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LEZIONI DIRITTO ECCLESIASTICO - PROF.RIVETTI, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti lezioni diritto ecclesiastico (a.a. 2018\19)

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 20/06/2019

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alessia-di-martino 🇮🇹

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LEZIONE 11 FEBBRAIO
DIRITTO ECCLESIASTICO: complesso delle norme di quella parte dell'ordinamento giuridico dello Stato
che riguarda il fattore religioso, che attengono al fenomeno religioso e ai rapporti fra lo Stato e le diverse
confessioni = diritto dello Stato rispetto al fenomeno religioso. Va quindi distinto dal
DIRITTO CANONICO= complesso delle norme dettate dalla Chiesa cattolica, che regolano i rapporti umani
e sociali tra i suoi membri e in particolare del clero - e da tutti gli altri ordinamenti confessionali, anch'essi
giuridicamente strutturati, che pure producono diritto.
Giorgio Lapira “ il giurista deve cogliere le connessioni tra diritto e religione , sul presupposto che lo Stato
è casa dei credenti , dei non credenti e dei semi credenti”.
Nonostante il concetto di laicità sia presente nel nostro ordinamento, ciò implica non indifferenza dello Stato
dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di
pluralismo confessionale e culturale. Nello STATO LAICO ,il precetto religioso non può fondare quello
giuridico, diversamente da quanto accade per esempio con l’Islam. NEUTRALITA dello stato non significa
INDIFFERENZA rispetto al fenomeno religioso perché il giurista sa che le religioni vanno sostenute
considerata la loro importanza nella struttura sociale dello stato.
Il principio di laicità dello Stato è una diretta conseguenza dell’affermazione del costituzionalismo liberale e
si collega strettamente a una tutela più forte della libertà di religione. La laicità dello Stato, infatti, trae
origine dai processi di secolarizzazione e comporta una netta separazione tra la sfera politica e la sfera
religiosa. Il principio di laicità dello Stato non venne esplicitamente enunciato nella Carta costituzionale del
1948: esso è stato ricavato in via ermeneutica dalla Corte Costituzionale: la laicità costituisce un “principio
supremo” dell’ordinamento costituzionale e rappresenta “uno dei profili della forma di Stato” delineati dalla
Costituzione italiana. Secondo la Corte Costituzionale, il principio di laicità implica un regime di pluralismo
confessionale e culturale e presuppone, quindi, innanzitutto l’esistenza di una pluralità di sistemi di valori, di
scelte personali riferibili allo spirito di pensiero, che sono dotati di pari dignità e nobiltà. Detto principio,
inoltre, si pone come condizione e limite del pluralismo, nel senso di garantire che la sfera politica debba
essere neutrale di fronte ad eventuali conflitti tra valori religiosi e che neutrale debba rimanere nel tempo.
CASO: insegnante che organizza evento per ricordare le festività sacre. Per evitare la STATALIZZAZIONE
DEL SACRO e quindi la discriminazione , sono necessari due criteri per il rispetto della laicità dello stato
costituzionalmente imposto : - partecipazione libera; - non nell’orario scolastico.
L’ 11 febbraio 1929, firmati i PATTI LATERANENSI ,tra BENITO mussolini e il cardinale Pietro Gasparri
( di Ussita –MC), nel 1948 furono riconosciuti nell'articolo 7 della Costituzione della Repubblica Italiana,
ponendo fine alla questione romana. Nonostante il richiamo nella costituzione possa sembrare strano, in
quanto questi risultano essere approvati prima e sono esterni alla costituzione stessa, in realtà non è da
leggere come una costituzionalizzazione dei Patti stessi, bensì ad essere costituzionalizzato è il principio
concordatario.
Lo Stato della Chiesa, che per circa un millennio si era esteso su buona parte dell'Italia centrale, costituendo
la base territoriale del potere temporale dei papi, fu annesso al Regno d'Italia nel 1870, quando i bersaglieri
(il 20 settembre) penetrarono in Roma attraverso la breccia di Porta Pia, astenendosi dall'occupare
militarmente il solo rione Borgo. Il territorio lasciato al Pontefice si restrinse ulteriormente nei giorni
successivi alla sola cerchia delle mura leonine, per richiesta dello stesso cardinale segretario di stato,
Giacomo Antonelli, che paventava problemi di ordine pubblico e si faceva portavoce del rifiuto di Pio IX a
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LEZIONE 11 FEBBRAIO

DIRITTO ECCLESIASTICO: complesso delle norme di quella parte dell'ordinamento giuridico dello Stato che riguarda il fattore religioso, che attengono al fenomeno religioso e ai rapporti fra lo Stato e le diverse confessioni = diritto dello Stato rispetto al fenomeno religioso. Va quindi distinto dal

DIRITTO CANONICO= complesso delle norme dettate dalla Chiesa cattolica, che regolano i rapporti umani e sociali tra i suoi membri e in particolare del clero - e da tutti gli altri ordinamenti confessionali, anch'essi giuridicamente strutturati, che pure producono diritto.

Giorgio Lapira “ il giurista deve cogliere le connessioni tra diritto e religione , sul presupposto che lo Stato è casa dei credenti , dei non credenti e dei semi credenti”.

Nonostante il concetto di laicità sia presente nel nostro ordinamento, ciò implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale. Nello STATO LAICO ,il precetto religioso non può fondare quello giuridico, diversamente da quanto accade per esempio con l’Islam. NEUTRALITA’ dello stato non significa INDIFFERENZA rispetto al fenomeno religioso perché il giurista sa che le religioni vanno sostenute considerata la loro importanza nella struttura sociale dello stato.

Il principio di laicità dello Stato è una diretta conseguenza dell’affermazione del costituzionalismo liberale e si collega strettamente a una tutela più forte della libertà di religione. La laicità dello Stato, infatti, trae origine dai processi di secolarizzazione e comporta una netta separazione tra la sfera politica e la sfera religiosa. Il principio di laicità dello Stato non venne esplicitamente enunciato nella Carta costituzionale del 1948: esso è stato ricavato in via ermeneutica dalla Corte Costituzionale: la laicità costituisce un “principio supremo” dell’ordinamento costituzionale e rappresenta “uno dei profili della forma di Stato” delineati dalla Costituzione italiana. Secondo la Corte Costituzionale, il principio di laicità implica un regime di pluralismo confessionale e culturale e presuppone, quindi, innanzitutto l’esistenza di una pluralità di sistemi di valori, di scelte personali riferibili allo spirito di pensiero, che sono dotati di pari dignità e nobiltà. Detto principio, inoltre, si pone come condizione e limite del pluralismo, nel senso di garantire che la sfera politica debba essere neutrale di fronte ad eventuali conflitti tra valori religiosi e che neutrale debba rimanere nel tempo.

CASO: insegnante che organizza evento per ricordare le festività sacre. Per evitare la STATALIZZAZIONE DEL SACRO e quindi la discriminazione , sono necessari due criteri per il rispetto della laicità dello stato costituzionalmente imposto : - partecipazione libera; - non nell’orario scolastico.

L’ 11 febbraio 1929, firmati i PATTI LATERANENSI ,tra BENITO mussolini e il cardinale Pietro Gasparri ( di Ussita –MC), nel 1948 furono riconosciuti nell'articolo 7 della Costituzione della Repubblica Italiana, ponendo fine alla questione romana. Nonostante il richiamo nella costituzione possa sembrare strano, in quanto questi risultano essere approvati prima e sono esterni alla costituzione stessa, in realtà non è da leggere come una costituzionalizzazione dei Patti stessi, bensì ad essere costituzionalizzato è il principio concordatario.

Lo Stato della Chiesa, che per circa un millennio si era esteso su buona parte dell'Italia centrale, costituendo la base territoriale del potere temporale dei papi, fu annesso al Regno d'Italia nel 1870, quando i bersaglieri (il 20 settembre) penetrarono in Roma attraverso la breccia di Porta Pia, astenendosi dall'occupare militarmente il solo rione Borgo. Il territorio lasciato al Pontefice si restrinse ulteriormente nei giorni successivi alla sola cerchia delle mura leonine, per richiesta dello stesso cardinale segretario di stato, Giacomo Antonelli, che paventava problemi di ordine pubblico e si faceva portavoce del rifiuto di Pio IX a

diventare una sorta di sovrano di un solo rione; ciò nascondeva l'intento di far pesare ancora di più la prigionia del papa, sperando in una nuova restaurazione per recuperare tutto lo Stato Pontificio.

Col Regio Decreto del 9 ottobre 1870 n. 5903 Roma fu proclamata capitale d'Italia e fu soppresso il potere temporale dei papi. Pio IX, sovrano spodestato militarmente, non dette né adesione né consenso all'occupazione italiana, e nemmeno alla legge delle Guarentigie ( lo stato italiano aveva provato a riconoscere delle prerogative alla chiesa ma da questa non vennero mai accettate; perché erano innanzitutto introdotte con legge ordinaria , e pertanto modificabili sempre, e perché si concedeva l ’uso e non la proprietà dei palazzi apostolici; inoltre dietro tali leggi vi era un obiettivo politico: quello del raggiungimento del maggior consenso popolare), che fu proclamata unilateralmente dallo Stato occupante, nell'intento di mantenere e garantire l'indipendenza spirituale del Papa (ma non la sua sovranità) e la prosecuzione della sua missione religiosa; egli si considerò prigioniero in Vaticano, e non ne uscì mai più, pur continuando a esercitare il pontificato. Nacque così la questione romana , che tormentò i rapporti tra Regno d'Italia e Chiesa cattolica per 59 anni. Ci furono lunghe trattative diplomatiche, durante le quali fu più volte ipotizzata la costituzione di un nuovo Stato, la cui estensione, a seconda delle proposte, variava dalla sola area a disposizione del Papa sin dall'ottobre 1870, a un territorio esteso fino al mare o che comprendesse almeno un accesso al Tevere, come garanzia della possibilità di raggiungere i fedeli fuori d'Italia senza percorrere territorio italiano; o comunque si ipotizzava un territorio non troppo minuscolo che giungesse fino a Villa Doria Pamphilj. Tali ultime ipotesi vennero infine meno sia per la decisione di Mussolini di non cedere porzioni significative di territorio italiano sia per il timore di Pio XI di essere eccessivamente distolto da problemi temporali. La Questione fu infine risolta l'11 febbraio 1929, quando i due Alti Contraenti firmarono i Patti Lateranensi, con i quali si riconobbero reciprocamente il carattere di indipendenza e di sovranità.

i Patti si componevano di TRE documenti:

  1. CONCORDATO (definisce le relazioni civili e religiose in Italia tra la Chiesa ed il Governo). NB il concordato è stato modificato con gli Accordi di Villa Madama (palazzo statale) nell’84 tra Bettino Craxi e Casaroli, con speciali modifiche circa l’IRPEF e il matrimonio.
  2. TRATTATO (modificabile solo con consenso di entrambe le parti, riconosce l'indipendenza e la sovranità della Santa Sede e che crea lo Stato della Città del Vaticano) con allegata
  3. CONVENZIONE FINANZIARIA (regolamenta rapporti economici)

Si prevedeva inoltre:

  • (^) l'esenzione, al nuovo Stato denominato «Città del Vaticano», dalle tasse e dai dazi sulle merci importate
  • il risarcimento di «750 milioni di lire e di ulteriori titoli di Stato consolidate al 5 per cento al portatore, per un valore nominale di un miliardo di lire» per i danni finanziari subiti dallo Stato pontificio in seguito alla fine del potere temporale.

Si sposta il piano dei rapporti dal piano della legge ordinaria a quella del diritto internazionale con i trattati; strumenti che per modifiche hanno bisogno del consenso di entrambe le parti. si stabilisce che Stato e Chiesa ,su determinate materie, hanno l’obbligo di concordare la regolamentazione (tipo in materia di enti ecclesiastici) = SISTEMA CONCORDATARIO (Con questo sistema viene meno quanto accadeva in passato; il cesaropapismo era il rapporto tra Chiesa e impero ( 312 d.C.) in virtù del quale l’imperatore Costantino aveva potestà sia imperiale che ecclesiastica. Poi i sistemi teocratic i (tutto nel pontefice) , poi il giurisdizionalisti , in cui la Chiesa è parte della vita dello stato ed infine il separatista dove i due soggetti sono separati.)

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze”.

Definire le confessioni LIBERE , non significa che siano sovrane (come visto ex art 7 cost), ma significa libere di organizzarsi come meglio credano.

Perchè vi è esigenza di trattare i rapporti con le confessioni in due articoli distinti? Uno per la chiesa cattolica e uno per il resto delle altre? Certamente per ragioni storiche.

NB (!) Si noti some sia l’art 7 che l’art 8 cost siano nella sezione dei principi fondamentali perché si vuole sottrarre la possibilità di legiferare su tali materie (in quanto i principi fondamentali sono immodificabili).

ARTICOLO 19 COSTITUZIONE : “ Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”

L’unico divieto è quello del BUON COSTUME; prima vi era anche un riferimento all’ordine pubblico, ora invece è stato rimosso perché la libertà religiosa deve essere non condizionata da niente e da nessuno.

Nessuna legge ordinaria potrà mai essere in contrasto con tale disposizione. Per le confessioni religiose diverse dalla cattolica, lo STATUTO non deve contrastare con disposizioni dell’ordinamento italiano. Per esempio se nello statuto è permesso non avere rapporti con l’esterno oppure si vietano rapporti tra famiglia e figli, lo stato non potrebbe ammettere la sospensione dei diritti civili.

Inoltre si parla di TUTTI , non solo cittadini, non c’è principio di reciprocità.

LEZIONE 18 FEBBRAIO

Se prima vi era un maggiore riconoscimento per la Chiesa cattolica , oggi lo scenario è diverso. Il rapporto esclusivo vi è ancora oggi? (anche se c’è nuova formulazione del Trattato del Laterano).

L’articolo 1 del Trattato del Laterano riprendeva l’articolo 1 dello statuto albertino quando affermava che la chiesa cattolica-apostolica era l’unica presa a riferimento dallo stato italiano. Con il Concilio Vaticano II (dopo 1960) c’è apertura al dialogo con le altre religioni di conseguenza non si poteva più accettare visone dell’art 1 non per critica a religione cattolica ma a tutte le confessioni.

Conseguenze : per lo stato ,deve abituarsi con religioni diverse dalla cattolica ,al dialogo. Abituarsi a non avere solo una religione di riferimento. La chiesa cattolica dovrà relazionarsi con altre religioni a livello pubblico e per le altre religioni (tipo la islamica) dovranno abituarsi a non essere le principali, a convivere con altre religioni. Le prime generazioni mostrano preoccupazioni di far vivere i figli in società dove religione è solo “brusio degli angeli” ,società secolarizzata ,dove religione non più cosi importante. Questi però devono rendersi conto che vivono nella “terra del conflitto” (l’occidente che ha ridotto la religione). ciò incide negativamente sull’integrazione.

Sul piano dell’integrazione , cosa ha fatto l’Europa? Nulla! I singoli stati a livello di relazioni con la chiesa sono tutti diversi (per esempio il sistema concordatario non è ovunque) ,così come hanno sistemi tributari diversi. pertanto è difficile pensare a ruolo della religione nell’integrazione, così come per altre vie statali. Quindi come può intervenire l’Europa? Dovrebbe elaborare studi generali da inviare agli stati europei su cui poi costruire legislazioni statali.

Perche è importante anche l’ integrazione religiosa? Perché trascurarla poi diviene un problema anche di disordine sociale ,che travolge anche la stessa stabilità economica. I popoli in nome della religione hanno trovato forze sorprendenti (vedi i Romani che non hanno mai imposto la loro religione ma anzi hanno lasciato liberi i popoli e ne hanno addirittura preso alcuni tratti). ECONOMIA E PACE NEL MONDO ( come afferma il papa). Flussi di denaro di provenienza illecita possono destabilizzare le economie degli Stati => anche sul piano sociale c’è tensione, conflitto. La pace non è solo assenza di guerra ma è un corretto equilibrio dell’economia e nell’economia trovare giustizia e solidarietà.

Necessario un punto di equilibrio, RICONOSCERE L’ALTRO SENZA RINUNCIARE A SE’ , permette di non rifiutare , né rinunciare a sé. Quando non si crede più nei valori fondanti la nostra Europa si finisce. Se c’è coscienza di sé ci può essere integrazione ; anzi non diventa più questione di accettazione o non accettazione. L’altro diviene importante perche noi non ci siamo più! Nella società ideale non c’è maggioranza o minoranza ma importante che ci sia un riferimento unitario che non ha in sé le diversità e di conseguenza neanche le discriminazioni.

Nel sistema francese : LAICITA’ (art. 1 cost. che riconosce tutto al singolo , ma niente al gruppo perche non si potrebbe riconoscere valori ad altro sistema che non è stato). Parlo pertanto di assimilazione.

Nel nostro sistema: NON C’E’ LAICITA’ IN COSTITUZIONE (solo da elaborazione dottrinale). Riconosco il sistema ma poi riconosco anche ciò che è altro da quel sistema. parlo perciò di integrazione.

Concilio vaticano II riconosce il valore del dialogo. Il dogma che dal medioevo affermava che le risposte fossero solo nella religione cattolica non viene meno ed è sostituito dal dialogo interreligioso. Il dialogo tra le religioni consiste nel fatto che tutti devono essere determinati sul fatto che non possa esistere religione che al suo interno ammetta la violenza (questo è quello che devono fare i ministri di culto). non è più un problema di ordine pubblico ma più efficace è un azione dall’interno. solo così è allontanata la violenza; lo si può fare solo dall’interno! Allontanare le frange estremiste.

libertà dell’ente nei momenti in cui è lo stato a decidere quali enti far sopravvivere e quali no. Perciò la presenza di utili , di per sé, non è incompatibile.

LEZIONE 25 FEBBRAIO

  1. STATO CITTA’ DEL VATICANO E 2) SANTA SEDE

La santa sede esiste da tempo. Supremo organo di governo della chiesa cattolica (secondo il diritto canonico). In senso lato intendiamo tutti gli uffici e istituti che collaborano con il Pontefice (Curia romana). A livello internazionale è soggetto dotato di personalità. in senso stretto è il Pontefice.

La curia è formata da : dicasteri, segreterie di stato, congregazioni, tribunali, pontifici consigli, uffici, pontificia commissione (persone competenti he fano leggi e poi vengono approvate dal papa).

Il papa esercita i tre poteri o autonomamente o coadiuvato (dicasteri che compiono atti in nome e nell’interesse del papa).

lo SCV è uno stato con una estensione di 0,44 km^2 , nato con i patti lateranensi per risarcire il pontefice per la perdita dei territori dell’ex stato pontificio. poi nel 1870 c’è annessione di Roma al Regno d’Italia. Nel 1929 la questione si risolve con il Trattato “per assicurare alla Santa Sede l’assoluta e visibile indipendenza, per garantirle una sovranità indiscutibile pur nel campo internazionale,per assicurare alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto la quale le garantisca l’assoluta indipendenza per l’adempimento della Sua alta missione nel mondo”. si è ravvisata la necessità di costituire, con particolari modalità, la Città del Vaticano, riconoscendo sulla medesima alla Santa Sede la piena proprietà e l’esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana.

Forma di Stato: STATO TEOCRATICO (perché retto da legge canonica,divina, stato confessionale) IEROCRATICO (presieduta da persona con origine divina).

Forma di governo: MONARCHIA ELETTIVA (papa eletto nel conclave) e ASSOLUTA (tutti i poteri nelle mani del pontefice).

Tipo di stato: STATO PATRIMONIALE.

Legge 22 febbraio 2001 stabilisce che i poteri sono esercitati per delega del pontefice in questo modo : il legislativo è esercitato dalla pontificia commissione , l’esecutivo è esercitato dal governatorato e il giudiziario è esercitato dai tribunali. Il motu proprio è atto legislativo diretto del pontefice.

È uno stato per cui possiede:

  • TERRITORIO :superficie di 0,44 km2, è circoscritto in parte dalle mura e si estende,sulla Piazza San Pietro,sino ad una fascia di travertino che congiunge al suolo le estremità esterne del colonnato, segnando il confine dello Stato al limite della piazza. è un enclave circoscritto dalle mura Leonine, su piazza san Pietro più territori che ne stanno fuori (per extraterritorialità).

piazza san pietro è aperta al pubblico e al controllo della polizia italiana che però non può entrare nella basilica (si arresta ai piedi della scalinata salvo che siano invitate dall’autorità competente). un reato commesso su piazza san pietro è competenza dell’autorità italiana , anche se è presente una gendarmeria interna (vd. Guardie svizzere) ai sensi dell’art.3 del Trattato.

  • (^) CITTADINI: i cardinali hanno cittadinanza vaticana. Ca l’ha anche chi risiede lì per diverse ragioni ( incarichi in uffici, personale ecc) ma cessa quando il lavoro termina o per licenziamento. Ce l’ha anche chi è coniuge o figlio di chi è cittadino per motivi diversi. Inoltre è concessa su autorizzazione del pontefice. Cittadinanza “sui generis”.
  • LEGISLAZIONE : stato città del vaticano si dota di un apparato normativo per cui entrano in vigore

il 7 giugno 1929 con PIO XI “le prime sei leggi (originarie)”:

  1. Legge fondamentale
  2. Legge sulle fonti del diritto
  3. Legge sulla cittadinanza e soggiorno
  4. (^) Legge su ordinamento amministrativo
  5. Legge su ordinamento economico
  6. Legge di pubblica sicurezza

Le riforme dal 2000 ad oggi

•necessità di “dare forma sistematica ed organica ai mutamenti introdotti in fasi successive nell’ordinamento giuridico dello SCV”

•“rendere lo SCV sempre meglio rispondente alle finalità istituzionali dello stesso, che esiste a conveniente garanzia della libertà della Sede Apostolica e come mezzo per assicurare l’indipendenza reale e visibile del Romano Pontefice nell’esercizio della Sua missione nel mondo” ( Preambolo della Legge fondamentale del 26 novembre 2000)

Tale apparato normativo viene poi modificato con la Riforma del 200 l.f. del 26 novembre 2000 (con woitila) si abroga totalmente la legge fondamentale del 29 (vedi art 1-2-3)

Successivamente Riforma del 2008 , legge sulle fonti del diritto dello SCV 1 ottobre 2008 n. LXXL (70) che entra in vigore il 1 gennaio 2008ù sostituisce e abroga la legge n 2 sulle fonti del diritto del 29.

Art. 1 “ Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario”

ART.1. “ Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario”

1° Il diritto canonico è fonte normativa prima e riferimento interpretativo

2° leggi principali ,leggi emanate dalla commissione

3° decreti,regolamenyi

4° diritto internazionale

Art. 2” LarappresentanzadelloStatoneirapporticongliStatiesterieconglialtrisoggettididirittointernazionale,perlerel azionidiplomaticheeperlaconclusionedeitrattati,èriservataalSommoPontefice,chelaesercitapermezzodellaSeg reteriadiStato

Art. 3” Ilpoterelegislativo,salviicasicheilSommoPonteficeintendariservareaSestessooadaltreistanze,èesercitatodau

•c) la prescrizione dei beni ecclesiastici;

•d) le donazioni ed i lasciti per causa di morte a favore delle cause pie;

•e) le forme da osservare nei giudizi per il giuramento delle parti, dei testimoni e dei periti.

INFINE… (SLIDES)

Lo SCV è entità diversa dalla Santa Sede;

•alla Santa Sede spetta la sovranità sullo SCV;

  • la Santa Sede ha sottoscritto i Patti lateranensi sulla base di un’indiscussa pregressa personalità giuridica di diritto internazionale (per cui occorre distinguere e non confondere i concetti di Santa Sede e SCV);
  • non c’è nessuna continuità tra lo Stato Pontificio e lo SCV , che non trae vita da un preesistente organismo statuale.

Come ogni stato ha dei codici, prendono quelli italiani:

  • CODICE DI PROCEDURA CIVILE del Regno d’Italia ai sensi dell’art 13 legge n. II del 1929. Nel 1946 si dotano di un proprio C.P.C promulgato dal motu proprio di PIO XII.
  • CODICE CIVILE italiano (del 1865) recepito ai sensi art.10 ,l.n II del 1929. Poi come modificato in Italia nel 1942 ,lo recepiranno.
  • CODICE PENALE all’inizio prendono quello Zanardelli (1889) poi non adottano il codice Rocco ribadito da l. XXI art 7 del 2008.
  • CODICE DI PROCEDURA PENALE hanno ancora quello del 1913.

Modifiche recenti

  • Laa legge n VIII “norme complementari in materia penale “ 11 luglio 2013 (delitti contro umanità ,contro minori, terrorismo9 si affianca al codice zanardelli.
  • Legge n. Ix “Legge recante modifiche al c.p. e al c.p.p.” 11 luglio 2013 (estaradizione ,confisca ,giusto processo ,presunzione di innocenza).
  • Art 421-bis c.p. “reato di riciclaggio e antiriciclaggio” introdotto dalla legge 127 del 2010 modificata dalla legge n 166 del 2012.

LEZIONE 26 FEBBRAIO

TRATTATO DEL LATERANO

Uno dei tre documenti che compongono i Patti lateranensi. Tende ad avere stabilità nel tempo, tant’è che è stato modificato solo l’articolo 1. L’elemento più importante presente nel testo è il seguente: per la prima volta si crea uno STATO (non da dinamiche storiche) da un Trattato , a livello di diritto internazionale. Lo stato che nasce ha una dimensione territoriale minima , di cui fanno part le terre che erano state parte dello stato pontificio;

ART. 2 (Trattato) L’Italia riconosce la sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alla sua tradizione ed alle esigenze della sua missione nel mondo ”.

Si riconosce la SOVRANITA’ della santa sede in campo internazionale; l’antica paura per la tendenza ad assoggettare la chiesa allo stato. Per esempio nelle investiture di carlo magno e napoleone. È il pontefice che incorona carlo magno quel potere viene dal pontefice, se vuole può anche toglierlo. Napoleone invece si incorona da solo, simbolo che il potere viene da lui e nessuno può rimuoverlo.

  • Evoluzione di poteri e rapporti. Il potere temporale arriva a non sentire più il bisogno di legittimazione dal potere pontificio. La dialettica trono-altare è sempre stata presente nella storia.

ART. 3 “ L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com’è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. I confini di detta Città sono indicati nella Pianta che costituisce l’Allegato I° del presente Trattato, del quale forma parte integrante. Resta peraltro inteso che la piazza di San Pietro, pur facendo parte della Città del Vaticano, continuerà ad essere normalmente aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane; le quali si arresteranno ai piedi della scalinata della Basilica, sebbene questa continui ad essere destinata al culto pubblico, e si asterranno perciò dal montare ed accedere alla detta Basilica, salvo che siano invitate ad intervenire dall’autorità competente.

Quando la Santa Sede, in vista di particolari funzioni, credesse di sottrarre temporaneamente la piazza di San Pietro al libero transito del pubblico, le autorità italiane, a meno che non fossero invitate dall’autorità competente a rimanere, si ritireranno al di là delle linee esterne del colonnato berniniano e del loro prolungamento.”

Fa riferimento alle Guarentigie che avevano concesso l’uso e non la proprietà. A livello di confini , Piazza san Pietro rimane aperta al pubblico e soggetta ai poteri della polizia italiana fino ai piedi della basilica.

  • Proprietà del vaticano ma i poteri sono esercitati dalla polizia italiana (con giurisdizione italiana).

Il fine della giustizia :

  • (^) Quella italiana arrivare alla giusta sanzione per il colpevole.
  • Quella della chiesa arrivare non solo alla sanzione, ma alla salus animarum ,salvezza stessa del colpevole.

Perche ci sono le guardie svizzere? Perche nella chiesa attorno al 600 con l’invasione dei barbari un gruppo di 400\500 guardie svizzere si fermarono e resistono per permettere al pontefice di fuggire tramite Castel Gandolfo. Per gratitudine ,da quel momento le guardie svizzere fanno parte del vaticano.

LEZIONE 11 MARZO

ART.13 “L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, cogli edifici annessi (Alleg. II, 1, 2 e 3).

Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione della detta Basilica di San Paolo e dell’annesso Monastero, versando altresì alla Santa Sede i capitali corrispondenti alle somme stanziate annualmente nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per la detta Basilica. “

Trasferimento delle proprietà immobiliari dal Regno d’Italia al Vaticano.

ART.14 “L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (Alleg. II, 4), quali ora si trovano già in possesso della Santa Sede medesima, nonché si obbliga a cederLe, parimenti in piena proprietà, effettuandone la consegna entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente Trattato, la Villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze (Alleg. II, 5).

Per integrare la proprietà degli immobili siti nel lato nord del Colle Gianicolense appartenenti alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide e ad altri Istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi vaticani, lo Stato s’impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti che saranno da Essa indicati gli immobili di proprietà dello Stato o di terzi esistenti in detta zona. Gli immobili appartenenti alla detta Congregazione e ad altri Istituti e quelli da trasferire sono indicati nell’allegata Pianta (Alleg. II, 12).

L’Italia, infine, trasferisce alla Santa Sede in piena e libera proprietà gli edifici ex- conventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di Sant’Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze (Alleg. III, 3, 4 e 5), e da consegnarsi liberi da occupatori entro un anno dall’entrata in vigore del presente Trattato. “

Benché facenti parte del territorio italiano , alcune strutture fuori dal Vaticano (extraterritorialità) hanno però lo stesso trattamento di quelle all’interno delle mura leonine, e godono quindi di immunità.

ART. 16 “ Gli immobili indicati nei tre articoli precedenti, nonché quelli adibiti a sedi dei seguenti istituti pontifici: Università Gregoriana, Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant’Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo (Alleg. III, 1, 1 bis, 2, 6, 7, 8), non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente”

[ le esenzioni qui riportate si riferiscono agli immobili , le persone hanno una regolamentazione propria dello stato città del vaticano in quanto cittadini vaticani ,o per motivi di lavoro. Inoltre on sono previste ritenute se l’attività lavorativa è svolta in vaticano].

Importante sottolineare che non saranno mai espropriati per pubblica utilità né soggetti a tassazione, né verso lo stato o altri enti (già si pensa al futuro). NB! Ora gli enti ecclesiastici si trovano a dibattere per i tributi locali (vedi tarsu,ici ecc) ma che negli anni 30 non c’erano perché mancavano le regioni; i tributi locali nascono dopo gli anni ’70.

Pertanto si capisce perché il Trattato viene accettato di buon grado dalla santa sede (vedi queste immunità).

Per ESENZIONE tributaria , si intende l’esclusione di imposizioni. Concetto diverso dall’ AGEVOLAZIONE , che non esclude la tassazione ma la riduce.

CASO: il comune di Roma manda un accertamento all’Università Gregoriana perche manca la dichiarazione ai fini TARSU per il pagamento della stessa. La tarsu fa riferimento alla struttura e in tal caso l’importo risulta notevole (diverse centinaia di magliaia di euro). Essendo questo immobile indicato all’art visto sopra ,non dovrebbe essere né espropriato ne soggetto a tassazione ; perche allora il comune di Roma manda l’accertamento? =fattispecie: il comune chiede tributo all’ente ecclesiastico ,seppur in via teorica vi è una esenzione. Si avvia una procedura per cui il comune trasforma la richiesta in 2avviso di accertamento”. Questo è impugnato dall’università gregoriana davanti la commissione tributaria provinciale e tra le motivazioni a fondamento indica anche la disposizione vista prima (art.16). la commissione provinciale non accoglie le motivazioni dell’università. la commissione regionale (in appello) accoglie le istanze comunali. Si arriva in Cassazione per la decisione finale. con sentenza rimette la questione alla commissione regionale dicendo di valutare la disposizione del trattato come programmatica (contiene cioè solo enunciazione di principio e nulla di più,non disciplina il dettaglio).

L’articolo 16 non è direttamente applicabile ai fini dell’esenzione affermando che lo stato italiano non ha trasferito tale esenzione in una legge specifica come fece ad esempio per l’ICI (nel 1992 venne riconosciuta l’esenzione agli edifici di culto ai fini IMU e ICI dall’ordinamento italiano). La TARSU non è mai stata disciplinata come esenzione come fatto per ICI o IMU.

  • Pertanto l’esenzione non può essere invocata ai fini tarsu perché manca una legge dello stato a prevederla.

Si censura l’inerzia bilaterale delle parti in tal senso (volontà rimasta solo nelle intenzioni dei contraenti nel Trattato ,mai venuta ad esistenza in una legge).

In materia tributaria inoltre, non esistendo analogia, (per cui se c’è legge c’è esenzione,oppure nulla!) non si può dire che essendo prevista l’esenzione per l’ICI questa è estendibile per analogia anche alla tarsu.

  • (^) La gerarchia delle fonti con al vertice il trattato , viene ad essere depressa e ridimensionata dal giudice di Cassazione.

ART. 17 Le retribuzioni, di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti, a decorrere dal 1° gennaio 1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente.

LEZIONE 12 MARZO

Diritto ecclesiastico si occupa del concordato e della convenzione finanziaria ; non si chiedeva altro a questa materia da parte della società. Oggi in un contesto multiculturale questo diritto ha come riferimento una società multi religiosa e multi culturale. Lo stesso stato del vaticano è diverso. Lo studio tramite la comparazione giuridica non può più essere come quelle del ’29. Nuova è l’architettura economico finanziaria. all’inizio si rifa alla gloriosa tradizione giuridica italiana (struttura giuridica fondamentale). Si riflette se la modifica dello stato città del vaticano seppur con le sue peculiarità , rispecchi quella struttura di un qualsiasi altro stato. Di certo non rimane inerte di fronte alla globalizzazione che ha coinvolto tutti gli stati che a loro volta hanno perso identità in quanto i problemi non possono più essere risolti a livello nazionale.

Lo stato nazionale in questo contesto perde un po' di sovranità così come gli stati nazionali, anche la città del vaticano non può rimanere immutata. Anche perche oggi i capitali si muovono anche in stati con dimensioni territoriali ridotte.

Vedi le misure della Ce contro anti-riciclaggio lo stato città del vaticano non ha l’obbligo di applicarlo in quanto non è parte dell’ue, anzi poteva rifarsi alla normativa italiana anti riciclaggio “per relationem2. Tuttavia sceglie un’altra via e adotta la disciplina interna anti riciclaggio vaticana.

Nel 1929 SCV doveva dotarsi di struttura giuridica anche in brevi tempi (perché stava nascendo un nuovo stato); fa riferimento alla tradizione giuridica italiana; i codici in vigore nel regno d’italia sono adottati in città del vaticano. Era difficile costruire fonti ex novo.

Poi le cose sono cambiate e l’architettura dello stato tende sempre più ad assomigliare a quella di ogni altro stato.

CASO: Emanuela Orlandi rapita a Roma anche se cittadina del Vaticano ma la giurisdizione è italiana. Il problema però è diverso perche le relazioni sono particolari. Ci sono state poi delle carenze a livello di coordinamento tra stato di appartenenza. In realtà le ragioni del movente sono da rintracciarsi nello SCV ; non da subito però c’è stato coordinamento con le strutture vaticane che avrebbero dato più informazioni. Era uno stato che non si poneva problemi di economia e di diritto , però lì venivano svolte dinamiche poco trasparenti.

Quando il vaticano aderisce alla convenzione monetaria , l’UE la obbliga all’adozione della normativa anti riciclaggio entro il 31-12-2010. Questa nasce pertanto da un obbligo giuridico di derivazione internazionale. Ribadito l’obbligo internazionale ,però, è bene sottolineare come l’adozione sia stata scelta coerente con la dottrina della chiesa in materia economica (trasparenza,onestà ecc). è sì un obbligo, ma no in contrasto con quanto affermato dalla chiesa. Anche l’adozione dell’euro è importante , pensando al fatto che il pontefice parla per tutti , poteva adottare qualsiasi moneta.

Benedetto XVI emana un motu proprio con cui introduce la normativa anti riciclaggio nello stato città del vaticano .Nel giro di 4\5 anni vi sono state delle modifiche (non solo segno della tradizione italiana, ma anche discrezionalità delle autorità vaticane) per volontà di non attendere sistema perfetto ma per ricevere dall’applicazione le proposte di modifica.

E se il Vaticano si fosse sottratto all’obbligo? Sicuramente ci sarebbero state conseguenze monetarie negative. Sul piano generale , la mancata adozione avrebbe collocato lo SCV nella “black list” che annovera i paesi qualificabili come “paradisi fiscali”, che non rispettano norma internazionali sulla trasparenza ,dove sono ospitati capitali di dubbia provenienza. Tutto ciò risultava in contrasto con la dottrina sociale della chiesa.

Perche l’europa non poteva fare diversamente?

Ossia continuare ad ammettere zone franche all’interno del suo territorio 8vedi san marino,svizzera ecc). in svizzera per esempio il segreto bancario era uno dei capisaldi fondamentali. Negli anni 70\90 buona parte dell’economia mondiale va nelle casse elvetiche. MA con la crisi che investe l’europa intera (e non solo) si era avuto l’effetto di non consentire più l’esistenza di paesi in cui i traffici monetari erano sottratti all’economia legale (conseguenze negative a livello internazionale) di provenienza illecita e non solo 8 con crisi per il paese che subisce la fuga di capitali) in virtù di un sistema poco trasparente. Poi gli organi dell’ue credono che per avere risultati ,deve essere da tutti recepita (per questo si usa la direttiva) non essendo sufficiente la normativa statale. Anche un piccolo stato ( perche il capitale no ha bisogno di ampi territori) poteva rendere quasi negli gli effetti di contrasto al riciclaggio può stabilizzare le altre economie non particolarmente autonome (di economia legale).

“lo stato città del vaticano “ da enclave dell’italia diviene enclave dell’europa con adozione della normativa ue” (cit. Promotore di giustizia).

LEZIONE 26 MARZO

RICICLAGGIO => CODICE PENALE VATICANO

Il diritto penale recepito in vaticano è quello Zanardelli sia per il fatto che negli anni ’30 quando nasce lo stato città del vaticano era piccolo sia per il fatto che non era ammissibile il nuovo c.p. in quanto aveva collegamenti con il fascismo.

La legge n. 127 del 2010 prevede l’inserimento del reato di riciclaggio all’articolo 421 bis (in italia già presente dagli anni 70).

Riciclaggio : complesso di operazioni volte a riutilizzare e reinvestire i proventi economici di attività illecite.

denaro «sporco», destinato ad essere trasferito in Paesi aventi normative antiriciclaggio deboli o inesistenti (c.d. Paesi off-shore attualmente inseriti nelle cd. black list)

  1. rientro dei capitali «ripuliti» nel circuito finanziario legale (c.d. integration stage); quest’ultimo passaggio tende a svilupparsi maggiormente negli Stati che presentano condizioni economiche e mercati finanziari stabili.

TECNICHE DI RICICLAGGIO

- loan back : pratica di finanziamento - prestito a se stesso al fine di assicurare una facciata di legalità alla disponibilità del denaro. In realtà, l’interessato (o un suo prestanome), conferisce denaro “sporco” presso un conto corrente acceso in un istituto di credito solitamente con sede in un «paradiso fiscale». Successivamente lo stesso richiede un prestito presso la propria banca, apportando come garanzia reale il denaro depositato presso il primo istituto di credito; il denaro concesso sotto forma di prestito sarà poi reinvestito in proprietà immobiliari, società o in diversi strumenti finanziari. - smurfing: consiste nell’ effettuare versamenti o operazioni di cambio regolari e reiterati, concernenti somme di denaro legate tra di loro e al di sotto della soglia fissata per l’identificazione. Con tale tecnica si mira ad evitare qualsiasi monitoraggio delle operazioni bancarie - moneytransfer : è un sistema di invio di denaro, che si sovrappone, se non si sostituisce completamente, ai canali finanziari ufficiali presenti in alcuni Paesi, specialmente nelle aree asiatiche ed africane

VATICANO Legge CXXVII del 2010

ART. 3 introduzione nel Codice penale vaticano dell’art. 421 bis , rubricato Riciclaggio.

Inserito nella sezione dei “delitti contro la proprietà”.

  • (^) Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 421, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un reato grave, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa, ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da un reato grave, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro mille ad euro quindicimila.
  • (^) Nei casi previsti dal comma che precede si applica la reclusione da due a sei anni e la multa da euro mille ad euro diecimila se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da reato grave per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.
  • Nei confronti della persona che ha commesso il reato grave si applica la reclusione da due a sei anni e la multa da euro mille ad euro diecimila.
  • (^) Nei casi previsti dal comma uno la pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
  • La fattispecie delittuosa sussiste anche se le attività che hanno generato il denaro, i beni o le altre utilità da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato.
  • Nei casi di condanna è obbligatoria la confisca dei beni che costituiscono il prodotto o il profitto dell’attività delittuosa, tranne che essi appartengano a persone estranee al reato. Il giudice, nel caso in cui non sia possibile procedere alla confisca, ordina la confisca delle somme di denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o prezzo del reato.

NB!!!!!! Tale disposizione è stata abrogata nel 2012 in quanto la legge n.127 era stata emanata in poco tempo ed in seguito alla stipula tra Vaticano ed UE in merito alla convenzione finanziaria con cui si impegna a recepire la normative europea in merito al riciclaggio nel 2009.

Legge CLXVI, 24 aprile 2012

ART. 3 introduce nel Codice penale vaticano il nuovo art. 421 bisRiciclaggio e autoriciclaggio.

Autoriciclaggio: l’autore del reato di riciclaggio è anche autore del reato presupposto (comma 3: il riciclaggio sussiste anche quando l’autore è lo stesso del reato presupposto). Nel momento in cui è stato inserito l’autoriciclaggio nella normativa vaticana, in Italia non era ancora presente.

CONDOTTE SANZIONATE

  1. sostituire, convertire o trasferire denaro contante, beni o altre risorse economiche, conoscendo che essi provengono da un reato presupposto o dal concorso in un reato presupposto, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita degli stessi, ovvero di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività criminale a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni
  • Sostituire : «rimpiazzo» del denaro sporco / di provenienza illecita con un bene di diversa tipologia
    • Trasferire : l’utilizzo di strumenti negoziali finalizzati allo spostamento di denaro (o di qualsiasi altra res), in maniera reale o virtuale
    • Convertire : conversione in una somma equivalente, ma con diversa valuta, di denaro proveniente da illecito ….. conoscendo che queste provengono da un reato presupposto o dal concorso in un reato presupposto
  1. o ccultare o dissimulare la provenienza di denaro contante o altre risorse economiche, conoscendo che questi provengono da un reato presupposto o dal concorso in un reato presupposto

  2. acquistare, possedere, detenere o utilizzare beni di qualsiasi natura, conoscendo che questi provengono da un reato presupposto o dal concorso in un reato presupposto.

OGGETTO

  • denaro contante
  • beni materiali / immateriali
  • altre risorse economiche qualsiasi res suscettibile di apprezzamento economico.

ELEMENTO OGGETTIVO

  • DOLO …. conoscendo che queste provengono da un reato presupposto o dal concorso in un reato presupposto
  • Consapevolezza / certezza (NO dubbio o conoscibilità)
  • (^) Condotta n. 1 – dolo specifico (fine preciso)
  • Condotte nn. 2-3: dolo generico - condotte pure (no fine specifico)

SANZIONI

  • RECLUSIONE da 4 a 12 anni
  • MULTA da 1.000 a 15.000 euro
  • CONFISCA del prodotto diretto e indiretto del reato, nonchè di tutti i mezzi utilizzati o utilizzabili per la realizzazione dell’illecito stesso