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Processuale civile europeo, Appunti di Diritto Processuale Civile

 Appunti del corso di Diritto processuale civile europeo della dott. Dalla Bontà (Università di Trento)

Tipologia: Appunti

2010/2011

Caricato il 28/06/2011

venexiana.stevenson
venexiana.stevenson 🇮🇹

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14 ottobre 2010 – N°1
Oggi non si può più studiare solo il diritto processuale civile nazionale. Bisogna conoscere
anche il diritto processuale civile di fonte comunitaria. In particolare, in quali campi
quest’ultimo si sovrappone al diritto processuale civile nazionale e in quali casi sia
possibile una scelta fra procedimenti civili nazionali e procedimenti civili unitari (ossia
regolati allo stesso modo per tutti gli Stati membri dal diritto comunitario).
Ancora oggi gli Stati membri hanno relazioni con Stati terzi, non appartenenti cioè all’UE:
è necessario, quindi, sapere come procedere nei casi transfrontalieri.
Per queste ragioni, l’oggetto centrale di questo corso sarà la trattazione del c.d. caso
transfrontaliero. Tale nozione, infatti, è di rilievo non solo dal punto di vista sostanziale,
ma anche sotto il profilo del diritto processuale civile.
Prima di passare alla trattazione dei casi transfrontalieri è necessario chiarire alcuni
concetti di diritto processuale civile europeo e fare un breve excursus storico sul diritto
processuale civile internazionale degli ultimi 40 anni.
Cosa vuol dire diritto processuale civile europeo? Con questa espressione si vuole
sottolineare che il processo in esame
1) ha implicazioni transfrontaliere
2) si svolge in un paese membro dell’UE o in uno Stato contraente della Convenzione di
Lugano (a cui appartengono, da una parte, gli Stati dell’UE, dall’altra, tre stati non
membri: Svizzera, Norvegia, Islanda).
Inizialmente, la disciplina di questo tipo di processi civili era fissata da convenzioni
internazionali stipulate tra gli Stati membri della CEE (poi della CE). Oggi invece
all’interno dell’UE, essa è regolata per la sua gran parte dalla normativa comunitaria.
A seguito del Trattato di Amsterdam del 1997 è nata infatti una legislazione comunitaria
in materia di diritto processuale civile su casi transfrontalieri; questo trattato ha
espressamente attribuito alla competenza legislativa comunitaria la materia della
cooperazione giudiziaria civile che presenti implicazioni transfrontaliere.
A quest’ambito appartiene anche il campo del diritto processuale civile.
Oggi, a partire dal 1° dicembre 2009 (Trattato di Lisbona), questa competenza legislativa si
basa sull’art. 81 del TFUE.
Alcune date fondamentali per l’evoluzione del diritto europeo:
1957, sei Stati europei (Italia, Belgio, Germania Ovest, Francia, Lussemburgo, Olanda)
concludono i trattati di Roma (di cui uno istituisce la CEE e l’altro l’Euratom), che
entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 1958
1968, gli Stati fondatori elaborano la Convenzione di Bruxelles, punto di partenza dei
continui cambiamenti del diritto processuale civile nazionale. Tale convenzione entra in
vigore nel 1973. Il suo ambito di applicazione si allarga in seguito all’adesione di nuovi
Stati alla CEE.
1997, il Trattato di Amsterdam (rielaborato nel 2001 tramite il Trattato di Nizza) prevede
la prima competenza legislativa della CEE (poi CE) nel campo della cooperazione
giudiziaria in materia civile e commerciale. Questo comporta la possibilità di regolare
direttamente, a livello comunitario, il diritto processuale civile in casi transfrontalieri. Da
questo momento in poi, il diritto processuale civile internazionale e, a poco a poco, anche
quello interno, vengono disciplinati tramite regolamenti e, in minima parte, tramite
direttive.
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14 ottobre 2010 – N°

Oggi non si può più studiare solo il diritto processuale civile nazionale. Bisogna conoscere anche il diritto processuale civile di fonte comunitaria. In particolare, in quali campi quest’ultimo si sovrappone al diritto processuale civile nazionale e in quali casi sia possibile una scelta fra procedimenti civili nazionali e procedimenti civili unitari (ossia regolati allo stesso modo per tutti gli Stati membri dal diritto comunitario). Ancora oggi gli Stati membri hanno relazioni con Stati terzi, non appartenenti cioè all’UE: è necessario, quindi, sapere come procedere nei casi transfrontalieri. Per queste ragioni, l’oggetto centrale di questo corso sarà la trattazione del c.d. caso transfrontaliero. Tale nozione, infatti, è di rilievo non solo dal punto di vista sostanziale, ma anche sotto il profilo del diritto processuale civile. Prima di passare alla trattazione dei casi transfrontalieri è necessario chiarire alcuni concetti di diritto processuale civile europeo e fare un breve excursus storico sul diritto processuale civile internazionale degli ultimi 40 anni. Cosa vuol dire diritto processuale civile europeo? Con questa espressione si vuole sottolineare che il processo in esame

  1. ha implicazioni transfrontaliere
  2. si svolge in un paese membro dell’UE o in uno Stato contraente della Convenzione di Lugano (a cui appartengono, da una parte, gli Stati dell’UE, dall’altra, tre stati non membri: Svizzera, Norvegia, Islanda). Inizialmente, la disciplina di questo tipo di processi civili era fissata da convenzioni internazionali stipulate tra gli Stati membri della CEE (poi della CE). Oggi invece all’interno dell’UE, essa è regolata per la sua gran parte dalla normativa comunitaria. A seguito del Trattato di Amsterdam del 1997 è nata infatti una legislazione comunitaria in materia di diritto processuale civile su casi transfrontalieri; questo trattato ha espressamente attribuito alla competenza legislativa comunitaria la materia della cooperazione giudiziaria civile che presenti implicazioni transfrontaliere. A quest’ambito appartiene anche il campo del diritto processuale civile. Oggi, a partire dal 1° dicembre 2009 (Trattato di Lisbona), questa competenza legislativa si basa sull’art. 81 del TFUE. Alcune date fondamentali per l’evoluzione del diritto europeo:
  • 1957, sei Stati europei (Italia, Belgio, Germania Ovest, Francia, Lussemburgo, Olanda) concludono i trattati di Roma (di cui uno istituisce la CEE e l’altro l’Euratom), che entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 1958
  • 1968, gli Stati fondatori elaborano la Convenzione di Bruxelles, punto di partenza dei continui cambiamenti del diritto processuale civile nazionale. Tale convenzione entra in vigore nel 1973. Il suo ambito di applicazione si allarga in seguito all’adesione di nuovi Stati alla CEE.
  • 1997, il Trattato di Amsterdam (rielaborato nel 2001 tramite il Trattato di Nizza) prevede la prima competenza legislativa della CEE (poi CE) nel campo della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale. Questo comporta la possibilità di regolare direttamente, a livello comunitario, il diritto processuale civile in casi transfrontalieri. Da questo momento in poi, il diritto processuale civile internazionale e, a poco a poco, anche quello interno, vengono disciplinati tramite regolamenti e, in minima parte, tramite direttive.
  • 2007, grazie al Trattato di Lisbona, viene operata una ristrutturazione completa delle CE. Queste si trasformano nell’UE: un’organizzazione di integrazione economica regionale, destinata a concludere autonomamente trattati interstatuali con Stati terzi (prima era necessaria una ratifica individuale degli Stati membri per ogni convenzione internazionale). Il TDL è entrato in vigore il 1° dicembre 2009 e, da questo momento, non possiamo più parlare di CE ma solo di UE. Oggi il diritto processuale civile non è più nazionale ma si sta trasformando in un diritto di fonte comunitaria. E questo non solo nel campo internazionale ma anche con riguardo al diritto processuale civile di cognizione, di restituzione e fallimentare: sta diventando un DPC unitario. All’inizio, tale sviluppo toccava solo alcuni campi del DPC ma, in seguito, ha riguardato anche alcuni campi del DPCI. Si tratta precisamente di: a) giurisdizione (l’inizio del processo) b) riconoscimento ed esecuzione di un provvedimento di condanna giudiziale (la fine del giudizio). Il DPCE nasce, cioè, interessandosi della questione relativa all’individuazione del giudice da adire per tutelare le proprie pretese (la giurisdizione) e della questione relativa all’individuazione del luogo e del modo in cui si possono eseguire le decisioni giudiziali emanate in materia civile e commerciale. Oggi invece le regole comunitarie si estendono anche a disciplinare lo svolgimento dell’intero processo civile; infatti, a partire, rispettivamente, dal dicembre 2008 e dal gennaio 2009, abbiamo almeno due tipi di procedimenti civili europei, uguali in tutti i paesi membri:
  1. un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento (R. 1896/2006)
  2. un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (R. 861/2007). Tali procedimenti sostituiscono le nostre di forme di tutela giuridica commerciale. A fronte dell’unificazione di questi procedimenti civili, rimane invece inalterata l’organizzazione giudiziaria di ogni paese d’Europa. Sul sito dell’UE è possibile reperire un Atlante giudiziario europeo in materia civile: questo atlante consente di vedere come le organizzazioni giudiziarie nazionali rimangano differenti. Oltre alla struttura dell’organizzazione necessaria, rimangono diversi la lingua ufficiale del processo, il tipo di rapporto tra le parti e il giudice nella conduzione del processo (specialmente nell’assunzione delle prove), le impugnazioni (in parte), la durata del processo e le spese processuali. Simili differenze rendono decisiva la scelta del giudice da adire. Oggi questa scelta non è più una scelta nazionale ma una scelta europea: la scelta del giudice da adire è sottoposta ad un regime unitario, basato su regolamenti comunitari. Tra gli stati membri solo la Danimarca ha una condizione speciale: in relazione ad essa il regime unitario si basa su una convenzione internazionale. Nei rapporti tra l’UE e alcuni stati terzi (la Svizzera, la Norvegia e l’Islanda), questo regime unitario si basa su convenzioni internazionali (CDL). Tutti questi stati contraenti formano uno spazio giudiziario comune: esso è costituito, da un lato, dalla normativa comunitaria, dall’altro, da convenzioni internazionali tra l’UE e i tre paesi citati.

dannoso; nel caso di domanda di condanna al pagamento del prezzo sulla base di un contratto di fornitura di merci, può essere adito il foro del luogo dell’adempimento del contratto.

15 ottobre 2010 – N°

Il DIP fissa le c.d. norme di conflitto, ossia le norme che individuano la legge sostanziale applicabile ad una fattispecie caratterizzata da più elementi di estraneità. Queste norme rinviano ad un determinato ordinamento giuridico. Esse sono dette norme di conflitto perché sono dirette a sciogliere il potenziale conflitto tra le varie leggi nazionali che potrebbero applicarsi a quella fattispecie, scegliendo fra esse una sola legge nazionale applicabile. Per sciogliere questo conflitto, il DIP valorizza uno solo dei diversi elementi di estraneità in modo da individuare un criterio di collegamento con un determinato ordinamento giuridico: saranno le norme di questo ordinamento che dovranno essere applicate al merito della causa. Lo scopo fondamentale delle regole di DIP è quindi quello di individuare il punto che collega la causa con quell’ordinamento giuridico con cui essa ha la più stretta connessione (c.d. principio della più stretta relazione). Il DIP tradizionale ha spesso utilizzato il c.d. metodo del rinvio che consente di giungere, in più casi possibili, all’applicazione della stessa legge nazionale sostanziale, indipendentemente dal giudice dello stato adito. Con norma di rinvio si intende una norma di conflitto, fissata dal DIP di un determinato stato, che non rinvia direttamente alla legge sostanziale di un altro stato ma alle norme di conflitto di questo stato (cioè al suo DIP). Esempio: il diritto dello stato A (Italia) stabilisce che, per il divorzio di due coniugi aventi la stessa nazionalità, si applica il DIP dello stato della loro cittadinanza comune (stato B = Brasile). Il DIP dello stato B stabilisce che, in questo caso, si applicano le norme della residenza comune dei due coniugi (Italia) F 0E 0 (ipotesi sub b) L’art. 13, l. n°218/95 stabilisce che si tiene conto del rinvio del DIP straniero alla legge di un altro stato in due casi: a) se il diritto di tale stato (nell’esempio, la Svezia) accetta il rinvio b) se si tratta di rinvio alla legge italiana (stato C = Italia). Se invece la residenza dei due coniugi è in Svezia (stato C = Svezia) bisogna controllare se quello stato accetta il rinvio (ipotesi sub a). La norme di DIP basate sul metodo del rinvio sono definibili norme neutre poiché non si interessano di quali norme sostanziali trovano applicazione ma solo di individuare l’ordinamento giuridico con cui il caso transfrontaliero ha un più stretto collegamento. Sottesa alla scelta del criterio del più stretto collegamento è una scelta giuspolitica, che può essere diversa da stato a stato. Quando però il legislatore è convinto della competenza giurisdizionale del proprio ordinamento, applica il co. 2, lett. c) dell’art. 13 l. 218/95, che esclude l’applicazione del co. 1, fra gli altri casi, in relazione alle disposizioni sulle obbligazioni non contrattuali (contenute nella medesima legge). Lex specialis (co. 2) derogat lex generali (co. 1). L’art. 62 l. 218/1995 infatti stabilisce che “la responsabilità per fatto illecito è regolata dalla legge dello Stato in cui si è verificato l'evento” (regola molto comune anche in altri

ordinamenti e, in ogni caso, il luogo della verificazione del danno è un criterio di collegamento molto stretto). In uno spazio di diritto unificato questo metodo non ha più senso perché tutti gli stati applicano le stesse norme di conflitto e arrivano alla stessa legge sostanziale. Le convenzioni internazionali che unificano le norme di conflitto sono definite lois uniformes. Non c’è più una norma che prescrive e regola il metodo del rinvio ma una norma che lo esclude, stabilendo cioè che sono applicabili, direttamente, le norme dello stato a cui la norma di conflitto si riferisce. Esempio di loi uniforme: nel R. n°864/2007 (detto Roma 2), sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, l’art. 24 stabilisce che “Qualora il presente regolamento prescriva l’applicazione della legge di un paese, esso si riferisce all’applicazione delle norme giuridiche in vigore in quel paese, ad esclusione delle norme di diritto internazionale privato”. Esempio di caso transfrontaliero 1 (v. fotocopia): Fattispecie: una famiglia italiana va in vacanza in Austria con un auto immatricolata in Italia. A Salisburgo la famiglia fa un incidente con un signore italiano, la cui macchina è immatricolata in Austria. Supponiamo che il padre della famiglia (residente a Trento) sia ferito gravemente, mentre i passeggeri dell’altra auto siano feriti solo leggermente. Si presuppone un concorso di colpa fra i due conducenti ma il padre è convinto che la responsabilità sia tutta dell’altro conducente poiché egli ha confessato, subito dopo l’incidente, di essere stato per un attimo assonnato. Il padre vuole domandare a quest’ultimo il risarcimento del danno. Svolgimento: l’avvocato del padre di famiglia, prima di promuovere l’azione contro il conducente e contro l’assicurazione, deve interrogarsi sulle circostanze di fatto e di diritto poste dalla fattispecie. Dato che la macchina è immatricolata in Austria, supponiamo che l’assicurazione abbia sede a Vienna. L’avvocato, per soddisfare le esigenze del cliente, si pone tre domande:

  1. quale diritto sostanziale si deve applicare? Ciò dipende dal DIP applicabile alla fattispecie transfrontaliera. L’avvocato non può rispondere subito alla domanda: deve prima rispondere alla seconda domanda (c.d. regola della lex fori)
  2. il giudice di quale stato si può adire? Il DPCI è il settore del diritto che individua i fori competenti per cause transfrontaliere. In tale individuazione anche il DPC guarda ai punti di collegamento della fattispecie concreta con i vari ordinamenti giuridici. Nel nostro caso tali punti di collegamento sono il domicilio del danneggiante (quale futuro convenuto) e il luogo dove si è verificato l’evento dannoso. Il primo costituisce un punto di collegamento con l’ordinamento italiano, il secondo con l’ordinamento austriaco. Tra i vari punti di collegamento il DPCI ne valorizza alcuni, al fine di individuare il giudice da adire. Di solito, a fronte di una medesima fattispecie transfrontaliera, offre all’attore dei fori concorrenti (a differenza del DIP). Ciascun giudice adito applica il suo DIP tramite il quale egli individua il diritto sostanziale da applicare, nell’esempio, alla valutazione circa la sussistenza e l’ammontare del danno. Qualora il DPCI individui più fori concorrenti, potrebbero essere applicati al caso diritti sostanziali diversi.

applicherebbe solo nel caso in cui tutte le macchine fossero immatricolate nello stesso stato. Nel nostro caso, quindi, troverebbe applicazione il diritto civile austriaco. Conclusione: nel nostro caso si tende all’applicazione di due ordinamenti diversi, a seconda del giudice adito e questa diversità non è di poco conto. A partire dal 20 agosto 2007 è entrato in vigore un nuovo regolamento in materia di diritto sostanziale applicabile: si tratta del R. n°864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d. regolamento Roma 2). Questo regolamento ha lo scopo di unificare le norme di diritto sostanziale applicabili alle obbligazioni extracontrattuali. Secondo l’art. 32 R. 864, esso trova applicazione dal 11 gennaio 2009. L’art. 31 specifica, però, che tale regolamento si applica anche ai fatti dannosi verificatisi a decorrere dalla data di emanazione del regolamento (11 luglio 2007). L’art. 4 stabilisce che “1. Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto. 2. Tuttavia, qualora il presunto responsabile e la parte lesa risiedano abitualmente nello stesso paese nel momento in cui il danno si verifica, si applica la legge di tale paese”. Questo secondo comma ha un tenore diverso dal secondo comma dell’art. 62, l. 218/1995: il primo richiede come requisito che entrambe le parti abbiano la residenza abituale, la seconda, invece, richiede anche la comune cittadinanza. Applicando questo regolamento al nostro caso si giungerebbe alla stessa soluzione della l. 218: il diritto sostanziale applicabile è quello italiano. L’art. 28 parla delle convenzioni internazionali in vigore: “1. Il presente regolamento non osta all’applicazione delle convenzioni internazionali di cui uno o più Stati membri sono parti contraenti al momento dell’adozione del presente regolamento e che disciplinano i conflitti di leggi inerenti ad obbligazioni extracontrattuali. 2. Tuttavia, il presente regolamento prevale, tra Stati membri, sulle convenzioni concluse esclusivamente tra due o più di essi nella misura in cui esse riguardano materie disciplinate dal presente regolamento”. Ciò significa che, laddove vige la CDA del 1971, il regolamento non può essere applicato. Nonostante il tentativo dell’UE di unificare il DIP in materia di obbligazioni extracontrattuali dei vari stati membri, la situazione rimane di fatto inalterata in casi come il nostro. Una volta intentato un processo in un determinato stato e ottenuta la relativa sentenza, essa poteva essere eseguita solo nello stato di emissione. Perché essa avesse effetto di cosa giudicata e potesse essere eseguita anche all’estero, ciò doveva essere previsto a) o dalle norme dello stato ricevente b) o da eventuali convenzioni sul riconoscimento ed esecuzione di sentenze straniere. A quell’epoca esistevano, infatti, una serie di trattati bilaterali (es. la convenzione tra Italia e Austria) secondo i quali si poteva eseguire una sentenza dello stato contraente. In Italia esistevano norme di riconoscimento indipendenti dalle convenzioni bi o multilaterali. Gli altri stati, invece, necessitavano di convenzioni. Questa situazione permane ancora oggi nei confronti di tutti gli stati terzi.

E’ opportuno soffermarsi sui presupposti del riconoscimento e dell’esecuzione delle sentenze straniere, fissati, a seconda dei casi, o dal diritto interno degli stati o da convenzioni internazionali. Con il R. 44 questi presupposti cambieranno. Essi sono:

  1. il rispetto del principio del contraddittorio nel processo svolto nello stato d’origine
  2. la non contraddittorietà all’ordine pubblico della sentenza emanata (unico caso in cui si controlla il contenuto della sentenza)
  3. una connessione minima con l’ordinamento giuridico dello stato d’origine tale da giustificare la competenza giurisdizionale dello stato i cui giudici sono stati aditi
  4. il passaggio in giudicato della sentenza straniera (presupposto che oggi non c’è più). L’esistenza della competenza di cui al punto 3) era determinata due volte: a) dal giudice adito, sulla base delle proprie norme interne di DIP b) dal giudice dello stato a cui si chiedeva il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza straniera emessa. Tale giudice svolgeva una verifica o sulla base del proprio DIP oppure sulla base delle convenzioni internazionali stipulate con lo stato emittente (e in cui è stato fissato un catalogo di fori esorbitanti).

18 ottobre 2010 – N°

(fotocopia 14/10) Esempio di caso transfrontaliero 2: sentenza Tessili vs. Dunlop Fattispecie: una società tedesca concludeva un contratto con una società italiana (Industrie Tessili di Como) con cui quest’ultima si impegnava verso la prima a consegnare un certo numero di completi da sci per donna. La merce veniva consegnata dalla società italiana ad un trasportare designato dalla società tedesca, presso la sede della società italiana. La società tedesca, lamentando dei difetti nella la merce prodotta dalla società italiana, conveniva in giudizio il fabbricante italiano. Questo caso si è verificato durante la vigenza della CDB. Nel 1975 fu firmato, in seguito alla CDB, un protocollo aggiuntivo che prevedeva l’interpretazione da parte della CDG della CDB stessa. Questo protocollo era necessario perché, senza di esso, la CDG, sulla base dei principi di diritto internazionale, non avrebbe avuto la competenza ad interpretare la CDB. La CDB infatti non è un atto comunitario, dunque non è sottoposta alla competenza interpretativa della CDG, in base all’art. 177 della Convenzione di Roma (poi comb. disp. degli artt. 234 e 68 del TIUE, oggi art. 277 TFUE). Il suddetto caso è stato il primo in cui la CDG ha avuto l’occasione di decidere sulla CDB. La norma che la CDG ha dovuto interpretare era l’art. 5 n°1 (v.o.): “Il convenuto domiciliato nel territorio di uno stato contraente può essere citato in un altro stato contraente: 1) in materia contrattuale davanti al giudice del luogo in cui l’obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita”. Svolgimento: la società tedesca ha adito il giudice tedesco (tribunale del luogo dove essa aveva la propria sede), richiamandosi all’art. 5 n°1 CDB. La norma, infatti, dà la possibilità all’attore di scegliere, al posto del foro del convenuto, il foro del luogo di esecuzione del contratto. Secondo la società tedesca tale luogo era quello della consegna delle merci. La società italiana eccepiva l’incompetenza giurisdizionale del tribunale tedesco. Sosteneva, infatti, che il luogo di esecuzione del contratto fosse Como poiché essa riteneva il contratto eseguito al momento della consegna delle merci al trasportatore.

di luogo di adempimento del contratto: esso è il luogo della consegna della merce all’acquirente o quello della consegna al primo vettore? La CDG, tuttavia, risolve prima un’altra domanda pregiudiziale sulla qualificazione del contratto come vendita a distanza o come prestazione di servizi. La questione era generata dal fatto che il contratto obbligava la ricorrente (Car Trim) a fabbricare air-bag con una particolare forma e con prodotti acquistati da fornitori predeterminati, in funzione del suo processo produttivo. La CDG qualifica il contratto come vendita a distanza e afferma che il luogo di esecuzione del contratto coincide con il luogo in cui l’acquirente consegue o avrebbe dovuto conseguire, in base al contratto, il potere di disporre effettivamente del bene consegnato. Il giudice di rinvio tedesco, quindi, ha posto le seguenti questioni pregiudiziali:

  • secondo l’art. 5, lett. b), i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni devono definirsi compravendita di beni o prestazione di servizi? Anche qualora l’acquirente abbia posto condizioni relativamente alla produzione, alla buona qualità, alla consegna etc. di tali beni.
  • qualora si ritenga che il contratto sia una compravendita di beni, se il luogo in cui i beni sono stati consegnati, o avrebbero dovuto essere consegnati, debba determinarsi in base alla consegna materiale all’acquirente o in base al luogo di consegna al vettore. Risposta al secondo quesito: secondo la CDG occorre ricordare che la Commissione ha sottolineato che, la norma in parola (art. 5 n°1), è destinata ad ovviare all’inconvenienze del ricorso alle norme di DIP del giudice adito. Inoltre, la definizione pragmatica di luogo di adempimento, di cui alla lett. b), era basata unicamente su criteri fattuali. Il giudice di rinvio prevede due luoghi che potrebbero fungere da luogo di consegna, nell’applicazione del criterio autonomo in mancanza di una disposizione contrattuale: a) il luogo della consegna fisica dei beni all’acquirente b) il luogo della consegna dei ben al vettore. Occorre considerare che il luogo di cui a) risponde meglio alla genesi, agli obiettivi e al sistema del R. 44. Tale criterio prevede un alto grado di prevedibilità e risponde a un obiettivo di prossimità, in quanto garantisce una stretta correlazione tra il contratto e il giudice destinato a conoscerne (argomento processuale). Qualora il luogo di consegna dei beni in base al contratto non può essere determinato, si deve fare riferimento al luogo di consegna materiale dei beni. E’ sempre fatta salva la possibilità per le parti di convenire pattiziamente il luogo di esecuzione del contratto. Se non c’è nessuna convenzione in questo senso, trova applicazione l’art. 5, co. 1 lett. b). Questa decisione ha posto fine a un dibattito durato 35 anni. Quindici giorni prima della sentenza in parola, è stata proposta un’altra domanda pregiudiziale in materia, ad opera del tribunale di Vicenza. Finora tale questione non è stata ancora decisa. Il quesito posto in questo caso è il seguente: l’art. 5. co. 1 lett. b), laddove statuisce che il luogo di esecuzione dell’obbligazione, nel caso di compravendita di beni, è quello in cui essi sono stati/avrebbero dovuto essere consegnati, intenda
  • il luogo di destinazione finale delle merci
  • il luogo in cui il venditore si libera dell’obbligo di consegna in base alla normativa sostanziale applicabile al singolo caso
  • altra interpretazione.

Proseguiamo con l’excursus storico: si è parlato, in precedenza, del doppio controllo della competenza (da parte del giudice adito nello stato emittente – valutazione diretta – e da parte del giudice adito nello stato ricevente – valutazione indiretta). Alla fine degli anni ’70, gli stati della CEE decisero di concludere una convenzione unificatrice delle norme sulla competenza giurisdizionale: la CDB del 1968. Essa costituisce il nucleo dell’attuale DPC europeo. Il successore di tale CDB è il R. 44 che ha sostituito, quale normativa comunitaria, la CDB per tutti i membri della CE. Per spiegare l’importanza della CDB, bisogna ritornare al Trattato di Roma del 1957 (nella versione anteriore al TDA). Gli organi comunitari, allora, non avevano competenza legislativa con riguardo alle norme procedurali in materia civile e commerciale: esisteva solo l’art. 220 TDR (poi art. 293 TCE, ora abrogato dal TDL). Secondo il co. 4 di tale norma, gli stati membri avrebbero avviato tra loro negoziati intesi a garantire, a favore dei loro cittadini, la semplificazione del reciproco riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie e arbitrali. Questa norma, sulla base del quale venne stipulato la CDB, mirava a garantire l’effettiva e agevole circolazione delle decisioni giudiziarie in tutti gli stati contraenti; obiettivo che, allora, non era raggiungibile attraverso un regolamento o una direttiva. L’art. 220 voleva la creazione di uno spazio giudiziario europeo. Alcune precisazioni. L’art. 220 parla anche di sentenze arbitrali, tuttavia, per queste esisteva già allora (e ancora oggi) una convenzione internazionale: la Convenzione di New York sull’arbitrato del 1958. Per questo motivo tale materia non venne trattata dalla CEE, né nella CDB né nel R. 44. La CDB era, all’inizio, solo una semplice convenzione multilaterale: necessitava, cioè, una ricezione interna da parte degli stati (la ratifica). Questo tipo di norme non hanno carattere sovranazionale ma interstatuale. Gli stati contraenti della CDB si sono accordati, inoltre, di sottoporsi alla giurisdizione della CDG. L’art. 220 parla solo di “semplificazione delle formalità a cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie”: non menziona affatto la competenza giurisdizionale del giudice adito. Tuttavia, gli stati contraenti hanno firmato un patto, in contemporanea alla convenzione.

21 ottobre 2010 – N°

I Trattati di Roma (1957), istitutivi della CEE prevedono l’istituzione di una CDG; ai trattati si affianca una convenzione. La CDG è prevista anche dai trattati nella loro versione consolidata, dopo il Trattato di Maastricht (1992). Oggi, dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (2009), si trovano riferimenti alla CDG negli artt. 13 e 19 del TUE e nella Sezione 5 del TFUE. Della CDG parlano altri due documenti: lo Statuto e il Regolamento della corte. Lo Statuto: contiene disposizioni di tipo organizzativo, simili alle disposizioni del nostro ordinamento giudiziario, e di tipo processuale. Il Regolamento: viene approvato dalla corte stessa e contiene norme strettamente procedurali (ad es. le modalità di rinvio pregiudiziale). La composizione della corte: la corte è composta da 27 giudici e 8 avvocati generali, nominati dai governi degli stati membri per 6 anni. I giudici e gli avvocati generali sono

a) Apertura del procedimento: il giudice nazionale rileva una questione pregiudiziale di interpretazione della normativa comunitaria, sospende il giudizio e notifica la sospensione alla corte di giustizia. La sospensione, in Italia, è dichiarata con ordinanza. b) Adempimenti del cancelliere: il cancelliere, ricevuta la notificazione, iscrive il procedimento di rinvio nel registro della corte di giustizia; in seguito, il provvedimento di rinvio sarà tradotto in tutte le lingue ufficiali dell’UE. c) Pubblicazione delle motivazioni di rinvio nella Gazzetta Ufficiale dell’UE (sezione C). d) Notificazione del provvedimento di rinvio alle parti in causa, agli Stati membri, alle istituzioni comunitarie etc. Da questo momento decorre il termine di 2 mesi per la presentazione di memorie, informazioni o osservazioni. La lingua ufficiale del rinvio sarà quella del giudice a quo. II. La fase transitoria o intermedia. La fase istruttoria è meramente eventuale, infatti, manca nelle seguenti ipotesi: a) la questione pregiudiziale è identica ad un’altra già precedentemente statuita dalla Corte b) la soluzione della questione pregiudiziale può essere desunta dalla giurisprudenza già esistente c) la Corte è in grado di addivenire alla soluzione della questione, limitandosi ad ascoltare le osservazioni delle parti e l’avvocato generale. III. La fase orale. Questa fase coincide con l’udienza dibattimentale, durante la quale la sezione designata statuisce, sentito l’avvocato generale. La figura dell’avvocato generale: l’avvocato generale non ha alcuna funzione di rappresentanza delle parti. Il suo compito è quello di preparare tutto ciò che possa essere necessario alla corte per la decisione. La funzione preparatoria si concretizza in tre azioni, svolte nella stesura delle conclusioni:

  1. esporre i fatti così come inquadrati dal rinvio del giudice a quo
  2. descrivere lo svolgimento del procedimento davanti al giudice nazionale
  3. fornire l’indicazione e l’interpretazione delle norme comunitarie rilevanti per la soluzione del caso. Nelle sue conclusioni, l’avvocato generale propone una vera e propria soluzione del quesito. L’avvocato è una figura simile al procuratore generale presso la Corte di Cassazione italiano o al commissaire de gouvernement presso il Conseil d’Etat francese. L’avvocato generale ha ricoperto la funzione fondamentale di proporre un’interpretazione degli atti comunitari, prima che su di essi si formasse una giurisprudenza. Oggi questo ruolo ha perso importanza, essendosi creata una giurisprudenza consolidata. La sentenza: la sentenza viene deliberata a maggioranza; non si dà conto di eventuali opinioni dissenzienti. La sentenza e le conclusioni dell’avvocato generale sono pubblicate su internet dal giorno della deliberazione. In seguito sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale dell’UE. Il rinvio pregiudiziale, così come disciplinato, è un procedimento molto lungo. Sono stati introdotti, quindi, due procedimenti speciali, situati all’interno del rinvio pregiudiziale (già speciale!): a) un procedimento accelerato F 0E 0 il procedimento speciale prevede una fase orale (cioè l’udienza dibattimentale), tuttavia, la Corte, dopo aver ricevuto le osservazioni e le

memorie delle parti (qualora nessuna presenti una domanda motivata in cui dichiara di voler essere sentita), sentito l’avvocato generale, può statuire con ordinanza. b) un procedimento d’urgenza (su domanda del giudice nazionale) F 0E 0 la statuizione è adottata da un collegio giudicante costituito ad hoc, sentito l’avvocato generale, sulla base delle osservazioni e delle memorie presentate dalle parti. Tale procedimento d’urgenza può essere applicato qualora il rinvio pregiudiziale sollevi una o più questioni relative al Titolo V, capo 3 del TFUE (Cooperazione giudiziaria in materia civile). In questo caso, il procedimento d’urgenza può essere attivato (in via eccezionale) anche d’ufficio. I soggetti legittimati al rinvio pregiudiziale sono i giudice di merito (primo grado e appello). All’epoca della vigenza del trattato CEE, il DPC non rientrava nella competenza legislativa comunitaria. L’art. 293 TCE prevedeva unicamente che gli Stati potessero avviare negoziati al fine di semplificare il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle sentenze giudiziali e arbitrali. Sulla base dell’art. 220, nel 1968, è stata stipulata la Convenzione di Bruxelles; essa, tuttavia, è un atto pattizio di diritto internazionale, quindi, non interpretabile direttamente dalla corte. Per ovviare a ciò, sempre nel 1968, è stato stipulato un Protocollo sull’interpretazione della Convenzione di Bruxelles (v. fotocopia):

  • l’art. 1 del protocollo consente il rinvio pregiudiziale anche in materia di interpretazione della convenzione;
  • l’art. 2 individua i soggetti legittimati al rinvio (i giudici di merito e di ultima istanza);
    • l’art. 3 delinea la distinzione fra rinvio pregiudiziale obbligatorio e facoltativo. L’interpretazione dell’art. 3 è suddivisa in due fasi: a) durante la vigenza del Trattato CEE b) dopo i Trattati di Maastricht e di Amsterdam, in seguito ai quali avviene la comunitarizzazione della materia della cooperazione giudiziaria civile (che passa dal terzo al primo pilastro). Nel TCE che segue il TDA questa materia è disciplinata dal Titolo IV - Visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone. Gli atti comunitari su questa materia possono, da questo momento, essere oggetto di interpretazione della CDG, non più in base al Protocollo di interpretazione della CDB ma in base all’art. 234 TCE. L’applicazione dell’art. 234 TCE alla materia della cooperazione giudiziaria in ambito civile, tuttavia, non è stata automatica. L’art. 68 TCE (contenuto nel suddetto Titolo IV), infatti, non rinvia tout court all’art. 234 TCE ma pone delle condizioni: “quando è sollevata, in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, una questione concernente l'interpretazione del presente titolo oppure la validità o l'interpretazione degli atti delle istituzioni della Comunità fondati sul presente titolo, tale giurisdizione, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su tale punto, domanda alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla questione”. Dalla lettura sinottica emerge il contrasto fra l’art. 68 (solo il giudice nazionale di ultima istanza può, anzi deve, sollevare un rinvio pregiudiziale concernente l’interpretazione del
  1. nel 1978 ha aderito la Gran Bretagna, la Danimarca e l’Irlanda
  2. nel 1982, la Grecia
  3. nel 1989 la Spagna e il Portogallo
  4. nel 1996 l’Austria, Finlandia e Svezia. Ognuna di queste adesioni è stata accompagnata da relazioni esplicative di insigni giuristi come Jenard (concomitante alla convenzione stessa), Schlosser (con l’entrata della Gran Bretagna) etc. Le convenzioni come la CDB hanno come scopo la creazione di uno spazio giudiziario comune europeo che comprendesse, inizialmente, solo i territori degli stati membri della CEE, dagli anni ’80, anche quelli dei membri dell’EFTA (Associazione europea di libero scambio). Con le progressive adesioni alla CEE, da parte dei restanti stati europei, gli stati parte dell’EFTA diminuiscono. Nel 1988 i membri della CDB stipulano con gli stati EFTA la Convenzione di Lugano (attualmente vigente per Svizzera, Norvegia e Islanda). Qual è la differenza fra la CDB e la CDL dal punto di vista internazionale? La CDL è una convenzione internazionale aperta, cioè è un accordo internazionale ratificabile anche da parte di stati che non fanno parte né dell’UE né dell’EFTA. Ad esempio, nel 2000 la Polonia (allora non appartenente all’UE) ha partecipato alla CDL. La CDL, nel 2007, è stata revisionata. La nuova CDL, ove ratificata, vedrà come contraenti l’UE (e non più i singoli stati contraenti) e la Svizzera, l’Islanda e la Norvegia. La Danimarca occupa, ancora oggi, una posizione particolare; il Protocollo 22 del TDL, infatti, prevede che essa faccia parte della CDL, non in quanto membro dell’UE, ma come soggetto giuridico internazionale a sé stante. Le tappe dello sviluppo storico dalla CDB al R. 44. Il passaggio si è avuto con la stipulazione prima del Trattato di Maastricht e poi del Trattato di Amsterdam. Quest’ultimo, infatti, ha rivisitato il Trattato di Roma, istitutivo della CEE, rendendolo istitutivo della CE. Il TDA ha modificato il contenuto dei tre pilastri della CEE, prevedendo che alcune materie del II e del III pilastro confluissero nel I pilastro. La comunitarizzazione della materia della cooperazione giudiziaria avviene con il Titolo IV del TCE (TDA), da cui, tuttavia, il legislatore non lascia trasparire la trasmigrazione della materia dal III al I pilastro. L’art. 61, TCE (contenuto nel Titolo IV) afferma che “Allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Consiglio adotta: c) misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, come previsto all'articolo 65”. Da questo momento in poi il Consiglio può adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, allo scopo di istituire progressivamente uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia all’interno della CE. L’art. 65, TCE include nelle “misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere”: a) il miglioramento e la semplificazione:
  • del sistema per la notificazione transnazionale degli atti giudiziari ed extragiudiziali,
  • della cooperazione nell'assunzione dei mezzi di prova,
  • del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, comprese le decisioni extragiudiziali;

b) la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale; c) l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili, se necessario promuovendo la compatibilità delle norme di procedura civile applicabili negli Stati membri” Questo elenco, che è stato oggetto di interpretazione estensiva, ha creato alcuni problemi interpretativi su quali fossero i paletti posti alla competenza europea. L’art. 65 è stata la base normativi dei seguenti regolamenti:

  1. R. 44/2001 sulle decisioni in materia civile e commerciale
  2. R. 2201/2003 sulle decisioni in materia matrimoniale e di potestà genitoriale
  3. R. 1346/2000 sul fallimento transfrontaliero Ci sono, inoltre, due regolamenti riguardanti la reciproca assistenza giudiziaria:
  4. R. 1348/2000 sulla notificazione transfrontaliera di atti giudiziari ed extragiudiziari
  5. R. 1206/2001 sull’assunzione delle prove transfrontaliere. In ultimo, ricordiamo le direttive sul gratuito patrocinio e sulla mediazione in cause civili e commerciali a carattere transfrontaliero. Nel 2004 si è avuta una massiccia adesione all’UE da parte di dieci nuovi stati (Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Polonia, Ungheria, Estonia, Lettonia, Lituania, Cipro). Nel 2007 sono entrati altri due nuovi stati: la Bulgaria e la Romania. Le convenzioni che sono venute meno, a causa di queste adesioni, sono state 99. A partire dal 2004 sono stati adottati, sempre in base all’art. 65, tre regolamenti che hanno disciplinato i processi di cognizione interni agli stati:
  6. R. 805/2004 sui crediti non contestati (istitutivo del titolo esecutivo europeo)
  7. R. 1896/2006 sul procedimento monitorio e il decreto ingiuntivo europeo
  8. R. 861/2007 sul processo di cognizione per cause di minima entità Questi tre regolamenti disciplinano per intero dei procedimenti, sostituendosi al c.p.c. interno dello stato membro e non più singoli momenti del processo. Per completezza espositiva, è necessario sottolineare come siano stati adottati dei regolamenti anche in materia di DIP (sempre in base all’art. 65):
  9. R. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali
  10. R. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali. Ulteriore importante regolamento è il R. 4/2009 che disciplina l’intera materia delle obbligazioni alimentari. Facciamo alcuni chiarimenti in merito alla terminologia. Il DIRITTO PROCESSUALE CIVILE INTERNAZIONALE tradizionalmente inteso costituisce il punto di partenza e disciplina singoli profili del DPC che coinvolga cause transfrontaliere e, precisamente, della reciproca assistenza giudiziaria fra gli stati, nelle cause transfrontaliere; ovvero, queste disposizioni, consentono che una sentenza sia riconosciuta ed eseguita in un altro stato. Originariamente, il DPCI aveva fonte nazionale. Il DIRITTO PROCESSUALE CIVILE EUROPEO aveva, originariamente, fonte intergovernativa o interstatuale (le Convenzioni di Bruxelles e di Lugano). Il suo oggetto coincide con quello del DPCI tradizionalmente inteso ma vige solo fra gli stati europei. Il DIRITTO PROCESSUALE CIVILE EUROPEO A FONTE COMUNITARIA è un diritto che ha ad oggetto le stesse materie del DPCI tradizionalmente inteso, vige per gli stati

Art. 1 : 1. il presente regolamento si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell'organo giurisdizionale. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale ed amministrativa.

  1. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente regolamento: a) lo stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i testamenti e le successioni; b) i fallimenti, i concordati e la procedure affini; c) la sicurezza sociale; d) l'arbitrato.
  2. Nel presente regolamento per "Stato membro" si intendono tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca. Dall’entrata in vigore della CDB questo articolo è rimasto inalterato, eccetto per la modificazione introdotta con l’entrata della Gran Bretagna nell’UE, in particolare la seconda frase del co. 1. Nei paesi di common law, infatti, non esiste una distinzione netta fra diritto privato e diritto pubblico; conseguentemente, è stato necessario specificare che cosa non fosse materia civile e commerciale: la materia fiscale, doganale e amministrativa. Le prime decisioni della CDG sulla CDB, infatti, vertono sulla distinzione fra causa civile e commerciale e cause che coinvolgono enti pubblici nell’esercizio delle loro potestà d’imperio. La CDG ha fornito dei criteri autonomi per effettuare tale distinzione (a differenza di ciò che ha fatto inizialmente in tema di art. 5 co. 1 lett. b), senza rinviare alle nozioni degli stati membri. La corte ritiene che, per garantire l’uguaglianza dei diritti e degli obblighi derivanti dalla CDB, sia necessario dare un’interpretazione autonoma. La nozione della CDG deve essere interpretata facendo riferimento, da un lato, al sistema della CDB, dall’altro, ai principi generali desumibili dagli ordinamenti degli stati membri. Molte sono le sentenze che si sono occupate di questo tema. Ne tratteremo cinque.
  1. sentenza LTU vs. Eurocontrol Fattispecie: nel 1970 veniva stipulata, tra alcuni stati membri, una convenzione internazionale per cooperazione nel campo della sicurezza e della navigazione e viene istituita una organizzazione europea di controllo (Eurocontrol), con sede a Bruxelles. Tutti i detentori di aeromobili, facenti parte degli stati contraenti della convenzione, dovevano pagare dei contributi di rotta a questo organismo. La LTU, società di aeromobili tedesca, non paga i contributi all’Eurocontrol, la quale si rivolge al giudice belga. La LTU ritiene che la causa non rientri nell’ambito applicativo della CDB, non essendo la causa in questione civile o commerciale ma di diritto pubblico. Il tribunale belga rigettava l’eccezione e condannava la società tedesca al pagamento. L’Eurocontrol, ottenuta la sentenza, tenta di ottenerne l’esecuzione in Germania. La società tedesca risolleva l’eccezione sull’ambito di applicazione della CDB di fronte al giudice tedesco. L’Eurocontrol è un ente pubblico che, nel caso di specie, ha agito nell’esercizio della sua potestà di imperio, in quanto i contributi da pagare erano fissati unilateralmente. Un ente pubblico può agire anche come soggetto di diritto privato: in questi casi, le controversie che nascono, rientrano fra le cause civili e commerciali di cui è competente la CDB.
  2. sentenza Stato olandese vs.

La CDG cerca di superare una lettura formalistica delle azioni esperite, ritenendo che il nomen iuris non sia dirimente nella qualificazione della causa come di diritto privato o di diritto pubblico. Fattispecie: in una baia fra l’Olanda e la Germania si verifica un incidente fra un battello olandese e uno tedesco. La baia è stato oggetto di contesa fra i due stati per molto tempo, fino a che non è intervenuto un trattato che stabilisce una cooperazione amministrativa fra i due paesi. All’Olanda spettavano i compiti di pulizia fluviale nella baia: qualora fossero accaduti degli incidenti navali, sarebbe stato suo il compito di rimuovere i relitti dei battelli. L’Olanda rimuove il battello tedesco ma, in seguito, esperisce un’azione di regresso nei confronti del suo proprietario, per rientrare delle spese di pulizia. Il giudice adito (olandese) solleva una domanda pregiudiziale di fronte alla CDG perché sia chiarita la natura, pubblicistica o privatistica, della causa. La corte, nella seconda massima, sostiene che il campo di applicazione della CDB deve essere determinato con riferimento alla natura dei rapporti giuridici fra le parti in causa e all’oggetto della causa: non un criterio formalistico ma un criterio concreto! La terza massima contiene il principio di diritto indirizzato al giudice olandese: la nozione di materia civile e commerciale, ai sensi dell’art. CDB, non comprende le liti promosse dall’amministratore delle acque pubbliche contro la persona legalmente responsabile, onde recuperare le spese conseguite per il recupero di un relitto, nell’esercizio della sua potestà di imperio. La condizione che lo Stato olandese abbia intentato l’azione di regresso di fronte a un giudice civile, e non ad uno amministrativo, non è sufficiente per far rientrare la materia del contendere nel campo di applicazione della CDB.

  1. sentenza Sonntag vs. Weissmann Fattispecie: la causa attiene al risarcimento del danno conseguente alla morte di un minorenne tedesco (Weissmann), allievo di una scuola pubblica, che, durante un soggiorno estivo in una colonia italiana, era morto a causa della negligenza di un insegnante tedesco (Sonntag). A seguito del fatto si era aperto a Bolzano un processo penale nei confronti dell’insegnate, nel quale la famiglia Weissmann si costituisce parte civile. Il procedimento penale si conclude con una condanna penale e, conseguentemente, una condanna al risarcimento del danno, a carico di Sonntag. Ottenuta la sentenza di condanna, la famiglia Weissmann, ne chiede l’esecuzione in Germania. Durante il procedimento in Germania, il giudice tedesco solleva una questione di pregiudizialità riguardante la natura civile e commerciale della domanda di risarcimento dei danni; il sig. Sonntag, infatti, era un dipendente pubblico (dunque di un pubblico ufficiale) e godeva, inoltre, di una copertura previdenziale di diritto pubblico. Nella massima la CDG afferma che, l’azione di risarcimento in conseguenza di un illecito penale, assume natura civile, a meno che il responsabile debba essere considerato come una pubblica autorità che ha agito nell’ambito della sua potestà di imperio. Ciò non vale nell’ipotesi di un’azione di risarcimento del danno, intentata nei confronti di un insegnante della scuola pubblica che, durante una gita scolastica, abbia causato un danno ad un allievo a causa dell’inosservanza colposa dei suoi obblighi di vigilanza (anche in presenza di una copertura previdenziale di diritto pubblico).