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Riassunto completo dei libri “Spiegazioni di diritto processuale civile” di Claudio Consolo.
Tipologia: Dispense
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L’attività giurisdizionale Il diritto processuale civile si presenta, già a partire dalla sua denominazione, come qualcosa di diverso rispetto alla tradizionale “procedura civile”. Questa distinzione non è solo terminologica, ma riflette un diverso modo di intendere la materia. Parlare di “diritto processuale civile” significa infatti sottolineare che non si tratta soltanto di un insieme di regole tecniche sullo svolgimento del processo, ma di una vera e propria prosecuzione del diritto civile sostanziale vista attraverso la lente del processo. Il processo civile, quindi, non è semplicemente una sequenza di atti, termini e forme. È il momento in cui il diritto sostanziale “prende vita”, cioè viene riaffermato concretamente attraverso l’intervento del giudice. Questo spiega perché lo studio del processo civile non possa essere separato dal diritto civile: le situazioni giuridiche soggettive che il diritto sostanziale costruisce trovano nel processo il luogo in cui vengono verificate, confermate o negate. Da qui deriva anche una differenza rispetto al processo penale. Quest’ultimo ha un oggetto più semplice e uniforme – l’accertamento della responsabilità penale – mentre il processo civile deve confrontarsi con una molteplicità molto più complessa di situazioni giuridiche, spesso intrecciate tra loro. Per questo il diritto processuale civile mantiene un legame molto stretto con il diritto sostanziale, tanto che i due ambiti appaiono come due rami di un unico tronco: il diritto. Questo legame porta a una prima intuizione fondamentale: il processo è lo strumento attraverso cui lo Stato esercita la funzione giurisdizionale. Non è quindi un fenomeno marginale, ma una delle funzioni essenziali dell’ordinamento giuridico. Tuttavia, storicamente, non è sempre stato così. Nei sistemi più antichi, la composizione delle controversie non era affidata allo Stato, ma avveniva attraverso forme di autotutela privata o tramite meccanismi non statali. Solo progressivamente si è affermata l’idea che la soluzione delle liti dovesse essere monopolio pubblico, affidato a organi giurisdizionali. Questa evoluzione consente di comprendere meglio il rapporto tra ordinamento giuridico e processo. Il diritto sostanziale, se non fosse accompagnato dal processo, rischierebbe di restare una semplice dichiarazione priva di effettività. Al contrario, il processo può esistere anche in assenza di un diritto sostanziale formalizzato, come dimostrano gli ordinamenti consuetudinari, nei quali le decisioni giudiziarie contribuiscono a creare le regole stesse.
Negli ordinamenti moderni, fondati sulla legge scritta, il legislatore predispone norme generali e astratte, che rappresentano un progetto di regolazione dei rapporti sociali. Tuttavia, questo progetto prende forma concreta solo attraverso l’attività giurisdizionale. Il giudice, applicando la norma al caso concreto, non si limita a eseguire automaticamente la legge, ma la specifica e la interpreta, contribuendo così alla costruzione effettiva dell’ordinamento giuridico. L’interpretazione giuridica, infatti, non è mai un semplice “ritrovamento” di un significato già dato, ma comporta sempre una componente ricostruttiva. Questo significa che il diritto si forma attraverso un processo collettivo e continuo, nel quale intervengono non solo i giudici, ma anche gli avvocati, la dottrina e, più in generale, tutti gli operatori del diritto. In questo contesto, il processo giurisdizionale assume un ruolo centrale, ma non isolato. Non è il singolo processo a determinare il diritto, bensì l’insieme dei processi, delle decisioni e delle interpretazioni che si sviluppano nel tempo. Anche le corti supreme, pur avendo un ruolo particolarmente incisivo, non possono mai monopolizzare la produzione del diritto, che resta il risultato di un dialogo continuo tra più soggetti. Da tutto ciò emerge un punto decisivo: il processo non è semplicemente uno strumento di applicazione del diritto sostanziale. È piuttosto una componente essenziale del diritto stesso, perché attraverso di esso le norme vengono concretizzate, interpretate e rese effettive. In altre parole, il diritto vive davvero solo nel momento in cui viene applicato nel processo. Questo cambia completamente il modo di vedere il diritto processuale civile: non più come tecnica, ma come parte integrante del fenomeno giuridico, in cui diritto sostanziale e processo si completano reciprocamente. Il processo non è soltanto uno strumento tecnico che serve ad applicare il diritto, ma rappresenta uno dei momenti centrali attraverso cui l’ordinamento giuridico prende forma concreta. Anche il diritto processuale, infatti, non può essere ridotto a un insieme di norme scritte: esso vive e si sviluppa attraverso l’interpretazione che giudici e avvocati ne danno nella pratica quotidiana. Proprio per questo, nel processo civile si registra spesso una distanza tra ciò che è scritto nelle norme e ciò che accade realmente nelle aule giudiziarie. Questa distanza è favorita dal fatto che gli interpreti effettivi del diritto processuale sono pochi e appartengono a un ambito ristretto, il che può portare a prassi consolidate (lo Stylus Curiae) che talvolta si discostano anche sensibilmente dal dato normativo. Da qui emerge un’idea importante: il diritto non è mai un prodotto finito, ma è una prassi viva, che dipende da ciò che gli operatori del diritto concretamente fanno. Le norme giuridiche non esistono indipendentemente dai comportamenti degli uomini, ma acquistano significato proprio attraverso la loro applicazione.
Accanto a questo, emerge un altro principio centrale: l’esclusività dell’impulso di parte. Non solo il processo nasce su iniziativa del titolare del diritto, ma anche il suo svolgimento è in larga misura rimesso alle parti. Questo riflette una concezione liberale dell’ordinamento, in cui i diritti sono nella disponibilità dei soggetti e lo Stato interviene solo quando essi lo richiedono. Da qui deriva il principio dispositivo, che si manifesta in due dimensioni. Sul piano sostanziale, significa che solo il titolare del diritto decide se attivare il processo. Sul piano istruttorio, implica che sono le parti a introdurre i fatti e le prove, mentre il giudice mantiene una posizione imparziale e non inquisitoria, salvo eccezioni. Nel complesso, la tutela dei diritti è un sistema articolato, che comprende strumenti sostanziali e processuali, e che il processo civile si fonda su alcuni principi cardine: la domanda di parte, il divieto di autotutela e il principio dispositivo. Questi principi definiscono il ruolo del giudice e delle parti e costituiscono l’ossatura dell’intero diritto processuale civile. Il principio dispositivo, già emerso nella sua dimensione più fondamentale come principio della domanda, si articola ulteriormente nel modo in cui si svolge il processo, soprattutto sul piano probatorio. Il modello tipico del processo civile è quello cosiddetto “accusatorio-dispositivo”, nel quale sono le parti a introdurre le prove, mentre il giudice mantiene una posizione tendenzialmente passiva e imparziale. Tuttavia, questo modello non è applicato in modo assoluto: il legislatore ha previsto alcune eccezioni in cui il giudice può disporre prove d’ufficio, come nel caso dell’ispezione, della richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione o della consulenza tecnica. In ogni caso, anche quando interviene, il giudice deve rispettare il contraddittorio, consentendo alle parti di reagire e contestare gli esiti delle prove. Questo assetto riflette un equilibrio: da un lato si vuole preservare l’imparzialità del giudice, evitando che assuma un ruolo inquisitorio; dall’altro si riconosce che, in alcune situazioni, è necessario un intervento attivo per accertare correttamente i fatti. Solo in ambiti particolari, come il processo del lavoro, il legislatore ha rafforzato i poteri istruttori del giudice per favorire il raggiungimento della verità materiale, soprattutto quando vi è una forte disparità tra le parti. Il principio della domanda implica anche che, se il titolare del diritto non agisce, il processo non si instaura. Questo comporta una conseguenza rilevante: una violazione del diritto civile può anche rimanere senza reazione da parte dell’ordinamento. Se il creditore non agisce, il debitore può continuare a non adempiere e, con il tempo, il diritto si estinguerà per prescrizione, ristabilendo così una situazione di certezza.
Questo meccanismo evidenzia una differenza fondamentale rispetto al diritto penale e amministrativo. In questi ambiti, l’interesse pubblico impone che la violazione sia perseguita d’ufficio: nel penale interviene il pubblico ministero, nell’amministrativo la pubblica amministrazione. Nel diritto civile, invece, prevale l’interesse individuale, e quindi l’iniziativa è rimessa alla parte. Vi sono tuttavia eccezioni, in cui l’interesse assume una rilevanza pubblicistica. In questi casi il pubblico ministero può intervenire o addirittura promuovere l’azione, ad esempio in materia di status personali, famiglia o altri ambiti particolarmente sensibili. Qui il principio della domanda viene attenuato: la domanda esiste comunque, ma non proviene dal titolare del diritto. Solo in casi rarissimi il giudice può intervenire senza alcuna domanda, come in alcune situazioni relative ai minori. Un altro aspetto importante riguarda la legittimazione ad agire. Non è necessario che chi agisce sia effettivamente titolare del diritto: è sufficiente che lo affermi. Questo punto è cruciale, perché al momento dell’instaurazione del processo non si sa ancora chi abbia ragione. Sarà proprio il processo a chiarire se il diritto esiste e a chi spetta. Questo significa che il processo non richiede una verità già accertata, ma serve proprio a costruirla. L’attore deve solo prospettare di essere titolare del diritto; la verifica della fondatezza avverrà nel corso del giudizio. Chiariti questi principi, si può comprendere meglio in cosa consista la tutela giurisdizionale. Essa si realizza principalmente attraverso il processo di cognizione, la cui funzione essenziale è l’accertamento: il giudice stabilisce se un diritto esiste, tra quali soggetti e con quali contenuti. Questo accertamento è il presupposto per eventuali fasi successive, come l’esecuzione. Accanto alla giurisdizione contenziosa esiste poi la cosiddetta giurisdizione volontaria, che ha una funzione diversa. In questi casi il giudice non risolve una controversia, ma interviene per regolare o autorizzare determinati atti, spesso in situazioni in cui è necessario tutelare interessi particolari, come quelli dei minori. I provvedimenti non hanno natura di accertamento, ma sono atti modificabili e revocabili, e rispondono a esigenze di opportunità più che di decisione su un conflitto. All’interno della giurisdizione contenziosa si distinguono tre forme fondamentali di tutela.
Giurisdizione costitutiva e poteri sostanziali Il punto di partenza resta l’idea già emersa: la tutela giurisdizionale è principalmente accertamento dei diritti. Tuttavia, accanto a questa funzione fondamentale, esiste una forma diversa e più incisiva di intervento del giudice, prevista dall’art. 2908 c.c., che consente alla sentenza di produrre effetti costitutivi, cioè di creare, modificare o estinguere rapporti giuridici. Questa norma introduce una logica diversa rispetto a quella dell’accertamento. Se accertare significa “dire come stanno le cose”, la sentenza costitutiva fa qualcosa di più: interviene direttamente sulla realtà giuridica, modificandola. Il giudice, in questi casi, non si limita a fotografare una situazione già esistente, ma la trasforma. Tuttavia, questa forma di tutela rappresenta un’eccezione rispetto al principio generale dell’autonomia privata. Normalmente, infatti, i rapporti giuridici si costituiscono, si modificano o si estinguono attraverso la volontà delle parti. La sentenza costitutiva interviene solo nei casi previsti dalla legge, quando il legislatore ritiene necessario sostituire o integrare l’autonomia privata con l’intervento del giudice. Per comprendere quando ciò accade, bisogna guardare alle situazioni giuridiche soggettive, in particolare ai cosiddetti diritti potestativi. Si tratta di situazioni in cui un soggetto ha il potere di incidere sulla sfera giuridica altrui senza bisogno del consenso dell’altro. Tuttavia, non tutti questi poteri richiedono l’intervento del giudice. In molti casi esistono poteri formativi ad esercizio stragiudiziale: il soggetto può modificare il rapporto con un semplice atto unilaterale, senza processo. È il caso, ad esempio, di alcune decisioni del datore di lavoro (come modifiche organizzative) o del recesso da un contratto. Qui il cambiamento del rapporto avviene direttamente nella realtà giuridica, senza bisogno di una sentenza. Diversa è la situazione in cui la legge non consente questa modificazione diretta, ma richiede l’intervento del giudice. In questi casi si parla di poteri di azione costitutiva: il soggetto non può modificare da solo il rapporto, ma può chiedere allo Stato, attraverso il processo, di farlo. Esempi tipici sono lo scioglimento del matrimonio, la separazione, la risoluzione del contratto per inadempimento, l’annullamento o la rescissione. In tutte queste ipotesi, la modificazione del rapporto giuridico avviene solo attraverso una sentenza.
Questa distinzione è fondamentale: nei poteri formativi stragiudiziali, l’effetto nasce direttamente dall’atto del privato; nei poteri di azione costitutiva, l’effetto nasce dalla sentenza del giudice. Il legislatore italiano, rispetto ad altri ordinamenti, ha spesso privilegiato il secondo modello, limitando i poteri unilaterali e richiedendo più frequentemente l’intervento del giudice, soprattutto in materia contrattuale. Un punto molto importante è che, anche quando si discute dell’esercizio di un potere formativo stragiudiziale, il processo non ha come oggetto quel potere in sé. Se una parte contesta l’esercizio del potere (ad esempio un recesso o una modifica del contratto), non deve chiedere al giudice di accertare “se il potere esiste”, ma deve chiedere di accertare lo stato attuale del rapporto. Questo è un passaggio delicato ma decisivo: il processo civile ha sempre come oggetto un diritto o un rapporto, non un fatto isolato o un potere astratto. Lo si vede bene nel caso del licenziamento. Il lavoratore non chiede al giudice di stabilire se il datore aveva il potere di licenziare, ma chiede di accertare se il rapporto di lavoro è ancora in essere oppure se deve essere ricostituito o risarcito. A seconda dei casi, la tutela può essere: di mero accertamento (il rapporto continua a esistere), risarcitoria (il rapporto è cessato ma illegittimamente), costitutiva (il giudice annulla il licenziamento e ricostituisce il rapporto). Tornando alla giurisdizione costitutiva in senso proprio, essa presenta un carattere peculiare: il giudice entra direttamente nella dinamica del rapporto giuridico. Tuttavia, anche qui non manca un momento di accertamento, perché il giudice deve verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge. Si distinguono poi due grandi tipi di tutela costitutiva. La prima è quella necessaria: la modificazione del rapporto può avvenire solo tramite il giudice. È il caso, ad esempio, dell’annullamento del matrimonio. La seconda è quella non necessaria: in teoria il risultato potrebbe essere raggiunto anche tramite accordo tra le parti, ma una di esse non collabora. In questo caso il processo serve a sostituire l’attività negoziale mancante.
Così, la proprietà passa all’acquirente e nasce l’obbligo di pagare il prezzo, non perché le parti hanno concluso il contratto, ma perché lo ha fatto la sentenza. In alcuni casi, la sentenza può addirittura non limitarsi a riprodurre il contenuto del contratto previsto, ma modificarlo. Ad esempio, se il bene presenta vizi, il giudice può contemporaneamente trasferire la proprietà e ridurre il prezzo. La sentenza diventa quindi doppiamente costitutiva: crea il rapporto e ne modifica i contenuti. Un aspetto importante riguarda il momento in cui questi effetti si producono. Tradizionalmente, si ritiene che la sentenza costitutiva produca effetti solo quando passa in giudicato, cioè quando non è più impugnabile. Questo significa che fino a quel momento, ad esempio, l’acquirente non diventa ancora proprietario. Questa tutela è riservata al cosiddetto preliminare “proprio”. Esiste infatti un fenomeno molto diffuso nella pratica: il preliminare “improprio”. In questi casi, le parti chiamano “preliminare” un contratto che in realtà è già una vera compravendita, anche se redatta in forma privata. Qui l’effetto traslativo si è già prodotto: la proprietà è già passata. Di conseguenza, se sorgono problemi, non serve una sentenza costitutiva. Non c’è nulla da “costituire”, perché il rapporto esiste già. La tutela sarà solo di accertamento (ad esempio per dichiarare che l’acquirente è proprietario o per verificare l’autenticità delle firme). Questa distinzione ha conseguenze pratiche molto rilevanti. Se si sbaglia a qualificare il contratto e si propone una domanda costitutiva quando servirebbe una domanda di accertamento, la domanda viene rigettata. E questo può avere effetti molto gravi, soprattutto nel sistema della trascrizione immobiliare: si può perdere la priorità rispetto a terzi acquirenti. Il capitolo torna poi sulla tripartizione delle azioni (accertamento, condanna, costitutiva) per chiarire che la sentenza costitutiva, pur essendo la più “anomale”, è in realtà necessaria. Ci sono situazioni in cui, per tutelare davvero un diritto, non basta accertarlo o imporne l’adempimento: occorre modificare direttamente la realtà giuridica. È il caso, ad esempio, non solo del contratto preliminare, ma anche della costituzione di servitù coattive o di altri rapporti che non possono nascere senza l’intervento del giudice. La giurisdizione costitutiva rappresenta il punto in cui il processo non si limita più a “dire il diritto”, ma diventa uno strumento per realizzarlo direttamente, sostituendo l’autonomia privata quando questa non è sufficiente o non funziona.
Tipologie ed efficacia nel tempo delle sentenze costitutive Le sentenze costitutive non servono solo a creare diritti, ma possono anche estinguerli o modificarli. Questo amplia molto la prospettiva: il giudice non interviene solo per “costruire” nuovi rapporti giuridici, ma anche per eliminarli o trasformarli. Le sentenze estintive rappresentano il primo grande gruppo. Sono quelle che eliminano un rapporto giuridico già esistente. Gli esempi più tipici sono il divorzio, l’annullamento, la rescissione o la risoluzione del contratto. Tuttavia, è importante capire che queste sentenze non eliminano singoli effetti isolati (come il trasferimento della proprietà o l’obbligo di pagare il prezzo), ma incidono su qualcosa di più ampio: il cosiddetto rapporto contrattuale fondamentale. Questo concetto è centrale. Il contratto non è visto solo come un atto, ma come un “rapporto di cornice” che genera una serie di effetti. Quando il giudice annulla o risolve un contratto, non interviene su ciascun effetto singolarmente, ma elimina questo rapporto fondamentale, e tutti gli effetti cadono di conseguenza. Un punto delicato riguarda l’oggetto del processo. Nelle azioni costitutive (come l’annullamento), l’oggetto non è il rapporto contrattuale in sé, ma il potere dell’attore di ottenere dal giudice la sua modificazione o eliminazione. Il rapporto è piuttosto il “bersaglio” su cui incide la sentenza, non ciò che viene direttamente dedotto in giudizio. Diverso è il caso delle azioni di nullità o di simulazione. Qui non si chiede di modificare un rapporto esistente, ma di accertare che quel rapporto non è mai esistito. Si tratta quindi di azioni di mero accertamento, e in particolare di accertamento negativo. Questo consente di distinguere chiaramente due situazioni: nelle azioni di nullità, si accerta che il rapporto non è mai nato; nelle azioni di annullamento o risoluzione, si elimina un rapporto che esisteva ma era viziato o non più adeguato. Ma è possibile chiedere al giudice di accertare preventivamente che un contratto non è annullabile o non è risolubile? La risposta tende a essere negativa. Mentre è possibile chiedere un accertamento (positivo o negativo) sull’esistenza del rapporto contrattuale fondamentale, non è invece generalmente ammesso chiedere un accertamento “al contrario” dei poteri di impugnativa (annullamento, rescissione, risoluzione). Questo perché tali poteri non sono diritti “simmetrici” tra le parti, ma poteri di azione rivolti allo Stato, esercitabili solo da chi intende demolire il rapporto.
Infine, affrontiamo un’evoluzione molto importante: la risarcibilità degli interessi legittimi. Tradizionalmente, chi subiva un danno da un atto amministrativo illegittimo non poteva ottenere un risarcimento. Questa impostazione è stata superata, soprattutto a partire dalla storica sentenza della Cassazione n. 500/1999. Oggi è riconosciuto che anche la lesione di un interesse legittimo può dare luogo a responsabilità risarcitoria. La competenza su queste controversie è stata poi attribuita al giudice amministrativo, che può riconoscere il risarcimento anche senza un previo annullamento formale dell’atto. In sintesi, abbiamo: da un lato, la varietà delle sentenze costitutive (che possono creare, modificare o estinguere rapporti); dall’altro, l’evoluzione del sistema di tutela nei confronti della pubblica amministrazione, sempre più orientato a garantire una protezione effettiva anche attraverso strumenti risarcitori.
Azione di condanna e tutela esecutiva Introduciamo la tutela di condanna chiarendo subito un punto essenziale: essa non è qualcosa di completamente diverso rispetto all’accertamento, ma è un accertamento “rafforzato”. Il giudice, infatti, non si limita a stabilire che un diritto esiste, ma aggiunge un comando: ordina al debitore di adempiere. Questo “quid pluris” è ciò che caratterizza la condanna. La funzione principale della sentenza di condanna è quella di aprire la strada all’azione esecutiva. In altre parole, la condanna non serve solo a dichiarare che il creditore ha ragione, ma a metterlo nelle condizioni di ottenere concretamente ciò che gli spetta, anche contro la volontà del debitore. Storicamente, questo passaggio è fondamentale: segna il momento in cui lo Stato si sostituisce alla forza privata per garantire l’attuazione dei diritti. Il processo civile nasce proprio da questa esigenza di rendere effettivi i diritti attraverso un meccanismo pubblico e organizzato. Perché si possa ottenere una condanna, è necessario che vi sia una lesione del diritto. Non basta l’incertezza (che giustifica l’accertamento), ma serve un inadempimento o un comportamento illecito che abbia violato la posizione giuridica dell’attore. Qui emerge anche una distinzione importante sul piano della prova: nelle obbligazioni extracontrattuali, l’attore deve provare il fatto illecito (violazione del principio del neminem laedere); nelle obbligazioni contrattuali, l’attore deve provare il titolo del credito, mentre spetta al convenuto dimostrare di aver adempiuto. La sentenza di condanna produce un effetto principale e alcuni effetti secondari. L’effetto principale è la nascita dell’azione esecutiva: la sentenza diventa titolo esecutivo, cioè lo strumento che consente al creditore di attivare l’esecuzione forzata. Senza questo titolo, di regola, non è possibile procedere coattivamente. Gli effetti secondari sono meno evidenti ma molto rilevanti. Il primo è la possibilità di iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore. Questo consente al creditore di garantirsi, ottenendo una posizione di vantaggio rispetto ad altri creditori in caso di esecuzione.
In queste situazioni, il sistema tradizionale mostrava un limite evidente: la condanna esisteva, ma mancava un vero strumento per renderla effettiva. Per superare questo problema si è sviluppata l’idea delle misure coercitive indirette, cioè strumenti che non realizzano direttamente la prestazione, ma inducono il debitore ad adempiere spontaneamente. La logica è semplice: si rende l’inadempimento più costoso dell’adempimento. In questo modo, pur non potendo sostituire il debitore, si agisce sulla sua convenienza economica. Prima del 2009, nel nostro ordinamento mancava una disciplina generale di queste misure. Si era tentato di utilizzare strumenti penali (come gli artt. 388 e 650 c.p.), ma con risultati insoddisfacenti, perché si trattava di rimedi troppo rigidi e non adatti alla logica civile. La svolta arriva con l’introduzione dell’art. 614-bis c.p.c., che disciplina l’astreinte, cioè una penalità di mora. Si tratta di una somma di denaro che il debitore deve pagare per ogni giorno di ritardo o per ogni violazione dell’ordine del giudice. Questa misura ha una funzione chiaramente coercitiva: non serve a risarcire un danno, ma a spingere il debitore ad adempiere. Più ritarda, più paga. In origine, l’astreinte era limitata agli obblighi di fare infungibile e di non fare, cioè proprio ai casi in cui l’esecuzione forzata non è possibile. Successivamente, il legislatore ne ha ampliato l’ambito, consentendone l’applicazione anche ad alcune prestazioni fungibili (ma non al pagamento di somme di denaro). Perché il giudice possa applicarla, servono tre condizioni: deve esserci una domanda di condanna a una prestazione diversa dal pagamento di denaro; deve esserci una richiesta della parte (il giudice non può applicarla d’ufficio); la misura non deve essere manifestamente iniqua. Il giudice ha poi un ampio margine nel determinarne l’importo e le modalità, tenendo conto del valore della controversia, del danno, del vantaggio dell’inadempimento e di ogni altra circostanza rilevante. Un aspetto molto pratico riguarda la sua attuazione: non esiste una fase giudiziale di liquidazione. È il creditore che calcola autonomamente quanto gli è dovuto, e su questa base può agire esecutivamente. Questo però genera facilmente contenzioso, perché il debitore può contestare il calcolo.
Un elemento importante è che l’astreinte può essere disposta non solo nel giudizio di cognizione, ma anche dal giudice dell’esecuzione, in alcuni casi specifici. Questo rafforza ulteriormente la funzione di incentivo all’adempimento. Il libro propone poi un’applicazione molto interessante: il caso del contratto preliminare. Qui si possono cumulare due domande: una domanda costitutiva (art. 2932 c.c.), che produce gli effetti del contratto definitivo; una domanda di condanna a stipulare il contratto, assistita da astreinte. La seconda ha un vantaggio decisivo: è immediatamente esecutiva. Questo significa che il debitore sarà fortemente incentivato a stipulare subito, senza attendere il giudicato. Tuttavia, questa soluzione crea problemi complessi, soprattutto se la sentenza viene poi riformata in appello: si rischiano effetti “a zig-zag” sui rapporti giuridici già modificati. Accanto alle misure coercitive, il capitolo introduce un’altra forma di tutela molto importante: la tutela inibitoria. Questa non serve a ottenere una prestazione, ma a impedire che un comportamento illecito continui o si ripeta. È quindi una tutela rivolta al futuro. L’ordine del giudice è, in sostanza: “smetti di fare questa cosa” oppure “non farla più”. Questa tutela è molto diffusa in diversi ambiti: diritti della personalità (nome, immagine); proprietà e diritti reali (immissioni, molestie); concorrenza sleale; diritto del lavoro; tutela dei consumatori. La sua caratteristica è che non richiede necessariamente un danno già verificato: basta il rischio di reiterazione dell’illecito. Per essere davvero efficace, però, l’inibitoria ha bisogno di essere accompagnata da strumenti come l’astreinte. Senza una sanzione, infatti, l’ordine del giudice rischierebbe di restare ineffettivo. Resta aperta una questione importante: questa tutela può essere applicata solo nei casi previsti dalla legge o anche in via generale?