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Descrizione degli istituti di diritto romano privato
Tipologia: Appunti
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La composizione della famiglia romana era molto diversa da quella attuale. Erano differenti i rapporti tra i membri. I componenti della familia romana non erano tutti uniti da vincoli di matrimonio o da legami di sangue e non tutti coloro che erano uniti da legami di sangue appartenevano alla stessa famiglia. Questo perché, in realtà, a Roma, la parentela di sangue, detta COGNATIO NATURALIS aveva un rilievo quasi puramente sociale. Questo perché sul piano giuridico ciò che rilevava era, invece, essenzialmente la COGNATIO CIVILIS o LEGITTIMA , cioè la parentela civile, legittima, detta anche ADGNATIO. Il vincolo agnatizio sta ad indicare la parentela patrilineare, cioè la parentela civile in linea maschile, vincolo di soggezione giuridica al pater. Stato di sotto posizione al pater. Gli adgnati sono i nati dopo, nati dopo il capostipite comune. Sono i componenti della famiglia sottoposti alla figura paterna, ovvero i figli, nipoti, pronipoti. Gaio afferma che “ si chiamano adgnati coloro che sono uniti per parentela legittima (civile). La parentela legittima è quella che unisce, congiunge le persone in linea maschile ”. Ulpiano afferma, invece, che “l a famiglia è un gruppo che comprende più persone sottoposte al potere del capofamiglia in base alla natura o in base al diritto ”, ovvero sia in base ai legami di sangue, sia in base al diritto tramite l’istituto dell’ adoptio ( adozione ).
I membri della familia romana erano:
Il pater familias ha la soggettività giuridica , ha la piena qualità di soggetto giuridico. Nel mondo romano, i soggetti di diritto erano una minoranza, cioè la capacità giuridica apparteneva a pochi. Per capacità giuridica si intende l’idoneità ad essere titolare di rapporti giuridici rilevanti sul piano del diritto. I requisiti necessari per essere soggetto giuridico erano:
**- La libertà
indipendente , con autonomia familiare.
familiare perché soggetti alla potestà di un altro. Il pater familias è il baricentro sociale , protagonista assoluto nella sfera familiare, ma è il protagonista attivo anche nel contesto sociale, economico e giuridico. I poteri del pater familias sono plurimi, egli esercita:
Le persone soggette alla patria potestas sono i figli legittimi e adottivi. Sono soggetti anche tutti i discendenti ulteriori. La moglie è soggetta alla MANUS MARITALIS che la poneva in una condizione “parificata” a quella dei figli. La donna sottoposta alla manus era FILIE LOCU , in condizione di figlia, come una figlia.
In origine era un potere senza limiti. Il pater familias aveva una serie di facoltà e poteri, facoltà ampie che gradualmente divennero più astratte che concrete, più teoriche che pratiche. I poteri principali del pater familias sono:
**1. Ius vitae ac necis
Diritto di vita e di morte sui figli e sui discendenti. Il padre aveva la possibilità di uccidere, qualora lo ritenesse necessario, i propri figli. La coscienza sociale, il sentimento religioso limitarono sempre più l’esercizio di questa facoltà. Già in età repubblicana , l’abuso di questo potere fu colpito dai censori con la famosa e temuta nota censoria. In età imperiale , con Adriano, si arrivò al punto di punire il pater familias con il confino su un’isola e la confisca dei beni, qualora avesse ucciso il figlio per futili motivi. In età tardoantica , per influenza del cristianesimo, questo potere venne fortemente compresso e poi abolito. Costantino considera reato di omicidio l’uccisione del figlio da parte del padre.
Diritto di esporre, quindi abbandonare, pubblicamente il neonato alla nascita. Il pater familias poteva abbandonare, in un luogo pubblico, il neonato avviandolo o alla morte per imenia o alla possibilità di essere allevato da un terzo detto NUTRITOR. Questa usanza riguardò in particolare i figli illegittimi nati da relazioni adulterine o incestuose o i figli nati deformi. Il NUTRITOR poteva tenere il neonato presso di se come LIBER IN MANCIPIO , cioè poteva tenerlo in una condizione ibrida , in quanto si trattava di una posizione intermedia tra la condizione di schiavo e la condizione di figlio. Il soggetto era libero, ma era tenuto in condizione di servo, infatti veniva definito SERVII LOCO. L’esposizione pubblica non spezzava il vincolo potestativo , cioè qualora il Nutritor avesse deciso di affrancare il oggetto, questo non diventava SUI IURIS , ma tornava sotto la potestà del padre. Solo in età tardoantica si affermò il principio secondo il quale l’esposizione del neonato spezzava definitivamente il vincolo potestativo, quindi veniva riconosciuta la piena potestà.
Diritto del pater familias di vendere i propri figli. Il figlio venduto ad un terzo diveniva LIBER IN MANCIPIUM , cioè era sottoposto al MANCIPIUM del compratore. Era sottoposto ad uno stato di soggezione intermedio tra la condizione di figlio e quella di schiavo. Il costume sociale avversava questa pratica, infatti le XII tavole stabilirono un limite delle 3 vendite. Il limite delle 3 vendite sta ad indicare che qualora il figlio fosse stato venduto per tre volte, veniva liberato dalla patria potestas se il terzo acquirente lo avesse affrancato. In età imperiale la vendita dei figli era quasi del tutto desueta.
Diritto di dare anossa, diritto di dare a castigo, diritto di dare il figlio o lo schiavo a riparazione di un illecito privato compiuto da quest’ultimi. La dazione annossa era l’abbandono riparatore del figlio, che avesse compiuto un illecito privato (delicto), alla persona offesa, il pater familias consegnava il colpevole direttamente alla parte lesa. Questo perché perché per gli illeciti privati compiuti dai sottoposti la responsabilità era del pater. Per gli illeciti privati la responsabilità era in capo al pater familias qualora l’illecito fosse stato compiuto dal figlio, ma era in capo al dominus qualora l’illecito fosse stato compiuto dallo schiavo. Il padre aveva la possibilità di sottrarsi alla responsabilità, consegnando il colpevole alla parte lesa, la
L’adrogatio è la sottoposizione di un pater familias alla potestas di un altro pater familias. Procedimento in virtù del quale, un pater familias detto adrogator , assumeva la patria potestas su un altro pater familias consenziente detto adrogatus , che viene a subire un mutamento di status diventando alieni iuris. Questa pratica era utilizzata già in età arcaica. Questo atto realizza la fusione di due gruppi familiari. Il pater adrogatus diventa filius del pater adrogator e il suo patrimonio viene incamerato dal pater familias adottante. Il pater familias incorpora, anche, tutta la familias del pater adrogatus. In età monarchica questo procedimento era compiuto alla presenza del popolo riunito in curie e sotto la presidenza del pontefice massimo ( adrogatio per populum ). Nel corso dell’età repubblicana, venuti meno i comizi curiati, questa operazione si svolgeva simbolicamente davanti a 30 littori, mentre in età imperiale e tardo antica si ammise che l’adrogatio potesse avvenire attraverso un rescritto imperiale, una decisione dell’imperatore ( ADROGATIO PER RESCRIPTUM PRINCIPIS ).
L’ emancipatio è l’atto di liberazione del filius dalla patria potestas , in sostanza è la rinuncia volontaria, da parte del pater familias, della potestas su suo figlio. Questo atto determina l’acquisto, da parte del filius, della soggettività giuridica , quindi, la qualità di soggetto sui iuris. Questo istituto fu ideato dalla giurisprudenza repubblicana dopo le XII tavole, in quanto si sfrutta un precetto decemvirale, ovvero l a disposizione delle tre vendite. Il padre vendeva il figlio per tre volte ad una persona di fiducia, costui lo affrancava facendolo ricadere, per le prime due volte, sotto la potestà del padre, poi, procedendo alla terza vendita, lo rendeva sui iuris. Si procede attraverso un finto processo. Si recano dinanzi al magistrato, il pater familias, il figlio e l’acquirente di fiducia. L’acquirente, d’accordo con il pater familias, dichiarava che quel soggetto era sui iuris toccandolo con una bacchetta. Dinanzi a questa dichiarazione il pater non replica. Il magistrato non può che dichiarare e rendere pubblico, a questo punto, il nuovo status del soggetto, ovvero lo dichiara sui iuris. In età tardo antica, con l’imperatore Anastasio, nel 502, fu introdotta una nuova forma di emancipazione, detta EMANCIPATIO PER RESCRIPTUM PRINCIPIS o EMANCIPATIO ANASTASIANA , cioè emancipazione attraverso un rescritto imperiale.
La famiglia è la cellula base della società romana. Cicerone definisce la famiglia “ SEMINARIUM REPUBBLICE ” semenzaio dello stato. Il presupposto per la costituzione della famiglia è il matrimonio legittimo. Perché si costituisse la famiglia era necessario che si contraessero IUSTE NUPTIAE. L’aggettivo “ iuste ” sta ad indicare proprio SECUNDUM IUS secondo il diritto. É celebre la definizione di matrimonio che ci dà il celebre Modestino , il quale afferma “l e nozze sono l’unione di un uomo e una donna e l’unione di tutta la vita ( consortium omnis vitae ), la comunione di diritto divino e umano ”. Giustiniano nelle sue istituziones afferma “le nozze sono l’unione di un uomo e di una donna che implica un inseparabile intimità di vita”. Queste definizioni mostrano l’alta considerazione che si aveva del matrimonio a Roma. Il matrimonio era la seria, manifesta e duratura unione fra un uomo e una donna. Consisteva nella convivenza stabile, fra persone di sesso diverso, con la volontà di vivere come marito e moglie. Due sono i presupposti fondamentali del matrimonio legittimo:
**- La morte di uno dei due coniugi
É la forma più antica di matrimonio. Nel periodo più antico, la manus maritalis accompagnava sempre il matrimonio. La così detta CONVENTIO IN MANUM , passaggio sotto la manus. Atto che aveva come effetto la sottoposizione della donna a questa peculiare potestà maritale. La donna che contraeva un matrimonio cum manu usciva dalla sua famiglia di origine, entrando nella sua nuova famiglia come sotto posta, cioè FILIE LOCO rispetto al marito, in condizione di figlia. Il marito acquistava sulla moglie la manus maritalis. Se la donna usciva dalla sua famiglia di origine ed entrava in quella del marito, la donna perdeva ogni aspettativa successoria rispetto ai suoi familiari originari. Sono tre i fatti costitutivi della manus maritalis: Confarreatio: solenne cerimonia religiosa che prendeva il nome da una focaccia di farro che i coniugi spezzavano ed offrivano a Giove come simbolo della loro futura vita. Gli sposi si tenevano per la mano destra e pronunciavano delle formule prestabilite. Formule che manifestavano la volontà di unirsi in matrimonio. Secondo le fonti, la sposa esprimeva, il suo consenso pronunciando “ ubi tu Gaius, ego Gaia ” “Dove sarai tu Gaio, sarò io Gaia”. É una solenne cerimonia perché si svolgeva dinanzi a 10 testimoni e alla presenza del pontefice massimo e del sacerdote di Giove (flamen dialis). Coemptio: compera fittizia, l’acquisto della donna a scopo di matrimonio. É la compera della donna da parte del marito dal suo pater. Venivano utilizzate delle formule adatte allo scopo matrimoniale, allo scopo di far entrare la donna nella famiglia del marito in condizione di mullier, di uxor, donna sottoposta alla manus maritalis. La coemptio è un’applicazione speciale dell’emancipatio. L’emancipatio è un negozio solenne traslativo della proprietà. L’usus: convivenza stabile sotto lo stesso tetto protratta per un anno. Dopo un anno intero di convivenza ininterrotta, si riteneva che il marito acquistasse la manus maritalis. Usucapiva la manus. L’usucapione è una modalità di acquisto della proprietà, infatti l’usus è una forma speciale di usucapione. In età arcaica e nei primi secoli della repubblica, i matrimoni cum manu erano la regola. Questo tipo di matrimonio aveva delle criticità.
Tra il III e il II secolo a.c., si diffonde l’idea e, quindi, la pratica, di un matrimonio libero. Questo per evitare che la donna uscisse per sempre dalla sua famiglia di origine e per evitare che prdesse ogni aspettativa successoria.
familias (detto manceps), l’oggetto di questo rapporto erano tutti i beni familiari e le persone della famiglia. Nell’ultima fase dell’età repubblicana, questo potere onnicomprensivo, si differenziò in una serie di poteri, di potestà diverse a seconda dell’oggetto. Nell’ambito dei poteri dominicali si verificò una profonda trasformazione dovuta alla nascita di nuove figure giuridiche, ovvero gli iura in rea aliena, che sono il riflesso delle esigenze sociali. Si percepì la differenza tra il potere illimitato ed esclusivo del titolare del diritto di proprietà e i poteri più limitati rispetto ai titolari degli iura in rea aliena. La proprietà si pose sempre più nitidamente come il fenomeno giuridico più intenso tra le fonti di appartenenza ponendosi come figura centrale, essenziale dei diritti reali. Dal punto di vista lessicale, la proprietà, tra il II e il I secolo a.c., assunse una diversa denominazione,. Per indicare il detentore della proprietà si utilizzava il termine dominus, e per indicare il potere del dominus si utilizzò il termine dominium. Il diritto romano conobbe nel corso dei secoli diversi tipi di proprietà, cioè ebbe una pluralità di proprietà. Si hanno 3 tipi di proprietà fondamentali:
- Proprietà civilistica: dominium ex iure quiritium, detto dominio quiritario**.
Dominium derivante dall’antico diritto civile, ius quiritium. Diritto riconosciuto dai quirizi. I soggetti attivi del dominium ex iure quirizium sono solo i cittadini romani Sono soggetti passivi gli omnes, gli stranieri. L’oggetto di questo diritto è rappresentato da tutte le res commerciabili sia mobili che immobili, con una precisazione con una precisazione per quanto riguarda le cose immobili, in quanto questo diritto poteva riguardare solo i fondi italici, siti sul territorio italico e non fondi provinciali. Rispetto al macipium, nel caso del dominium ex iure quiritium i soggetti sono le res. Come si acquista la proprietà, quali sono i modi di acquisto della proprietà? I modi di acquisto della proprietà sono quei fatti ai quali l’ordinamento giuridico attribuisce l’effetto di determinare l’acquisto della proprietà, infatti noi oggi distinguiamo i modi di acquisto a titolo originario e i modi di acquisto a titolo derivativo. Quelli a titolo originario consistono in un rapporto diretto con la cosa di cui si acquisisce la proprietà, come l’occupazione. L’occupazione è la materiale apprensione della cosa non appartenente a nessuno, una res nullius, di una cosa di nessuno, ad esempio gli animali di cui ci si impadronisce mediante la caccia, sulla pesca. Quelli a titolo derivativo sono quegli atti per i quali la proprietà del benne si acquista per il trasferimento del diritto. Questa distinzione è estranea al pensiero giuridico romano, nel senso che i giuristi antichi individuarono i singoli modi di acquisto della singola proprietà ma non li inquadrarono all’interno di una categoria generale. I modi di acquisto della proprietà a titolo derivativo sono quegli atti per i quali la proprietà del bene si acquista per trasferimento del diritto, cioè mediante un rapporto giuridico con un altro soggetto proprietario della res. A Roma furono 3 i modi di acquisto della proprietà a titolo derivativo, ovvero diritti traslativi, ossia:
**- la macipazio,
Sono tutte cose che sono il riflesso di un’economia povera, agro pastorale, in cui la manodopera servile, gli animali, sono considerati beni di maggiore importanza legati ai beni della famiglia. Gaio ci offre un elenco tassativo perché come criterio residuale tutte le altre cose che non rientrano in quell’elenco sono res nec mancipi, ad esempio gli oggetti di uso personale, i fondi provinciali, gli animali diversi da quelli di cui sopra, l’oro, il denaro ecc.. La macipatio eta un rito solenne, erano presenti: l’alienante detto mancipio dans , l’acquirente detto mancipio accipiens , 5 testimoni che dovevano essere cittadini romani maschi e puberi. Questi 5 testimoni rappresentavano la comunità. Era infine presente il l ibripens , pesatore di bronzo , colui che portava la bilancia e pesava il bronzo. L’acquirente teneva in mano un pezzo di bronzo e pronunciava la solenne appartenenza della res. La formula è “ affermo che questo fondo mi appartiene per il diritto dei quiriti e che sia da me comparto con questo bronzo e questa bilancia ”. L’alienante tace, non replica, a questo punto l’acquirente tocca la bilancia con il bronzo e lo consegna all’alienante come pagamento per il bene. Questa formalità erta utilizzata per il trasferimento delle res mancipi Il destino di questo istituto, utilizzato per titolo di donazione o per scopi di acquistio della manus maritalis, è quello di sopravvivere nel principato, ma scompare nell’età tardo antica.
Cessione in iure , cessione dinanzi la magistrato. É un atto traslativo del dominio valevole sia per le res mancipi sia per le res nec mancipi. Il procedimento aveva luogo nelle forme di un finto processo, cioè l’lienante e l’acquirente si recavano dinanzi al magistrati, l’acquirente rivendicava fittiziamente come suo l’oggetto di cui vuole acquistare la proprietà. L’alienante taceva, non replicava, il magistrato, dunque, riteneva accertata solennemente l’appartenenza di quella res all’acquirente. Riteneva e sanciva pubblicamente il diritto di proprietà in capo all’acquirente, faceva l’ addictio , cioè assegnava la res all’acquirente. Anche la in iure cessio sopravvive nel principato ma scompare nell’età tardo antica.
Deriva dal verbo tradere, ovvero consegnare. La traditio è un atto traslativo del dominio valevole, in origine, per le res nec mancipi e consisteva nella consegna materiale della res da colui che intendeva trasferire la proprietà, detto tradente , a colui che intendeva acquistarla, detto accipiente. Era necessario che la res doveva essere di proprietà del tradente che doveva manifestare la volontà di trasferire la cosa, l’accipiente doveva mostrare la volontà ad acquistare, ma doveva sussistere una causa valida, idonea ai fini del trasferimento della proprietà. Tra le varie giuste cause di trasferimento, iuste cause traditionis , ricordiamo ad esempio, la causa solvendi , la quale indica che la consegna della res veniva effettuata allo scopo di estinguere un’obbligazione. Questo istituto sopravvive sia in età imperiale che in età tardo antica e divenne la modalità di trasferimento di tutte le res.
Quali sono gli strumenti processuali a tutela del dominio? Lo strumento processuale a tutela della proprietà è denominata rei vindicatio , cioè azione di rivendica della cosa propria. La rei vindicatio è un’azione reale (actio in rem) con cui si fa valere contro tutti la proprietà esclusiva di una res. É un’azione esercitabile erga omnes a tutela di un diritto reale, assoluto. I mezzi processuali erano tesi o a salvaguardare la proprietà dalle aggressioni da parte di un terzo, oppure erano mezzi tesi a salvaguardare il proprietario da eventuali dichiarazioni di terzi che rivendicavano la proprietà sulla res.
disponibilità in forma non solenne, cioè tramite la tradizio. Tra la fine dell’età repubblicana e gli inizi del principato, gli editti provinciali previdero la concessione di una azione a tutela dei privati che avevano ottenuto in concessione il fondo. Questa azione è detta actio ad exemplum prei vindicationis , azione simile alla rei vindicatio. Il titolare della possessio vel ususfructus poteva esercitare questa actio contro chi usurpasse la disponibilità del fondo o chi effettuasse molestie nella disponibilità del fondo provinciale. Questa proprietà provinciale non differiva molto, in concreto, dal dominio civilistico se non per la revocabilità e anche per il fatto che questi fondi sono assoggettati a tassazione. In età tardo antica anche i fondi italici furono assoggettati a tassazione, furono gravati dall’imposta fondiaria. In età tardo antica viene meno la distinzione tra fondi italici e provinciali e si delinea un tipo omogeneo di proprietà sotto la definizione di dominium e poi si arriverà alla proprietas.
Il possesso è una signoria di fatto su una res , cioè è una situazione di puro fatto consistente nella materiale disponibilità della res, cioè una disponibilità attuale, effettiva, pacifica, pubblica della res. I giuristi romani individuarono due elementi che dovevano sussistere perché si potesse configurare il possesso: Corpus possessionis : consiste nella disponibilità materiale del bene, è un possedere materiale. Animus possidendi :consiste nella volontà di possedere quella res per se, nel proprio interesse, a titolo esclusivo. É un possedere volontariamente. Questo secondo elemento identifica l’atteggiamento psicologico che deve sussistere nel rapporto tra il possessore e l’oggetto posseduto. La possessio si basa proprio sull’interazione di questi due elementi. Nell’ambito del possesso la giurisprudenza individuò diverse situazioni possessorie. Sul Iato pratico abbiamo la distinzione tra: Possessio naturalis : detta anche possessio corporalis è la detenzione. Vi è la mera disponibilità della res, cioè vi è il corpus possessionis, ma non l’animus possidendi. Il soggetto che detiene la res riconosce l’altrui proprietà sulla res. Ad esempio l’usufruttuario che detiene la res, la usa, ne percepisce i frutti, ma riconosce che la proprietà della res è del nudo proprietario e quindi sa che deve restituirla. Possessio civilis : detta anche possessio ad ususcapionem. Ovvero il possesso valevole ai fini dell’acquisto della proprietà del bene, mediante il possesso che si protrae per un certo periodo di tempo. L’usucapio è un modo di acquisto della proprietà mediante il possesso. L’usucapio deriva da usucapire , ovvero prendere mediante l’uso. Modestino afferma “l ’usucapione è l’acquisto della proprietà attraverso il perdurare del possesso per il tempo stabilito dalla legge ”. Ma è necessario che si tratti anche di possessio di buona fede e che il possesso riguardi una res suscettibile di dominio e deve sussistere una iusta causa ususcapionis. I requisiti sono:
La tutela prevista per il posessio avveniva con degli interventi pretori particolari definiti interdetti. Si tratta di provvedimenti di urgenza, infatti per il possesso si parla di tutela interdittale. Sono provvedimenti di urgenza volti a tutelare interessi generali in attesa della certezza del diritto, adottati dal magistrato di fronte a casi palesi. Sono ordini veri e propri, emanati dal pretore o per tutelare un possesso già esistente da eventuali turbative di altri o per recuperare un possesso perduto.
I più importanti interdetti possessori sono: Gli interdicta retinende possessionis : quegli interdetti volti a mantenere, a conservare il possesso. In questo ambito dobbiamo ricordare 2 interdetti:
I diritti di obbligazione sono diritti relativi che possono essere fatti valere nei confronti di soggetti determinati. Nei diritti relativi la realizzazione del diritto del soggetto attivo, necessita dell’intervento del soggetto passivo, è necessario un comportamento satisfattorio del soggetto passivo, che può consistere in un fare, in un dare, in un non fare. Nei diritti relativi sussiste un rapporto di credito-debito. I soggetti del rapporto obbligatorio sono soggetti determinati, abbiamo il creditore (soggetto attivo) e il debitore (soggetto passivo). L’oggetto del rapporto obbligatorio è la prestazione , cioè è ciò che il creditore ha il diritto di pretendere dal debitore perché egli possa dire “ adempiuta l’obbligazione ”.
Il percorso storico dei diritti relativi a Roma è stato un percorso particolare, invertito rispetto alla sequenza con la quale viene oggi affrontata e studiata la materia dell’obbligazione. Perché oggi si parte dal concetto generale di obbligazione, poi si affronta la nozione di contratto e infine si affrontano i diversi tipi di contratto. Nell’antica Roma, invece, si parte dalle singole figure contrattuali che emergono via via nel corso dell’esperienza giuridica, poi con fatica si arriva ad una categoria unitaria di contratto (contractus). Solo dopo si giunge all’individuazione degli elementi essenziali dell’obbligazione. Il pensiero giuridico romano parte dalle fattispecie concrete. Noi, oggi, intendiamo per obbligazione un vincolo giuridico patrimoniale. La configurazione originaria dell’obligatio non è immediatamente un vincolo giuridico perché in età più antica il termine era diverso, lo possiamo esumere dall’etimologia del termine obligatus. Obligatus deriva da ob ligatus, cioè legato a causa di, l’obligatio è un vincolo materiale, fisico, cioè il debitore era fisicamente sottoposto alla potestà del creditore. Il debitore era il NEXUS che entrava nella sfera potestativa del creditore e poteva liberarsi da questo stato semi-servile, ma poteva farlo, solo previo pagamento del debito, o lavorando al servizio del creditore fino all’estinzione del debito. Poteva essere venduto come schiavo, trans tiberin, se non avesse estinto il debito. Alla fine del I inizio II secolo, si fa strada l’idea dell’obligatio come vincolo ideale, giuridico, ossia da intendersi come soggezione ideale, giuridica, rispetto al creditore, per cui il debitore è obbligato, cioè vincolato giuridicamente, non più legato come in origine. 3 sono le fonti fondamentali relative alle obbligazioni: Un passo delle istituzioni di Gaio Un passo delle istituzioni di Giustiniano, Un passo del giurista Paolo riportato nel Digesto.
Obbligazioni che nascono da una datio rei, dalla consegna della res , con l’intesa che la cosa venga restituita dal debitore nei modi e nei tempi stabiliti nel contratto. É un’obligatio re contracta il mutum , il mutuo, il prestito di consumo. Il mutuo è un’obbligazione reale mediante la quale si trasferiva gratuitamente la proprietà di una certa somma di denaro o cose fungibili, dal mutuante al mutuatario con l’obbligo per quest’ultimo di restituire altrettante cose dello stesso genere.
L’obbligazione che nasce dal mero consenso , senza requisiti di forma, nasce dall’incontro delle volontà contraenti. Il consenso non è solo necessario, ma è sufficiente a perfezionare il contratto. Obbligazioni contrattuali per antonomasia. Gaio definisce queste obbligazioni come obbligazioni extra contractu. Obbligazioni che hanno dei caratteri peculiari. Le obbligazioni consensuali sono:
- La compravendita: emptio venditio - La locazione: locatio conductio - La società: societas - Mandato: mandatum 28/03/
Questi quattro contratti sono contratti di iuris gentium, nascono, cioè, nel tribunale del pretore peregrino, quindi, inizialmente vedevano coinvolti romani e stranieri. Questi istituti si affermano, in un primo momento, nei rapporti commerciali, sociali tra romani e peregrini. É il pretore che diede riconoscimento giuridico, e quindi tutela giurisdizionale a questi nuovi schemi negoziali ignoti allo ius civile. Furono schemi negoziali diffusissimi nella prassi, funzionali agli scambi commerciali, utili alle pratiche mercantili. Lo sviluppo del mercato mediterraneo conseguente alla espansione di Roma, comportò un accrescimento della quantità delle relazioni commerciali, ma anche della qualità delle operazioni economiche. C’è, quindi, un ampliamento quantitativo e quantitativo, tutto questo richiese un ampliamento della gamma degli strumenti giuridici posti alla base di queste operazioni economiche sempre più eterogenee, redditizie. Il pretore, ritenendo questi 4 nuovi contratti, nova negozia , meritevoli di tutela giuridica, riconobbe nel suo editto una serie di azioni a tutela dei contratti e dunque a tutela delle parti contraenti. Riconobbe un fascio di azioni , in particolare riconobbe due azioni a tutela dei contraenti della compravendita, della emptio venditio , in particolare:
Il mandato è un contratto consensuale in virtù del quale una parte, il mandante , conferisce all’altra parte, il mandatario , l’incarico di compiere, per il proprio utile o per utile di terzi, una determinata attività di natura giuridica o materiale. Da questo contratto nasce l’obbligo per il mandatario di eseguire l’obbligo e trasferire al mandate il risultato dell’attività eseguita e sorge l’obbligo, in capo al mandante, di rimborsare le spese sostenute e rimborsare i danni eventualmente contratti. Il pretore previde una azione a tutela delle parti contraenti della societas. La così detta actio pro socio. Azione che ciascuno dei soci avrebbe potuto esperire nei confronti degli altri soci a tutela della obbligazioni derivanti dal contratto societario. Il contratto di società è un contratto consensuale bilaterale, ma eccezionalmente anche plurilaterale, in forza del quale, 2 o più persone, i soci, si obbligavano a conferire, quindi mettere in comune, determinati beni per raggiungere uno scopo economico e commerciale, comune, per raggiungere una finalità patrimoniale di interesse comune. Dividendo guadagni e ripartire le spese, quindi dividere gli utili, ma anche, le perdite. Il pretore quindi, un fascio di 7 azioni attraverso le quali questi contratti ottennero riconoscimento e tutela, vennero accolti nello ius privato. La giurisprudenza sulla base delle previsioni edittali avviò una poderosa opera di studio scientifico su queste nuove figure giuridiche e diede un contributo efficace ai magistrati nell’affinamento delle previsioni contenute nell’editto relative a questi contratti.
Le caratteristiche principali sono 5:
La compravendita è un contratto consensuale che nasce dal consensio delle parti in qualsivoglia forma. Contratto tra venditore e compratore. Tra veditior e emptor. Un contratto in forza del quale sorgono le seguenti obbligazioni: