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Linee di diritto privato romano, Appunti di Diritto Privato Romano

Descrizione degli istituti di diritto romano privato

Tipologia: Appunti

2022/2023

Caricato il 28/06/2023

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edu-mcqeen 🇮🇹

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14/03/2023!
La famiglia!
La composizione della famiglia romana era molto diversa da quella attuale. Erano dierenti i
rapporti tra i membri. I componenti della familia romana non erano tutti uniti da vincoli di
matrimonio o da legami di sangue e non tutti coloro che erano uniti da legami di sangue
appartenevano alla stessa famiglia. !
Questo perché, in realtà, a Roma, la parentela di sangue, detta COGNATIO NATURALIS aveva un
rilievo quasi puramente sociale. Questo perché sul piano giuridico ciò che rilevava era, invece,
essenzialmente la COGNATIO CIVILIS o LEGITTIMA, cioè la parentela civile, legittima, detta
anche ADGNATIO. !
Il vincolo agnatizio sta ad indicare la parentela patrilineare, cioè la parentela civile in linea
maschile, vincolo di soggezione giuridica al pater. Stato di sotto posizione al pater. !
Gli adgnati sono i nati dopo, nati dopo il capostipite comune. Sono i componenti della famiglia
sottoposti alla figura paterna, ovvero i figli, nipoti, pronipoti. !
Gaio aerma che “si chiamano adgnati coloro che sono uniti per parentela legittima (civile). La
parentela legittima è quella che unisce, congiunge le persone in linea maschile”. !
Ulpiano aerma, invece, che “la famiglia è un gruppo che comprende più persone sottoposte al
potere del capofamiglia in base alla natura o in base al diritto”, ovvero sia in base ai legami di
sangue, sia in base al diritto tramite l’istituto dell’adoptio (adozione). !
I membri della famiglia romana
I membri della familia romana erano:!
Il capofamiglia (pater familias)!
La moglie (mulier o uxor)!
I discendenti (figli, nipoti, pronipoti)!
La famiglia romana è un gruppo familiare a struttura gerarchica, con al vertice il pater
familias.
Pater familias !
Il pater familias ha la soggettività giuridica, ha la piena qualità di soggetto giuridico. Nel mondo
romano, i soggetti di diritto erano una minoranza, cioè la capacità giuridica apparteneva a pochi.
Per capacità giuridica si intende l’idoneità ad essere titolare di rapporti giuridici rilevanti sul
piano del diritto. !
I requisiti necessari per essere soggetto giuridico erano:!
La libertà
La cittadinanza romana
L’autonomia familiare: il soggetto non doveva essere sottoposto alla potestà altrui, non doveva
esistere un ascendente che esercitasse su di lui, una potestà. !
Il pater familias è soggetto sui iuris laddove gli atri componenti della famiglia erano soggetti
alieni iuris. !
-Soggetto sui iuris: soggetto di proprio diritto, soggetto giuridicamente autonomo,
indipendente, con autonomia familiare. !
-Soggetti alieni iuris: di diritto altrui, giuridicamente non indipendenti, senza autonomia
familiare perché soggetti alla potestà di un altro. !
Il pater familias è il baricentro sociale, protagonista assoluto nella sfera familiare, ma è il
protagonista attivo anche nel contesto sociale, economico e giuridico. !
I poteri del pater familias sono plurimi, egli esercita:!
La patria potestas sui figli e sui discendenti ulteriori!
Manus maritalis: ovvero una particolare potestà sulla moglie !
Dominica potestas sugli schiavi, potere non molto diverso da quello esercitato sulle res, sugli
oggetti, sulle cose inanimate. La dominica potestas è una manifestazione del diritto di proprietà
del pater familias. !
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La famiglia

La composizione della famiglia romana era molto diversa da quella attuale. Erano differenti i rapporti tra i membri. I componenti della familia romana non erano tutti uniti da vincoli di matrimonio o da legami di sangue e non tutti coloro che erano uniti da legami di sangue appartenevano alla stessa famiglia. Questo perché, in realtà, a Roma, la parentela di sangue, detta COGNATIO NATURALIS aveva un rilievo quasi puramente sociale. Questo perché sul piano giuridico ciò che rilevava era, invece, essenzialmente la COGNATIO CIVILIS o LEGITTIMA , cioè la parentela civile, legittima, detta anche ADGNATIO. Il vincolo agnatizio sta ad indicare la parentela patrilineare, cioè la parentela civile in linea maschile, vincolo di soggezione giuridica al pater. Stato di sotto posizione al pater. Gli adgnati sono i nati dopo, nati dopo il capostipite comune. Sono i componenti della famiglia sottoposti alla figura paterna, ovvero i figli, nipoti, pronipoti. Gaio afferma che “ si chiamano adgnati coloro che sono uniti per parentela legittima (civile). La parentela legittima è quella che unisce, congiunge le persone in linea maschile ”. Ulpiano afferma, invece, che “l a famiglia è un gruppo che comprende più persone sottoposte al potere del capofamiglia in base alla natura o in base al diritto ”, ovvero sia in base ai legami di sangue, sia in base al diritto tramite l’istituto dell’ adoptio ( adozione ).

I membri della famiglia romana

I membri della familia romana erano:

  • Il capofamiglia (pater familias)
  • La moglie (mulier o uxor)
  • (^) I discendenti (figli, nipoti, pronipoti) La famiglia romana è un gruppo familiare a struttura gerarchica, con al vertice il pater familias.

Pater familias

Il pater familias ha la soggettività giuridica , ha la piena qualità di soggetto giuridico. Nel mondo romano, i soggetti di diritto erano una minoranza, cioè la capacità giuridica apparteneva a pochi. Per capacità giuridica si intende l’idoneità ad essere titolare di rapporti giuridici rilevanti sul piano del diritto. I requisiti necessari per essere soggetto giuridico erano:

**- La libertà

  • La cittadinanza romana**
  • L’autonomia familiare : il soggetto non doveva essere sottoposto alla potestà altrui, non doveva esistere un ascendente che esercitasse su di lui, una potestà. Il pater familias è soggetto sui iuris laddove gli atri componenti della famiglia erano soggetti alieni iuris.

- Soggetto sui iuris: soggetto di proprio diritto , soggetto giuridicamente autonomo,

indipendente , con autonomia familiare.

- Soggetti alieni iuris: di diritto altrui , giuridicamente non indipendenti , senza autonomia

familiare perché soggetti alla potestà di un altro. Il pater familias è il baricentro sociale , protagonista assoluto nella sfera familiare, ma è il protagonista attivo anche nel contesto sociale, economico e giuridico. I poteri del pater familias sono plurimi, egli esercita:

  • La patria potestas sui figli e sui discendenti ulteriori
  • (^) Manus maritalis : ovvero una particolare potestà sulla moglie
  • (^) Dominica potestas sugli schiavi, potere non molto diverso da quello esercitato sulle res, sugli oggetti, sulle cose inanimate. La dominica potestas è una manifestazione del diritto di proprietà del pater familias.

La patria potestas

Le persone soggette alla patria potestas sono i figli legittimi e adottivi. Sono soggetti anche tutti i discendenti ulteriori. La moglie è soggetta alla MANUS MARITALIS che la poneva in una condizione “parificata” a quella dei figli. La donna sottoposta alla manus era FILIE LOCU , in condizione di figlia, come una figlia.

Contenuto della patria potestas

In origine era un potere senza limiti. Il pater familias aveva una serie di facoltà e poteri, facoltà ampie che gradualmente divennero più astratte che concrete, più teoriche che pratiche. I poteri principali del pater familias sono:

**1. Ius vitae ac necis

  1. Ius exponendi
  2. Ius vendendi
  3. Ius noxae dandi**

Ius vitae ac necis

Diritto di vita e di morte sui figli e sui discendenti. Il padre aveva la possibilità di uccidere, qualora lo ritenesse necessario, i propri figli. La coscienza sociale, il sentimento religioso limitarono sempre più l’esercizio di questa facoltà. Già in età repubblicana , l’abuso di questo potere fu colpito dai censori con la famosa e temuta nota censoria. In età imperiale , con Adriano, si arrivò al punto di punire il pater familias con il confino su un’isola e la confisca dei beni, qualora avesse ucciso il figlio per futili motivi. In età tardoantica , per influenza del cristianesimo, questo potere venne fortemente compresso e poi abolito. Costantino considera reato di omicidio l’uccisione del figlio da parte del padre.

Ius exponendi

Diritto di esporre, quindi abbandonare, pubblicamente il neonato alla nascita. Il pater familias poteva abbandonare, in un luogo pubblico, il neonato avviandolo o alla morte per imenia o alla possibilità di essere allevato da un terzo detto NUTRITOR. Questa usanza riguardò in particolare i figli illegittimi nati da relazioni adulterine o incestuose o i figli nati deformi. Il NUTRITOR poteva tenere il neonato presso di se come LIBER IN MANCIPIO , cioè poteva tenerlo in una condizione ibrida , in quanto si trattava di una posizione intermedia tra la condizione di schiavo e la condizione di figlio. Il soggetto era libero, ma era tenuto in condizione di servo, infatti veniva definito SERVII LOCO. L’esposizione pubblica non spezzava il vincolo potestativo , cioè qualora il Nutritor avesse deciso di affrancare il oggetto, questo non diventava SUI IURIS , ma tornava sotto la potestà del padre. Solo in età tardoantica si affermò il principio secondo il quale l’esposizione del neonato spezzava definitivamente il vincolo potestativo, quindi veniva riconosciuta la piena potestà.

Ius vendendi

Diritto del pater familias di vendere i propri figli. Il figlio venduto ad un terzo diveniva LIBER IN MANCIPIUM , cioè era sottoposto al MANCIPIUM del compratore. Era sottoposto ad uno stato di soggezione intermedio tra la condizione di figlio e quella di schiavo. Il costume sociale avversava questa pratica, infatti le XII tavole stabilirono un limite delle 3 vendite. Il limite delle 3 vendite sta ad indicare che qualora il figlio fosse stato venduto per tre volte, veniva liberato dalla patria potestas se il terzo acquirente lo avesse affrancato. In età imperiale la vendita dei figli era quasi del tutto desueta.

Ius noxae dandi

Diritto di dare anossa, diritto di dare a castigo, diritto di dare il figlio o lo schiavo a riparazione di un illecito privato compiuto da quest’ultimi. La dazione annossa era l’abbandono riparatore del figlio, che avesse compiuto un illecito privato (delicto), alla persona offesa, il pater familias consegnava il colpevole direttamente alla parte lesa. Questo perché perché per gli illeciti privati compiuti dai sottoposti la responsabilità era del pater. Per gli illeciti privati la responsabilità era in capo al pater familias qualora l’illecito fosse stato compiuto dal figlio, ma era in capo al dominus qualora l’illecito fosse stato compiuto dallo schiavo. Il padre aveva la possibilità di sottrarsi alla responsabilità, consegnando il colpevole alla parte lesa, la

Adrogatio

L’adrogatio è la sottoposizione di un pater familias alla potestas di un altro pater familias. Procedimento in virtù del quale, un pater familias detto adrogator , assumeva la patria potestas su un altro pater familias consenziente detto adrogatus , che viene a subire un mutamento di status diventando alieni iuris. Questa pratica era utilizzata già in età arcaica. Questo atto realizza la fusione di due gruppi familiari. Il pater adrogatus diventa filius del pater adrogator e il suo patrimonio viene incamerato dal pater familias adottante. Il pater familias incorpora, anche, tutta la familias del pater adrogatus. In età monarchica questo procedimento era compiuto alla presenza del popolo riunito in curie e sotto la presidenza del pontefice massimo ( adrogatio per populum ). Nel corso dell’età repubblicana, venuti meno i comizi curiati, questa operazione si svolgeva simbolicamente davanti a 30 littori, mentre in età imperiale e tardo antica si ammise che l’adrogatio potesse avvenire attraverso un rescritto imperiale, una decisione dell’imperatore ( ADROGATIO PER RESCRIPTUM PRINCIPIS ).

Cause di estinzione

Emancipatio

L’ emancipatio è l’atto di liberazione del filius dalla patria potestas , in sostanza è la rinuncia volontaria, da parte del pater familias, della potestas su suo figlio. Questo atto determina l’acquisto, da parte del filius, della soggettività giuridica , quindi, la qualità di soggetto sui iuris. Questo istituto fu ideato dalla giurisprudenza repubblicana dopo le XII tavole, in quanto si sfrutta un precetto decemvirale, ovvero l a disposizione delle tre vendite. Il padre vendeva il figlio per tre volte ad una persona di fiducia, costui lo affrancava facendolo ricadere, per le prime due volte, sotto la potestà del padre, poi, procedendo alla terza vendita, lo rendeva sui iuris. Si procede attraverso un finto processo. Si recano dinanzi al magistrato, il pater familias, il figlio e l’acquirente di fiducia. L’acquirente, d’accordo con il pater familias, dichiarava che quel soggetto era sui iuris toccandolo con una bacchetta. Dinanzi a questa dichiarazione il pater non replica. Il magistrato non può che dichiarare e rendere pubblico, a questo punto, il nuovo status del soggetto, ovvero lo dichiara sui iuris. In età tardo antica, con l’imperatore Anastasio, nel 502, fu introdotta una nuova forma di emancipazione, detta EMANCIPATIO PER RESCRIPTUM PRINCIPIS o EMANCIPATIO ANASTASIANA , cioè emancipazione attraverso un rescritto imperiale.

Il matrimonio

La famiglia è la cellula base della società romana. Cicerone definisce la famiglia “ SEMINARIUM REPUBBLICE ” semenzaio dello stato. Il presupposto per la costituzione della famiglia è il matrimonio legittimo. Perché si costituisse la famiglia era necessario che si contraessero IUSTE NUPTIAE. L’aggettivo “ iuste ” sta ad indicare proprio SECUNDUM IUS secondo il diritto. É celebre la definizione di matrimonio che ci dà il celebre Modestino , il quale afferma “l e nozze sono l’unione di un uomo e una donna e l’unione di tutta la vita ( consortium omnis vitae ), la comunione di diritto divino e umano ”. Giustiniano nelle sue istituziones afferma “le nozze sono l’unione di un uomo e di una donna che implica un inseparabile intimità di vita”. Queste definizioni mostrano l’alta considerazione che si aveva del matrimonio a Roma. Il matrimonio era la seria, manifesta e duratura unione fra un uomo e una donna. Consisteva nella convivenza stabile, fra persone di sesso diverso, con la volontà di vivere come marito e moglie. Due sono i presupposti fondamentali del matrimonio legittimo:

  • La monogamia : assenza di precedenti vincoli di matrimonio.
  • La esogamia : assenza di rapporti di parentela tra marito e moglie. I requisiti fondamentali per un matrimonio legittimo sono:
  • (^) La sanità mentale : i soggetti non dovevano essere affetti da infermità
  • (^) Capacità sessuale : la concreta attitudine al congiungimento fisico, ovvero maturità sessuale. Questo implicava il raggiungimento della pubertà. A Roma si riteneva che la pubertà venisse raggiunta dagli uomini a 14 anni e dalle donne a 12 anni.
  • Eterosessualità : i coniugi dovevano essere di sesso diverso. Oltre a questi requisiti si aggiunge:
  • (^) Lo Ius connubii : capacità matrimoniale, capacità di contrarre un valido matrimonio secondo lo ius civile. Era richiesta l’appartenenza alla stessa comunità culturale, la libertà e la cittadinanza romana.
  • L’adfectio maritalis : consenso, ossia la volontà dei coniugi di unirsi in matrimonio. In mancanza di questa volontà si aveva concubinato, si aveva unione di fatto, mera convivenza, non si producevano le conseguenza che derivavano dal matrimonio legittimo. Ulpiano afferma che “ il matrimonio non si costituisce con la mera convivenza ma per effetto del consenso espressa dai coniug i” NUPTIAS NON CONCUBINATUS SED CONSENSUS FACIT. Il venir meno del consenso determinava lo scioglimento dei legami matrimoniali.

Cause di scioglimento del matrimonio

**- La morte di uno dei due coniugi

  • La perdita di uno dei due requisiti fondamentali**
  • Il divorzio (divorzium, deriva da divertere, allontanarsi, separarsi). Si aveva divorzio quando veniva meno l’affectio maritaris in entrambi i coniugi. Il divorzio era la cessazione della convivenza TIPI DI matrimonio Sono, essenzialmente di 2 tipi:

Matrimonium cum manu

É la forma più antica di matrimonio. Nel periodo più antico, la manus maritalis accompagnava sempre il matrimonio. La così detta CONVENTIO IN MANUM , passaggio sotto la manus. Atto che aveva come effetto la sottoposizione della donna a questa peculiare potestà maritale. La donna che contraeva un matrimonio cum manu usciva dalla sua famiglia di origine, entrando nella sua nuova famiglia come sotto posta, cioè FILIE LOCO rispetto al marito, in condizione di figlia. Il marito acquistava sulla moglie la manus maritalis. Se la donna usciva dalla sua famiglia di origine ed entrava in quella del marito, la donna perdeva ogni aspettativa successoria rispetto ai suoi familiari originari. Sono tre i fatti costitutivi della manus maritalis: Confarreatio: solenne cerimonia religiosa che prendeva il nome da una focaccia di farro che i coniugi spezzavano ed offrivano a Giove come simbolo della loro futura vita. Gli sposi si tenevano per la mano destra e pronunciavano delle formule prestabilite. Formule che manifestavano la volontà di unirsi in matrimonio. Secondo le fonti, la sposa esprimeva, il suo consenso pronunciando “ ubi tu Gaius, ego Gaia ” “Dove sarai tu Gaio, sarò io Gaia”. É una solenne cerimonia perché si svolgeva dinanzi a 10 testimoni e alla presenza del pontefice massimo e del sacerdote di Giove (flamen dialis). Coemptio: compera fittizia, l’acquisto della donna a scopo di matrimonio. É la compera della donna da parte del marito dal suo pater. Venivano utilizzate delle formule adatte allo scopo matrimoniale, allo scopo di far entrare la donna nella famiglia del marito in condizione di mullier, di uxor, donna sottoposta alla manus maritalis. La coemptio è un’applicazione speciale dell’emancipatio. L’emancipatio è un negozio solenne traslativo della proprietà. L’usus: convivenza stabile sotto lo stesso tetto protratta per un anno. Dopo un anno intero di convivenza ininterrotta, si riteneva che il marito acquistasse la manus maritalis. Usucapiva la manus. L’usucapione è una modalità di acquisto della proprietà, infatti l’usus è una forma speciale di usucapione. In età arcaica e nei primi secoli della repubblica, i matrimoni cum manu erano la regola. Questo tipo di matrimonio aveva delle criticità.

Matrimonium sine manu

Tra il III e il II secolo a.c., si diffonde l’idea e, quindi, la pratica, di un matrimonio libero. Questo per evitare che la donna uscisse per sempre dalla sua famiglia di origine e per evitare che prdesse ogni aspettativa successoria.

familias (detto manceps), l’oggetto di questo rapporto erano tutti i beni familiari e le persone della famiglia. Nell’ultima fase dell’età repubblicana, questo potere onnicomprensivo, si differenziò in una serie di poteri, di potestà diverse a seconda dell’oggetto. Nell’ambito dei poteri dominicali si verificò una profonda trasformazione dovuta alla nascita di nuove figure giuridiche, ovvero gli iura in rea aliena, che sono il riflesso delle esigenze sociali. Si percepì la differenza tra il potere illimitato ed esclusivo del titolare del diritto di proprietà e i poteri più limitati rispetto ai titolari degli iura in rea aliena. La proprietà si pose sempre più nitidamente come il fenomeno giuridico più intenso tra le fonti di appartenenza ponendosi come figura centrale, essenziale dei diritti reali. Dal punto di vista lessicale, la proprietà, tra il II e il I secolo a.c., assunse una diversa denominazione,. Per indicare il detentore della proprietà si utilizzava il termine dominus, e per indicare il potere del dominus si utilizzò il termine dominium. Il diritto romano conobbe nel corso dei secoli diversi tipi di proprietà, cioè ebbe una pluralità di proprietà. Si hanno 3 tipi di proprietà fondamentali:

- Proprietà civilistica: dominium ex iure quiritium, detto dominio quiritario**.

  • Proprietà pretoria:** istituto definito in bonis habere, avere nei beni, nei bona, detto anche dominio bonitario.
  • Proprietà provinciale: istituto definito possessio vel ususfructus, indicava la proprietà provinciale che riguardava le fonti provinciali. In età tardo antica, si arriverà, ad un concetto unitario di proprietà, il dominium. Questi 3 tipi di proprietà si fonderanno sotto questa denominazione unitaria di dominium e si arriverà anche al termine PROPRIETAS.

Il dominium ex iure quiritium

Dominium derivante dall’antico diritto civile, ius quiritium. Diritto riconosciuto dai quirizi. I soggetti attivi del dominium ex iure quirizium sono solo i cittadini romani Sono soggetti passivi gli omnes, gli stranieri. L’oggetto di questo diritto è rappresentato da tutte le res commerciabili sia mobili che immobili, con una precisazione con una precisazione per quanto riguarda le cose immobili, in quanto questo diritto poteva riguardare solo i fondi italici, siti sul territorio italico e non fondi provinciali. Rispetto al macipium, nel caso del dominium ex iure quiritium i soggetti sono le res. Come si acquista la proprietà, quali sono i modi di acquisto della proprietà? I modi di acquisto della proprietà sono quei fatti ai quali l’ordinamento giuridico attribuisce l’effetto di determinare l’acquisto della proprietà, infatti noi oggi distinguiamo i modi di acquisto a titolo originario e i modi di acquisto a titolo derivativo. Quelli a titolo originario consistono in un rapporto diretto con la cosa di cui si acquisisce la proprietà, come l’occupazione. L’occupazione è la materiale apprensione della cosa non appartenente a nessuno, una res nullius, di una cosa di nessuno, ad esempio gli animali di cui ci si impadronisce mediante la caccia, sulla pesca. Quelli a titolo derivativo sono quegli atti per i quali la proprietà del benne si acquista per il trasferimento del diritto. Questa distinzione è estranea al pensiero giuridico romano, nel senso che i giuristi antichi individuarono i singoli modi di acquisto della singola proprietà ma non li inquadrarono all’interno di una categoria generale. I modi di acquisto della proprietà a titolo derivativo sono quegli atti per i quali la proprietà del bene si acquista per trasferimento del diritto, cioè mediante un rapporto giuridico con un altro soggetto proprietario della res. A Roma furono 3 i modi di acquisto della proprietà a titolo derivativo, ovvero diritti traslativi, ossia:

**- la macipazio,

  • la in iure cessio
  • la tradizio.** La mancipazio é il più antico atto traslativo della proprietà. La mancipatio era un atto relativo alle res mancipi che sono le cose legate alla famiglia, ai bisogni essenziali della famiglia. Gaio ci fornisce un elenco tassativo delle res mancipi. Sono res Mancipi:
  • i fondi italici,
  • gli schiavi,
  • gli animali da tiro e da soma,
  • le antiche servitù rustiche.

Sono tutte cose che sono il riflesso di un’economia povera, agro pastorale, in cui la manodopera servile, gli animali, sono considerati beni di maggiore importanza legati ai beni della famiglia. Gaio ci offre un elenco tassativo perché come criterio residuale tutte le altre cose che non rientrano in quell’elenco sono res nec mancipi, ad esempio gli oggetti di uso personale, i fondi provinciali, gli animali diversi da quelli di cui sopra, l’oro, il denaro ecc.. La macipatio eta un rito solenne, erano presenti: l’alienante detto mancipio dans , l’acquirente detto mancipio accipiens , 5 testimoni che dovevano essere cittadini romani maschi e puberi. Questi 5 testimoni rappresentavano la comunità. Era infine presente il l ibripens , pesatore di bronzo , colui che portava la bilancia e pesava il bronzo. L’acquirente teneva in mano un pezzo di bronzo e pronunciava la solenne appartenenza della res. La formula è “ affermo che questo fondo mi appartiene per il diritto dei quiriti e che sia da me comparto con questo bronzo e questa bilancia ”. L’alienante tace, non replica, a questo punto l’acquirente tocca la bilancia con il bronzo e lo consegna all’alienante come pagamento per il bene. Questa formalità erta utilizzata per il trasferimento delle res mancipi Il destino di questo istituto, utilizzato per titolo di donazione o per scopi di acquistio della manus maritalis, è quello di sopravvivere nel principato, ma scompare nell’età tardo antica.

In iure cessio

Cessione in iure , cessione dinanzi la magistrato. É un atto traslativo del dominio valevole sia per le res mancipi sia per le res nec mancipi. Il procedimento aveva luogo nelle forme di un finto processo, cioè l’lienante e l’acquirente si recavano dinanzi al magistrati, l’acquirente rivendicava fittiziamente come suo l’oggetto di cui vuole acquistare la proprietà. L’alienante taceva, non replicava, il magistrato, dunque, riteneva accertata solennemente l’appartenenza di quella res all’acquirente. Riteneva e sanciva pubblicamente il diritto di proprietà in capo all’acquirente, faceva l’ addictio , cioè assegnava la res all’acquirente. Anche la in iure cessio sopravvive nel principato ma scompare nell’età tardo antica.

La traditio

Deriva dal verbo tradere, ovvero consegnare. La traditio è un atto traslativo del dominio valevole, in origine, per le res nec mancipi e consisteva nella consegna materiale della res da colui che intendeva trasferire la proprietà, detto tradente , a colui che intendeva acquistarla, detto accipiente. Era necessario che la res doveva essere di proprietà del tradente che doveva manifestare la volontà di trasferire la cosa, l’accipiente doveva mostrare la volontà ad acquistare, ma doveva sussistere una causa valida, idonea ai fini del trasferimento della proprietà. Tra le varie giuste cause di trasferimento, iuste cause traditionis , ricordiamo ad esempio, la causa solvendi , la quale indica che la consegna della res veniva effettuata allo scopo di estinguere un’obbligazione. Questo istituto sopravvive sia in età imperiale che in età tardo antica e divenne la modalità di trasferimento di tutte le res.

Tutela

Quali sono gli strumenti processuali a tutela del dominio? Lo strumento processuale a tutela della proprietà è denominata rei vindicatio , cioè azione di rivendica della cosa propria. La rei vindicatio è un’azione reale (actio in rem) con cui si fa valere contro tutti la proprietà esclusiva di una res. É un’azione esercitabile erga omnes a tutela di un diritto reale, assoluto. I mezzi processuali erano tesi o a salvaguardare la proprietà dalle aggressioni da parte di un terzo, oppure erano mezzi tesi a salvaguardare il proprietario da eventuali dichiarazioni di terzi che rivendicavano la proprietà sulla res.

  • (^) Azione di rivendica : è l’azione che il dominus esercitava contro colui che si fosse impossessato della res. Il dominus chiedeva la restituzione della res o chiedeva di essere ripagato con una somma di denaro pari al valore della res. L’attore è proprietario il convenuto è il possessore.
  • Actio negatoria : l’azione negatoria, era l’azione che il proprietario poteva esercitare contro colui che affermasse illecitamente la titolarità di un diritto reale limitato sulla cosa. Il dominus negava, contestava la dichiarazione di colui che affermava l’esistenza di uno ius in rea aliena sulle sue res.
  • (^) Exceptio iusti dominii : eccezione di giusto dominio, era l’eccezione che il dominus poteva opporre a chi, illecitamente, affermasse di essere il vero proprietario della res. Il dominus era

disponibilità in forma non solenne, cioè tramite la tradizio. Tra la fine dell’età repubblicana e gli inizi del principato, gli editti provinciali previdero la concessione di una azione a tutela dei privati che avevano ottenuto in concessione il fondo. Questa azione è detta actio ad exemplum prei vindicationis , azione simile alla rei vindicatio. Il titolare della possessio vel ususfructus poteva esercitare questa actio contro chi usurpasse la disponibilità del fondo o chi effettuasse molestie nella disponibilità del fondo provinciale. Questa proprietà provinciale non differiva molto, in concreto, dal dominio civilistico se non per la revocabilità e anche per il fatto che questi fondi sono assoggettati a tassazione. In età tardo antica anche i fondi italici furono assoggettati a tassazione, furono gravati dall’imposta fondiaria. In età tardo antica viene meno la distinzione tra fondi italici e provinciali e si delinea un tipo omogeneo di proprietà sotto la definizione di dominium e poi si arriverà alla proprietas.

Possessio

Il possesso è una signoria di fatto su una res , cioè è una situazione di puro fatto consistente nella materiale disponibilità della res, cioè una disponibilità attuale, effettiva, pacifica, pubblica della res. I giuristi romani individuarono due elementi che dovevano sussistere perché si potesse configurare il possesso: Corpus possessionis : consiste nella disponibilità materiale del bene, è un possedere materiale. Animus possidendi :consiste nella volontà di possedere quella res per se, nel proprio interesse, a titolo esclusivo. É un possedere volontariamente. Questo secondo elemento identifica l’atteggiamento psicologico che deve sussistere nel rapporto tra il possessore e l’oggetto posseduto. La possessio si basa proprio sull’interazione di questi due elementi. Nell’ambito del possesso la giurisprudenza individuò diverse situazioni possessorie. Sul Iato pratico abbiamo la distinzione tra: Possessio naturalis : detta anche possessio corporalis è la detenzione. Vi è la mera disponibilità della res, cioè vi è il corpus possessionis, ma non l’animus possidendi. Il soggetto che detiene la res riconosce l’altrui proprietà sulla res. Ad esempio l’usufruttuario che detiene la res, la usa, ne percepisce i frutti, ma riconosce che la proprietà della res è del nudo proprietario e quindi sa che deve restituirla. Possessio civilis : detta anche possessio ad ususcapionem. Ovvero il possesso valevole ai fini dell’acquisto della proprietà del bene, mediante il possesso che si protrae per un certo periodo di tempo. L’usucapio è un modo di acquisto della proprietà mediante il possesso. L’usucapio deriva da usucapire , ovvero prendere mediante l’uso. Modestino afferma “l ’usucapione è l’acquisto della proprietà attraverso il perdurare del possesso per il tempo stabilito dalla legge ”. Ma è necessario che si tratti anche di possessio di buona fede e che il possesso riguardi una res suscettibile di dominio e deve sussistere una iusta causa ususcapionis. I requisiti sono:

  • (^) Possesso : il possesso è quella signoria di fatto sulla res con un atteggiamento di proprietario, si possiede come se si fosse il proprietario.
  • Decorso del tempo : questa signoria deve durare un certo periodo di tempo. Furono le XII tavole a stabilire il tempo per l’usucapione, ovvero 2 anni per le cose immobili e 1 anno per le cetere res, per i poteri personali, per le cose mobili
  • Buona fede : è necessario che il possesso sia fondato sulla convinzione di non ledere un altrui diritto
  • (^) Idoneità della res : la res deve essere suscettibile di dominium, non sono usucapibili tutte le res extra commercio, le pubblice o religiose (cose destinate al culto dei defunti). Non erano usucapibili le cose rubate e sottratte con la violenza.

Tutela prevista per la possessio

La tutela prevista per il posessio avveniva con degli interventi pretori particolari definiti interdetti. Si tratta di provvedimenti di urgenza, infatti per il possesso si parla di tutela interdittale. Sono provvedimenti di urgenza volti a tutelare interessi generali in attesa della certezza del diritto, adottati dal magistrato di fronte a casi palesi. Sono ordini veri e propri, emanati dal pretore o per tutelare un possesso già esistente da eventuali turbative di altri o per recuperare un possesso perduto.

I più importanti interdetti possessori sono: Gli interdicta retinende possessionis : quegli interdetti volti a mantenere, a conservare il possesso. In questo ambito dobbiamo ricordare 2 interdetti:

  • Intenrdictum uti possidetis : previsto per la tutela del possesso di cose immobili. Il pretore tutelava il possessore attuale, proibiva l’uso della forza per sottrargli il possesso.
  • (^) Interdictum utrubi : previsto per la tutela del possesso di cose mobili. Il pretore tutelava il soggetto che aveva posseduto la res più a lungo nell’ultimo anno.
  • Interdicta recuperande possessionis : volti a recuperare il possesso perduto, sottratto 2 sono i principali Interdictum devì : funzioni recuperatorie, far recuperare il possesso a chi fosse stato spossessato con la forza, il quale viene reintegrato nel possesso I nterdictum devì armata : funzioni recuperatorie qualora lo spossessamento fosse avvenuto tramite le armi. Anche nell’ambito dei diritti reali si riflette l’evoluzione della società. Le diverse situazioni nuove che emergono nella società, trovano un riflesso nella disciplina giuridica. Assistiamo ad un ampliamento dello spettro dei diritti assoluti. Accanto alla proprietà col tempo furono previste altre forme di signoria sulle cose, il possesso è una di queste forme, accanto a questa emergono anche gli iura in re aliena. 27/03/

Diritti relativi

I diritti di obbligazione sono diritti relativi che possono essere fatti valere nei confronti di soggetti determinati. Nei diritti relativi la realizzazione del diritto del soggetto attivo, necessita dell’intervento del soggetto passivo, è necessario un comportamento satisfattorio del soggetto passivo, che può consistere in un fare, in un dare, in un non fare. Nei diritti relativi sussiste un rapporto di credito-debito. I soggetti del rapporto obbligatorio sono soggetti determinati, abbiamo il creditore (soggetto attivo) e il debitore (soggetto passivo). L’oggetto del rapporto obbligatorio è la prestazione , cioè è ciò che il creditore ha il diritto di pretendere dal debitore perché egli possa dire “ adempiuta l’obbligazione ”.

Obbligazioni a Roma

Il percorso storico dei diritti relativi a Roma è stato un percorso particolare, invertito rispetto alla sequenza con la quale viene oggi affrontata e studiata la materia dell’obbligazione. Perché oggi si parte dal concetto generale di obbligazione, poi si affronta la nozione di contratto e infine si affrontano i diversi tipi di contratto. Nell’antica Roma, invece, si parte dalle singole figure contrattuali che emergono via via nel corso dell’esperienza giuridica, poi con fatica si arriva ad una categoria unitaria di contratto (contractus). Solo dopo si giunge all’individuazione degli elementi essenziali dell’obbligazione. Il pensiero giuridico romano parte dalle fattispecie concrete. Noi, oggi, intendiamo per obbligazione un vincolo giuridico patrimoniale. La configurazione originaria dell’obligatio non è immediatamente un vincolo giuridico perché in età più antica il termine era diverso, lo possiamo esumere dall’etimologia del termine obligatus. Obligatus deriva da ob ligatus, cioè legato a causa di, l’obligatio è un vincolo materiale, fisico, cioè il debitore era fisicamente sottoposto alla potestà del creditore. Il debitore era il NEXUS che entrava nella sfera potestativa del creditore e poteva liberarsi da questo stato semi-servile, ma poteva farlo, solo previo pagamento del debito, o lavorando al servizio del creditore fino all’estinzione del debito. Poteva essere venduto come schiavo, trans tiberin, se non avesse estinto il debito. Alla fine del I inizio II secolo, si fa strada l’idea dell’obligatio come vincolo ideale, giuridico, ossia da intendersi come soggezione ideale, giuridica, rispetto al creditore, per cui il debitore è obbligato, cioè vincolato giuridicamente, non più legato come in origine. 3 sono le fonti fondamentali relative alle obbligazioni: Un passo delle istituzioni di Gaio Un passo delle istituzioni di Giustiniano, Un passo del giurista Paolo riportato nel Digesto.

Obligationes re contractae

Obbligazioni che nascono da una datio rei, dalla consegna della res , con l’intesa che la cosa venga restituita dal debitore nei modi e nei tempi stabiliti nel contratto. É un’obligatio re contracta il mutum , il mutuo, il prestito di consumo. Il mutuo è un’obbligazione reale mediante la quale si trasferiva gratuitamente la proprietà di una certa somma di denaro o cose fungibili, dal mutuante al mutuatario con l’obbligo per quest’ultimo di restituire altrettante cose dello stesso genere.

Obligationes consensu contractae

L’obbligazione che nasce dal mero consenso , senza requisiti di forma, nasce dall’incontro delle volontà contraenti. Il consenso non è solo necessario, ma è sufficiente a perfezionare il contratto. Obbligazioni contrattuali per antonomasia. Gaio definisce queste obbligazioni come obbligazioni extra contractu. Obbligazioni che hanno dei caratteri peculiari. Le obbligazioni consensuali sono:

- La compravendita: emptio venditio - La locazione: locatio conductio - La società: societas - Mandato: mandatum 28/03/

Le azioni di tutela dei contratti

Questi quattro contratti sono contratti di iuris gentium, nascono, cioè, nel tribunale del pretore peregrino, quindi, inizialmente vedevano coinvolti romani e stranieri. Questi istituti si affermano, in un primo momento, nei rapporti commerciali, sociali tra romani e peregrini. É il pretore che diede riconoscimento giuridico, e quindi tutela giurisdizionale a questi nuovi schemi negoziali ignoti allo ius civile. Furono schemi negoziali diffusissimi nella prassi, funzionali agli scambi commerciali, utili alle pratiche mercantili. Lo sviluppo del mercato mediterraneo conseguente alla espansione di Roma, comportò un accrescimento della quantità delle relazioni commerciali, ma anche della qualità delle operazioni economiche. C’è, quindi, un ampliamento quantitativo e quantitativo, tutto questo richiese un ampliamento della gamma degli strumenti giuridici posti alla base di queste operazioni economiche sempre più eterogenee, redditizie. Il pretore, ritenendo questi 4 nuovi contratti, nova negozia , meritevoli di tutela giuridica, riconobbe nel suo editto una serie di azioni a tutela dei contratti e dunque a tutela delle parti contraenti. Riconobbe un fascio di azioni , in particolare riconobbe due azioni a tutela dei contraenti della compravendita, della emptio venditio , in particolare:

  • L’ actio venditi : a tutela del venditore
  • L’ actio empti : a tutela del compratore Il pretore riconobbe due azioni a tutela delle parti contraenti della locatio coductio. In particolare previde:
  • L’actio locati : a tutela del locatore
  • L’actio conducti : a tutela del conduttore La locatio conductio è un contratto, stipulato tra un locatore ( locator ) e un conduttore ( conductor ), in forza del quale il locatore si obbliga a mettere a disposizione del conduttore un bene per un certo periodo di tempo definito, e il conduttore si obbliga a restituire il bene alla scadenza del contratto, dopo averlo utilizzato nei modi e nei tempi stabiliti nel contratto. Chi, infine, avesse tratto utile dal contratto, era tenuto a versare come corrispettivo alla controparte una merces , cioè una proporzionata somma di denaro. Il pretore riconobbe due azioni a tutela delle parti contraenti del mandatum. In particolare previde:
  • L’ actio mandati directa : a favore del mandante
  • L’ actio mandati contraria : a favore del mandatario

Il mandato è un contratto consensuale in virtù del quale una parte, il mandante , conferisce all’altra parte, il mandatario , l’incarico di compiere, per il proprio utile o per utile di terzi, una determinata attività di natura giuridica o materiale. Da questo contratto nasce l’obbligo per il mandatario di eseguire l’obbligo e trasferire al mandate il risultato dell’attività eseguita e sorge l’obbligo, in capo al mandante, di rimborsare le spese sostenute e rimborsare i danni eventualmente contratti. Il pretore previde una azione a tutela delle parti contraenti della societas. La così detta actio pro socio. Azione che ciascuno dei soci avrebbe potuto esperire nei confronti degli altri soci a tutela della obbligazioni derivanti dal contratto societario. Il contratto di società è un contratto consensuale bilaterale, ma eccezionalmente anche plurilaterale, in forza del quale, 2 o più persone, i soci, si obbligavano a conferire, quindi mettere in comune, determinati beni per raggiungere uno scopo economico e commerciale, comune, per raggiungere una finalità patrimoniale di interesse comune. Dividendo guadagni e ripartire le spese, quindi dividere gli utili, ma anche, le perdite. Il pretore quindi, un fascio di 7 azioni attraverso le quali questi contratti ottennero riconoscimento e tutela, vennero accolti nello ius privato. La giurisprudenza sulla base delle previsioni edittali avviò una poderosa opera di studio scientifico su queste nuove figure giuridiche e diede un contributo efficace ai magistrati nell’affinamento delle previsioni contenute nell’editto relative a questi contratti.

Caratteristiche comuni ai 4 contratti

Le caratteristiche principali sono 5:

  1. La loro estraneità allo ius civile, ovvero la loro matrice pretoria.
  2. L’elemento caratterizzante è il nudo consenso , ovvero il nudus consensus , con il quale il contratto si intendeva perfezionato a prescindere da particolari requisisti formali. Il consenso è l’elemento necessario e sufficiente a perfezionale queste fattispecie contrattuali. Il consenso doveva sussistere al momento iniziale, a differenza del mandato o della società dove il consenso doveva essere duraturo, perseverante, perché il venir meno al consenso determinava lo scioglimento del vincolo contrattuale. Si parla di affectio societalis.
  3. Assenza di formalismo è il connotato importante. Al posto del formalismo assumono rilievo altri valori, quali: La buona fede e l’equità. Cioè questa terza caratteristica è il fatto che in queste transazioni è assolutamente centrale il ruolo della buona fede. Il giudice in caso di contenzioso, valuta e condanna ogni comportamento contrario alla buona fede. Le azioni processuali sono, infatti, definite actiones bonae fidei. Si parlava anche di iudiciae bonea fideis. Il giudice aveva un ampio margine di discrezionalità, cioè poteva esaminare la fattispecie concreta, valutare il comportamento delle parti e sulla base dell’equitas poteva pervenire ad una sentenza che componesse nel modo migliore gli interessi in conflitto.
  4. La bilateralità o la reciprocità o la simmetria. Da questi contratti sorgono, per le parti contraenti, obbligazioni reciproche, corrispettive, obbligazioni simmetriche. Alla prestazione economicamente onerosa delle parti corrisponde una controprestazione.
  5. Mera obbligatorietà degli effetti. Questi contratti producevano solo effetti obbligatori, non avevano effetti reali, cioè non implicavano il trasferimento della proprietà. Perché producessero eventualmente effetti reali, le parti dovevano porre in essere altre attività.

Emptio venditio

La compravendita è un contratto consensuale che nasce dal consensio delle parti in qualsivoglia forma. Contratto tra venditore e compratore. Tra veditior e emptor. Un contratto in forza del quale sorgono le seguenti obbligazioni:

  • Per il venditore l’obbligo di assicurare al compratore la piena e pacifica disponibilità della res oggetto del contratto, detta mercs. Il venditore aveva l’obbligo di trasmettere il possesso mediante la consegna materiale della res, trasferire la vacua possessio , un possesso libero, pacifico.
  • Per il compratore sorgeva l’obbligo di trasferire al venditore una certa somma di denaro a titolo di corrispettivo, detto pretium.