalla società italiana ad un trasportare designato dalla società tedesca, presso la sede della società italiana. La società tedesca, lamentando dei difetti nella la merce prodotta dalla società italiana, conveniva in giudizio il fabbricante italiano. Questo caso si è verificato durante la vigenza della CDB. Nel 1975 fu firmato, in seguito alla CDB, un protocollo aggiuntivo che prevedeva l’interpretazione da parte della CDG della CDB stessa. Questo protocollo era necessario perché, senza di esso, la CDG, sulla base dei principi di diritto internazionale, non avrebbe avuto la competenza ad interpretare la CDB. La CDB infatti non è un atto comunitario, dunque non è sottoposta alla competenza interpretativa della CDG, in base all’art. 177 della Convenzione di Roma (poi comb. disp. degli artt. 234 e 68 del TIUE, oggi art. 277 TFUE). Il suddetto caso è stato il primo in cui la CDG ha avuto l’occasione di decidere sulla CDB. La norma che la CDG ha dovuto interpretare era l’art. 5 n°1 (v.o.): “Il convenuto domiciliato nel territorio di uno stato contraente può essere citato in un altro stato contraente: 1) in materia contrattuale davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”. Svolgimento: la società tedesca ha adito il giudice tedesco (tribunale del luogo dove essa aveva la propria sede), richiamandosi all’art. 5 n°1 CDB. La norma, infatti, dà la possibilità all’attore di scegliere, al posto del foro del convenuto, il foro del luogo di esecuzione del contratto. Secondo la società tedesca tale luogo era quello della consegna delle merci. La società italiana eccepiva l’incompetenza giurisdizionale del tribunale tedesco. Sosteneva, infatti, che il luogo di esecuzione del contratto fosse Como poiché essa riteneva il contratto eseguito al momento della consegna delle merci al trasportatore.
di luogo di adempimento del contratto: esso è il luogo della consegna della merce all’acquirente o quello della consegna al primo vettore? La CDG, tuttavia, risolve prima un’altra domanda pregiudiziale sulla qualificazione del contratto come vendita a distanza o come prestazione di servizi. La questione era generata dal fatto che il contratto obbligava la ricorrente (Car Trim) a fabbricare air-bag con una particolare forma e con prodotti acquistati da fornitori predeterminati, in funzione del suo processo produttivo. La CDG qualifica il contratto come vendita a distanza e afferma che il luogo di esecuzione del contratto coincide con il luogo in cui l’acquirente consegue o avrebbe dovuto conseguire, in base al contratto, il potere di disporre effettivamente del bene consegnato. Il giudice di rinvio tedesco, quindi, ha posto le seguenti questioni pregiudiziali:
Proseguiamo con l’excursus storico: si è parlato, in precedenza, del doppio controllo della competenza (da parte del giudice adito nello stato emittente – valutazione diretta – e da parte del giudice adito nello stato ricevente – valutazione indiretta). Alla fine degli anni ’70, gli stati della CEE decisero di concludere una convenzione unificatrice delle norme sulla competenza giurisdizionale: la CDB del 1968. Essa costituisce il nucleo dell’attuale DPC europeo. Il successore di tale CDB è il R. 44 che ha sostituito, quale normativa comunitaria, la CDB per tutti i membri della CE. Per spiegare l’importanza della CDB, bisogna ritornare al Trattato di Roma del 1957 (nella versione anteriore al TDA). Gli organi comunitari, allora, non avevano competenza legislativa con riguardo alle norme procedurali in materia civile e commerciale: esisteva solo l’art. 220 TDR (poi art. 293 TCE, ora abrogato dal TDL). Secondo il co. 4 di tale norma, gli stati membri avrebbero avviato tra loro negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini, la semplificazione del reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie e arbitrali. Questa norma, sulla base del quale venne stipulato la CDB, mirava a garantire l’effettiva e agevole circolazione delle decisioni giudiziarie in tutti gli stati contraenti; obiettivo che, allora, non era raggiungibile attraverso un regolamento o una direttiva. L’art. 220 voleva la creazione di uno spazio giudiziario europeo. Alcune precisazioni. L’art. 220 parla anche di sentenze arbitrali, tuttavia, per queste esisteva già allora (e ancora oggi) una convenzione internazionale: la Convenzione di New York sull’arbitrato del 1958. Per questo motivo tale materia non venne trattata dalla CEE, né nella CDB né nel R. 44. La CDB era, all’inizio, solo una semplice convenzione multilaterale: necessitava, cioè, una ricezione interna da parte degli stati (la ratifica). Questo tipo di norme non hanno carattere sovranazionale ma interstatuale. Gli stati contraenti della CDB si sono accordati, inoltre, di sottoporsi alla giurisdizione della CDG. L’art. 220 parla solo di “semplificazione delle formalità a cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie”: non menziona affatto la competenza giurisdizionale del giudice adito. Tuttavia, gli stati contraenti hanno firmato un patto, in contemporanea alla convenzione.
I Trattati di Roma (1957), istitutivi della CEE prevedono l’istituzione di una CDG; ai trattati si affianca una convenzione. La CDG è prevista anche dai trattati nella loro versione consolidata, dopo il Trattato di Maastricht (1992). Oggi, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (2009), si trovano riferimenti alla CDG negli artt. 13 e 19 del TUE e nella Sezione 5 del TFUE. Della CDG parlano altri due documenti: lo Statuto e il Regolamento della corte. Lo Statuto: contiene disposizioni di tipo organizzativo, simili alle disposizioni del nostro ordinamento giudiziario, e di tipo processuale. Il Regolamento: viene approvato dalla corte stessa e contiene norme strettamente procedurali (ad es. le modalità di rinvio pregiudiziale). La composizione della corte: la corte è composta da 27 giudici e 8 avvocati generali, nominati dai governi degli stati membri per 6 anni. I giudici e gli avvocati generali sono
a) Apertura del procedimento: il giudice nazionale rileva una questione pregiudiziale di interpretazione della normativa comunitaria, sospende il giudizio e notifica la sospensione alla corte di giustizia. La sospensione, in Italia, è dichiarata con ordinanza. b) Adempimenti del cancelliere: il cancelliere, ricevuta la notificazione, iscrive il procedimento di rinvio nel registro della corte di giustizia; in seguito, il provvedimento di rinvio sarà tradotto in tutte le lingue ufficiali dell’UE. c) Pubblicazione delle motivazioni di rinvio nella Gazzetta Ufficiale dell’UE (sezione C). d) Notificazione del provvedimento di rinvio alle parti in causa, agli Stati membri, alle istituzioni comunitarie etc. Da questo momento decorre il termine di 2 mesi per la presentazione di memorie, informazioni o osservazioni. La lingua ufficiale del rinvio sarà quella del giudice a quo. II. La fase transitoria o intermedia. La fase istruttoria è meramente eventuale, infatti, manca nelle seguenti ipotesi: a) la questione pregiudiziale è identica ad un’altra già precedentemente statuita dalla Corte b) la soluzione della questione pregiudiziale può essere desunta dalla giurisprudenza già esistente c) la Corte è in grado di addivenire alla soluzione della questione, limitandosi ad ascoltare le osservazioni delle parti e l’avvocato generale. III. La fase orale. Questa fase coincide con l’udienza dibattimentale, durante la quale la sezione designata statuisce, sentito l’avvocato generale. La figura dell’avvocato generale: l’avvocato generale non ha alcuna funzione di rappresentanza delle parti. Il suo compito è quello di preparare tutto ciò che possa essere necessario alla corte per la decisione. La funzione preparatoria si concretizza in tre azioni, svolte nella stesura delle conclusioni:
memorie delle parti (qualora nessuna presenti una domanda motivata in cui dichiara di voler essere sentita), sentito l’avvocato generale, può statuire con ordinanza. b) un procedimento d’urgenza (su domanda del giudice nazionale) F 0E 0 la statuizione è adottata da un collegio giudicante costituito ad hoc, sentito l’avvocato generale, sulla base delle osservazioni e delle memorie presentate dalle parti. Tale procedimento d’urgenza può essere applicato qualora il rinvio pregiudiziale sollevi una o più questioni relative al Titolo V, capo 3 del TFUE (Cooperazione giudiziaria in materia civile). In questo caso, il procedimento d’urgenza può essere attivato (in via eccezionale) anche d’ufficio. I soggetti legittimati al rinvio pregiudiziale sono i giudice di merito (primo grado e appello). All’epoca della vigenza del trattato CEE, il DPC non rientrava nella competenza legislativa comunitaria. L’art. 293 TCE prevedeva unicamente che gli Stati potessero avviare negoziati al fine di semplificare il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle sentenze giudiziali e arbitrali. Sulla base dell’art. 220, nel 1968, è stata stipulata la Convenzione di Bruxelles; essa, tuttavia, è un atto pattizio di diritto internazionale, quindi, non interpretabile direttamente dalla corte. Per ovviare a ciò, sempre nel 1968, è stato stipulato un Protocollo sull’interpretazione della Convenzione di Bruxelles (v. fotocopia):
b) la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale; c) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri” Questo elenco, che è stato oggetto di interpretazione estensiva, ha creato alcuni problemi interpretativi su quali fossero i paletti posti alla competenza europea. L’art. 65 è stata la base normativi dei seguenti regolamenti:
Art. 1 : 1. il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.
La CDG cerca di superare una lettura formalistica delle azioni esperite, ritenendo che il nomen iuris non sia dirimente nella qualificazione della causa come di diritto privato o di diritto pubblico. Fattispecie: in una baia fra l’Olanda e la Germania si verifica un incidente fra un battello olandese e uno tedesco. La baia è stato oggetto di contesa fra i due stati per molto tempo, fino a che non è intervenuto un trattato che stabilisce una cooperazione amministrativa fra i due paesi. All’Olanda spettavano i compiti di pulizia fluviale nella baia: qualora fossero accaduti degli incidenti navali, sarebbe stato suo il compito di rimuovere i relitti dei battelli. L’Olanda rimuove il battello tedesco ma, in seguito, esperisce un’azione di regresso nei confronti del suo proprietario, per rientrare delle spese di pulizia. Il giudice adito (olandese) solleva una domanda pregiudiziale di fronte alla CDG perché sia chiarita la natura, pubblicistica o privatistica, della causa. La corte, nella seconda massima, sostiene che il campo di applicazione della CDB deve essere determinato con riferimento alla natura dei rapporti giuridici fra le parti in causa e all’oggetto della causa: non un criterio formalistico ma un criterio concreto! La terza massima contiene il principio di diritto indirizzato al giudice olandese: la nozione di materia civile e commerciale, ai sensi dell’art. CDB, non comprende le liti promosse dall’amministratore delle acque pubbliche contro la persona legalmente responsabile, onde recuperare le spese conseguite per il recupero di un relitto, nell’esercizio della sua potestà di imperio. La condizione che lo Stato olandese abbia intentato l’azione di regresso di fronte a un giudice civile, e non ad uno amministrativo, non è sufficiente per far rientrare la materia del contendere nel campo di applicazione della CDB.