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Riassunto riguardante il processo privato romano.
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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Nel diritto romano, le controversie tra privati venivano risolte attraverso il processo civile. Con il rafforzarsi dell’organizzazione politica, diminuiva lo spazio per la giustizia privata e aumentava l’importanza del ricorso alla giustizia pubblica. In epoca arcaica, molti atti che oggi considereremmo penali, come il furto o le lesioni personali, erano trattati come questioni civili. Inizialmente, la giustizia era esercitata con la violenza privata o attraverso il tribunale domestico (consilium domesticum) presieduto dal pater familias. Successivamente, le controversie venivano portate davanti a un’autorità pubblica (rex, consoli, pretore). Il vincitore poteva agire esecutivamente contro il soccombente, anche con l’uso della forza, pratica che in origine non era considerata antigiuridica. Con il tempo, le leggi repubblicane e poi imperiali vietarono progressivamente l’uso della violenza privata. Costantino proibì definitivamente l’autotutela e la vis divenne atto antigiuridico.
Il termine 'actio' indica l’azione in giudizio, lo strumento con cui si fa valere una pretesa. L’attore era colui che agiva, mentre il convenuto era il 'reus'. Nel tempo si svilupparono tre principali modelli processuali: il processo per legis actiones, il processo per formulas e il processo per cognitionem.
Si tratta del processo più antico, caratterizzato da un formalismo orale estremo. Era necessario pronunciare parole solenni e compiere gesti rituali, pena la nullità del processo. Le principali tipologie erano la legis actio per sacramentum, per manus iniectio e per pignoris capio. Nella legis actio per sacramentum, le parti giuravano la veridicità delle proprie affermazioni; chi giurava il falso doveva pagare una multa. La manus iniectio consentiva al creditore di porre le mani addosso al debitore inadempiente. Questo formalismo rigido rese il sistema inadatto ai mutamenti sociali e all’espansione dei rapporti commerciali, oltre a escludere gli stranieri (peregrini) dai processi dei cittadini romani.
Nato per iniziativa dei pretori, il processo per formulas introdusse maggiore flessibilità. Il pretore, attraverso l’editto, creava schemi di formule adattabili ai diversi casi. Questo processo nasce come tutela per gli stranieri ma venne poi esteso ai cittadini romani. La formula era un insieme di parole (conceptio verborum) che definiva lo schema del giudizio. Essa comprendeva quattro parti principali:
Il pretore aveva un ampio potere discrezionale nella fase in iure grazie al suo imperium. Poteva emanare ordini o provvedimenti anche al di fuori del processo, come gli interdicta, i decreta e le missio in possessionem. Gli interdicta erano ordini d’urgenza che servivano a evitare o risolvere rapidamente i conflitti. Si distinguevano in proibitori, restitutori ed esibitori. La missio in possessionem permetteva al pretore di immettere un soggetto nel possesso di beni altrui in caso di inadempienza o pericolo imminente.
La sentenza (sententia) del giudice privato era di primo e unico grado. Essa non era immediatamente esecutiva, ma necessitava di una successiva actio iudicati per essere confermata.
giudice cognitivo disponeva di ampia discrezionalità e la procedura risultava più flessibile e adattabile.
Il processo iniziava con la denuntiatio, ossia la citazione in giudizio redatta dall’attore e notificata tramite il tribunale. Dopo tre convocazioni senza comparizione del convenuto, si dichiarava la contumacia, ma il processo poteva comunque proseguire in sua assenza. A differenza del processo formulare, non era più necessario il consenso di entrambe le parti: la contumacia del convenuto non impediva la prosecuzione e la decisione nel merito. Durante l’istruttoria, il giudice poteva raccogliere prove, ascoltare testimoni, richiedere documenti e anche delegare a funzionari minori alcune attività istruttorie. Si afferma in questa fase il valore probatorio dei documenti pubblici, che acquisiscono piena forza testimoniale. La confessione poteva avvenire in qualsiasi momento del giudizio, purché prima della decisione, mentre si sviluppano nuove regole probatorie come le presunzioni legali, ad esempio la commorientium praesumptio (per determinare la successione tra persone morte nello stesso evento).
La sententia viene redatta per iscritto e depositata ufficialmente, assumendo un carattere pubblico. Scompare il principio della condanna esclusivamente pecuniaria tipico delle legis actiones: il giudice può ora condannare anche a prestazioni diverse dal denaro (condemnatio in ipsam rem), come la restituzione di un bene o l’adempimento di una specifica obbligazione.
Nasce in questa fase la possibilità di impugnare la sentenza tramite appellatio. In origine si trattava di un rimedio eccezionale, ma con Claudio (I sec. d.C.)
diviene pratica ordinaria. Il princeps e i suoi funzionari acquisiscono così un potere di controllo sulle decisioni giudiziarie. L’esecuzione della sentenza è ora diretta e autoritativa: non è più necessaria un’ulteriore actio. Il giudice che ha pronunciato la sentenza sovrintende anche alla sua esecuzione, eventualmente con l’intervento della forza pubblica (manu militari). L’esecuzione può riguardare la persona del debitore (in casi estremi) o, più spesso, il suo patrimonio, con la vendita in blocco dei beni (bonorum venditio).
Durante l’età imperiale si sviluppano procedure particolari di derivazione imperiale:
Con Adriano si pone fine alla creatività del pretore: l’editto viene codificato e reso immutabile. La funzione normativa passa così dall’organo repubblicano al potere imperiale. Il processo per cognitionem segna quindi il passaggio da un sistema privatistico a uno pubblico, dove l’amministrazione della giustizia diviene emanazione diretta del potere del princeps.